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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 06/11/2025, n. 2991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2991 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. 652 RUOLO GENERALE ANNO 2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MI SEZIONE IV CIVILE composta dai magistrati Dott. Francesco Distefano Presidente Dott. Irene Lupo Consigliere rel. Dott. Marco Del Vecchio Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FOSSATI Parte_1 P.IVA_1 MAURILIO , con elezione di domicilio in VIALE BRIANZA, 15 20036 MEDA, presso e nello studio dell'avv. FOSSATI MAURILIO
-appellante- CONTRO
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. MANDELLI Controparte_1 P.IVA_2 RD e dell'avv. MANDELLI GIULIO ( ) PIAZZA BELGIOIOSO, C.F._1 2 20121 MI , con elezione di domicilio in VIA ALESSANDRO VOLTA N.38 22100 COMO presso e nello studio dell'avv. MANDELLI RD;
contumace ; Controparte_2
con il patrocinio dell'avv. CARNEVALI UGO GIUSEPPE Controparte_3 PE , con elezione di domicilio in VIA FREGUGLIA, 2 20122 MI presso e nello studio dell'avv. CARNEVALI UGO GIUSEPPE PE;
con il patrocinio dell'avv. VEDOVATI CHIARA , Controparte_4 Controparte_5 con elezione di domicilio in VIA G. LEOPARDI, 1 20123 MI presso e nello studio dell'avv. VEDOVATI CHIARA;
-appellata- CONCLUSIONI :
PER Parte_1
– in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza n. 53/2025 emessa dal Tribunale di Como, Sezione Seconda Civile, Giudice Dott. Bertollini, nell'ambito del giudizio N.R.G 3727/2022, pubblicata in data 24/1/2025 e notificata rispettivamente il 27/1/2025 dalla ed il Controparte_1 28/1/2025 dall'arch. accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di Controparte_3 primo grado che qui si riportano, integrate con quanto di seguito: Nel merito, nei confronti della Controparte_1
A) in accoglimento della spiegata opposizione , revocare il decreto ingiuntivo, immediatamente esecutivo, n. 1309/2022 del 6/9/2022 RG. 3118/2022 emesso dal Tribunale di Como, ed in ogni caso dichiarare non dovuta la somma ingiunta;
ordinare conseguentemente al Conservatore di
1 Como, presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Como , Ufficio Provinciale Territorio Servizio di Pubblicità Immobiliare, la cancellazione dell'iscrizione ipotecaria iscritta con nota di iscrizione n. 27103 Reg. Gen. e n. 4825 Reg part. del 13/9/2022 e del pignoramento immobiliare trascritto al n. 14584 Reg. Gen.e e n. 10736 Reg. Part. del 21/5/2025 sui seguenti beni immobili;
Immobile 1 Comune: M341 D-Tremezzina (CO) Tremezzo;
Catasto Fabbricati Sez. Urbana – foglio 6-particella 2804 – subalterno 2 Natura: A7 – abitazione in villini consistenza 8 vani Indirizzo: via Camatte Immobile 2 Comune: M341 (CO) Tremezzo;
Catasto C.F._2 Fabbricati Sez. Urbana - foglio 6 - particella 2804 – subalterno 3 Sez. Urbana – foglio 6 – particella 2805 – subalterno 3 Natura: C6 – stalle , scuderie, rimesse , autorimesse consistenza 138 metri quadrati Indirizzo: via Camatte, piano S1 Immobile 3 Comune: M341 D-Tremezzina (CO) Tremezzo;
Catasto Fabbricati Sez. Urbana – foglio 6 - particella 2804 – subalterno 4 Natura: C2 – magazzini e locali deposito consistenza 50 metri quadrati Indirizzo: via Camatte, piano S1 Immobile 4 Comune: M341 D-Tremezzina (CO) Tremezzo;
Catasto Fabbricati Sez. Urbana – foglio 6 - particella 2805 – subalterno 2 Natura: A7 - abitazione in villini consistenza 8 vani Indirizzo: via Camatte. Immobile 5 Comune: M341 D-Tremezzina (CO) Tremezzo;
Catasto Fabbricati Sez. Urbana – foglio 6 - particella 2805 – subalterno 701 Natura: C6 – stalle , scuderie, rimesse , autorimesse consistenza 95 metri quadrati Indirizzo: via Camatte, piano S 1 Immobile 6 Comune: M341 D-Tremezzina (CO) Tremezzo;
Catasto Fabbricati Sez. Urbana – foglio 6 - particella 2805 – subalterno 4 Natura: C2 – magazzini e locali deposito consistenza 17 metri quadrati Indirizzo: via Camatte, piano S1 B) in via riconvenzionale: previo accertamento del grave inadempimento posto in essere dalla dichiarare la risoluzione del contratto di appalto dd. 25/5/2018, ex art. 1453 Controparte_1 c.c. e per l'effetto - Accertato il reale valore delle opere eseguite dalla Controparte_1 condannarla alla restituzione di tutti gli importi già corrisposti dalla che Parte_1 risultassero in eccesso rispetto alla somma che risulterà accertata come dovuta per le opere eseguite, in base ai corrispettivi stabiliti nel contratto dd. 25/5/2018; - Condannare, in ogni caso, la
[...] al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi dalla opponente per le ragioni meglio Controparte_1 indicate nella premessa narrativa dell'atto di appello, qui quantificati in € 2.056.427,14 e/o nel diverso maggiore o minore importo emergente in corso di causa, a seguito dell'espletanda istruttoria, anche con valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., oltre rivalutazione e interessi dalla domanda al saldo;
C) NEL MERITO nei confronti degli arch. e - accertati i Controparte_3 Controparte_2 gravi inadempimenti posti in essere degli arch. ed rispetto Controparte_3 Controparte_2 al “Contratto di Affidamento professionale” nonché all'integrazione contenuta nel Capitolato d'oneri dd. 25/5/2022, e la legittimità della loro revoca intervenuta in data 28/6/2022, nonché, altresì, l'illiceità ed illegittimità delle condotte e/o omissioni agli stessi imputabili successivamente alla revoca, condannare gli stessi in via tra loro alternativa e/o solidale: 1) alla restituzione degli importi loro versati dall'opponente in adempimento dell'incarico professionale loro affidato, qui indicati in € 137.926,80, e/o nel diverso maggiore o minore importo emergente in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
2) al risarcimento, in via tra loro alternativa e/o solidale con la per le medesime ragioni e titoli indicati al capo C) punto 2) Controparte_1 delle conclusioni, dei danni derivanti alla opponente qui quantificati in € 2.056.427,14, e/o nel diverso maggiore o minore importo emergente in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo;
3) a tenere indenne la da ogni Parte_1 conseguenza pregiudizievole che a Lei dovesse derivare dall'eventuale accoglimento delle domande della che dovesse trovare fondamento nella illegittima approvazione da Controparte_1 parte degli stessi dei SAL o per ogni altro eventuale titolo. D) Condannare infine la e gli architetti ed Controparte_1 Controparte_3 [...]
ex art. 96 c.p.c., al risarcimento del danno da liquidarsi anche equitativamente. CP_2
2 E) In considerazione della chiamata in causa della assicurazioni rigettare in toto le conclusioni assunte dalle stesse nei confronti della Parte_1 F) In ogni caso con vittoria di diritti, onorari e spese di lite oltre C.P.A. e I.V.A. come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio;
e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli dinanzi il Tribunale di Como per tutti i motivi meglio esposti nell'atto di appello. In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico: Si chiede l'ammissione dei seguenti capitoli di prova, per interrogatorio formale e testi: 1) Vero che
, agli inizi del mese di marzo 2022 , su richiesta della si tenne una riunione Parte_1 presso il cantiere di Tremezzina, via Camatte Snc , alla presenza del Sig. e del Persona_1 geometra di cantiere geometra per la e del Sig. , Controparte_6 Controparte_1 Per_2 all'uopo incaricato dalla accompagnato dal Sig. , in Parte_1 Controparte_7 occasione della quale le parti convennero che, in considerazione della situazione di arretratezza del cantiere e del grave ritardo accumulato, la potesse far svolgere i seguenti lavori Parte_1 ad imprese di sua fiducia ed in particolare: pavimenti e rivestimenti interni in piastrelle e fornitura e posa falsi telai e serramenti, e parapetti interni, pavimentazioni esterne in piastrelle, rivestimenti in pietra esterni e parapetti esterno;
2) “Vero che durante l'incontro di cui al precedente capitolo , il Sig. richiese al Sig. Per_2 di indicare una data di ultimazione dei lavori, e quest'ultimo indicò nella fine Persona_1
Giugno 2022 il termine di conclusione delle opere di sua spettanza”. Si indicano a testi su tutti i predetti capitoli di prova il Sig. , residente in [...], ed il Per_2 [...]
, residente in [...]. CP_7 3) “Vero che, in data 26/5/2022, presso la sede della in Menaggio, Frazione Controparte_1 Loreno, via per la Grona n. 18 si tenne una riunione alla presenza dei Sigg. della Persona_1 sig.ra e del geom. degli arch.ti Persona_3 Controparte_8 CP_1 Controparte_1
ed per la D.L. , e dei Sigg. , a ciò delegato dalla CP_2 Controparte_3 Per_2
e dell' arch. e ing. quali Parte_1 Controparte_9 Controparte_10 professionisti all'uopo coinvolti dalla . Parte_1
4) “Vero che, nel corso della predetta riunione, il geom. capocantiere del cantiere Controparte_6 di Tremezzina, via Camatte Snc, della richiesto di fornire chiarimenti in merito Controparte_1 alle perforazioni (cd. inghisaggi) esposte nei SAL, che risultavano grandemente aumentate rispetto a quelle indicate dal CME nonché a quelle riportate dal progetto, dichiarò di averle eseguite di propria iniziativa e senza preventiva autorizzazione dell'ingegnere strutturista”.
5) “Vero che, a fronte di tali dichiarazioni, l'ing. contestò al geom. la Controparte_10 CP_6 gravità della circostanza dal momento che l'esecuzione di inghisaggi non autorizzati e in un numero così di gran lunga superiore a quelli indicati nel progetto strutturale, mettevano in dubbio la stabilità dell'intero edificio e, altresì, contestò alla la modifica del progetto strutturale Controparte_1 senza autorizzazione dell'ing. . Per_4
6) “Vero che, anche in conseguenza di quanto sopra, e sempre nel corso di detta riunione, la Sig.ra
- componente del CdA della società opposta - ammetteva, di fronte a tutti i Persona_3 presenti, che , in considerazione del vertiginoso aumento delle materie prime causato dalle note vicende legate alla pandemia ed al conflitto in Ucraina, ed impossibilitati ad una adeguamento dei prezzi causa la previsione contrattuale di invariabilità dei prezzi stessi, di comune “accordo” con la direzione lavori, erano state aumentate, sulla carta, le quantità delle materie prime del 30% (ferro, cementi armati, etc.) nonché il numero delle perforazioni eseguite”. Si indicano a testi su tutti i predetti capitoli di prova il Sig. , residente in [...], l'arch. Per_2 [...]
residente in [...] Peschiera Borromeo, l'ing. CP_9 Controparte_10 residente in [...] Seregno, e il geom. c/o in Controparte_6 Controparte_1 Menaggio, Frazione Loreno, via per la Grona n. 18.
3 7) “Vero che, su incarico della ho fornito e posato in opera gli impianti Parte_1 elettrici nel cantiere di Tremezzina, via Camatte Snc, nel periodo che va dal giugno 2021 al 7 giugno 2022;
8) “Vero che in tale circostanze di tempo e di luogo, erano presenti solo due operai della
[...]
i quali hanno prestato assistenza ai lavori da me svolti , in via ripartita secondo gli CP_1 interventi , per un periodo complessivo di non più di tre settimane, unicamente in relazione ai lavori meglio indicati nell'elenco da me redatto che mi si rammostra (allegato 9 della perizia ing. Per_5 doc 19 parte opponente); Si indica sui predetti capitoli di prova a teste : il Sig. Testimone_1 della società Wrtech, con sede in Seregno. P.zza XXV aprile n. 8, residente in [...].
9) “Vero che, su incarico della ho fornito e posato in opera gli impianti idrico- Parte_1 sanitari, nel cantiere di Tremezzina, via Camatte Snc, nel periodo che va dal giugno 2021 al giugno 2022”; 10) “Vero che in tale circostanze di tempo e di luogo, erano presenti solo due operai della
[...]
i quali hanno prestato assistenza ai lavori da me svolti, in via ripartita secondo gli CP_1 interventi, per un periodo complessivo di non più di tre settimane, unicamente in relazione ai lavori meglio indicati nell'elenco da me redatto che mi si rammostra (allegato 9 della perizia ing. Per_5 doc 19 parte opponente); Si indica sui predetti capitoli di prova a teste: il Sig. Testimone_2 titolare dell'omonima impresa individuale, corrente in Bovisio Masciago, via Leonardo Da Vinci n. 16. 11) “Vero che, quale dipendente della incaricata dalla VI Srl cui CP_11 Parte_1 aveva appaltato i lavori di seguito indicati, ho fornito e posato in opera cartongessi e ho
[...] effettuato montaggio arredamenti, nel cantiere di Tremezzina, via Camatte Snc, nel periodo che va dal marzo 2022 al giugno 2022; 12) “Vero che in tale circostanze di tempo e di luogo, erano presenti solo due operai della
[...]
i quali hanno prestato assistenza ai lavori da me svolti unicamente in relazione ai “tiri CP_1 con la gru”, dal piano strada al piano di posa dei materiali da me utilizzati, tiri che si resero necessari in numero assai limitato”. Si indica a teste sui predetti capitoli di prova: il Sig. Tes_3
dipendente della residente in [...].
[...] Controparte_12
13) “Vero che, su incarico della ho fornito e posato in opera i falsi telai dei Parte_1 serramenti , nel cantiere di Tremezzina, via Camatte Snc, nel periodo che va dal marzo 2022 al giugno 2022;
14) “Vero che in tale circostanze di tempo e di luogo, erano presenti solo due operai della
[...]
i quali hanno prestato assistenza ai lavori da me svolti unicamente in relazione ai “tiri CP_1 con la gru” dal piano strada al piano di posa dei materiali da me utilizzati, tiri che si resero necessari in numero assai limitato”. Si indica a teste sui predetti capitoli di prova: il Sig. , Testimone_4 dipendente della con sede in Pozzo d'Adda, via Meucci n.
3. In ordine ai Controparte_13 mezzi di prova dedotti dalla ci si oppone all'ammissione dei capitoli di prova Controparte_1 per interpello formale e testi in quanto: il capitolo 1) è inammissibile in quanto generico, contenente valutazioni nonché in contrasto con produzioni documentali offerte da questa difesa (vedi deduzioni da pag. 5 a pag. 8 e documenti da 26) a 33) della ns. prima memoria ex art. 183 VI° comma c.p.c.. Nella denegata e qui non creduta ipotesi di sua ammissione si chiede di essere ammesso a prova contraria con i seguenti testi: Sig. , residente in [...]; il capitolo Tes_5 2) è inammissibile in quanto è assolutamente generico, contenente valutazioni non demandabili ai testi ed altresì contrario alla produzione documentale. In particolare non risulta da contratto né aliunde che vi fosse una “riserva di ogni successiva modifica ed integrazione”. Prova contraria con i seguenti testi: Sig. come precedentemente generalizzato. Il capitolo 3) è Tes_5 inammissibile in quanto generico, contenente valutazioni non demandabili ai testi e contrario alla produzione documentale dalla quale risulta evidente che non vi fu alcuna “integrale modifica e variazione delle opere edili”. Il documento 68), a cui la parte opposta fa riferimento, è soltanto un
4 elenco di pratiche urbanistiche che, in nessun modo, prova che vi sia stata una integrale modifica e variazione delle opere. Sul punto ci si riporta integralmente a quanto si dirà in seguito in replica alla memoria dell'arch. sul CME a pag. 15 e ss. Nella denegata e qui non creduta Controparte_3 ipotesi di sua ammissione si chiede di essere ammesso a prova contraria con i seguenti testi: Sig.
, come precedentemente generalizzato. Il capitolo 4) è inammissibile in quanto Tes_5 generico (non si indicano neppure quali sarebbero le modificazioni oggetto di prova) e contenente valutazioni non demandabili ai testi (“radicali” modificazioni ed integrazioni). Il capitolo 5) è inammissibile in quanto generico, contenente valutazioni non demandabili ai testi e contrario alla produzione documentale. Nella denegata e qui non creduta ipotesi di sua ammissione si chiede di essere ammesso a prova contraria con i seguenti testi: Ing. via Locatelli n. 113/b Testimone_6 Seregno. Il capitolo 6) è inammissibile in quanto generico e contenente valutazioni non demandabili ai testi nonché contrario ai documenti. Nella denegata e qui non creduta ipotesi di sua ammissione si chiede di essere ammesso a prova contraria con i testi già indicati per la predetta prova diretta. Il capitolo 7) è inammissibile in quanto generico, contenete valutazioni non demandabili a testi ed avente ad oggetto evenienze in contestazione e contraddette dai fatti e dai documenti dedotti. Il capitolo 8) è irrilevante: il fatto che il 12/7/2022 la inviò a una comunicazione a suo CP_1 Pt_1 dire contenente il cd. Stato finale al 30/6/2022, è circostanza documentale e non contestata, mentre è stato contestato – e qui si ribadisce la contestazione – che tale documento potesse essere definito lo “stato finale dei lavori”, dal momento che, a tale data, essi erano tutt'altro che completati ed il cantiere è stato lasciato in stato di abbandono per unilaterale decisione della controparte. Il capitolo 9) è inammissibile in quanto generico e contraddetto da documenti prodotti dalla stessa controparte (vedi giornali di cantiere e verbali di cantiere in cui non risulta mai essere stata annotata la presenza di tali soggetti). Nella denegata e qui non creduta ipotesi di sua ammissione si chiede di essere ammesso a prova contraria con i seguenti testi: Sig. , come precedentemente Tes_5 generalizzato. Il capitolo 10) è inammissibile in quanto generico e contraddetto dalla stessa documentazione prodotta da controparte. Il capitolo 11) è inammissibile in quanto generico e comunque contraddetto da documenti prodotti dalla stessa controparte. Nella denegata e qui non creduta ipotesi di sua ammissione si chiede di essere ammesso a prova contraria con i seguenti testi: Sig. , residente in [...]; arch. residente in [...]Per_2 Controparte_9
Malfa n. 3, Peschiera Borromeo;
Sig. , presso Lario Servizi Via Statale, 55 - 22014 Testimone_7 Dongo (CO). Il capitolo 12) è irrilevante. Infatti non è vero che i due pozzi perdenti siano stati collocati secondo quanto previsto in progetto. Nella denegata e qui non creduta ipotesi di sua ammissione si chiede di essere ammessi a prova contraria diretta e indiretta. A prova contraria indiretta si chiede l'ammissione dei seguenti capitoli di prova: 15) “Vero che, alla ripresa dei lavori da parte della nel mese di luglio 2023, affidati all'impresa sotto la D.L. del Pt_1 CP_14 geom. questi ultimi hanno ricercato, infruttuosamente i due pozzi perdenti, nel CP_15 punto indicato nel disegno allegato alla relazione del geom. . 22/9/2023 (ns. doc. 37, pag. 7 CP_16
– tavola 12E dd. 4/2/2019, che mi viene rammostrato, utilizzando uno scavatore”. 16) “Vero che, in ragione di quanto sopra, la ha provveduto a installare due nuovi pozzetti presso CP_14
l'immobile per cui è causa, e precisamente nella posizione indicata nella fotografia planimetria che mi si rammostra (vedi doc. 37 pag. 8 e 9)”. Si indicano a testi tanto a prova contraria diretta che a prova contraria indiretta: geom. con studio in Menaggio, via IV Novembre n. 49; CP_15 Legale rappresentante della con sede in Desio, via Lavoratori Autobianchi n.
1. Il CP_17 capitolo 13) è inammissibile in quanto generico e contenente valutazioni non demandabili al teste e comunque irrilevante. Il capitolo 14) è inammissibile in quanto generico, valutativo e contraddetto da documenti prodotti in causa (vedi progetti in atti). Nella denegata e qui non creduta ipotesi di sua ammissione si chiede di essere ammesso a prova contraria con i seguenti testi: Ing. Tes_6
via Locatelli n. 113/b Seregno. Il capitolo 15) è inammissibile in quanto generico e
[...] contraddetto da documenti prodotti da questa difesa ed in particolare dal doc. 36 che attesta che l'esecuzione ed ultimazione dei lavori è stata affidata alla Si fa altresì notare che il CP_18
5 doc. 74 prodotto ex adverso appare del tutto irrilevante e fuorviante non foss'altro per il fatto che esso non riguarda la VI Srl, ma la Ellev iContract Srl, società del tutto differente. Nella denegata e qui non creduta ipotesi di sua ammissione si chiede di essere ammesso a prova contraria con i seguenti testi: Legale rappresentante della con sede in Desio, via Lavoratori CP_18 Autobianchi n.
1. In relazione ai testi indicati da controparte su tutti i capitoli, si eccepisce l'incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c. dei testi indicati in quanto portatori di un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio, e, per quanto concerne in particolare: il geom. anche in ragione di quanto si può ricavare dalla registrazione della Controparte_6 riunione del 26/5/22 prodotta dall'arch. - l'ing. in quanto ha Controparte_3 Persona_6 accettato l'incarico di CTP nel procedimento di ATP da parte dell'arch. In Controparte_2 ordine ai mezzi d prova dedotti dalla difesa dell'arch. ci si oppone Controparte_3 all'ammissione dei capitoli di prova per interpello formale e testi. Per quanto riguarda in particolare l'interrogatorio formale richiesto su tutti i capitoli ad eccezione del capitolo 15) si eccepisce la sua inammissibilità in quanto, ai sensi dell'art. 228 c.p.c e dell'art. 2730 c.c., l'interrogatorio formale costituisce un metodo per provocare una confessione giudiziale di un fatto a sé sfavorevole mentre, nel caso specifico, si vorrebbe che i capitoli producessero la confessione di fatti favorevoli alla parte cui è deferito l'interpello stesso. In relazione alle prove per testi: il capitolo 1) è irrilevante e comunque inammissibile in quanto generico, valutativo e contrario al contenuto di documenti agli atti ed in particolare al contratto di appalto stipulato fra le parti;
il capitolo 2) è irrilevante e comunque inammissibile in quanto generico, valutativo e contrario al contenuto di documenti agli atti ed in particolare al contratto di appalto stipulato fra le parti;
il capitolo 3) è inammissibile in quanto generico e contenete valutazioni sottratte ai testi. Si fa notare come sulla predetta circostanza non risulta essere stata sollevata alcuna contestazione da nessuna delle parti. Il capitolo 4) è inammissibile in quanto contrario a risultanze documentali. Si fa notare come il documento richiamato e che si intende rammostrare come oggetto di prova, non contiene le lamentele in oggetto;
il capitolo 5) è inammissibile in quanto generico, valutativo ed avente oggetto una circostanza negativa. Peraltro è contraddetto anche dalle risultanze documentali;
il capitolo 6) è inammissibile in quanto generico e contenente valutazioni non demandabili ai testi, oltre che contrario alle risultanze documentali (vedi ns. prima memoria ex art. 183 VI° comma c.p.c., da pag. 5 a 9, e documenti ivi citati;
il capitolo 7) è inammissibile in quanto riguarda una circostanza tardivamente dedotta e sulla quale non si accetta il contraddittorio, oltre che, in subordine, in quanto generico. Nella denegata e qui non creduta ipotesi di sua ammissione, si chiede di essere ammessi a prova contraria con i medesimi testi indicati da controparte Sigg. e;
il Per_2 Tes_5 capitolo 8) è inammissibile in quanto riguarda una circostanza tardivamente dedotta e sulla quale non si accetta il contraddittorio, oltre che, in subordine, in quanto generico. Nella denegata e qui non creduta ipotesi di sua ammissione, si chiede di essere ammessi a prova contraria con i medesimi testi indicati da controparte Sigg. e;
il capitolo 9) è inammissibile in Per_2 Tes_5 quanto riguarda una circostanza tardivamente dedotta e sulla quale non si accetta il contraddittorio, oltre che, in subordine, in quanto generico. Nella denegata e qui non creduta ipotesi di sua ammissione, si chiede di essere ammessi a prova contraria con i medesimi testi indicati da controparte Sigg. e . i capitoli 10) 11), 12) e 13) risultano totalmente Per_2 Tes_5 irrilevanti e comunque inammissibili in quanto riguardano circostanza tardivamente dedotte sulle quale non si accetta il contraddittorio, oltre che, in subordine, in quanto generici;
il capitolo 14) è assolutamente generico e comunque da provarsi in via documentale. Nella denegata e qui non creduta ipotesi di sua ammissione, si chiede di essere ammessi a prova contraria con il medesimo teste indicato da controparte Sig. il capitolo 15) è irrilevante e comunque Tes_5 inammissibile in quanto riguarda circostanze tardivamente dedotte sulle quali non si accetta il contraddittorio, oltre che, in subordine, generico;
il capitolo 16) è irrilevante e comunque inammissibile in quanto riguarda circostanze nuove sulle quali si dichiara di non accettare il contraddittorio, oltre che, in subordine generico;
il capitolo 17) è irrilevante e comunque
6 inammissibile in quanto riguarda circostanze nuove sulle quali si dichiara di non accettare il contraddittorio, oltre che, in subordine generico. il capitolo 18) è irrilevante e comunque inammissibile in quanto generico, privo di qualsiasi riferimento spazio temporale;
il capitolo 19), premesso che non esclude che l'arch. abbia svolto l'attività di D.L., appare Controparte_3 per il resto documentale;
il capitolo 20) è irrilevante (non si comprende cosa mirerebbe a provare la circostanza dedotta), in ogni caso non si contesta il fatto salvo per l'asserita presenza alla riunione dell'ing. circostanza questa peraltro in contrasto con quanto dedotto, rispetto alla CP_10 medesima circostanza, dall'arch. nella nota 1 di pag. 12 della sua memoria Controparte_3 (ove il predetto ingegnere non è indicato come presente). il capitolo 21) è inammissibile in quanto generico: si chiede in ogni caso , nella denegata ipotesi di sua ammissione , di essere ammessi a prova contraria indicando a teste il Sig. . Tes_5 Si chiede l'ammissione di CTU come meglio indicata a pag. 93 dell'atto di appello ed in particolare che su tutti i punti evidenziati nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo ( ALLESTIMENTO CANTIERE E NOLEGGI pag. 19 e 20, SCAVI pag. 20 e 21, OPERE IN CEMENTO ARMATO pag. 21, 22e 23, ASCENSORI pag. 23 e 24, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI pag. 24 , 25, 26 e 27, CARICO, TRASPORTI E SMALTIMENTO RIFIUTI pagg. 27 e 28, ASSISTENZE pag.- 28 e 29,
pag. 30, pag. 30,31, 32 33, 34 35 e 36, CP_19 Controparte_20 CP_21 pagg. 36 e 37), al fine di - verificare le opere effettivamente eseguite dalla
[...] [...] in esecuzione del contratto di appalto dd. 25/5/2018 ed in particolare se esse siano CP_1 conformi ai titoli edificatori ed agli elaborati progettuali, nonché se i lavori eseguiti siano stati effettuati a regola d'arte; - verificare la corrispondenza fra le opere eseguite ed i SAL emessi dalla tenuto conto di quanto previsto nel CME;
- verificare se le opere effettivamente Controparte_1 eseguite siano state correttamente contabilizzate dalla in base ai parametri Controparte_1 (quantità e prezzi) indicati nel CME allegato al contratto di appalto e, in caso di nuove opere, secondo i criteri indicati all'art. 7 del contratto di appalto;
- ove si rinvenga la presenza di opere non conformi o non eseguite a regola d'arte e/o viziate , determinare i costi (anche amministrativi) per la loro regolarizzazione o per l'eliminazione dei vizi e difetti;
- verificare i maggiori oneri di cantiere e per spese amministrative e professionali a carico della a seguito Parte_1 dell'interruzione dei rapporti con l'impresa appaltatrice e con i professionisti incaricati;
- determinare in base ai titoli edilizi ed ai progetti depositati, quali fossero, secondo l'id quod plerumque accidit ed ai documenti di causa, i tempi di esecuzione e di ultimazione dell'opera; - determinare , in base ai listini immobiliari vigenti in zona , per immobili di caratteristiche simili a quelli oggetto di causa, quale sia il canone di locazione per ciascuna delle unità immobiliari per cui è causa. - esaminare le tavole le tavole comparative contenute nelle pratiche PdC 19/2019 e PdC 2020in modo da determinare natura (sostanziale o di mero dettaglio) delle variazioni indicate nelle predette tavole, tenuto conto della dicotomia gialli (demolizioni) e rossi (rifacimenti) dalle quali emerge , in maniera chiara, che rispetto al PdC 1/2017, le diversità non sono di natura strutturale (sagoma , dimensioni e forma di edificio) ma semplici aggiustamenti a migliore identificazione in merito alla distribuzione interna e di tracciamento .
