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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 13/11/2025, n. 1481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1481 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tommaso Maria Gualano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3761/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LA ROCCA Parte_1 C.F._1 RA e dell'avv. PICCININ LUDOVICA, elettivamente domiciliata in VIALE DELLE MILIZIE 18 ROMA presso il difensore avv. PICCININ LUDOVICA Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARETTI CP_1 C.F._2 CE e dell'avv. CAPPELLETTI FABIO, elettivamente domiciliato in PIAZZA VITTORIO VENETO 4 FIRENZE presso il difensore avv. CARETTI CE Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha convenuto in giudizio formulando le seguenti conclusioni: Parte_1 CP_1
“1. accertare e dichiarare la natura subordinata a tempo indeterminato del rapporto di lavoro intercorso tra le parti dall'1 luglio 2021 al 24 giugno 2023 o altra data di giustizia;
2. accertata e dichiarata la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti dall'1 luglio 2021 al 24 giugno 2023, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'inquadramento al V livello del CCNL Alberghi Confcommercio, o altro maggiore o minore di giustizia e, per l'effetto, condannare il Signor in proprio e nella qualità di titolare dell'omonima ditta CP_1 individuale, al pagamento, in favore della IG , della somma di Euro 8.626,55 Parte_1 come da allegato conteggio analitico, ovvero della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia anche ai sensi del combinato disposto degli art. 36 Cost e 2099 c.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria per i motivi di cui al ricorso;
3. accertare e dichiarare l'inefficacia del licenziamento comunicato oralmente alla ricorrente per i motivi di cui al ricorso e, per l'effetto, condannare il Signor in proprio e nella qualità di CP_1 titolare dell'omonima ditta individuale alla reintegra della ricorrente nel posto di lavoro, oltre al pagamento dell'indennità sulla base della retribuzione globale di fatto mensile utile ai fini del calcolo del TFR pari ad Euro 1.666,00 o altra di giustizia, dalla data del licenziamento all'effettiva reintegra o altre date di giustizia. Con vittoria delle spese di lite del presente giudizio, oltre accessori come per legge dovuti”. Il ricorrente ha dedotto di aver lavorato per il resistente senza regolarizzazione e formalizzazione dal
1.7.2021 al 24.6.2024, quando è stata licenziata oralmente;
ha rivendicato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con inquadramento al livello 5 del CCNL Alberghi Confcommercio secondo li orari allegati in ricorso, con diritto al pagamento di differenze retributive per € 8.626,55; ha altresì fatto valere la nullità del licenziamento orale del 24.6.2023, domandando di essere reintegrata nel posto di lavoro e di ottenere la relativa tutela indennitaria di legge.
Costituitosi in giudizio, il resistente ha contestato in fatto e in diritto le domande attoree, chiedendone il rigetto.
La causa, istruita a mezzo documenti ed assunzione di prova per testi, è stata decisa all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art 127-ter c.p.c.
***
Rapporto di lavoro subordinato
La prova per testi assunta e lo scambio di messaggi prodotti dalla ricorrente (doc. 3 fasc. ric.) e contestati dal resistente non nel loro contenuto ma solo per la loro incompletezza (essendo stato omesso quanto “messaggiato” in data 24.6.2023: vd. pag. 15 memoria difensiva) dimostrano che la ricorrente abbia cucinato, abbia svolto attività di pulizie, di preparazione colazioni e di addetta al guardaroba nel periodo 1.7.2021 – 24.6 2024, sottoposta al potere di eterodeterminazione del resistente, che comunicava alla ricorrente i giorni in cui venire presso la struttura ricettiva LL AU (adibita a soggiorni turistici e a eventi).
Invero, è stato il resistente ad indicare alla ricorrente quanto recarsi al lavoro (come confermato anche dalla teste di parte resistente sorella de resistente, e dalla teste che ha Testimone_1 Testimone_2 lavorato per il resistente per qualche mee nel 2022 e ha ricevuto a sua vota tramite messaggi del resistente indicazione sui giorni e le ore in cui venire a lavorare) e il tipo di attività da svolgere;
è sempre stato il ricorrente a ricevere dalla ricorrente il consuntivo delle ore svolte (come da prospetti mensili sub doc. 4 fas. ric.) e a pagarla in base alla quantità della prestazione resa, essendo irrilevante che sia stata in ipotesi la ricorrente a non voler essere assunta (come riferito dal resistente a pag. 7 della memoria resistente).
