Decreto presidenziale 24 ottobre 2025
Rigetto
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 26/02/2026, n. 1545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1545 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01545/2026REG.PROV.COLL.
N. 02939/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2939 del 2023, proposto da EL AR, rappresentato e difeso dall'avvocato Ciro Testini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Ruvo di Puglia, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Bruna Flace, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio ED Studio Placidi in Roma, via Barnaba Tortolini n. 30;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) n. 1774/2022, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Ruvo di Puglia;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 3 dicembre 2025 il Consigliere AM AS e uditi per le parti gli avvocati Testini Ciro e Flace Bruna;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. EL AR proponeva ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, per l’annullamento del provvedimento di diniego al rilascio del permesso di costruire in sanatoria prot. n. 20389/2021 dell’8.10.2021 adottato dall’Area 5 Edilizia ed Urbanistica del Comune di Ruvo di Puglia, e della nota prot. n. 19193 del 2021 contenente comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990.
Il ricorrente riferiva di essere proprietario di un suolo indicato catastalmente al fg. 30 p.lle 583 e 636 ricadente in parte nel Comparto II della Zona D2 “Commerciale” del vigente P.R.G., lotto II.06 e in parte in zona rurale E/1.
Nello specifico, la porzione di suolo a destinazione rurale E/1 era costituita da una fascia larga mt. 30 interposta tra la strada Ruvo-Terlizzi e il lotto del comparto commerciale.
Nella zona omogenea D/2 Commerciale, il P.R.G. consentiva l'edificazione di depositi per stoccaggio di merci, di fabbricati per uso commerciale all'ingrosso, di alloggi destinati al personale di custodia nei limiti del 10% della volumetria esprimibile.
Con permesso di costruire prot. n. 4658 del 28.2.2017, il ricorrente era stato autorizzato alla realizzazione di un capannone con destinazione deposito e/o commercio all'ingrosso, con annessi uffici ed alloggio custode, ma in corso d'opera realizzava alcune opere edili in difformità dal permesso di costruire, pertanto l’Amministrazione adottava l'ordinanza dirigenziale di sospensione dei lavori n. 2 del 4.2.2020.
In particolare, le opere realizzate consistevano in: nuova costruzione di muro di contenimento, completamente ricadente all'interno della fascia di rispetto stradale dei 30.00 metri; nuova costruzione di una piscina natatoria quota parte ricadente all'interno della fascia di rispetto stradale dei 30.00 metri; diversa conformazione di quinta muraria della lunghezza di mt. 8,70 che divide la zona destinata ad ospitare la piscina dalla restante parte del lotto; diversa dislocazione planimetrica della rampa di accesso al piano interrato; realizzazione di pozzo luce al piano interrato; modifica di sagoma del piano interrato rispetto a quanto approvato con pdc prot. n. 4658 del 28.2.2017; realizzazione di tettoia a piano terra delle dimensioni in pianta di 5,00 x 9,00 mt.; realizzazione di pensilina a piano terra delle dimensioni in pianta di 1,40 x 1,40 mt. circa; diversa distribuzione interna e una diversa utilizzazione delle destinazioni d'uso dello stesso immobile; modifica prospettica dell'immobile determinata dalla diversa disposizione di ingressi, finestre e porte/finestre e dalla costruzione di tettoie/pensiline di cui ai precedenti punti, oltre che la modifica della scala di accesso al piano interrato.
Il ricorrente, ritenendo le opere pienamente assentibili, ancora prima dell’emissione dell’ordinanza di demolizione, presentava la richiesta di permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 d.p.r. n. 380/2001 prat. ed. 211/20/utc del 28.5.2020.
Tale istanza veniva limitata alle opere edili realizzate all'interno del lotto commerciale ed escludeva, pertanto, le opere ricadenti nella fascia di mt. 30 a destinazione agricola e, cioè, quota parte del muro di contenimento e la piscina natatoria.
Le suddette opere divenivano oggetto di ordinanza di demolizione n. 5 del 20.10.2020, sicché nei termini di legge il ricorrente presentava anche per esse una distinta richiesta di permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 d.p.r. n. 380/2001 prot. n. 26758 del 9.12.2020.
Con provvedimento prot. n. 12830 del 15.6.2021, l’Amministrazione rilasciava il permesso di costruire in sanatoria per le opere realizzate nella zona commerciale, mentre la quota parte del muro di contenimento realizzata nella zona agricola e la piscina erano oggetto di diniego di sanatoria con provvedimento prot. n. 20389 del 8.10.2021.
Ad avviso del Comune, l’istanza di accertamento di conformità non poteva trovare accoglimento, in quanto: 1. la piscina natatoria in quota parte e il muro di contenimento non erano conformi alla fascia di rispetto di P.R.G. per “ infrastrutture stradali, ferroviarie, fascia di rispetto cimiteriale ”; 2. la piscina natatoria quota parte e il muro di contenimento non erano conformi al piano di lottizzazione approvato, che prevedeva anch'esso la fascia di rispetto di mt. 30 dal ciglio stradale della strada provinciale Ruvo-Terlizzi; 3. la piscina natatoria quota parte e il muro di contenimento non erano conformi alle prescrizioni del Pdc prot. n. 4658/2017 che imponevano il rispetto della fascia attigua alla strada provinciale Ruvo-Terlizzi; 4. la piscina natatoria non era conforme all'art. 87 Regolamento comunale edilizio che consentiva l'edificazione di tali opere edili accessorie quali pertinenze di edifici residenziali o turistico/ricettivi, mentre nel caso di specie era un accessorio del pertinenziale alloggio/custode dell'opificio.