Controparte_1
2) Nel merito, dichiarato e confermato che: A) ha compiutamente e tempestivamente adempiuto a tutto quanto Controparte_1 previsto a proprio carico nel contratto di appalto n. 253 stipulato in data 25.05.2018 con la
[...] e nelle successive integrazioni concordate con il Direttore dei Lavori Arch. CP_22 [...] e dallo stesso disposte in qualità di Mandatario con rappresentanza di Persona_7 [...] con impegno di rato e valido vincolante per il Mandante;
CP_22 B) tutti gli stati di avanzamento dei lavori da n. 1 a n. 39 e lo stato finale contraddistinto dal n. 40 in data 12.07.2021 sono stati verificati e liquidati, integralmente e senza alcuna riserva, dal Direttore
7 dei Lavori Arch. sino al S.A.L. n. 36 compreso, e/o comunque tutti Persona_7 definitivamente accettati dal Committente ai sensi e per gli effetti degli artt. 11 e 12 del contratto citato, o, in subordine e salvo il gravame, dell'art. 1666, II co. cod. civ. per i SAL dal n. 1 al n. 34 già pagati, e quindi i crediti portati da essi e dalle fatture azionate in sede monitoria sono tutti certi, liquidi ed esigibili;
C) in ogni caso tutte le opere ed i lavori eseguiti dall'Appaltatore, sia nelle singole partite dei SAL, che nel complesso come riassunto nello “stato finale” di cui al SAL n. 40, debbono intendersi definitivamente accettati da esplicitamente con la liquidazione del Direttore dei Parte_1 Lavori, o in modo tacito dal Committente anche ai sensi delle clausole contrattuali, in particolare dell'art. 11 ed eventualmente delle norme codicistiche, con decadenza da ogni eccezione, azione e domanda proposte in causa e relative preclusioni di ogni ulteriore azione ed eccezione;
D) ha subito e sostenuto nel corso del periodo di esecuzione dell'appalto Controparte_1 costi ed oneri per le sospensioni amministrative dei lavori, tanto comunali disposte nel corso della loro esecuzione per fatto del Committente, a causa del contenzioso giudiziario ai cui effetti
[...] era soggetta e delle continue modifiche della impostazione del progetto edilizio- CP_22 urbanistico oggetto dell'appalto, quanto nazionali per la emergenza COVID, con i conseguenti impatti sul sinallagma contrattuale;
E) con comunicazione via pec 03.08.2022 ha dichiarato di volersi avvalere Controparte_1 ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456, II co. cod. civ., come si è avvalsa della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 11, ultimo periodo del contratto di appalto All. A per il mancato pagamento dei SAL già liquidati ed approvati dal Direttore dei Lavori, dopo una serie di inutili diffide al pagamento delle fatture emesse e già scadute e per gli altri motivi concorrenti indicati nella citata comunicazione e come esistenti in fatto, in via esemplificativa e non esaustiva la violazione da parte di della legislazione di sicurezza sui cantieri di cui alla comunicazione 20.06.2022 e Parte_1 la adozione di nuova sospensione amministrativa totale dei lavori in data 18.07.2022, con la immediata debenza di ogni importo dovuto a titolo di compenso, ivi comprese le c.d. ritenute a garanzia;
In principalità, 3) Dato atto anche i) della eccepita decadenza di ogni avversaria domanda, e/o eccezione e della maturata preclusione di ogni contestazione dei lavori ed opere eseguiti da Controparte_1 per definitiva accettazione, a termini di contratto e comunque anche ai sensi dell'art. 1667 cod. civ. per assoluta genericità della denuncia di presunti vizi e difetti delle opere, nonché ii) della accettazione definitiva delle opere e lavori e, fatto salvo quanto dichiarato in conformità alla precedente lett. E), all'occorrenza, iii) accertati anche i ripetuti inadempimenti imputabili e contestati a con il carattere della gravità ed importanza di cui all'art. 1455 cod. civ. CP_22 indicati nella citata lett. E) ed i relativi effetti risolutori, DICHIARARE inammissibili, in particolare la domanda di dichiarazione della risoluzione del contratto per fatto e colpa di e la domanda restitutoria di quanto già Controparte_1 corrisposto dal Committente a favore dell'Appaltatore e comunque RIGETTARE in quanto infondate in fatto ed in diritto tutte le eccezioni e domande e la opposizione riproposte da Pt_1 nell'appello nei confronti di;
[...] Controparte_1 conseguentemente e comunque 4) Con totale rigetto dell'appello, CONFERMARE integralmente il decreto ingiuntivo n. 1399/2022 Reg. Ing. – R.G. n. 3118/2022 emesso in data 06.09.2022 dal Giudice del Tribunale di Como ad istanza della Controparte_1
In via subordinata e fatto salvo il gravame;
5.1) nel caso denegato di revoca del decreto ingiuntivo, tenuto conto di quanto indicato alle precedenti lett. A) – E), ACCERTARE e DETERMINARE il giusto compenso spettante all'Appaltatore, secondo il contratto di appalto e gli accordi integrativi, o, in via subordinata ed
8 eventualmente, secondo legge e giustizia, per tutte le opere, e/o lavori, e/o forniture, e/o prestazioni Co eseguiti dalla a favore della . così come descritte e Controparte_1 CP_22 risultanti dai SAL agli atti, o comunque come in fatto e tenuto conto della circostanza fondamentale dell'enorme dilatazione, o prolungamento dei lavori, imputabili in via esclusiva a o Parte_1 dovute a fatti per cui è esclusa ogni responsabilità di compenso da Controparte_1 determinare in base al contratto di appalto, al computo metrico ed a tutti gli allegati al primo, agli accordi integrativi, nonché ai S.A.L. ed alle fatture emessi, a tutti gli altri documenti che saranno prodotti agli atti;
e per l'effetto
5.2) CONDANNARE la in persona del al pagamento a favore Parte_1 CP_23 dell'Appaltatore del compenso così determinato, maggiorato degli interessi legali, determinati ai sensi dell'art. 1284, IV co. cod. civ., oppure, e comunque per il periodo anteriore al deposito del ricorso monitorio, degli interessi ai sensi degli artt. 4 e 5 del D. Lgs n. 231/2002, nonché degli ulteriori danni ex art. 1224, II co. cod. civ., nella misura della variazione degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le Famiglie di Operai ed Impiegati, o di altro indice sostitutivo od equipollente, a far data delle singole fatture emesse per il pagamento del compenso, o, in estremo subordine, dal termine dei lavori, e sino al saldo effettivo, in ogni caso con anatocismo;
6.1) RIGETTARE in ogni caso e per i motivi esposti in atti tutte le avversarie domande attinenti la risoluzione del contratto e la restituzione del compenso già percepito da Controparte_1 nonchè di condanna al risarcimento dei danni a carico della o qualsiasi Controparte_1 CP_2 altra domanda contro di essa riproposta in appello, anche da ora Appellati, per totale infondatezza in fatto ed in diritto, o,
6.2.) in via di estremo subordine, senza alcuna accettazione della inversione dell'onere della prova e salvo il gravame, DETERMINARE i danni per denegatissima ipotesi ritenuti imputabili all'operato di tenuto conto degli artt. 1218, 1223 e 1227, I e II co. cod. civ.; Controparte_1
7.1.) Fatto salvo il gravame, DICHIARARE inammissibili per violazione della forma richiesta, e/o RIGETTARE ogni altra eventuale eccezione o domanda proposte, anche dagli altri Appellati, anche in via subordinata, contro per inammissibilità, e/o totale infondatezza in Controparte_1 fatto ed in diritto;
7.2. Più specificamente nei confronti delle conclusioni e domande subordinate dell'Arch.
[...] ai sensi dell'art. 346 c.p.c.: CP_3 In via preliminare, A) DICHIARARE la nullità della domanda riconvenzionale di condanna diretta di
[...] ai sensi degli artt. 156 e 163, nn. 3 e 4 c.p.c.; Controparte_1
B) DICHIARARE il difetto di legittimazione passiva di Controparte_1 C) DICHIARARE in ogni capo la inammissibilità della domanda riconvenzionale di condanna diretta ai sensi dell'art. 36 c.p.c.; Nel merito, D) RIGETTARE ogni domanda riconvenzione da tale Parte proposta, anche di graduazione della responsabilità, o di regresso, o di restituzione di quanto eventualmente sborsato a favore della
[...]
in quanto totalmente infondate in fatto ed in diritto;
CP_22
7.3. All'occorrenza nel caso di costituzione più specificamente nei confronti delle domande dell'Arch. Controparte_2 In via preliminare, A) DICHIARARE la nullità della domanda riconvenzionale di condanna diretta di
[...] ai sensi degli artt. 156 e 163, nn. 3 e 4 c.p.c.; Controparte_1 B) DICHIARARE il difetto di legittimazione passiva di fatto salvo il Controparte_1 diniego di accettazione del contraddittorio su ogni modifica della domanda nella prima memoria ex art. 183 VI co. c.p.c.; C) DICHIARARE l'inammissibilità della domanda riconvenzionale di condanna diretta ai sensi
9 dell'art. 36 c.p.c.; Nel merito, D) RIGETTARE ogni domanda riconvenzione da tale Parte proposta, anche di graduazione della responsabilità, o di regresso, o di restituzione di quanto eventualmente sborsato a favore della
[...]
in quanto totalmente infondate in fatto ed in diritto;
CP_22
7.4. Più specificamente nei confronti di Controparte_25
e ,
[...] Controparte_26 A) RIGETTARE ogni domanda, e/o eccezione contrarie, od opposte alle conclusioni di
[...]
od al loro integrale accoglimento, o comunque nei suoi confronti, all'occorrenza Controparte_1 con rifusione delle spese legali;
7.5. In ogni caso, CONDANNARE i Terzi chiamati Arch. all'occorrenza le Controparte_3 Compagnie di Assicurazione da esso chiamate in causa, ed eventualmente l'Arch.
[...]
per quanto di ragione e di rispettiva competenza, a rifondere alla CP_2 Controparte_1 le spese, ivi compreso il rimborso forfettario 15% spese generali ed i compensi, maggiorati di
[...] IVA e CPA sull'imponibile, per l'assistenza e difesa nelle domande riconvenzionali proposte contro Controparte_1
8) In via del tutto subordinata, condizionatamente all'accoglimento dell'appello di e Parte_1 fatto salvo il gravame, nel denegato caso di condanna a favore di o altrimenti di Parte_1 accoglimento nei propri confronti di altre domande di tale Parte che decurtino le legittime pretese fondate sul contratto di appalto, ACCERTARE e DETERMINARE il grado e la rispettiva misura della responsabilità a causa delle condotte negligenti od omissive del Direttore dei Lavori/Mandatario del Committente Arch. e/o, in via ulteriormente gradata, del Controparte_2 Progettista Arch. e delle conseguenze pregiudizievoli che ne sono derivate a Controparte_3 proprio danno e CONDANNARLI a tenerla indenne e manlevata, in tutto, o, in via subordinata, in parte, da ogni somma che, per denegata ipotesi, debba sborsare, oppure che sia detratta dal legittimo compenso dovuto in forza del contratto di appalto dal Committente Parte_1
9) Accertata la improcedibilità, e/o inammissibilità, e/o nullità dell'accertamento tecnico preventivo proposto in corso di causa da nonché dei quesiti affidati al C.T.U. Ing. Parte_1 [...]
DICHIARARE la nullità della relazione peritale finale in data 03.07.2023 del C.T.U. Ing. Per_8 per violazione del diritto sostanziale al contraddittorio, come esposto negli atti e Persona_8 DENEGARNE la ammissione agli atti. 10) CONDANNARE in ogni caso la in persona del L.R.p.t., e, all'occorrenza, Parte_1 qualsiasi altra Parte appellata costituita, che abbia proposto domande contro la Controparte_1 a rifondere alla in persona del L.R.p.t., i compensi, le spese ed il
[...] Controparte_1 rimborso forfettario del 15%, anche per la fase di appello, maggiorati dell'I.V.A. e del C.P.A. sull'imponibile, nonché i compensi eventualmente corrisposti a Consulenti di Parte per le espletate od eventualmente espletande consulenze tecniche, come da note che verranno depositate agli atti. In via istruttoria, ferma la richiesta di rinvio alla precisazione delle conclusioni senza la disposizione di alcun incombente istruttorio anche in appello, senza che Controparte_1 ciò comporti accettazione alcuna della inversione dell'onere della prova, o rinuncia, anche solo parziale, all'esonero dalla prova per i fatti da ritenersi ammessi in mancanza di specifica contestazione delle Controparti negli atti già depositati in primo grado ai sensi dell'art. 115, I co. cod. civ., chiede, all'occorrenza ed in subordine alla fissazione della udienza di precisazione delle conclusioni, respinta e contestata ogni opposizione, l'ammissione dei seguenti capitoli di prova per interpello formale del e dei Terzi Chiamati Arch. ed Controparte_27 CP_2 [...]
nonché per Testi, con i Testi indicati di seguito: CP_3 1) “Vero che prima della stipula del contratto di appalto in data 25.05.2018 e lo Pt_1 [...]
ed incaricati dal Committente, resero disponibili a Controparte_28 Controparte_3
per la formulazione della sua offerta economica, i disegni architettonici delle opere e lavori CP_1 appaltati di cui alle tavole 08b e 07c di tale Studio, aggiornate al 09.06.2017, di cui ai docc. nn. 63 e
10 64, già allegate al doc. n. 1 fasc. monitorio, che mi vengono rammostrati e che confermo quali uniche descrizioni provvisorie delle opere e lavori allegati al citato contratto di appalto”;
2) “Vero che la individuazione e descrizione delle opere e lavori edili, nonché i prezzi della offerta economica nel computo metrico estimativo allegato al contratto di appalto stipulato vennero stabiliti in base a tali disegni architettonici, con riserva di ogni successiva modifica ed integrazione”
3) “Vero che dopo la sospensione dei lavori disposta dal Comune in data 28.03.2019 a Pt_1 seguito delle sentenze della Magistratura Amministrativa negative per di cui ai docc. nn. 2 Pt_1 e 3, presentò durante tutto il corso dei lavori una serie di varianti all'originario permesso di costruire n. 1/2017 per la integrale modifica e variazione delle opere edili, come risulta dall'elenco di cui al doc. n. 68, predisposto dallo Studio degli Architetti ed che CP_2 Controparte_3 mi viene rammostrato e che confermo”;
4) “Vero che, rispetto all'originario permesso di costruire n. 1/2017, i lavori e le opere presentarono le radicali modificazioni ed integrazioni risultanti dal raffronto delle tavole di cui ai docc. nn. 65, 66,67,69, 70, 71, 72 e 73, che mi vengono rammostrati e che confermo”
5) “Vero che, come risulta dalla corrispondenza intercorsa tra la SA ZZ da una parte e lo Studio degli Arch. degli Strutturisti Ing. ed e CP_3 CP_6 Persona_6 Pt_1 dall'altra, di cui ai docc. nn. 46.1. – 46.39, 47.1. – 47.20, 48.1. –48.60, 49.1. – 49.50, 50.1. – 50.102 e 9, che mi vengono rammostrati e che confermo, la Direzione dei Lavori e, per quanto di loro competenza, i citati Strutturisti impartivano via via in corso d'opera a le disposizioni CP_1 tecnico-costruttive e gli ordini di variazione ed integrazione dei lavori e la Direzione Lavori, in qualche caso a richiesta della stessa il Committente, approvava i preventivi inviati da per CP_1 tali opere e lavori”
6) “Vero che in corso di esecuzione scorporò dall'appalto e fece eseguire dai propri Pt_1 Subappaltatori fiduciari alcuni dei lavori ed opere appaltate a che prestò Controparte_1 comunque con i propri Dipendenti opera continuativa di assistenza edile agli stessi, per gli importi indicati nei vari SAL, e comunque incaricò diversi Subappaltatori, presenti contemporaneamente in cantiere, di eseguire i propri lavori in contemporanea con la SA come risulta CP_1 dall'elenco di cui alle pagg.
9-10 della comparsa di costituzione e dalle denunce di presenza in cantiere delle Imprese fatte da di cui al doc. n. 52, che mi viene rammostrato e che Pt_1 confermo”;
7) “Vero che la Direzione dei Lavori, in particolare l'Arch. verificò, anche con Controparte_2 alcune richieste di revisione delle misure ed importi esposti ed in conseguenza approvò con specifica sottoscrizione i SAL descrittivi delle opere e lavori effettivamente eseguiti da per CP_1 le misure, quantità e forniture ivi indicate dal n. 1 al n. 36, di cui ai documenti che mi vengono rammostrati (v. docc. nn. 4-39, fasc. monitorio per la sottoscrizione del D.L. e docc. nn. 11, fasc. monitorio e 46.1. – 46.39, 47.1. – 47.20, 48.1. – 48.60, 49,1. – 49.50, 50.1. – 50.102 e 9 per la trasmissione), nonché approvò i SAL da n. 37 a n. 39 trasmessi dalla SA ZZ, come risulta dai docc. 40-40bis, 41-41bis, 42-42bis della lista del fascicolo monitorio”;
8) “Vero che il c.d. stato finale al 30.06.2022 venne inviato da a in data CP_1 Pt_1
12.07.2022, come risulta dai documenti di cui ai nn. 43-43bis, che mi vengono rammostrati e che confermo”;
9) “Vero che i Sig.ri e per conto di ed altri incaricati per tutto il Tes_5 Per_2 Pt_1 corso dei lavori seguirono in cantiere lo svolgimento dei lavori, ne furono informati e tennero in loco i contatti con il Responsabile del cantiere di;
CP_1
10) “Vero che quando le maestranze della SA lasciarono il cantiere le opere ed i lavori CP_1 da essa realizzati all'esterno alla data del 5 luglio 2022 si presentavano nello stato e nella consistenza di cui alle fotografie che mi vengono rammostrate, allegate al doc. n. 25, con adeguate protezioni dalle intemperie per tutti i manufatti posti all'esterno”;
11) “Vero che in particolare la struttura della vasca della piscina, realizzata da secondo il CP_1 tracciamento in loco e le misure fornite dagli Arch. ed venne CP_2 Controparte_3
11 interamente coperta prima del rilascio del cantiere da con una struttura di legno Controparte_1 e teli cerati per proteggerla dalle infiltrazioni di acqua, come risulta dalle fotografie di cui ai docc. nn. 37-38, che mi vengono rammostrate e che confermo”;
12) “Vero che i due pozzi perdenti sono stati collocati dalla SA nel terreno, come da CP_1 fotografie di cui ai docc. nn. 41-45, che mi vengono rammostrate e che confermo, secondo quanto previsto nel progetto e le indicazioni impartite dalla Direzione Lavori”;
13) “Vero che in data 5 luglio 2022 lo Strutturista Ing. unitamente al D.L. ed al Persona_6 Geom. , predispose, al momento del rilascio del cantiere da parte di lo Controparte_6 CP_1 stato di consistenza dei lavori di cui al doc. n. 25, con le fotografie allegate, che mi vengono rammostrate e che confermo, descrivendo lo consistenza e stato di tutte le opere e lavori realizzati dalla SA;
CP_1
14) “Vero che i dimensionamenti e le misure di tutte le unità interne della villa della zona giorno e notte, nonché, previo tracciamento del perimetro, della vasca della piscina furono indicati dal Direttore dei Lavori e dagli Strutturisti e che si attenne nella esecuzione pedissequamente a CP_1 tali indicazioni”;
15) “Vero che la VI S.r.l. della famiglia ha completato gli ultimi lavori di finitura agli Per_2 interni della villa nell'agosto del 2023”. Si indicano a Testi: Su tutti i capitoli il Geom. , c/o Ing. ed Controparte_6 Controparte_1 Testimone_6
Ing. Via A. Locatelli n. 113/b, Seregno (MI) Sui capitoli nn. 3, 4, 6 e 15, l'Arch. Persona_6
c/o Comune di Tremezzina. Testimone_8 Si formula opposizione alla ammissione di tutti i capitoli di prova orale dedotti dalle Controparti, per inammissibilità, e/o irrilevanza, e7o genericità e più precisamente: per i capitoli dedotti da Pt_1
▪ quanto ad capp. nn. 1 e 2, la cui veridicità si contesta, poiché le circostanze ivi tenorizzate sono irrilevanti ed il primo contiene anche valutazioni inibite al TE (“in considerazione della situazione di arretratezza del cantiere e del grave ritardo accumulato”);
▪ quanto ad capp. nn. 3-6, poiché agli atti (v. produzioni Arch. vi sarebbe la Controparte_3 registrazione audio dell'incontro, che dovrebbe essere dal Giudice ascoltata in contraddittorio con le Parti per trovare ingresso come prova nel giudizio, quale che sia la sua rilevanza probatoria,nonché esaminata nell'intero contesto delle questioni trattate, non potendosi isolare dal complessivo contesto alcune frasi, per verificare che la verbalizzazione in sunto corrisponda al contenuto effettivo della registrazione;
▪ quanto ad cap. n. 7, poiché la circostanza avrebbe dovuto essere provata con la produzione del contratto di subappalto stipulato da e le fatture dei lavori svolti;
Pt_1
▪ quanto ad cap. n. 8, poiché la questione della determinazione del compenso spettante a per CP_1 le c.d. assistenze edili prestate ai Subappaltatori o alle altre Imprese incaricate direttamente da è risolto de plano dall'art. 7 del contratto (v. terza memoria punto 3.23.); Pt_1
▪ quanto ad cap. n. 9, poiché la circostanza avrebbe dovuto essere provata con la produzione del contratto di subappalto stipulato da e le fatture dei lavori svolti (il motivo strumentale di Pt_1 tale omissione è stato spiegato nella terza memoria al punto 3.23.);
▪ quanto ad cap. 10, poiché la questione della determinazione del compenso spettante a per CP_1 le c.d. assistenze edili prestate ai Subappaltatori o alle altre Imprese incaricate direttamente da è risolto de plano dall'art. 7 del contratto (v. terza memoria punto 3.23); Pt_1
▪ quanto ad cap. n. 11, poiché la circostanza è irrilevante avrebbe dovuto essere provata con la produzione del contratto di subappalto stipulato da e le fatture dei lavori svolti;
Pt_1
▪ quanto ad cap. n. 12, poiché la questione della determinazione del compenso spettante a CP_1 per le c.d. assistenze edili prestate ai Subappaltatori o alle altre Imprese incaricate direttamente da è risolto de plano dall'art. 7 del contratto (v. terza memoria punto 3.23.); Pt_1
▪ quanto ad cap. n. 13, poiché la questione della determinazione del compenso spettante a ZZ
12 per le c.d. assistenze edili prestate ai Subappaltatori o alle altre Imprese incaricate direttamente da è risolto de plano dall'art. 7 del contratto (v. terza memoria punto 3.23.). Pt_1 per i capitoli dedotti da Arch. limitatamente a quanto di interesse di Controparte_3 CP_1
▪ quanto ad cap. n. 1, poiché la circostanza è pacifica ed è previsto dal contratto di appalto;
▪ quanto ad cap. 3, poiché la circostanza è pacifica (salva contestazione di;
Pt_1
▪ quanto ad cap. n. 4, poiché la circostanza è pacifica e risulta dal documento indicato nel capitolo;
▪ quanto ad cap. n. 5, poiché la circostanza è pacifica (salva contestazione di;
Pt_1
▪ quanto ad cap. n. 6, poiché la circostanza è pacifica;
▪ quanto ad capp. nn. 10-11, poiché le circostanze sono irrilevanti;
▪ quanto ad capp. nn. 12-13, poiché la circostanza, oltre ad essere smentita dalla sottoscrizione del Professionista del contratto di appalto agli atti, riguarderebbe la posizione di altra Parte e quindi il cap. sarebbe inammissibile (v. terza memoria parag. 2);
▪ quanto ad capp. nn. 15-16, poiché le circostanze sono irrilevanti;
▪ quanto ad cap. n. 21, poiché la procedura di approvazione dei SAL ed i suoi effetti erano disciplinati specificamente dal contratto di appalto.
