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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 14/04/2025, n. 1096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1096 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B LI C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano Tribunale di Taranto sezione lavoro
Il giudice dott.ssa Maria LEONE ha pronunziato, dandone lettura, la seguente
SENTENZA ex art.429 cpc
nelle cause di previdenza obbligatoria promossa da:
, con l'Avv. Del Vecchio Parte_1
contro in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso CP_1
dall'avvocato Nasso, resistente
Fatto e diritto
Con ricorso del 28.2.24 il ricorrente chiedeva condannarsi l al pagamento della CP_1
Naspi stante la giusta causa di dimissioni essendo stato illegittimamente sospeso dal lavoro senza retribuzioni a causa del rifiuto di sottoporsi alla vaccinazione covid.
L resisteva. CP_1
All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa come da infrascritto dispositivo.
Il ricorso è infondato.
Sul punto va richiamata la recente sentenza della Cassazione n. 15697/24
In particolare va detto che la Cassazione ha affermato il principio per cui “ la legittimità delle sospensioni disposte dal datore di lavoro in conseguenza del mancato adempimento di detto obbligo vaccinale deve essere verificata sulla base della disciplina vigente ratione temporis e, pertanto, nella prima fase, che va dall'entrata in vigore del D.L. n. 44/2021 (1° aprile 2021) sino all'entrata in vigore del D.L. n.
172/2021 (26 novembre 2021), il datore di lavoro aveva un obbligo di repechage generalizzato, mentre nella seconda fase, iniziata con il D.L. 172/2021, la sospensione doveva essere disposta, in caso di rifiuto della vaccinazione e senza alcuna discrezionalità da parte del datore di lavoro (cfr. Cass., S.U., 5 aprile 2023, n.
9403), per tutti gli appartenenti alle categorie indicate nell'art. 4, comma 1, in ragione della sola qualifica posseduta ed a prescindere da qualunque valutazione sulle mansioni espletate e fatti salvo soltanto gli esentati per ragioni di salute di cui al comma 2. Tutto ciò ha comportato che gli operatori sanitari che, nella prima fase, erano esentati in ragione dell'attività in concreto svolta o potevano fare affidamento sull'obbligo del repechage imposto al datore di lavoro, nella seconda fase, persistendo il rifiuto, sono divenuti, per espressa volontà del legislatore, inidonei allo svolgimento dell'attività lavorativa - il tutto sempre fatta eccezione per gli esentati per ragioni di salute, sempre soggetti incondizionatamente al repechage - con le conseguenze di cui sopra si è già dato conto, quanto alla necessità della sospensione ed alla sanzionabilità della condotta tenuta in violazione del divieto posto dalla normativa sopravvenuta. Detta evoluzione va apprezzata anche nei casi in cui si discute della legittimità di provvedimenti di sospensione adottati nella vigenza dell'originario art. 4 del D.L. n. 44/2021 perché, sebbene la valutazione sulla legittimità del provvedimento debba essere espressa in relazione alla normativa vigente ratione temporis, nondimeno dello ius superveniens occorre tener conto per determinare le conseguenze che derivano dall'eventuale illegittimità della sospensione medesima, se disposta nella prima fase in violazione della normativa di
Legge. Si è già ricordato che la Corte costituzionale, nell'escludere l'illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui prevede anche la sospensione dell'obbligo retributivo, ha condivisibilmente evidenziato che questo obbligo, in assenza di prestazione, può sorgere solo in presenza di mora credendi del datore di lavoro, ossia di rifiuto ingiustificato dell'attività lavorativa che, invece, il dipendente avrebbe potuto legittimamente rendere. Pertanto, il dipendente che, in ipotesi illegittimamente sospeso nella vigenza del testo originario del D.L. n. 44 del 2021 senza verifica di una sua diversa collocazione lavorativa, risultasse ancora non vaccinato pur dopo il sopravvenire del regime di cui al D.L. n. 172, non ha più diritto alle retribuzioni per il periodo successivo al mutamento normativo. Resta da definire quale sia la data dirimente, nel passaggio tra l'una e l'altra delle fasi la cui scansione come sopra ricostruite. In proposito, nonostante il D.L. n. 172 del
2021 cit. sia entrato in vigore fin dal 27.11.2021, ritiene il collegio che il discrimine temporale tra le due diverse discipline succedutesi nel tempo sia da fissare al
15.12.2021. Infatti, il rinvio dell'art. 4 co. 10, alle disposizioni dei neointrodotti commi 2, 3 e 6 dell'art.
4-ter, nonché il richiamo del co. 5 della stessa norma ai casi dell'art. 4, fa ritenere che sia unitario anche l'evolversi temporale delle discipline sostanziali, cui va aggiunta l'osservazione per cui la medesima data è considerata dall'art. 4, co. 1, con riferimento all'eventuale integrazione dei vaccini con la dose di richiamo, profilo anch'esso che fa propendere per un'unificazione in quel medesimo contesto temporale dello svilupparsi nei sensi sopra esposti del regime normativo.
