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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/04/2025, n. 5167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5167 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 55900/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott. Lucia De Bernardin;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 55900 /2023
PROMOSSA DA
, (C.F. ), domiciliato in VIA OVIDIO Parte_1 C.F._1
N.20 00193 ROMA;
rappresentato e difeso dall'avv. CIASCO ALESSIO giusta procura in atti, PEC: Email_1
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ); Controparte_1 P.IVA_1
APPELLATA CONTUMACE
E
; Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE E
(c.f. ), in persona del Sindaco CP_3 P.IVA_2 Controparte_4
rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Raspini (c.f. ), ed CodiceFiscale_2
elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura Capitolina in Roma, via del
E Tempio di Giove n. 21, PEC: oma;
Email_2 Email_3 CP_2
APPELLATA CONTUMACE
CONCISA ESPOSIZIONE DEI FATTI E DELLE RAGIONI DELLA
DECISIONE
Rilevato che con citazione depositata nella cancelleria del giudice di pace di
Roma il 23.02.2023 ha proposto opposizione avverso la cartella di pagamento n.09720220147368559000 deducendo: 1) l'irregolarità della notifica della stessa avvenuta a mezzo pec dall'indirizzo: t;
Email_5
2) il mancato rispetto del termine di decadenza del 31 dicembre del terzo anno successivo alla formazione del ruolo (nella specie risalente al 2017) per l'emissione della cartella di pagamento (nella specie emessa nel 2022); 3) la mancata notifica degli atti prodromici;
rilevato che il giudice di pace ha definito l'opposizione così proposta con la sentenza n.12307/2023 stimando che: i. che la notifica proveniente da indirizzo non inserito nei pubblici elenchi è valida ove consenta comunque alla parte destinataria di svolgere compiutamente le proprie difese, cosa avvenuta nella specie;
ii.
l'inapplicabilità alla riscossione delle sanzioni amministrative per violazione al codice della strada della decadenza biennale per l'iscrizione al ruolo esattoriale dei tributi e che, comunque, nella specie i ruoli erano stati resi esecutivi nel 2022; iii. che i verbali di contravvenzione al codice della strada erano stati tutti notificati in parte a mezzo pec, in parte con consegna al portiere e in parte con rifiuto della notifica;
iv. che solo la sanzione elevata dal comune di non risultava notificata con conseguente CP_2
annullamento della cartella opposta in parte qua;
rilevato che il presente procedimento costituisce appello avverso la citata sentenza in ragione di: 1) illegittimità della notifica della cartella stante l'inidoneità
della stessa da indirizzo non rinvenibile nei registri INI-PEC; 2) dell'applicabilità del termine decadenziale di cui all'art.25 dpr 602/1973; 3) generiche contestazioni in ordine alla regolare esecuzione delle notifiche degli atti prodromici;
rilevato che si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello, mentre CP_5
il e l'agente per la riscossione sono rimasti contumaci;
Controparte_2
rilevato che -quanto alle notifiche effettuate a mezzo pec da un indirizzo non rinvenibile nei registri INI-PEC- la corte di legittimità ha avuto recentemente modo di osservare quanto segue: “- come è stato recentemente affermato da questa Corte (Cass.