Tali circostanze risultano costituire indici sufficienti per ritenere integrato un rapporto di lavoro subordinato, anche considerata la tipologia delle prestazioni rese (che non richiedevano la presenza in loco del resistente al fine di impartire direttive durante lo svolgimento della prestazione lavorativa).
La data iniziale del luglio 2021 risulta dalla deposizione del teste (di cui non può Testimone_3 sostenersi l'inattendibilità per il solo fatto che abbia una causa analoga pendente contro il resistente e sia stato in precedenza legato sentimentalmente con la ricorrente), anche considerato che l'obiezione della resistente circa la chiusura della struttura per gran parte del 2021 a causa del Covid e di una ristrutturazione immobiliare è risultata compatibile, alla luce dell'istruttoria orale, con il periodo di lavoro indicato in ricorso, avendo il teste di parte resistente (fratello del resistente) Testimone_4 dichiarato che la villa è rimasta chiusa per covid fino a luglio 2021 e che la “piccola ristrutturazione” è stata fatta durante il periodo di chiusura per covid (come confermato anche dalla teste . Tes_1
L'orario reso può essere ricavato dai fogli mensili consegnati dalla ricorrente al (doc. 4 cit.), i CP_1 quali – “disconosciuti” e contestati dal resistente – sono stati riconosciuti dal teste ome quelli Tes_3 che (anche) la ricorrente consegnava mensilmente al resistente per essere pagata e che tengono conto delle attività svolte nel periodo estivo e della presenza a cene ed eventi durante il periodo invernale, quando hanno lavorato anche i testi Tes_3 Tes_2
Inoltre, per il periodo non coperto dai fogli presenza, la deposizione del teste permette di Tes_3 provare che la ricorrente ha lavorato con una media di 3 ore in occasione di accessi per effettuare pulizie, è stata presente dalle 19,00 all'1,00 in occasione delle feste e dalle 19,00 alle 22,30 quando vi erano le cene (orario quest'ultimo confermato anche dalla teste . Tes_2
Quanto alle mansioni, è provato (teste che la ricorrente – oltre che cameriera e addetta alla Tes_5 pulizia delle camere e della cucina - abbia preparato le colazioni quanto meno nel mese aprile 2023
(avendo il teste riferito di aver lui preparato le colazioni nei mesi di maggio e Testimone_6 giugno 2023), abbia cucinato in occasioni delle cene e abbia fatto da addetta al guardaroba quando vi erano le feste.
Risulta quindi appropriato il rivendicato livello 5 del CCNL Alberghi Confcommercio, proprio dei
“lavoratori che, in possesso di qualificate conoscenze e capacità tecnico - pratiche svolgono campiti esecutivi che richiedono preparazione e pratica di lavoro”, tra cui la “cameriera sala e piani, intendendosi per tale colei che oltre ad assolvere alle tradizionali mansioni di pulizia e riassetto delle camere e degli ambienti comuni, operi anche nel servizio di ristorazione” e “cuoco, cameriere, barista, intendendosi per tali coloro che prestano la propria attività in aziende Alberghiere nelle quali la natura e la struttura del servizio di ristorazione, per la semplicità dei modelli organizzativi adottati, non ha caratteristiche tali da richiedere l'impiego delle figure professionali previste ai livelli superiori, operando tali aziende con menu fisso ed avendo le prestazioni fornite carattere semplice e ripetitivo sia per quanto riguarda la preparazione dei cibi sia per quanto riguarda la somministrazione degli alimenti e bevande, come ad esempio avviene in molte aziende alberghiere minori” (doc. 7 fasc. ric.).
Spettano quindi alla ricorrente le differenze retributive come quantificate nel conteggio in atti (doc. 8 fasc. ric., solo genericamente contestate nel quantum da parte resistente;
vd. pag. 14 memoria difensiva) e, per l'effetto, il resistente deve essere condannato a pagare alla ricorrente la somma lorda di € 8.626,55, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Licenziamento orale
Non vi è prova che il resistente in data 24.6.2023 abbia intimato alla ricorrente oralmente di allontanarsi dal posto di lavoro, risultando al contrario che sia stata la lavoratrice a decidere, a seguito di discussione, di non recarsi più al lavoro (vd. conversazione messaggistica sub doc. 3 fasc. res. e deposizione del teste “Poiché a me e alla ricorrente questa cosa non sembrava giusta, io e lei Tes_3 ci siamo divisi questi beni e da quel giorno abbiamo deciso di andare via, anzi abbiamo finito quella giornata di lavoro e il giorno dopo sia io che la ricorrente abbiamo mandato dei messaggi al resistente per chiedergli se dovevamo presentarci al lavoro il giorno dopo, ma il resistente non ha mai risposto”, così da essere improprio il successivo riferimento al “licenziamento” proveniente dal resistente).