È invece da escludere che abbiano rilievo gli adempimenti cui all'art. 4, co. 3 ss., che riguardano gli Ordini professionali, le cui decisioni finali di sospensione dall'esercizio delle professioni possono avere conseguenze sui rapporti di lavoro, senza però togliere che rispetto a questi ultimi valga il divieto di prestazione che è insito nella sanzione comminata dall'art.
4-ter, co. 5, espressamente estesa allo "svolgimento dell'attività lavorativa in violazione degli obblighi vaccinali di cui agli articoli 4" (che qui interessa) "e 4-bis". Divieto che relega altresì a mero iter procedimentale, da seguire a cura del datore di lavoro - anche per i fini di cui alla sanzione del comma 6 - quanto previsto dal comma 3 del medesimo art.
4-ter, ma che porta a ritenere che fin dal 15.12.2021 il mancato pagamento della retribuzione agli operatori sanitari che non si fossero vaccinati non fosse più contra ius. La ricostruzione in questi termini dell'evolversi temporale della disciplina sugli obblighi vaccinali e degli effetti di essa sui rapporti di lavoro è altresì coerente con la necessità di assicurare un lasso temporale - quello tra il 27.11.2021 (data di entrata in vigore del nuovo D.L.) ed il
15.12.2021 - al fine di permettere ai lavoratori di valutare il da farsi, stante il fatto che il loro rifiuto della prestazione evolveva dall'ambito della liceità - fino ad allora sussistente in mancanza di offerta di prestazioni alternative da parte del datore - a quello dell'inadempimento. In definitiva, fino al 14.12.2021, chi non rientrava - come gli odierni controricorrenti - tra le categorie esentate dalla vaccinazione, poteva rifiutare il vaccino ed il rapporto di lavoro proseguiva, seppure in regime di sospensione ma con obbligo retributivo, a meno che il datore di lavoro avesse dimostrato di non poter trovare una diversa collocazione non a rischio, nel quale caso le retribuzioni non erano dovute;
dal 15.12.2021, invece, il rifiuto del vaccino diveniva causa tout court di inadempimento per tali lavoratori, senza ulteriori mediazioni attraverso repechage e, con ciò, il rifiuto datoriale di ricevere la prestazione, per quanto già detto ai punti 6.2 e 7.2, da quel momento non può più essere considerato illegittimo”.
Orbene nel caso di specie il ricorrente è stato sospeso dal lavoro e dalla retribuzione sin dal 1.10.21 e fino al 31.12.23, senza alcun repechage.
Ebbene tale condotta è sicuramente lecita dal 14.12.21 a seguire per effetto della nuova disciplina, sicchè il problema del repechage e dunque della illegittimità della sospensione senza retribuzione si porrebbe solo per il periodo dal 1.10.21 al 14.12.21.
In particolare va detto che se è vero che il ricorrente era un tecnico manutentore e non un operatore sanitario in senso stretto, è anche vero che l'art. 4 Dl 44/21 prevedeva l'obbligo vaccinale per "gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma 2, della Legge 1° febbraio 2006, n. 43, che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio- assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, nelle parafarmacie e negli studi professionali".
Il lavoratore dunque avrebbe dovuto vaccinarsi poiché svolgeva la propria attività anche nelle strutture sanitarie e per la gran parte del periodo di sospensione questo obbligo non è neppure temperato dall'obbligo di repechage da parte del datore di lavoro.
Il periodo di sospensione per il quale ratione temporis c'è invece l'obbligo di repechage (1.10.21/14.12.21) è troppo breve per ritenere sussistente una giusta causa di dimissioni, stante peraltro la mancata prova circa il fatto che il lavoratore concretamente potesse essere adibito esclusivamente a mansioni in officina che non comportassero il proprio ingresso in strutture sanitarie. Dalla prova infatti è emerso come l'attività si svolgesse sia in ospedale che in azienda.
In definitiva il ricorso non può trovare accoglimento.
Le spese possono essere compensate stante la novità e peculiarità della questione trattata.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. spese compensate.
