Articolo 19 della Legge 18 aprile 1962, n. 167
Articolo 18Articolo 20
Versione
15 maggio 1962
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Versione
31 ottobre 1971
Art. 19.
I Comuni sono obbligati a provvedere, con priorita' rispetto ad altre zone, alla sistemazione della rete viabile, alla dotazione dei necessari servizi igienici e all'allacciamento alla rete dei pubblici servizi delle zone incluse nei piani, ((utilizzate dagli enti pubblici istituzionalmente operanti nel settore dell'edilizia economica e popolare e da cooperative edilizie))
Entrata in vigore il 31 ottobre 1971
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