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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 15/10/2025, n. 672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 672 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 952/2022
Il Giudice del Lavoro, RE AR, a seguito dell'udienza svolta in data
01.07.2025 a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Attilio Parte_1 C.F._1
NI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale;
ricorrente
CONTRO
(P.I.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Silvia Controparte_1 P.IVA_1
Fantozzi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale;
resistente
OGGETTO: Riconoscimento diverso inquadramento e differenze retributive
Conclusioni
Per la parte ricorrente : “a) Voglia accertare e dichiarare, per le causali di Parte_1 cui in premessa e per le effettive mansioni svolte, il diritto della parte ricorrente all'inquadramento nel livello contrattuale IV del CCNL o al diverso inquadramento che dovesse risultare di giustizia sin dalla data del 13.1.2020 o dalla diversa data che dovesse risultare di giustizia al 31.3.2022; Voglia, conseguentemente, accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente alle differenze retributive tra quanto percepito e il dovuto e/o al risarcimento commisurato alle differenze retributive sin dalla data del 13.1.2020 (o dalla diversa data che dovesse risultare di giustizia) al
31.3.2022 oltre al ricalcolo del TFR oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme rivalutate dalle singole scadenze al saldo effettivo;
c) Voglia conseguentemente condannare la soc. in persona del Controparte_2 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, con sede in Viareggio (LU) via L. Repaci n. 16/B a pagare alla parte ricorrente per le causali di cui in premessa, la complessiva somma di
€ 6.802,70 (o somma maggiore o minore che sarà ritenuta più giusta ed equa anche in applicazione dell'art. 36 della Costituzione ed ex art. 1226 cc) oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed interessi legali sulle somme rivalutate dalle singole scadenze al saldo effettivo. d) Voglia condannare in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, a pagare tutte le spese e competenze del presente giudizio.”.
Per la parte resistente “Piaccia all'Ill.mo Giudice del Lavoro, per i motivi CP_1 tutti sopra esposti, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, previe tutte le declaratorie del caso nel merito respingere tutte le domande avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto, nonché sempre nel merito, per difetto di allegazione e prova o, in subordine e nel rito, dichiararne la nullità. In ogni caso, con addebito alla controparte delle spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre al rimborso forfettario ex D.M. 147/2022, oneri fiscali e previdenziali di legge (Iva e Cpa)
e con condanna della controparte alla refusione delle eventuali spese tecniche che l'istruttoria rendesse necessarie.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 28.09.2022, il ricorrente chiedeva il riconoscimento di un inquadramento superiore (4° livello del CCNL) nonché la condanna della società convenuta al pagamento delle differenze retributive conseguentemente maturate, quantificate in € 6.802,70.
Pag. 2 di 10 2. Nello specifico, il ricorrente riferiva di avere lavorato alle dipendenze della società dal 13.01.2020 al 31.03.2022, inquadrato al livello 3B del Controparte_1
CCNL Igiene Ambientale, in qualità di addetto all'attività di aspirazione di liquami e fanghi dalle fosse settiche, pozzi neri e fognature, manovrando l'alta pressione nonché addetto al successivo lavaggio con acqua e alle connesse attività. Secondo il ricorrente tali mansioni, svolte in modo continuativo, dovevano essere inquadrate nel 4° e non nel 3° livello del CNNL, in quanto, per il tipo di attività svolta dal (conduzione di veicoli di massa superiore a 7,5 Pt_1 tonnellate nonché l'utilizzo del mezzo combinata canal jet), era necessario il possesso di una patente “CE”, ovvero di categoria superiore alla patente “C”. Il riconoscimento della qualifica superiore determinava l'obbligo della datrice di lavoro di corrispondere le relative differenze retributive, così come quantificate.
3. In data 17.02.2023 si costituiva in giudizio la parte resistente, che Controparte_1 contestava le argomentazioni esposte dal ricorrente e chiedeva il rigetto della domanda proposta.
4. La resistente, in particolare, evidenziava che: 1) il ricorrente aveva lavorato sempre nel pieno rispetto dell'orario contrattuale, godendo ordinariamente della pausa pranzo;
2) il aveva svolto attività di spurgo a favore di soggetti Pt_1 privati solo in modo occasionale e saltuario, essendo addetto in modo ordinario e continuativo all'attività di bonifica a favore di società a partecipazione pubblica.
