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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 02/04/2025, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a Sent. n. 52/25 OGGETTO: appello In nome del popolo italiano avverso la sentenza n. 245/2023 emessa dal Tribunale di Perugia il L a C o r t e d' a p p e l l o d i P e r u g i a 22 settembre 2023 - impugnazione provvedimenti di
- S e z i o n e L a v o r o - sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per inosservanza obbligo vaccinale da parte del composta dai magistrati: personale scolastico
Dr. Vincenzo Pio Baldi - Presidente
Dr.ssa Simonetta Liscio - Consigliera
Dr. Pierluigi Panariello - Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 181 dell'anno 2023 Ruolo Gen. Contenzioso Lav.
Prev. Ass.
p r o m o s s a d a
e , rappresentati e difesi dagli avvocati Mauro Sandri e Parte_1 Parte_2
Olav Gianmaria Taraldsen ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Milano, via Benedetto
Marcello n. 48, in forza di procura speciale in calce al ricorso in appello.
- appellanti -
c o n t r o
1 , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, organicamente rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia,
presso la cui sede è domiciliato, in Perugia via degli Offici n. 12;
- appellato –
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 245/2023 emessa dal Tribunale di Perugia il 22 settembre 2023 - impugnazione provvedimenti di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per
inosservanza obbligo vaccinale da parte del personale scolastico.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da rispettivi atti di parte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 21 novembre 2022, e ricorrevano al Parte_1 Parte_2
Tribunale di Perugia, sezione lavoro, al fine di ottenere, nel contraddittorio ritualmente instaurato con il , 1) in via principale, previa eventuale disapplicazione dell'art. Controparte_1
4-ter del decreto-legge n. 44/21, per contrarietà al diritto europeo ovvero alla Costituzione italiana,
nonché previo accertamento, da parte del resistente, dell'obbligo di garantire la sicurezza CP_1
del luogo di lavoro, previa declaratoria di illegittimità e disapplicati i provvedimenti di sospensione dei ricorrenti dal rapporto lavorativo, la condanna del resistente: a) al riconoscimento ed CP_1
alla corresponsione, in favore dei ricorrenti, degli stipendi lordi, del t.f.r., degli oneri previdenziali,
delle ferie non godute, degli scatti di anzianità e di tutti gli ulteriori emolumenti e accessori contrattualmente previsti dalla data della sospensione a quella dell'effettiva riassunzione;
b) al risarcimento del danno non patrimoniale subito, da liquidarsi equitativamente nella somma di €
15.000,00, o in quella diversa ritenuta di giustizia;
c) al pagamento delle differenze retributive spettanti in ragione del maggior numero di ore lavorate, rispetto a quelle contrattuali, per effetto del ricollocamento ai sensi del decreto-legge n. 24/2022; 2) in via subordinata, la condanna del CP_1
2 resistente al pagamento, ex art. 83 del d.P.R. n. 3/1957, dell'assegno alimentare in misura non superiore alla metà dello stipendio, che sarebbe stato loro dovuto nel periodo di sospensione, oltre agli assegni per i carichi di famiglia.
Costituitosi in giudizio, il contestò la domanda dei ricorrenti, Controparte_1
di cui chiese il rigetto.
Con sentenza n. 245/2023, pubblicata in data 22 settembre 2023, il Tribunale respinse il ricorso e condannò i ricorrenti alla rifusione delle spese di lite, in favore del resistente, liquidate in CP_1
€ 4.000,00 per compensi, oltre accessori.
2. Con ricorso depositato il 2 novembre 2023 e interposero appello Parte_1 Parte_2
avverso la decisione di primo grado, chiedendo, in riforma della stessa, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
- in via principale: dichiararsi che i provvedimenti di sospensione non retribuita dei ricorrenti violano il contenuto del contratto intercorso tra le parti, che non fosse necessario e legittimo modificarlo introducendo l'obbligo vaccinale anti COVID-19; conseguentemente condannarsi la convenuta resistente al pagamento delle retribuzioni non percepite dalla parte resistente dalla data della sospensione a quella della sua riammissione;
- in via ulteriore principale: disapplicare, ai sensi dell'art. 11 Cost., l'art. 2 del decreto-legge n.
172/2021, nonché l'art. 1 del decreto-legge n. 1/2022, annullando i provvedimenti di sospensione non retribuita per violazione del principio di precauzione;
- in via subordinata: disapplicare, ai sensi dell'art. 11 Cost., l'art. 2 del decreto-legge n. 172/2021,
nonché l'art. 1 del decreto-legge n. 1/2022, annullando i provvedimenti di sospensione non retribuita per violazione degli artt. 1, 3, 6, 15, 21, 35 della Carta Fondamentale dei Diritti dell'Unione Europea;
disapplicare, ai sensi dell'art. 11 Cost., l'art. 2 del decreto-legge n. 172/2021, nonché l'art. 1 del
3 decreto-legge n. 1/2022, annullando i provvedimenti di sospensione non retribuita per violazione dell'art. 52 della Carta Fondamentale dei Diritti dell'Unione Europea;
- in via ulteriore subordinata: sollevare la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto-legge n. 172/2021, nonché dell'art. 1 del decreto-legge n. 1/2022, per violazione dell'art. 32
della Costituzione con riferimento all'art. 4, non sussistendo alcuna necessità, proporzionalità,
ragionevolezza per la tutela della salute pubblica selettiva dell'obbligo vaccinale, in forza della comprovata assenza di diffusione del virus SARS-CoV-2 nel nostro Paese, della alterazione dei mezzi
Contr di rilevamento del virus SARS-CoV-2 e della malattia Covid-19, della violazione da parte di dell'art. 4 Reg. UE n. 507/2006 e dell'art. 35 CFDUE;
sollevare la questione di illegittimità
costituzionale, per tramite degli artt. 117, primo comma, Cost., e 11 Cost., dell'art. 2 del decreto-
legge n. 172/2021, nonché dell'art. 1 del decreto-legge n. 1/2022, per violazione degli artt. 1, 3, 6,
15, 21, 35 della Carta Fondamentale dei Diritti dell'Unione Europea;
sollevare la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto-legge n. 172/2021, nonché dell'art. 1 del decreto-
legge n. 1/2022, per tramite degli artt. 117, primo comma, Cost., e 11 Cost., per la violazione dell'art. 5 CFDUE non sussistendo i presupposti della necessità di apportare limitazioni ai diritti fondamentali di cui agli artt. 1, 3, 6, 15, 21, 35 della Carta Fondamentale dei Diritti dell'Unione Europea, in quanto l'obbligo vaccinale non risponde effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui;
sollevare la questione di illegittimità
costituzionale dell'art. 2 del decreto-legge n. 172/2021, nonché dell'art. 1 del decreto-legge n. 1/2022,
per tramite degli artt. 117, primo comma, Cost., e 11 Cost., per la violazione dell'art. 8 della
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.
- Conseguentemente:
- dichiarare illegittimi i provvedimenti di sospensione non retribuita;
4 - in tutte le ipotesi, condannare controparte al pagamento degli emolumenti da essa non versati a favore della parte ricorrente dalla data dei citati provvedimenti a quella della ripresa dal lavoro;
– in via ulteriore subordinata: riconoscere il diritto dei ricorrenti al pagamento dell'assegno alimentare per il periodo di sospensione.
Con vittoria di spese e competenze di lite per il doppio grado di giudizio, ovvero, in subordine, con compensazione delle stesse per il presente grado.
A seguito della notifica dell'atto di appello e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, si
è costituito il , contestando la fondatezza del gravame di cui ha Controparte_1
chiesto il rigetto, con vittoria di spese.
Quindi, all'odierna udienza di discussione, i difensori delle parti si sono riportati alle rispettive posizioni e conclusioni rappresentate nei rispettivi atti introduttivi.
Il dispositivo, letto in udienza e qui trascritto, è stato depositato in via telematica il giorno stesso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Attraverso l'atto di appello, e propongono sette motivi di gravame Parte_1 Parte_2
(di cui i primi cinque formulati in via principale e gli ultimi due in via subordinata).
1.1. Con il primo motivo, gli appellanti si dolgono dell'omessa motivazione in ordine all'illegittimità
derivata della sospensione non retribuita, in quanto la normativa che aveva introdotto l'obbligo vaccinale avrebbe tratto il proprio fondamento da dati medico, scientifici e statistici inattendibili.
Affermano gli appellanti che i milioni di test “in vitro” (c.d. “tamponi”), a cui era stata affidata la funzione di rilevamento del virus SARS-CoV-2, asseritamente positivi, e posti a fondamento delle normative sull'obbligo del “green pass” e su quello vaccinale, erano scaturiti dall'attività tecnica svolta da laboratori privati in assenza di qualsiasi controllo da parte delle autorità sanitarie pubbliche.
5 Peraltro, tenuto conto del conflitto di interessi esistente tra i laboratori privati e le autorità pubbliche,
essendo i primi interessati a far risultare più positivi di quelli reali, e della possibilità di manipolare i risultati dei test da parte dei tecnici di laboratorio, gli appellanti evidenziano l'inattendibilità dei dati di rilevamento del virus SARS-CoV-2. Inoltre, le concrete modalità di rilevamento dei positivi non
Contro sarebbero state conformi alle linee guida dettate dall' dall'ECD e dalla comunità scientifica,
con il conseguente accertamento di casi di positività apparente (così detti “falsi positivi”). Di qui l'illegittimità delle normative sugli obblighi di “green pass” e vaccinali, in quanto fondate su dati inattendibili, a fronte dei gravi rischi per la salute derivanti dall'inoculazione dei vaccini, che avevano determinato l'insorgenza di gravi patologie (miocardite) o, addirittura, in alcuni casi, la morte.
1.2. Con il secondo motivo, gli appellanti si dolgono dell'erroneità della motivazione nella parte in cui il primo giudice ha disatteso le censure di illegittimità derivata del provvedimento di sospensione non retribuita, in quanto attuativo delle disposizioni di cui agli artt.