Taranto, 14.4.25
Il gdl
Dott.ssa Maria LEONE
In nome del Popolo Italiano Tribunale di Taranto sezione lavoro
Il giudice dott.ssa Maria LEONE ha pronunziato, dandone lettura, la seguente
SENTENZA ex art.429 cpc
nelle cause di previdenza obbligatoria promossa da:
, con l'Avv. Del Vecchio Parte_1
contro in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso CP_1
dall'avvocato Nasso, resistente
Fatto e diritto
Con ricorso del 28.2.24 il ricorrente chiedeva condannarsi l al pagamento della CP_1
Naspi stante la giusta causa di dimissioni essendo stato illegittimamente sospeso dal lavoro senza retribuzioni a causa del rifiuto di sottoporsi alla vaccinazione covid.
L resisteva. CP_1
All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa come da infrascritto dispositivo.
Il ricorso è infondato.
Sul punto va richiamata la recente sentenza della Cassazione n. 15697/24
In particolare va detto che la Cassazione ha affermato il principio per cui “ la legittimità delle sospensioni disposte dal datore di lavoro in conseguenza del mancato adempimento di detto obbligo vaccinale deve essere verificata sulla base della disciplina vigente ratione temporis e, pertanto, nella prima fase, che va dall'entrata in vigore del D.L. n. 44/2021 (1° aprile 2021) sino all'entrata in vigore del D.L. n.
172/2021 (26 novembre 2021), il datore di lavoro aveva un obbligo di repechage generalizzato, mentre nella seconda fase, iniziata con il D.L. 172/2021, la sospensione doveva essere disposta, in caso di rifiuto della vaccinazione e senza alcuna discrezionalità da parte del datore di lavoro (cfr. Cass., S.U., 5 aprile 2023, n.
9403), per tutti gli appartenenti alle categorie indicate nell'art. 4, comma 1, in ragione della sola qualifica posseduta ed a prescindere da qualunque valutazione sulle mansioni espletate e fatti salvo soltanto gli esentati per ragioni di salute di cui al comma 2. Tutto ciò ha comportato che gli operatori sanitari che, nella prima fase, erano esentati in ragione dell'attività in concreto svolta o potevano fare affidamento sull'obbligo del repechage imposto al datore di lavoro, nella seconda fase, persistendo il rifiuto, sono divenuti, per espressa volontà del legislatore, inidonei allo svolgimento dell'attività lavorativa - il tutto sempre fatta eccezione per gli esentati per ragioni di salute, sempre soggetti incondizionatamente al repechage - con le conseguenze di cui sopra si è già dato conto, quanto alla necessità della sospensione ed alla sanzionabilità della condotta tenuta in violazione del divieto posto dalla normativa sopravvenuta. Detta evoluzione va apprezzata anche nei casi in cui si discute della legittimità di provvedimenti di sospensione adottati nella vigenza dell'originario art. 4 del D.L. n. 44/2021 perché, sebbene la valutazione sulla legittimità del provvedimento debba essere espressa in relazione alla normativa vigente ratione temporis, nondimeno dello ius superveniens occorre tener conto per determinare le conseguenze che derivano dall'eventuale illegittimità della sospensione medesima, se disposta nella prima fase in violazione della normativa di
Legge. Si è già ricordato che la Corte costituzionale, nell'escludere l'illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui prevede anche la sospensione dell'obbligo retributivo, ha condivisibilmente evidenziato che questo obbligo, in assenza di prestazione, può sorgere solo in presenza di mora credendi del datore di lavoro, ossia di rifiuto ingiustificato dell'attività lavorativa che, invece, il dipendente avrebbe potuto legittimamente rendere. Pertanto, il dipendente che, in ipotesi illegittimamente sospeso nella vigenza del testo originario del D.L. n. 44 del 2021 senza verifica di una sua diversa collocazione lavorativa, risultasse ancora non vaccinato pur dopo il sopravvenire del regime di cui al D.L. n. 172, non ha più diritto alle retribuzioni per il periodo successivo al mutamento normativo. Resta da definire quale sia la data dirimente, nel passaggio tra l'una e l'altra delle fasi la cui scansione come sopra ricostruite. In proposito, nonostante il D.L. n. 172 del
2021 cit. sia entrato in vigore fin dal 27.11.2021, ritiene il collegio che il discrimine temporale tra le due diverse discipline succedutesi nel tempo sia da fissare al
15.12.2021. Infatti, il rinvio dell'art. 4 co. 10, alle disposizioni dei neointrodotti commi 2, 3 e 6 dell'art.
4-ter, nonché il richiamo del co. 5 della stessa norma ai casi dell'art. 4, fa ritenere che sia unitario anche l'evolversi temporale delle discipline sostanziali, cui va aggiunta l'osservazione per cui la medesima data è considerata dall'art. 4, co. 1, con riferimento all'eventuale integrazione dei vaccini con la dose di richiamo, profilo anch'esso che fa propendere per un'unificazione in quel medesimo contesto temporale dello svilupparsi nei sensi sopra esposti del regime normativo.