2. Con il ricorso introduttivo, EL AR domandava l’annullamento del diniego di sanatoria, sottolineando che: i) con verbale di consegna del 16.4.2010, la strada provinciale Ruvo-Terlizzi s.p. 2 era stata declassificata come strada ricadente in ambito urbano e consegnata pertanto al Comune di Ruvo di Puglia, sicché la relativa fascia di rispetto era divenuta pari a mt. 0; ii) ciò era confermato dal permesso di costruire rilasciato ai proprietari dei suoli frontisti prot. n. 2144 del 27.1.2011 e dall' allegato parere della Polizia Municipale prot. n. 1718 del 25.1.2011; iii) sia le norme tecniche di esecuzione del P.R.G. della zona D/2, sia le N.T.E. delle aree per “infrastrutture stradali, ferroviarie, fascia di rispetto cimiteriale ” prevedevano un rinvio dinamico alle norme del Codice della strada, di talché, ai sensi dell'art. 28 comma 5 D.P.R. n. 495/92, comportava che l'originaria fascia di rispetto di mt. 30 era oggi pari a mt. 0; iv) a seguito del rilascio del permesso di costruire in sanatoria prot. n. 12830 del 28.5.2020, non era più possibile configurare le opere in oggetto quali opere realizzate in totale difformità dal permesso di costruire, ma le stesse dovevano essere ricondotte nell'alveo delle opere eseguite in parziale difformità del titolo abilitativo e, come tali, soggette al diverso regime sanzionatorio di cui all'art. 34 e 37 d.p.r. n. 380/2001; v) la piscina natatoria non era in contrasto con le previsioni di cui all'art. 87 del Regolamento edilizio comunale, atteso che si configurava quale pertinenza di un edificio a destinazione residenziale.
3. Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, con sentenza n. 1774/2022, respingeva il ricorso. Il Collegio di prima istanza riteneva che, pur essendo vero che, con verbale di consegna del Servizio di Viabilità della Provincia di Bari datato 16 aprile 2010, alcuni tratti di strada ricadenti nel centro abitato di Ruvo di Puglia erano stati trasferiti nella piena disponibilità dell’Amministrazione comunale, tuttavia sussistevano dei dubbi circa la definizione del procedimento di declassificazione, atteso che la declassificazione di una strada provinciale, -come la S.P. n. 2 Ruvo-Terlizzi - era di competenza dell’Ente Regione e comunque il provvedimento riguardava esclusivamente un tratto della Strada Provinciale n. 2 Ruvo-Terlizzi, e segnatamente, “ 212 metri lineari, verso Terlizzi, sino al termine lapideo costituente confine territoriale tra il comune di Ruvo e il Comune di Terlizzi, sito sulla strada vicinale Rasente Parco Comunale ”; peraltro la documentazione fotografica depositata in atti forniva la rappresentazione di un'area distante dal centro urbano, come tale esterna al centro abitato.
Quanto poi alla costruzione della piscina natatoria, il Tribunale adito rilevava che risultava in contrasto con la destinazione urbanistica della zona D/2 del P.R.G. in cui ricadeva, nonché in contrasto con l’art. 87 del Regolamento edilizio comunale, ravvisando un vincolo di pertinenzialità con il manufatto a destinazione produttiva/commerciale.
4. Con ricorso in appello, notificato nei termini e nelle forme di rito, EL AR ha impugnato la suddetta sentenza, sollevando le seguenti censure: “ 1. Error in procedendo - Violazione del combinato disposto dell'art. 31 comma 4 e 73 comma 3 c.p.a. - Violazione dell'art. 21 octies comma 1 Legge n. 241/90 - Violazione dell'art. 2 c.p.a. - Violazione dell'art. 6 CEDU - Violazione art. 111 Cost.; 2. Violazione dell'art. 112 c.p.c. - omessa pronuncia; 3. Error in iudicando - Violazione e falsa applicazione dell'art. 2 d.lgs. n. 285/92 - Violazione e falsa applicazione dell'art. 4 d.P.R. n. 495/92; 4. Violazione e falsa applicazione degli artt. 26 e 28 comma 5 d.P.R. n. 495/92 - Violazione dell'art. 1 D.M. 1404/68 - Violazione delle N.T.A. del P.R.G. - Violazione delle N.T.A. del Piano di lottizzazione del Comparto Commerciale D2; 5 Violazione e falsa applicazione delle N.T.A. del P.R.G. - Violazione e falsa applicazione dell'art. 87 R.E.C .”. L’appellante ha proposto istanza istruttoria concernente ogni accertamento ritenuto necessario, ivi compresa l'eventuale verificazione.
5. Con memoria depositata in data 30 ottobre 2025, l’appellante ha domandato la celebrazione del processo ‘in presenza’ in pubblica udienza, in ragione della particolare rilevanza degli interessi coinvolti, evidenziando che il diritto alla pubblicità dell’udienza non può essere limitato, secondo il consolidato orientamento della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, nel caso in cui sono coinvolti beni primari del giudicando. Nel caso di specie, non sussisterebbero i presupposti per non consentire la trattazione del ricorso in pubblica udienza, tenuto conto che l’art. 87 comma 4 bis c.p.a. risponde esclusivamente ad esigenze di celerità dei giudizi per il conseguimento degli obiettivi del P.N.N.R. L’appellante conclude: “ Per tali ragioni si chiede di voler disporre la trattazione della controversia in pubblica udienza e, in via subordinata, nel denegato caso in cui si ritenga che l’art. 87, comma 4 bis c.p.a. non preveda tale possibilità, si chiede di volerlo disapplicare e/o sollevare questione di legittimità Costituzionale per contrasto con l’art. 6 par. 1 Cedu e con l’art. 111 Cost.”.
6. Il Comune di Ruvo di Puglia si è costituito in resistenza, concludendo per il rigetto del gravame, mentre, quanto all’istanza con la quale l’appellante ha chiesto di discutere il ricorso in udienza pubblica da svolgersi ‘in presenza’, la difesa comunale si è rimessa alle valutazioni del Collegio, rappresentando il proprio interesse alla definizione della controversia, ritenuta matura per la decisione a mezzo del rito di cui all’art. 87, comma 4 bis , c.p.a.
7. Le parti, con rispettive memorie, hanno precisato le proprie difese.
8. All’udienza straordinaria del 3 dicembre 2025, la causa è stata assunta in decisione.
DIRITTO
9. Il Collegio, preliminarmente, respinge l’istanza di trattazione del ricorso ‘in presenza’ in pubblica udienza presentata da parte appellante in ragione dei seguenti rilievi.
Il rito camerale contemplato dall’art. 87, comma 4- bis , c.p.a. è stato introdotto nell’ordinamento processuale ad opera del d.l. 9.6.2021, n. 80, convertito in l. 113 del 6.8.2021, n. 113, e, in particolare dall’art. 17, comma 7, con la specifica finalità di “ evitare la formazione di nuovo arretrato ”.