4-ter, 4-ter.1 e 4-ter.2 del decreto-
legge n. 44 del 1° aprile 2021, che, imponendo l'obbligo vaccinale ai lavoratori del settore scolastico,
sarebbero state contrarie al diritto costituzionale ed a quello euro-unitario.
Secondo gli appellanti, le disposizioni sopra richiamate sarebbero prive di proporzionalità in quanto,
sulla base di quanto esposto nel gravame, la vaccinazione obbligatoria non sarebbe stata idonea a perseguire la finalità di ridurre la diffusione del contagio in ambito scolastico, non essendo stata testata a tale scopo, ed essendo la sua efficacia circoscritta a limitare le conseguenze pregiudizievoli della malattia. Inoltre, lo scopo della normativa, ossia quello di prevenire la diffusione del contagio,
avrebbe potuto essere raggiunto testando i lavoratori all'ingresso del luogo di lavoro mediante tampone, con conseguenze meno invasive e prive di effetti collaterali, anche gravi, per i predetti.
In definitiva, il primo giudice avrebbe errato nel ritenere l'obbligo vaccinale selettivo per il settore scolastico compatibile con la Costituzione (in particolare, con gli artt. 2, 3, 4, 32 e 36), con il diritto europeo e nazionale in materia di discriminazione (direttiva 78/2000/CE e d.lgs. n. 216/2003) e con il diritto internazionale (art. 8 CEDU). Conseguentemente, gli appellanti insistono nella richiesta di
6 risarcimento del danno patrimoniale, consistente nelle retribuzioni non corrisposte nel periodo di sospensione dal rapporto, e del danno non patrimoniale.
1.3. Con il terzo motivo, gli appellanti censurano la sentenza impugnata per aver il giudicante disatteso i rilievi in ordine alla violazione, da parte del datore di lavoro, delle norme previste in materia di sicurezza dall'art. 72 del CCNL, dalla direttiva n. 2000/54/CE e dalla norma di recepimento
(d.lgs. n. 81/2008), nonché dall'art. 2087 c.c., non avendo il richiesto a tutti i lavoratori, CP_1
indipendentemente dallo stato vaccinale, di dimostrare la propria negatività al virus mediante tampone, ed essendo i vaccinati in grado di contagiarsi e di contagiare altri al pari dei non vaccinati.
Ad avviso degli appellanti, soltanto il monitoraggio del personale scolastico mediante tampone, ogni
48/72 ore, avrebbe garantito la sicurezza dell'ambiente di lavoro. Di qui la violazione da parte del sopra richiamate fonti normative, per non aver adempiuto all'obbligo di garantire la Controparte_4
sicurezza del luogo di lavoro. Conseguentemente, deducono l'illegittimità della disposta sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, dovendo l'idoneità del posto di lavoro preesistere a qualsiasi altro requisito per potervi accedere, ivi compresa la vaccinazione.
1.4. Con il quarto motivo, gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui il giudice di primo grado ha negato la sussistenza dell'obbligo di repechage in capo al datore di lavoro, affermando che quest'ultimo, rifiutando la prestazione, non versasse in una situazione di mora credendi, in mancanza di un requisito essenziale di carattere sanitario per lo svolgimento della prestazione da parte del lavoratore.
Ad avviso degli appellanti, il giudicante avrebbe erroneamente escluso l'applicazione retroattiva dell'art. 8, co. 4, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, prevedente la possibilità di ricollocare il docente inadempiente all'obbligo vaccinale in attività di supporto all'istituzione scolastica, nonché
ritenuto erroneamente infondata la pretesa di applicare analogicamente, in relazione al periodo di sospensione, la disciplina generale dell'art. 42 del d.lgs. n. 81 del 2008, prevedente l'adibizione del
7 lavoratore, inidoneo temporaneamente alla mansione specifica, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza.
Ad avviso degli appellanti, la condotta del Ministero, che non aveva mai tentato di ricollocare i lavoratori, sarebbe qualificabile come discriminatoria, essendo stati i predetti trattati, in ragione delle loro convinzioni personali in materia vaccinale, in modo deteriore rispetto ad altri lavoratori che si erano venuti a trovare in una situazione di inidoneità lavorativa diversa da quella derivante dall'inosservanza dell'obbligo vaccinale.
1.5. Con il quinto motivo, gli appellanti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure ha disatteso la domanda diretta ad ottenere il pagamento delle retribuzioni (oltre oneri previdenziali, scatti di anzianità e ogni altro accessorio dovuto in forza del contratto di lavoro) dalla sospensione alla riassunzione, nonché quella formulata al fine di ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale, nella misura di € 15.000,00 (o altra ritenuta di giustizia), dovuto sia per l'ingiusta discriminazione che per la lesione di cui all'art. 2043. In ordine alla quantificazione di tale ultima voce di danno, gli appellanti richiamano le tabelle del Tribunale di Milano con riferimento al parametro del “trattamento sanitario eseguito contro la volontà del danneggiato”.
1.6. Con il sesto motivo (primo subordinato), gli appellanti censurano la sentenza impugnata in relazione alla reiezione della domanda subordinata di corresponsione dell'assegno alimentare.
Secondo gli appellanti, la norma di cui all'art.
4-ter co. 3 del decreto-legge n. 44/2001, nella parte in cui prevede che, durante il periodo di sospensione disposta per il mancato assolvimento dell'obbligo vaccinale, “non sono dovuti la retribuzione né altro compenso od emolumento comunque
denominato”, andrebbe interpretata in senso restrittivo, nel senso di non consentire alcun pagamento a titolo di controprestazione, anche ulteriore rispetto al corrispettivo principale, mentre non porrebbe alcun divieto in ordine al riconoscimento di compensi di natura alimentare.
8 1.7. Con il settimo motivo (secondo subordinato), gli appellanti si dolgono della condanna alle spese di lite, trattandosi di questione caratterizzata sia da “assoluta novità” che da “mutamenti
giurisprudenziali”, con la conseguenza che avrebbe dovuto trovare ingresso, nonostante la soccombenza dei ricorrenti, la compensazione delle spese processuali.
2. I motivi, che possono trattarsi insieme, secondo l'ordine logico e cronologico delle questioni poste all'attenzione della Corte, sono in parte inammissibili e, comunque, tutti infondati.
2.1. In punto di fatto, risulta accertato, con l'efficacia del giudicato, in assenza di censure sul punto,
quanto stabilito dal Tribunale in ordine alle seguenti circostanze (pag. 5 della motivazione):
“a) il rifiuto, da parte del i sottoporsi a vaccinazione e/o tampone molecolare nel Pt_1
periodo oggetto della prima sospensione disposta dalla dirigente scolastica con
decorrenza dal giorno 08/10 al 30/12 e di cui al provvedimento 08/10/2021 prot. 7611;
b) la mancata sottoposizione da parte di entrambi i ricorrenti, nel periodo dal 15/12/2021
al 31/03/2022, alla vaccinazione contro il SARS-CoV-2;
c) l'iniziale rifiuto, da parte del per il periodo successivo all'1.4.2022 di sottoporsi Pt_1
a vaccinazione e/o tampone molecolare nel periodo della terza sospensione disposta
dalla dirigente scolastica, con decorrenza dal 1° aprile 2022, nonché quello di assumere
qualsivoglia incarico alternativo rispetto a quello di insegnante;
d) l'accettazione, da parte del solo a decorrere dal 20 maggio del 2022, del diverso Pt_1
incarico prospettato dalla dirigente scolastica”.
2.2. Ciò premesso, la prima sospensione è stata disposta nei confronti di ai sensi dell'art. Parte_1
9-ter del decreto-legge n. 52/2021, dall'8 ottobre al 31 dicembre 2021. Tale disposizione imponeva a tutto il personale scolastico il possesso della certificazione verde COVID-19, ossia, in via alternativa,
la certificazione relativa all'avvenuta vaccinazione, all'avvenuta guarigione o all'avvenuta effettuazione del test molecolare o antigienico rivelatore dell'infezione. Il mancato possesso di tale
9 documentazione era considerata assenza ingiustificata, con conseguente sospensione dal rapporto di lavoro e dalla retribuzione a decorrere dal quinto giorno di assenza.
Il stante il rifiuto di sottoporsi agli adempimenti che gli avrebbero consentito di ottenere la Pt_1
certificazione verde, veniva sospeso ai sensi del citato art.
9-ter, co. 2, del decreto-legge n. 52/21. In
ordine a tale sospensione, il Tribunale ha ritenuto la correttezza dell'operato dell'amministrazione scolastica, anche in considerazione dell'assenza di specifici rilievi sul punto. Tale giudizio risulta del tutto condivisibile da parte di questa Corte in mancanza di censure sul punto nell'atto di appello.
La seconda sospensione, invece, è stata disposta nei confronti sia di che di Parte_1 Pt_2
ai sensi dell'art.
4-ter (introdotto dall'art. 2 del decreto-legge n. 172/21) del decreto-legge
[...]
n. 44 del 1° aprile 2021, che ha esteso al personale scolastico, a decorrere dal 15 dicembre 2021,
l'obbligo vaccinale stabilito dall'art. 4 del decreto-legge n. 44 del 1° aprile 2021 nei confronti del personale sanitario. Tale art.
4-ter, per quanto di particolare interesse ai fini di causa, ha stabilito che:
“2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività
lavorative dei soggetti obbligati ai sensi del comma 1 [il personale scolastico, n.d.r.] […]
3. […] L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione
del diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto
alla conservazione del rapporto di lavoro.
Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o
emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione
da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio o del successivo completamento
del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque
non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021”.
Risulta del tutto pacifico, alla luce di quanto premesso al paragrafo 2.1., che il e il non Pt_1 Pt_2
si sono sottoposti alla vaccinazione obbligatoria e che, per tale ragione, ne è stata disposta la
10 sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, in applicazione del disposto di legge. Né è stata dedotta e documentata dai diretti interessati alcuna situazione di pericolosità specifica derivante dall'inoculazione del vaccino per la salute dei medesimi.