È invece da escludere che abbiano rilievo gli adempimenti cui all'art. 4, co. 3 ss., che riguardano gli Ordini professionali, le cui decisioni finali di sospensione dall'esercizio delle professioni possono avere conseguenze sui rapporti di lavoro, senza però togliere che rispetto a questi ultimi valga il divieto di prestazione che è insito nella sanzione comminata dall'art.
4-ter, co. 5, espressamente estesa allo "svolgimento dell'attività lavorativa in violazione degli obblighi vaccinali di cui agli articoli 4" (che qui interessa) "e 4-bis". Divieto che relega altresì a mero iter procedimentale, da seguire a cura del datore di lavoro - anche per i fini di cui alla sanzione del comma 6 - quanto previsto dal comma 3 del medesimo art.
4-ter, ma che porta a ritenere che fin dal 15.12.2021 il mancato pagamento della retribuzione agli operatori sanitari che non si fossero vaccinati non fosse più contra ius. La ricostruzione in questi termini dell'evolversi temporale della disciplina sugli obblighi vaccinali e degli effetti di essa sui rapporti di lavoro è altresì coerente con la necessità di assicurare un lasso temporale - quello tra il 27.11.2021 (data di entrata in vigore del nuovo D.L.) ed il
15.12.2021 - al fine di permettere ai lavoratori di valutare il da farsi, stante il fatto che il loro rifiuto della prestazione evolveva dall'ambito della liceità - fino ad allora sussistente in mancanza di offerta di prestazioni alternative da parte del datore - a quello dell'inadempimento. In definitiva, fino al 14.12.2021, chi non rientrava - come gli odierni controricorrenti - tra le categorie esentate dalla vaccinazione, poteva rifiutare il vaccino ed il rapporto di lavoro proseguiva, seppure in regime di sospensione ma con obbligo retributivo, a meno che il datore di lavoro avesse dimostrato di non poter trovare una diversa collocazione non a rischio, nel quale caso le retribuzioni non erano dovute;
dal 15.12.2021, invece, il rifiuto del vaccino diveniva causa tout court di inadempimento per tali lavoratori, senza ulteriori mediazioni attraverso repechage e, con ciò, il rifiuto datoriale di ricevere la prestazione, per quanto già detto ai punti 6.2 e 7.2, da quel momento non può più essere considerato illegittimo”.
Orbene nel caso di specie il ricorrente è stato sospeso dal lavoro e dalla retribuzione sin dal 1.10.21 e fino al 31.12.23, senza alcun repechage.
Ebbene tale condotta è sicuramente lecita dal 14.12.21 a seguire per effetto della nuova disciplina, sicchè il problema del repechage e dunque della illegittimità della sospensione senza retribuzione si porrebbe solo per il periodo dal 1.10.21 al 14.12.21.
In particolare va detto che se è vero che il ricorrente era un tecnico manutentore e non un operatore sanitario in senso stretto, è anche vero che l'art. 4 Dl 44/21 prevedeva l'obbligo vaccinale per "gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma 2, della Legge 1° febbraio 2006, n. 43, che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio- assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, nelle parafarmacie e negli studi professionali".
Il lavoratore dunque avrebbe dovuto vaccinarsi poiché svolgeva la propria attività anche nelle strutture sanitarie e per la gran parte del periodo di sospensione questo obbligo non è neppure temperato dall'obbligo di repechage da parte del datore di lavoro.
Il periodo di sospensione per il quale ratione temporis c'è invece l'obbligo di repechage (1.10.21/14.12.21) è troppo breve per ritenere sussistente una giusta causa di dimissioni, stante peraltro la mancata prova circa il fatto che il lavoratore concretamente potesse essere adibito esclusivamente a mansioni in officina che non comportassero il proprio ingresso in strutture sanitarie. Dalla prova infatti è emerso come l'attività si svolgesse sia in ospedale che in azienda.
In definitiva il ricorso non può trovare accoglimento.
Le spese possono essere compensate stante la novità e peculiarità della questione trattata.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. spese compensate.
Taranto, 14.4.25
Il gdl
Dott.ssa Maria LEONE