Le domande di cui al punto 3 delle conclusioni del ricorso devono quindi essere rigettate.
Spese di giudizio
La soccombenza reciproca giustifica la integrale compensazione delle spese di lite relative alle fasi di studio ed introduttiva del giudizio, mentre quelle delle successive fasi (istruttoria e decisoria) sono poste a carico di parte resistente, stante l'adesione della sola arte ricorrente alla proposta conciliativa del Tribunale formulata all'udienza del 17.4.2024 e relativa ad importo inferiore a quello riconosciuto in questa sede;
esse sono liquidate come da dispositivo in considerazione dell'importo riconosciuto in sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, sezione Lavoro, definitivamente decidendo, ogni altra domanda ed eccezione disattesa,
1) accertato e dichiarato che tra la ricorrente e il resistente è intercorso Parte_1 CP_1 dal 1.7.2021 al 24.6.2023 un rapporto di lavoro subordinato a tempo con orario indicato in motivazione e inquadramento al livello 5 del CCNL Alberghi Confcommercio, condanna il resistente CP_1
a pagare alla ricorrente medesima, a titolo di differenze retributive, la somma lorda di € 8.626,55, oltre interessi legali e della rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
3) rigetta le altre domande del ricorso;
3) compensa interamente tra le parti le spese di lite delle fasi di studio e introduttiva del giudizio e pone in capo al resistente le spese di lite delle fasi istruttoria e decisoria e, per l'effetto, condanna il resistente a rifondere alla ricorrente le spese di lite, liquidate in € 2.789,00 per CP_1 Parte_1 compensi, oltre rimborso forfetario spese generali 15%, oltre Iva e Cpa come per legge se dovuti.
Sentenza pronunciata all'esito del deposito delle note di trattazione scritta di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Firenze, 13 novembre 2024
Il Giudice
dott. Tommaso Maria Gualano Ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tommaso Maria Gualano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3761/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LA ROCCA Parte_1 C.F._1 RA e dell'avv. PICCININ LUDOVICA, elettivamente domiciliata in VIALE DELLE MILIZIE 18 ROMA presso il difensore avv. PICCININ LUDOVICA Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARETTI CP_1 C.F._2 CE e dell'avv. CAPPELLETTI FABIO, elettivamente domiciliato in PIAZZA VITTORIO VENETO 4 FIRENZE presso il difensore avv. CARETTI CE Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha convenuto in giudizio formulando le seguenti conclusioni: Parte_1 CP_1
“1. accertare e dichiarare la natura subordinata a tempo indeterminato del rapporto di lavoro intercorso tra le parti dall'1 luglio 2021 al 24 giugno 2023 o altra data di giustizia;
2. accertata e dichiarata la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti dall'1 luglio 2021 al 24 giugno 2023, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'inquadramento al V livello del CCNL Alberghi Confcommercio, o altro maggiore o minore di giustizia e, per l'effetto, condannare il Signor in proprio e nella qualità di titolare dell'omonima ditta CP_1 individuale, al pagamento, in favore della IG , della somma di Euro 8.626,55 Parte_1 come da allegato conteggio analitico, ovvero della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia anche ai sensi del combinato disposto degli art. 36 Cost e 2099 c.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria per i motivi di cui al ricorso;
3. accertare e dichiarare l'inefficacia del licenziamento comunicato oralmente alla ricorrente per i motivi di cui al ricorso e, per l'effetto, condannare il Signor in proprio e nella qualità di CP_1 titolare dell'omonima ditta individuale alla reintegra della ricorrente nel posto di lavoro, oltre al pagamento dell'indennità sulla base della retribuzione globale di fatto mensile utile ai fini del calcolo del TFR pari ad Euro 1.666,00 o altra di giustizia, dalla data del licenziamento all'effettiva reintegra o altre date di giustizia. Con vittoria delle spese di lite del presente giudizio, oltre accessori come per legge dovuti”. Il ricorrente ha dedotto di aver lavorato per il resistente senza regolarizzazione e formalizzazione dal
1.7.2021 al 24.6.2024, quando è stata licenziata oralmente;
ha rivendicato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con inquadramento al livello 5 del CCNL Alberghi Confcommercio secondo li orari allegati in ricorso, con diritto al pagamento di differenze retributive per € 8.626,55; ha altresì fatto valere la nullità del licenziamento orale del 24.6.2023, domandando di essere reintegrata nel posto di lavoro e di ottenere la relativa tutela indennitaria di legge.