La norma è funzionale al conseguimento di specifici obiettivi sanciti a livello euro-unitario dal P.N.R.R., nonché all’attuazione del principio costituzionale di ragionevole durata del processo, quale garanzia connessa ai presidi costituzionali che regolano il “giusto processo” sanciti dall’art. 111 Cost.
Il particolare rito “da remoto”, garantisce l’oralità in camera di consiglio, con la conseguenza che non si ritiene ravvisabile alcuna violazione del diritto di difesa, così come costituzionalmente garantito dall’art. 24 cost.
Il principio di pubblicità dell’udienza, riconosciuto dalla Corte costituzionale con sentenza n. 212 del 1986, diversamente da quanto sostenuto dall’appellante, viene mitigato dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo, la quale, pur ribadendo l’importanza del principio sancito dall’art. 6§1 C.E.D.U., ha comunque ammesso deroghe al canone di pubblicità, purché ragionevoli e funzionali alla tutela di preminenti valori.
Nel nostro ordinamento esistono diversi casi in cui la regola dell’udienza pubblica è stata trasformata in eccezione.
Ad esempio, in Corte di Cassazione vige un giudizio di legittimità a doppio binario: da un lato le controversie con valenza nomofilattica, destinate alla trattazione in pubblica udienza ed alla definizione con sentenza; dall’altro quelle – la maggioranza – prive di rilevanza sul versante della nomofilachia, che dovranno essere trattate in camera di consiglio e motivate con ordinanza, secondo tecniche redazionali più snelle.
L’art. 26, comma 2, della legge n. 87 del 1953 e l’art. 9 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, per le questioni in via incidentale, ammette che il giudizio possa essere definito in camera di consiglio con decisione del Presidente qualora non si costituisca alcuna parte o in caso di manifesta infondatezza.
Anche nel processo amministrativo vi sono riti camerali trattati fuori dalla pubblica udienza, indicati dall’art. 87, comma 2, c.p.a. (silenzio, accesso, opposizione a decreto di liquidazione del giudice, opposizione ai decreti di improcedibilità o di estinzione, ottemperanza, giudizi cautelari e quelli relativi all’esecuzione delle misure cautelari collegiali).
La Riforma Cartabia (d.lgs. n. 149 del 2022) ha previsto, nel codice di rito civile, che “ il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127 bis e 127 ter che l’udienza si svolga mediante collegamenti audiovisi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”.
Con tale intervento sono state dunque introdotte due norme generali che derogano alla regola implicita dell’udienza in presenza fisica, per scelta espressa nel giudice civile, che è chiamato a valutare la possibilità di ricorrere a strumenti di semplificazione processuale che, in caso di deposito di note scritte, escludono totalmente l’oralità.
Quindi, l’ordinamento ammette significativi temperamenti alla trattazione orale in pubblica udienza dei ricorsi e la regola dell’udienza pubblica non è assoluta.
Infatti, il principio della “pubblicità” delle udienze, sancito dall’art. 6, comma 1 della C.E.D.U., pur concorrendo alla definizione dei principi regolatori dell’equo processo, “ non è affatto un diritto assoluto e monolitico, conoscendo esso numerose deroghe ed eccezioni, molte delle quali funzionali al soddisfacimento di altri interessi parimenti rilevanti sia sul piano euro-unitario e internazionale, sia sul piano costituzionale interno. La stessa giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo ha individuato numerose deroghe (oltre a quelle espressamente previste dall’art. 6 della Cedu) rispetto al principio di pubblicità dell’udienza (sulle possibili deroghe al canone della pubblicità: Corte Edu, Chiper c. Romania, 27 giugno 2017; SI c. Finlandia, 23 novembre 2006; MI c. Italia, 18 ottobre 2006; LL c. Svezia, 8 febbraio 2005; EN c. Norvegia, 19 febbraio 1996; Schuler-Zgraggen c. Svizzera, 24 giugno 1993; ON e RR c. Regno Unito, 2 marzo 1987; SU c. Svizzera, 22 febbraio 1984. Riguardo al giudizio abbreviato, ex multis: Corte Edu, MI c. Italia, cit., §§ 22-24; Greco c.Italia, 28 ottobre 2013; Fornataro c. Italia, 26 settembre 2017; si veda anche Cass. pen., sez.unite, 21 dicembre 2017, n. 14800) ” (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. IIS, 21.12.2023 n. 19387; id. n. 17048/2022).
Il Legislatore, nel bilanciamento degli interessi, ha ritenuto di sacrificare il principio democratico di controllo dell’esercizio del potere giurisdizionale da parte della collettività, al principio di celerità e ragionevole durata del processo.
L’udienza telematica è stata condivisibilmente definita come una udienza ad oralità mediata, essendo rimesso al Collegio, al momento della fissazione dell’udienza, la valutazione della opportunità di derogare al rito ex art. 87 comma 4-bis, c.p.a consentendo, su motivata istanza di parte, il rinvio della trattazione del ricorso all’udienza pubblica fissata ‘in presenza’, in base alla complessità della controversia e alla peculiarità della situazione.
Nella specie, non si rinvengono i presupposti per consentire l’accoglimento dell’istanza, non essendo stato allegato dall’appellante alcun pregiudizio ai diritti di difesa, all’integrità del contraddittorio, agli interessi delle parti laddove il processo venga celebrato a mezzo della trattazione dell’udienza ‘da remoto’. Invero, l’udienza telematica celebrata ai sensi dell’art. 87, comma -4 bis c.p.a. non sacrifica il principio dell’oralità e, comunque, garantisce il rispetto delle regole del ‘giusto processo’.
Né si può predicare, per i rilievi sopra ampiamente espressi, che ci siano margini per ritenere la disposizione invocata contraria ai principi costituzionali dell’ordinamento, pertanto l’eccepito incidente di costituzionalità è manifestamente infondato e deve essere rigettato.