▪ Per entrambe le Parti si fa riserva, prima della eventuale assunzione, di eccepire profili di incapacità a deporre del TE presentato ex art. 246 c.p.c. Nel caso denegato di ammissione di qualsiasi capitolo di prova ex adverso dedotto, si chiede la ammissione di prova contraria, diretta ed indiretta, indicandosi a Testi quelli già designati a prova diretta ed aggiungendosi i seguenti: e , operai addetti al cantiere Testimone_9 Tes_10
c/o
Pt_1 Controparte_1 Ferme le eccezioni di inammissibilità/nullità del disposto ATP (v. inter alia prima memoria parag. 1), si formula opposizione alla ammissione della consulenza richiesta da per tutte le
Pt_1 ragioni già esposte nei precedenti scritti di I grado (da ultimo v. terza memoria parag. 5), in sintesi in quanto i quesiti proposti da oltre ad introdurre una inammissibile revisione generale ad
Pt_1 explorandum della contabilità (ormai definitivamente approvata) e dei profili tecnici della esecuzione (v. in particolare ma non solo i quesiti nn. 1,2,4), anche ben oltre le specifiche doglianze di in atti, sono palesemente irrilevanti, attenendo ad eccezioni, o domande palesemente
Pt_1 infondate, od a questioni risolte de plano in senso opposto alle tesi di dalla disciplina
Pt_1 contrattuale vincolante e dalla documentazione prodotta da (così i nn. I, II, III, IV, V, VI, CP_1 VII) e comunque evidentemente esplorativi, anche per la assoluta genericità (così i nn. I, IV, V, VI).
riservata la richiesta tuzioristica di ammissione dei capitoli di prova orale dedotti nella CP_1 seconda memoria in primo grado dep. in data 19.10.2023,per la cui ammissione insiste solo subordinatamente alla denegata ipotesi di mancato rinvio delle Parti alla precisazione delle conclusioni sulle questioni ed eccezioni preliminari, idonee a definire tutto, o, subordinatamente, gran parte del giudizio e quindi di ridurre, o snellire la istruttoria, si riserva dopo la sentenza eventualmente parziale in appello di chiedere una C.T.U. su eventuali e limitate questioni residue, per le quali formulerà una proposta di quesiti specifici, in sede di finale precisazione delle conclusioni, oppure la pronuncia della sentenza parziale. chiede di rigettare ogni eccezione CP_1 di inammissibilità delle proprie produzioni, tutte specificamente indicate in lista in conformità all'art. 87 disp. att. c.p.c. per le quale vale il principio di acquisizione al processo, salva ovviamente ogni valutazione della loro efficacia probatoria riservata al Giudice in riferimento ai petita partium ed alle loro contestazioni, alla luce delle domande ed eccezioni proposte da o anche delle CP_1 mere allegazioni e deduzioni, ritualmente ed analiticamente fatte negli atti precedenti, con riserva di ogni integrazione ed approfondimento in sede degli scritti conclusivi. insiste per lo stralcio dagli atti dei documenti prodotti in I grado da in allegato alla CP_1 Pt_1 terza memoria sub nn. 75-102, indicati come documenti prodotti a controprova, ma che in realtà attengono a questioni che avrebbero dovuto essere sollevate entro e non oltre il deposito della seconda memoria, con allegazione ad essa della relativa documentazione e sono quindi da
13 intendersi, in base allo sviluppo del procedimento, documenti a prova diretta e quindi tardivamente prodotti, come già eccepito in primo grado
Controparte_3 In principalità Rigettare l'appello di avverso l'arch. Parte_1 Controparte_3 e confermare la sentenza del Tribunale resa nei confronti dell'arch. Controparte_3 conseguentemente Rigettare tutte le domande, nessuna esclusa, formulate dall'appellante e per l'effetto dichiarare l'arch. esente da Parte_1 Controparte_3 responsabilità per i fatti oggetto di giudizio, nonché rigettare tutte le domande formulate nei suoi confronti da qualsiasi parte costituita, poiché infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti in atti. In subordine Nella denegata ipotesi di riconoscimento di responsabilità dell'arch.
[...] in relazione ai fatti oggetto di causa - limitare il grado di colpa imputabile nel CP_3 determinismo dell'evento dannoso alla sola quota di concorso di responsabilità che sarà accertata in corso di causa, liquidandola in conformità; - limitare al grado di responsabilità riconosciuto in capo all'arch. la rifusione agli altri condebitori in solido di quanto questi dovessero Controparte_3 versare in esecuzione dell'emananda sentenza subordinandola all'effettivo pagamento da parte dei medesimi;
- condannare i condebitori a rifondere ogni somma che dovesse essere corrisposta dall'arch. in conseguenza di una eventuale condanna, in via parziale o in solido fra loro. Controparte_3 Sempre in subordine Accertata l'operatività della garanzia assicurativa invocata dal terzo chiamato con riferimento alla polizza IFL0008956.007838, condannare, in solido ovvero per la Parte_2 rispettiva quota di competenza, le compagnie e QBE Insurance a tenere indenne e CP_4 manlevare il terzo chiamato da ogni e qualsiasi conseguenza pregiudizievole del Parte_2 giudizio, condannando inoltre le stesse, in caso di soccombenza parziale o totale dell'assicurato, all'integrale pagamento delle spese ed onorari dell'avvocato che assiste l'architetto Parte_2 Ancora in subordine In caso di accertata responsabilità della ditta per Controparte_1 quanto lamentato dalla accertare e dichiarare il danno patito dall'arch. Pt_1 [...] in ragione del mancato guadagno che avrebbe conseguito qualora avesse potuto ultimare CP_3 la propria prestazione professionale e del mancato futuro guadagno, in termini di perdita di chance, di poter nuovamente collaborare con e comunque di ogni e ulteriore danno che sarà Pt_1 accertato in capo all'arch. condannando al Controparte_3 Controparte_1 risarcimento degli stessi, nei termini e nella misura che risulterà ad esito dell'istruttoria esperita ovvero in via equitativa.
In via istruttoria Si chiede l'ammissione di prova per testi ed interrogatorio formale, dei seguenti capitoli di prova, per i signori: Geom. c/o ZZ Costruzioni s.r.l. Grandola: per Controparte_6 i capitoli numero 1, 2, 3, 4, 5, 14, 17, 18, 21; Geom. c/o ZZ Costruzioni s.r.l. Tes_11 Grandola: per i capitoli 10, 11, 12, 13; Arch. Via privata Capitano Ugo Ricci n. Controparte_2 3: per i capitoli numero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21; Sig. , Per_2 residente in [...], per i capitoli: 7, 8, 9, 15, 17, 20; Sig. , Via Tes_5 Mazzini 21, Seregno (MB):
1. Vero che il compenso dell'appaltatore per le prestazioni delle assistenze è rapportato al costo dei relativi lavori, ad esempio per l'impianto elettrico e idraulico? 2. Vero che, durante l'esecuzione delle opere, il committente ometteva di comunicare i costi degli artigiani suoi affidatari tramite i quali determinare in proporzione il compenso dell'impresa appaltatrice per le relative assistenze? 3. Vero che la presenza in cantiere di altri artigiani CP_1 comportava complicazioni operative per l'andamento dei lavori in cantiere? 4. Vero che l'impresa si lamentò di tale aspetto sia con il DL sia con il committente, come da comunicazione che CP_1 Le si rammostra (cfr. doc. 158)? 5. Vero che all'epoca della redazione del Computo Metrico Estimativo nel 2018, prima della firma del contratto tra e nulla si sapeva circa i CP_1 Pt_1 cementi armati? 6. Vero che il CME predisposto ed allegato al contratto d'appalto è stato da lei
14 redatto come riferimento di massima per ottenere le quotazioni di mercato? 7. Vero che durante lo svolgimento dei lavori, dal 2018 al 2022, l'architetto unitamente all'arch. Controparte_3 si recavano presso le ditte VI e , con cadenza di almeno ogni due Controparte_2 Per_2 settimane, per discutere del cantiere con il committente sig. e ? Pt_1 Per_2 Tes_5
8. Vero che tali incontri avvenivano con frequenza di almeno un paio di volte al mese ovvero almeno ogni due settimane circa? 9. Vero che l'arch. a proposito dei compensi Controparte_2 degli architetti, disse al sig. che, per ragioni personali, i pagamenti per le prestazioni Tes_5 dei professionisti dovevano essere effettuati tutti sul conto corrente dell'arch.
[...]
10. Vero che il giorno della firma del contratto, nel maggio 2018, erano presenti: per la CP_3 Tes_1 ditta il geom. e il sig. ; per la ditta committente il sig. CP_1 Persona_1 Pt_1 Per_2 e il sig. , oltre ai due architetti 11. Vero che in tale occasione il
[...] Tes_5 CP_3 Tes_1 Geom. e il sig. ed il sig. e il sig. , si chiusero in una Persona_1 Per_2 Tes_5 stanza per circa mezz'ora e ne uscirono con il contratto già firmato, poi siglato dall'arch.
[...]
12. Vero che, sia prima che dopo la sottoscrizione, il sig. ometteva di CP_2 Per_2 comunicare alcunché all'arch. a proposito del contratto firmato, chiedendo solo Controparte_2 Per_ di apporre la sigla per presa visione? 13. Vero che il sig. nulla evidenziò all'arch.
[...] a proposito di suoi incombenti o poteri delegati in merito alla liquidazione dei SAL? 14. CP_2 Vero che a proposito delle varianti (es. impermeabilizzazione box, progetto per pozzi Parte_3 perdenti, piscina…), si attendeva il benestare del committente prima di procedere con le opere? 15. Vero che in passato Lei ebbe quale professionista l'arch. a proposito delle Controparte_2 seguenti vicende immobiliari: anni 97/98, 14 villette a schiera a Cabiate, negli anni 2005/2006 un lotto edificabile a Meda in Via San Fedele, infine i lavori della villa di Seregno dove abita il sig.
? 16. Vero che Lei, per conto del sig. si occupò delle seguenti vicende immobiliari Per_2 Per_2 della famiglia anni 97/98, 14 villette a schiera a Cabiate, negli anni 2005/2006 lotto Per_2 edificabile a Meda in Via San Fedele, infine i lavori della villa di Seregno dove abita il sig. Per_2 e l'appalto di Tremezzo per due villette con piscina? 17. Vero che il sig. , prima
[...] Per_2 dell'inizio dei lavori, chiese di valutare il progetto di Via Camatte avendo come riferimento l'abitazione di questi in Seregno? 18. Vero che l'arch. interloquiva con il Geom. Controparte_2
e relazionava il committente? 19. Vero che l'arch. ha svolto la propria CP_6 CP_3 prestazione dapprima per quanto inerente i rapporti di vicinato e le vertenze avanti la giustizia amministrativa, collaborando con l'avv. Ferrari di Monza, poi presentando le pratiche urbanistiche in Comune e redigendo i progetti esecutivi dell'opera? 20. Vero che in data 28.04.22 si svolse un incontro presso la ditta VI alla presenza del sig. e dei suoi tecnici e Per_2 CP_9
presenti anche gli architetti e Vero che la procedura di CP_10 CP_3 Controparte_2 approvazione dei SAL avveniva nel seguente modo: Il Geom. per inviava il file pdf CP_6 CP_1 con il SAL;
L'architetto aiutava il padre nella lettura a computer dei file, li Controparte_3 conservava e li registrava nella memoria della contabilità di cantiere;
segnava le puntualizzazioni che il padre muoveva al SAL proposto dall'impresa; L'arch. discuteva con il Controparte_2 Geom. il SAL, in base agli appunti e ai documenti predisposti;
L'arch. CP_6 Controparte_2 invia il SAL al sig. . Con i testi sopra indicati con riferimento ai singoli capitoli Tes_5 dedotti. In ogni caso Con vittoria di onorari e spese, oltre spese generali, CPA e IVA.
Controparte_4 Controparte_5 Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e domanda, sia di merito, sia istruttoria, previo ogni necessario accertamento e declaratoria, così giudicare: Nel merito:
1. rigettare integralmente l'appello proposto da in quanto infondato in fatto ed in diritto, e le domande tutte svolte nei Parte_1 confronti dell'arch. perché infondate in fatto e in diritto, nonché sfornite di Controparte_3 prova e, per l'effetto, confermare la Sentenza di primo grado. In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di riforma della Sentenza e di accertata responsabilità, anche solo parziale,
15 dell'arch. e di ritenuta operatività della garanzia assicurativa prestata con la Controparte_3 Polizza, previa determinazione delle quote interne della responsabilità tra i diversi coobbligati in proporzione della rispettiva colpa e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate:
2. accertare e dichiarare l'obbligo indennitario di AIG e QBE nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal citato contratto, e comunque: (i) nei limiti della quota di responsabilità direttamente imputabile all'Arch. dichiarando il diritto di AIG e QBE, laddove richieste di pagare Controparte_3 somme eccedenti tale quota, di rivalersi sugli altri eventuali responsabili in solido per l'eccedenza, pronunciando le condanne del caso;
(ii) previa detrazione della franchigia fissa di € 2.000,00 per sinistro ed entro il limite di massimale di € 1.000.000,00; (iii) con ripartizione dell'indennizzo così Con Contr eventualmente determinato nella misura del 60% a carico di e del 40% a carico di (iv) nonché tenuto conto di ogni altra disposizione negoziale e/o di legge ritenuta applicabile. In via istruttoria:
3. confermare le ordinanze del Tribunale di Como del 10.04.2024 e del 29.11.2024 e, per l'effetto, rigettare tutte le istanze istruttorie riproposte dall'Appellante (atto d'appello, pagg. 99 e ss.). In ogni caso:
4. con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% e accessori di legge, per entrambi i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso monitorio del 2.09.2022, la otteneva decreto Controparte_1 ingiuntivo nei confronti della per il complessivo importo Parte_1 di € 600.195,00, oltre interessi , a titolo di saldo per gli interventi eseguiti dalla stessa in virtù di contratto di appalto , stipulato con la controparte, quale committente, in data 25.05.2018, come da stati di avanzamento lavori elaborati dall'appaltatrice e specificamente approvati dal direttore dei lavori.
proponeva opposizione assumendo che, nonostante la clausola di Pt_1 invariabilità dei prezzi, questi erano stati aumentati, le opere presentavano vizi e non erano state terminate. Aggiungeva che la procedura di approvazione dei SAL da parte del direttore dei lavori, era viziata in quanto gli stessi non corrispondevano alla realtà dei fatti e, in ogni caso, che gli artt. 11 e 12 del contratto, che prevedevano decadenze a carico della committente erano inefficaci, trattandosi di clausole vessatorie non specificamente approvate per iscritto, come richiesto invece dall'art. 1341 secondo comma, c.c.: per tale ragione, la committente aveva rifiutato i pagamenti, mentre con PEC del 3.08.2022, la controparte invocava la clausola risolutiva espressa contenuta all'art. 11 del contratto medesimo e aveva intimato il pagamento.
chiedeva pertanto, l'accoglimento della opposizione e avanzava domanda Pt_1 riconvenzionale di risoluzione del contratto e di condanna della Controparte_1 al risarcimento del danno subito, da liquidarsi nella complessiva somma di €
[...]
1.850.360,01, in ciò considerati anche i costi di ripristino dei vizi e il lucro cessante, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo. Rappresentava, infine, l'opponente di aver incaricato ed CP_2 [...] delle attività di progettazione e direzione dei lavori, versando loro CP_3 complessivi € 137.926,80, e che, tuttavia, questi ultimi si erano resi inadempienti
.Chiedeva quindi, previa autorizzazione alla chiamata in causa degli stessi, la 16 condanna di questi ultimi alla restituzione del compenso da loro ricevuto e al risarcimento del danno, da liquidarsi nella misura di € 1.850.360,01, oltre interessi e rivalutazione.
L'opposta costituitasi contestava la domanda dell'opponente assumendo che: l'esecuzione dell'opera aveva subito ritardi determinati dal contenzioso amministrativo della committente e dal periodo di lockdown;
che i prezzi delle materie prime avevano subito incrementi;
che il contenuto del contratto aveva, quindi, subito una serie di modifiche su disposizione del direttore dei lavori, rispetto alle originarie previsioni del computo metrico, così come peraltro consentito dagli artt. 6, 7 e 10 del contratto, che individuavano nella persona del direttore dei lavori un mandatario con rappresentanza ex art. 1704 c.c.; in relazione agli ultimi SAL (dal 37 al 40), pure non approvati dal direttore dei lavori, la controparte era invece decaduta dalla facoltà di opporre eccezioni, in quanto la relativa denuncia non era avvenuta nei trenta giorni successivi alla trasmissione del SAL finale, come previsto dall'art. 12 del contratto.
Concludeva, quindi, per il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo, previo accertamento della intervenuta risoluzione del contratto per il grave inadempimento della committente, o, comunque, per la condanna della stessa al pagamento di quanto dovuto, con rigetto delle avverse domande riconvenzionali.
Si costituiva il terzo chiamato che ammetteva di avere ricoperto il Controparte_2 ruolo di direttore dei lavori, nell'ambito del citato contratto di appalto, ma contestava di avere ricevuto l'incarico di verificare periodicamente la contabilità di cantiere, che era stata vagliata tutta direttamente dal legale rappresentante dell'opponente; contestava, dunque, di essersi reso responsabile dei danni lamentati dalla committente in citazione e chiedeva, in subordine, di essere tenuto indenne dalla
[...]
in ipotesi di condanna. Controparte_1
costituitosi a sua volta, contestava di avere assunto il ruolo di Controparte_3 direttore dei lavori, essendosi limitato a svolgere le attività preliminari di progettazione, senza alcuna responsabilità per i danni dedotti in giudizio dalla committente. Concludeva dunque per il rigetto delle avverse domande di condanna e chiedeva di essere autorizzato alla chiamata in garanzia delle compagnie assicurative, e QBE Insurance S.A/N.V.; proponeva, inoltre, domanda Controparte_4 riconvenzionale trasversale di manleva verso la stessa per i Controparte_1 danni da lei cagionati.
Autorizzata anche quest'ultima chiamata in causa, si costituivano entrambe le compagnie assicurative, concludendo per il rigetto tanto della domanda principale, quanto di quella di garanzia.
17 Nel frattempo, con ricorso del 3.11.2022, la introduceva Parte_1 un giudizio di accertamento tecnico preventivo in corso di causa, finalizzato ad accertare i vizi e le lavorazioni mancanti. Instaurato il contraddittorio e conferito l'incarico al consulente, il procedimento di ATP si concludeva con l'acquisizione dell'elaborato peritale. All'esito della prima udienza, veniva sospesa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo e la trattazione della causa proseguiva con il deposito delle memorie di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c., nell'ambito delle quali il valore della domanda risarcitoria avanzata dall'opponente, nei confronti dell'opposta, veniva incrementato ad € 1.936.702,20. Respinte, quindi, le istanze istruttorie formulate dalle parti, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva assunta in decisione.
Con sentenza il giudice, escludeva la natura vessatoria delle clausole contrattuali;
riteneva non più soggetti a contestazioni i lavori espressamente approvati nei sal dal direttore dei lavori;
per i sal da 37 a 40 non controfirmati dal direttore dei lavori riteneva la committente decaduta ai sensi dell'art. 7 del contratto;
rigettava l'opposizione condannando a pagare l'importo ingiunto, rigettava altresì le Pt_1 domande nei confronti del in quanto progettista e non direttore Controparte_3 dei lavori e nei confronti di in mancanza di prova sia Controparte_2 dell'esistenza di vizi, che il avrebbe potuto e dovuto evitare con il CP_3 diligente esercizio dei suoi compiti di vigilanza, sia dall'illegittimo incremento dei prezzi dell'appalto, in dissonanza rispetto al reale stato dei luoghi. Concludeva che non vi è prova che, nei SAL, siano stati addebitati prezzi non dovuti o che siano indicate delle lavorazioni, all'atto pratico, non eseguite.
Per le stesse ragioni, respingeva anche la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno, proposta dall'opponente nei confronti dell'appaltatrice.
Avverso la sentenza ha proposto appello per una Parte_1 molteplicità di motivi, che verranno di seguito esaminati , fondati principalmente su:
-prove documentali non valutate (registrazione, perizia);
-contestazioni interpretative su clausole contrattuali;
-ritenuta mancata vigilanza dei tecnici.
Si costituivano gli appellati chiedendo la conferma della sentenza impugnata. Sulle conclusioni delle parti la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per motivi sistematici i motivi di appello vanno così accorpati.
18 1.Il primo gruppo di motivi di appello riguarda la statuizione del giudice che ha ritenuto legittimo l'aumento dei prezzi in quanto concordato col direttore dei lavori che ha approvato i sal , laddove invece l'aumento dei prezzi sarebbe avvenuto in modo surrettizio (stante la pattuizione contrattuale di invariabilità degli stessi) attraverso il non veritiero incremento delle quantità.
Lamenta dunque l'appellante l'omesso esame da parte del giudice della registrazioni audio del 26 maggio 2022 (doc. 169) ( e della relativa trascrizione) raccolta nel corso della riunione1 presso la sede di In tale riunione l'ing. CP_1 CP_29
, contestava che nei sal erano indicati quantitativi di materiale Parte_1 superiori a quelli effettivamente utilizzati in cantiere : “…io ho analizzato i numeri..visto il contratto c'erano 47.000 chili di ferro. Il Sal poi…siamo arrivati a 82.000…qua tra l'altro ho notato subito una discrasia perché i documenti di trasporto del ferro che ci avete inviato sono a 72.000, quindi praticamente il SAL è già superiore…” . A fronte di tale contestazione il capocantiere di sig affermava “… CP_1 Pt_4
Ma no, la interrompo subito, le dico anche perché, praticamente noi come tutti potete sapere da un anno a sta parte il prezzo del ferro è aumentato. Io praticamente lo pagavo di più di quello che prendevo. Sì, infatti, dal 25esimo SAL, benissimo, ho fatto una tabella che per ogni SAL, cosa facevamo? Timbrato firmato dall'architetto, aggiungevo un 25% come valore di aumento del prezzo …. ” .
La circostanza dell'incremento non è specificamente contestata dalla che CP_1 anzi nella comparsa di costituzione in appello spiega che “il Tecnico della CP_1
Geom. aveva esposto con termini impropri il concetto che, dalla Controparte_6 sottoscrizione del contratto di appalto alla esecuzione, ad es. il prezzo del ferro era raddoppiato e che quindi al prezzo indicato nel CME si poteva acquistare in fase esecutiva solo la metà del quantitativo necessario e che quindi per adeguare il prezzo era come se le quantità originariamente previste fossero raddoppiate, vale a dire se un quintale di ferro originariamente costava 100 e poi raddoppiava a 200, tale raddoppio del prezzo corrispondeva ad un raddoppio di quantità, poiché a prezzi attuali ed aumentati con 100 si compravano solo 50 Kg.”.
In realtà tale spiegazione altro non è che ammissiva dei fatti riportati nella trascrizione della registrazione e cioè che, ferme le quantità necessarie per l'esecuzione dell'opera, non potendo aumentare i prezzi della merce in virtù della clausola contrattuale, venivano fittiziamente aumentate le quantità per rientrare nei costi. Anche nella memoria istruttoria ammette che i prezzi furono incrementati CP_1 per il “riequilibrio del sinallagma contrattuale”2; la circostanza è confermata anche dalla nella missiva del 3-8-22 sottoscritta dalla amministratrice CP_1 Parte_5
[...]
Tanto premesso, deve ritenersi pacifico che, sebbene il contratto di appalto lo escludesse, vi fu da parte dell'appaltatore una revisione surrettizia dei prezzi dell'appalto ( mantenendo i prezzi invariati ma aumentando fittiziamente le quantità dei materiali/opere di circa il 25%) sostanzialmente per bilanciare l'intervenuto aumento dei costi di costruzione conseguente al periodo di pandemia ( notoriamente assestatosi all'incirca su tale percentuale secondo l'indice dei costi dei fattori materiali + lavoro + trasporto pre e post pandemia)
Tale incremento del 25% , considerato l' importo di circa 1000.000 di cui ai sal dal 25 in poi che effettivamente sono riferibili al periodo pandemico, ammonta a circa 250.000, importo che deve ritenersi, dunque, non dovuto da in base ad Pt_1 ammissioni e non contestazioni di CP_1
dal canto suo, allega una perizia di parte che rileva discrasie tra le quantità Pt_1 riscontrate e i sal e indica differenze non dovute ancora superiori ma, come rilevato dal giudice di prime cure, la consulenza stragiudiziale di parte opponente è priva di qualsiasi valore probatorio concretandosi in una mera allegazione difensiva ( Cass., sez. II, 19 gennaio 2022, n. 1614); né può essere fatto ricorso nella specie a una ctu sul punto come richiesta da atteso che tale indagine si risolverebbe in un Pt_1 inutile dispendio di attività processuale;
infatti, lo stato dei luoghi è mutato (avendo nello stesso cantiere operato successivamente anche altre maestranze, come emerge dai capitoli di prova dedotti da entrambe le parti) e l'atp non ha riguardato le risultanze dei sal con riferimento ai prezzi/quantità dei fattori materiali + lavoro + trasporto effettivamente impiegati. Dunque, in concreto l'indagine del ctu , non si potrebbe risolvere in un semplice conteggio di mere poste tra dare e avere sulla base del riscontro degli eventuali documenti prodotti dalle parti, ma dovrebbe implicare una verifica concreta in cantiere dei materiali , delle lavorazioni e delle maestranze , verifica allo stato non più esperibile, essendo, come si è detto, mutato lo stato dei luoghi.
Proprio la natura artificiosa dell'espediente dimostra, poi, che l'incremento predetto avvenne all'insaputa della committenza.
Né l'eventuale consapevolezza del direttore dei lavori potrebbe mutare le conclusioni atteso che, da un lato il mandato con rappresentanza conferito al direttore dei lavori attiene a profili tecnici e non contrattuali, dall'altro il contratto espressamente stabilisce che (art 22) “ qualsiasi modificazione e/o integrazione e/o sostituzione al presente contratto e/o allegato ad esso dovranno essere pattuite tassativamente per iscritto a pena di nullità con la necessità di indicare, sempre a pena di nullità, le specifiche clausole o lo specifico atto che si sono intesi modificare e/o variare e/o integrare e/o sostituire”, dunque non vi è prova che il direttore dei lavori abbia in concreto autorizzato la modifica contrattuale e in ogni caso non aveva i poteri per farlo.
