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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/12/2025, n. 17183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17183 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
RG 40187/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Gabriello Erasmo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 40187 del registro generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2017, vertente
TRA
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'Avv. Giovanni Adamo ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in
Bologna, Via Capo di Lucca n° 19
- Attrice -
CONTRO
(C.F.: in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Enrico Del Prato ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Roma, Viale Bruno Buozzi n° 107
- Convenuta -
Oggetto: Franchising
Conclusioni delle parti: come in atti.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la conveniva in giudizio la per Parte_1 CP_2 ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione integralmente disattesa e respinta,
In via principale
- accertare e dichiarare la nullità, insanabile e rilevabile anche d'ufficio, per violazione di norme imperative, e comunque, ed in ogni caso, per difetto di perseguimento di un interesse meritevole di tutela, e comunque per indeterminabilità dell'oggetto, nonché per violazione del divieto di abuso di dipendenza economica, anche ex artt. 1346, 1418 e ss. e 1419 c.c., e 3, L. 6 maggio 2004, n. 129, e
9, L. 10 giugno 1998, n. 192, per le ragioni tutte meglio rappresentate in narrativa, ovvero,
In via alternativa
-accertare e dichiarare l'omesso assolvimento, da parte della convenuta, dei doveri informativi di cui all'art. 4, L. 6 maggio 2004, n. 129, e comunque ed in ogni caso, le false informazioni, anche mediante omissione, anche ex artt. 1439 c.c. e 8, L. 6 maggio 2004, n. 129, nonché gli illeciti precontrattuali tutti alla stessa ascrivibili, anche ex artt. 1337 e 1338 c.c., per le ragioni e nelle modalità tutte meglio rappresentate in narrativa, e conseguentemente, e comunque,
-annullare i contratti di franchising per cui è causa, nonché tutte le operazioni negoziali dagli stessi dipendenti e/o comunque agli stessi connesse, quali, fra l'altro, la rideterminazione unilaterale dei compensi per l'attrice operata dalla convenuta con le modalità tutte meglio rappresentate in narrativa, ovvero,
In via alternativa
-accertare e dichiarare gli illeciti tutti e le responsabilità tutte, anche contrattuali ed extracontrattuali ed anche concorrenziali, anche ex artt. 1175, 1176, co. 2, 1375 e ss., 2043 e ss. e
2598, n. 3, c.c., ascrivibili alla convenuta in ragione dei fatti esposti in narrativa, e conseguentemente, e per l'effetto,
-risolvere i contratti di franchising per cui è causa per esclusivo inadempimento, fatto e colpa della convenuta.
In ogni caso
-condannare la convenuta al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi da in ragione Parte_1 degli illeciti tutti meglio rappresentati in narrativa, danni da determinarsi nella somma che risulterà in corso d'istruttoria, anche eventualmente previa CTU contabile, somma comunque non inferiore, nella sua misura minima, ad Euro 530.000,00, ovvero in quella diversa e maggior somma che risulterà, comunque, di giustizia, anche in applicazione dei criteri equitativi di cui agli artt.
1226 e 2056 c.c., e comunque, ed in ogni caso, a parziale ristoro del danno d'immagine subito dall'attrice, per le ragioni meglio rappresentate in narrativa, -disporre la pubblicazione della emananda Sentenza di condanna, in forma integrale, sul sito web della convenuta www.telecomitalia.it e sul portale www.timstyle.it, per quindici giorni ed a caratteri doppi rispetto al normale;
-inibire alla convenuta, e salva e riservata ogni iniziativa di natura cautelare, anche ex art. 700
c.p.c., in corso di causa, la illecita ed illegittima, anche ex art. 2598, n. 3, c.c., pratica di
“annullamento”, da parte della convenuta, delle pratiche veicolate dall'attrice, e contestuale e/o successiva “rilavorazione” delle stesse ad opera di , nelle modalità meglio descritte in CP_1 narrativa;
-inibire alla convenuta, e salva e riservata ogni iniziativa di natura cautelare, anche ex art. 700
c.p.c., in corso di causa, la illecita ed illegittima, anche ex art. 2598, n. 3, c.c., pratica di commercializzazione dei medesimi prodotti e servizi offerti dall'attrice, ma a prezzi inferiori a quelli risultanti dai listini , come meglio descritto in narrativa. CP_1
Il tutto con vittoria di spese e compensi, oltre al 15% rimborso forfettario, oltre IVA e CNPA, come per Legge”.