Costituitosi in giudizio, il resistente ha contestato in fatto e in diritto le domande attoree, chiedendone il rigetto.
La causa, istruita a mezzo documenti ed assunzione di prova per testi, è stata decisa all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art 127-ter c.p.c.
***
Rapporto di lavoro subordinato
La prova per testi assunta e lo scambio di messaggi prodotti dalla ricorrente (doc. 3 fasc. ric.) e contestati dal resistente non nel loro contenuto ma solo per la loro incompletezza (essendo stato omesso quanto “messaggiato” in data 24.6.2023: vd. pag. 15 memoria difensiva) dimostrano che la ricorrente abbia cucinato, abbia svolto attività di pulizie, di preparazione colazioni e di addetta al guardaroba nel periodo 1.7.2021 – 24.6 2024, sottoposta al potere di eterodeterminazione del resistente, che comunicava alla ricorrente i giorni in cui venire presso la struttura ricettiva LL AU (adibita a soggiorni turistici e a eventi).
Invero, è stato il resistente ad indicare alla ricorrente quanto recarsi al lavoro (come confermato anche dalla teste di parte resistente sorella de resistente, e dalla teste che ha Testimone_1 Testimone_2 lavorato per il resistente per qualche mee nel 2022 e ha ricevuto a sua vota tramite messaggi del resistente indicazione sui giorni e le ore in cui venire a lavorare) e il tipo di attività da svolgere;
è sempre stato il ricorrente a ricevere dalla ricorrente il consuntivo delle ore svolte (come da prospetti mensili sub doc. 4 fas. ric.) e a pagarla in base alla quantità della prestazione resa, essendo irrilevante che sia stata in ipotesi la ricorrente a non voler essere assunta (come riferito dal resistente a pag. 7 della memoria resistente).
Tali circostanze risultano costituire indici sufficienti per ritenere integrato un rapporto di lavoro subordinato, anche considerata la tipologia delle prestazioni rese (che non richiedevano la presenza in loco del resistente al fine di impartire direttive durante lo svolgimento della prestazione lavorativa).
La data iniziale del luglio 2021 risulta dalla deposizione del teste (di cui non può Testimone_3 sostenersi l'inattendibilità per il solo fatto che abbia una causa analoga pendente contro il resistente e sia stato in precedenza legato sentimentalmente con la ricorrente), anche considerato che l'obiezione della resistente circa la chiusura della struttura per gran parte del 2021 a causa del Covid e di una ristrutturazione immobiliare è risultata compatibile, alla luce dell'istruttoria orale, con il periodo di lavoro indicato in ricorso, avendo il teste di parte resistente (fratello del resistente) Testimone_4 dichiarato che la villa è rimasta chiusa per covid fino a luglio 2021 e che la “piccola ristrutturazione” è stata fatta durante il periodo di chiusura per covid (come confermato anche dalla teste . Tes_1
L'orario reso può essere ricavato dai fogli mensili consegnati dalla ricorrente al (doc. 4 cit.), i CP_1 quali – “disconosciuti” e contestati dal resistente – sono stati riconosciuti dal teste ome quelli Tes_3 che (anche) la ricorrente consegnava mensilmente al resistente per essere pagata e che tengono conto delle attività svolte nel periodo estivo e della presenza a cene ed eventi durante il periodo invernale, quando hanno lavorato anche i testi Tes_3 Tes_2
Inoltre, per il periodo non coperto dai fogli presenza, la deposizione del teste permette di Tes_3 provare che la ricorrente ha lavorato con una media di 3 ore in occasione di accessi per effettuare pulizie, è stata presente dalle 19,00 all'1,00 in occasione delle feste e dalle 19,00 alle 22,30 quando vi erano le cene (orario quest'ultimo confermato anche dalla teste . Tes_2
Quanto alle mansioni, è provato (teste che la ricorrente – oltre che cameriera e addetta alla Tes_5 pulizia delle camere e della cucina - abbia preparato le colazioni quanto meno nel mese aprile 2023
(avendo il teste riferito di aver lui preparato le colazioni nei mesi di maggio e Testimone_6 giugno 2023), abbia cucinato in occasioni delle cene e abbia fatto da addetta al guardaroba quando vi erano le feste.