10. Passando all’esame del merito del ricorso, l’appellante, con il primo motivo, lamenta che il T.A.R. avrebbe errato nel riscontrare l’incompetenza dell’Amministrazione comunale nel procedimento di declassificazione della strada da provinciale in comunale, dovendosi escludere che tale vizio possa essere rilevato d’ufficio. E eccepisce che, laddove si dovesse ritenesse che, in virtù dell'art. 31 comma 4 c.p.a., il Giudice amministrativo possa accertare d'ufficio la nullità del provvedimento amministrativo, anche in violazione del principio dispositivo, va sollevata questione di legittimità costituzionale della norma per contrasto con l'art. 2 c.p.a. e per violazione dell'art. 111 Cost.
In via subordinata, EL AR censura la sentenza di primo grado per violazione dell’art. 73, comma 3, c.p.a., poiché il Giudice di prime cure, avendo rilevato d'ufficio la nullità del provvedimento di declassamento della strada comunale e volendo porre tale questione a fondamento della propria decisione, avrebbe dovuto dare avviso alle parti in pubblica udienza per consentire il deposito di memorie.
10.1. Il mezzo non può trovare accoglimento.
Quando l’atto amministrativo emesso concerne una materia del tutto estranea alla sfera degli interessi pubblici attribuiti alla cura dell’Amministrazione alla quale l’organo emittente appartiene, ricorre il vizio di incompetenza assoluta, mentre l’incompetenza relativa si ha nel rapporto interno tra organi e enti nelle cui attribuzioni rientra, sia pure a fini e in casi diversi, una determinata materia.
Solo il primo vizio è rilevabile d’ufficio dal giudice, mentre il secondo deve essere dedotto dalla parte esclusivamente con l’atto di opposizione (Corte di Cassazione n. 17569 del 2021; id . n. 15043 del 2020; id. n. 8364 del 2020).
Ai sensi dell’art. 31, comma 4, c.p.a., “ la nullità dell’atto può essere sempre opposta dalla parte resistente o essere rilevata d’ufficio dal giudice ”.
La previsione rappresenta una ipotesi di giurisdizione oggettiva, allorchè consente, oltre che alla parte resistente, anche al giudice di rilevare in qualsiasi momento la nullità di un provvedimento, anche se siano decorsi termini di decadenza previsti dalla relativa azione.
Va premesso che un atto nullo è inidoneo a produrre conseguenze sul piano giuridico, in quanto, dal punto di vista dell’ordinamento, esso manca della necessaria forza per modificare la realtà giuridica esistente. Tale inidoneità consegue al fatto che esso manca di uno o più degli elementi la cui presenza è ritenuta dal legislatore essenziale per dare ad esso rilevanza.
La rilevabilità d’ufficio di un atto amministrativo, secondo l’appellante, pone un problema di legittimità costituzionale, per violazione del principio dispositivo del processo amministrativo e, quindi, per violazione dell’art. 2 c.p.a., dell’art. 111 Cost. e per contrasto con l’art. 6 C.E.D.U.
Allo stesso tempo, secondo il ricorrente, la dichiarazione di nullità d’ufficio dell’atto pone un problema di tutela del contraddittorio, per violazione dell’art. 73 c.p.a.
Entrambe le eccezioni vanno disattese.
Va in primo luogo esaminata l’eccepita violazione della regola processuale introdotta dall’art. 73 c.p.a.
Per la valutazione dell’applicazione, nella specie, dell’art. 73 c.p.a, si deve partire dal thema decidendum, come rappresentato dalle deduzioni difensive delle parti.
Con il ricorso introduttivo, il ricorrente ha affermato che, “ con verbale di consegna del 16.4.2010 la Provincia di Bari ha riconsegnato al comune di Ruvo di Puglia la strada Ruvo – Terlizzi, declassificandola da strada provinciale a strada comunale ricadente in ambito urbano”. Sulla base del rilievo, ha dedotto che dovrebbe applicarsi l’art. 28, comma 5, del Regolamento di attuazione al codice della strada, di cui al d.P.R. n. 495 del 1992, in forza del quale ‘ per le altre strade, nei casi di cui al comma 4 – e cioè strade poste all’interno dei centri abitati – non sono stabilite distanze minime dal confine stradale ai fini della sicurezza della circolazione”.
A fronte delle suindicate deduzioni difensive, il T.A.R. ha precisato: “ Sul punto va detto che è vero che con verbale di consegna del Servizio di Viabilità della Provincia di Bari datato 16 aprile 2010, alcuni tratti di strada ricadenti nel centro abitato di Ruvo di Puglia sono stati trasferiti nella piena disponibilità dell’amministrazione comunale. Tanto è avvenuto sulla base della delimitazione del centro abitato di Ruvo di Puglia – disposta con deliberazione della Giunta Comunale n. 108 del 30.04.2009, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 4, comma 1 del d.lgs. 30.04.1992, n. 285 – e della conseguente procedura di declassamento delle strade, di proprietà di altri Enti, comprese nella perimetrazione suddetta. Sussistono, però, dubbi in ordine alla definizione del procedimento di declassificazione atteso che la declassificazione di una strada provinciale, -come la S.P. n. 2 Ruvo-Terlizzi - è di competenza dell’Ente Regione, come si desume dall’art. 2, commi 8 e 9 del Codice della Strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992. Lo stesso Consiglio di Stato, in un non recente arresto, ha stabilito che “La competenza alla classificazione e declassificazione delle strade statali spetta al Ministero dei lavori pubblici (ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti), mentre per tutte le altre strade, incluse quelle comunali, la competenza è stata affidata alle Regioni (art. 2, commi 8 e 9, Codice della Strada)” (cfr: Consiglio di Stato sez. V, 13/05/2014, n. 2447) . E anche ammesso che la declassificazione sia effettivamente intervenuta, in seguito a delega di funzioni, il Collegio non può non rilevare che il provvedimento riguarderebbe esclusivamente un tratto della Strada Provinciale n. 2 Ruvo-Terlizzi, e segnatamente, “212 metri lineari, verso Terlizzi, sino al termine lapideo costituente confine territoriale tra il comune di Ruvo e il Comune di Terlizzi, sito sulla strada vicinale Rasente Parco Comunale”. Le favorevoli conseguenze