Si costituiva in giudizio la rassegnando le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, per le ragioni esposte in narrativa: in via principale, rigettare integralmente le domande avversarie in quanto radicalmente infondate in fatto ed in diritto. in via meramente subordinata, nella non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice adito ravvisasse una qualche responsabilità in capo a , limitare la quantificazione del risarcimento CP_1 eventualmente riconosciuto a al solo periodo successivo al 31.12.2014.” Parte_1
All'udienza del 16/10/24 le parti precisavano le proprie conclusioni riportandosi alle rispettive memorie ex art. 183 c. 6 n. 1 ovvero per parte attrice:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione integralmente disattesa e respinta,
In via principale
- accertare e dichiarare la nullità, insanabile e rilevabile anche d'ufficio, per violazione di norme imperative, e comunque, ed in ogni caso, per difetto di perseguimento di un interesse meritevole di tutela, e comunque per indeterminabilità dell'oggetto, nonché per violazione del divieto di abuso di dipendenza economica, anche ex artt. 1346, 1418 e ss. e 1419 c.c., e 3, L. 6 maggio 2004, n. 129, e
9, L. 10 giugno 1998, n. 192, per le ragioni tutte meglio rappresentate in narrativa, ovvero,
In via alternativa -accertare e dichiarare l'omesso assolvimento, da parte della convenuta, dei doveri informativi di cui all'art. 4, L. 6 maggio 2004, n. 129, e comunque ed in ogni caso, le false informazioni, anche mediante omissione, anche ex artt. 1439 c.c. e 8, L. 6 maggio 2004, n. 129, nonché gli illeciti precontrattuali tutti alla stessa ascrivibili, anche ex artt. 1337 e 1338 c.c., per le ragioni e nelle modalità tutte meglio rappresentate in narrativa, e conseguentemente, e comunque,
-annullare i contratti di franchising per cui è causa, nonché tutte le operazioni negoziali dagli stessi dipendenti e/o comunque agli stessi connesse, quali, fra l'altro, la rideterminazione unilaterale dei compensi per l'attrice operata dalla convenuta con le modalità tutte meglio rappresentate in narrativa, ovvero,
In via alternativa
-accertare e dichiarare gli illeciti tutti e le responsabilità tutte, anche contrattuali ed extracontrattuali ed anche concorrenziali, anche ex artt. 1175, 1176, co. 2, 1375 e ss., 2043 e ss. e
2598, n. 3, c.c., ascrivibili alla convenuta in ragione dei fatti esposti in narrativa, e conseguentemente, e per l'effetto,
-risolvere i contratti di franchising per cui è causa per esclusivo inadempimento, fatto e colpa della convenuta.
In ogni caso
-condannare la convenuta al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi da in ragione Parte_1 degli illeciti tutti meglio rappresentati in narrativa, danni da determinarsi nella somma che risulterà in corso d'istruttoria, anche eventualmente previa CTU contabile, somma comunque non inferiore, nella sua misura minima, ad Euro 530.000,00, ovvero in quella diversa e maggior somma che risulterà, comunque, di giustizia, anche in applicazione dei criteri equitativi di cui agli artt.
1226 e 2056 c.c., e comunque, ed in ogni caso, a parziale ristoro del danno d'immagine subito dall'attrice, per le ragioni meglio rappresentate in narrativa,
-disporre la pubblicazione della emananda Sentenza di condanna, in forma integrale, sul sito web della convenuta www.telecomitalia.it e sul portale www.timstyle.it, per quindici giorni ed a caratteri doppi rispetto al normale;
-inibire alla convenuta, e salva e riservata ogni iniziativa di natura cautelare, anche ex art. 700
c.p.c., in corso di causa, la illecita ed illegittima, anche ex art. 2598, n. 3, c.c., pratica di
“annullamento”, da parte della convenuta, delle pratiche veicolate dall'attrice, e contestuale e/o successiva “rilavorazione” delle stesse ad opera di , nelle modalità meglio descritte in CP_1 narrativa;
-inibire alla convenuta, e salva e riservata ogni iniziativa di natura cautelare, anche ex art. 700
c.p.c., in corso di causa, la illecita ed illegittima, anche ex art. 2598, n. 3, c.c., pratica di commercializzazione dei medesimi prodotti e servizi offerti dall'attrice, ma a prezzi inferiori a quelli risultanti dai listini , come meglio descritto in narrativa. CP_1
- inibire alla convenuta, e salva e riservata ogni iniziativa di natura cautelare, anche ex art. 700
c.p.c., in corso di causa, la illecita ed illegittima, anche ex art. 2598, n. 3, c.c., pratica di commercializzazione dei medesimi prodotti e servizi offerti dall'attrice, ma a prezzi inferiori a quelli risultanti dai listini Telecom, come meglio descritto in narrativa;
- valutare la astratta sussistenza, nel contegno di TIM relativo alla pratica sistematica di mandare in “ko” le pratiche dell'affiliata, degli estremi, quantomeno oggettivi, di illecito penale, anche ex art 640 c.p., nella sua fattispecie aggravata, ed eventualmente, di conseguenza,
- disporre la trasmissione degli atti del presente procedimento all'Ufficio del Pubblico Ministero per ogni necessaria e conseguente determinazione
In ogni caso
- condannare la convenuta anche al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. in ragione della natura peregrina e temeraria dei rilievi dalla stessa formulati in sede di comparsa di costituzione e risposta, come meglio precisato nella narrativa del presente atto.