Quindi, solo saltuariamente riceveva il programma di lavoro giornaliero in cui erano indicati i vari servizi da eseguire;
3) il ricorrente non era ordinariamente addetto alla manovra dell'alta pressione;
se ciò è avvenuto, è accaduto solo sporadicamente;
4) la guida di veicoli di massa superiore a 7,5 tonnellate è consentita a chi è in possesso di patente di categoria C;
5) ai fini del riconoscimento del 4° livello, non è sufficiente la guida di un mezzo combinata canal jet, occorrendo anche essere il responsabile della manovra, in quanto coordinatore di altri dipendenti;
attività mai svolte dal ricorrente;
6) al dipendente non era applicabile il CNNL invocato in ricorso, ma il con Controparte_3 una diversa disciplina in merito al riconoscimento di mansioni superiori. 7) il
Pag. 3 di 10 ricorrente aveva omesso di produrre le tabelle retributive e in ogni caso aveva errato nel calcolo delle differenze salariali.
5. La prova per testimoni veniva assunta nelle udienze del 12.12.2023, 29.10.2024 e
01.04.2025.
6. All'udienza del 01.07.2025, tenutasi nelle forme di trattazione scritta, la causa è stata decisa con deposito della sentenza nel sistema telematico.
7. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
8. Il ricorrente chiede il riconoscimento del 4° livello del CCNL Igiene ambientale, anziché del 3° livello in cui risultava inquadrato. L'art. 37 del suddetto CCNL per il 4° livello prevede: “Lavoratori che svolgono attività di conduzione richiedenti una professionalità adeguata per l'applicazione di procedure e metodi operativi prestabiliti nonché specifiche conoscenze teorico-pratiche anche acquisite mediante addestramento o esperienze equivalenti, con autonomia operativa limitata ad istruzioni generali non necessariamente dettagliate. Sono adibiti alla conduzione di veicoli e/o mezzi d'opera per la guida dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria "C" o superiore. Nell'ambito del servizio di raccolta effettuano attività di carico, scarico e accessorie come operatore unico, manovrando da bordo i comandi e gli apparati in dotazione ai veicoli utilizzati
(es. autocompattatore assistito da dispositivi di caricamento video, autolavacassonetti, ecc.) e comunque assicurando anche le operazioni complementari necessarie per il completamento delle funzioni operative degli stessi (es. aggancio e sgancio di scarrabili, rimorchi, multibenne, ecc.). Profili esemplificativi: conducente di:
- autocompattatore con dispositivo automatizzato di caricamento assistito da apparecchiature video computerizzate;
- autolavacassonetti;
- autospazzatrice di massa complessiva a pieno carico superiore a 6 t;
- pale, ruspe, trattori ed escavatori di peso superiore a 10 t;
Pag. 4 di 10 - automezzi che effettuano la movimentazione di cassoni a mezzo di funi, bracci, ganci, catene, polipi e benne azionati meccanicamente e/o idraulicamente;
- autoarticolati;
- autotreni con rimorchio;
- autosnodati;
ecc.
Appartiene, altresì, a questo livello di inquadramento professionale, l'operatore autista di combinata Canal-Jet, responsabile della manovra dell'alta pressione, con intervento personale e diretto, in fognature ed in pozzi neri, in concorso con uno o più lavoratori, dei quali può avere il coordinamento”.
Per il 3° livello il CCNL così disciplina: “Lavoratori che svolgono attività di conduzione sulla base di procedure o metodi operativi prestabiliti che richiedono preparazione professionale supportata da adeguata conoscenza di tecnica del lavoro, anche acquisita mediante esperienza pratica, con responsabilità e autonomia limitate alla corretta esecuzione nell'ambito di istruzioni dettagliate.
Sono adibiti alla conduzione di veicoli e/o mezzi d'opera per la guida dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria "C". Nell'ambito del servizio di raccolta e attività accessorie in concorso con altri lavoratori, dei quali possono avere il coordinamento, assicurano la loro prestazione, manovrando i comandi e gli apparati in dotazione ai veicoli utilizzati, quali: autocompattatore;
autolavacassonetti; autocarri per trasporto rifiuti;
autoinnaffiatrice; autospazzatrice di massa complessiva a pieno carico fino a 6 t, pale, ruspe, trattori ed escavatori di peso fino a 10 t. Appartiene altresì a questo livello il conducente di autocompattatore addetto al servizio di carico, scarico e attività accessorie in qualità di operatore unico ovvero in concorso con altro operatore.
Come operatore unico, il conducente di autocompattatore provvede alla raccolta manuale e/o meccanizzata di: sacchi;
contenitori con capacità massima di 30 litri e comunque di peso lordo non superiore a 16 kg;
bidoni con capacità massima di
360 litri”.
9. Il ricorrente fonda la richiesta di riconoscimento della qualifica superiore su due aspetti dell'attività lavorativa svolta:
Pag. 5 di 10 a. l'avere guidato mezzi che richiedevano una patente “CE”, ovvero una patente di categoria superiore alla patente “C”;
b. l'avere guidato il mezzo combinata Canal-Jet.
