Sentenza 5 giugno 2007
Massime • 1
Il genitore autorizzato dal tribunale alla continuazione dell'esercizio dell'impresa commerciale del minore, ai sensi dell'art. 320 quarto comma cod. civ., può compiere, senza necessità di una specifica autorizzazione del giudice tutelare, anche gli atti che non rientrino fra quelli cosiddetti di straordinaria amministrazione, purché si tratti di atti pertinenti all'esercizio dell'impresa, ovvero che si ricolleghino direttamente a tale esercizio, restando pertanto escluso che l'autorizzazione si estenda ad altri atti privi di un qualsiasi collegamento, quantomeno funzionale, con il raggiungimento di quel fine, secondo una valutazione di fatto riservata al giudice di merito.(Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva annullato la vendita di una partecipazione societaria, non risultando dimostrati né la necessità di capitali - che sarebbero stati immobilizzati temporaneamente in quella partecipazione in vista di futuri impieghi - né il reimpiego del ricavato dell'alienazione della suddetta partecipazione nell'attività dell'impresa del "de cuius").
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 05/06/2007, n. 13154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13154 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ELEFANTE Antonio - Presidente -
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio - Consigliere -
Dott. TROMBETTA Francesca - Consigliere -
Dott. MAZZACANE Vincenzo - rel. Consigliere -
Dott. CORRENTI Vincenzo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IT UI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CATTARO 28, presso lo studio dell'avvocato PIERO SCHIFONE, difeso dall'avvocato CENTONZE GAETANO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
IT TA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA OSLAVIA 6, presso lo studio dell'avvocato PIERUI ACQUARELLI, difesa dall'avvocato STASI CARLO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 35/03 della Corte d'Appello di LECCE, depositata il 25/01/03;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/01/07 dal Consigliere Dott. Vincenzo MAZZACANE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LECCISI Giampaolo, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito del decesso in data 9.1.1981 di TI RA, titolare di una impresa individuale;
corrente in Salice Talentino ed esercente attività di costruzioni stradali ed edili, apertasi la successione "ex lege" in favore della moglie CI SO e dei cinque figli del defunto di cui quattro all'epoca ancora minori, la SO chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Lecce il 31.3.1981 ai sensi dell'art. 320 c.c. penultimo comma l'autorizzazione per continuare l'esercizio dell'impresa commerciale;
fra i beni relitti dal "de cuius" vi erano anche 8415 quote da nominali L. 10.000 ciascuna rappresentante il 42,075% del capitale sociale della S.r.l. Industria Meridionale Calcestruzzi Espansi Vibrati (IMCEV) con sede in Veglie che con scrittura del 1.9.1982 venivano vendute a TI IG per il prezzo di L. 84.150,000 da tutti gli eredi, ovvero le figlie maggiorenni AR, NN e EN ED TI e la moglie CI SO la quale, avvalendosi della ricevuta autorizzazione, dichiarava di intervenire anche in rappresentanza dei figli minori NI, MO e LV TI.
MO TI, divenuta maggiorenne con atto di citazione notificato il 31.7.1992 conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Lecce IG TI in proprio e quale legale rappresentante della società IMCEV e, premesso che la quota di sua pertinenza di tale società era stata alienata dalla genitrice esercente la potestà sull'esponente allora ancora minorenne senza l'autorizzazione del Giudice tutelare previsto dall'art. 320 c.c., comma 3, chiedeva l'annullamento della suddetta vendita limitatamente alla quota di sua spettanza e la condanna del convenuto alla restituzione dei relativi titoli rappresentativi comprensivi dei frutti e degli incrementi ovvero, in subordine, in caso di impossibilità di restituzione dei titoli, alla corresponsione del loro controvalore. Costituendosi in giudizio il convenuto chiedeva il rigetto della domanda sostenendo la piena validità dell'alienazione della quota suddetta, atteso che la SO allora esercente la potestà sulla figlia minore MO TI, essendo stata autorizzata a continuare l'esercizio dell'impresa individuale del marito, alla quale facevano capo tutti i beni di qualsiasi natura appartenenti all'imprenditore, aveva il potere di compiere qualunque atto relativo alla gestione, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, senza necessità di chiedere ulteriori autorizzazioni. Con sentenza del 16.11.1998 l'adito Tribunale rigettava la domanda. A seguito di gravame da parte di MO TI cui resisteva IG TI la Corte di Appello di Lecce con sentenza del 25.1.2003 ha annullato l'atto di vendita del 1.9.1982 di 8415 quote della IMCEV limitatamente alla quota di pertinenza dell'appellante, ed ha condannato l'appellato a restituire a MO TI tale quota con i frutti e gli incrementi maturati "medio tempore" ovvero, qualora ciò non fosse possibile, al pagamento del controvalore della quota medesima sulla base del prezzo convenuto nell'atto di vendita oltre rivalutazione secondo gli indici ISTAT ed interessi legali. Il Giudice di Appello ha premesso che il genitore autorizzato a continuare l'esercizio di una impresa per conto e nell'interesse di figli minori può compiere anche atti di straordinaria amministrazione senza necessità di alcuna ulteriore autorizzazione purché si tratti di atti pertinenti all'esercizio dell'impresa;
nella fattispecie, invece, la dismessa partecipazione alla società IMCEV non poteva certo essere considerata come un bene strumentale di una impresa che si occupava di lavori edili e stradali, se non "lato sensu" come temporanea immobilizzazione di capitali cui attingere all'occorrenza per procurarsi la liquidità necessaria all'esercizio dell'impresa, senza peraltro che di tale necessità vi fosse traccia in atti.