Infine, il è stato sospeso anche dal 1° aprile 2022 e fino al 20 maggio del 2022, in quanto si è Pt_1
rifiutato di sottoporsi al test molecolare o antigenico previsto dall'art.
9-quinquies del decreto-legge n. 52/2021 per accedere al luogo di lavoro da parte dei dipendenti pubblici, precludendosi persino la possibilità di essere adibito ad un incarico diverso rispetto a quello di insegnamento, consentitagli dall'art.
4-ter.2, comma 3, del decreto-legge n. 44/21, introdotto nella fase di regressione della pandemia dall'art. 8, co. 4, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, al fine di permettere al docente inosservante all'obbligo vaccinale di riprendere con le dovute cautele l'attività lavorativa, essendosi rifiutato, sino al 20 maggio 2022, di essere impegnato in attività di supporto all'istituzione scolastica.
2.3. Ciò posto, venendo all'esame specifico dei motivi di gravame, devono ritenersi innanzitutto inammissibili il primo, il secondo ed il terzo in quanto attraverso di essi si vorrebbero sottoporre al giudice delle questioni che evidentemente sfuggono all'ambito del sindacato giurisdizionale, quali l'efficacia della strategia vaccinale, la congruità delle misure sanitarie disposte dallo Stato per affrontare l'emergenza pandemica e l'esposizione al contagio dei vaccinati e dei non vaccinati,
l'asserita maggior efficacia, ai fini del contenimento della diffusione del virus, dell'utilizzo dei test molecolari e antigenici, da effettuarsi sul lavoratori all'ingresso del luogo di lavoro, anziché della vaccinazione. Non è questa, infatti, la sede per contestare le evidenze scientifiche, per mettere in discussione gli approdi della migliore ricerca attualmente disponibile e per confutare le scelte di politica sanitaria compiute dal legislatore. Va, inoltre, rilevata una evidente contraddittorietà tra i motivi primo e terzo, laddove, mentre con il primo viene a più riprese sottolineata la inattendibilità
dei test di laboratorio, con il terzo si assume la violazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro per il mancato utilizzo dei tamponi al fine di identificare i casi di positività al SARS-COV-2.
11 Ad ogni buon conto, le questioni prospettate con i suddetti motivi sono state affrontate dalla Corte
Costituzionale con la sentenza n. 14, depositata il 9 febbraio 2023, che ha dichiarato: 1)
manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, co. 1 e 2, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, nella legge 28 maggio 2021, n. 76,
sollevate in riferimento agli artt. 3, 4, 33, 34 e 97 della Costituzione;
2) non fondate le questioni di legittimità costituzionale delle suddette disposizioni, sollevate in riferimento all'art. 32 della
Costituzione, nonché con la sentenza n. 15, depositata il 9 febbraio 2023, che ha dichiarato: 1)
inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, co. 5, del decreto-legge 1° aprile
2021, n. 44, convertito, con modificazioni, nella legge 28 maggio 2021, n. 76 – come sostituito dall'art. 1, co. 1, lett. b) del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, convertito, con modificazioni,
nella legge 21 gennaio 2022, n. 3, sollevate in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione;
2) non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art.
4-bis, co. 1, e dell'art. 4, commi 1, 4 e 5, del decreto-legge n. 44 del 2021, come convertito – come modificati dal decreto-legge n. 172 del 2021,
come convertito, e dal decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, nella legge
19 maggio 2022, n. 52, sollevate in riferimento agli artt. 3, 4, 32 e 35 della Costituzione;
3) non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, co. 7, del decreto-legge n. 44 del 2021,
come convertito – come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera b) del decreto-legge n. 172 del 2021,
come convertito, nonché come richiamato dall'art.
4-ter, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 44
del 2021, sollevate in riferimento agli artt. 3, 4, 32 e 35 della Costituzione;
4) non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt.
4-ter, co. 4, e 4, co. 5, del decreto-legge n. 44 del 2021, come convertito, il secondo come modificato dall'art. 1, co. 1, lett. b), del decreto-legge n. 172 del 2021,
sollevate in riferimento agli artt. 2, 3 e 32, secondo comma, della Costituzione.
Tali pronunce hanno, in sintesi, affermato, a confutazione delle argomentazioni contenute nei motivi di impugnazione oggetto di esame, i seguenti principi:
12 a) l'imposizione dell'obbligo vaccinale attiene al principio di solidarietà, che rappresenta “la
base della convivenza sociale normativamente prefigurata dal Costituente” (sentenza n. 14
del 2023 § 5.1. in diritto), atteso che “[…] il diritto alla salute individuale può trovare una
limitazione in nome dell'interesse della collettività, nel quale trova considerazione il diritto
(individuale) degli altri in nome di quella solidarietà orizzontale, che lega ciascun membro
della comunità agli altri consociati (sentenza n. 288 del 2019). I doveri inderogabili, a carico
di ciascuno, sono infatti posti a salvaguardia e a garanzia dei diritti degli altri, che
costituiscono lo specchio dei diritti propri: al legislatore tocca bilanciare queste situazioni
soggettive e a questa Corte assicurare che il bilanciamento sia stato effettuato
correttamente”. (sentenza n. 14 del 2023 § 7 in diritto);
b) il rischio di eventi avversi anche gravi non implica l'illegittimità dell'obbligo vaccinale e “(…)
fino a quando lo sviluppo della scienza e della tecnologia mediche non consentirà la totale
eliminazione di tale rischio, la decisione di imporre un determinato trattamento sanitario
attiene alla sfera della discrezionalità del legislatore, da esercitare in maniera non
irragionevole (sentenza n. 118 del 1996)” (sentenza n. 14 del 2023 § 5.2. in diritto);
c) “(…) il sindacato sulla non irragionevolezza della scelta del legislatore di incidere sul diritto
fondamentale alla salute, anche sotto il profilo della libertà di autodeterminazione, va
effettuato alla luce della concreta situazione sanitaria ed epidemiologica in atto” (sentenza n. 15 del 2023 § 10.3.2.) e, in questa prospettiva, la verifica in ordine al fatto che l'introduzione dell'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 a carico di alcune categorie di lavoratori, anche alla luce della situazione pandemica esistente,
fosse “(…) suffragata e coerente, o meno, rispetto alle conoscenze medico-scientifiche del
momento (sentenza n. 5 del 2018), quali tratte dagli organismi nazionali e sovranazionali
istituzionalmente preposti al settore” (sentenza n. 14 del 2023, § 8.2. in diritto) è stata compiuta dalla stessa Corte Costituzionale, la quale è pervenuta a concludere che “(…) Alla
luce dei dati sin qui ripercorsi, deve ritenersi che le autorità scientifiche attestino
13 concordemente la sicurezza dei vaccini per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2
oggetto di CMA (certificazione AIFA sulla sicurezza, efficacia e qualità del vaccino e sulla
superiorità dei benefici ai rischi, n.d.r.) e la loro efficacia nella riduzione della circolazione
del virus (come emerge dalla diminuzione del numero dei contagi, nonché del numero di casi
ricoverati, in area medica e in terapia intensiva, e dall'entità dei decessi associati al SARS-
CoV-2 relativi al periodo che parte dall'inizio della campagna di vaccinazione di massa
risalente a marzo-aprile 2021). Ed è su questi dati scientifici – forniti dalle autorità di settore
e che non possono perciò essere sostituiti con dati provenienti da fonti diverse, ancorché
riferibili a “esperti” del settore – che si è basata la scelta politica del legislatore;
legislatore
che altrimenti, anziché alle autorità istituzionali, avrebbe dovuto affidarsi ad “esperti” non
è dato vedere con quali criteri scelti. Appare evidente, dunque, in coerenza con il dato medico-
scientifico che attesta la piena efficacia del vaccino e l'idoneità dell'obbligo vaccinale
rispetto allo scopo di ridurre la circolazione del virus, la non irragionevolezza del ricorso ad
esso, << [a] fronte di “un virus respiratorio altamente contagioso, diffuso in modo ubiquo
nel mondo, e che può venire contratto da chiunque” (sentenza n. 127 del 2022) >> (sentenza
n. 171 del 2022) caratterizzato da rapidità e imprevedibilità del contagio” (sentenza n. 14 del
2024 § 11 in diritto);
d) il fatto che la somministrazione del vaccino non escluda la possibilità di contrarre la malattia non vale ad inficiare la scelta operata dal legislatore di prescrivere l'obbligo vaccinale, poiché
non viene infirmata la considerazione che “(…) in una situazione caratterizzata da una
rapidissima circolazione del virus, i vaccini fossero idonei a determinare una significativa
riduzione di quella circolazione (…)” (sentenza n. 15 del 2023, § 11.1 in diritto);
e) la ragionevolezza dell'imposizione dell'obbligo vaccinale riposa sulla duplice finalità di proteggere quanti entrano in contatto con i vaccinati e di evitare l'interruzione di servizi essenziali per la collettività (sentenza n. 14 del 2023, § 12 in diritto);
14 f) la proporzionalità della misura è dimostrata anzitutto dall'assenza di misure altrettanto adeguate rispetto allo scopo prefissato dal legislatore per fronteggiare la pandemia, in quanto l'effettuazione periodica di test diagnostici dell'infezione da SARS-CoV-2 avrebbe avuto costi insostenibili e avrebbe comportato un intollerabile sforzo per il sistema sanitario, già
impegnato nella gestione della pandemia, tanto a livello logistico-organizzativo, quanto per l'impiego di personale (sentenza n. 14 del 2023, § 13.1 in diritto); la circostanza che i tamponi possono essere effettuati anche presso le farmacie e che il costo degli stessi è a carico del lavoratore interessato non tiene conto, infatti, della circostanza che la gestione dei tamponi grava interamente sul servizio sanitario nazionale (sentenza n. 15 del 2023, § 11.3 in diritto);
g) “L'obbligatorietà del vaccino lascia comunque al singolo la possibilità di scegliere se
adempiere o sottrarsi all'obbligo, assumendosi responsabilmente, in questo secondo caso, le
conseguenza previste dalla legge” (sentenza n. 14 del 2023, § 16.1 in diritto); conseguenze da ritenere proporzionate “(…) tanto in termini di durata, posto che (…) il legislatore ha
introdotto, sin dall'inizio, una durata predeterminata dell'obbligo vaccinale, modificandola,
costantemente, in base all'andamento della situazione sanitaria, giungendo ad anticiparla
appena la situazione epidemiologica lo ha consentito;
quanto in termini di intensità,
trattandosi di una sospensione del rapporto lavorativo, senza alcuna conseguenza di tipo
disciplinare, e non di una sua risoluzione” (sentenza n. 14 del 2023, § 13.2 in diritto).