10. Entrambi gli assunti sono stati smentiti dalle prove raccolte nel corso di questo giudizio.
11. L'art. 116 del codice della strada così disciplina le patenti di categoria “C1” e “C”:
“C1: autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D la cui massa massima autorizzata è superiore a 3500 kg, ma non superiore a 7500 kg, progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri, oltre al conducente;
agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non sia superiore a 750 kg”;
“C: autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D la cui massa massima autorizzata è superiore a 3500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri, oltre al conducente;
agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi
750 kg”.
12. Come indicato dalla parte resistente, il limite di 7.500 kg è previsto solo per la patente di categoria “C1”, inferiore rispetto alla patente “C”. Per la patente di categoria “C”, invece, non è previsto un limite massimo di massa del mezzo condotto. Pertanto, appare evidente che per guidare veicoli di massa superiore a
7,5 tonnellate è sufficiente il possesso della patente di categoria “C”, non occorrendo una patente di categoria superiore.
13. Quanto dimostrato dal ricorrente, ovvero che il guidava ordinariamente Pt_1 veicoli di massa superiore a 7,5 tonnellate, è del tutto irrilevante, in quanto tali mezzi li poteva guidare semplicemente possedendo la patente di categoria “C”.
14. A ciò va aggiunto che il ricorrente, diversamente da quanto affermato, non risulta avere mai guidato veicoli che il codice della strada riconduce alla patente di categoria “CE”, ovvero “complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria C e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg”. Il non risulta avere mai condotto mezzi Pt_1 complessi, composti da motrice e rimorchio o semirimorchio.
Pag. 6 di 10 15. Infatti, tutti i testimoni sentiti nel corso dell'istruttoria hanno affermato che il ha sempre guidato veicoli per i quali era sufficiente la patente di categoria Pt_1
“C”:
a. : “Posso riferire che guidava motrici superiore a 3500 kg Testimone_1 Pt_1 per i quali serviva la patente C e . Posso riferire che la massa N_1 complessiva del mezzo era superiore a 7,5 tonnellate. Faccio presente che il più piccolo che abbiamo è a due assi con portata complessiva di 18 tonnellate”;
b. “Posso riferire che è fornito di patente ECQC Testimone_2 Pt_1 altrimenti non potrebbe guidare i mezzi superiore alla massa complessiva mi sembra superiore a q. 7,5”;
c. “Posso confermare in quanto addetto alla manutenzione Testimone_3 che i messi condotti quotidianamente dal sono i seguenti mezzi a n. 2 Pt_1 assi: Man tg. BV812YN, Man tg. BS611PL, Man tg. BZ491MJ, Renault tg.
AZ310HE; mezzi a n. 3 assi: EC tg. CE574PT, Man tg. EB192VH, Man tg.
GG988FC; mezzi a n. 4 assi: EC tg.CT685SV, Mercedes tg. BT177EG,
Man tg. CY822VV (tutti superiori a 7,5 tonn);”;
d. : “Posso confermare, i quanto la mattina vediamo con che Testimone_4 mezzi partiamo che i mezzi i condotti quotidianamente dal sono i Pt_1 seguenti mezzi a n. 2 assi: Man tg. BV812YN, Man tg. BS611PL, Man tg.
BZ491MJ, Renault tg. AZ310HE; mezzi a n. 3 assi: EC tg. CE574PT, Man tg. EB192VH, Man tg. GG988FC; mezzi a n. 4 assi: EC tg. CT685SV,
Mercedes tg. BT177EG, Man tg. CY822VV (tutti superiori a 7,5 tonn)”.
16. Pertanto, se il ha guidato solo veicoli per i quali occorreva la patente di Pt_1 categoria “C” e non di categoria superiore, è corretto l'inquadramento nel 3° livello.
17. Va precisato che la “CQC” indicata da alcuni testimoni non rappresenta una patente di categoria superiore alla patente “C”, ma è semplicemente la “carta qualificazione conducente”, ovvero un titolo di abilitazione alla guida che indica le capacità professionali di quei soggetti che sono già in possesso di una patente di
Pag. 7 di 10 guida di categoria superiore (come quella “C”), che consente al titolare di svolgere attività di carattere professionale relativa all'autotrasporto.
18. In merito al secondo assunto posto a fondamento del ricorso, ovvero l'essere stato autista della combinata Canal-Jet (un mezzo dotato di un sistema idrico ad alta pressione che consente di pulire, disostruire e rimuovere eventuale materiale o incrostazioni da tubature o canali) non è rilevante per il riconoscimento della qualifica superiore richiesta. Come indicato dalla suddetta disposizione del
CCNL, non è sufficiente guidare detto mezzo, ma occorre anche essere
“responsabile della manovra di alta pressione”.