- In via del tutto subordinata, residuale e sussidiaria Co
- accertare e dichiarare l'arricchimento indebito conseguito, anche ex art. 2041 c.c., da in relazione ai fatti per cui è causa, per le ragioni tutte meglio specificate nella narrativa del presente atto e dell'atto di citazione, e conseguentemente, e per l'effetto,
-condannare la convenuta ad indennizzare nella misura della correlativa diminuzione Parte_1 patrimoniale che verrà accertata in corso di istruttoria.
Il tutto con vittoria di spese e compensi, oltre al 15% rimborso forfettario, oltre IVA e CNPA, come per Legge.”
Mentre per parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, per le ragioni esposte in narrativa: in via principale, rigettare integralmente le domande avversarie in quanto radicalmente infondate in fatto ed in diritto.
In via meramente subordinata, nella non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice adito ravvisasse una qualche responsabilità in capo a , limitare la quantificazione del risarcimento CP_1 eventualmente riconosciuto a al solo periodo successivo al 31.12.2014. Parte_1
Con vittoria di spese e compensi professionali oltre spese generali ed accessori di legge”.
All'esito della predetta udienza, la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione di termini alle parti ex art. 190 c.p.c. Orbene, nel merito si osserva quanto segue.
1. Le cause di nullità del contratto di franchising (denominato anche “contratto di affiliazione commerciale”) sono sia quelle previste nell'art. 1418 c.c. e sia quelle indicate nella legge 129/2004.
Secondo la ricostruzione di parte attrice, i due contratti di franchising stipulati con (cfr. CP_1 docc. 3 e 4 fascicolo di parte attrice e docc. 5 e 6 fascicolo di parte convenuta) sarebbero nulli, in quanto non sussisterebbe negli stessi una riduzione del rischio d'impresa per l'affiliato che rapprenderebbe la causa del negozio giuridico, con conseguente nullità ex art. 1325 c.c.
Tale ricostruzione non appare corretta, in quanto la causa del contratto di franchising, intesa come scopo pratico (c.d. causa concreta) del negozio, ossia la sintesi degli interessi reali che esso è diretto a realizzare (cfr. Cass. 10490/2006 e Cass. 10004/2003) è rappresentata, così come evidenziato dall'art 1 della legge 129/2004, dall'ingresso dell'affiliato nella rete distributiva dell'affiliante in cambio di un corrispettivo, mentre le royalties sono “la percentuale che l'affiliante richiede all'affiliato commisurata al giro d'affari del medesimo o in quota fissa, da versarsi anche in quote fisse periodiche”.
In questo senso, appare, dunque, irrilevante, ai fini dell'individuazione della causa negoziale,
l'eventuale riduzione del rischio d'impresa in favore dell'affiliato.
Peraltro, “in tema di contratti di scambio, lo squilibrio economico originario delle prestazioni delle parti non può comportare la nullità del contratto per mancanza di causa, perché nel nostro ordinamento prevale il principio dell'autonomia negoziale, che opera anche con riferimento alla determinazione delle prestazioni corrispettive” (cfr. Cass. 22567/2015 e Cass. 9640/2013).
2. Analogamente, nel caso di specie non può essere invocata la nullità dei contratti per difetto di indipendenza economica e giuridica tra i soggetti coinvolti.
Come, infatti, si evince chiaramente dalla lettera degli artt. 1 e 2 della legge 129/2004, il requisito dell'indipendenza economica e giuridica deve sussistere, come nel caso de quo, al momento della stipula come prerequisito del contratto e non successivamente, in quanto, diversamente opinando verrebbe meno la ragione stessa del negozio giuridico, ossia la messa a disposizione da parte del franchisor del proprio patrimonio di diritti di proprietà industriali o intellettuali, in cambio di un corrispettivo da parte del franchisee e ciò renderebbe superflua la normativa di cui alla legge
198/2012 che regola l'abuso di dipendenza economica, avente portata applicativa generale (cfr.
Cass. S.U. 2496/2011 e Cass. 27435/2024), senza trascurare la circostanza che l'indipendenza tra le due società è tuttora sussistente, trattandosi di distinti operatori commerciali.