S. Un. n. 16979 del 18/05/2022), la notifica effettuata a mezzo PEC da una P.A.,
utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito
"internet", ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia
consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese,
senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la
più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della L. n. 53 del 1994, detta un
principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della
notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art. 6-
ter del D.Lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema
di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio
casellario, ma non anche del mittente;
- con specifico riferimento alle notificazioni
effettuate dall'agente di riscossione, poi, è stato precisato che, "In tema di notificazione
a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione,
l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia "ex se" la
presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire,
testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte
contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla
ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello
telematico presente in tale registro" (Cass. n. 18684 del 3/07/2023);- occorre
considerare, peraltro, che la natura sostanziale e non processuale della cartella di
pagamento non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale,
soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria,
sicché il rinvio operato dall'art. 26, comma 5, del D.P.R. n. 602 del 1973 all'art. 60 del
D.P.R. n. 600 del 1973 (in materia di notificazione dell'avviso di accertamento), il
quale, a sua volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile, comporta,
nel caso di eventuale irritualità della notificazione della cartella di pagamento,
l'applicazione dell'istituto della sanatoria del vizio dell'atto per raggiungimento dello
scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c. (Cass. n. 6417 del 5/03/2019); - nella specie, non
solo la ricorrente non ha fornito alcuna indicazione circa l'asserito pregiudizio subito
a causa della ricezione della notifica dell'atto opposto da un indirizzo diverso da quello
telematico presente nel pubblico registro (non potendosi sicuramente ritenere tale
l'ipotetico rischio di incorrere in un cd. "malware"), ma ha anche proposto tempestivo
ricorso avverso detta intimazione, sanando eventuali irregolarità che si dovessero ravvisare con riferimento alla sua notificazione” (Cassazione civile sez. trib.,
05/07/2024, n.18461);
ritenuto che i principi illustrati meritano integrale recepimento nella presente sede, trattandosi di condivisibile equilibrato contemperamento fra l'esigenza di difesa del contribuente e di efficacia dell'agire della pubblica amministrazione;
ritenuto che -nella specie- nella citazione innanzi al giudice di pace non sono state palesate le ragioni che avrebbero precluso all'odierno appellante un corretto esercizio del diritto di difesa, con conseguente rigetto del primo motivo di appello;
rilevato che -all'eccezione della contravvenzione elevata dal comune di
, in relazione a cui vi è stato accoglimento in primo grado- la cartella di CP_2
pagamento n.09720220147368559000 reca richiesta di pagamento delle somme iscritte sul ruolo 2022/010605 e 2022/010633 entrambi relativi a infrazioni del codice della strada commesse nell'anno 2020;
ritenuta quindi l'infondatezza in punto di fatto della doglianza relativa al dedotto mancato rispetto del termine di cui all'art.25 dpr 602/1973 e ciò a prescindere da considerazioni in ordine alla sua applicabilità o meno ai ruoli formati per violazione delle disposizioni in materia di codice della strada;
rilevato che dagli atti di prodotti in primo grado risulta che i CP_5
verbali posti a fondamento del ruolo sono stati così notificati:
1) N.13200019273 all'indirizzo pec: Email_6
accettazione della consegna in data 15.02.2020 ore 12.12.23; 2) N.13200084765 all'indirizzo pec: Email_6 [...]
accettazione della consegna in data 21.02.2020 ore Email_7
17.51.12;
3) N.132001862 all'indirizzo pec: Email_6 [...]
accettazione della consegna in data 28.05.2020 ore Email_7
10.26.48;
4) N.13200418411 all'indirizzo pec: Email_6 [...]
accettazione della consegna in data 12.06.2020 ore Email_7
11.40.46;
5) N.13200526580 all'indirizzo pec: Email_6 [...]
accettazione della consegna in data 21.08.2020 ore Email_7
12.44.15;
6) N.13200610161 all'indirizzo pec: Email_6 [...]
accettazione della consegna in data 19.09.2020 ore Email_7
09.46.11;
7) N.13200645116 all'indirizzo pec: Email_6 [...]