19. Dagli elementi di prova raccolti è emerso che il ricorrente ordinariamente e prevalentemente svolgeva attività di aspirazione e trasporto fanghi a favore di società a partecipazione pubblica ed enti pubblici, attività che non prevede l'utilizzo della Canal-Jet. Detto dispositivo viene utilizzato solamente in caso di servizi svolti a favore di soggetti privati, ma detti servizi sono stati svolti dal solo in modo saltuario ed occasionale. Pt_1
20. Sul punto è sufficiente ripercorre le dichiarazioni rese dai testimoni di parte resistente:
a. : “2) Confermo che ricorrente è stato in via principale addetto Testimone_5 alle attività di bonifica e trasporto in favore delle varie società a partecipazione pubblica che di volta in volta avevano appaltato alla convenuta il servizio”. 3) Posso confermare che il ricorrente è stato quindi addetto presso i servizi di spurgo presso i privati solo in via residuale e saltuaria ad esempio quando il preposto a tale servizio era in malattia. 5)
Posso confermare che il ricorrente veniva comandato prevalentemente presso gli impianti di depurazione di Acque e Gaia spa ove veniva addetto al trasporto dei fanghi, come da formulari che mi si mostra. 6) Posso riferire che occupandomi della prodittività delle singole squadre posso riferire che presso gli impianti di Acque spa e/o di Gaia spa il ricorrente doveva occuparsi dell'aspirazione dei fanghi che non viene realizzata con lo strumento dell'alta pressione e del successivo trasporto dei fanghi all'impianto di destinazione”;
Pag. 8 di 10 b. “2.) Posso confermare che il ricorrente è stato in via Testimone_2 principale addetto alle attività di bonifica e trasporto in favore delle varie società a partecipazione pubblica che di volta in volta avevano appaltato alla convenuta il servizio. Ne sono a conoscenza in quanto mi occupo della programmazione dei servizi. 3.) Il ricorrente è stato quindi addetto presso i servizi di spurgo presso i privati solo in via residuale e saltuaria, quando serviva di garantire il servizio . Era marginale rispetto all'attività principale.
5. Posso confermare che il ricorrente veniva comandato prevalentemente presso gli impianti di depurazione di Acque e Gaia spa ove veniva addetto al trasporto dei fanghi, come da formulari che le si mostra (si mostri al teste il doc. 6).
6. Posso confermare che prevalentemente presso gli impianti di
Acque spa e/o di Gaia spa il ricorrente doveva occuparsi dell'aspirazione dei fanghi che non viene realizzata con lo strumento dell'alta pressione e del successivo trasporto dei fanghi all'impianto di destinazione”.
21. A conferma delle deposizioni dei suddetti testimoni il doc. 6 depositato dalla parte resistente, ovvero i formulari dei rifiuti.
22. Né, va osservato, il ricorrente ha fornito elementi di prova contrari, in ossequio al principio dell'onere della prova a suo carico ex art. 2697 c.c.
23. Anzi, i testimoni introdotti dalla parte ricorrente hanno generato profondi dubbi di attendibilità, considerato che entrambi i lavoratori hanno in corso una causa di lavoro contro la medesima società resistente e che entrambi hanno avuto scarsissime possibilità di lavorare con il lavorava sempre Pt_1 Testimone_6 in ufficio e, quindi, non poteva osservare le attività svolte all'esterno dal Pt_1
(“io ho visto il in quanto io ero quasi sempre in ufficio per la mia Pt_1 mansione”). ha lavorato un giorno soltanto con il (“Ho Testimone_4 Pt_1 lavorato con il ricorrente insieme per un solo giorno”).
24. L'esito dell'istruttoria non ha fatto emergere che il ricorrente abbia svolto in modo prevalente e continuativo le attività superiori rivendicate, ma tutt'al più tali attività sono state svolte in modo sporadico e discontinuo. La specifica previsione contenuta nel contratto collettivo prevede che l'attribuzione del 4° livello sia possibile solo qualora il lavoratore abbia svolto le suddette mansioni per 120
Pag. 9 di 10 giorni consecutivi o per 120 giorni non consecutivi nel periodo di 575 giorni di calendario. Gli elementi di prova raccolti non dimostrano una tale continuità.
25. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. 10.03.2014 n. 55, pubbl. in GU n. 77 del 02.04.2014 e successive modifiche. Si tratta di controversia riconducibile allo scaglione da 5.201,00 euro a 26.000,00 euro.
P.Q.M.
1) rigetta il ricorso;
2) condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_1
che liquida in complessivi 2.695,00 euro per compensi, oltre al rimborso
[...] delle spese forfettarie (determinate nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione), ad IVA e CPA come per legge.
