Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 26/02/2026, n. 1545
CS
Decreto presidenziale 24 ottobre 2025
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CS
Rigetto
Sentenza 26 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Declassificazione della strada provinciale Ruvo-Terlizzi e azzeramento della fascia di rispetto stradale

    Il Collegio ritiene che la declassificazione della strada provinciale sia di competenza regionale e che, anche ammesso che sia avvenuta per delega, riguardasse solo un tratto limitato. Inoltre, le opere sono state realizzate su una particella destinata a zona agricola e area di rispetto stradale, esterna al centro abitato, rendendo inapplicabile l'art. 28 del Regolamento del Codice della strada.

  • Rigettato
    Omessa pronuncia del TAR sull'inesistenza della fascia di rispetto

    Il Collegio rileva che la particella in questione è destinata a zona agricola e area di rispetto stradale, soggetta a vincolo di inedificabilità. La sentenza di primo grado ha condivisibilmente ritenuto l'inedificabilità dell'area, poiché le opere ricadono in zona agricola esterna al centro abitato e soggetta a fascia di rispetto stradale.

  • Rigettato
    Errata attribuzione della competenza al declassamento della strada alla Regione Puglia

    Il Collegio conferma che la competenza alla classificazione e declassificazione delle strade non statali spetta alle Regioni, ai sensi dell'art. 2, commi 8 e 9, del Codice della Strada.

  • Rigettato
    Applicabilità dell'art. 28 del Regolamento attuativo del Codice della strada

    La tesi dell'appellante è infondata poiché la particella 636 è destinata a zona agricola e area di rispetto stradale, esterna sia al centro abitato che al comparto della zona commerciale. L'edificazione è avvenuta sine titulo in zona agricola, rendendo inapplicabile l'art. 28 del Regolamento. La strada non attraversa il centro abitato e mantiene la funzione di collegamento, quindi la perimetrazione del centro abitato non elimina le fasce di rispetto.

  • Rigettato
    Legittimità della piscina natatoria come pertinenza

    La piscina natatoria ricade in zona agricola e commerciale. La sua realizzazione è in contrasto con l'art. 87 del Regolamento edilizio comunale poiché costituisce pertinenza di una pertinenza (alloggio custode) di un edificio a destinazione produttiva. L'art. 87 ammette piscine solo come pertinenze di edifici residenziali o turistico-ricettivi.

  • Rigettato
    Violazione delle norme procedurali e costituzionali relative alla rilevabilità d'ufficio della nullità dell'atto

    Il TAR non ha affermato la nullità dell'atto di declassamento, ma ha sollevato dubbi sulla sua definizione e competenza. Pertanto, non vi è violazione dell'art. 73 c.p.a. né dell'art. 31, comma 4, c.p.a., in quanto la nullità non è stata dichiarata d'ufficio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 26/02/2026, n. 1545
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 1545
    Data del deposito : 26 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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