3. Nello stesso senso, deve essere respinta l'eccezione di nullità delle clausole contenute negli artt.
15.1, 15.8 e 15.9 che, secondo la ricostruzione di parte attrice avrebbero consentito a una CP_1 unilaterale e illegittima modifica, in corso d'opera, della propria formula commerciale (il c.d. know- how, cfr. pag. 51 e ss. comparsa conclusionale di parte attrice).
Tale ragionamento non appare corretto, in quanto, le suddette clausole riguardano le cosiddette royalties dovute dall'affiliante all'affiliato e non il know-how, inteso come l'insieme delle
“conoscenze che nell'ambito della tecnica industriale sono richieste per produrre un bene, per attuare un processo produttivo o per il corretto impiego di una tecnologia, nonché le regole di condotta che, nel campo della tecnica mercantile, vengono desunte da studi ed esperienze di gestione imprenditoriale” (cfr. Cass. 16975/2020 e Cass. 10420/2019).
Anche sotto questo profilo, quindi, l'eccezione di nullità deve essere respinta.
4. Quanto alle eccezioni di annullabilità sollevate da parte attrice, si rileva che la relativa azione è prescritta per essere trascorso il termine quinquennale di cui all'art. 1442 c.c. senza che venisse proposta la relativa azione giudiziale, unico fatto idoneo a interrompere la prescrizione dell'azione di annullamento (cfr. Cass. 8418/2016, Trib. Milano 4431/2012 e Trib. Roma 862/2009), e senza che parte istante abbia allegato e provato la sussistenza di uno dei fatti idonei a far decorrere successivamente il termine prescrizionale, come previsto dall'art. 1442, 2° comma c.c.
5. Quanto ai presunti inadempimenti di parte convenuta, che secondo la Parte_1 configurerebbero la fattispecie dell'abuso di posizione economica, di cui all'art. 9 della legge
129/2012, si deve evidenziare che tale fattispecie si realizza quando la dipendenza economica è tale da rendere impossibile o altamente difficile reperire alternative sul mercato e vi sia l'intenzionalità di una vessazione perpetrata sull'altra impresa, in vista di fini esulanti dalla lecita iniziativa commerciale retta da un apprezzabile interesse dell'impresa dominante (cfr. Cass. 1184/2020 e Cass
3638/2009).
Orbene, nel caso di specie parte attrice, onerata in questo senso dall'art. 2697 c.c., non ha dimostrato, nel corso della causa e dell'istruttoria, né l'impossibilità o l'elevata difficoltà di reperire Co alternative economiche agli accordi con , né l'intenzionalità di quest'ultima di abusare del Co proprio ruolo di franchisor, ritenendo aprioristicamente responsabile la riguardo ogni accadimento negativo del rapporto contrattuale.
Manca, inoltre, la prova del nesso causale tra il danno lamentato e la condotta di parte convenuta, della cui dimostrazione è onerata la parte che richieda il risarcimento del danno (cfr. Cass.
28420/2024 e Cass. 12760/2024) e della quantificazione del danno di euro 530.000,00, indicata da parte attrice (cfr. pag. 67 comparsa conclusionale di parte attrice) in un documento dalla stessa formato e, di conseguenza irrilevante, poiché “un documento proveniente dalla parte che voglia giovarsene non può costituire prova in favore della stessa né determina inversione dell'onere probatorio” (Cass. 633/2021 e Cass. 8290/2016) e che non può essere calcolata equitativamente dal giudicante, in quanto la liquidazione equitativa postula, con onere della prova a carico del presunto danneggiato, che “l'impossibilità o l'estrema difficoltà di una stima esatta del danno stesso dipenda da fattori oggettivi e non dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegarne e dimostrarne gli elementi dai quali desumerne l'entità” (cfr. Cass. 9744/2023 e Cass. 4310/2018).
In ogni caso, la predetta quantificazione non può comunque ritenersi corretta in quanto non prende in esame l'atto di transazione del 28/04/2015 (cfr. doc. 1 fascicolo di parte convenuta) con cui le parti hanno proceduto alla chiusura delle rispettive posizioni creditorie e debitorie all'epoca attive.
Si devono, quindi, ritenere infondate le domande risarcitorie, restitutorie formulate da parte istante e ogni ulteriore domanda a esse dipendenti o connesse.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così provvede:
- rigetta, per le ragioni esposte in parte motiva, le domande formulate dalla Parte_1
- condanna la l pagamento, in favore di delle spese Parte_1 Controparte_1 di lite che liquida in euro 29.193,00 quale compenso professionale, oltre iva, c.p.a. e rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge.
Roma, 04/12/2025.