Del resto, neppure vi è prova che il direttore dei lavori fosse consapevole della significativa “lievitazione” dei materiali atteso che, come argomentato dalla stessa nella comparsa conclusionale di primo grado, i SAL non erano Pt_1 immediatamente leggibili, tant'è che “al fine di poter eseguire la verifica, il consulente di parte ing. ha dovuto operare un lavoro di Persona_9 estrapolazione da ogni singolo SAL (ed all'interno di esso da ogni capitolo) delle voci esposte, di confronto e verifica con il CME allegato al contratto e, infine , di confronto delle differenze riscontrate.” Deve, pertanto, escludersi che il committente abbia accettato la modifica della clausola relativa all'invariabilità dei prezzi attraverso l'approvazione dei sal da parte del direttore dei lavori, atteso proprio l'espediente ideato dall'appaltatrice per incrementare i suoi ricavi, neppure verificabile in modo immediato dal DL.
La natura occulta dell'espediente predetto esclude, dunque, che, con riferimento all'incremento artificioso dei prezzi, possa trovare applicazione l'art 11 del contratto che prevede la verifica in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'appaltatore della contabilità e dei prezzi con conseguente decadenza, atteso che come si è visto, nella fattispecie, i prezzi sono rimasti invariati , essendo invece mutati fittiziamente i quantitativi dei materiali rispetto alle medesime lavorazioni . Dunque la decadenza prevista nel suddetto articolo non opera limitatamente al profilo contabile, ferme restando invece le decadenze relative alle “riserve tecniche che non siano formulate per iscritto dal committente o dal direttore dei lavori tassativamente nel corso della verifica prevista dal presente articolo” .
21 A questo proposito e al fine di esaminare gli ulteriori motivi di appello va, comunque, esclusa la natura vessatoria degli art. 11 e 12 del contratto invocata dall'appellante atteso che, come correttamente rilevato dal giudice a quo, “ Non può infatti ritenersi applicabile, nel caso di specie, la disciplina di cui all'art. 1341, secondo comma, c.c., in materia di condizioni generali di contratto e contratti per adesione, dovendosi sul punto rammentare che “in tema di condizioni generali di contratto, perché sussista l'obbligo della specifica approvazione per iscritto di cui all'art. 1341, comma 2, c.c., non basta che uno dei contraenti abbia predisposto l'intero contenuto del contratto in modo che l'altra parte non possa che accettarlo o rifiutarlo nella sua interezza, ma è altresì necessario che lo schema sia stato predisposto e le condizioni generali siano state fissate, per servire ad una serie indefinita di rapporti, sia dal punto di vista sostanziale, perché confezionate da un contraente che esplichi attività contrattuale all'indirizzo di una pluralità indifferenziata di soggetti, sia dal punto di vista formale, in quanto predeterminate nel contenuto a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie”, sicché “non necessitano di una specifica approvazione scritta le clausole contrattuali elaborate in previsione e con riferimento ad un singolo, specifico negozio da uno dei contraenti, cui l'altro possa richiedere di apportare le necessarie modifiche dopo averne liberamente apprezzato il contenuto” (cfr. ex multis Cass., sez. VI-2, 28 settembre 2020, n. 20401). In altri termini, un conto è la predisposizione unilaterale del regolamento negoziale, che di per sé rappresenta un dato neutro in quanto il destinatario della proposta ha pur sempre il potere di incidere sul relativo contenuto in sede di accettazione (art. 1326 c.c.); altro sono le condizioni generali del contratto, che presuppongono, oltre alla formazione unilaterale del testo, che esso serva a dare una regolamentazione omogenea ad una pluralità di rapporti indeterminati, sicché la parte aderente non ha alcuna possibilità di incidere sul relativo contenuto in fase di stipula del contratto. Nel caso di specie, vi sono d'altra parte numerosi indici che impongono di ritenere che il contratto di appalto oggetto di causa, pur redatto su carta intestata della non sia un Controparte_1 contratto per adesione, primo fra tutti quanto ammesso dalla stessa opponente in citazione, ovvero il fatto che il computo metrico estimativo sia stato redatto dai professionisti incaricati dalla committente e non dalla controparte”.
2.Il secondo gruppo di motivi riguarda il ritenuto abuso della clausola risolutiva espressa (art. 11) invocata con missiva del 3-8-22 da in quanto, a dire CP_1 dell'appellante, non sussistevano i presupposti per la risoluzione automatica, avendo l'impresa richiesto somme non dovute. Relativamente a questa censura la corte osserva quanto segue. Le fatture impagate azionate con il decreto ingiuntivo ammontano al complessivo importo di euro 600.195,00 ma tale importo, come si è visto, include quell'incremento di costi per euro 250.000 non dovuto: dunque è, quanto Pt_1 meno, debitrice di un importo inferiore per quanto sopra detto e, quindi , della sola differenza di euro 350.195 che avrebbe dovuto pagare e non ha pagato.
22 Giova rammentare che, come noto, nei contratti con prestazioni corrispettive, ai fini della pronuncia di risoluzione per inadempimento, nel caso in cui le parti si contestino inadempienze reciproche, nella specie violazione del canone di correttezza con incremento dei costi da una parte e mancato pagamento di quanto ancora dovuto, deve procedersi ad un esame del comportamento complessivo dei contraenti, al fine di stabilire quale di essi, in relazione ai rispettivi interessi e all'oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle violazioni maggiormente rilevanti e causa del comportamento della controparte e della conseguente alterazione del sinallagma contrattuale, con la conseguenza che, qualora l'inadempimento di una delle parti sia valutato come prevalente deve considerarsi legittimo il rifiuto dell'altra di adempiere alla propria obbligazione e alla risoluzione del contratto deve seguire l'esame dell'eventuale richiesta di risarcimento del danno della parte non inadempiente (Cass. civ. Sez. II Ord., 22/05/2019, n. 13827).
Da un lato non ha saldato quanto dovuto mentre dall'altro ha esposto Pt_1 CP_1 importi superiori a quanto le sarebbe spettato . Tuttavia si è resa responsabile CP_1 delle violazioni maggiormente rilevanti attesa la consistente dolosa alterazione delle quantità lavorate circostanza questa che ha legittimato così a non versare il Pt_1 saldo dei lavori. Dunque, l'inadempimento di è prevalente e alla illegittima CP_1 risoluzione del contratto, deve seguire l'esame della richiesta di risarcimento del danno eventualmente patito dalla parte non inadempiente.
3. Con il terzo gruppo di motivi lamenta che le opere non sono state concluse Pt_1
e che quelle realizzate non erano eseguite a regola d'arte. In particolare, parte appellante assume che il giudice ha errato laddove, stante il mancato completamento delle opere, avrebbe erroneamente applicato la disciplina dei vizi, ritenendo la parte decaduta dalla garanzia e non l'art. 1453 cc invocato da
[...]
CP_22
Tanto premesso, la corte osserva quanto segue.
E' pacifico in quanto ammesso dall'appellante ( pag 58 appello) e documentato ( doc 13 che l'appaltatore inviò in data 12-7-22 alla committente il SAL finale Pt_1 per la verifica delle opere in contraddittorio con l'appaltatore ai sensi dell'art 124 del contratto. Assume che contestò immediatamente tale sal finale (doc 15) . Pt_1 Tuttavia, le contestazioni di cui al documento predetto attengono al “ fraudolento aumento dei costi” di cui già si è detto, mentre del tutto genericamente è fatto riferimento al mancato completamento di opere e a vizi delle stesse.
Successivamente, in data 29 8-22 RO affiancata dal suo perito , ha redatto Per_5 verbale di verifica dell'opera nel quale sono segnalate solamente le seguenti tre non conformità: assenza di segnaletica di sicurezza, non conformità della recinzione a delimitazione del cantiere, assenza di parapetti muro rampa autorimessa.
Ciò premesso, il verbale di verifica sottoscritto da pur con l'ausilio del suo Pt_1 consulente di parte non contiene contestazioni specifiche in ordine al mancato completamento di opere di cui al sal finale predetto, quanto piuttosto censura lo stato del cantiere successivamente allo smobilizzo dello stesso da parte di , attesa CP_1 la avvenuta comunicazione del sal finale5.
Per quanto riguarda l'ATP, occorre tener conto che , in assenza, come si è detto, di puntuali contestazioni da parte di all'atto della verifica, la stessa ha avuto Pt_1 carattere meramente esplorativo supplendo a carenze sia assertive che probatorie, come censurato dalla difesa di che ne invoca la nullità. Inoltre, come CP_1 contestato dal ctp, l'atp è stata disposta il primo marzo 2023 molti mesi dopo la verifica di cui sopra ed è peraltro pacifico che vi sia stato un susseguirsi di maestranze in loco nel frattempo .
Ciò premesso, esaminando per completezza gli esiti dell'atp, le censure mosse dal ctu relative alla assenza di misure di sicurezza del cantiere devono ritenersi per quanto sopra detto , neutralizzate dall'avvenuto ripiegamento del cantiere all'esito dell'ultimo Sal. Anche lo stato di degrado dell'area esterna e la mancata pulizia del giardino accertato dal ctu non può essere imputato a atteso che nella verifica CP_1 Pt_1 non li ha denunciati e dal canto suo ha prodotto foto comparative a CP_1 dimostrazione che il cantiere era stato lasciato pulito e recintato. D'altro canto come si è detto l'atp è intervenuta mesi dopo la verifica di e il cantiere era Pt_1 accessibile anche ad altre maestranze.
Se dalla verifica emergono vizi o difformità riconosciuti dall'Appaltatore con la procedura in precedenza descritta, questi provvederà ad eliminarli a proprie spese e nel tempo strettamente necessario e stabilito di comune accordo tra le parti.” La mancata realizzazione di talune lavorazioni accessorie e di mera finitura poi rilevata dal ctu (taluni rivestimenti in pietra , mancata realizzazione del pergolato, assenza lattoneria ingressi e guaina in ardesia, assenza di corpi illuminanti sulla facciata ), come si è detto non è stata contestata né nel corso della verifica finale né in occasione dei sal precedenti a quello finale e deve ritenersi pertanto , come affermato dal ctp di che tali finiture non funzionali non fossero neppure previste a CP_1 carico di o comunque rinunciate dalla committenza. CP_1
Per quanto riguarda la piscina, dalla ATP risulta che l'impiantistica era mancante. Assume ( osservazioni del ctp) che la piscina è stata effettuata al rustico e CP_1 che l'impiantistica non era di competenza della in quanto a suo dire “ CP_1 affidata ad altre imprese. Telo, bordi, pompe, tubazioni fanno parte di altre opere diverse da quelle strutturali della piscina”. Anche in questo caso la verifica effettuata in data 29 8-22 da affiancata dal Pt_1 suo perito non segnala anomalie tra quanto realizzato e quanto pattuito e Per_5 pertanto deve ritenersi che la commessa della piscina fosse al rustico e ciò anche in considerazione del fatto che nel contratto di appalto non è specificata l'impiantistica da realizzare nella piscina e che in generale l'appalto prevedeva demolizioni, opere in cemento armato e nuova costruzione ma non l' esecuzione dell' impiantistica né nell'immobile né nella piscina.
Ciò premesso, dai sal emerge ( circostanza rilevata nell'atp e documentata nel sal 40) che tuttavia ha richiesto il pagamento, in parte , anche per gli impianti CP_1 predetti per circa euro 22.7406, pacificamente non realizzati. Deve dunque ritenersi che anche tale voce rientri tra gli espedienti volti ad incrementare il prezzo dell'appalto e che pertanto non sia dovuta .
In conclusione, correttamente il giudice ha applicato la disciplina dei vizi atteso che i lavori erano sostanzialmente terminati.
Venendo ai vizi , l'ATP disposta nel marzo 2023 accerta che l'unica difformità non palese in quanto oggetto di indagine distruttiva, riguarda i massetti che avrebbero dovuto essere (ma non sono stati) armati con rete metallica: per essi l'atp indica un costo per il rifacimento del massetto di euro 7.120,90.
Per il resto l'ATP , come si è detto, elenca marginali opere di finitura non completate non contestate in sede di verifica da e quindi accettate come tali e talune Pt_1 mancanze in relazione alla sicurezza del cantiere, non più riferibile a che CP_1 aveva completato i lavori e ripiegato il cantiere.
quanto ai vizi dell'immobile, invoca anche la sua perizia di parte. Pt_1 Rispetto al progetto, la perizia predetta, evidenzia minimi decentramenti ( di porte e della piscina) nemmeno rilevati nell'ATP e misure di pochi centimetri difformi negli interni rispetto al progetto. Sul punto assume che la realizzazione degli interni era coerente al progetto CP_1
(tant'è che i sal erano stati approvati) e che comunque tali minimi scostamenti non comportano la irregolarità dei locali o difformità rilevanti, ai sensi del nuovo testo dell'art. 34bis del D.P.R. 06.06.2001 n. 380, come modificato dal D.L. n. 69/2024 (c.d. decreto Salva Casa), che ha aumentato le c.d. tolleranze esecutive ed ha previsto che sono tolleranze esecutive tout court quelle lievi.
Anche sotto questo profilo, considerato che i sal volta per volta sono stati approvati con le conseguenti decadenze di cui all'art. 11 del contratto, e che, se vi è stata una modesta difformità degli interni rispetto al progetto, la stessa era comunque rilevabile dalla committenza in sede di verifica avvenuta proprio, come si è detto, con l'ausilio del perito di parte, nonché rientrante nelle tolleranze esecutive inidonee a determinare danni nella proprietà, le doglianze dell'appellante devono essere rigettate.
3.Queste considerazioni assorbono anche il terzo motivo di appello, che riguarda la durata dei lavori e le modifiche progettuali, con cui impugna il capo della Pt_1 sentenza in cui il giudice ha così statuito “è poi incontestato che i lavori appaltati abbiano subito variazioni, anche perché si sono protratti, evidentemente d'intesa tra le parti, ben oltre quanto inizialmente previsto”. Infatti , come si è detto nessuna contestazione è stata sollevata tempestivamente da é in relazione alla durata dei lavori ( peraltro non determinata in contratto) né Pt_1 alle modifiche progettuali, i sal sono stati approvati e nella verifica successiva al sal finale alla presenza del tecnico di parte nulla è stato rilevato.
In conclusione, oltre alla detrazione degli importi non dovuti (250.000 +22.740 ) rispetto al quantum azionato (600.195) col decreto ingiuntivo, dunque deve essere riconosciuto il risarcimento del danno relativo al costo per il rifacimento del massetto di euro 7.120,90 in quanto vizio occulto.
5.Il quinto gruppo di motivi di appello attiene alla decisione riguardo ai professionisti.
In particolare rispetto a insiste nel ritenere che lo Controparte_3 Pt_1 stesso abbia avuto un ruolo attivo nella direzione operativa, e quindi condivida la responsabilità col direttore dei lavori Controparte_2
Di entrambi quindi lamenta la carenza di vigilanza, l'approvazione acritica dei SAL e la mancata tutela degli interessi del committente. Viene quindi reiterata la richiesta risarcitoria per responsabilità contrattuale.
26 Tanto premesso ritiene la corte che il motivo di appello non possa trovare accoglimento.
Quanto ad dal contratto di appalto non risulta che lo stesso Controparte_3 abbia rivestito la qualifica di direttore dei lavori e pertanto non può essergli contestato alcun inadempimento inerente tale ruolo.
Per quanto riguarda lo stesso era come da contratto direttore dei Controparte_2 lavori e ai sensi dell'art. 3 del contratto anche deputato alla verifica della contabilità. In via generale, va detto che la responsabilità contrattuale del direttore dei lavori verso il committente comporta che il DL può essere ritenuto responsabile se non vigila adeguatamente sull'esecuzione dei lavori o omette controlli tecnici che rientrano nella sua competenza professionale;
se i difetti dell'opera erano riconoscibili con la normale diligenza professionale. Venendo alla fattispecie sub iudice, anzitutto deve escludersi che vi sia prova che il DL prima di timbrare e firmare i sal venisse specificatamente ragguagliato degli incrementi dei prezzi né che vi fosse in tal senso un accordo della col DL CP_1 atteso che i capitoli di prova dedotti sul punto sono generici non specificando quando sarebbe intervenuto tale assenso del DL né in relazione a quali materiali né con riferimento a quali quantità. In secondo luogo, escluso che vi sia stato il predetto accordo, va detto che l'incremento fittizio dei quantitativi lamentato da non era neppure Pt_1 riconoscibile con l'ordinaria perizia atteso che come argomentato dalla stessa nella comparsa conclusionale di primo grado, l'indagine per accertare la Pt_1 variazione anomala delle quantità era complessa, i SAL non erano immediatamente leggibili, tant'è che “al fine di poter eseguire la verifica, il consulente di parte ing. ha dovuto operare un lavoro di estrapolazione da ogni singolo SAL Persona_9
(ed all'interno di esso da ogni capitolo) delle voci esposte, di confronto e verifica con il CME allegato al contratto e, infine , di confronto delle differenze riscontrate.” Il , costituendosi in primo grado ha ammesso genericamente di Controparte_2 aver riscontrato talune discrasie non meglio precisate con riferimento alle quantità di ferro utilizzate e di aver reso edotto di ciò la committenza ( circostanza peraltro non provata) ma trattasi di un riscontro sporadico che non avrebbe potuto riguardare l'intera quantità delle lavorazioni in concreto svolte attesa la complessità dell'accertamento come sopra detto. Le medesime considerazioni valgono per i vizi relativi al massetto atteso che tale vizio non era palese tant'è che, come rilevato nel corso dell'atp, l'accertamento dello stesso ha richiesto indagini distruttive né il DL è tenuto a un controllo continuo non dovendo sorvegliare ogni singola operazione manuale dell'appaltatore.
In conclusione :
27 previa revoca del decreto ingiuntivo deve essere condannata a pagare Pt_1
l'importo di euro 327.455 con interessi commerciali dalla domanda al saldo, a titolo d saldo lavori del contratto di appalto.
a sua volta, deve essere condannata a pagare a titolo di risarcimento danni CP_1
l'importo di euro 7.120,90 adeguando il tasso di interesse a quello fissato dall'art. 1284 comma 4° cc, al fine di commisurare la perdita subita al valore attuale con compensazione parziale delle rispettive poste attive e passive . Inoltre, va disposta la cancellazione dell'iscrizione ipotecaria che consegue alla revoca del decreto ingiuntivo . Nulla in ordine al pignoramento restando validi gli atti esecutivi compiuti (Cass. 5007/977)
La condanna alle spese del giudizio di primo e secondo grado deve tener conto dell'esito complessivo della lite (Cass n. 11423/16, n. 1757/17, n. 9064/18, n. 14916/20) che vede parzialmente soccombente e, pertanto, l'appellante è Pt_1 tenuta al pagamento delle spese del grado che si liquidano in dispositivo nella misura di 1/2 sulla base del valore della lite, delle questioni trattate e delle tariffe professionali vigenti.
Quanto ai rapporti con i terzi chiamati, le spese processuali di entrambi i gradi vanno liquidate in applicazione dei valori minimi tabellari per tutte le fasi della lite (stante la particolare semplicità delle questioni di diritto affrontate in punto di responsabilità del prestatore d'opera professionale e considerato, altresì, l'assorbimento della domanda di manleva verso le due compagnie assicurative), tenuto conto del complessivo valore della causa come sopra determinato .
Nei confronti di vanno tuttavia escluse le spese del secondo Controparte_2 grado, stante la contumacia e per quanto riguarda il primo grado vanno altresì escluse le spese di istruttoria e decisione, non avendo questi depositato le memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c. e non avendo preso parte neppure alla fase decisionale della causa. Conferma le statuizioni della sentenza impugnata quanto alle spese del procedimento di ATP.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello proposto da avverso la sentenza n. 53/2025 del Parte_1 tribunale di Como del 24-1-25;
-revoca il decreto ing n. 1309/22 del 6-9-22 del tribunale di Como;
-condanna a pagare l'importo di euro 327.455 con interessi commerciali Pt_1 dalla domanda al saldo;
-condanna a pagare a titolo di risarcimento danni l'importo di Controparte_1 euro 7.120,90 con interessi ex art. 1284 comma 4° cc dalla domanda al saldo;
-compensa parzialmente tra le parti predette le rispettive poste attive e passive;
Ordina conseguentemente al Conservatore di Como, presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Como , Ufficio Provinciale Territorio Servizio di Pubblicità Immobiliare, la cancellazione dell'iscrizione ipotecaria iscritta con nota di iscrizione n. 27103 Reg. Gen. e n. 4825 Reg part. del 13/9/2022 e del pignoramento immobiliare trascritto al n. 14584 Reg. Gen.e e n. 10736 Reg. Part. del 21/5/2025 sui seguenti beni immobili;
Immobile 1 Comune: M341 D-Tremezzina (CO) Tremezzo;
Catasto Fabbricati Sez. Urbana – foglio 6-particella 2804 – subalterno 2 Natura: A7 – abitazione in villini consistenza 8 vani Indirizzo: via Camatte Immobile 2 Comune: M341 (CO) Tremezzo;
Catasto Fabbricati Sez. Urbana - foglio 6 - C.F._2 particella 2804 – subalterno 3 Sez. Urbana – foglio 6 – particella 2805 – subalterno 3 Natura: C6 – stalle , scuderie, rimesse , autorimesse consistenza 138 metri quadrati Indirizzo: via Camatte, piano S1 Immobile 3 Comune: M341 D-Tremezzina (CO) Tremezzo;
Catasto Fabbricati Sez. Urbana – foglio 6 - particella 2804 – subalterno 4 Natura: C2 – magazzini e locali deposito consistenza 50 metri quadrati Indirizzo: via Camatte, piano S1 Immobile 4 Comune: M341 D-Tremezzina (CO) Tremezzo;
Catasto Fabbricati Sez. Urbana – foglio 6 - particella 2805 – subalterno 2 Natura: A7
- abitazione in villini consistenza 8 vani Indirizzo: via Camatte. Immobile 5 Comune: M341 D-Tremezzina (CO) Tremezzo;
Catasto Fabbricati Sez. Urbana – foglio 6 - particella 2805 – subalterno 701 Natura: C6 – stalle , scuderie, rimesse , autorimesse consistenza 95 metri quadrati Indirizzo: via Camatte, piano S 1 Immobile 6 Comune: M341 D-Tremezzina (CO) Tremezzo;
Catasto Fabbricati Sez. Urbana – foglio 6 - particella 2805 – subalterno 4 Natura: C2 – magazzini e locali deposito consistenza 17 metri quadrati Indirizzo: via Camatte, piano S1
Condanna l'appellante al pagamento in favore di del 50% delle spese dei CP_1 entrambi i gradi che liquida, già ridotte del 50% , in euro 24.600,00 per il primo grado e in euro 15.640,00 per il secondo grado oltre spese generali e oneri di legge;
in favore di e delle spese di entrambi i gradi che liquida a CP_4 CP_5 favore di ciascuna in euro24.600,00 per il primo grado ed euro15.640,00 per il secondo grado oltre spese generali e oneri di legge;
in favore di
[...] delle spese dei entrambi i gradi che liquida in euro24.600,00 per il CP_3 primo grado e in euro 15.640,00 per il secondo grado oltre spese generali e oneri di legge;
in favore di euro 6460,00 per il primo grado oltre spese Controparte_2 generali e oneri di legge
29 Così deciso in Milano il 1-10-25 Il consigliere estensore Il presidente Irene Lupo Francesco Distefano
30 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Riunione , cui partecipavano il Sig. e la Sig.ra nonché il geom. Persona_1 Persona_3 Controparte_6 per la la D.L. nelle persone degli arch. e e dei Sigg. Controparte_1 CP_3 Controparte_2 [...]
e ing. per la CP_9 Per_2 Controparte_10 Parte_1 19 2 “Per il riequilibrio del corretto sinallagma contrattuale sotto il profilo economico, in aggiunta a tali circostanze, debbono considerarsi i) gli effetti della pandemia COVID sul blocco dei lavori e delle consegne di materiali edili ed il rapidissimo incremento dei costi di essi e dei noli, infiammato ulteriormente dalla spinta della domanda indotta dal c.d. Superbonus 110%; ii) la conseguente fortissima impennata inflazionistica dei prezzi che ha raggiunto e superato la doppia cifra e la prima decina anche a seguito dello scoppio della Guerra in Ucraina, di cui i “nuovi prezzi” comunicati da per iscritto alla D.L. e con essa specificamente ed equamente concordati hanno dovuto necessariamente CP_1 tenere conto”; 3“ Respingiamo e contestiamo le affermazioni offensive e diffamatorie contenute nella comunicazione in data 28.06.2022 del Vs. Legale, Avv. Maurilio Fossati, in quanto l'adeguamento dei prezzi si è reso necessario per l'abnorme prolungamento dell'esecuzione dei lavori esclusivamente dovuto alle modifiche ed integrazioni dei titoli abilitati edilizi, imputabili esclusivamente a Vs responsabilità ed a Vs. scelte ed in quanto i criteri di compensazione dei maggiori costi sono stati trattati e definiti con la Direzione Lavori, che ha provveduto, per quanto ci consta, nei Vs. confronti ad una completa informativa delle ragioni e misure degli aumenti dei singoli prezzi. In particolare, la Sig.ra nel corso della riunione del 26.05.2022 non ha fatto che ribadire i criteri dell'adeguamento dei Persona_3 prezzi, richiamare i puntuali accordi definiti con la Direzione lavori e rammentare che quest'ultima aveva garantito di aver informato in modo completo ed esauriente il Committente”
20 4 L'art. 12 del contratto “consegna delle opere” stabilisce che “entro e non oltre 30 giorni consecutivi e decorrenti dalla comunicazione di ultimazione lavori da parte dell'Appaltatore o in mancanza di tale comunicazione entro 30gg dalla data dello stato finale, il Committente potrà eseguire o far eseguire, in contraddittorio con l'Appaltatore, la verifica delle opere e dichiararne il risultato con apposito verbale di verifica e consegna. Nel caso in cui il Committente tralasci di procedere alla verifica, ovvero non ne comunichi il risultato, ovvero riceva senza riserve la consegna dell'opera, questa si considera accettata, con conseguente definitiva decadenza del Committente dalla denuncia di qualsiasi vizio, e/o difetto, e/o difformità delle opere, e/o lavori, e/o forniture, e/o prestazioni, che non abbiano carattere, o natura occulti, ovvero siano tecnicamente non rilevabili nella immediatezza con normali procedure di verifica, nonché da ogni connessa azione ed eccezione. Resta salvo quanto già previsto dal precedente art. 11.
