Versione
15 maggio 1962
15 maggio 1962
>
Versione
31 ottobre 1971
31 ottobre 1971
Art. 19.
I Comuni sono obbligati a provvedere, con priorita' rispetto ad altre zone, alla sistemazione della rete viabile, alla dotazione dei necessari servizi igienici e all'allacciamento alla rete dei pubblici servizi delle zone incluse nei piani, ((utilizzate dagli enti pubblici istituzionalmente operanti nel settore dell'edilizia economica e popolare e da cooperative edilizie))
I Comuni sono obbligati a provvedere, con priorita' rispetto ad altre zone, alla sistemazione della rete viabile, alla dotazione dei necessari servizi igienici e all'allacciamento alla rete dei pubblici servizi delle zone incluse nei piani, ((utilizzate dagli enti pubblici istituzionalmente operanti nel settore dell'edilizia economica e popolare e da cooperative edilizie))
Giurisprudenza • 2
- 1. TAR Roma, sez. 2B, sentenza 05/07/2016, n. 7700Provvedimento: […] VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 19 DELLA LEGGE 167/1962. […]Leggi di più...
- valutazione ambientale strategica (VAS)·
- annullamento delibere consiliari·
- sostituzione di cubatura·
- violazione di legge·
- piano di zona·
- principio di ragionevolezza·
- partecipazione pubblica·
- varianti di PRG·
- diritti dei cittadini·
- edilizia residenziale pubblica·
- interesse ad agire·
- compensazione delle spese di giudizio·
- eccesso di potere·
- compatibilità urbanistica·
- difetto di istruttoria