Alla luce dei principi affermati dalla Corte Costituzionale nelle richiamate sentenze, non vi è spazio per l'emersione di ulteriori dubbi di legittimità costituzionale delle disposizioni contestate nel presente giudizio.
2.4. I motivi quarto e quinto sono infondati.
In ordine al quarto motivo, merita piena condivisione l'interpretazione resa dal giudice di primo grado in ordine alla natura innovativa della disciplina di cui all'art. 8 del decreto-legge n. 24 del 2022, con la conseguente inapplicabilità al periodo pregresso dell'obbligo di “repechage”.
15 Ed infatti, con la nuova disciplina è stata ribadita la vigenza dell'obbligo vaccinale per il personale scolastico dal 15 dicembre 2021 al 15 giugno 2022 e, contestualmente, è stato disposto che “l'atto di
accertamento dell'inadempimento impone al dirigente scolastico di utilizzare il docente
inadempiente in attività di supporto all'istituzione scolastica”, previa effettuazione del test in vitro ogni 48 ore. Si tratta, all'evidenza, di una disciplina del tutto innovativa rispetto alla precedente la quale prevedeva che, a seguito dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale, si sarebbe verificata l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa e di percepire alcuna retribuzione,
compenso o emolumento, senza conseguenze disciplinari e con conservazione del posto di lavoro.
Né appare sindacabile la scelta del legislatore di introdurre l'obbligo di “repechage” in capo al datore di lavoro solo a decorrere da una certa epoca e non dall'inizio, avendo il legislatore esercitato la discrezionalità che gli compete in maniera certamente razionale, modulando nel tempo le conseguenze dell'inadempimento all'obbligo vaccinale in relazione all'evoluzione della pandemia.
Del pari infondata è la pretesa di applicare, in relazione al periodo di sospensione disposta ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge n. 172 del 2021, la disciplina di cui all'art. 42 del d.lgs. n. 81 del 2008,
la quale prevede che, in caso di accertamento da parte del medico competente dell'inidoneità del lavoratore alla mansione specifica, il datore di lavoro “adibisce il lavoratore, ove possibile, a
mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle
mansioni di provenienza”. Ed infatti, la norma di cui all'art. 2 del decreto-legge n. 172 del 2021
presenta evidenti connotati di specialità rispetto a quella di cui all'art. 42 e, soprattutto, prevede espressamente le conseguenze dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale che sono, per l'appunto, la sospensione del rapporto di lavoro e della retribuzione con la conservazione del posto.
Ancora più infondato risulta il quinto motivo, posto che la sospensione dal rapporto e dalla retribuzione è stata disposta in applicazione delle disposizioni di legge sopra richiamate. Né è stata esposta dagli appellanti alcuna ragione posta a fondamento della pretesa retributiva diversa dalla infondata contestazione della normativa oggetto di applicazione. Al riguardo si riporta il seguente
16 passaggio della Corte Costituzionale n. 15 del 2023 inerente proprio alle conseguenze sul rapporto di lavoro derivanti dall'inosservanza dell'obbligo vaccinale:
“(…) All'inosservanza dell'obbligo vaccinale, la legge impositiva dello stesso attribuisce
rilevanza meramente sinallagmatica, cioè solo sul piano degli obblighi e dei diritti
nascenti dal contratto di lavoro, quale evento determinante la sopravvenuta e
temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere attività lavorative che
comportassero (…) il rischio di diffusione del contagio da Per_1
Essendo la vaccinazione elevata dalla legge a requisito essenziale per l'esercizio della
professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati,
il datore di lavoro, messo a conoscenza della accertata inosservanza dell'obbligo
vaccinale da parte del lavoratore, è stato tenuto ad adottare i provvedimenti di
sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale,
ovvero fino al completamento del piano vaccinale nazionale o comunque fino al termine
stabilito dalla sessa legge.
In tal senso, la sospensione del lavoratore non vaccinato, prevista dalla disposizione
censurata, è in sintonia con l'obbligo di sicurezza imposto al datore di lavoro dall'art.
2087 del codice civile e dall'art. 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (…) con
valenza integrativa del contenuto sinallagmatico del contratto individuale di lavoro”.
Né, da ultimo, è stata esposta o allegata alcuna circostanza a supporto della richiesta del risarcimento del danno non patrimoniale, da escludersi in ogni caso in mancanza di un fatto illecito produttivo di danno risarcibile nei confronti degli appellanti.
2.5. I motivi (subordinati) sesto e settimo sono infondati.
In ordine al sesto motivo, risulta del tutto corretta l'interpretazione resa dal primo giudice in merito alla locuzione “non sono dovuti la retribuzione né altro compenso od emolumento comunque
17 denominato”, nel senso che, durante la sospensione del rapporto, non è consentito il pagamento di alcun emolumento in favore del lavoratore, neanche di natura alimentare, in conformità con il significato delle parole e la finalità perseguita dal legislatore, nonché in osservanza dell'autorevole decisione della Corte Costituzionale, che, con la sentenza n. 15 del 2023, ha testualmente affermato:
“L'effetto stabilito dalle norme censurate, secondo cui al lavoratore che decida di non
sottoporsi alla vaccinazione non sono dovuti, nel periodo di sospensione, << la
retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati >>, giustifica (…)
anche la non erogazione al lavoratore sospeso di un assegno alimentare (in misura non
superiore alla metà dello stipendio, come, ad esempio, previsto per gli impiegati civili
dello Stato dall'art. 82 del d.P.R. n. 3 del 1957, e in altri casi dalla contrattazione
collettiva), considerando che il lavoratore decide di non vaccinarsi per una libera scelta,
in ogni momento rivedibile” (sentenza n. 15 del 2023, § 14.2 in diritto). In questa prospettiva, “(…) rimane smentita la conclusione che configuri quale soluzione
costituzionalmente obbligata l'accollo al datore di lavoro della erogazione solidaristica,
in favore del lavoratore che non abbia inteso vaccinarsi e che sia perciò solo
temporaneamente inidoneo allo svolgimento della propria attività lavorativa, di una
provvidenza di natura assistenziale, esulante dai diritti di lavoro, atta a garantire la
soddisfazione delle esigenze di vita del dipendente e della sua famiglia. Posto, cioè, che
l'erogazione dell'assegno alimentare rappresenta per il datore di lavoro un costo netto,
senza corrispettivo, non è irragionevole che il legislatore ne faccia a lui carico quando
l'evento impeditivo della prestazione lavorativa abbia carattere oggettivo, e non anche
quando l'evento stesso rifletta invece una scelta – pur legittima – del prestatore d'opera”
(sentenza n. 15 del 2023, § 14.5 in diritto).
18 Deve, da ultimo, disattendersi il settimo motivo diretto a conseguire una pronuncia di compensazione delle spese processuali, essendo totalmente soccombenti i ricorrenti e non ricorrendo alcuno dei presupposti previsti dall'art. 92, co. 2, c.p.c., per poter addivenire a tale compensazione.
Ed infatti, le questioni oggetto del giudizio non erano affatto caratterizzate da “assoluta novità” o da
“mutamenti giurisprudenziali”, avendo formato oggetto di recente decisione da parte della Corte
Costituzionale. Pertanto, tenuto conto dell'autorevolezza dell'organo decidente e della proposta formulata dal giudice di prime cure all'udienza del 15 marzo 2023, i ricorrenti avrebbero potuto aderire ad essa conciliando la causa con rinuncia alle domande e spese compensate.
Non avendolo fatto, risulta corretta la pronuncia in punto di spese, fondata sulla soccombenza e tenuto conto “(…) della volontà dei ricorrenti di proseguire il giudizio nonostante le pronunce della Corte
Costituzionale e nonostante, all'esito della pubblicazione delle motivazioni delle medesime, questo
giudicante avesse interpellato le parti in ordine all'opportunità di abbandonare il giudizio con la
compensazione delle spese” (sentenza di primo grado, pagine 17-18).
Né, d'altro canto, sono state prospettate altre gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle espressamente contemplate dall'art. 92, co. 2 c.p.c., al fine di poter pervenire ad una pronuncia di compensazione delle spese processuali, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 77 del
2018.
3. In conclusione, l'appello dev'essere respinto, mentre la sentenza impugnata dev'essere confermata.
Gli appellanti devono essere condannati a rifondere all'appellato le spese sostenute per il grado di giudizio, liquidate in dispositivo tenendo conto del valore della causa e dei parametri medi stabiliti dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55 e successive modificazioni, avuto riguardo alla palese infondatezza e/o inammissibilità dei motivi di gravame, peraltro in gran parte reiterativi delle argomentazioni contenute nel ricorso di primo grado.
19 Infine, si deve dare atto che gli appellanti si trovano nelle condizioni previste dall'art. 13, comma 1-
quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, e sono perciò tenuti a pagare un secondo contributo unificato, d'importo pari a quello già versato, salva la ricorrenza del diritto all'esenzione.
P. Q. M.
LA CORTE D'APPELLO
Respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.
Condanna gli appellanti alla rifusione delle spese processuali del presente grado di giudizio, sostenute dall'appellato, che liquida nella somma di € 7.500,00 per compenso professionale.
Visto l'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto che gli appellanti sono tenuti a versare una seconda volta il contributo unificato, di importo pari a quello previsto per l'introduzione del giudizio, salva la ricorrenza del diritto all'esenzione.