23 5In ogni caso e a mero fine di completezza si osserva che lavorazioni accessorie, opere di finitura e di smobilizzo del cantiere non impediscono di ritenere terminata la prestazione al momento dell'invio del sal , non incidendo sulla funzionalità dell'opera In questo senso si è pronunciata la Cassazione che ha più volte affermato che l'opera può ritenersi completata anche se mancano lavori secondari o accessori e in tali casi, l'appaltatore ha diritto al pagamento, salvo riserva per le opere residue. In particolare, secondo il Supremo Collegio ( Cass. n. 24314/2022) nei rapporti afferenti all'esecuzione dell'appalto, la data di ultimazione dell'opera nel suo complesso prescinde dalle attività accessorie, come gli interventi di smontaggio del cantiere, e dalle attività prodromiche alle successive operazioni di verifica e collaudo, tra cui rientrano le prestazioni occorrenti per ovviare ai vizi e ai difetti.
24 6 In particolare ha contabilizzato il 60% sul totale di euro 37.900 come risulta dal sal 40
25 7 Nell'ipotesi in cui l'opposizione a decreto ingiuntivo venga totalmente accolta per l'inesigibilità del credito al momento della sua emissione ,con conseguente declaratoria di nullità e revoca del decreto, questo perde ogni efficacia, onde risultano invalidi tutti gli atti esecutivi eventualmente compiuti, ivi compresa l'iscrizione ipotecaria della quale deve pertanto ordinarsi la cancellazione, restando esclusa la possibilità di conservarne gli effetti anche quando, per la sopravvenuta cessazione della causa di inesigibilità la domanda sia egualmente accolta nel merito con la sentenza che definisce il giudizio, atteso che la conservazione degli effetti degli atti esecutivi, nei limiti della somma ridotta, è prevista dall'art. 653, comma secondo, cod. proc. civ.( con disposizione non estensibile oltre il caso in essa considerato, costituendo deroga al principio della radicale caducazione degli effetti dell'atto dichiarato nullo o revocato) nel solo caso in cui l'opposizione è accolta solo in parte, senza che al riguardo si pongano dubbi di costituzionalità sotto il profilo degli articoli 3 e 24 Cost. stante la non omogeneità delle situazioni poste a raffronto.
28
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MI SEZIONE IV CIVILE composta dai magistrati Dott. Francesco Distefano Presidente Dott. Irene Lupo Consigliere rel. Dott. Marco Del Vecchio Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FOSSATI Parte_1 P.IVA_1 MAURILIO , con elezione di domicilio in VIALE BRIANZA, 15 20036 MEDA, presso e nello studio dell'avv. FOSSATI MAURILIO
-appellante- CONTRO
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. MANDELLI Controparte_1 P.IVA_2 RD e dell'avv. MANDELLI GIULIO ( ) PIAZZA BELGIOIOSO, C.F._1 2 20121 MI , con elezione di domicilio in VIA ALESSANDRO VOLTA N.38 22100 COMO presso e nello studio dell'avv. MANDELLI RD;
contumace ; Controparte_2
con il patrocinio dell'avv. CARNEVALI UGO GIUSEPPE Controparte_3 PE , con elezione di domicilio in VIA FREGUGLIA, 2 20122 MI presso e nello studio dell'avv. CARNEVALI UGO GIUSEPPE PE;
con il patrocinio dell'avv. VEDOVATI CHIARA , Controparte_4 Controparte_5 con elezione di domicilio in VIA G. LEOPARDI, 1 20123 MI presso e nello studio dell'avv. VEDOVATI CHIARA;
-appellata- CONCLUSIONI :
PER Parte_1
– in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza n. 53/2025 emessa dal Tribunale di Como, Sezione Seconda Civile, Giudice Dott. Bertollini, nell'ambito del giudizio N.R.G 3727/2022, pubblicata in data 24/1/2025 e notificata rispettivamente il 27/1/2025 dalla ed il Controparte_1 28/1/2025 dall'arch. accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di Controparte_3 primo grado che qui si riportano, integrate con quanto di seguito: Nel merito, nei confronti della Controparte_1
A) in accoglimento della spiegata opposizione , revocare il decreto ingiuntivo, immediatamente esecutivo, n. 1309/2022 del 6/9/2022 RG. 3118/2022 emesso dal Tribunale di Como, ed in ogni caso dichiarare non dovuta la somma ingiunta;
ordinare conseguentemente al Conservatore di
1 Como, presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Como , Ufficio Provinciale Territorio Servizio di Pubblicità Immobiliare, la cancellazione dell'iscrizione ipotecaria iscritta con nota di iscrizione n. 27103 Reg. Gen. e n. 4825 Reg part. del 13/9/2022 e del pignoramento immobiliare trascritto al n. 14584 Reg. Gen.e e n. 10736 Reg. Part. del 21/5/2025 sui seguenti beni immobili;
Immobile 1 Comune: M341 D-Tremezzina (CO) Tremezzo;
Catasto Fabbricati Sez. Urbana – foglio 6-particella 2804 – subalterno 2 Natura: A7 – abitazione in villini consistenza 8 vani Indirizzo: via Camatte Immobile 2 Comune: M341 (CO) Tremezzo;
Catasto C.F._2 Fabbricati Sez. Urbana - foglio 6 - particella 2804 – subalterno 3 Sez. Urbana – foglio 6 – particella 2805 – subalterno 3 Natura: C6 – stalle , scuderie, rimesse , autorimesse consistenza 138 metri quadrati Indirizzo: via Camatte, piano S1 Immobile 3 Comune: M341 D-Tremezzina (CO) Tremezzo;
Catasto Fabbricati Sez. Urbana – foglio 6 - particella 2804 – subalterno 4 Natura: C2 – magazzini e locali deposito consistenza 50 metri quadrati Indirizzo: via Camatte, piano S1 Immobile 4 Comune: M341 D-Tremezzina (CO) Tremezzo;
Catasto Fabbricati Sez. Urbana – foglio 6 - particella 2805 – subalterno 2 Natura: A7 - abitazione in villini consistenza 8 vani Indirizzo: via Camatte. Immobile 5 Comune: M341 D-Tremezzina (CO) Tremezzo;
Catasto Fabbricati Sez. Urbana – foglio 6 - particella 2805 – subalterno 701 Natura: C6 – stalle , scuderie, rimesse , autorimesse consistenza 95 metri quadrati Indirizzo: via Camatte, piano S 1 Immobile 6 Comune: M341 D-Tremezzina (CO) Tremezzo;
Catasto Fabbricati Sez. Urbana – foglio 6 - particella 2805 – subalterno 4 Natura: C2 – magazzini e locali deposito consistenza 17 metri quadrati Indirizzo: via Camatte, piano S1 B) in via riconvenzionale: previo accertamento del grave inadempimento posto in essere dalla dichiarare la risoluzione del contratto di appalto dd. 25/5/2018, ex art. 1453 Controparte_1 c.c. e per l'effetto - Accertato il reale valore delle opere eseguite dalla Controparte_1 condannarla alla restituzione di tutti gli importi già corrisposti dalla che Parte_1 risultassero in eccesso rispetto alla somma che risulterà accertata come dovuta per le opere eseguite, in base ai corrispettivi stabiliti nel contratto dd. 25/5/2018; - Condannare, in ogni caso, la
[...] al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi dalla opponente per le ragioni meglio Controparte_1 indicate nella premessa narrativa dell'atto di appello, qui quantificati in € 2.056.427,14 e/o nel diverso maggiore o minore importo emergente in corso di causa, a seguito dell'espletanda istruttoria, anche con valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., oltre rivalutazione e interessi dalla domanda al saldo;
C) NEL MERITO nei confronti degli arch. e - accertati i Controparte_3 Controparte_2 gravi inadempimenti posti in essere degli arch. ed rispetto Controparte_3 Controparte_2 al “Contratto di Affidamento professionale” nonché all'integrazione contenuta nel Capitolato d'oneri dd. 25/5/2022, e la legittimità della loro revoca intervenuta in data 28/6/2022, nonché, altresì, l'illiceità ed illegittimità delle condotte e/o omissioni agli stessi imputabili successivamente alla revoca, condannare gli stessi in via tra loro alternativa e/o solidale: 1) alla restituzione degli importi loro versati dall'opponente in adempimento dell'incarico professionale loro affidato, qui indicati in € 137.926,80, e/o nel diverso maggiore o minore importo emergente in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
2) al risarcimento, in via tra loro alternativa e/o solidale con la per le medesime ragioni e titoli indicati al capo C) punto 2) Controparte_1 delle conclusioni, dei danni derivanti alla opponente qui quantificati in € 2.056.427,14, e/o nel diverso maggiore o minore importo emergente in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo;
3) a tenere indenne la da ogni Parte_1 conseguenza pregiudizievole che a Lei dovesse derivare dall'eventuale accoglimento delle domande della che dovesse trovare fondamento nella illegittima approvazione da Controparte_1 parte degli stessi dei SAL o per ogni altro eventuale titolo. D) Condannare infine la e gli architetti ed Controparte_1 Controparte_3 [...]
ex art. 96 c.p.c., al risarcimento del danno da liquidarsi anche equitativamente. CP_2
2 E) In considerazione della chiamata in causa della assicurazioni rigettare in toto le conclusioni assunte dalle stesse nei confronti della Parte_1 F) In ogni caso con vittoria di diritti, onorari e spese di lite oltre C.P.A. e I.V.A. come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio;
e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli dinanzi il Tribunale di Como per tutti i motivi meglio esposti nell'atto di appello. In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico: Si chiede l'ammissione dei seguenti capitoli di prova, per interrogatorio formale e testi: 1) Vero che
, agli inizi del mese di marzo 2022 , su richiesta della si tenne una riunione Parte_1 presso il cantiere di Tremezzina, via Camatte Snc , alla presenza del Sig. e del Persona_1 geometra di cantiere geometra per la e del Sig. , Controparte_6 Controparte_1 Per_2 all'uopo incaricato dalla accompagnato dal Sig. , in Parte_1 Controparte_7 occasione della quale le parti convennero che, in considerazione della situazione di arretratezza del cantiere e del grave ritardo accumulato, la potesse far svolgere i seguenti lavori Parte_1 ad imprese di sua fiducia ed in particolare: pavimenti e rivestimenti interni in piastrelle e fornitura e posa falsi telai e serramenti, e parapetti interni, pavimentazioni esterne in piastrelle, rivestimenti in pietra esterni e parapetti esterno;
2) “Vero che durante l'incontro di cui al precedente capitolo , il Sig. richiese al Sig. Per_2 di indicare una data di ultimazione dei lavori, e quest'ultimo indicò nella fine Persona_1
Giugno 2022 il termine di conclusione delle opere di sua spettanza”. Si indicano a testi su tutti i predetti capitoli di prova il Sig. , residente in [...], ed il Per_2 [...]
, residente in [...]. CP_7 3) “Vero che, in data 26/5/2022, presso la sede della in Menaggio, Frazione Controparte_1 Loreno, via per la Grona n. 18 si tenne una riunione alla presenza dei Sigg. della Persona_1 sig.ra e del geom. degli arch.ti Persona_3 Controparte_8 CP_1 Controparte_1
ed per la D.L. , e dei Sigg. , a ciò delegato dalla CP_2 Controparte_3 Per_2
e dell' arch. e ing. quali Parte_1 Controparte_9 Controparte_10 professionisti all'uopo coinvolti dalla . Parte_1
4) “Vero che, nel corso della predetta riunione, il geom. capocantiere del cantiere Controparte_6 di Tremezzina, via Camatte Snc, della richiesto di fornire chiarimenti in merito Controparte_1 alle perforazioni (cd. inghisaggi) esposte nei SAL, che risultavano grandemente aumentate rispetto a quelle indicate dal CME nonché a quelle riportate dal progetto, dichiarò di averle eseguite di propria iniziativa e senza preventiva autorizzazione dell'ingegnere strutturista”.
5) “Vero che, a fronte di tali dichiarazioni, l'ing. contestò al geom. la Controparte_10 CP_6 gravità della circostanza dal momento che l'esecuzione di inghisaggi non autorizzati e in un numero così di gran lunga superiore a quelli indicati nel progetto strutturale, mettevano in dubbio la stabilità dell'intero edificio e, altresì, contestò alla la modifica del progetto strutturale Controparte_1 senza autorizzazione dell'ing. . Per_4
6) “Vero che, anche in conseguenza di quanto sopra, e sempre nel corso di detta riunione, la Sig.ra
- componente del CdA della società opposta - ammetteva, di fronte a tutti i Persona_3 presenti, che , in considerazione del vertiginoso aumento delle materie prime causato dalle note vicende legate alla pandemia ed al conflitto in Ucraina, ed impossibilitati ad una adeguamento dei prezzi causa la previsione contrattuale di invariabilità dei prezzi stessi, di comune “accordo” con la direzione lavori, erano state aumentate, sulla carta, le quantità delle materie prime del 30% (ferro, cementi armati, etc.) nonché il numero delle perforazioni eseguite”. Si indicano a testi su tutti i predetti capitoli di prova il Sig. , residente in [...], l'arch. Per_2 [...]
residente in [...] Peschiera Borromeo, l'ing. CP_9 Controparte_10 residente in [...] Seregno, e il geom. c/o in Controparte_6 Controparte_1 Menaggio, Frazione Loreno, via per la Grona n. 18.
3 7) “Vero che, su incarico della ho fornito e posato in opera gli impianti Parte_1 elettrici nel cantiere di Tremezzina, via Camatte Snc, nel periodo che va dal giugno 2021 al 7 giugno 2022;
8) “Vero che in tale circostanze di tempo e di luogo, erano presenti solo due operai della
[...]
i quali hanno prestato assistenza ai lavori da me svolti , in via ripartita secondo gli CP_1 interventi , per un periodo complessivo di non più di tre settimane, unicamente in relazione ai lavori meglio indicati nell'elenco da me redatto che mi si rammostra (allegato 9 della perizia ing. Per_5 doc 19 parte opponente); Si indica sui predetti capitoli di prova a teste : il Sig. Testimone_1 della società Wrtech, con sede in Seregno. P.zza XXV aprile n. 8, residente in [...].
9) “Vero che, su incarico della ho fornito e posato in opera gli impianti idrico- Parte_1 sanitari, nel cantiere di Tremezzina, via Camatte Snc, nel periodo che va dal giugno 2021 al giugno 2022”; 10) “Vero che in tale circostanze di tempo e di luogo, erano presenti solo due operai della
[...]
i quali hanno prestato assistenza ai lavori da me svolti, in via ripartita secondo gli CP_1 interventi, per un periodo complessivo di non più di tre settimane, unicamente in relazione ai lavori meglio indicati nell'elenco da me redatto che mi si rammostra (allegato 9 della perizia ing. Per_5 doc 19 parte opponente); Si indica sui predetti capitoli di prova a teste: il Sig. Testimone_2 titolare dell'omonima impresa individuale, corrente in Bovisio Masciago, via Leonardo Da Vinci n. 16. 11) “Vero che, quale dipendente della incaricata dalla VI Srl cui CP_11 Parte_1 aveva appaltato i lavori di seguito indicati, ho fornito e posato in opera cartongessi e ho
[...] effettuato montaggio arredamenti, nel cantiere di Tremezzina, via Camatte Snc, nel periodo che va dal marzo 2022 al giugno 2022; 12) “Vero che in tale circostanze di tempo e di luogo, erano presenti solo due operai della
[...]
i quali hanno prestato assistenza ai lavori da me svolti unicamente in relazione ai “tiri CP_1 con la gru”, dal piano strada al piano di posa dei materiali da me utilizzati, tiri che si resero necessari in numero assai limitato”. Si indica a teste sui predetti capitoli di prova: il Sig. Tes_3
dipendente della residente in [...].
[...] Controparte_12
13) “Vero che, su incarico della ho fornito e posato in opera i falsi telai dei Parte_1 serramenti , nel cantiere di Tremezzina, via Camatte Snc, nel periodo che va dal marzo 2022 al giugno 2022;
14) “Vero che in tale circostanze di tempo e di luogo, erano presenti solo due operai della
[...]
i quali hanno prestato assistenza ai lavori da me svolti unicamente in relazione ai “tiri CP_1 con la gru” dal piano strada al piano di posa dei materiali da me utilizzati, tiri che si resero necessari in numero assai limitato”. Si indica a teste sui predetti capitoli di prova: il Sig. , Testimone_4 dipendente della con sede in Pozzo d'Adda, via Meucci n.
3. In ordine ai Controparte_13 mezzi di prova dedotti dalla ci si oppone all'ammissione dei capitoli di prova Controparte_1 per interpello formale e testi in quanto: il capitolo 1) è inammissibile in quanto generico, contenente valutazioni nonché in contrasto con produzioni documentali offerte da questa difesa (vedi deduzioni da pag. 5 a pag. 8 e documenti da 26) a 33) della ns. prima memoria ex art. 183 VI° comma c.p.c.. Nella denegata e qui non creduta ipotesi di sua ammissione si chiede di essere ammesso a prova contraria con i seguenti testi: Sig. , residente in [...]; il capitolo Tes_5 2) è inammissibile in quanto è assolutamente generico, contenente valutazioni non demandabili ai testi ed altresì contrario alla produzione documentale. In particolare non risulta da contratto né aliunde che vi fosse una “riserva di ogni successiva modifica ed integrazione”. Prova contraria con i seguenti testi: Sig. come precedentemente generalizzato. Il capitolo 3) è Tes_5 inammissibile in quanto generico, contenente valutazioni non demandabili ai testi e contrario alla produzione documentale dalla quale risulta evidente che non vi fu alcuna “integrale modifica e variazione delle opere edili”. Il documento 68), a cui la parte opposta fa riferimento, è soltanto un
4 elenco di pratiche urbanistiche che, in nessun modo, prova che vi sia stata una integrale modifica e variazione delle opere. Sul punto ci si riporta integralmente a quanto si dirà in seguito in replica alla memoria dell'arch. sul CME a pag. 15 e ss. Nella denegata e qui non creduta Controparte_3 ipotesi di sua ammissione si chiede di essere ammesso a prova contraria con i seguenti testi: Sig.
, come precedentemente generalizzato. Il capitolo 4) è inammissibile in quanto Tes_5 generico (non si indicano neppure quali sarebbero le modificazioni oggetto di prova) e contenente valutazioni non demandabili ai testi (“radicali” modificazioni ed integrazioni). Il capitolo 5) è inammissibile in quanto generico, contenente valutazioni non demandabili ai testi e contrario alla produzione documentale. Nella denegata e qui non creduta ipotesi di sua ammissione si chiede di essere ammesso a prova contraria con i seguenti testi: Ing. via Locatelli n. 113/b Testimone_6 Seregno. Il capitolo 6) è inammissibile in quanto generico e contenente valutazioni non demandabili ai testi nonché contrario ai documenti. Nella denegata e qui non creduta ipotesi di sua ammissione si chiede di essere ammesso a prova contraria con i testi già indicati per la predetta prova diretta. Il capitolo 7) è inammissibile in quanto generico, contenete valutazioni non demandabili a testi ed avente ad oggetto evenienze in contestazione e contraddette dai fatti e dai documenti dedotti. Il capitolo 8) è irrilevante: il fatto che il 12/7/2022 la inviò a una comunicazione a suo CP_1 Pt_1 dire contenente il cd. Stato finale al 30/6/2022, è circostanza documentale e non contestata, mentre è stato contestato – e qui si ribadisce la contestazione – che tale documento potesse essere definito lo “stato finale dei lavori”, dal momento che, a tale data, essi erano tutt'altro che completati ed il cantiere è stato lasciato in stato di abbandono per unilaterale decisione della controparte. Il capitolo 9) è inammissibile in quanto generico e contraddetto da documenti prodotti dalla stessa controparte (vedi giornali di cantiere e verbali di cantiere in cui non risulta mai essere stata annotata la presenza di tali soggetti). Nella denegata e qui non creduta ipotesi di sua ammissione si chiede di essere ammesso a prova contraria con i seguenti testi: Sig. , come precedentemente Tes_5 generalizzato. Il capitolo 10) è inammissibile in quanto generico e contraddetto dalla stessa documentazione prodotta da controparte. Il capitolo 11) è inammissibile in quanto generico e comunque contraddetto da documenti prodotti dalla stessa controparte. Nella denegata e qui non creduta ipotesi di sua ammissione si chiede di essere ammesso a prova contraria con i seguenti testi: Sig. , residente in [...]; arch. residente in [...]Per_2 Controparte_9
Malfa n. 3, Peschiera Borromeo;
Sig. , presso Lario Servizi Via Statale, 55 - 22014 Testimone_7 Dongo (CO). Il capitolo 12) è irrilevante. Infatti non è vero che i due pozzi perdenti siano stati collocati secondo quanto previsto in progetto. Nella denegata e qui non creduta ipotesi di sua ammissione si chiede di essere ammessi a prova contraria diretta e indiretta. A prova contraria indiretta si chiede l'ammissione dei seguenti capitoli di prova: 15) “Vero che, alla ripresa dei lavori da parte della nel mese di luglio 2023, affidati all'impresa sotto la D.L. del Pt_1 CP_14 geom. questi ultimi hanno ricercato, infruttuosamente i due pozzi perdenti, nel CP_15 punto indicato nel disegno allegato alla relazione del geom. . 22/9/2023 (ns. doc. 37, pag. 7 CP_16
– tavola 12E dd. 4/2/2019, che mi viene rammostrato, utilizzando uno scavatore”. 16) “Vero che, in ragione di quanto sopra, la ha provveduto a installare due nuovi pozzetti presso CP_14
l'immobile per cui è causa, e precisamente nella posizione indicata nella fotografia planimetria che mi si rammostra (vedi doc. 37 pag. 8 e 9)”. Si indicano a testi tanto a prova contraria diretta che a prova contraria indiretta: geom. con studio in Menaggio, via IV Novembre n. 49; CP_15 Legale rappresentante della con sede in Desio, via Lavoratori Autobianchi n.
1. Il CP_17 capitolo 13) è inammissibile in quanto generico e contenente valutazioni non demandabili al teste e comunque irrilevante. Il capitolo 14) è inammissibile in quanto generico, valutativo e contraddetto da documenti prodotti in causa (vedi progetti in atti). Nella denegata e qui non creduta ipotesi di sua ammissione si chiede di essere ammesso a prova contraria con i seguenti testi: Ing. Tes_6
via Locatelli n. 113/b Seregno. Il capitolo 15) è inammissibile in quanto generico e
[...] contraddetto da documenti prodotti da questa difesa ed in particolare dal doc. 36 che attesta che l'esecuzione ed ultimazione dei lavori è stata affidata alla Si fa altresì notare che il CP_18
5 doc. 74 prodotto ex adverso appare del tutto irrilevante e fuorviante non foss'altro per il fatto che esso non riguarda la VI Srl, ma la Ellev iContract Srl, società del tutto differente. Nella denegata e qui non creduta ipotesi di sua ammissione si chiede di essere ammesso a prova contraria con i seguenti testi: Legale rappresentante della con sede in Desio, via Lavoratori CP_18 Autobianchi n.