La Corte territoriale ha quindi ritenuto che, pur volendo considerare la partecipazione alla IMCEV come facente parte del patrimonio dell'impresa individuale di cui era stato titolare TI RA, la dismissione di una notevole parte del patrimonio di una impresa dedita alla costruzione di opere edili e stradali da parte del genitore autorizzato a continuarne l'esercizio nell'interesse di figli minori senza la prova di una qualsiasi forma di reimpiego del ricavato nell'attività dell'impresa medesima non si presentava come atto pertinente all'esercizio di quest'ultima secondo un criterio di normalità e di adeguatezza.
Per la cassazione di tale sentenza IG TI ha proposto un ricorso articolato in tre motivi cui MO TI ha resistito con controricorso, depositando successivamente una memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 320 - 322 - 2740 c.c. nonché vizio di motivazione, censura la sentenza impugnata per aver ritenuto errato il convincimento del Giudice di primo grado secondo cui la vendita delle quote di partecipazione alla S.r.l. IMCEV poteva giustificarsi con la necessità di rendere più facilmente gestibile il patrimonio dell'impresa e del tutto irrilevante l'affermazione secondo cui la suddetta vendita rispondeva alla necessità "di rendere più facilmente gestibile, nell'immediatezza del lutto, l'intera vicenda ereditaria".
IG TI, premesso che in precedenza erano state alienate altre partecipazioni da parte di CI SO in concorso con le figlie maggiorenni per fronteggiare una preoccupante situazione debotiria d'impresa, assume che dall'inventario per atto pubblico per notaio Mancuso del 9.4.1981 erano emerse le passività relative alla situazione patrimoniale al 31.12.1980 e la necessità quindi per i coeredi di RA TI di acquisire la liquidità per assicurare la prosecuzione dell'impresa estinguendo o quantomeno riducendo i relativi debiti.
Il ricorrente rileva poi che il Giudice di Appello non ha considerato che il coniuge superstite di RA TI e gli altri coeredi minorenni, una volta ottenutA dal Tribunale l'autorizzazione a continuare l'esercizio dell'impresa di cui era stato titolare l'imprenditore defunto, avevano il potere di porre in essere anche atti di straordinaria amministrazione senza ulteriori autorizzazioni, essendo legittimati al compimento di tutti gli atti strumentali all'esercizio dell'impresa, e quindi anche a dismettere le partecipazioni nel capitale di altre imprese e società sia perché si trattava di partecipazioni comprese tra le attività patrimoniali dell'impresa medesima sia perché l'atto di dismissione era finalizzato all'azzeramento degli ingenti debiti. IG TI quindi sostiene che l'atto di alienazione delle quota di partecipazione nella IMCEV era atto pertinente al raggiungimento del fine della continuazione dell'esercizio dell'impresa, considerato che le suddette partecipazioni afferivano al capitale di una compagine societaria operante in un settore, se non identico .certamente complementare (calcestruzzi) a quello dell'attività di impresa di RA TI.
Infine il ricorrente assume che la valutazione in ordine al fatto che i singoli atti siano finalizzati all'esercizio dell'impresa non esige la dimostrazione del reimpiego del ricavato della operazione nell'attività medesima, reimpiego che comunque nella specie non era in contestazione.
Con il secondo motivo il ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 - 2699 - 2700 - 2702 - - 2727 - 2729 c.c. e art. 115 c.p.c. nonché vizio di motivazione, ritiene che dal citato atto pubblico per notaio Mancuso del 9.4.1981 e dalle scritture private allegate la situazione patrimoniale emergeva chiaramente che le quote di partecipazione alla società IMCEV, alla pari delle altre ivi elencate, rientravano tra le attività patrimoniali della ditta individuale di RA TI;
inoltre dallo stato passivo al 31.12.1980 era risultata una pesante situazione debitoria superiore a L. 400.000.000; pertanto la Corte territoriale avrebbe dovuto presupporre la correlazione tra la liquidità creata dalla alienazione delle quote della IMCEV e l'abbattimento delle passività aziendali.
Le enunciate censure, da esaminare contestualmente in quanto connesse, sono infondate.