IL GIUDICE
Dott. Gabriello Erasmo
Sentenza redatta con la collaborazione del Dott. Andrea Persi, funzionario addetto all'Ufficio per il Processo.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Gabriello Erasmo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 40187 del registro generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2017, vertente
TRA
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'Avv. Giovanni Adamo ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in
Bologna, Via Capo di Lucca n° 19
- Attrice -
CONTRO
(C.F.: in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Enrico Del Prato ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Roma, Viale Bruno Buozzi n° 107
- Convenuta -
Oggetto: Franchising
Conclusioni delle parti: come in atti.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la conveniva in giudizio la per Parte_1 CP_2 ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione integralmente disattesa e respinta,
In via principale
- accertare e dichiarare la nullità, insanabile e rilevabile anche d'ufficio, per violazione di norme imperative, e comunque, ed in ogni caso, per difetto di perseguimento di un interesse meritevole di tutela, e comunque per indeterminabilità dell'oggetto, nonché per violazione del divieto di abuso di dipendenza economica, anche ex artt. 1346, 1418 e ss. e 1419 c.c., e 3, L. 6 maggio 2004, n. 129, e
9, L. 10 giugno 1998, n. 192, per le ragioni tutte meglio rappresentate in narrativa, ovvero,
In via alternativa
-accertare e dichiarare l'omesso assolvimento, da parte della convenuta, dei doveri informativi di cui all'art. 4, L. 6 maggio 2004, n. 129, e comunque ed in ogni caso, le false informazioni, anche mediante omissione, anche ex artt. 1439 c.c. e 8, L. 6 maggio 2004, n. 129, nonché gli illeciti precontrattuali tutti alla stessa ascrivibili, anche ex artt. 1337 e 1338 c.c., per le ragioni e nelle modalità tutte meglio rappresentate in narrativa, e conseguentemente, e comunque,
-annullare i contratti di franchising per cui è causa, nonché tutte le operazioni negoziali dagli stessi dipendenti e/o comunque agli stessi connesse, quali, fra l'altro, la rideterminazione unilaterale dei compensi per l'attrice operata dalla convenuta con le modalità tutte meglio rappresentate in narrativa, ovvero,
In via alternativa
-accertare e dichiarare gli illeciti tutti e le responsabilità tutte, anche contrattuali ed extracontrattuali ed anche concorrenziali, anche ex artt. 1175, 1176, co. 2, 1375 e ss., 2043 e ss. e
2598, n. 3, c.c., ascrivibili alla convenuta in ragione dei fatti esposti in narrativa, e conseguentemente, e per l'effetto,
-risolvere i contratti di franchising per cui è causa per esclusivo inadempimento, fatto e colpa della convenuta.
In ogni caso
-condannare la convenuta al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi da in ragione Parte_1 degli illeciti tutti meglio rappresentati in narrativa, danni da determinarsi nella somma che risulterà in corso d'istruttoria, anche eventualmente previa CTU contabile, somma comunque non inferiore, nella sua misura minima, ad Euro 530.000,00, ovvero in quella diversa e maggior somma che risulterà, comunque, di giustizia, anche in applicazione dei criteri equitativi di cui agli artt.
1226 e 2056 c.c., e comunque, ed in ogni caso, a parziale ristoro del danno d'immagine subito dall'attrice, per le ragioni meglio rappresentate in narrativa, -disporre la pubblicazione della emananda Sentenza di condanna, in forma integrale, sul sito web della convenuta www.telecomitalia.it e sul portale www.timstyle.it, per quindici giorni ed a caratteri doppi rispetto al normale;
-inibire alla convenuta, e salva e riservata ogni iniziativa di natura cautelare, anche ex art. 700
c.p.c., in corso di causa, la illecita ed illegittima, anche ex art. 2598, n. 3, c.c., pratica di
“annullamento”, da parte della convenuta, delle pratiche veicolate dall'attrice, e contestuale e/o successiva “rilavorazione” delle stesse ad opera di , nelle modalità meglio descritte in CP_1 narrativa;
-inibire alla convenuta, e salva e riservata ogni iniziativa di natura cautelare, anche ex art. 700
c.p.c., in corso di causa, la illecita ed illegittima, anche ex art. 2598, n. 3, c.c., pratica di commercializzazione dei medesimi prodotti e servizi offerti dall'attrice, ma a prezzi inferiori a quelli risultanti dai listini , come meglio descritto in narrativa. CP_1
Il tutto con vittoria di spese e compensi, oltre al 15% rimborso forfettario, oltre IVA e CNPA, come per Legge”.