Risulta quindi appropriato il rivendicato livello 5 del CCNL Alberghi Confcommercio, proprio dei
“lavoratori che, in possesso di qualificate conoscenze e capacità tecnico - pratiche svolgono campiti esecutivi che richiedono preparazione e pratica di lavoro”, tra cui la “cameriera sala e piani, intendendosi per tale colei che oltre ad assolvere alle tradizionali mansioni di pulizia e riassetto delle camere e degli ambienti comuni, operi anche nel servizio di ristorazione” e “cuoco, cameriere, barista, intendendosi per tali coloro che prestano la propria attività in aziende Alberghiere nelle quali la natura e la struttura del servizio di ristorazione, per la semplicità dei modelli organizzativi adottati, non ha caratteristiche tali da richiedere l'impiego delle figure professionali previste ai livelli superiori, operando tali aziende con menu fisso ed avendo le prestazioni fornite carattere semplice e ripetitivo sia per quanto riguarda la preparazione dei cibi sia per quanto riguarda la somministrazione degli alimenti e bevande, come ad esempio avviene in molte aziende alberghiere minori” (doc. 7 fasc. ric.).
Spettano quindi alla ricorrente le differenze retributive come quantificate nel conteggio in atti (doc. 8 fasc. ric., solo genericamente contestate nel quantum da parte resistente;
vd. pag. 14 memoria difensiva) e, per l'effetto, il resistente deve essere condannato a pagare alla ricorrente la somma lorda di € 8.626,55, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Licenziamento orale
Non vi è prova che il resistente in data 24.6.2023 abbia intimato alla ricorrente oralmente di allontanarsi dal posto di lavoro, risultando al contrario che sia stata la lavoratrice a decidere, a seguito di discussione, di non recarsi più al lavoro (vd. conversazione messaggistica sub doc. 3 fasc. res. e deposizione del teste “Poiché a me e alla ricorrente questa cosa non sembrava giusta, io e lei Tes_3 ci siamo divisi questi beni e da quel giorno abbiamo deciso di andare via, anzi abbiamo finito quella giornata di lavoro e il giorno dopo sia io che la ricorrente abbiamo mandato dei messaggi al resistente per chiedergli se dovevamo presentarci al lavoro il giorno dopo, ma il resistente non ha mai risposto”, così da essere improprio il successivo riferimento al “licenziamento” proveniente dal resistente).
Le domande di cui al punto 3 delle conclusioni del ricorso devono quindi essere rigettate.
Spese di giudizio
La soccombenza reciproca giustifica la integrale compensazione delle spese di lite relative alle fasi di studio ed introduttiva del giudizio, mentre quelle delle successive fasi (istruttoria e decisoria) sono poste a carico di parte resistente, stante l'adesione della sola arte ricorrente alla proposta conciliativa del Tribunale formulata all'udienza del 17.4.2024 e relativa ad importo inferiore a quello riconosciuto in questa sede;
esse sono liquidate come da dispositivo in considerazione dell'importo riconosciuto in sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, sezione Lavoro, definitivamente decidendo, ogni altra domanda ed eccezione disattesa,
1) accertato e dichiarato che tra la ricorrente e il resistente è intercorso Parte_1 CP_1 dal 1.7.2021 al 24.6.2023 un rapporto di lavoro subordinato a tempo con orario indicato in motivazione e inquadramento al livello 5 del CCNL Alberghi Confcommercio, condanna il resistente CP_1
a pagare alla ricorrente medesima, a titolo di differenze retributive, la somma lorda di € 8.626,55, oltre interessi legali e della rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
3) rigetta le altre domande del ricorso;
3) compensa interamente tra le parti le spese di lite delle fasi di studio e introduttiva del giudizio e pone in capo al resistente le spese di lite delle fasi istruttoria e decisoria e, per l'effetto, condanna il resistente a rifondere alla ricorrente le spese di lite, liquidate in € 2.789,00 per CP_1 Parte_1 compensi, oltre rimborso forfetario spese generali 15%, oltre Iva e Cpa come per legge se dovuti.
Sentenza pronunciata all'esito del deposito delle note di trattazione scritta di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Firenze, 13 novembre 2024
Il Giudice
dott. Tommaso Maria Gualano Ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.