Pisa, 14.10.2025
Il Giudice del Lavoro
RE AR
Pag. 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 952/2022
Il Giudice del Lavoro, RE AR, a seguito dell'udienza svolta in data
01.07.2025 a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Attilio Parte_1 C.F._1
NI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale;
ricorrente
CONTRO
(P.I.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Silvia Controparte_1 P.IVA_1
Fantozzi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale;
resistente
OGGETTO: Riconoscimento diverso inquadramento e differenze retributive
Conclusioni
Per la parte ricorrente : “a) Voglia accertare e dichiarare, per le causali di Parte_1 cui in premessa e per le effettive mansioni svolte, il diritto della parte ricorrente all'inquadramento nel livello contrattuale IV del CCNL o al diverso inquadramento che dovesse risultare di giustizia sin dalla data del 13.1.2020 o dalla diversa data che dovesse risultare di giustizia al 31.3.2022; Voglia, conseguentemente, accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente alle differenze retributive tra quanto percepito e il dovuto e/o al risarcimento commisurato alle differenze retributive sin dalla data del 13.1.2020 (o dalla diversa data che dovesse risultare di giustizia) al
31.3.2022 oltre al ricalcolo del TFR oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme rivalutate dalle singole scadenze al saldo effettivo;
c) Voglia conseguentemente condannare la soc. in persona del Controparte_2 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, con sede in Viareggio (LU) via L. Repaci n. 16/B a pagare alla parte ricorrente per le causali di cui in premessa, la complessiva somma di
€ 6.802,70 (o somma maggiore o minore che sarà ritenuta più giusta ed equa anche in applicazione dell'art. 36 della Costituzione ed ex art. 1226 cc) oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed interessi legali sulle somme rivalutate dalle singole scadenze al saldo effettivo. d) Voglia condannare in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, a pagare tutte le spese e competenze del presente giudizio.”.
Per la parte resistente “Piaccia all'Ill.mo Giudice del Lavoro, per i motivi CP_1 tutti sopra esposti, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, previe tutte le declaratorie del caso nel merito respingere tutte le domande avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto, nonché sempre nel merito, per difetto di allegazione e prova o, in subordine e nel rito, dichiararne la nullità. In ogni caso, con addebito alla controparte delle spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre al rimborso forfettario ex D.M. 147/2022, oneri fiscali e previdenziali di legge (Iva e Cpa)
e con condanna della controparte alla refusione delle eventuali spese tecniche che l'istruttoria rendesse necessarie.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 28.09.2022, il ricorrente chiedeva il riconoscimento di un inquadramento superiore (4° livello del CCNL) nonché la condanna della società convenuta al pagamento delle differenze retributive conseguentemente maturate, quantificate in € 6.802,70.
Pag. 2 di 10 2. Nello specifico, il ricorrente riferiva di avere lavorato alle dipendenze della società dal 13.01.2020 al 31.03.2022, inquadrato al livello 3B del Controparte_1
CCNL Igiene Ambientale, in qualità di addetto all'attività di aspirazione di liquami e fanghi dalle fosse settiche, pozzi neri e fognature, manovrando l'alta pressione nonché addetto al successivo lavaggio con acqua e alle connesse attività. Secondo il ricorrente tali mansioni, svolte in modo continuativo, dovevano essere inquadrate nel 4° e non nel 3° livello del CNNL, in quanto, per il tipo di attività svolta dal (conduzione di veicoli di massa superiore a 7,5 Pt_1 tonnellate nonché l'utilizzo del mezzo combinata canal jet), era necessario il possesso di una patente “CE”, ovvero di categoria superiore alla patente “C”. Il riconoscimento della qualifica superiore determinava l'obbligo della datrice di lavoro di corrispondere le relative differenze retributive, così come quantificate.
3. In data 17.02.2023 si costituiva in giudizio la parte resistente, che Controparte_1 contestava le argomentazioni esposte dal ricorrente e chiedeva il rigetto della domanda proposta.
4. La resistente, in particolare, evidenziava che: 1) il ricorrente aveva lavorato sempre nel pieno rispetto dell'orario contrattuale, godendo ordinariamente della pausa pranzo;
2) il aveva svolto attività di spurgo a favore di soggetti Pt_1 privati solo in modo occasionale e saltuario, essendo addetto in modo ordinario e continuativo all'attività di bonifica a favore di società a partecipazione pubblica.