accettazione della consegna in data 20.10.2020 ore Email_7
09.26.23;
8) N.13200675848 all'indirizzo pec: Email_6
accettazione della consegna in data 20.10.2020 ore 09.23.24;
9) N.13200676290 all'indirizzo pec: Email_6
accettazione della consegna in data 20.10.2020 ore 09.22.24;
10) N.13200726786 all'indirizzo pec: Email_6
accettazione della consegna in data 30.10.2020 ore 16.22.07; 11) N.1320056343 all'indirizzo pec: difetta Email_6
accettazione della consegna in data 15.12.2020 ore 08.20.34;
12) N.13200992849 all'indirizzo pec: Email_6
accettazione della consegna in data 15.12.2020 ore 08.24.14;
13) N.13201069775 all'indirizzo pec: Email_6
accettazione della consegna in data 26.01.2021 ore 09.35.39;
14) N.13201096243 all'indirizzo pec: Email_6
accettazione della consegna in data 26.01.2021 ore 09.30.39;
15) N.18200027257 all'indirizzo pec: Email_6
accettazione della consegna in data 14.10.2020 ore 08.10.50;
16) N.22200051863 all'indirizzo pec: Email_6
accettazione della consegna in data 12.06.2020 ore 14.04.41;
17) N.22200058721 all'indirizzo pec: Email_6
accettazione della consegna in data 12.06.2020 ore 14.04.24;
18) N.222000225324 all'indirizzo pec: Email_6
accettazione della consegna in data 16.07.2020 ore 09.40.19;
19) N.22200288252 all'indirizzo pec: Email_6
accettazione della consegna in data 19.09.2020 ore 09.48.26;
20) N.22200413191 all'indirizzo pec: Email_6
accettazione della consegna in data 19.09.2020 ore 09.48.26;
21) N.22200290022 all'indirizzo pec: Email_6
accettazione della consegna in data 05.10.2020 ore 08.10.57;
22) N.13200017356 notificata al portiere dello stabile di residenza dell'appellante in data 16.03.2020: manca in atti la prova dell'invio della raccomandata informativa ex art.7 co.3 l.890/1982 di tal che la notifica non può dirsi correttamente eseguita;
23) N.13200016643 notificata al portiere dello stabile di residenza dell'appellante in data 13.03.2020: manca in atti la prova dell'invio della raccomandata informativa ex art.7 co.3 l.890/1982 di tal che la notifica non può dirsi correttamente eseguita;
24) N.1320004789 notificata al portiere dello stabile di residenza dell'appellante in data 06.03.2020: manca in atti la prova dell'invio della raccomandata informativa ex art.7 co.3 l.890/1982 di tal che la notifica non può dirsi correttamente eseguita;
25) N.15200009126 notificata alla residenza dell'appellante in data
31.03.2020 ex art.108 co.1 bis dl18/2020;
26) N.15200280738 invio di lettera raccomandata presso la residenza dell'appellante in data 30.04.2020 ex art.108 co.1 bis dl18/2020, restituita per compiuta giacenza, con avviso di ricevimento immesso in cassetta il
4.5.2020;
27) N.14180125579 rifiuto della destinataria personalmente di sottoscrivere il verbale di accertamento in data 17.7.2020;
28) N.14180125870 rifiuto della destinataria personalmente di sottoscrivere il verbale di accertamento in data 17.7.2020;
ritenuto -in conclusione- che l'appello può essere accolto esclusivamente in relazione ai tre indicati verbali in ordine ai quali non vi è prova che la notifica si sia perfezionata;
ritenuto che
le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore entro cui è accolta la domanda, dell'attività processuale svolta e del pregio dell'opera prestata in relazione al motivo di accoglimento della domanda, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattese, così provvede:
IN PARZIALE RIFORMA della sentenza impugnata annulla la cartella n.09720220147368559 oltre che in relazione al verbale n. PR 28604/17P, anche in relazione ai verbali N.13200017356, N.13200016643, N.1320004789;
CONDANNA capitale in solido alla Controparte_6
refusione delle spese di lite in favore dell'appellante che liquida:
- per il primo grado di giudizio, in euro 633,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, nonché rimborso spese di iscrizione al ruolo documentate, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
- per il presente grado di giudizio, in euro 1278,00 per compensi, oltre spese generali,
iva e cpa come per legge, nonché rimborso spese di iscrizione al ruolo documentate.