Si costituiva in giudizio la rassegnando le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, per le ragioni esposte in narrativa: in via principale, rigettare integralmente le domande avversarie in quanto radicalmente infondate in fatto ed in diritto. in via meramente subordinata, nella non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice adito ravvisasse una qualche responsabilità in capo a , limitare la quantificazione del risarcimento CP_1 eventualmente riconosciuto a al solo periodo successivo al 31.12.2014.” Parte_1
All'udienza del 16/10/24 le parti precisavano le proprie conclusioni riportandosi alle rispettive memorie ex art. 183 c. 6 n. 1 ovvero per parte attrice:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione integralmente disattesa e respinta,
In via principale
- accertare e dichiarare la nullità, insanabile e rilevabile anche d'ufficio, per violazione di norme imperative, e comunque, ed in ogni caso, per difetto di perseguimento di un interesse meritevole di tutela, e comunque per indeterminabilità dell'oggetto, nonché per violazione del divieto di abuso di dipendenza economica, anche ex artt. 1346, 1418 e ss. e 1419 c.c., e 3, L. 6 maggio 2004, n. 129, e
9, L. 10 giugno 1998, n. 192, per le ragioni tutte meglio rappresentate in narrativa, ovvero,
In via alternativa -accertare e dichiarare l'omesso assolvimento, da parte della convenuta, dei doveri informativi di cui all'art. 4, L. 6 maggio 2004, n. 129, e comunque ed in ogni caso, le false informazioni, anche mediante omissione, anche ex artt. 1439 c.c. e 8, L. 6 maggio 2004, n. 129, nonché gli illeciti precontrattuali tutti alla stessa ascrivibili, anche ex artt. 1337 e 1338 c.c., per le ragioni e nelle modalità tutte meglio rappresentate in narrativa, e conseguentemente, e comunque,
-annullare i contratti di franchising per cui è causa, nonché tutte le operazioni negoziali dagli stessi dipendenti e/o comunque agli stessi connesse, quali, fra l'altro, la rideterminazione unilaterale dei compensi per l'attrice operata dalla convenuta con le modalità tutte meglio rappresentate in narrativa, ovvero,
In via alternativa
-accertare e dichiarare gli illeciti tutti e le responsabilità tutte, anche contrattuali ed extracontrattuali ed anche concorrenziali, anche ex artt. 1175, 1176, co. 2, 1375 e ss., 2043 e ss. e
2598, n. 3, c.c., ascrivibili alla convenuta in ragione dei fatti esposti in narrativa, e conseguentemente, e per l'effetto,
-risolvere i contratti di franchising per cui è causa per esclusivo inadempimento, fatto e colpa della convenuta.
In ogni caso
-condannare la convenuta al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi da in ragione Parte_1 degli illeciti tutti meglio rappresentati in narrativa, danni da determinarsi nella somma che risulterà in corso d'istruttoria, anche eventualmente previa CTU contabile, somma comunque non inferiore, nella sua misura minima, ad Euro 530.000,00, ovvero in quella diversa e maggior somma che risulterà, comunque, di giustizia, anche in applicazione dei criteri equitativi di cui agli artt.
1226 e 2056 c.c., e comunque, ed in ogni caso, a parziale ristoro del danno d'immagine subito dall'attrice, per le ragioni meglio rappresentate in narrativa,
-disporre la pubblicazione della emananda Sentenza di condanna, in forma integrale, sul sito web della convenuta www.telecomitalia.it e sul portale www.timstyle.it, per quindici giorni ed a caratteri doppi rispetto al normale;
-inibire alla convenuta, e salva e riservata ogni iniziativa di natura cautelare, anche ex art. 700
c.p.c., in corso di causa, la illecita ed illegittima, anche ex art. 2598, n. 3, c.c., pratica di
“annullamento”, da parte della convenuta, delle pratiche veicolate dall'attrice, e contestuale e/o successiva “rilavorazione” delle stesse ad opera di , nelle modalità meglio descritte in CP_1 narrativa;
-inibire alla convenuta, e salva e riservata ogni iniziativa di natura cautelare, anche ex art. 700
c.p.c., in corso di causa, la illecita ed illegittima, anche ex art. 2598, n. 3, c.c., pratica di commercializzazione dei medesimi prodotti e servizi offerti dall'attrice, ma a prezzi inferiori a quelli risultanti dai listini , come meglio descritto in narrativa. CP_1
- inibire alla convenuta, e salva e riservata ogni iniziativa di natura cautelare, anche ex art. 700
c.p.c., in corso di causa, la illecita ed illegittima, anche ex art. 2598, n. 3, c.c., pratica di commercializzazione dei medesimi prodotti e servizi offerti dall'attrice, ma a prezzi inferiori a quelli risultanti dai listini Telecom, come meglio descritto in narrativa;
- valutare la astratta sussistenza, nel contegno di TIM relativo alla pratica sistematica di mandare in “ko” le pratiche dell'affiliata, degli estremi, quantomeno oggettivi, di illecito penale, anche ex art 640 c.p., nella sua fattispecie aggravata, ed eventualmente, di conseguenza,
- disporre la trasmissione degli atti del presente procedimento all'Ufficio del Pubblico Ministero per ogni necessaria e conseguente determinazione
In ogni caso
- condannare la convenuta anche al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. in ragione della natura peregrina e temeraria dei rilievi dalla stessa formulati in sede di comparsa di costituzione e risposta, come meglio precisato nella narrativa del presente atto.