Così deciso in Perugia, il 2 aprile 2025.
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
(dott. Pierluigi Panariello) (dott. Vincenzo Pio Baldi)
firma digitale firma digitale
20
- S e z i o n e L a v o r o - sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per inosservanza obbligo vaccinale da parte del composta dai magistrati: personale scolastico
Dr. Vincenzo Pio Baldi - Presidente
Dr.ssa Simonetta Liscio - Consigliera
Dr. Pierluigi Panariello - Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 181 dell'anno 2023 Ruolo Gen. Contenzioso Lav.
Prev. Ass.
p r o m o s s a d a
e , rappresentati e difesi dagli avvocati Mauro Sandri e Parte_1 Parte_2
Olav Gianmaria Taraldsen ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Milano, via Benedetto
Marcello n. 48, in forza di procura speciale in calce al ricorso in appello.
- appellanti -
c o n t r o
1 , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, organicamente rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia,
presso la cui sede è domiciliato, in Perugia via degli Offici n. 12;
- appellato –
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 245/2023 emessa dal Tribunale di Perugia il 22 settembre 2023 - impugnazione provvedimenti di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per
inosservanza obbligo vaccinale da parte del personale scolastico.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da rispettivi atti di parte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 21 novembre 2022, e ricorrevano al Parte_1 Parte_2
Tribunale di Perugia, sezione lavoro, al fine di ottenere, nel contraddittorio ritualmente instaurato con il , 1) in via principale, previa eventuale disapplicazione dell'art. Controparte_1
4-ter del decreto-legge n. 44/21, per contrarietà al diritto europeo ovvero alla Costituzione italiana,
nonché previo accertamento, da parte del resistente, dell'obbligo di garantire la sicurezza CP_1
del luogo di lavoro, previa declaratoria di illegittimità e disapplicati i provvedimenti di sospensione dei ricorrenti dal rapporto lavorativo, la condanna del resistente: a) al riconoscimento ed CP_1
alla corresponsione, in favore dei ricorrenti, degli stipendi lordi, del t.f.r., degli oneri previdenziali,
delle ferie non godute, degli scatti di anzianità e di tutti gli ulteriori emolumenti e accessori contrattualmente previsti dalla data della sospensione a quella dell'effettiva riassunzione;
b) al risarcimento del danno non patrimoniale subito, da liquidarsi equitativamente nella somma di €
15.000,00, o in quella diversa ritenuta di giustizia;
c) al pagamento delle differenze retributive spettanti in ragione del maggior numero di ore lavorate, rispetto a quelle contrattuali, per effetto del ricollocamento ai sensi del decreto-legge n. 24/2022; 2) in via subordinata, la condanna del CP_1
2 resistente al pagamento, ex art. 83 del d.P.R. n. 3/1957, dell'assegno alimentare in misura non superiore alla metà dello stipendio, che sarebbe stato loro dovuto nel periodo di sospensione, oltre agli assegni per i carichi di famiglia.
Costituitosi in giudizio, il contestò la domanda dei ricorrenti, Controparte_1
di cui chiese il rigetto.
Con sentenza n. 245/2023, pubblicata in data 22 settembre 2023, il Tribunale respinse il ricorso e condannò i ricorrenti alla rifusione delle spese di lite, in favore del resistente, liquidate in CP_1
€ 4.000,00 per compensi, oltre accessori.
2. Con ricorso depositato il 2 novembre 2023 e interposero appello Parte_1 Parte_2
avverso la decisione di primo grado, chiedendo, in riforma della stessa, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
- in via principale: dichiararsi che i provvedimenti di sospensione non retribuita dei ricorrenti violano il contenuto del contratto intercorso tra le parti, che non fosse necessario e legittimo modificarlo introducendo l'obbligo vaccinale anti COVID-19; conseguentemente condannarsi la convenuta resistente al pagamento delle retribuzioni non percepite dalla parte resistente dalla data della sospensione a quella della sua riammissione;
- in via ulteriore principale: disapplicare, ai sensi dell'art. 11 Cost., l'art. 2 del decreto-legge n.
172/2021, nonché l'art. 1 del decreto-legge n. 1/2022, annullando i provvedimenti di sospensione non retribuita per violazione del principio di precauzione;
- in via subordinata: disapplicare, ai sensi dell'art. 11 Cost., l'art. 2 del decreto-legge n. 172/2021,
nonché l'art. 1 del decreto-legge n. 1/2022, annullando i provvedimenti di sospensione non retribuita per violazione degli artt. 1, 3, 6, 15, 21, 35 della Carta Fondamentale dei Diritti dell'Unione Europea;
disapplicare, ai sensi dell'art. 11 Cost., l'art. 2 del decreto-legge n. 172/2021, nonché l'art. 1 del
3 decreto-legge n. 1/2022, annullando i provvedimenti di sospensione non retribuita per violazione dell'art. 52 della Carta Fondamentale dei Diritti dell'Unione Europea;
- in via ulteriore subordinata: sollevare la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto-legge n. 172/2021, nonché dell'art. 1 del decreto-legge n. 1/2022, per violazione dell'art. 32
della Costituzione con riferimento all'art. 4, non sussistendo alcuna necessità, proporzionalità,
ragionevolezza per la tutela della salute pubblica selettiva dell'obbligo vaccinale, in forza della comprovata assenza di diffusione del virus SARS-CoV-2 nel nostro Paese, della alterazione dei mezzi
Contr di rilevamento del virus SARS-CoV-2 e della malattia Covid-19, della violazione da parte di dell'art. 4 Reg. UE n. 507/2006 e dell'art. 35 CFDUE;
sollevare la questione di illegittimità
costituzionale, per tramite degli artt. 117, primo comma, Cost., e 11 Cost., dell'art. 2 del decreto-
legge n. 172/2021, nonché dell'art. 1 del decreto-legge n. 1/2022, per violazione degli artt. 1, 3, 6,
15, 21, 35 della Carta Fondamentale dei Diritti dell'Unione Europea;
sollevare la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto-legge n. 172/2021, nonché dell'art. 1 del decreto-
legge n. 1/2022, per tramite degli artt. 117, primo comma, Cost., e 11 Cost., per la violazione dell'art. 5 CFDUE non sussistendo i presupposti della necessità di apportare limitazioni ai diritti fondamentali di cui agli artt. 1, 3, 6, 15, 21, 35 della Carta Fondamentale dei Diritti dell'Unione Europea, in quanto l'obbligo vaccinale non risponde effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui;
sollevare la questione di illegittimità
costituzionale dell'art. 2 del decreto-legge n. 172/2021, nonché dell'art. 1 del decreto-legge n. 1/2022,
per tramite degli artt. 117, primo comma, Cost., e 11 Cost., per la violazione dell'art. 8 della
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.
- Conseguentemente:
- dichiarare illegittimi i provvedimenti di sospensione non retribuita;
4 - in tutte le ipotesi, condannare controparte al pagamento degli emolumenti da essa non versati a favore della parte ricorrente dalla data dei citati provvedimenti a quella della ripresa dal lavoro;
– in via ulteriore subordinata: riconoscere il diritto dei ricorrenti al pagamento dell'assegno alimentare per il periodo di sospensione.
Con vittoria di spese e competenze di lite per il doppio grado di giudizio, ovvero, in subordine, con compensazione delle stesse per il presente grado.
A seguito della notifica dell'atto di appello e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, si
è costituito il , contestando la fondatezza del gravame di cui ha Controparte_1
chiesto il rigetto, con vittoria di spese.
Quindi, all'odierna udienza di discussione, i difensori delle parti si sono riportati alle rispettive posizioni e conclusioni rappresentate nei rispettivi atti introduttivi.
Il dispositivo, letto in udienza e qui trascritto, è stato depositato in via telematica il giorno stesso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Attraverso l'atto di appello, e propongono sette motivi di gravame Parte_1 Parte_2
(di cui i primi cinque formulati in via principale e gli ultimi due in via subordinata).
1.1. Con il primo motivo, gli appellanti si dolgono dell'omessa motivazione in ordine all'illegittimità
derivata della sospensione non retribuita, in quanto la normativa che aveva introdotto l'obbligo vaccinale avrebbe tratto il proprio fondamento da dati medico, scientifici e statistici inattendibili.
Affermano gli appellanti che i milioni di test “in vitro” (c.d. “tamponi”), a cui era stata affidata la funzione di rilevamento del virus SARS-CoV-2, asseritamente positivi, e posti a fondamento delle normative sull'obbligo del “green pass” e su quello vaccinale, erano scaturiti dall'attività tecnica svolta da laboratori privati in assenza di qualsiasi controllo da parte delle autorità sanitarie pubbliche.
5 Peraltro, tenuto conto del conflitto di interessi esistente tra i laboratori privati e le autorità pubbliche,
essendo i primi interessati a far risultare più positivi di quelli reali, e della possibilità di manipolare i risultati dei test da parte dei tecnici di laboratorio, gli appellanti evidenziano l'inattendibilità dei dati di rilevamento del virus SARS-CoV-2. Inoltre, le concrete modalità di rilevamento dei positivi non
Contro sarebbero state conformi alle linee guida dettate dall' dall'ECD e dalla comunità scientifica,
con il conseguente accertamento di casi di positività apparente (così detti “falsi positivi”). Di qui l'illegittimità delle normative sugli obblighi di “green pass” e vaccinali, in quanto fondate su dati inattendibili, a fronte dei gravi rischi per la salute derivanti dall'inoculazione dei vaccini, che avevano determinato l'insorgenza di gravi patologie (miocardite) o, addirittura, in alcuni casi, la morte.
1.2. Con il secondo motivo, gli appellanti si dolgono dell'erroneità della motivazione nella parte in cui il primo giudice ha disatteso le censure di illegittimità derivata del provvedimento di sospensione non retribuita, in quanto attuativo delle disposizioni di cui agli artt.
4-ter, 4-ter.1 e 4-ter.2 del decreto-
legge n. 44 del 1° aprile 2021, che, imponendo l'obbligo vaccinale ai lavoratori del settore scolastico,
sarebbero state contrarie al diritto costituzionale ed a quello euro-unitario.