Così deciso in Roma il 04/04/2025
IL GIUDICE
(Lucia De Bernardin)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott. Lucia De Bernardin;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 55900 /2023
PROMOSSA DA
, (C.F. ), domiciliato in VIA OVIDIO Parte_1 C.F._1
N.20 00193 ROMA;
rappresentato e difeso dall'avv. CIASCO ALESSIO giusta procura in atti, PEC: Email_1
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ); Controparte_1 P.IVA_1
APPELLATA CONTUMACE
E
; Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE E
(c.f. ), in persona del Sindaco CP_3 P.IVA_2 Controparte_4
rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Raspini (c.f. ), ed CodiceFiscale_2
elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura Capitolina in Roma, via del
E Tempio di Giove n. 21, PEC: oma;
Email_2 Email_3 CP_2
APPELLATA CONTUMACE
CONCISA ESPOSIZIONE DEI FATTI E DELLE RAGIONI DELLA
DECISIONE
Rilevato che con citazione depositata nella cancelleria del giudice di pace di
Roma il 23.02.2023 ha proposto opposizione avverso la cartella di pagamento n.09720220147368559000 deducendo: 1) l'irregolarità della notifica della stessa avvenuta a mezzo pec dall'indirizzo: t;
Email_5
2) il mancato rispetto del termine di decadenza del 31 dicembre del terzo anno successivo alla formazione del ruolo (nella specie risalente al 2017) per l'emissione della cartella di pagamento (nella specie emessa nel 2022); 3) la mancata notifica degli atti prodromici;
rilevato che il giudice di pace ha definito l'opposizione così proposta con la sentenza n.12307/2023 stimando che: i. che la notifica proveniente da indirizzo non inserito nei pubblici elenchi è valida ove consenta comunque alla parte destinataria di svolgere compiutamente le proprie difese, cosa avvenuta nella specie;
ii.
l'inapplicabilità alla riscossione delle sanzioni amministrative per violazione al codice della strada della decadenza biennale per l'iscrizione al ruolo esattoriale dei tributi e che, comunque, nella specie i ruoli erano stati resi esecutivi nel 2022; iii. che i verbali di contravvenzione al codice della strada erano stati tutti notificati in parte a mezzo pec, in parte con consegna al portiere e in parte con rifiuto della notifica;
iv. che solo la sanzione elevata dal comune di non risultava notificata con conseguente CP_2
annullamento della cartella opposta in parte qua;
rilevato che il presente procedimento costituisce appello avverso la citata sentenza in ragione di: 1) illegittimità della notifica della cartella stante l'inidoneità
della stessa da indirizzo non rinvenibile nei registri INI-PEC; 2) dell'applicabilità del termine decadenziale di cui all'art.25 dpr 602/1973; 3) generiche contestazioni in ordine alla regolare esecuzione delle notifiche degli atti prodromici;
rilevato che si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello, mentre CP_5
il e l'agente per la riscossione sono rimasti contumaci;
Controparte_2
rilevato che -quanto alle notifiche effettuate a mezzo pec da un indirizzo non rinvenibile nei registri INI-PEC- la corte di legittimità ha avuto recentemente modo di osservare quanto segue: “- come è stato recentemente affermato da questa Corte (Cass.