1. In relazione ai testi indicati da controparte su tutti i capitoli, si eccepisce l'incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c. dei testi indicati in quanto portatori di un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio, e, per quanto concerne in particolare: il geom. anche in ragione di quanto si può ricavare dalla registrazione della Controparte_6 riunione del 26/5/22 prodotta dall'arch. - l'ing. in quanto ha Controparte_3 Persona_6 accettato l'incarico di CTP nel procedimento di ATP da parte dell'arch. In Controparte_2 ordine ai mezzi d prova dedotti dalla difesa dell'arch. ci si oppone Controparte_3 all'ammissione dei capitoli di prova per interpello formale e testi. Per quanto riguarda in particolare l'interrogatorio formale richiesto su tutti i capitoli ad eccezione del capitolo 15) si eccepisce la sua inammissibilità in quanto, ai sensi dell'art. 228 c.p.c e dell'art. 2730 c.c., l'interrogatorio formale costituisce un metodo per provocare una confessione giudiziale di un fatto a sé sfavorevole mentre, nel caso specifico, si vorrebbe che i capitoli producessero la confessione di fatti favorevoli alla parte cui è deferito l'interpello stesso. In relazione alle prove per testi: il capitolo 1) è irrilevante e comunque inammissibile in quanto generico, valutativo e contrario al contenuto di documenti agli atti ed in particolare al contratto di appalto stipulato fra le parti;
il capitolo 2) è irrilevante e comunque inammissibile in quanto generico, valutativo e contrario al contenuto di documenti agli atti ed in particolare al contratto di appalto stipulato fra le parti;
il capitolo 3) è inammissibile in quanto generico e contenete valutazioni sottratte ai testi. Si fa notare come sulla predetta circostanza non risulta essere stata sollevata alcuna contestazione da nessuna delle parti. Il capitolo 4) è inammissibile in quanto contrario a risultanze documentali. Si fa notare come il documento richiamato e che si intende rammostrare come oggetto di prova, non contiene le lamentele in oggetto;
il capitolo 5) è inammissibile in quanto generico, valutativo ed avente oggetto una circostanza negativa. Peraltro è contraddetto anche dalle risultanze documentali;
il capitolo 6) è inammissibile in quanto generico e contenente valutazioni non demandabili ai testi, oltre che contrario alle risultanze documentali (vedi ns. prima memoria ex art. 183 VI° comma c.p.c., da pag. 5 a 9, e documenti ivi citati;
il capitolo 7) è inammissibile in quanto riguarda una circostanza tardivamente dedotta e sulla quale non si accetta il contraddittorio, oltre che, in subordine, in quanto generico. Nella denegata e qui non creduta ipotesi di sua ammissione, si chiede di essere ammessi a prova contraria con i medesimi testi indicati da controparte Sigg. e;
il Per_2 Tes_5 capitolo 8) è inammissibile in quanto riguarda una circostanza tardivamente dedotta e sulla quale non si accetta il contraddittorio, oltre che, in subordine, in quanto generico. Nella denegata e qui non creduta ipotesi di sua ammissione, si chiede di essere ammessi a prova contraria con i medesimi testi indicati da controparte Sigg. e;
il capitolo 9) è inammissibile in Per_2 Tes_5 quanto riguarda una circostanza tardivamente dedotta e sulla quale non si accetta il contraddittorio, oltre che, in subordine, in quanto generico. Nella denegata e qui non creduta ipotesi di sua ammissione, si chiede di essere ammessi a prova contraria con i medesimi testi indicati da controparte Sigg. e . i capitoli 10) 11), 12) e 13) risultano totalmente Per_2 Tes_5 irrilevanti e comunque inammissibili in quanto riguardano circostanza tardivamente dedotte sulle quale non si accetta il contraddittorio, oltre che, in subordine, in quanto generici;
il capitolo 14) è assolutamente generico e comunque da provarsi in via documentale. Nella denegata e qui non creduta ipotesi di sua ammissione, si chiede di essere ammessi a prova contraria con il medesimo teste indicato da controparte Sig. il capitolo 15) è irrilevante e comunque Tes_5 inammissibile in quanto riguarda circostanze tardivamente dedotte sulle quali non si accetta il contraddittorio, oltre che, in subordine, generico;
il capitolo 16) è irrilevante e comunque inammissibile in quanto riguarda circostanze nuove sulle quali si dichiara di non accettare il contraddittorio, oltre che, in subordine generico;
il capitolo 17) è irrilevante e comunque
6 inammissibile in quanto riguarda circostanze nuove sulle quali si dichiara di non accettare il contraddittorio, oltre che, in subordine generico. il capitolo 18) è irrilevante e comunque inammissibile in quanto generico, privo di qualsiasi riferimento spazio temporale;
il capitolo 19), premesso che non esclude che l'arch. abbia svolto l'attività di D.L., appare Controparte_3 per il resto documentale;
il capitolo 20) è irrilevante (non si comprende cosa mirerebbe a provare la circostanza dedotta), in ogni caso non si contesta il fatto salvo per l'asserita presenza alla riunione dell'ing. circostanza questa peraltro in contrasto con quanto dedotto, rispetto alla CP_10 medesima circostanza, dall'arch. nella nota 1 di pag. 12 della sua memoria Controparte_3 (ove il predetto ingegnere non è indicato come presente). il capitolo 21) è inammissibile in quanto generico: si chiede in ogni caso , nella denegata ipotesi di sua ammissione , di essere ammessi a prova contraria indicando a teste il Sig. . Tes_5 Si chiede l'ammissione di CTU come meglio indicata a pag. 93 dell'atto di appello ed in particolare che su tutti i punti evidenziati nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo ( ALLESTIMENTO CANTIERE E NOLEGGI pag. 19 e 20, SCAVI pag. 20 e 21, OPERE IN CEMENTO ARMATO pag. 21, 22e 23, ASCENSORI pag. 23 e 24, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI pag. 24 , 25, 26 e 27, CARICO, TRASPORTI E SMALTIMENTO RIFIUTI pagg. 27 e 28, ASSISTENZE pag.- 28 e 29,
pag. 30, pag. 30,31, 32 33, 34 35 e 36, CP_19 Controparte_20 CP_21 pagg. 36 e 37), al fine di - verificare le opere effettivamente eseguite dalla
[...] [...] in esecuzione del contratto di appalto dd. 25/5/2018 ed in particolare se esse siano CP_1 conformi ai titoli edificatori ed agli elaborati progettuali, nonché se i lavori eseguiti siano stati effettuati a regola d'arte; - verificare la corrispondenza fra le opere eseguite ed i SAL emessi dalla tenuto conto di quanto previsto nel CME;
- verificare se le opere effettivamente Controparte_1 eseguite siano state correttamente contabilizzate dalla in base ai parametri Controparte_1 (quantità e prezzi) indicati nel CME allegato al contratto di appalto e, in caso di nuove opere, secondo i criteri indicati all'art. 7 del contratto di appalto;
- ove si rinvenga la presenza di opere non conformi o non eseguite a regola d'arte e/o viziate , determinare i costi (anche amministrativi) per la loro regolarizzazione o per l'eliminazione dei vizi e difetti;
- verificare i maggiori oneri di cantiere e per spese amministrative e professionali a carico della a seguito Parte_1 dell'interruzione dei rapporti con l'impresa appaltatrice e con i professionisti incaricati;
- determinare in base ai titoli edilizi ed ai progetti depositati, quali fossero, secondo l'id quod plerumque accidit ed ai documenti di causa, i tempi di esecuzione e di ultimazione dell'opera; - determinare , in base ai listini immobiliari vigenti in zona , per immobili di caratteristiche simili a quelli oggetto di causa, quale sia il canone di locazione per ciascuna delle unità immobiliari per cui è causa. - esaminare le tavole le tavole comparative contenute nelle pratiche PdC 19/2019 e PdC 2020in modo da determinare natura (sostanziale o di mero dettaglio) delle variazioni indicate nelle predette tavole, tenuto conto della dicotomia gialli (demolizioni) e rossi (rifacimenti) dalle quali emerge , in maniera chiara, che rispetto al PdC 1/2017, le diversità non sono di natura strutturale (sagoma , dimensioni e forma di edificio) ma semplici aggiustamenti a migliore identificazione in merito alla distribuzione interna e di tracciamento .
Controparte_1
2) Nel merito, dichiarato e confermato che: A) ha compiutamente e tempestivamente adempiuto a tutto quanto Controparte_1 previsto a proprio carico nel contratto di appalto n. 253 stipulato in data 25.05.2018 con la
[...] e nelle successive integrazioni concordate con il Direttore dei Lavori Arch. CP_22 [...] e dallo stesso disposte in qualità di Mandatario con rappresentanza di Persona_7 [...] con impegno di rato e valido vincolante per il Mandante;
CP_22 B) tutti gli stati di avanzamento dei lavori da n. 1 a n. 39 e lo stato finale contraddistinto dal n. 40 in data 12.07.2021 sono stati verificati e liquidati, integralmente e senza alcuna riserva, dal Direttore
7 dei Lavori Arch. sino al S.A.L. n. 36 compreso, e/o comunque tutti Persona_7 definitivamente accettati dal Committente ai sensi e per gli effetti degli artt. 11 e 12 del contratto citato, o, in subordine e salvo il gravame, dell'art. 1666, II co. cod. civ. per i SAL dal n. 1 al n. 34 già pagati, e quindi i crediti portati da essi e dalle fatture azionate in sede monitoria sono tutti certi, liquidi ed esigibili;
C) in ogni caso tutte le opere ed i lavori eseguiti dall'Appaltatore, sia nelle singole partite dei SAL, che nel complesso come riassunto nello “stato finale” di cui al SAL n. 40, debbono intendersi definitivamente accettati da esplicitamente con la liquidazione del Direttore dei Parte_1 Lavori, o in modo tacito dal Committente anche ai sensi delle clausole contrattuali, in particolare dell'art. 11 ed eventualmente delle norme codicistiche, con decadenza da ogni eccezione, azione e domanda proposte in causa e relative preclusioni di ogni ulteriore azione ed eccezione;
D) ha subito e sostenuto nel corso del periodo di esecuzione dell'appalto Controparte_1 costi ed oneri per le sospensioni amministrative dei lavori, tanto comunali disposte nel corso della loro esecuzione per fatto del Committente, a causa del contenzioso giudiziario ai cui effetti
[...] era soggetta e delle continue modifiche della impostazione del progetto edilizio- CP_22 urbanistico oggetto dell'appalto, quanto nazionali per la emergenza COVID, con i conseguenti impatti sul sinallagma contrattuale;
E) con comunicazione via pec 03.08.2022 ha dichiarato di volersi avvalere Controparte_1 ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456, II co. cod. civ., come si è avvalsa della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 11, ultimo periodo del contratto di appalto All. A per il mancato pagamento dei SAL già liquidati ed approvati dal Direttore dei Lavori, dopo una serie di inutili diffide al pagamento delle fatture emesse e già scadute e per gli altri motivi concorrenti indicati nella citata comunicazione e come esistenti in fatto, in via esemplificativa e non esaustiva la violazione da parte di della legislazione di sicurezza sui cantieri di cui alla comunicazione 20.06.2022 e Parte_1 la adozione di nuova sospensione amministrativa totale dei lavori in data 18.07.2022, con la immediata debenza di ogni importo dovuto a titolo di compenso, ivi comprese le c.d. ritenute a garanzia;
In principalità, 3) Dato atto anche i) della eccepita decadenza di ogni avversaria domanda, e/o eccezione e della maturata preclusione di ogni contestazione dei lavori ed opere eseguiti da Controparte_1 per definitiva accettazione, a termini di contratto e comunque anche ai sensi dell'art. 1667 cod. civ. per assoluta genericità della denuncia di presunti vizi e difetti delle opere, nonché ii) della accettazione definitiva delle opere e lavori e, fatto salvo quanto dichiarato in conformità alla precedente lett. E), all'occorrenza, iii) accertati anche i ripetuti inadempimenti imputabili e contestati a con il carattere della gravità ed importanza di cui all'art. 1455 cod. civ. CP_22 indicati nella citata lett. E) ed i relativi effetti risolutori, DICHIARARE inammissibili, in particolare la domanda di dichiarazione della risoluzione del contratto per fatto e colpa di e la domanda restitutoria di quanto già Controparte_1 corrisposto dal Committente a favore dell'Appaltatore e comunque RIGETTARE in quanto infondate in fatto ed in diritto tutte le eccezioni e domande e la opposizione riproposte da Pt_1 nell'appello nei confronti di;
[...] Controparte_1 conseguentemente e comunque 4) Con totale rigetto dell'appello, CONFERMARE integralmente il decreto ingiuntivo n. 1399/2022 Reg. Ing. – R.G. n. 3118/2022 emesso in data 06.09.2022 dal Giudice del Tribunale di Como ad istanza della Controparte_1
In via subordinata e fatto salvo il gravame;
5.1) nel caso denegato di revoca del decreto ingiuntivo, tenuto conto di quanto indicato alle precedenti lett. A) – E), ACCERTARE e DETERMINARE il giusto compenso spettante all'Appaltatore, secondo il contratto di appalto e gli accordi integrativi, o, in via subordinata ed
8 eventualmente, secondo legge e giustizia, per tutte le opere, e/o lavori, e/o forniture, e/o prestazioni Co eseguiti dalla a favore della . così come descritte e Controparte_1 CP_22 risultanti dai SAL agli atti, o comunque come in fatto e tenuto conto della circostanza fondamentale dell'enorme dilatazione, o prolungamento dei lavori, imputabili in via esclusiva a o Parte_1 dovute a fatti per cui è esclusa ogni responsabilità di compenso da Controparte_1 determinare in base al contratto di appalto, al computo metrico ed a tutti gli allegati al primo, agli accordi integrativi, nonché ai S.A.L. ed alle fatture emessi, a tutti gli altri documenti che saranno prodotti agli atti;
e per l'effetto
5.2) CONDANNARE la in persona del al pagamento a favore Parte_1 CP_23 dell'Appaltatore del compenso così determinato, maggiorato degli interessi legali, determinati ai sensi dell'art. 1284, IV co. cod. civ., oppure, e comunque per il periodo anteriore al deposito del ricorso monitorio, degli interessi ai sensi degli artt. 4 e 5 del D. Lgs n. 231/2002, nonché degli ulteriori danni ex art. 1224, II co. cod. civ., nella misura della variazione degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le Famiglie di Operai ed Impiegati, o di altro indice sostitutivo od equipollente, a far data delle singole fatture emesse per il pagamento del compenso, o, in estremo subordine, dal termine dei lavori, e sino al saldo effettivo, in ogni caso con anatocismo;
6.1) RIGETTARE in ogni caso e per i motivi esposti in atti tutte le avversarie domande attinenti la risoluzione del contratto e la restituzione del compenso già percepito da Controparte_1 nonchè di condanna al risarcimento dei danni a carico della o qualsiasi Controparte_1 CP_2 altra domanda contro di essa riproposta in appello, anche da ora Appellati, per totale infondatezza in fatto ed in diritto, o,
6.2.) in via di estremo subordine, senza alcuna accettazione della inversione dell'onere della prova e salvo il gravame, DETERMINARE i danni per denegatissima ipotesi ritenuti imputabili all'operato di tenuto conto degli artt. 1218, 1223 e 1227, I e II co. cod. civ.; Controparte_1
7.1.) Fatto salvo il gravame, DICHIARARE inammissibili per violazione della forma richiesta, e/o RIGETTARE ogni altra eventuale eccezione o domanda proposte, anche dagli altri Appellati, anche in via subordinata, contro per inammissibilità, e/o totale infondatezza in Controparte_1 fatto ed in diritto;
7.2. Più specificamente nei confronti delle conclusioni e domande subordinate dell'Arch.
[...] ai sensi dell'art. 346 c.p.c.: CP_3 In via preliminare, A) DICHIARARE la nullità della domanda riconvenzionale di condanna diretta di
[...] ai sensi degli artt. 156 e 163, nn. 3 e 4 c.p.c.; Controparte_1
B) DICHIARARE il difetto di legittimazione passiva di Controparte_1 C) DICHIARARE in ogni capo la inammissibilità della domanda riconvenzionale di condanna diretta ai sensi dell'art. 36 c.p.c.; Nel merito, D) RIGETTARE ogni domanda riconvenzione da tale Parte proposta, anche di graduazione della responsabilità, o di regresso, o di restituzione di quanto eventualmente sborsato a favore della
[...]
in quanto totalmente infondate in fatto ed in diritto;
CP_22
7.3. All'occorrenza nel caso di costituzione più specificamente nei confronti delle domande dell'Arch. Controparte_2 In via preliminare, A) DICHIARARE la nullità della domanda riconvenzionale di condanna diretta di
[...] ai sensi degli artt. 156 e 163, nn. 3 e 4 c.p.c.; Controparte_1 B) DICHIARARE il difetto di legittimazione passiva di fatto salvo il Controparte_1 diniego di accettazione del contraddittorio su ogni modifica della domanda nella prima memoria ex art. 183 VI co. c.p.c.; C) DICHIARARE l'inammissibilità della domanda riconvenzionale di condanna diretta ai sensi
9 dell'art. 36 c.p.c.; Nel merito, D) RIGETTARE ogni domanda riconvenzione da tale Parte proposta, anche di graduazione della responsabilità, o di regresso, o di restituzione di quanto eventualmente sborsato a favore della
[...]
in quanto totalmente infondate in fatto ed in diritto;
CP_22
7.4. Più specificamente nei confronti di Controparte_25
e ,
[...] Controparte_26 A) RIGETTARE ogni domanda, e/o eccezione contrarie, od opposte alle conclusioni di
[...]
od al loro integrale accoglimento, o comunque nei suoi confronti, all'occorrenza Controparte_1 con rifusione delle spese legali;
7.5. In ogni caso, CONDANNARE i Terzi chiamati Arch. all'occorrenza le Controparte_3 Compagnie di Assicurazione da esso chiamate in causa, ed eventualmente l'Arch.
[...]
per quanto di ragione e di rispettiva competenza, a rifondere alla CP_2 Controparte_1 le spese, ivi compreso il rimborso forfettario 15% spese generali ed i compensi, maggiorati di
[...] IVA e CPA sull'imponibile, per l'assistenza e difesa nelle domande riconvenzionali proposte contro Controparte_1
8) In via del tutto subordinata, condizionatamente all'accoglimento dell'appello di e Parte_1 fatto salvo il gravame, nel denegato caso di condanna a favore di o altrimenti di Parte_1 accoglimento nei propri confronti di altre domande di tale Parte che decurtino le legittime pretese fondate sul contratto di appalto, ACCERTARE e DETERMINARE il grado e la rispettiva misura della responsabilità a causa delle condotte negligenti od omissive del Direttore dei Lavori/Mandatario del Committente Arch. e/o, in via ulteriormente gradata, del Controparte_2 Progettista Arch. e delle conseguenze pregiudizievoli che ne sono derivate a Controparte_3 proprio danno e CONDANNARLI a tenerla indenne e manlevata, in tutto, o, in via subordinata, in parte, da ogni somma che, per denegata ipotesi, debba sborsare, oppure che sia detratta dal legittimo compenso dovuto in forza del contratto di appalto dal Committente Parte_1
9) Accertata la improcedibilità, e/o inammissibilità, e/o nullità dell'accertamento tecnico preventivo proposto in corso di causa da nonché dei quesiti affidati al C.T.U. Ing. Parte_1 [...]
DICHIARARE la nullità della relazione peritale finale in data 03.07.2023 del C.T.U. Ing. Per_8 per violazione del diritto sostanziale al contraddittorio, come esposto negli atti e Persona_8 DENEGARNE la ammissione agli atti. 10) CONDANNARE in ogni caso la in persona del L.R.p.t., e, all'occorrenza, Parte_1 qualsiasi altra Parte appellata costituita, che abbia proposto domande contro la Controparte_1 a rifondere alla in persona del L.R.p.t., i compensi, le spese ed il
[...] Controparte_1 rimborso forfettario del 15%, anche per la fase di appello, maggiorati dell'I.V.A. e del C.P.A. sull'imponibile, nonché i compensi eventualmente corrisposti a Consulenti di Parte per le espletate od eventualmente espletande consulenze tecniche, come da note che verranno depositate agli atti. In via istruttoria, ferma la richiesta di rinvio alla precisazione delle conclusioni senza la disposizione di alcun incombente istruttorio anche in appello, senza che Controparte_1 ciò comporti accettazione alcuna della inversione dell'onere della prova, o rinuncia, anche solo parziale, all'esonero dalla prova per i fatti da ritenersi ammessi in mancanza di specifica contestazione delle Controparti negli atti già depositati in primo grado ai sensi dell'art. 115, I co. cod. civ., chiede, all'occorrenza ed in subordine alla fissazione della udienza di precisazione delle conclusioni, respinta e contestata ogni opposizione, l'ammissione dei seguenti capitoli di prova per interpello formale del e dei Terzi Chiamati Arch. ed Controparte_27 CP_2 [...]
nonché per Testi, con i Testi indicati di seguito: CP_3 1) “Vero che prima della stipula del contratto di appalto in data 25.05.2018 e lo Pt_1 [...]
ed incaricati dal Committente, resero disponibili a Controparte_28 Controparte_3
per la formulazione della sua offerta economica, i disegni architettonici delle opere e lavori CP_1 appaltati di cui alle tavole 08b e 07c di tale Studio, aggiornate al 09.06.2017, di cui ai docc. nn. 63 e
10 64, già allegate al doc. n. 1 fasc. monitorio, che mi vengono rammostrati e che confermo quali uniche descrizioni provvisorie delle opere e lavori allegati al citato contratto di appalto”;
2) “Vero che la individuazione e descrizione delle opere e lavori edili, nonché i prezzi della offerta economica nel computo metrico estimativo allegato al contratto di appalto stipulato vennero stabiliti in base a tali disegni architettonici, con riserva di ogni successiva modifica ed integrazione”
3) “Vero che dopo la sospensione dei lavori disposta dal Comune in data 28.03.2019 a Pt_1 seguito delle sentenze della Magistratura Amministrativa negative per di cui ai docc. nn. 2 Pt_1 e 3, presentò durante tutto il corso dei lavori una serie di varianti all'originario permesso di costruire n. 1/2017 per la integrale modifica e variazione delle opere edili, come risulta dall'elenco di cui al doc. n. 68, predisposto dallo Studio degli Architetti ed che CP_2 Controparte_3 mi viene rammostrato e che confermo”;
4) “Vero che, rispetto all'originario permesso di costruire n. 1/2017, i lavori e le opere presentarono le radicali modificazioni ed integrazioni risultanti dal raffronto delle tavole di cui ai docc. nn. 65, 66,67,69, 70, 71, 72 e 73, che mi vengono rammostrati e che confermo”
5) “Vero che, come risulta dalla corrispondenza intercorsa tra la SA ZZ da una parte e lo Studio degli Arch. degli Strutturisti Ing. ed e CP_3 CP_6 Persona_6 Pt_1 dall'altra, di cui ai docc. nn. 46.1. – 46.39, 47.1. – 47.20, 48.1. –48.60, 49.1. – 49.50, 50.1. – 50.102 e 9, che mi vengono rammostrati e che confermo, la Direzione dei Lavori e, per quanto di loro competenza, i citati Strutturisti impartivano via via in corso d'opera a le disposizioni CP_1 tecnico-costruttive e gli ordini di variazione ed integrazione dei lavori e la Direzione Lavori, in qualche caso a richiesta della stessa il Committente, approvava i preventivi inviati da per CP_1 tali opere e lavori”
6) “Vero che in corso di esecuzione scorporò dall'appalto e fece eseguire dai propri Pt_1 Subappaltatori fiduciari alcuni dei lavori ed opere appaltate a che prestò Controparte_1 comunque con i propri Dipendenti opera continuativa di assistenza edile agli stessi, per gli importi indicati nei vari SAL, e comunque incaricò diversi Subappaltatori, presenti contemporaneamente in cantiere, di eseguire i propri lavori in contemporanea con la SA come risulta CP_1 dall'elenco di cui alle pagg.
9-10 della comparsa di costituzione e dalle denunce di presenza in cantiere delle Imprese fatte da di cui al doc. n. 52, che mi viene rammostrato e che Pt_1 confermo”;
7) “Vero che la Direzione dei Lavori, in particolare l'Arch. verificò, anche con Controparte_2 alcune richieste di revisione delle misure ed importi esposti ed in conseguenza approvò con specifica sottoscrizione i SAL descrittivi delle opere e lavori effettivamente eseguiti da per CP_1 le misure, quantità e forniture ivi indicate dal n. 1 al n. 36, di cui ai documenti che mi vengono rammostrati (v. docc. nn. 4-39, fasc. monitorio per la sottoscrizione del D.L. e docc. nn. 11, fasc. monitorio e 46.1. – 46.39, 47.1. – 47.20, 48.1. – 48.60, 49,1. – 49.50, 50.1. – 50.102 e 9 per la trasmissione), nonché approvò i SAL da n. 37 a n. 39 trasmessi dalla SA ZZ, come risulta dai docc. 40-40bis, 41-41bis, 42-42bis della lista del fascicolo monitorio”;
8) “Vero che il c.d. stato finale al 30.06.2022 venne inviato da a in data CP_1 Pt_1
12.07.2022, come risulta dai documenti di cui ai nn. 43-43bis, che mi vengono rammostrati e che confermo”;
9) “Vero che i Sig.ri e per conto di ed altri incaricati per tutto il Tes_5 Per_2 Pt_1 corso dei lavori seguirono in cantiere lo svolgimento dei lavori, ne furono informati e tennero in loco i contatti con il Responsabile del cantiere di;
CP_1
10) “Vero che quando le maestranze della SA lasciarono il cantiere le opere ed i lavori CP_1 da essa realizzati all'esterno alla data del 5 luglio 2022 si presentavano nello stato e nella consistenza di cui alle fotografie che mi vengono rammostrate, allegate al doc. n. 25, con adeguate protezioni dalle intemperie per tutti i manufatti posti all'esterno”;
11) “Vero che in particolare la struttura della vasca della piscina, realizzata da secondo il CP_1 tracciamento in loco e le misure fornite dagli Arch. ed venne CP_2 Controparte_3
11 interamente coperta prima del rilascio del cantiere da con una struttura di legno Controparte_1 e teli cerati per proteggerla dalle infiltrazioni di acqua, come risulta dalle fotografie di cui ai docc. nn. 37-38, che mi vengono rammostrate e che confermo”;
12) “Vero che i due pozzi perdenti sono stati collocati dalla SA nel terreno, come da CP_1 fotografie di cui ai docc. nn. 41-45, che mi vengono rammostrate e che confermo, secondo quanto previsto nel progetto e le indicazioni impartite dalla Direzione Lavori”;
13) “Vero che in data 5 luglio 2022 lo Strutturista Ing. unitamente al D.L. ed al Persona_6 Geom. , predispose, al momento del rilascio del cantiere da parte di lo Controparte_6 CP_1 stato di consistenza dei lavori di cui al doc. n. 25, con le fotografie allegate, che mi vengono rammostrate e che confermo, descrivendo lo consistenza e stato di tutte le opere e lavori realizzati dalla SA;
CP_1
14) “Vero che i dimensionamenti e le misure di tutte le unità interne della villa della zona giorno e notte, nonché, previo tracciamento del perimetro, della vasca della piscina furono indicati dal Direttore dei Lavori e dagli Strutturisti e che si attenne nella esecuzione pedissequamente a CP_1 tali indicazioni”;
15) “Vero che la VI S.r.l. della famiglia ha completato gli ultimi lavori di finitura agli Per_2 interni della villa nell'agosto del 2023”. Si indicano a Testi: Su tutti i capitoli il Geom. , c/o Ing. ed Controparte_6 Controparte_1 Testimone_6
Ing. Via A. Locatelli n. 113/b, Seregno (MI) Sui capitoli nn. 3, 4, 6 e 15, l'Arch. Persona_6
c/o Comune di Tremezzina. Testimone_8 Si formula opposizione alla ammissione di tutti i capitoli di prova orale dedotti dalle Controparti, per inammissibilità, e/o irrilevanza, e7o genericità e più precisamente: per i capitoli dedotti da Pt_1
▪ quanto ad capp. nn. 1 e 2, la cui veridicità si contesta, poiché le circostanze ivi tenorizzate sono irrilevanti ed il primo contiene anche valutazioni inibite al TE (“in considerazione della situazione di arretratezza del cantiere e del grave ritardo accumulato”);
▪ quanto ad capp. nn. 3-6, poiché agli atti (v. produzioni Arch. vi sarebbe la Controparte_3 registrazione audio dell'incontro, che dovrebbe essere dal Giudice ascoltata in contraddittorio con le Parti per trovare ingresso come prova nel giudizio, quale che sia la sua rilevanza probatoria,nonché esaminata nell'intero contesto delle questioni trattate, non potendosi isolare dal complessivo contesto alcune frasi, per verificare che la verbalizzazione in sunto corrisponda al contenuto effettivo della registrazione;
▪ quanto ad cap. n. 7, poiché la circostanza avrebbe dovuto essere provata con la produzione del contratto di subappalto stipulato da e le fatture dei lavori svolti;
Pt_1
▪ quanto ad cap. n. 8, poiché la questione della determinazione del compenso spettante a per CP_1 le c.d. assistenze edili prestate ai Subappaltatori o alle altre Imprese incaricate direttamente da è risolto de plano dall'art. 7 del contratto (v. terza memoria punto 3.23.); Pt_1
▪ quanto ad cap. n. 9, poiché la circostanza avrebbe dovuto essere provata con la produzione del contratto di subappalto stipulato da e le fatture dei lavori svolti (il motivo strumentale di Pt_1 tale omissione è stato spiegato nella terza memoria al punto 3.23.);
▪ quanto ad cap. 10, poiché la questione della determinazione del compenso spettante a per CP_1 le c.d. assistenze edili prestate ai Subappaltatori o alle altre Imprese incaricate direttamente da è risolto de plano dall'art. 7 del contratto (v. terza memoria punto 3.23); Pt_1
▪ quanto ad cap. n. 11, poiché la circostanza è irrilevante avrebbe dovuto essere provata con la produzione del contratto di subappalto stipulato da e le fatture dei lavori svolti;
Pt_1
▪ quanto ad cap. n. 12, poiché la questione della determinazione del compenso spettante a CP_1 per le c.d. assistenze edili prestate ai Subappaltatori o alle altre Imprese incaricate direttamente da è risolto de plano dall'art. 7 del contratto (v. terza memoria punto 3.23.); Pt_1
▪ quanto ad cap. n. 13, poiché la questione della determinazione del compenso spettante a ZZ
12 per le c.d. assistenze edili prestate ai Subappaltatori o alle altre Imprese incaricate direttamente da è risolto de plano dall'art. 7 del contratto (v. terza memoria punto 3.23.). Pt_1 per i capitoli dedotti da Arch. limitatamente a quanto di interesse di Controparte_3 CP_1
▪ quanto ad cap. n. 1, poiché la circostanza è pacifica ed è previsto dal contratto di appalto;
▪ quanto ad cap. 3, poiché la circostanza è pacifica (salva contestazione di;
Pt_1
▪ quanto ad cap. n. 4, poiché la circostanza è pacifica e risulta dal documento indicato nel capitolo;
▪ quanto ad cap. n. 5, poiché la circostanza è pacifica (salva contestazione di;
Pt_1
▪ quanto ad cap. n. 6, poiché la circostanza è pacifica;
▪ quanto ad capp. nn. 10-11, poiché le circostanze sono irrilevanti;
▪ quanto ad capp. nn. 12-13, poiché la circostanza, oltre ad essere smentita dalla sottoscrizione del Professionista del contratto di appalto agli atti, riguarderebbe la posizione di altra Parte e quindi il cap. sarebbe inammissibile (v. terza memoria parag. 2);
▪ quanto ad capp. nn. 15-16, poiché le circostanze sono irrilevanti;
▪ quanto ad cap. n. 21, poiché la procedura di approvazione dei SAL ed i suoi effetti erano disciplinati specificamente dal contratto di appalto.
