Ordinanza cautelare 22 maggio 2024
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. II, sentenza 27/06/2025, n. 1098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 1098 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/06/2025
N. 01098/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00492/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 492 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Sciolla, Sergio Viale e Diego Iula, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
dell’Ordinanza dell’Area Tecnica n. -OMISSIS-, a firma del Responsabile dei Sevizi Tecnici, di “Demolizione e/o Rimozione opere abusive e ripristino stato dei luoghi ai sensi dell''art. 31 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.”, notificata al ricorrente in data 02/03/2024, nella parte in cui ha ingiunto il “ripristino dello stato dei luoghi per cambio di destinazione e trasformazione di area avente destinazione agricola individuata catastalmente al Foglio n. -OMISSIS-in area destinata ad attività produttiva (lavorazione materiale lapideo) con riporto di materiale inerte e sfridi esteso su una superficie di circa mq. 7.214 in assenza di titolo abilitativo, di autorizzazione paesaggistica ed in area urbanisticamente non compatibile con l''attività rilevata”, nonché
di tutti gli atti presupposti, preordinati, consequenziali e comunque connessi alla suddetta Ordinanza di demolizione, tra cui:
- Verbale di sopralluogo Prot. -OMISSIS-;
- Avviso di avvio del procedimento Prot. n. -OMISSIS-, e per ogni ulteriore e conseguenziale statuizione a norma di legge.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la memoria depositata in giudizio il 15 maggio 2025, con la quale parte ricorrente ha dichiarato l'intervenuta cessazione della materia del contendere, confermata all’udienza pubblica del 19 giugno 2025;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 giugno 2025 il dott. Marco Costa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
- la gravata ordinanza comunale n. -OMISSIS- ha imposto il ripristino dello stato dei luoghi, violato dal ricorrente con il non assentito cambio di destinazione e la trasformazione di un’area asseritamente avente destinazione agricola;
- all’esito della camera di consiglio del 21.5.2024 il Collegio, delibati gli elementi a supporto dell’accoglimento del ricorso, incentrati sulla legittima e risalente destinazione produttiva del sito, ha accolto con ordinanza n. 185/2024 l’istanza cautelare proposta.
Rilevato che:
- il Comune intimato, con provvedimento del 7.11.2024, qui depositato dalla parte deducente sub documento n. 37, ha in parte qua annullato in autotutela l’ordinanza gravata, dando atto che “in sede di successivi accertamenti, ricerche di archivio, approfondimenti e consultazioni è emerso l’utilizzo continuativo a fini produttivi del fabbricato e dell’area circostante a partire dall’anno 1958, anno in cui venne rilasciato permesso ad edificare un magazzino e tettoia aperta per la lavorazione della pietra di luserna”;
- la difesa ricorrente, con memoria depositata in giudizio il 15.5.2025, ha dichiarato, in ragione della testé richiamata decisione amministrativa, la cessazione della materia del contendere, insistendo tuttavia per la condanna del Comune resistente alla rifusione delle spese di lite, stante la fondatezza del ricorso e in applicazione del principio di soccombenza virtuale, ribadendo tali conclusioni all’udienza pubblica del 19.6.2025, al cui esito la causa è stata trattenuta in decisione.
Ritenuto che:
- il ricorso debba essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere, alla luce della memoria in tal senso depositata dalla ricorrente e del sopravvenuto provvedimento di rimozione in autotutela e in parte qua dell’ordinanza gravata, idoneo a soddisfare integralmente in via amministrativa l’interesse azionato;
- le spese di lite debbano essere poste a carico della parte pubblica nella misura liquidata in dispositivo, sussistendo i presupposti per l’applicazione del principio di soccombenza virtuale, valutate e approfondite le motivazioni dell’ordinanza cautelare di accoglimento n. 185/2024 e avuto riguardo al convergente tenore della sopravvenuta decisione amministrativa di secondo grado.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna il Comune intimato a corrispondere al ricorrente la somma complessiva di euro 1.500 (millecinquecento/00) oltre accessori di legge, a titolo di spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti private citate nella retroestesa decisione.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Gianluca Bellucci, Presidente
Marco Costa, Referendario, Estensore
Alessandro Fardello, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Costa | Gianluca Bellucci |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.