- In via del tutto subordinata, residuale e sussidiaria Co
- accertare e dichiarare l'arricchimento indebito conseguito, anche ex art. 2041 c.c., da in relazione ai fatti per cui è causa, per le ragioni tutte meglio specificate nella narrativa del presente atto e dell'atto di citazione, e conseguentemente, e per l'effetto,
-condannare la convenuta ad indennizzare nella misura della correlativa diminuzione Parte_1 patrimoniale che verrà accertata in corso di istruttoria.
Il tutto con vittoria di spese e compensi, oltre al 15% rimborso forfettario, oltre IVA e CNPA, come per Legge.”
Mentre per parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, per le ragioni esposte in narrativa: in via principale, rigettare integralmente le domande avversarie in quanto radicalmente infondate in fatto ed in diritto.
In via meramente subordinata, nella non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice adito ravvisasse una qualche responsabilità in capo a , limitare la quantificazione del risarcimento CP_1 eventualmente riconosciuto a al solo periodo successivo al 31.12.2014. Parte_1
Con vittoria di spese e compensi professionali oltre spese generali ed accessori di legge”.
All'esito della predetta udienza, la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione di termini alle parti ex art. 190 c.p.c. Orbene, nel merito si osserva quanto segue.
1. Le cause di nullità del contratto di franchising (denominato anche “contratto di affiliazione commerciale”) sono sia quelle previste nell'art. 1418 c.c. e sia quelle indicate nella legge 129/2004.
Secondo la ricostruzione di parte attrice, i due contratti di franchising stipulati con (cfr. CP_1 docc. 3 e 4 fascicolo di parte attrice e docc. 5 e 6 fascicolo di parte convenuta) sarebbero nulli, in quanto non sussisterebbe negli stessi una riduzione del rischio d'impresa per l'affiliato che rapprenderebbe la causa del negozio giuridico, con conseguente nullità ex art. 1325 c.c.
Tale ricostruzione non appare corretta, in quanto la causa del contratto di franchising, intesa come scopo pratico (c.d. causa concreta) del negozio, ossia la sintesi degli interessi reali che esso è diretto a realizzare (cfr. Cass. 10490/2006 e Cass. 10004/2003) è rappresentata, così come evidenziato dall'art 1 della legge 129/2004, dall'ingresso dell'affiliato nella rete distributiva dell'affiliante in cambio di un corrispettivo, mentre le royalties sono “la percentuale che l'affiliante richiede all'affiliato commisurata al giro d'affari del medesimo o in quota fissa, da versarsi anche in quote fisse periodiche”.
In questo senso, appare, dunque, irrilevante, ai fini dell'individuazione della causa negoziale,
l'eventuale riduzione del rischio d'impresa in favore dell'affiliato.
Peraltro, “in tema di contratti di scambio, lo squilibrio economico originario delle prestazioni delle parti non può comportare la nullità del contratto per mancanza di causa, perché nel nostro ordinamento prevale il principio dell'autonomia negoziale, che opera anche con riferimento alla determinazione delle prestazioni corrispettive” (cfr. Cass. 22567/2015 e Cass. 9640/2013).
2. Analogamente, nel caso di specie non può essere invocata la nullità dei contratti per difetto di indipendenza economica e giuridica tra i soggetti coinvolti.
Come, infatti, si evince chiaramente dalla lettera degli artt. 1 e 2 della legge 129/2004, il requisito dell'indipendenza economica e giuridica deve sussistere, come nel caso de quo, al momento della stipula come prerequisito del contratto e non successivamente, in quanto, diversamente opinando verrebbe meno la ragione stessa del negozio giuridico, ossia la messa a disposizione da parte del franchisor del proprio patrimonio di diritti di proprietà industriali o intellettuali, in cambio di un corrispettivo da parte del franchisee e ciò renderebbe superflua la normativa di cui alla legge
198/2012 che regola l'abuso di dipendenza economica, avente portata applicativa generale (cfr.
Cass. S.U. 2496/2011 e Cass. 27435/2024), senza trascurare la circostanza che l'indipendenza tra le due società è tuttora sussistente, trattandosi di distinti operatori commerciali.