che la difesa del ricorrente ritiene di trarre dalla declassificazione, e che deriverebbero dalla possibilità di concepire una fascia di rispetto stradale inesistente, trattandosi di strada comunale, non possono pertanto estendersi a tutta l’arteria stradale provinciale, atteso che non vi è certezza del fatto che l’area in cui sono state realizzate le opere sia a ridosso del tratto stradale declassificato. E’ poi tranciante la circostanza per la quale “sulla scorta del sopralluogo è stato rilevato che le p.lle 583-636 costituiscono un unico lotto di terreno completamente recintato al quale si accede per mezzo di n. 1 varco di accesso carrabile posto sulla strada s.p. 2 Ruvo-Terlizzi e n. 2 varchi di accesso carrabili posti su strada di Comparto II-Zona Commerciale oggi denominata via Nelson Mandela, le due strade sono parallele fra loro e confinanti il lotto”(vedi relazione istruttoria del RUP, depositata il 13.12.2021). Anche le immagini depositate danno l’idea di un’area ubicata in zona piuttosto distante dal centro abitato. Va data quindi preponderanza all’indicazione del RUP, contenuta nella relazione istruttoria deposita il 13.12.2021, per la quale “dalla consultazione della tav. 2 della Variante al PdL (D.C.C. N. 104 del 13 aprile 2016), la parte di lotto prospiciente la s.p. Ruvo-Terlizzi per una profondità di 30.00 è destinato ad area di rispetto stradale mentre la restante parte costituisce il lotto II.06 del Comparto II Commerciale. Ne discende che la p.lla 636 del Fg. 30 è destinata urbanisticamente ad area di rispetto stradale, dove il PdC Prot. N. 4658/2017, al punto 2 delle prescrizioni riporta: … “La fascia di rispetto attigua al lotto in oggetto e prospiciente la strada provinciale per Terlizzi sia utilizzata esclusivamente per l’accesso allo stesso lotto vietandosi la realizzazione sulla stessa di alcuna volumetria o l’installazione di qualsivoglia infrastruttura” …; la p.lla 583 del Fg. 30 è destinata urbanisticamente a Zona D2-Commerciale ed il PdL la individua come lotto II.06-Comparto Commerciale”.
Dalla piana lettura della motivazione della sentenza impugnata emerge che l’appellante non ha compreso il percorso giuridico seguito dal Collegio di prima istanza, il quale non ha affermato la nullità dell’atto amministrativo di declassificazione, ma ha posto dei dubbi in ordine alla definizione del procedimento di declassificazione, atteso che, invero, la declassificazione di una strada provinciale è di competenza dell’Ente Regione, come si desume dalla piana lettura dell’art. 2, commi 8 e 9 del Codice della strada.
Il primo Giudice non ha statuito in ordine alla “incompetenza” della ex Provincia di Bari ad effettuare la “consegna” della strada al Comune attraverso la redazione di apposito “verbale”, né tanto meno ha rilevato d’ufficio la “nullità” del verbale del 21.4.2010.
Ne consegue che nessuna violazione dell’art. 73 c.p.a. può essere ravvisata, in quanto la motivazione resa dal Giudice di prima istanza reca vari argomenti, che questo Collegio condivide, per disattendere le critiche prospettare dal ricorrente con l’atto introduttivo del giudizio, in ordine all’ asserito, e non dimostrato, azzeramento della fascia di rispetto.
Parimenti infondata l’eccezione di incostituzionalità dell’art. 31, comma 4, c.p.a., la quale non solo è stata genericamente prospettata, ma appare comunque inconferente e irrilevante nel presente giudizio.
11. Con il secondo motivo, l’appellante denuncia omessa pronuncia, laddove, riprendendo le censure prospettate con il ricorso introduttivo, contesta l'inesistenza della contestata fascia di rispetto in cui ricadrebbero sia la quota parte del muro di contenimento, sia la piscina, su cui il Giudice di prime cure avrebbe completamente omesso di pronunciarsi. In particolare, il ricorrente rammenta di avere osservato a pag. 6 del ricorso, motivo 1.a, che “ la cartografia del P.R.G. non prevede alcuna fascia di rispetto in prossimità della strada Ruvo – Terlizzi, tale fascia di suolo per la larghezza di mt. 30, infatti, ricade esclusivamente in zona rurale E/1”. Tale rilievo, secondo l’appellante, non esaminato dal T.A.R., sarebbe dirimente ai fini della decisione della controversia, perché la destinazione agricola della fascia escluderebbe la realizzazione di edifici, ma non la realizzazione di opere accessorie quali un muro di contenimento e una piscina natatoria.
11.1. Il mezzo è infondato.
Il sig. AR è proprietario di suoli ricadenti nel Comune di Ruvo di Puglia identificati in Catasto al Fg. 30, p.lle n. 636 e n. 583 classificate, 2 rispettivamente, nel vigente PRG, come “Zona agricola E1-Rurale” (quanto alla p.lla 636) e “Zona D2 Commerciale” (quanto alla p.lla 583). La p.lla 636 ricade inoltre, per espressa previsione di PRG, nella fascia di rispetto di 30 metri, posta a protezione del prospiciente asse stradale. Il suolo identificato con la p.lla 583 (confinante con la p.lla 636) è compreso invece in un piano di comparto denominato “ Piano di Lottizzazione del Comparto II in zona commerciale ”, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 34 del 9.7.2002 e successiva variante approvata con deliberazione di G.M. n. 104 del 13.4.2016.
Il lotto di proprietà dell’appellante è denominato nel piano di lottizzazione come “ Lotto II.06 Comparto II Zona D2 Commerciale ” e comprende l’intera p.lla 583, che delimita anche l’area di comparto. In detta zona le norme tecniche di attuazione del P.R.G. prescrivono che “ sono ammesse solo costruzioni per depositi di stoccaggio di merci, non nocive e non inquinanti, e ad uso commerciale per la distribuzione all'ingrosso, con assoluta esclusione di edifici residenziali di qualsiasi tipo ”.
Nella “Relazione istruttoria”, a firma del RUP, geom. Loredana Gagliardi, redatta in data 18.2.2020, a seguito dei sopralluoghi effettuati in data 31.1.2020 e 7.2.2020, risulta puntualmente descritto lo stato di fatto e di diritto delle aree di proprietà dell’appellante, nonché le difformità rilevate rispetto al progetto assentito con il P.d.C. n. 4858/2017.