▪ Per entrambe le Parti si fa riserva, prima della eventuale assunzione, di eccepire profili di incapacità a deporre del TE presentato ex art. 246 c.p.c. Nel caso denegato di ammissione di qualsiasi capitolo di prova ex adverso dedotto, si chiede la ammissione di prova contraria, diretta ed indiretta, indicandosi a Testi quelli già designati a prova diretta ed aggiungendosi i seguenti: e , operai addetti al cantiere Testimone_9 Tes_10
c/o
Pt_1 Controparte_1 Ferme le eccezioni di inammissibilità/nullità del disposto ATP (v. inter alia prima memoria parag. 1), si formula opposizione alla ammissione della consulenza richiesta da per tutte le
Pt_1 ragioni già esposte nei precedenti scritti di I grado (da ultimo v. terza memoria parag. 5), in sintesi in quanto i quesiti proposti da oltre ad introdurre una inammissibile revisione generale ad
Pt_1 explorandum della contabilità (ormai definitivamente approvata) e dei profili tecnici della esecuzione (v. in particolare ma non solo i quesiti nn. 1,2,4), anche ben oltre le specifiche doglianze di in atti, sono palesemente irrilevanti, attenendo ad eccezioni, o domande palesemente
Pt_1 infondate, od a questioni risolte de plano in senso opposto alle tesi di dalla disciplina
Pt_1 contrattuale vincolante e dalla documentazione prodotta da (così i nn. I, II, III, IV, V, VI, CP_1 VII) e comunque evidentemente esplorativi, anche per la assoluta genericità (così i nn. I, IV, V, VI).
riservata la richiesta tuzioristica di ammissione dei capitoli di prova orale dedotti nella CP_1 seconda memoria in primo grado dep. in data 19.10.2023,per la cui ammissione insiste solo subordinatamente alla denegata ipotesi di mancato rinvio delle Parti alla precisazione delle conclusioni sulle questioni ed eccezioni preliminari, idonee a definire tutto, o, subordinatamente, gran parte del giudizio e quindi di ridurre, o snellire la istruttoria, si riserva dopo la sentenza eventualmente parziale in appello di chiedere una C.T.U. su eventuali e limitate questioni residue, per le quali formulerà una proposta di quesiti specifici, in sede di finale precisazione delle conclusioni, oppure la pronuncia della sentenza parziale. chiede di rigettare ogni eccezione CP_1 di inammissibilità delle proprie produzioni, tutte specificamente indicate in lista in conformità all'art. 87 disp. att. c.p.c. per le quale vale il principio di acquisizione al processo, salva ovviamente ogni valutazione della loro efficacia probatoria riservata al Giudice in riferimento ai petita partium ed alle loro contestazioni, alla luce delle domande ed eccezioni proposte da o anche delle CP_1 mere allegazioni e deduzioni, ritualmente ed analiticamente fatte negli atti precedenti, con riserva di ogni integrazione ed approfondimento in sede degli scritti conclusivi. insiste per lo stralcio dagli atti dei documenti prodotti in I grado da in allegato alla CP_1 Pt_1 terza memoria sub nn. 75-102, indicati come documenti prodotti a controprova, ma che in realtà attengono a questioni che avrebbero dovuto essere sollevate entro e non oltre il deposito della seconda memoria, con allegazione ad essa della relativa documentazione e sono quindi da
13 intendersi, in base allo sviluppo del procedimento, documenti a prova diretta e quindi tardivamente prodotti, come già eccepito in primo grado
Controparte_3 In principalità Rigettare l'appello di avverso l'arch. Parte_1 Controparte_3 e confermare la sentenza del Tribunale resa nei confronti dell'arch. Controparte_3 conseguentemente Rigettare tutte le domande, nessuna esclusa, formulate dall'appellante e per l'effetto dichiarare l'arch. esente da Parte_1 Controparte_3 responsabilità per i fatti oggetto di giudizio, nonché rigettare tutte le domande formulate nei suoi confronti da qualsiasi parte costituita, poiché infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti in atti. In subordine Nella denegata ipotesi di riconoscimento di responsabilità dell'arch.
[...] in relazione ai fatti oggetto di causa - limitare il grado di colpa imputabile nel CP_3 determinismo dell'evento dannoso alla sola quota di concorso di responsabilità che sarà accertata in corso di causa, liquidandola in conformità; - limitare al grado di responsabilità riconosciuto in capo all'arch. la rifusione agli altri condebitori in solido di quanto questi dovessero Controparte_3 versare in esecuzione dell'emananda sentenza subordinandola all'effettivo pagamento da parte dei medesimi;
- condannare i condebitori a rifondere ogni somma che dovesse essere corrisposta dall'arch. in conseguenza di una eventuale condanna, in via parziale o in solido fra loro. Controparte_3 Sempre in subordine Accertata l'operatività della garanzia assicurativa invocata dal terzo chiamato con riferimento alla polizza IFL0008956.007838, condannare, in solido ovvero per la Parte_2 rispettiva quota di competenza, le compagnie e QBE Insurance a tenere indenne e CP_4 manlevare il terzo chiamato da ogni e qualsiasi conseguenza pregiudizievole del Parte_2 giudizio, condannando inoltre le stesse, in caso di soccombenza parziale o totale dell'assicurato, all'integrale pagamento delle spese ed onorari dell'avvocato che assiste l'architetto Parte_2 Ancora in subordine In caso di accertata responsabilità della ditta per Controparte_1 quanto lamentato dalla accertare e dichiarare il danno patito dall'arch. Pt_1 [...] in ragione del mancato guadagno che avrebbe conseguito qualora avesse potuto ultimare CP_3 la propria prestazione professionale e del mancato futuro guadagno, in termini di perdita di chance, di poter nuovamente collaborare con e comunque di ogni e ulteriore danno che sarà Pt_1 accertato in capo all'arch. condannando al Controparte_3 Controparte_1 risarcimento degli stessi, nei termini e nella misura che risulterà ad esito dell'istruttoria esperita ovvero in via equitativa.
In via istruttoria Si chiede l'ammissione di prova per testi ed interrogatorio formale, dei seguenti capitoli di prova, per i signori: Geom. c/o ZZ Costruzioni s.r.l. Grandola: per Controparte_6 i capitoli numero 1, 2, 3, 4, 5, 14, 17, 18, 21; Geom. c/o ZZ Costruzioni s.r.l. Tes_11 Grandola: per i capitoli 10, 11, 12, 13; Arch. Via privata Capitano Ugo Ricci n. Controparte_2 3: per i capitoli numero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21; Sig. , Per_2 residente in [...], per i capitoli: 7, 8, 9, 15, 17, 20; Sig. , Via Tes_5 Mazzini 21, Seregno (MB):
1. Vero che il compenso dell'appaltatore per le prestazioni delle assistenze è rapportato al costo dei relativi lavori, ad esempio per l'impianto elettrico e idraulico? 2. Vero che, durante l'esecuzione delle opere, il committente ometteva di comunicare i costi degli artigiani suoi affidatari tramite i quali determinare in proporzione il compenso dell'impresa appaltatrice per le relative assistenze? 3. Vero che la presenza in cantiere di altri artigiani CP_1 comportava complicazioni operative per l'andamento dei lavori in cantiere? 4. Vero che l'impresa si lamentò di tale aspetto sia con il DL sia con il committente, come da comunicazione che CP_1 Le si rammostra (cfr. doc. 158)? 5. Vero che all'epoca della redazione del Computo Metrico Estimativo nel 2018, prima della firma del contratto tra e nulla si sapeva circa i CP_1 Pt_1 cementi armati? 6. Vero che il CME predisposto ed allegato al contratto d'appalto è stato da lei
14 redatto come riferimento di massima per ottenere le quotazioni di mercato? 7. Vero che durante lo svolgimento dei lavori, dal 2018 al 2022, l'architetto unitamente all'arch. Controparte_3 si recavano presso le ditte VI e , con cadenza di almeno ogni due Controparte_2 Per_2 settimane, per discutere del cantiere con il committente sig. e ? Pt_1 Per_2 Tes_5
8. Vero che tali incontri avvenivano con frequenza di almeno un paio di volte al mese ovvero almeno ogni due settimane circa? 9. Vero che l'arch. a proposito dei compensi Controparte_2 degli architetti, disse al sig. che, per ragioni personali, i pagamenti per le prestazioni Tes_5 dei professionisti dovevano essere effettuati tutti sul conto corrente dell'arch.
[...]
10. Vero che il giorno della firma del contratto, nel maggio 2018, erano presenti: per la CP_3 Tes_1 ditta il geom. e il sig. ; per la ditta committente il sig. CP_1 Persona_1 Pt_1 Per_2 e il sig. , oltre ai due architetti 11. Vero che in tale occasione il
[...] Tes_5 CP_3 Tes_1 Geom. e il sig. ed il sig. e il sig. , si chiusero in una Persona_1 Per_2 Tes_5 stanza per circa mezz'ora e ne uscirono con il contratto già firmato, poi siglato dall'arch.
[...]
12. Vero che, sia prima che dopo la sottoscrizione, il sig. ometteva di CP_2 Per_2 comunicare alcunché all'arch. a proposito del contratto firmato, chiedendo solo Controparte_2 Per_ di apporre la sigla per presa visione? 13. Vero che il sig. nulla evidenziò all'arch.
[...] a proposito di suoi incombenti o poteri delegati in merito alla liquidazione dei SAL? 14. CP_2 Vero che a proposito delle varianti (es. impermeabilizzazione box, progetto per pozzi Parte_3 perdenti, piscina…), si attendeva il benestare del committente prima di procedere con le opere? 15. Vero che in passato Lei ebbe quale professionista l'arch. a proposito delle Controparte_2 seguenti vicende immobiliari: anni 97/98, 14 villette a schiera a Cabiate, negli anni 2005/2006 un lotto edificabile a Meda in Via San Fedele, infine i lavori della villa di Seregno dove abita il sig.
? 16. Vero che Lei, per conto del sig. si occupò delle seguenti vicende immobiliari Per_2 Per_2 della famiglia anni 97/98, 14 villette a schiera a Cabiate, negli anni 2005/2006 lotto Per_2 edificabile a Meda in Via San Fedele, infine i lavori della villa di Seregno dove abita il sig. Per_2 e l'appalto di Tremezzo per due villette con piscina? 17. Vero che il sig. , prima
[...] Per_2 dell'inizio dei lavori, chiese di valutare il progetto di Via Camatte avendo come riferimento l'abitazione di questi in Seregno? 18. Vero che l'arch. interloquiva con il Geom. Controparte_2
e relazionava il committente? 19. Vero che l'arch. ha svolto la propria CP_6 CP_3 prestazione dapprima per quanto inerente i rapporti di vicinato e le vertenze avanti la giustizia amministrativa, collaborando con l'avv. Ferrari di Monza, poi presentando le pratiche urbanistiche in Comune e redigendo i progetti esecutivi dell'opera? 20. Vero che in data 28.04.22 si svolse un incontro presso la ditta VI alla presenza del sig. e dei suoi tecnici e Per_2 CP_9
presenti anche gli architetti e Vero che la procedura di CP_10 CP_3 Controparte_2 approvazione dei SAL avveniva nel seguente modo: Il Geom. per inviava il file pdf CP_6 CP_1 con il SAL;
L'architetto aiutava il padre nella lettura a computer dei file, li Controparte_3 conservava e li registrava nella memoria della contabilità di cantiere;
segnava le puntualizzazioni che il padre muoveva al SAL proposto dall'impresa; L'arch. discuteva con il Controparte_2 Geom. il SAL, in base agli appunti e ai documenti predisposti;
L'arch. CP_6 Controparte_2 invia il SAL al sig. . Con i testi sopra indicati con riferimento ai singoli capitoli Tes_5 dedotti. In ogni caso Con vittoria di onorari e spese, oltre spese generali, CPA e IVA.
Controparte_4 Controparte_5 Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e domanda, sia di merito, sia istruttoria, previo ogni necessario accertamento e declaratoria, così giudicare: Nel merito:
1. rigettare integralmente l'appello proposto da in quanto infondato in fatto ed in diritto, e le domande tutte svolte nei Parte_1 confronti dell'arch. perché infondate in fatto e in diritto, nonché sfornite di Controparte_3 prova e, per l'effetto, confermare la Sentenza di primo grado. In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di riforma della Sentenza e di accertata responsabilità, anche solo parziale,
15 dell'arch. e di ritenuta operatività della garanzia assicurativa prestata con la Controparte_3 Polizza, previa determinazione delle quote interne della responsabilità tra i diversi coobbligati in proporzione della rispettiva colpa e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate:
2. accertare e dichiarare l'obbligo indennitario di AIG e QBE nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal citato contratto, e comunque: (i) nei limiti della quota di responsabilità direttamente imputabile all'Arch. dichiarando il diritto di AIG e QBE, laddove richieste di pagare Controparte_3 somme eccedenti tale quota, di rivalersi sugli altri eventuali responsabili in solido per l'eccedenza, pronunciando le condanne del caso;
(ii) previa detrazione della franchigia fissa di € 2.000,00 per sinistro ed entro il limite di massimale di € 1.000.000,00; (iii) con ripartizione dell'indennizzo così Con Contr eventualmente determinato nella misura del 60% a carico di e del 40% a carico di (iv) nonché tenuto conto di ogni altra disposizione negoziale e/o di legge ritenuta applicabile. In via istruttoria:
3. confermare le ordinanze del Tribunale di Como del 10.04.2024 e del 29.11.2024 e, per l'effetto, rigettare tutte le istanze istruttorie riproposte dall'Appellante (atto d'appello, pagg. 99 e ss.). In ogni caso:
4. con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% e accessori di legge, per entrambi i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso monitorio del 2.09.2022, la otteneva decreto Controparte_1 ingiuntivo nei confronti della per il complessivo importo Parte_1 di € 600.195,00, oltre interessi , a titolo di saldo per gli interventi eseguiti dalla stessa in virtù di contratto di appalto , stipulato con la controparte, quale committente, in data 25.05.2018, come da stati di avanzamento lavori elaborati dall'appaltatrice e specificamente approvati dal direttore dei lavori.
proponeva opposizione assumendo che, nonostante la clausola di Pt_1 invariabilità dei prezzi, questi erano stati aumentati, le opere presentavano vizi e non erano state terminate. Aggiungeva che la procedura di approvazione dei SAL da parte del direttore dei lavori, era viziata in quanto gli stessi non corrispondevano alla realtà dei fatti e, in ogni caso, che gli artt. 11 e 12 del contratto, che prevedevano decadenze a carico della committente erano inefficaci, trattandosi di clausole vessatorie non specificamente approvate per iscritto, come richiesto invece dall'art. 1341 secondo comma, c.c.: per tale ragione, la committente aveva rifiutato i pagamenti, mentre con PEC del 3.08.2022, la controparte invocava la clausola risolutiva espressa contenuta all'art. 11 del contratto medesimo e aveva intimato il pagamento.
chiedeva pertanto, l'accoglimento della opposizione e avanzava domanda Pt_1 riconvenzionale di risoluzione del contratto e di condanna della Controparte_1 al risarcimento del danno subito, da liquidarsi nella complessiva somma di €
[...]
1.850.360,01, in ciò considerati anche i costi di ripristino dei vizi e il lucro cessante, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo. Rappresentava, infine, l'opponente di aver incaricato ed CP_2 [...] delle attività di progettazione e direzione dei lavori, versando loro CP_3 complessivi € 137.926,80, e che, tuttavia, questi ultimi si erano resi inadempienti
.Chiedeva quindi, previa autorizzazione alla chiamata in causa degli stessi, la 16 condanna di questi ultimi alla restituzione del compenso da loro ricevuto e al risarcimento del danno, da liquidarsi nella misura di € 1.850.360,01, oltre interessi e rivalutazione.
L'opposta costituitasi contestava la domanda dell'opponente assumendo che: l'esecuzione dell'opera aveva subito ritardi determinati dal contenzioso amministrativo della committente e dal periodo di lockdown;
che i prezzi delle materie prime avevano subito incrementi;
che il contenuto del contratto aveva, quindi, subito una serie di modifiche su disposizione del direttore dei lavori, rispetto alle originarie previsioni del computo metrico, così come peraltro consentito dagli artt. 6, 7 e 10 del contratto, che individuavano nella persona del direttore dei lavori un mandatario con rappresentanza ex art. 1704 c.c.; in relazione agli ultimi SAL (dal 37 al 40), pure non approvati dal direttore dei lavori, la controparte era invece decaduta dalla facoltà di opporre eccezioni, in quanto la relativa denuncia non era avvenuta nei trenta giorni successivi alla trasmissione del SAL finale, come previsto dall'art. 12 del contratto.
Concludeva, quindi, per il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo, previo accertamento della intervenuta risoluzione del contratto per il grave inadempimento della committente, o, comunque, per la condanna della stessa al pagamento di quanto dovuto, con rigetto delle avverse domande riconvenzionali.
Si costituiva il terzo chiamato che ammetteva di avere ricoperto il Controparte_2 ruolo di direttore dei lavori, nell'ambito del citato contratto di appalto, ma contestava di avere ricevuto l'incarico di verificare periodicamente la contabilità di cantiere, che era stata vagliata tutta direttamente dal legale rappresentante dell'opponente; contestava, dunque, di essersi reso responsabile dei danni lamentati dalla committente in citazione e chiedeva, in subordine, di essere tenuto indenne dalla
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in ipotesi di condanna. Controparte_1
costituitosi a sua volta, contestava di avere assunto il ruolo di Controparte_3 direttore dei lavori, essendosi limitato a svolgere le attività preliminari di progettazione, senza alcuna responsabilità per i danni dedotti in giudizio dalla committente. Concludeva dunque per il rigetto delle avverse domande di condanna e chiedeva di essere autorizzato alla chiamata in garanzia delle compagnie assicurative, e QBE Insurance S.A/N.V.; proponeva, inoltre, domanda Controparte_4 riconvenzionale trasversale di manleva verso la stessa per i Controparte_1 danni da lei cagionati.
Autorizzata anche quest'ultima chiamata in causa, si costituivano entrambe le compagnie assicurative, concludendo per il rigetto tanto della domanda principale, quanto di quella di garanzia.
17 Nel frattempo, con ricorso del 3.11.2022, la introduceva Parte_1 un giudizio di accertamento tecnico preventivo in corso di causa, finalizzato ad accertare i vizi e le lavorazioni mancanti. Instaurato il contraddittorio e conferito l'incarico al consulente, il procedimento di ATP si concludeva con l'acquisizione dell'elaborato peritale. All'esito della prima udienza, veniva sospesa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo e la trattazione della causa proseguiva con il deposito delle memorie di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c., nell'ambito delle quali il valore della domanda risarcitoria avanzata dall'opponente, nei confronti dell'opposta, veniva incrementato ad € 1.936.702,20. Respinte, quindi, le istanze istruttorie formulate dalle parti, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva assunta in decisione.
Con sentenza il giudice, escludeva la natura vessatoria delle clausole contrattuali;
riteneva non più soggetti a contestazioni i lavori espressamente approvati nei sal dal direttore dei lavori;
per i sal da 37 a 40 non controfirmati dal direttore dei lavori riteneva la committente decaduta ai sensi dell'art. 7 del contratto;
rigettava l'opposizione condannando a pagare l'importo ingiunto, rigettava altresì le Pt_1 domande nei confronti del in quanto progettista e non direttore Controparte_3 dei lavori e nei confronti di in mancanza di prova sia Controparte_2 dell'esistenza di vizi, che il avrebbe potuto e dovuto evitare con il CP_3 diligente esercizio dei suoi compiti di vigilanza, sia dall'illegittimo incremento dei prezzi dell'appalto, in dissonanza rispetto al reale stato dei luoghi. Concludeva che non vi è prova che, nei SAL, siano stati addebitati prezzi non dovuti o che siano indicate delle lavorazioni, all'atto pratico, non eseguite.
Per le stesse ragioni, respingeva anche la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno, proposta dall'opponente nei confronti dell'appaltatrice.
Avverso la sentenza ha proposto appello per una Parte_1 molteplicità di motivi, che verranno di seguito esaminati , fondati principalmente su:
-prove documentali non valutate (registrazione, perizia);
-contestazioni interpretative su clausole contrattuali;
-ritenuta mancata vigilanza dei tecnici.
Si costituivano gli appellati chiedendo la conferma della sentenza impugnata. Sulle conclusioni delle parti la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per motivi sistematici i motivi di appello vanno così accorpati.
18 1.Il primo gruppo di motivi di appello riguarda la statuizione del giudice che ha ritenuto legittimo l'aumento dei prezzi in quanto concordato col direttore dei lavori che ha approvato i sal , laddove invece l'aumento dei prezzi sarebbe avvenuto in modo surrettizio (stante la pattuizione contrattuale di invariabilità degli stessi) attraverso il non veritiero incremento delle quantità.
Lamenta dunque l'appellante l'omesso esame da parte del giudice della registrazioni audio del 26 maggio 2022 (doc. 169) ( e della relativa trascrizione) raccolta nel corso della riunione1 presso la sede di In tale riunione l'ing. CP_1 CP_29
, contestava che nei sal erano indicati quantitativi di materiale Parte_1 superiori a quelli effettivamente utilizzati in cantiere : “…io ho analizzato i numeri..visto il contratto c'erano 47.000 chili di ferro. Il Sal poi…siamo arrivati a 82.000…qua tra l'altro ho notato subito una discrasia perché i documenti di trasporto del ferro che ci avete inviato sono a 72.000, quindi praticamente il SAL è già superiore…” . A fronte di tale contestazione il capocantiere di sig affermava “… CP_1 Pt_4
Ma no, la interrompo subito, le dico anche perché, praticamente noi come tutti potete sapere da un anno a sta parte il prezzo del ferro è aumentato. Io praticamente lo pagavo di più di quello che prendevo. Sì, infatti, dal 25esimo SAL, benissimo, ho fatto una tabella che per ogni SAL, cosa facevamo? Timbrato firmato dall'architetto, aggiungevo un 25% come valore di aumento del prezzo …. ” .
La circostanza dell'incremento non è specificamente contestata dalla che CP_1 anzi nella comparsa di costituzione in appello spiega che “il Tecnico della CP_1
Geom. aveva esposto con termini impropri il concetto che, dalla Controparte_6 sottoscrizione del contratto di appalto alla esecuzione, ad es. il prezzo del ferro era raddoppiato e che quindi al prezzo indicato nel CME si poteva acquistare in fase esecutiva solo la metà del quantitativo necessario e che quindi per adeguare il prezzo era come se le quantità originariamente previste fossero raddoppiate, vale a dire se un quintale di ferro originariamente costava 100 e poi raddoppiava a 200, tale raddoppio del prezzo corrispondeva ad un raddoppio di quantità, poiché a prezzi attuali ed aumentati con 100 si compravano solo 50 Kg.”.
In realtà tale spiegazione altro non è che ammissiva dei fatti riportati nella trascrizione della registrazione e cioè che, ferme le quantità necessarie per l'esecuzione dell'opera, non potendo aumentare i prezzi della merce in virtù della clausola contrattuale, venivano fittiziamente aumentate le quantità per rientrare nei costi. Anche nella memoria istruttoria ammette che i prezzi furono incrementati CP_1 per il “riequilibrio del sinallagma contrattuale”2; la circostanza è confermata anche dalla nella missiva del 3-8-22 sottoscritta dalla amministratrice CP_1 Parte_5
[...]