Quindi, solo saltuariamente riceveva il programma di lavoro giornaliero in cui erano indicati i vari servizi da eseguire;
3) il ricorrente non era ordinariamente addetto alla manovra dell'alta pressione;
se ciò è avvenuto, è accaduto solo sporadicamente;
4) la guida di veicoli di massa superiore a 7,5 tonnellate è consentita a chi è in possesso di patente di categoria C;
5) ai fini del riconoscimento del 4° livello, non è sufficiente la guida di un mezzo combinata canal jet, occorrendo anche essere il responsabile della manovra, in quanto coordinatore di altri dipendenti;
attività mai svolte dal ricorrente;
6) al dipendente non era applicabile il CNNL invocato in ricorso, ma il con Controparte_3 una diversa disciplina in merito al riconoscimento di mansioni superiori. 7) il
Pag. 3 di 10 ricorrente aveva omesso di produrre le tabelle retributive e in ogni caso aveva errato nel calcolo delle differenze salariali.
5. La prova per testimoni veniva assunta nelle udienze del 12.12.2023, 29.10.2024 e
01.04.2025.
6. All'udienza del 01.07.2025, tenutasi nelle forme di trattazione scritta, la causa è stata decisa con deposito della sentenza nel sistema telematico.
7. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
8. Il ricorrente chiede il riconoscimento del 4° livello del CCNL Igiene ambientale, anziché del 3° livello in cui risultava inquadrato. L'art. 37 del suddetto CCNL per il 4° livello prevede: “Lavoratori che svolgono attività di conduzione richiedenti una professionalità adeguata per l'applicazione di procedure e metodi operativi prestabiliti nonché specifiche conoscenze teorico-pratiche anche acquisite mediante addestramento o esperienze equivalenti, con autonomia operativa limitata ad istruzioni generali non necessariamente dettagliate. Sono adibiti alla conduzione di veicoli e/o mezzi d'opera per la guida dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria "C" o superiore. Nell'ambito del servizio di raccolta effettuano attività di carico, scarico e accessorie come operatore unico, manovrando da bordo i comandi e gli apparati in dotazione ai veicoli utilizzati
(es. autocompattatore assistito da dispositivi di caricamento video, autolavacassonetti, ecc.) e comunque assicurando anche le operazioni complementari necessarie per il completamento delle funzioni operative degli stessi (es. aggancio e sgancio di scarrabili, rimorchi, multibenne, ecc.). Profili esemplificativi: conducente di:
- autocompattatore con dispositivo automatizzato di caricamento assistito da apparecchiature video computerizzate;
- autolavacassonetti;
- autospazzatrice di massa complessiva a pieno carico superiore a 6 t;
- pale, ruspe, trattori ed escavatori di peso superiore a 10 t;
Pag. 4 di 10 - automezzi che effettuano la movimentazione di cassoni a mezzo di funi, bracci, ganci, catene, polipi e benne azionati meccanicamente e/o idraulicamente;
- autoarticolati;
- autotreni con rimorchio;
- autosnodati;
ecc.
Appartiene, altresì, a questo livello di inquadramento professionale, l'operatore autista di combinata Canal-Jet, responsabile della manovra dell'alta pressione, con intervento personale e diretto, in fognature ed in pozzi neri, in concorso con uno o più lavoratori, dei quali può avere il coordinamento”.
Per il 3° livello il CCNL così disciplina: “Lavoratori che svolgono attività di conduzione sulla base di procedure o metodi operativi prestabiliti che richiedono preparazione professionale supportata da adeguata conoscenza di tecnica del lavoro, anche acquisita mediante esperienza pratica, con responsabilità e autonomia limitate alla corretta esecuzione nell'ambito di istruzioni dettagliate.
Sono adibiti alla conduzione di veicoli e/o mezzi d'opera per la guida dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria "C". Nell'ambito del servizio di raccolta e attività accessorie in concorso con altri lavoratori, dei quali possono avere il coordinamento, assicurano la loro prestazione, manovrando i comandi e gli apparati in dotazione ai veicoli utilizzati, quali: autocompattatore;
autolavacassonetti; autocarri per trasporto rifiuti;
autoinnaffiatrice; autospazzatrice di massa complessiva a pieno carico fino a 6 t, pale, ruspe, trattori ed escavatori di peso fino a 10 t. Appartiene altresì a questo livello il conducente di autocompattatore addetto al servizio di carico, scarico e attività accessorie in qualità di operatore unico ovvero in concorso con altro operatore.
Come operatore unico, il conducente di autocompattatore provvede alla raccolta manuale e/o meccanizzata di: sacchi;
contenitori con capacità massima di 30 litri e comunque di peso lordo non superiore a 16 kg;
bidoni con capacità massima di
360 litri”.
9. Il ricorrente fonda la richiesta di riconoscimento della qualifica superiore su due aspetti dell'attività lavorativa svolta:
Pag. 5 di 10 a. l'avere guidato mezzi che richiedevano una patente “CE”, ovvero una patente di categoria superiore alla patente “C”;
b. l'avere guidato il mezzo combinata Canal-Jet.