Va precisato che, a seguito dell’approvazione della variante all’originario piano di lottizzazione -giusta delibera di G.M. 104 del 2016 - su richiesta dei lottizzanti (tra cui il sig. AR), la conformazione del Lotto II.06 di proprietà dell’appellante è risultata la seguente: “ il PdL approvato prevede la 3 realizzazione di un volume, avente superficie lorda di 826,77 mq e altezza di 8,00 m. La variante proposta prevede la realizzazione di due volumi, di cui uno adibito a capannone, avente superficie lorda di 728,00 mq. e altezza di 6,00 m e l’altro, destinato ad alloggio per il custode e l’ufficio, avente superficie lorda di 218, mq. e altezza di 3,40 m. La nuova sagoma volumetrica proposta risulta lievemente difforme da quella originaria e i due volumi proposti sono da realizzarsi in aderenza l’uno con l’altro ”.
La variante ha confermato, quindi, la possibilità di realizzare una volumetria “accessoria” da destinare ad alloggio custode/uffici, già contemplata dall’originario p.d.l., ma in un corpo di fabbrica autonomo da realizzarsi in aderenza al capannone “principale”, sempre nei limiti dimensionali prescritti dalle N.T.E. al P.R.G. per la zona D/2, secondo cui: “ Non più di un decimo della volumetria può essere utilizzato per servizi collettivi (mense, attrezzature ricreative, sportive, assistenziali e sanitarie, sedi sindacali e di associazioni di categoria, ecc.) e per eventuali alloggi del personale di custodia ”.
Nella variante del 2016 il piano di lottizzazione ha confermato la previsione di ‘inedificabilità assoluta’ della fascia di rispetto stradale, della profondità di 30 metri, interposta tra il confine del Lotto e la S.P. n. 2 “Ruvo Terlizzi”, graficamente individuata nelle cartografie relative agli atti di pianificazione generale e attuativa, testè richiamati.
Orbene, EL AR, all’indomani dell’approvazione della variante al PdL, ha presentato istanza (prot. n.15112 del 4.7.2016) per il rilascio di permesso di costruire per la realizzazione, nel lotto II.6, di “un capannanone commerciale con annessi uffici ed alloggio custode”.
Il Comune ha rilasciato il P.d.C. n. 4658 del 28.2.2017 con la specifica prescrizione (cfr. p.to 2) che “ la fascia di rispetto attigua al lotto in oggetto e prospiciente la strada provinciale per Terlizzi sia utilizzata esclusivamente per l’accesso allo stesso lotto vietandosi la realizzazione sulla stessa di alcuna 4 volumetria o installazione di qualsivoglia infrastruttura ”.
Viene inoltre prescritto che i manufatti vengano realizzati in conformità alle previsioni della variante al P.d.l. approvata con deliberazione di G.M. n. 104 del 13.4.2016 e che “la superficie dell’alloggio custode non ecceda la massima superficie regolamentare”.
Nella specie, tenuto conto dei rilievi espressi, non si rinviene omessa pronuncia nella sentenza impugnata, posto che il Collegio di prima istanza ha, condivisibilmente, ritenuto l’inedificabilità dell’area, posto che le opere realizzate sulla p.lla 636 ricadono in zona a destinazione agricola, esterna al comparto della zona commerciale D2 ed incisa dal vincolo di inedificabilità della fascia di rispetto stradale, contemplata sia nella strumentazione urbanistica del Comune (PRG e P.d.L e successiva variante del 2016), sia quale specifica prescrizione nel p.d.c. del 2017. Le predette opere non sono sanabili ai sensi dell’art. 36 T.U.Ed., non potendosi ritenere che la predetta fascia di rispetto risulti “azzerata”, secondo la tesi dell’appellante, ricadendo i manufatti abusivi all’esterno del centro abitato del Comune di Ruvo di Puglia, secondo la perimetrazione approvata con deliberazione di G.M. n. 108/2009. Inoltre, come precisato con riferimento al primo mezzo, il Collegio di prime cure ha evidenziato, condivisibilmente, che l’assunta declassificazione della strada in questione, da provinciale a comunale, non risulta provata, e laddove si ammettesse che sia intervenuta per delega di funzioni, ha osservato che il provvedimento riguarderebbe solo un tratto della Strada Provinciale n. 2 Ruvo – Terlizzi, e segnatamente: “ 212 matri lineari, verso Terlizzi, sino al termine lapideo costituente confine territoriale tra il comune di Ruvo e il Comune di Terlizzi, sito sulla strada provinciale Rasente Parco Comunale ”, con conseguente sussistenza della fascia di rispetto stradale.
12. Con il terzo motivo, l’appellante lamenta che il Giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere la competenza al declassamento della strada della Regione Puglia e non della Provincia di Bari. Difatti, secondo parte ricorrente, con la delega di funzioni in favore della Provincia nella gestione delle strade, anche il potere di programmazione e declassamento delle strade sarebbe stato trasferito all'Ente provinciale, come peraltro ipotizzato nella stessa sentenza a pag. 11 secondo capoverso.
12.1. Il Collegio non condivide l’assunto, in disparte la delega delle funzioni in favore della Provincia nella gestione delle strade, tenuto conto che, secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità, la competenza alla classificazione e declassificazione delle strade statali spetta al Ministero dei lavori pubblici (ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti), mentre per tutte le altre strade, incluse quelle comunali, la competenza è stata affidata alle Regioni, ai sensi dell’art. 2, commi 8 e 9, Codice della Strada ( Consiglio di Stato sez. V, 13/05/2014, n. 2447).
Ai sensi degli artt. 2 e 3 del d.P.R. n. 495 del 1992 ( Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada ) la Regione provvede all’esercizio delle funzioni di classificazione e declassificazione delle strade non statali, con provvedimento dirigenziale. Nel caso di strade non statali, la declassificazione è disposta con decreto del Presidente della Regione, su proposta dei competenti organi regionali o delle province o dei comuni interessati per territorio (art. 3, comma 3, d.P.R. n. 495 del 1992).