Secondo gli appellanti, le disposizioni sopra richiamate sarebbero prive di proporzionalità in quanto,
sulla base di quanto esposto nel gravame, la vaccinazione obbligatoria non sarebbe stata idonea a perseguire la finalità di ridurre la diffusione del contagio in ambito scolastico, non essendo stata testata a tale scopo, ed essendo la sua efficacia circoscritta a limitare le conseguenze pregiudizievoli della malattia. Inoltre, lo scopo della normativa, ossia quello di prevenire la diffusione del contagio,
avrebbe potuto essere raggiunto testando i lavoratori all'ingresso del luogo di lavoro mediante tampone, con conseguenze meno invasive e prive di effetti collaterali, anche gravi, per i predetti.
In definitiva, il primo giudice avrebbe errato nel ritenere l'obbligo vaccinale selettivo per il settore scolastico compatibile con la Costituzione (in particolare, con gli artt. 2, 3, 4, 32 e 36), con il diritto europeo e nazionale in materia di discriminazione (direttiva 78/2000/CE e d.lgs. n. 216/2003) e con il diritto internazionale (art. 8 CEDU). Conseguentemente, gli appellanti insistono nella richiesta di
6 risarcimento del danno patrimoniale, consistente nelle retribuzioni non corrisposte nel periodo di sospensione dal rapporto, e del danno non patrimoniale.
1.3. Con il terzo motivo, gli appellanti censurano la sentenza impugnata per aver il giudicante disatteso i rilievi in ordine alla violazione, da parte del datore di lavoro, delle norme previste in materia di sicurezza dall'art. 72 del CCNL, dalla direttiva n. 2000/54/CE e dalla norma di recepimento
(d.lgs. n. 81/2008), nonché dall'art. 2087 c.c., non avendo il richiesto a tutti i lavoratori, CP_1
indipendentemente dallo stato vaccinale, di dimostrare la propria negatività al virus mediante tampone, ed essendo i vaccinati in grado di contagiarsi e di contagiare altri al pari dei non vaccinati.
Ad avviso degli appellanti, soltanto il monitoraggio del personale scolastico mediante tampone, ogni
48/72 ore, avrebbe garantito la sicurezza dell'ambiente di lavoro. Di qui la violazione da parte del sopra richiamate fonti normative, per non aver adempiuto all'obbligo di garantire la Controparte_4
sicurezza del luogo di lavoro. Conseguentemente, deducono l'illegittimità della disposta sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, dovendo l'idoneità del posto di lavoro preesistere a qualsiasi altro requisito per potervi accedere, ivi compresa la vaccinazione.
1.4. Con il quarto motivo, gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui il giudice di primo grado ha negato la sussistenza dell'obbligo di repechage in capo al datore di lavoro, affermando che quest'ultimo, rifiutando la prestazione, non versasse in una situazione di mora credendi, in mancanza di un requisito essenziale di carattere sanitario per lo svolgimento della prestazione da parte del lavoratore.
Ad avviso degli appellanti, il giudicante avrebbe erroneamente escluso l'applicazione retroattiva dell'art. 8, co. 4, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, prevedente la possibilità di ricollocare il docente inadempiente all'obbligo vaccinale in attività di supporto all'istituzione scolastica, nonché
ritenuto erroneamente infondata la pretesa di applicare analogicamente, in relazione al periodo di sospensione, la disciplina generale dell'art. 42 del d.lgs. n. 81 del 2008, prevedente l'adibizione del
7 lavoratore, inidoneo temporaneamente alla mansione specifica, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza.
Ad avviso degli appellanti, la condotta del Ministero, che non aveva mai tentato di ricollocare i lavoratori, sarebbe qualificabile come discriminatoria, essendo stati i predetti trattati, in ragione delle loro convinzioni personali in materia vaccinale, in modo deteriore rispetto ad altri lavoratori che si erano venuti a trovare in una situazione di inidoneità lavorativa diversa da quella derivante dall'inosservanza dell'obbligo vaccinale.
1.5. Con il quinto motivo, gli appellanti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure ha disatteso la domanda diretta ad ottenere il pagamento delle retribuzioni (oltre oneri previdenziali, scatti di anzianità e ogni altro accessorio dovuto in forza del contratto di lavoro) dalla sospensione alla riassunzione, nonché quella formulata al fine di ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale, nella misura di € 15.000,00 (o altra ritenuta di giustizia), dovuto sia per l'ingiusta discriminazione che per la lesione di cui all'art. 2043. In ordine alla quantificazione di tale ultima voce di danno, gli appellanti richiamano le tabelle del Tribunale di Milano con riferimento al parametro del “trattamento sanitario eseguito contro la volontà del danneggiato”.
1.6. Con il sesto motivo (primo subordinato), gli appellanti censurano la sentenza impugnata in relazione alla reiezione della domanda subordinata di corresponsione dell'assegno alimentare.
Secondo gli appellanti, la norma di cui all'art.
4-ter co. 3 del decreto-legge n. 44/2001, nella parte in cui prevede che, durante il periodo di sospensione disposta per il mancato assolvimento dell'obbligo vaccinale, “non sono dovuti la retribuzione né altro compenso od emolumento comunque
denominato”, andrebbe interpretata in senso restrittivo, nel senso di non consentire alcun pagamento a titolo di controprestazione, anche ulteriore rispetto al corrispettivo principale, mentre non porrebbe alcun divieto in ordine al riconoscimento di compensi di natura alimentare.
8 1.7. Con il settimo motivo (secondo subordinato), gli appellanti si dolgono della condanna alle spese di lite, trattandosi di questione caratterizzata sia da “assoluta novità” che da “mutamenti
giurisprudenziali”, con la conseguenza che avrebbe dovuto trovare ingresso, nonostante la soccombenza dei ricorrenti, la compensazione delle spese processuali.
2. I motivi, che possono trattarsi insieme, secondo l'ordine logico e cronologico delle questioni poste all'attenzione della Corte, sono in parte inammissibili e, comunque, tutti infondati.
2.1. In punto di fatto, risulta accertato, con l'efficacia del giudicato, in assenza di censure sul punto,
quanto stabilito dal Tribunale in ordine alle seguenti circostanze (pag. 5 della motivazione):
“a) il rifiuto, da parte del i sottoporsi a vaccinazione e/o tampone molecolare nel Pt_1
periodo oggetto della prima sospensione disposta dalla dirigente scolastica con
decorrenza dal giorno 08/10 al 30/12 e di cui al provvedimento 08/10/2021 prot. 7611;
b) la mancata sottoposizione da parte di entrambi i ricorrenti, nel periodo dal 15/12/2021
al 31/03/2022, alla vaccinazione contro il SARS-CoV-2;
c) l'iniziale rifiuto, da parte del per il periodo successivo all'1.4.2022 di sottoporsi Pt_1
a vaccinazione e/o tampone molecolare nel periodo della terza sospensione disposta
dalla dirigente scolastica, con decorrenza dal 1° aprile 2022, nonché quello di assumere
qualsivoglia incarico alternativo rispetto a quello di insegnante;
d) l'accettazione, da parte del solo a decorrere dal 20 maggio del 2022, del diverso Pt_1
incarico prospettato dalla dirigente scolastica”.
2.2. Ciò premesso, la prima sospensione è stata disposta nei confronti di ai sensi dell'art. Parte_1
9-ter del decreto-legge n. 52/2021, dall'8 ottobre al 31 dicembre 2021. Tale disposizione imponeva a tutto il personale scolastico il possesso della certificazione verde COVID-19, ossia, in via alternativa,
la certificazione relativa all'avvenuta vaccinazione, all'avvenuta guarigione o all'avvenuta effettuazione del test molecolare o antigienico rivelatore dell'infezione. Il mancato possesso di tale
9 documentazione era considerata assenza ingiustificata, con conseguente sospensione dal rapporto di lavoro e dalla retribuzione a decorrere dal quinto giorno di assenza.
Il stante il rifiuto di sottoporsi agli adempimenti che gli avrebbero consentito di ottenere la Pt_1
certificazione verde, veniva sospeso ai sensi del citato art.
9-ter, co. 2, del decreto-legge n. 52/21. In
ordine a tale sospensione, il Tribunale ha ritenuto la correttezza dell'operato dell'amministrazione scolastica, anche in considerazione dell'assenza di specifici rilievi sul punto. Tale giudizio risulta del tutto condivisibile da parte di questa Corte in mancanza di censure sul punto nell'atto di appello.
La seconda sospensione, invece, è stata disposta nei confronti sia di che di Parte_1 Pt_2
ai sensi dell'art.
4-ter (introdotto dall'art. 2 del decreto-legge n. 172/21) del decreto-legge
[...]
n. 44 del 1° aprile 2021, che ha esteso al personale scolastico, a decorrere dal 15 dicembre 2021,
l'obbligo vaccinale stabilito dall'art. 4 del decreto-legge n. 44 del 1° aprile 2021 nei confronti del personale sanitario. Tale art.
4-ter, per quanto di particolare interesse ai fini di causa, ha stabilito che:
“2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività
lavorative dei soggetti obbligati ai sensi del comma 1 [il personale scolastico, n.d.r.] […]
3. […] L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione
del diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto
alla conservazione del rapporto di lavoro.
Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o
emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione
da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio o del successivo completamento
del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque
non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021”.
Risulta del tutto pacifico, alla luce di quanto premesso al paragrafo 2.1., che il e il non Pt_1 Pt_2
si sono sottoposti alla vaccinazione obbligatoria e che, per tale ragione, ne è stata disposta la
10 sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, in applicazione del disposto di legge. Né è stata dedotta e documentata dai diretti interessati alcuna situazione di pericolosità specifica derivante dall'inoculazione del vaccino per la salute dei medesimi.
Infine, il è stato sospeso anche dal 1° aprile 2022 e fino al 20 maggio del 2022, in quanto si è Pt_1
rifiutato di sottoporsi al test molecolare o antigenico previsto dall'art.