10. Entrambi gli assunti sono stati smentiti dalle prove raccolte nel corso di questo giudizio.
11. L'art. 116 del codice della strada così disciplina le patenti di categoria “C1” e “C”:
“C1: autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D la cui massa massima autorizzata è superiore a 3500 kg, ma non superiore a 7500 kg, progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri, oltre al conducente;
agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non sia superiore a 750 kg”;
“C: autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D la cui massa massima autorizzata è superiore a 3500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri, oltre al conducente;
agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi
750 kg”.
12. Come indicato dalla parte resistente, il limite di 7.500 kg è previsto solo per la patente di categoria “C1”, inferiore rispetto alla patente “C”. Per la patente di categoria “C”, invece, non è previsto un limite massimo di massa del mezzo condotto. Pertanto, appare evidente che per guidare veicoli di massa superiore a
7,5 tonnellate è sufficiente il possesso della patente di categoria “C”, non occorrendo una patente di categoria superiore.
13. Quanto dimostrato dal ricorrente, ovvero che il guidava ordinariamente Pt_1 veicoli di massa superiore a 7,5 tonnellate, è del tutto irrilevante, in quanto tali mezzi li poteva guidare semplicemente possedendo la patente di categoria “C”.
14. A ciò va aggiunto che il ricorrente, diversamente da quanto affermato, non risulta avere mai guidato veicoli che il codice della strada riconduce alla patente di categoria “CE”, ovvero “complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria C e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg”. Il non risulta avere mai condotto mezzi Pt_1 complessi, composti da motrice e rimorchio o semirimorchio.
Pag. 6 di 10 15. Infatti, tutti i testimoni sentiti nel corso dell'istruttoria hanno affermato che il ha sempre guidato veicoli per i quali era sufficiente la patente di categoria Pt_1
“C”:
a. : “Posso riferire che guidava motrici superiore a 3500 kg Testimone_1 Pt_1 per i quali serviva la patente C e . Posso riferire che la massa N_1 complessiva del mezzo era superiore a 7,5 tonnellate. Faccio presente che il più piccolo che abbiamo è a due assi con portata complessiva di 18 tonnellate”;
b. “Posso riferire che è fornito di patente ECQC Testimone_2 Pt_1 altrimenti non potrebbe guidare i mezzi superiore alla massa complessiva mi sembra superiore a q. 7,5”;
c. “Posso confermare in quanto addetto alla manutenzione Testimone_3 che i messi condotti quotidianamente dal sono i seguenti mezzi a n. 2 Pt_1 assi: Man tg. BV812YN, Man tg. BS611PL, Man tg. BZ491MJ, Renault tg.
AZ310HE; mezzi a n. 3 assi: EC tg. CE574PT, Man tg. EB192VH, Man tg.
GG988FC; mezzi a n. 4 assi: EC tg.CT685SV, Mercedes tg. BT177EG,
Man tg. CY822VV (tutti superiori a 7,5 tonn);”;
d. : “Posso confermare, i quanto la mattina vediamo con che Testimone_4 mezzi partiamo che i mezzi i condotti quotidianamente dal sono i Pt_1 seguenti mezzi a n. 2 assi: Man tg. BV812YN, Man tg. BS611PL, Man tg.
BZ491MJ, Renault tg. AZ310HE; mezzi a n. 3 assi: EC tg. CE574PT, Man tg. EB192VH, Man tg. GG988FC; mezzi a n. 4 assi: EC tg. CT685SV,
Mercedes tg. BT177EG, Man tg. CY822VV (tutti superiori a 7,5 tonn)”.
16. Pertanto, se il ha guidato solo veicoli per i quali occorreva la patente di Pt_1 categoria “C” e non di categoria superiore, è corretto l'inquadramento nel 3° livello.
17. Va precisato che la “CQC” indicata da alcuni testimoni non rappresenta una patente di categoria superiore alla patente “C”, ma è semplicemente la “carta qualificazione conducente”, ovvero un titolo di abilitazione alla guida che indica le capacità professionali di quei soggetti che sono già in possesso di una patente di
Pag. 7 di 10 guida di categoria superiore (come quella “C”), che consente al titolare di svolgere attività di carattere professionale relativa all'autotrasporto.
18. In merito al secondo assunto posto a fondamento del ricorso, ovvero l'essere stato autista della combinata Canal-Jet (un mezzo dotato di un sistema idrico ad alta pressione che consente di pulire, disostruire e rimuovere eventuale materiale o incrostazioni da tubature o canali) non è rilevante per il riconoscimento della qualifica superiore richiesta. Come indicato dalla suddetta disposizione del
CCNL, non è sufficiente guidare detto mezzo, ma occorre anche essere
“responsabile della manovra di alta pressione”.