13. Con il quarto mezzo, l’appellante contesta la sentenza impugnata nella parte in cui il T.A.R. afferma che non vi sarebbe certezza che il provvedimento di declassamento della ex strada provinciale abbia riguardato il tratto di strada prospiciente il lotto di proprietà del sig. AR e che tale tratto di strada sembrerebbe esterno al centro abitato, in quanto le immagini depositate danno l'idea di un'area ubicata in zona piuttosto distante dal centro abitato, dal momento che nel verbale del 16.4.2010 di consegna della ex strada provinciale si dà atto che il procedimento di ridelimitazione del centro abitato è stato avviato dal Comune di Ruvo di Puglia con deliberazione di Giunta n. 108 del 30.4.2009 e dall’allegata planimetria si dà atto che il tratto di strada oggetto di declassificazione e consegna al Comune di Ruvo di Puglia (indicato in verde nella planimetria) va ben oltre il comparto DII commerciale e giunge sino al confine con il Comune di Terlizzi.
Con il mezzo, il ricorrente ritiene applicabile al caso di specie l’art. 28 del Regolamento attuativo al Codice della strada che reca la disciplina delle ‘ Fasce di rispetto per l’edificazione nei centri abitati’ , ossia all’interno del perimetro del centro abitato, e, in particolare al comma 5 non contempla la previsione di distanze stradali nell’ipotesi in cui le opere di cui al comma 4 ricadano su strade urbane diverse da quello di tipo “A” e “D” e quindi su quelle classificate: “ E – Strade urbane di quartiere – E- bis – Strade urbane ciclabili; F- Strade locali F-bis. Itinerari ciclopedonali ”.
A parere del ricorrente, non vi sarebbe dubbio sul fatto che il tratto di strada sia stato declassificato e consegnato al Comune di Ruvo di Puglia, mentre non avrebbero alcun rilievo le fotografie prodotte. Infine, l’appellante lamenta che le prescrizioni contenute nel permesso di costruire prot. n. 4658/2017 non avrebbero alcun rilievo per le opere in oggetto, sia perché opere eseguite in difformità dal permesso di costruire, sia perché non più attuali giacché basate sulle previsioni del piano di lottizzazione approvato nel 2002, senza tener conto dell'avvenuta declassificazione della strada provinciale.
13.1. Il Collegio rileva che le contestazioni espresse dall’appellante si fondano su una lettura parziale degli atti processuali, tenuto conto che il RUP, nella relazione istruttoria depositata il 13.12.20021, valorizzata anche dal Collegio di prima istanza, osserva che: “ dalla consultazione della tav. 2 della Variante al PdL (D.C.C. N. 104 del 13 aprile 2016), la parte di lotto prospiciente la s.p. Ruvo-Terlizzi per una profondità di 30.00 è destinato ad area di rispetto stradale mentre la restante parte costituisce il lotto II.06 del Comparto II Commerciale. Ne discende che la p.lla 636 del Fg. 30 è destinata urbanisticamente ad area di rispetto stradale, dove il PdC Prot. N. 4658/2017, al punto 2 delle prescrizioni riporta: … “La fascia di rispetto attigua al lotto in oggetto e prospiciente la strada provinciale per Terlizzi sia utilizzata esclusivamente per l’accesso allo stesso lotto vietandosi la realizzazione sulla stessa di alcuna volumetria o l’installazione di qualsivoglia infrastruttura” …; la p.lla 583 del Fg. 30 è destinata urbanisticamente a Zona D2-Commerciale ed il PdL la individua come lotto II.06-Comparto Commerciale.”
Orbene, la tesi dell’appellante è fondata sulle seguenti premesse:
“ 1. l'area in oggetto ricade all'interno e a ridosso della zona omogenea D/2 Commerciale, zona destinata all'insediamento di strutture industriali e artigianali e come tale rientrante nella delimitazione del centro abitato;
2. il tratto di strada in oggetto rientra nella perimetrazione del centro abitato come dimostrato dalla deliberazione di Giunta n. 108 del 30.4.2009 (doc. n. 19 indice di controparte) e dall'allegata planimetria di perimetrazione del centro abitato (doc. n. 20 indice di controparte) ”.
Entrambi gli assunti sono infondati.
Con riferimento al primo punto della tesi difensiva sostenuta dall’appellante, risulta dai fatti di causa che la p.lla 636 su cui ricadono le opere abusive è destinata dal P.R.G. a zona agricola, quindi, certamente non può, per sua natura, rientrare nel Centro abitato. La particella risulta essere esterna anche al limite del comparto della zona commerciale D2, in cui ricade la confinante p.lla 583, anch’esso collocato al di fuori del perimetro del centro abitato.
Tanto si rileva dalla cartografia depositata nel giudizio di primo grado (cfr. doc. 20 produzione del 13.12.2021) nella quale il perimetro del centro abitato è individuato da una linea continua in colore “rosso”.
L’edificazione sine titulo è dunque avvenuta in zona agricola all’esterno sia del perimetro del centro abitato del Comune di Ruvo sia del comparto edificatorio della zona D2, pertanto non può trovare applicazione, come pretende l’appellante, l’art. 28 del Regolamento del Codice della strada.
Né assume rilievo la circostanza sostenuta dall’appellante, secondo cui “il tratto di strada in oggetto rientra nella perimetrazione del centro abitato”, atteso che anche se di dovesse ritenere che la S.P. Ruvo-Terlizzi è divenuta strada comunale, in virtù della perimetrazione del centro abitato, ciò non di meno l’edificazione sine titulo è avvenuta sulla p.lla 636, a destinazione agricola, comunque al di fuori del centro abitato e del limite di comparto.
Il fatto che il perimetro del centro abitato comprenda la strada in questione, quale via di accesso allo stesso, non comporta che automaticamente sia venuta meno l’esistenza della fascia di rispetto, e che quindi sia applicabile l’art. 20, co. 5 (che riguarda come detto le strade di “quartiere”, quelle “locali” e quelle “vicinali”), oltre al fatto che l’appellante, come deduce l’Amministrazione comunale con memoria, non ha dimostrato che la strada in questione abbia mutato le caratteristiche costruttive cui è collegata la previsione delle fasce di rispetto anche all’interno dei centri abitati.