S. Un. n. 16979 del 18/05/2022), la notifica effettuata a mezzo PEC da una P.A.,
utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito
"internet", ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia
consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese,
senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la
più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della L. n. 53 del 1994, detta un
principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della
notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art. 6-
ter del D.Lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema
di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio
casellario, ma non anche del mittente;
- con specifico riferimento alle notificazioni
effettuate dall'agente di riscossione, poi, è stato precisato che, "In tema di notificazione
a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione,
l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia "ex se" la
presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire,
testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte
contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla
ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello
telematico presente in tale registro" (Cass. n. 18684 del 3/07/2023);- occorre
considerare, peraltro, che la natura sostanziale e non processuale della cartella di
pagamento non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale,
soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria,
sicché il rinvio operato dall'art. 26, comma 5, del D.P.R. n. 602 del 1973 all'art. 60 del
D.P.R. n. 600 del 1973 (in materia di notificazione dell'avviso di accertamento), il
quale, a sua volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile, comporta,
nel caso di eventuale irritualità della notificazione della cartella di pagamento,
l'applicazione dell'istituto della sanatoria del vizio dell'atto per raggiungimento dello
scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c. (Cass. n. 6417 del 5/03/2019); - nella specie, non
solo la ricorrente non ha fornito alcuna indicazione circa l'asserito pregiudizio subito
a causa della ricezione della notifica dell'atto opposto da un indirizzo diverso da quello
telematico presente nel pubblico registro (non potendosi sicuramente ritenere tale
l'ipotetico rischio di incorrere in un cd. "malware"), ma ha anche proposto tempestivo
ricorso avverso detta intimazione, sanando eventuali irregolarità che si dovessero ravvisare con riferimento alla sua notificazione” (Cassazione civile sez. trib.,
05/07/2024, n.18461);
ritenuto che i principi illustrati meritano integrale recepimento nella presente sede, trattandosi di condivisibile equilibrato contemperamento fra l'esigenza di difesa del contribuente e di efficacia dell'agire della pubblica amministrazione;
ritenuto che -nella specie- nella citazione innanzi al giudice di pace non sono state palesate le ragioni che avrebbero precluso all'odierno appellante un corretto esercizio del diritto di difesa, con conseguente rigetto del primo motivo di appello;
rilevato che -all'eccezione della contravvenzione elevata dal comune di
, in relazione a cui vi è stato accoglimento in primo grado- la cartella di CP_2
pagamento n.09720220147368559000 reca richiesta di pagamento delle somme iscritte sul ruolo 2022/010605 e 2022/010633 entrambi relativi a infrazioni del codice della strada commesse nell'anno 2020;
ritenuta quindi l'infondatezza in punto di fatto della doglianza relativa al dedotto mancato rispetto del termine di cui all'art.25 dpr 602/1973 e ciò a prescindere da considerazioni in ordine alla sua applicabilità o meno ai ruoli formati per violazione delle disposizioni in materia di codice della strada;
rilevato che dagli atti di prodotti in primo grado risulta che i CP_5
verbali posti a fondamento del ruolo sono stati così notificati:
1) N.13200019273 all'indirizzo pec: Email_6
accettazione della consegna in data 15.02.2020 ore 12.12.23; 2) N.13200084765 all'indirizzo pec: Email_6 [...]
accettazione della consegna in data 21.02.2020 ore Email_7
17.51.12;
3) N.132001862 all'indirizzo pec: Email_6 [...]
accettazione della consegna in data 28.05.2020 ore Email_7
10.26.48;
4) N.13200418411 all'indirizzo pec: Email_6 [...]
accettazione della consegna in data 12.06.2020 ore Email_7
11.40.46;
5) N.13200526580 all'indirizzo pec: Email_6 [...]
accettazione della consegna in data 21.08.2020 ore Email_7
12.44.15;
6) N.13200610161 all'indirizzo pec: Email_6 [...]
accettazione della consegna in data 19.09.2020 ore Email_7
09.46.11;
7) N.13200645116 all'indirizzo pec: Email_6 [...]