9-quinquies del decreto-legge n. 52/2021 per accedere al luogo di lavoro da parte dei dipendenti pubblici, precludendosi persino la possibilità di essere adibito ad un incarico diverso rispetto a quello di insegnamento, consentitagli dall'art.
4-ter.2, comma 3, del decreto-legge n. 44/21, introdotto nella fase di regressione della pandemia dall'art. 8, co. 4, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, al fine di permettere al docente inosservante all'obbligo vaccinale di riprendere con le dovute cautele l'attività lavorativa, essendosi rifiutato, sino al 20 maggio 2022, di essere impegnato in attività di supporto all'istituzione scolastica.
2.3. Ciò posto, venendo all'esame specifico dei motivi di gravame, devono ritenersi innanzitutto inammissibili il primo, il secondo ed il terzo in quanto attraverso di essi si vorrebbero sottoporre al giudice delle questioni che evidentemente sfuggono all'ambito del sindacato giurisdizionale, quali l'efficacia della strategia vaccinale, la congruità delle misure sanitarie disposte dallo Stato per affrontare l'emergenza pandemica e l'esposizione al contagio dei vaccinati e dei non vaccinati,
l'asserita maggior efficacia, ai fini del contenimento della diffusione del virus, dell'utilizzo dei test molecolari e antigenici, da effettuarsi sul lavoratori all'ingresso del luogo di lavoro, anziché della vaccinazione. Non è questa, infatti, la sede per contestare le evidenze scientifiche, per mettere in discussione gli approdi della migliore ricerca attualmente disponibile e per confutare le scelte di politica sanitaria compiute dal legislatore. Va, inoltre, rilevata una evidente contraddittorietà tra i motivi primo e terzo, laddove, mentre con il primo viene a più riprese sottolineata la inattendibilità
dei test di laboratorio, con il terzo si assume la violazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro per il mancato utilizzo dei tamponi al fine di identificare i casi di positività al SARS-COV-2.
11 Ad ogni buon conto, le questioni prospettate con i suddetti motivi sono state affrontate dalla Corte
Costituzionale con la sentenza n. 14, depositata il 9 febbraio 2023, che ha dichiarato: 1)
manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, co. 1 e 2, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, nella legge 28 maggio 2021, n. 76,
sollevate in riferimento agli artt. 3, 4, 33, 34 e 97 della Costituzione;
2) non fondate le questioni di legittimità costituzionale delle suddette disposizioni, sollevate in riferimento all'art. 32 della
Costituzione, nonché con la sentenza n. 15, depositata il 9 febbraio 2023, che ha dichiarato: 1)
inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, co. 5, del decreto-legge 1° aprile
2021, n. 44, convertito, con modificazioni, nella legge 28 maggio 2021, n. 76 – come sostituito dall'art. 1, co. 1, lett. b) del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, convertito, con modificazioni,
nella legge 21 gennaio 2022, n. 3, sollevate in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione;
2) non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art.
4-bis, co. 1, e dell'art. 4, commi 1, 4 e 5, del decreto-legge n. 44 del 2021, come convertito – come modificati dal decreto-legge n. 172 del 2021,
come convertito, e dal decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, nella legge
19 maggio 2022, n. 52, sollevate in riferimento agli artt. 3, 4, 32 e 35 della Costituzione;
3) non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, co. 7, del decreto-legge n. 44 del 2021,
come convertito – come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera b) del decreto-legge n. 172 del 2021,
come convertito, nonché come richiamato dall'art.
4-ter, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 44
del 2021, sollevate in riferimento agli artt. 3, 4, 32 e 35 della Costituzione;
4) non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt.
4-ter, co. 4, e 4, co. 5, del decreto-legge n. 44 del 2021, come convertito, il secondo come modificato dall'art. 1, co. 1, lett. b), del decreto-legge n. 172 del 2021,
sollevate in riferimento agli artt. 2, 3 e 32, secondo comma, della Costituzione.
Tali pronunce hanno, in sintesi, affermato, a confutazione delle argomentazioni contenute nei motivi di impugnazione oggetto di esame, i seguenti principi:
12 a) l'imposizione dell'obbligo vaccinale attiene al principio di solidarietà, che rappresenta “la
base della convivenza sociale normativamente prefigurata dal Costituente” (sentenza n. 14
del 2023 § 5.1. in diritto), atteso che “[…] il diritto alla salute individuale può trovare una
limitazione in nome dell'interesse della collettività, nel quale trova considerazione il diritto
(individuale) degli altri in nome di quella solidarietà orizzontale, che lega ciascun membro
della comunità agli altri consociati (sentenza n. 288 del 2019). I doveri inderogabili, a carico
di ciascuno, sono infatti posti a salvaguardia e a garanzia dei diritti degli altri, che
costituiscono lo specchio dei diritti propri: al legislatore tocca bilanciare queste situazioni
soggettive e a questa Corte assicurare che il bilanciamento sia stato effettuato
correttamente”. (sentenza n. 14 del 2023 § 7 in diritto);
b) il rischio di eventi avversi anche gravi non implica l'illegittimità dell'obbligo vaccinale e “(…)
fino a quando lo sviluppo della scienza e della tecnologia mediche non consentirà la totale
eliminazione di tale rischio, la decisione di imporre un determinato trattamento sanitario
attiene alla sfera della discrezionalità del legislatore, da esercitare in maniera non
irragionevole (sentenza n. 118 del 1996)” (sentenza n. 14 del 2023 § 5.2. in diritto);
c) “(…) il sindacato sulla non irragionevolezza della scelta del legislatore di incidere sul diritto
fondamentale alla salute, anche sotto il profilo della libertà di autodeterminazione, va
effettuato alla luce della concreta situazione sanitaria ed epidemiologica in atto” (sentenza n. 15 del 2023 § 10.3.2.) e, in questa prospettiva, la verifica in ordine al fatto che l'introduzione dell'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 a carico di alcune categorie di lavoratori, anche alla luce della situazione pandemica esistente,
fosse “(…) suffragata e coerente, o meno, rispetto alle conoscenze medico-scientifiche del
momento (sentenza n. 5 del 2018), quali tratte dagli organismi nazionali e sovranazionali
istituzionalmente preposti al settore” (sentenza n. 14 del 2023, § 8.2. in diritto) è stata compiuta dalla stessa Corte Costituzionale, la quale è pervenuta a concludere che “(…) Alla
luce dei dati sin qui ripercorsi, deve ritenersi che le autorità scientifiche attestino
13 concordemente la sicurezza dei vaccini per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2
oggetto di CMA (certificazione AIFA sulla sicurezza, efficacia e qualità del vaccino e sulla
superiorità dei benefici ai rischi, n.d.r.) e la loro efficacia nella riduzione della circolazione
del virus (come emerge dalla diminuzione del numero dei contagi, nonché del numero di casi
ricoverati, in area medica e in terapia intensiva, e dall'entità dei decessi associati al SARS-
CoV-2 relativi al periodo che parte dall'inizio della campagna di vaccinazione di massa
risalente a marzo-aprile 2021). Ed è su questi dati scientifici – forniti dalle autorità di settore
e che non possono perciò essere sostituiti con dati provenienti da fonti diverse, ancorché
riferibili a “esperti” del settore – che si è basata la scelta politica del legislatore;
legislatore
che altrimenti, anziché alle autorità istituzionali, avrebbe dovuto affidarsi ad “esperti” non
è dato vedere con quali criteri scelti. Appare evidente, dunque, in coerenza con il dato medico-
scientifico che attesta la piena efficacia del vaccino e l'idoneità dell'obbligo vaccinale
rispetto allo scopo di ridurre la circolazione del virus, la non irragionevolezza del ricorso ad
esso, << [a] fronte di “un virus respiratorio altamente contagioso, diffuso in modo ubiquo
nel mondo, e che può venire contratto da chiunque” (sentenza n. 127 del 2022) >> (sentenza
n. 171 del 2022) caratterizzato da rapidità e imprevedibilità del contagio” (sentenza n. 14 del
2024 § 11 in diritto);
d) il fatto che la somministrazione del vaccino non escluda la possibilità di contrarre la malattia non vale ad inficiare la scelta operata dal legislatore di prescrivere l'obbligo vaccinale, poiché
non viene infirmata la considerazione che “(…) in una situazione caratterizzata da una
rapidissima circolazione del virus, i vaccini fossero idonei a determinare una significativa
riduzione di quella circolazione (…)” (sentenza n. 15 del 2023, § 11.1 in diritto);
e) la ragionevolezza dell'imposizione dell'obbligo vaccinale riposa sulla duplice finalità di proteggere quanti entrano in contatto con i vaccinati e di evitare l'interruzione di servizi essenziali per la collettività (sentenza n. 14 del 2023, § 12 in diritto);
14 f) la proporzionalità della misura è dimostrata anzitutto dall'assenza di misure altrettanto adeguate rispetto allo scopo prefissato dal legislatore per fronteggiare la pandemia, in quanto l'effettuazione periodica di test diagnostici dell'infezione da SARS-CoV-2 avrebbe avuto costi insostenibili e avrebbe comportato un intollerabile sforzo per il sistema sanitario, già
impegnato nella gestione della pandemia, tanto a livello logistico-organizzativo, quanto per l'impiego di personale (sentenza n. 14 del 2023, § 13.1 in diritto); la circostanza che i tamponi possono essere effettuati anche presso le farmacie e che il costo degli stessi è a carico del lavoratore interessato non tiene conto, infatti, della circostanza che la gestione dei tamponi grava interamente sul servizio sanitario nazionale (sentenza n. 15 del 2023, § 11.3 in diritto);
g) “L'obbligatorietà del vaccino lascia comunque al singolo la possibilità di scegliere se
adempiere o sottrarsi all'obbligo, assumendosi responsabilmente, in questo secondo caso, le
conseguenza previste dalla legge” (sentenza n. 14 del 2023, § 16.1 in diritto); conseguenze da ritenere proporzionate “(…) tanto in termini di durata, posto che (…) il legislatore ha
introdotto, sin dall'inizio, una durata predeterminata dell'obbligo vaccinale, modificandola,
costantemente, in base all'andamento della situazione sanitaria, giungendo ad anticiparla
appena la situazione epidemiologica lo ha consentito;
quanto in termini di intensità,
trattandosi di una sospensione del rapporto lavorativo, senza alcuna conseguenza di tipo
disciplinare, e non di una sua risoluzione” (sentenza n. 14 del 2023, § 13.2 in diritto).