L’appellante si è limitato a sostenere che la fascia di rispetto a protezione del nastro stradale sarebbe stata “azzerata” in virtù del passaggio di proprietà della strada dalla Provincia di Bari al Comune di Ruvo. In disparte quanto già osservato con riferimento al passaggio della strada dalla Provincia di Bari al Comune di Ruvo di Puglia, va tenuto conto del fatto che risulta che la strada in questione non attraversa il centro abitato del Comune di Ruvo, ma ha mantenuto la funzione di asse di collegamento tra i Comuni di Ruvo di Puglia e Terlizzi, con la conseguenza che la perimetrazione del centro abitato non può influire sulle distanze da rispettare nelle costruzioni rispetto alle strade
L’art. 5, co. 3, d.P.R. 495 del 1991 prevede che: “ La delimitazione del centro abitato, come definito all'articolo 3, comma 1, punto 8, del codice, è finalizzata ad individuare l'ambito territoriale in cui, per le interrelazioni esistenti tra le strade e l'ambiente circostante, è necessaria da parte dell'utente della strada, una particolare cautela nella guida, e sono imposte particolari norme di comportamento. La delimitazione del centro abitato individua pertanto i limiti territoriali di applicazione delle diverse discipline previste dal codice e dal presente regolamento all'interno ed all'esterno del centro abitato. La delimitazione del centro abitato individua altresì, lungo le strade statali, regionali e provinciali, che attraversano i centri medesimi, i tratti di strada che: a) per i centri con popolazione non superiore a diecimila abitanti costituiscono "i tratti interni"; b) per i centri con popolazione superiore a diecimila abitanti costituiscono "strade comunali", ed individua, pertanto, i limiti territoriali di competenza e di responsabilità tra il comune e gli altri enti proprietari di strade ”. Il Comune di Ruvo di Puglia rientra nella previsione di cui alla lett. b), tuttavia, come osservato dall’Amministrazione comunale con memoria, la circostanza che la strada provinciale sia divenuta “strada comunale”, per effetto della perimetrazione del centro abitato non è condizione sufficiente perché la stessa sia da considerarsi priva di fasce di rispetto.
La “strada comunale” può essere una “strada urbana” (lett. D, E, F. art. 2, co. 2, Codice della strada) ma può anche essere una strada extra-urbana (lett. F, ex art. co. 6, Codice), proprio laddove, come nella specie, non attraversi il centro abitato. Infatti, la pianificazione attuativa successiva alla perimetrazione del centro abitato (variante al p.d.l. del 2016) e il p.d.c. del 2017 hanno recepito integralmente la fascia di rispetto della profondità di 30 metri, già prevista nell’originario piano di comparto (2002), recepito dal PRG (del 2003).
14. Con il quinto motivo, l’appellante lamenta, in riferimento alla piscina natatoria, l’erroneità della statuizione giudiziale, atteso che il T.A.R., pur apprezzando le tesi difensive, ritiene che la stessa non sia assentibile considerato che la destinazione residenziale come pertinenza di opifici (l'alloggio custode) ha una funzione meramente accessoria e, pertanto, non sarebbero ammissibili gli interventi pertinenziali agli edifici residenziali.
14.1. Il motivo va respinto.
La piscina natatoria ricade in parte in zona omogenea E/1 rurale e in parte in zona omogenea D/2 commerciale.
La realizzazione della piscina natatoria è in contrasto con l'art. 87 del Regolamento edilizio comunale atteso che, come risulta dai fatti di causa, la piscina natatoria si costituisce di fatto quale pertinenza di una “pertinenza” (alloggio custode) di un edificio a destinazione produttiva.
Nella specie, la piscina è stata realizzata in zona omogenea D2, che vieta la realizzazione di edifici residenziali di qualsiasi tipo. Nella zona D/2 commerciale le norme tecniche di attuazione del P.R.G. prescrivono che sono ammesse solo le costruzioni per depositi di stoccaggio di merci, non nocive e non inquinanti, e ad uso commerciale per la distribuzione all’ingrosso, con assoluta esclusione di edifici residenziali di qualsiasi tipo. Va, infatti, ribadito quanto precisato dal T.A.R., ossia che: “ Inoltre, la norma tecnica in esame prescrive che “Non più di un decimo della volumetria può essere utilizzato per servizi collettivi (mense, attrezzature ricreative, sportive, assistenziali e sanitarie, sedi sindacali e di associazioni di categoria, ecc.) e per eventuali alloggi del personale di custodia”. (cfr. doc. 03). La possibilità di realizzare manufatti a destinazione residenziale come pertinenze degli opifici prevista nella “zona D/2 Commerciale” non si configura come autonoma tipizzazione urbanistica (che potrebbe in astratto concorrere alla definizione di un comparto “misto”) ma ha una funzione meramente accessoria (con vincolo di pertinenzialità indissolubile), rispetto ai manufatti a destinazione produttiva/commerciale (ciò è stato espressamente ribadito dal Comune nel p.d.c. in sanatoria n. 12830/2021)”.
L’art. 87 del Regolamento citato prevede, inoltre, che: “ Per piscina deve intendersi una struttura di tipo edilizio che incide con opere invasive sul sito in cui viene realizzata, quali scavi, opere murarie ed impiantistiche a 19 corredo per la corretta funzionalità della stessa. Le piscine sono opere di pertinenza degli edifici. La costruzione di piscine è ammessa, nelle aree di pertinenza dell’edificio a carattere residenziale e/o turistico ricettivo ”.
La disposizione, come correttamente evidenziato dal Giudice di prime cure, consente la realizzazione della piscina quale pertinenza di un edificio a carattere residenziale o turistico ricettivo, laddove nel caso in esame si tratta di un edificio a destinazione produttiva, non potendosi ritenere che essa sia stata legittimamente realizzata in quanto si pone in rapporto pertinenziale con l’alloggio del custode, il quale, a sua volta, è una pertinenza dell’opificio industriale.
15. In definitiva, l’appello va respinto e la sentenza impugnata va confermata, con assorbimento di ogni altra questione prospettata dalle parti, così come delle richieste istruttorie, non necessarie ai fini della decisione.
16. Le spese di lite del grado seguono il criterio della soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna l’appellante alla rifusione delle spese di lite del grado a favore del Comune di Ruvo di Puglia che liquida in complessivi euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00), oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 17, comma 6, d.l. 9.6.2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6.8.2021, n. 113, con l'intervento dei magistrati:
AN Di CA, Presidente FF
Silvia Martino, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
AM AS, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AM AS | AN Di CA |
IL SEGRETARIO