Cass. civ., sez. II, sentenza 05/06/2007, n. 13154
CASS
Sentenza 5 giugno 2007

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Il genitore autorizzato dal tribunale alla continuazione dell'esercizio dell'impresa commerciale del minore, ai sensi dell'art. 320 quarto comma cod. civ., può compiere, senza necessità di una specifica autorizzazione del giudice tutelare, anche gli atti che non rientrino fra quelli cosiddetti di straordinaria amministrazione, purché si tratti di atti pertinenti all'esercizio dell'impresa, ovvero che si ricolleghino direttamente a tale esercizio, restando pertanto escluso che l'autorizzazione si estenda ad altri atti privi di un qualsiasi collegamento, quantomeno funzionale, con il raggiungimento di quel fine, secondo una valutazione di fatto riservata al giudice di merito.(Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva annullato la vendita di una partecipazione societaria, non risultando dimostrati né la necessità di capitali - che sarebbero stati immobilizzati temporaneamente in quella partecipazione in vista di futuri impieghi - né il reimpiego del ricavato dell'alienazione della suddetta partecipazione nell'attività dell'impresa del "de cuius").

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 05/06/2007, n. 13154
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 13154
    Data del deposito : 5 giugno 2007

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