Alla luce dei principi affermati dalla Corte Costituzionale nelle richiamate sentenze, non vi è spazio per l'emersione di ulteriori dubbi di legittimità costituzionale delle disposizioni contestate nel presente giudizio.
2.4. I motivi quarto e quinto sono infondati.
In ordine al quarto motivo, merita piena condivisione l'interpretazione resa dal giudice di primo grado in ordine alla natura innovativa della disciplina di cui all'art. 8 del decreto-legge n. 24 del 2022, con la conseguente inapplicabilità al periodo pregresso dell'obbligo di “repechage”.
15 Ed infatti, con la nuova disciplina è stata ribadita la vigenza dell'obbligo vaccinale per il personale scolastico dal 15 dicembre 2021 al 15 giugno 2022 e, contestualmente, è stato disposto che “l'atto di
accertamento dell'inadempimento impone al dirigente scolastico di utilizzare il docente
inadempiente in attività di supporto all'istituzione scolastica”, previa effettuazione del test in vitro ogni 48 ore. Si tratta, all'evidenza, di una disciplina del tutto innovativa rispetto alla precedente la quale prevedeva che, a seguito dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale, si sarebbe verificata l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa e di percepire alcuna retribuzione,
compenso o emolumento, senza conseguenze disciplinari e con conservazione del posto di lavoro.
Né appare sindacabile la scelta del legislatore di introdurre l'obbligo di “repechage” in capo al datore di lavoro solo a decorrere da una certa epoca e non dall'inizio, avendo il legislatore esercitato la discrezionalità che gli compete in maniera certamente razionale, modulando nel tempo le conseguenze dell'inadempimento all'obbligo vaccinale in relazione all'evoluzione della pandemia.
Del pari infondata è la pretesa di applicare, in relazione al periodo di sospensione disposta ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge n. 172 del 2021, la disciplina di cui all'art. 42 del d.lgs. n. 81 del 2008,
la quale prevede che, in caso di accertamento da parte del medico competente dell'inidoneità del lavoratore alla mansione specifica, il datore di lavoro “adibisce il lavoratore, ove possibile, a
mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle
mansioni di provenienza”. Ed infatti, la norma di cui all'art. 2 del decreto-legge n. 172 del 2021
presenta evidenti connotati di specialità rispetto a quella di cui all'art. 42 e, soprattutto, prevede espressamente le conseguenze dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale che sono, per l'appunto, la sospensione del rapporto di lavoro e della retribuzione con la conservazione del posto.
Ancora più infondato risulta il quinto motivo, posto che la sospensione dal rapporto e dalla retribuzione è stata disposta in applicazione delle disposizioni di legge sopra richiamate. Né è stata esposta dagli appellanti alcuna ragione posta a fondamento della pretesa retributiva diversa dalla infondata contestazione della normativa oggetto di applicazione. Al riguardo si riporta il seguente
16 passaggio della Corte Costituzionale n. 15 del 2023 inerente proprio alle conseguenze sul rapporto di lavoro derivanti dall'inosservanza dell'obbligo vaccinale:
“(…) All'inosservanza dell'obbligo vaccinale, la legge impositiva dello stesso attribuisce
rilevanza meramente sinallagmatica, cioè solo sul piano degli obblighi e dei diritti
nascenti dal contratto di lavoro, quale evento determinante la sopravvenuta e
temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere attività lavorative che
comportassero (…) il rischio di diffusione del contagio da Per_1
Essendo la vaccinazione elevata dalla legge a requisito essenziale per l'esercizio della
professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati,
il datore di lavoro, messo a conoscenza della accertata inosservanza dell'obbligo
vaccinale da parte del lavoratore, è stato tenuto ad adottare i provvedimenti di
sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale,
ovvero fino al completamento del piano vaccinale nazionale o comunque fino al termine
stabilito dalla sessa legge.
In tal senso, la sospensione del lavoratore non vaccinato, prevista dalla disposizione
censurata, è in sintonia con l'obbligo di sicurezza imposto al datore di lavoro dall'art.
2087 del codice civile e dall'art. 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (…) con
valenza integrativa del contenuto sinallagmatico del contratto individuale di lavoro”.
Né, da ultimo, è stata esposta o allegata alcuna circostanza a supporto della richiesta del risarcimento del danno non patrimoniale, da escludersi in ogni caso in mancanza di un fatto illecito produttivo di danno risarcibile nei confronti degli appellanti.
2.5. I motivi (subordinati) sesto e settimo sono infondati.
In ordine al sesto motivo, risulta del tutto corretta l'interpretazione resa dal primo giudice in merito alla locuzione “non sono dovuti la retribuzione né altro compenso od emolumento comunque
17 denominato”, nel senso che, durante la sospensione del rapporto, non è consentito il pagamento di alcun emolumento in favore del lavoratore, neanche di natura alimentare, in conformità con il significato delle parole e la finalità perseguita dal legislatore, nonché in osservanza dell'autorevole decisione della Corte Costituzionale, che, con la sentenza n. 15 del 2023, ha testualmente affermato:
“L'effetto stabilito dalle norme censurate, secondo cui al lavoratore che decida di non
sottoporsi alla vaccinazione non sono dovuti, nel periodo di sospensione, << la
retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati >>, giustifica (…)
anche la non erogazione al lavoratore sospeso di un assegno alimentare (in misura non
superiore alla metà dello stipendio, come, ad esempio, previsto per gli impiegati civili
dello Stato dall'art. 82 del d.P.R. n. 3 del 1957, e in altri casi dalla contrattazione
collettiva), considerando che il lavoratore decide di non vaccinarsi per una libera scelta,
in ogni momento rivedibile” (sentenza n. 15 del 2023, § 14.2 in diritto). In questa prospettiva, “(…) rimane smentita la conclusione che configuri quale soluzione
costituzionalmente obbligata l'accollo al datore di lavoro della erogazione solidaristica,
in favore del lavoratore che non abbia inteso vaccinarsi e che sia perciò solo
temporaneamente inidoneo allo svolgimento della propria attività lavorativa, di una
provvidenza di natura assistenziale, esulante dai diritti di lavoro, atta a garantire la
soddisfazione delle esigenze di vita del dipendente e della sua famiglia. Posto, cioè, che
l'erogazione dell'assegno alimentare rappresenta per il datore di lavoro un costo netto,
senza corrispettivo, non è irragionevole che il legislatore ne faccia a lui carico quando
l'evento impeditivo della prestazione lavorativa abbia carattere oggettivo, e non anche
quando l'evento stesso rifletta invece una scelta – pur legittima – del prestatore d'opera”
(sentenza n. 15 del 2023, § 14.5 in diritto).
18 Deve, da ultimo, disattendersi il settimo motivo diretto a conseguire una pronuncia di compensazione delle spese processuali, essendo totalmente soccombenti i ricorrenti e non ricorrendo alcuno dei presupposti previsti dall'art. 92, co. 2, c.p.c., per poter addivenire a tale compensazione.
Ed infatti, le questioni oggetto del giudizio non erano affatto caratterizzate da “assoluta novità” o da
“mutamenti giurisprudenziali”, avendo formato oggetto di recente decisione da parte della Corte
Costituzionale. Pertanto, tenuto conto dell'autorevolezza dell'organo decidente e della proposta formulata dal giudice di prime cure all'udienza del 15 marzo 2023, i ricorrenti avrebbero potuto aderire ad essa conciliando la causa con rinuncia alle domande e spese compensate.
Non avendolo fatto, risulta corretta la pronuncia in punto di spese, fondata sulla soccombenza e tenuto conto “(…) della volontà dei ricorrenti di proseguire il giudizio nonostante le pronunce della Corte
Costituzionale e nonostante, all'esito della pubblicazione delle motivazioni delle medesime, questo
giudicante avesse interpellato le parti in ordine all'opportunità di abbandonare il giudizio con la
compensazione delle spese” (sentenza di primo grado, pagine 17-18).
Né, d'altro canto, sono state prospettate altre gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle espressamente contemplate dall'art. 92, co. 2 c.p.c., al fine di poter pervenire ad una pronuncia di compensazione delle spese processuali, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 77 del
2018.
3. In conclusione, l'appello dev'essere respinto, mentre la sentenza impugnata dev'essere confermata.
Gli appellanti devono essere condannati a rifondere all'appellato le spese sostenute per il grado di giudizio, liquidate in dispositivo tenendo conto del valore della causa e dei parametri medi stabiliti dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55 e successive modificazioni, avuto riguardo alla palese infondatezza e/o inammissibilità dei motivi di gravame, peraltro in gran parte reiterativi delle argomentazioni contenute nel ricorso di primo grado.
19 Infine, si deve dare atto che gli appellanti si trovano nelle condizioni previste dall'art. 13, comma 1-
quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, e sono perciò tenuti a pagare un secondo contributo unificato, d'importo pari a quello già versato, salva la ricorrenza del diritto all'esenzione.
P. Q. M.
LA CORTE D'APPELLO
Respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.
Condanna gli appellanti alla rifusione delle spese processuali del presente grado di giudizio, sostenute dall'appellato, che liquida nella somma di € 7.500,00 per compenso professionale.
Visto l'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto che gli appellanti sono tenuti a versare una seconda volta il contributo unificato, di importo pari a quello previsto per l'introduzione del giudizio, salva la ricorrenza del diritto all'esenzione.
Così deciso in Perugia, il 2 aprile 2025.
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
(dott. Pierluigi Panariello) (dott. Vincenzo Pio Baldi)
firma digitale firma digitale
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