19. Dagli elementi di prova raccolti è emerso che il ricorrente ordinariamente e prevalentemente svolgeva attività di aspirazione e trasporto fanghi a favore di società a partecipazione pubblica ed enti pubblici, attività che non prevede l'utilizzo della Canal-Jet. Detto dispositivo viene utilizzato solamente in caso di servizi svolti a favore di soggetti privati, ma detti servizi sono stati svolti dal solo in modo saltuario ed occasionale. Pt_1
20. Sul punto è sufficiente ripercorre le dichiarazioni rese dai testimoni di parte resistente:
a. : “2) Confermo che ricorrente è stato in via principale addetto Testimone_5 alle attività di bonifica e trasporto in favore delle varie società a partecipazione pubblica che di volta in volta avevano appaltato alla convenuta il servizio”. 3) Posso confermare che il ricorrente è stato quindi addetto presso i servizi di spurgo presso i privati solo in via residuale e saltuaria ad esempio quando il preposto a tale servizio era in malattia. 5)
Posso confermare che il ricorrente veniva comandato prevalentemente presso gli impianti di depurazione di Acque e Gaia spa ove veniva addetto al trasporto dei fanghi, come da formulari che mi si mostra. 6) Posso riferire che occupandomi della prodittività delle singole squadre posso riferire che presso gli impianti di Acque spa e/o di Gaia spa il ricorrente doveva occuparsi dell'aspirazione dei fanghi che non viene realizzata con lo strumento dell'alta pressione e del successivo trasporto dei fanghi all'impianto di destinazione”;
Pag. 8 di 10 b. “2.) Posso confermare che il ricorrente è stato in via Testimone_2 principale addetto alle attività di bonifica e trasporto in favore delle varie società a partecipazione pubblica che di volta in volta avevano appaltato alla convenuta il servizio. Ne sono a conoscenza in quanto mi occupo della programmazione dei servizi. 3.) Il ricorrente è stato quindi addetto presso i servizi di spurgo presso i privati solo in via residuale e saltuaria, quando serviva di garantire il servizio . Era marginale rispetto all'attività principale.
5. Posso confermare che il ricorrente veniva comandato prevalentemente presso gli impianti di depurazione di Acque e Gaia spa ove veniva addetto al trasporto dei fanghi, come da formulari che le si mostra (si mostri al teste il doc. 6).
6. Posso confermare che prevalentemente presso gli impianti di
Acque spa e/o di Gaia spa il ricorrente doveva occuparsi dell'aspirazione dei fanghi che non viene realizzata con lo strumento dell'alta pressione e del successivo trasporto dei fanghi all'impianto di destinazione”.
21. A conferma delle deposizioni dei suddetti testimoni il doc. 6 depositato dalla parte resistente, ovvero i formulari dei rifiuti.
22. Né, va osservato, il ricorrente ha fornito elementi di prova contrari, in ossequio al principio dell'onere della prova a suo carico ex art. 2697 c.c.
23. Anzi, i testimoni introdotti dalla parte ricorrente hanno generato profondi dubbi di attendibilità, considerato che entrambi i lavoratori hanno in corso una causa di lavoro contro la medesima società resistente e che entrambi hanno avuto scarsissime possibilità di lavorare con il lavorava sempre Pt_1 Testimone_6 in ufficio e, quindi, non poteva osservare le attività svolte all'esterno dal Pt_1
(“io ho visto il in quanto io ero quasi sempre in ufficio per la mia Pt_1 mansione”). ha lavorato un giorno soltanto con il (“Ho Testimone_4 Pt_1 lavorato con il ricorrente insieme per un solo giorno”).
24. L'esito dell'istruttoria non ha fatto emergere che il ricorrente abbia svolto in modo prevalente e continuativo le attività superiori rivendicate, ma tutt'al più tali attività sono state svolte in modo sporadico e discontinuo. La specifica previsione contenuta nel contratto collettivo prevede che l'attribuzione del 4° livello sia possibile solo qualora il lavoratore abbia svolto le suddette mansioni per 120
Pag. 9 di 10 giorni consecutivi o per 120 giorni non consecutivi nel periodo di 575 giorni di calendario. Gli elementi di prova raccolti non dimostrano una tale continuità.
25. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. 10.03.2014 n. 55, pubbl. in GU n. 77 del 02.04.2014 e successive modifiche. Si tratta di controversia riconducibile allo scaglione da 5.201,00 euro a 26.000,00 euro.
P.Q.M.
1) rigetta il ricorso;
2) condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_1
che liquida in complessivi 2.695,00 euro per compensi, oltre al rimborso
[...] delle spese forfettarie (determinate nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione), ad IVA e CPA come per legge.
Pisa, 14.10.2025
Il Giudice del Lavoro
RE AR
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