accettazione della consegna in data 20.10.2020 ore Email_7
09.26.23;
8) N.13200675848 all'indirizzo pec: Email_6
accettazione della consegna in data 20.10.2020 ore 09.23.24;
9) N.13200676290 all'indirizzo pec: Email_6
accettazione della consegna in data 20.10.2020 ore 09.22.24;
10) N.13200726786 all'indirizzo pec: Email_6
accettazione della consegna in data 30.10.2020 ore 16.22.07; 11) N.1320056343 all'indirizzo pec: difetta Email_6
accettazione della consegna in data 15.12.2020 ore 08.20.34;
12) N.13200992849 all'indirizzo pec: Email_6
accettazione della consegna in data 15.12.2020 ore 08.24.14;
13) N.13201069775 all'indirizzo pec: Email_6
accettazione della consegna in data 26.01.2021 ore 09.35.39;
14) N.13201096243 all'indirizzo pec: Email_6
accettazione della consegna in data 26.01.2021 ore 09.30.39;
15) N.18200027257 all'indirizzo pec: Email_6
accettazione della consegna in data 14.10.2020 ore 08.10.50;
16) N.22200051863 all'indirizzo pec: Email_6
accettazione della consegna in data 12.06.2020 ore 14.04.41;
17) N.22200058721 all'indirizzo pec: Email_6
accettazione della consegna in data 12.06.2020 ore 14.04.24;
18) N.222000225324 all'indirizzo pec: Email_6
accettazione della consegna in data 16.07.2020 ore 09.40.19;
19) N.22200288252 all'indirizzo pec: Email_6
accettazione della consegna in data 19.09.2020 ore 09.48.26;
20) N.22200413191 all'indirizzo pec: Email_6
accettazione della consegna in data 19.09.2020 ore 09.48.26;
21) N.22200290022 all'indirizzo pec: Email_6
accettazione della consegna in data 05.10.2020 ore 08.10.57;
22) N.13200017356 notificata al portiere dello stabile di residenza dell'appellante in data 16.03.2020: manca in atti la prova dell'invio della raccomandata informativa ex art.7 co.3 l.890/1982 di tal che la notifica non può dirsi correttamente eseguita;
23) N.13200016643 notificata al portiere dello stabile di residenza dell'appellante in data 13.03.2020: manca in atti la prova dell'invio della raccomandata informativa ex art.7 co.3 l.890/1982 di tal che la notifica non può dirsi correttamente eseguita;
24) N.1320004789 notificata al portiere dello stabile di residenza dell'appellante in data 06.03.2020: manca in atti la prova dell'invio della raccomandata informativa ex art.7 co.3 l.890/1982 di tal che la notifica non può dirsi correttamente eseguita;
25) N.15200009126 notificata alla residenza dell'appellante in data
31.03.2020 ex art.108 co.1 bis dl18/2020;
26) N.15200280738 invio di lettera raccomandata presso la residenza dell'appellante in data 30.04.2020 ex art.108 co.1 bis dl18/2020, restituita per compiuta giacenza, con avviso di ricevimento immesso in cassetta il
4.5.2020;
27) N.14180125579 rifiuto della destinataria personalmente di sottoscrivere il verbale di accertamento in data 17.7.2020;
28) N.14180125870 rifiuto della destinataria personalmente di sottoscrivere il verbale di accertamento in data 17.7.2020;
ritenuto -in conclusione- che l'appello può essere accolto esclusivamente in relazione ai tre indicati verbali in ordine ai quali non vi è prova che la notifica si sia perfezionata;
ritenuto che
le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore entro cui è accolta la domanda, dell'attività processuale svolta e del pregio dell'opera prestata in relazione al motivo di accoglimento della domanda, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattese, così provvede:
IN PARZIALE RIFORMA della sentenza impugnata annulla la cartella n.09720220147368559 oltre che in relazione al verbale n. PR 28604/17P, anche in relazione ai verbali N.13200017356, N.13200016643, N.1320004789;
CONDANNA capitale in solido alla Controparte_6
refusione delle spese di lite in favore dell'appellante che liquida:
- per il primo grado di giudizio, in euro 633,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, nonché rimborso spese di iscrizione al ruolo documentate, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
- per il presente grado di giudizio, in euro 1278,00 per compensi, oltre spese generali,
iva e cpa come per legge, nonché rimborso spese di iscrizione al ruolo documentate.
Così deciso in Roma il 04/04/2025
IL GIUDICE
(Lucia De Bernardin)