Giova premettere che la sentenza impugnata ha affermato che il genitore autorizzato a continuare l'esercizio di una impresa per conto e nell'interesse di figli minori può compiere anche atti di straordinaria amministrazione senza necessità di ulteriori autorizzazioni purché si tratti di atti pertinenti all'esercizio dell'impresa (Cass. 27.5.1997 n. 2178), ovvero di atti che si ricolleghino direttamente a tale esercizio.
Orbene nella fattispecie la Corte territoriale all'esito di un accertamento di fatto sorretto da congrua e logica motivazione ha ritenuto che la dismessa partecipazione alla s.r.l. IMCEV - al pari delle altre partecipazioni societarie di RA TI di cui all'inventario cui fa riferimento anche il ricorrente - non poteva essere considerata bene strumentale di una impresa che si occupava di lavori edili e stradali se non come momentanea immobilizzazione di capitali cui attingere per procurarsi la liquidità necessaria all'esercizio dell'impresa - ha peraltro aggiunto che di tale necessità non vi era alcuna traccia in atti, e che comunque non era stata provata una qualsiasi forma di reimpiego del ricavato ottenuto dalla alienazione della suddetta partecipazione nell'attività dell'impresa di cui era stato titolare RA TI;
pertanto tale alienazione era annullabile ai sensi dell'art. 322 c.c.. Orbene in presenza di questa ricostruzione della vicenda che ha dato luogo alla presente controversia il ricorrente si limita inammissibilmente a prospettare una diversa realtà di fatto sempre sulla base dell'inventario per notaio Mancuso del 9.4.1981, cui pure si è richiamata la Corte territoriale, per affermare la pertinenza dell'atto di alienazione delle quote di partecipazione nella IMCEV al fine della continuazione all'esercizio dell'impresa, e per dedurre l'avvenuto reimpiego del ricavato nella riduzione della esposizione debitoria dell'impresa individuale di RA TI. Nè sotto diverso profilo sono rilevanti l'assunto del ricorrente circa il carattere unitario delle molteplici attività riconducibili ad una stessa impresa individuale nonché il richiamo al principio secondo cui l'imprenditore individuale risponde dell'adempimento delle sue obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri, e quindi anche con eventuali quote di partecipazione in determinate società: invero tali argomentazioni non considerano la diversa posizione giuridica, rispetto all'imprenditore individuale, del genitore autorizzato nel nome e per conto del minore alla continuazione nell'esercizio di una specifica impresa individuale, posto che tale autorizzazione ha un oggetto ben delimitato riguardante soltanto gli atti pertinenti all'esercizio di quella impresa;
pertanto l'autorizzazione suddetta non si estende ad altri atti privi di un qualsiasi collegamento, quantomeno funzionale, con l'esercizio dell'impresa medesima, secondo una valutazione di fatto riservata al Giudice di merito, come appunto è avvenuto nella fattispecie.
Con il terzo motivo il ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 61 - 184 - 187 - 188 e 191 c.p.c. nonché vizio di motivazione, censura la sentenza impugnata per avere condannato l'esponente alla restituzione della quota di pertinenza dell'appellante con i frutti e gli interessi maturati "medio tempore" e, ove ciò non fosse possibile, al controvalore della predetta quota secondo il prezzo convenuto nell'atto di vendita.
IG TI sostiene che è stata così accolta una domanda indeterminata nel "quantum", atteso che dall'atto di alienazione del 1.9.1982 emergeva il numero delle quote in cui consisteva la partecipazione nel capitale sociale della IMECEV, ma non la quota di spettanza dell'appellante, ne' gli incrementi, i frutti ed il controvalore;
sussisteva quindi la necessità di espletare una Consulenza Tecnica d'Ufficio per l'acquisizione degli indispensabili dati tecnici ai fini della decisione.
La censura è inammissibile per difetto di interesse. Invero il Giudice di appello, nell'annullare l'atto di alienazione del 1.9.1982 delle 8415 quote della IMCEV limitatamente alla quota di spettanza dell'appellante, ha condannato l'appellato alla sua restituzione con i frutti e gli incrementi maturati nel frattempo oppure, ove ciò non fosse possibile, alla corresponsione del relativo controvalore alla stregua del prezzo a suo tempo convenuto rivalutato secondo gli indici ISTAT oltre interessi legali;
orbene, premesso che i due suddetti criteri alternativi di determinazione del "quantum" oggetto della condanna alla restituzione appaiono corretti e non oggetto comunque di specifiche censure, è evidente che ogni eventuale contestazione tra le parti circa la concreta determinazione della pretesa creditoria di MO TI è allo stato insussistente, e dovrà quindi essere risolta soltanto qualora e nella misura in cui diverrà attuale ed effettiva.
Il ricorso deve quindi essere rigettato;
le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento di Euro 100,00 per spese e di Euro 1000,00 per onorari di avvocato. Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2007.
Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2007