3. Nello stesso senso, deve essere respinta l'eccezione di nullità delle clausole contenute negli artt.
15.1, 15.8 e 15.9 che, secondo la ricostruzione di parte attrice avrebbero consentito a una CP_1 unilaterale e illegittima modifica, in corso d'opera, della propria formula commerciale (il c.d. know- how, cfr. pag. 51 e ss. comparsa conclusionale di parte attrice).
Tale ragionamento non appare corretto, in quanto, le suddette clausole riguardano le cosiddette royalties dovute dall'affiliante all'affiliato e non il know-how, inteso come l'insieme delle
“conoscenze che nell'ambito della tecnica industriale sono richieste per produrre un bene, per attuare un processo produttivo o per il corretto impiego di una tecnologia, nonché le regole di condotta che, nel campo della tecnica mercantile, vengono desunte da studi ed esperienze di gestione imprenditoriale” (cfr. Cass. 16975/2020 e Cass. 10420/2019).
Anche sotto questo profilo, quindi, l'eccezione di nullità deve essere respinta.
4. Quanto alle eccezioni di annullabilità sollevate da parte attrice, si rileva che la relativa azione è prescritta per essere trascorso il termine quinquennale di cui all'art. 1442 c.c. senza che venisse proposta la relativa azione giudiziale, unico fatto idoneo a interrompere la prescrizione dell'azione di annullamento (cfr. Cass. 8418/2016, Trib. Milano 4431/2012 e Trib. Roma 862/2009), e senza che parte istante abbia allegato e provato la sussistenza di uno dei fatti idonei a far decorrere successivamente il termine prescrizionale, come previsto dall'art. 1442, 2° comma c.c.
5. Quanto ai presunti inadempimenti di parte convenuta, che secondo la Parte_1 configurerebbero la fattispecie dell'abuso di posizione economica, di cui all'art. 9 della legge
129/2012, si deve evidenziare che tale fattispecie si realizza quando la dipendenza economica è tale da rendere impossibile o altamente difficile reperire alternative sul mercato e vi sia l'intenzionalità di una vessazione perpetrata sull'altra impresa, in vista di fini esulanti dalla lecita iniziativa commerciale retta da un apprezzabile interesse dell'impresa dominante (cfr. Cass. 1184/2020 e Cass
3638/2009).
Orbene, nel caso di specie parte attrice, onerata in questo senso dall'art. 2697 c.c., non ha dimostrato, nel corso della causa e dell'istruttoria, né l'impossibilità o l'elevata difficoltà di reperire Co alternative economiche agli accordi con , né l'intenzionalità di quest'ultima di abusare del Co proprio ruolo di franchisor, ritenendo aprioristicamente responsabile la riguardo ogni accadimento negativo del rapporto contrattuale.
Manca, inoltre, la prova del nesso causale tra il danno lamentato e la condotta di parte convenuta, della cui dimostrazione è onerata la parte che richieda il risarcimento del danno (cfr. Cass.
28420/2024 e Cass. 12760/2024) e della quantificazione del danno di euro 530.000,00, indicata da parte attrice (cfr. pag. 67 comparsa conclusionale di parte attrice) in un documento dalla stessa formato e, di conseguenza irrilevante, poiché “un documento proveniente dalla parte che voglia giovarsene non può costituire prova in favore della stessa né determina inversione dell'onere probatorio” (Cass. 633/2021 e Cass. 8290/2016) e che non può essere calcolata equitativamente dal giudicante, in quanto la liquidazione equitativa postula, con onere della prova a carico del presunto danneggiato, che “l'impossibilità o l'estrema difficoltà di una stima esatta del danno stesso dipenda da fattori oggettivi e non dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegarne e dimostrarne gli elementi dai quali desumerne l'entità” (cfr. Cass. 9744/2023 e Cass. 4310/2018).
In ogni caso, la predetta quantificazione non può comunque ritenersi corretta in quanto non prende in esame l'atto di transazione del 28/04/2015 (cfr. doc. 1 fascicolo di parte convenuta) con cui le parti hanno proceduto alla chiusura delle rispettive posizioni creditorie e debitorie all'epoca attive.
Si devono, quindi, ritenere infondate le domande risarcitorie, restitutorie formulate da parte istante e ogni ulteriore domanda a esse dipendenti o connesse.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così provvede:
- rigetta, per le ragioni esposte in parte motiva, le domande formulate dalla Parte_1
- condanna la l pagamento, in favore di delle spese Parte_1 Controparte_1 di lite che liquida in euro 29.193,00 quale compenso professionale, oltre iva, c.p.a. e rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge.
Roma, 04/12/2025.
IL GIUDICE
Dott. Gabriello Erasmo
Sentenza redatta con la collaborazione del Dott. Andrea Persi, funzionario addetto all'Ufficio per il Processo.