Tanto premesso, deve ritenersi pacifico che, sebbene il contratto di appalto lo escludesse, vi fu da parte dell'appaltatore una revisione surrettizia dei prezzi dell'appalto ( mantenendo i prezzi invariati ma aumentando fittiziamente le quantità dei materiali/opere di circa il 25%) sostanzialmente per bilanciare l'intervenuto aumento dei costi di costruzione conseguente al periodo di pandemia ( notoriamente assestatosi all'incirca su tale percentuale secondo l'indice dei costi dei fattori materiali + lavoro + trasporto pre e post pandemia)
Tale incremento del 25% , considerato l' importo di circa 1000.000 di cui ai sal dal 25 in poi che effettivamente sono riferibili al periodo pandemico, ammonta a circa 250.000, importo che deve ritenersi, dunque, non dovuto da in base ad Pt_1 ammissioni e non contestazioni di CP_1
dal canto suo, allega una perizia di parte che rileva discrasie tra le quantità Pt_1 riscontrate e i sal e indica differenze non dovute ancora superiori ma, come rilevato dal giudice di prime cure, la consulenza stragiudiziale di parte opponente è priva di qualsiasi valore probatorio concretandosi in una mera allegazione difensiva ( Cass., sez. II, 19 gennaio 2022, n. 1614); né può essere fatto ricorso nella specie a una ctu sul punto come richiesta da atteso che tale indagine si risolverebbe in un Pt_1 inutile dispendio di attività processuale;
infatti, lo stato dei luoghi è mutato (avendo nello stesso cantiere operato successivamente anche altre maestranze, come emerge dai capitoli di prova dedotti da entrambe le parti) e l'atp non ha riguardato le risultanze dei sal con riferimento ai prezzi/quantità dei fattori materiali + lavoro + trasporto effettivamente impiegati. Dunque, in concreto l'indagine del ctu , non si potrebbe risolvere in un semplice conteggio di mere poste tra dare e avere sulla base del riscontro degli eventuali documenti prodotti dalle parti, ma dovrebbe implicare una verifica concreta in cantiere dei materiali , delle lavorazioni e delle maestranze , verifica allo stato non più esperibile, essendo, come si è detto, mutato lo stato dei luoghi.
Proprio la natura artificiosa dell'espediente dimostra, poi, che l'incremento predetto avvenne all'insaputa della committenza.
Né l'eventuale consapevolezza del direttore dei lavori potrebbe mutare le conclusioni atteso che, da un lato il mandato con rappresentanza conferito al direttore dei lavori attiene a profili tecnici e non contrattuali, dall'altro il contratto espressamente stabilisce che (art 22) “ qualsiasi modificazione e/o integrazione e/o sostituzione al presente contratto e/o allegato ad esso dovranno essere pattuite tassativamente per iscritto a pena di nullità con la necessità di indicare, sempre a pena di nullità, le specifiche clausole o lo specifico atto che si sono intesi modificare e/o variare e/o integrare e/o sostituire”, dunque non vi è prova che il direttore dei lavori abbia in concreto autorizzato la modifica contrattuale e in ogni caso non aveva i poteri per farlo.
Del resto, neppure vi è prova che il direttore dei lavori fosse consapevole della significativa “lievitazione” dei materiali atteso che, come argomentato dalla stessa nella comparsa conclusionale di primo grado, i SAL non erano Pt_1 immediatamente leggibili, tant'è che “al fine di poter eseguire la verifica, il consulente di parte ing. ha dovuto operare un lavoro di Persona_9 estrapolazione da ogni singolo SAL (ed all'interno di esso da ogni capitolo) delle voci esposte, di confronto e verifica con il CME allegato al contratto e, infine , di confronto delle differenze riscontrate.” Deve, pertanto, escludersi che il committente abbia accettato la modifica della clausola relativa all'invariabilità dei prezzi attraverso l'approvazione dei sal da parte del direttore dei lavori, atteso proprio l'espediente ideato dall'appaltatrice per incrementare i suoi ricavi, neppure verificabile in modo immediato dal DL.
La natura occulta dell'espediente predetto esclude, dunque, che, con riferimento all'incremento artificioso dei prezzi, possa trovare applicazione l'art 11 del contratto che prevede la verifica in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'appaltatore della contabilità e dei prezzi con conseguente decadenza, atteso che come si è visto, nella fattispecie, i prezzi sono rimasti invariati , essendo invece mutati fittiziamente i quantitativi dei materiali rispetto alle medesime lavorazioni . Dunque la decadenza prevista nel suddetto articolo non opera limitatamente al profilo contabile, ferme restando invece le decadenze relative alle “riserve tecniche che non siano formulate per iscritto dal committente o dal direttore dei lavori tassativamente nel corso della verifica prevista dal presente articolo” .
21 A questo proposito e al fine di esaminare gli ulteriori motivi di appello va, comunque, esclusa la natura vessatoria degli art. 11 e 12 del contratto invocata dall'appellante atteso che, come correttamente rilevato dal giudice a quo, “ Non può infatti ritenersi applicabile, nel caso di specie, la disciplina di cui all'art. 1341, secondo comma, c.c., in materia di condizioni generali di contratto e contratti per adesione, dovendosi sul punto rammentare che “in tema di condizioni generali di contratto, perché sussista l'obbligo della specifica approvazione per iscritto di cui all'art. 1341, comma 2, c.c., non basta che uno dei contraenti abbia predisposto l'intero contenuto del contratto in modo che l'altra parte non possa che accettarlo o rifiutarlo nella sua interezza, ma è altresì necessario che lo schema sia stato predisposto e le condizioni generali siano state fissate, per servire ad una serie indefinita di rapporti, sia dal punto di vista sostanziale, perché confezionate da un contraente che esplichi attività contrattuale all'indirizzo di una pluralità indifferenziata di soggetti, sia dal punto di vista formale, in quanto predeterminate nel contenuto a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie”, sicché “non necessitano di una specifica approvazione scritta le clausole contrattuali elaborate in previsione e con riferimento ad un singolo, specifico negozio da uno dei contraenti, cui l'altro possa richiedere di apportare le necessarie modifiche dopo averne liberamente apprezzato il contenuto” (cfr. ex multis Cass., sez. VI-2, 28 settembre 2020, n. 20401). In altri termini, un conto è la predisposizione unilaterale del regolamento negoziale, che di per sé rappresenta un dato neutro in quanto il destinatario della proposta ha pur sempre il potere di incidere sul relativo contenuto in sede di accettazione (art. 1326 c.c.); altro sono le condizioni generali del contratto, che presuppongono, oltre alla formazione unilaterale del testo, che esso serva a dare una regolamentazione omogenea ad una pluralità di rapporti indeterminati, sicché la parte aderente non ha alcuna possibilità di incidere sul relativo contenuto in fase di stipula del contratto. Nel caso di specie, vi sono d'altra parte numerosi indici che impongono di ritenere che il contratto di appalto oggetto di causa, pur redatto su carta intestata della non sia un Controparte_1 contratto per adesione, primo fra tutti quanto ammesso dalla stessa opponente in citazione, ovvero il fatto che il computo metrico estimativo sia stato redatto dai professionisti incaricati dalla committente e non dalla controparte”.
2.Il secondo gruppo di motivi riguarda il ritenuto abuso della clausola risolutiva espressa (art. 11) invocata con missiva del 3-8-22 da in quanto, a dire CP_1 dell'appellante, non sussistevano i presupposti per la risoluzione automatica, avendo l'impresa richiesto somme non dovute. Relativamente a questa censura la corte osserva quanto segue. Le fatture impagate azionate con il decreto ingiuntivo ammontano al complessivo importo di euro 600.195,00 ma tale importo, come si è visto, include quell'incremento di costi per euro 250.000 non dovuto: dunque è, quanto Pt_1 meno, debitrice di un importo inferiore per quanto sopra detto e, quindi , della sola differenza di euro 350.195 che avrebbe dovuto pagare e non ha pagato.
22 Giova rammentare che, come noto, nei contratti con prestazioni corrispettive, ai fini della pronuncia di risoluzione per inadempimento, nel caso in cui le parti si contestino inadempienze reciproche, nella specie violazione del canone di correttezza con incremento dei costi da una parte e mancato pagamento di quanto ancora dovuto, deve procedersi ad un esame del comportamento complessivo dei contraenti, al fine di stabilire quale di essi, in relazione ai rispettivi interessi e all'oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle violazioni maggiormente rilevanti e causa del comportamento della controparte e della conseguente alterazione del sinallagma contrattuale, con la conseguenza che, qualora l'inadempimento di una delle parti sia valutato come prevalente deve considerarsi legittimo il rifiuto dell'altra di adempiere alla propria obbligazione e alla risoluzione del contratto deve seguire l'esame dell'eventuale richiesta di risarcimento del danno della parte non inadempiente (Cass. civ. Sez. II Ord., 22/05/2019, n. 13827).
Da un lato non ha saldato quanto dovuto mentre dall'altro ha esposto Pt_1 CP_1 importi superiori a quanto le sarebbe spettato . Tuttavia si è resa responsabile CP_1 delle violazioni maggiormente rilevanti attesa la consistente dolosa alterazione delle quantità lavorate circostanza questa che ha legittimato così a non versare il Pt_1 saldo dei lavori. Dunque, l'inadempimento di è prevalente e alla illegittima CP_1 risoluzione del contratto, deve seguire l'esame della richiesta di risarcimento del danno eventualmente patito dalla parte non inadempiente.
3. Con il terzo gruppo di motivi lamenta che le opere non sono state concluse Pt_1
e che quelle realizzate non erano eseguite a regola d'arte. In particolare, parte appellante assume che il giudice ha errato laddove, stante il mancato completamento delle opere, avrebbe erroneamente applicato la disciplina dei vizi, ritenendo la parte decaduta dalla garanzia e non l'art. 1453 cc invocato da
[...]
CP_22
Tanto premesso, la corte osserva quanto segue.
E' pacifico in quanto ammesso dall'appellante ( pag 58 appello) e documentato ( doc 13 che l'appaltatore inviò in data 12-7-22 alla committente il SAL finale Pt_1 per la verifica delle opere in contraddittorio con l'appaltatore ai sensi dell'art 124 del contratto. Assume che contestò immediatamente tale sal finale (doc 15) . Pt_1 Tuttavia, le contestazioni di cui al documento predetto attengono al “ fraudolento aumento dei costi” di cui già si è detto, mentre del tutto genericamente è fatto riferimento al mancato completamento di opere e a vizi delle stesse.
Successivamente, in data 29 8-22 RO affiancata dal suo perito , ha redatto Per_5 verbale di verifica dell'opera nel quale sono segnalate solamente le seguenti tre non conformità: assenza di segnaletica di sicurezza, non conformità della recinzione a delimitazione del cantiere, assenza di parapetti muro rampa autorimessa.
Ciò premesso, il verbale di verifica sottoscritto da pur con l'ausilio del suo Pt_1 consulente di parte non contiene contestazioni specifiche in ordine al mancato completamento di opere di cui al sal finale predetto, quanto piuttosto censura lo stato del cantiere successivamente allo smobilizzo dello stesso da parte di , attesa CP_1 la avvenuta comunicazione del sal finale5.
Per quanto riguarda l'ATP, occorre tener conto che , in assenza, come si è detto, di puntuali contestazioni da parte di all'atto della verifica, la stessa ha avuto Pt_1 carattere meramente esplorativo supplendo a carenze sia assertive che probatorie, come censurato dalla difesa di che ne invoca la nullità. Inoltre, come CP_1 contestato dal ctp, l'atp è stata disposta il primo marzo 2023 molti mesi dopo la verifica di cui sopra ed è peraltro pacifico che vi sia stato un susseguirsi di maestranze in loco nel frattempo .
Ciò premesso, esaminando per completezza gli esiti dell'atp, le censure mosse dal ctu relative alla assenza di misure di sicurezza del cantiere devono ritenersi per quanto sopra detto , neutralizzate dall'avvenuto ripiegamento del cantiere all'esito dell'ultimo Sal. Anche lo stato di degrado dell'area esterna e la mancata pulizia del giardino accertato dal ctu non può essere imputato a atteso che nella verifica CP_1 Pt_1 non li ha denunciati e dal canto suo ha prodotto foto comparative a CP_1 dimostrazione che il cantiere era stato lasciato pulito e recintato. D'altro canto come si è detto l'atp è intervenuta mesi dopo la verifica di e il cantiere era Pt_1 accessibile anche ad altre maestranze.
Se dalla verifica emergono vizi o difformità riconosciuti dall'Appaltatore con la procedura in precedenza descritta, questi provvederà ad eliminarli a proprie spese e nel tempo strettamente necessario e stabilito di comune accordo tra le parti.” La mancata realizzazione di talune lavorazioni accessorie e di mera finitura poi rilevata dal ctu (taluni rivestimenti in pietra , mancata realizzazione del pergolato, assenza lattoneria ingressi e guaina in ardesia, assenza di corpi illuminanti sulla facciata ), come si è detto non è stata contestata né nel corso della verifica finale né in occasione dei sal precedenti a quello finale e deve ritenersi pertanto , come affermato dal ctp di che tali finiture non funzionali non fossero neppure previste a CP_1 carico di o comunque rinunciate dalla committenza. CP_1
Per quanto riguarda la piscina, dalla ATP risulta che l'impiantistica era mancante. Assume ( osservazioni del ctp) che la piscina è stata effettuata al rustico e CP_1 che l'impiantistica non era di competenza della in quanto a suo dire “ CP_1 affidata ad altre imprese. Telo, bordi, pompe, tubazioni fanno parte di altre opere diverse da quelle strutturali della piscina”. Anche in questo caso la verifica effettuata in data 29 8-22 da affiancata dal Pt_1 suo perito non segnala anomalie tra quanto realizzato e quanto pattuito e Per_5 pertanto deve ritenersi che la commessa della piscina fosse al rustico e ciò anche in considerazione del fatto che nel contratto di appalto non è specificata l'impiantistica da realizzare nella piscina e che in generale l'appalto prevedeva demolizioni, opere in cemento armato e nuova costruzione ma non l' esecuzione dell' impiantistica né nell'immobile né nella piscina.
Ciò premesso, dai sal emerge ( circostanza rilevata nell'atp e documentata nel sal 40) che tuttavia ha richiesto il pagamento, in parte , anche per gli impianti CP_1 predetti per circa euro 22.7406, pacificamente non realizzati. Deve dunque ritenersi che anche tale voce rientri tra gli espedienti volti ad incrementare il prezzo dell'appalto e che pertanto non sia dovuta .
In conclusione, correttamente il giudice ha applicato la disciplina dei vizi atteso che i lavori erano sostanzialmente terminati.
Venendo ai vizi , l'ATP disposta nel marzo 2023 accerta che l'unica difformità non palese in quanto oggetto di indagine distruttiva, riguarda i massetti che avrebbero dovuto essere (ma non sono stati) armati con rete metallica: per essi l'atp indica un costo per il rifacimento del massetto di euro 7.120,90.
Per il resto l'ATP , come si è detto, elenca marginali opere di finitura non completate non contestate in sede di verifica da e quindi accettate come tali e talune Pt_1 mancanze in relazione alla sicurezza del cantiere, non più riferibile a che CP_1 aveva completato i lavori e ripiegato il cantiere.
quanto ai vizi dell'immobile, invoca anche la sua perizia di parte. Pt_1 Rispetto al progetto, la perizia predetta, evidenzia minimi decentramenti ( di porte e della piscina) nemmeno rilevati nell'ATP e misure di pochi centimetri difformi negli interni rispetto al progetto. Sul punto assume che la realizzazione degli interni era coerente al progetto CP_1
(tant'è che i sal erano stati approvati) e che comunque tali minimi scostamenti non comportano la irregolarità dei locali o difformità rilevanti, ai sensi del nuovo testo dell'art. 34bis del D.P.R. 06.06.2001 n. 380, come modificato dal D.L. n. 69/2024 (c.d. decreto Salva Casa), che ha aumentato le c.d. tolleranze esecutive ed ha previsto che sono tolleranze esecutive tout court quelle lievi.
Anche sotto questo profilo, considerato che i sal volta per volta sono stati approvati con le conseguenti decadenze di cui all'art. 11 del contratto, e che, se vi è stata una modesta difformità degli interni rispetto al progetto, la stessa era comunque rilevabile dalla committenza in sede di verifica avvenuta proprio, come si è detto, con l'ausilio del perito di parte, nonché rientrante nelle tolleranze esecutive inidonee a determinare danni nella proprietà, le doglianze dell'appellante devono essere rigettate.
3.Queste considerazioni assorbono anche il terzo motivo di appello, che riguarda la durata dei lavori e le modifiche progettuali, con cui impugna il capo della Pt_1 sentenza in cui il giudice ha così statuito “è poi incontestato che i lavori appaltati abbiano subito variazioni, anche perché si sono protratti, evidentemente d'intesa tra le parti, ben oltre quanto inizialmente previsto”. Infatti , come si è detto nessuna contestazione è stata sollevata tempestivamente da é in relazione alla durata dei lavori ( peraltro non determinata in contratto) né Pt_1 alle modifiche progettuali, i sal sono stati approvati e nella verifica successiva al sal finale alla presenza del tecnico di parte nulla è stato rilevato.
In conclusione, oltre alla detrazione degli importi non dovuti (250.000 +22.740 ) rispetto al quantum azionato (600.195) col decreto ingiuntivo, dunque deve essere riconosciuto il risarcimento del danno relativo al costo per il rifacimento del massetto di euro 7.120,90 in quanto vizio occulto.
5.Il quinto gruppo di motivi di appello attiene alla decisione riguardo ai professionisti.
In particolare rispetto a insiste nel ritenere che lo Controparte_3 Pt_1 stesso abbia avuto un ruolo attivo nella direzione operativa, e quindi condivida la responsabilità col direttore dei lavori Controparte_2
Di entrambi quindi lamenta la carenza di vigilanza, l'approvazione acritica dei SAL e la mancata tutela degli interessi del committente. Viene quindi reiterata la richiesta risarcitoria per responsabilità contrattuale.
26 Tanto premesso ritiene la corte che il motivo di appello non possa trovare accoglimento.
Quanto ad dal contratto di appalto non risulta che lo stesso Controparte_3 abbia rivestito la qualifica di direttore dei lavori e pertanto non può essergli contestato alcun inadempimento inerente tale ruolo.
Per quanto riguarda lo stesso era come da contratto direttore dei Controparte_2 lavori e ai sensi dell'art. 3 del contratto anche deputato alla verifica della contabilità. In via generale, va detto che la responsabilità contrattuale del direttore dei lavori verso il committente comporta che il DL può essere ritenuto responsabile se non vigila adeguatamente sull'esecuzione dei lavori o omette controlli tecnici che rientrano nella sua competenza professionale;
se i difetti dell'opera erano riconoscibili con la normale diligenza professionale. Venendo alla fattispecie sub iudice, anzitutto deve escludersi che vi sia prova che il DL prima di timbrare e firmare i sal venisse specificatamente ragguagliato degli incrementi dei prezzi né che vi fosse in tal senso un accordo della col DL CP_1 atteso che i capitoli di prova dedotti sul punto sono generici non specificando quando sarebbe intervenuto tale assenso del DL né in relazione a quali materiali né con riferimento a quali quantità. In secondo luogo, escluso che vi sia stato il predetto accordo, va detto che l'incremento fittizio dei quantitativi lamentato da non era neppure Pt_1 riconoscibile con l'ordinaria perizia atteso che come argomentato dalla stessa nella comparsa conclusionale di primo grado, l'indagine per accertare la Pt_1 variazione anomala delle quantità era complessa, i SAL non erano immediatamente leggibili, tant'è che “al fine di poter eseguire la verifica, il consulente di parte ing. ha dovuto operare un lavoro di estrapolazione da ogni singolo SAL Persona_9
(ed all'interno di esso da ogni capitolo) delle voci esposte, di confronto e verifica con il CME allegato al contratto e, infine , di confronto delle differenze riscontrate.” Il , costituendosi in primo grado ha ammesso genericamente di Controparte_2 aver riscontrato talune discrasie non meglio precisate con riferimento alle quantità di ferro utilizzate e di aver reso edotto di ciò la committenza ( circostanza peraltro non provata) ma trattasi di un riscontro sporadico che non avrebbe potuto riguardare l'intera quantità delle lavorazioni in concreto svolte attesa la complessità dell'accertamento come sopra detto. Le medesime considerazioni valgono per i vizi relativi al massetto atteso che tale vizio non era palese tant'è che, come rilevato nel corso dell'atp, l'accertamento dello stesso ha richiesto indagini distruttive né il DL è tenuto a un controllo continuo non dovendo sorvegliare ogni singola operazione manuale dell'appaltatore.
In conclusione :
27 previa revoca del decreto ingiuntivo deve essere condannata a pagare Pt_1
l'importo di euro 327.455 con interessi commerciali dalla domanda al saldo, a titolo d saldo lavori del contratto di appalto.
a sua volta, deve essere condannata a pagare a titolo di risarcimento danni CP_1
l'importo di euro 7.120,90 adeguando il tasso di interesse a quello fissato dall'art. 1284 comma 4° cc, al fine di commisurare la perdita subita al valore attuale con compensazione parziale delle rispettive poste attive e passive . Inoltre, va disposta la cancellazione dell'iscrizione ipotecaria che consegue alla revoca del decreto ingiuntivo . Nulla in ordine al pignoramento restando validi gli atti esecutivi compiuti (Cass. 5007/977)
La condanna alle spese del giudizio di primo e secondo grado deve tener conto dell'esito complessivo della lite (Cass n. 11423/16, n. 1757/17, n. 9064/18, n. 14916/20) che vede parzialmente soccombente e, pertanto, l'appellante è Pt_1 tenuta al pagamento delle spese del grado che si liquidano in dispositivo nella misura di 1/2 sulla base del valore della lite, delle questioni trattate e delle tariffe professionali vigenti.
Quanto ai rapporti con i terzi chiamati, le spese processuali di entrambi i gradi vanno liquidate in applicazione dei valori minimi tabellari per tutte le fasi della lite (stante la particolare semplicità delle questioni di diritto affrontate in punto di responsabilità del prestatore d'opera professionale e considerato, altresì, l'assorbimento della domanda di manleva verso le due compagnie assicurative), tenuto conto del complessivo valore della causa come sopra determinato .
Nei confronti di vanno tuttavia escluse le spese del secondo Controparte_2 grado, stante la contumacia e per quanto riguarda il primo grado vanno altresì escluse le spese di istruttoria e decisione, non avendo questi depositato le memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c. e non avendo preso parte neppure alla fase decisionale della causa. Conferma le statuizioni della sentenza impugnata quanto alle spese del procedimento di ATP.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello proposto da avverso la sentenza n. 53/2025 del Parte_1 tribunale di Como del 24-1-25;
-revoca il decreto ing n. 1309/22 del 6-9-22 del tribunale di Como;
-condanna a pagare l'importo di euro 327.455 con interessi commerciali Pt_1 dalla domanda al saldo;
-condanna a pagare a titolo di risarcimento danni l'importo di Controparte_1 euro 7.120,90 con interessi ex art. 1284 comma 4° cc dalla domanda al saldo;
-compensa parzialmente tra le parti predette le rispettive poste attive e passive;
Ordina conseguentemente al Conservatore di Como, presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Como , Ufficio Provinciale Territorio Servizio di Pubblicità Immobiliare, la cancellazione dell'iscrizione ipotecaria iscritta con nota di iscrizione n. 27103 Reg. Gen. e n. 4825 Reg part. del 13/9/2022 e del pignoramento immobiliare trascritto al n. 14584 Reg. Gen.e e n. 10736 Reg. Part. del 21/5/2025 sui seguenti beni immobili;
Immobile 1 Comune: M341 D-Tremezzina (CO) Tremezzo;
Catasto Fabbricati Sez. Urbana – foglio 6-particella 2804 – subalterno 2 Natura: A7 – abitazione in villini consistenza 8 vani Indirizzo: via Camatte Immobile 2 Comune: M341 (CO) Tremezzo;
Catasto Fabbricati Sez. Urbana - foglio 6 - C.F._2 particella 2804 – subalterno 3 Sez. Urbana – foglio 6 – particella 2805 – subalterno 3 Natura: C6 – stalle , scuderie, rimesse , autorimesse consistenza 138 metri quadrati Indirizzo: via Camatte, piano S1 Immobile 3 Comune: M341 D-Tremezzina (CO) Tremezzo;
Catasto Fabbricati Sez. Urbana – foglio 6 - particella 2804 – subalterno 4 Natura: C2 – magazzini e locali deposito consistenza 50 metri quadrati Indirizzo: via Camatte, piano S1 Immobile 4 Comune: M341 D-Tremezzina (CO) Tremezzo;
Catasto Fabbricati Sez. Urbana – foglio 6 - particella 2805 – subalterno 2 Natura: A7
- abitazione in villini consistenza 8 vani Indirizzo: via Camatte. Immobile 5 Comune: M341 D-Tremezzina (CO) Tremezzo;
Catasto Fabbricati Sez. Urbana – foglio 6 - particella 2805 – subalterno 701 Natura: C6 – stalle , scuderie, rimesse , autorimesse consistenza 95 metri quadrati Indirizzo: via Camatte, piano S 1 Immobile 6 Comune: M341 D-Tremezzina (CO) Tremezzo;
Catasto Fabbricati Sez. Urbana – foglio 6 - particella 2805 – subalterno 4 Natura: C2 – magazzini e locali deposito consistenza 17 metri quadrati Indirizzo: via Camatte, piano S1
Condanna l'appellante al pagamento in favore di del 50% delle spese dei CP_1 entrambi i gradi che liquida, già ridotte del 50% , in euro 24.600,00 per il primo grado e in euro 15.640,00 per il secondo grado oltre spese generali e oneri di legge;
in favore di e delle spese di entrambi i gradi che liquida a CP_4 CP_5 favore di ciascuna in euro24.600,00 per il primo grado ed euro15.640,00 per il secondo grado oltre spese generali e oneri di legge;
in favore di
[...] delle spese dei entrambi i gradi che liquida in euro24.600,00 per il CP_3 primo grado e in euro 15.640,00 per il secondo grado oltre spese generali e oneri di legge;
in favore di euro 6460,00 per il primo grado oltre spese Controparte_2 generali e oneri di legge
29 Così deciso in Milano il 1-10-25 Il consigliere estensore Il presidente Irene Lupo Francesco Distefano
30 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Riunione , cui partecipavano il Sig. e la Sig.ra nonché il geom. Persona_1 Persona_3 Controparte_6 per la la D.L. nelle persone degli arch. e e dei Sigg. Controparte_1 CP_3 Controparte_2 [...]
e ing. per la CP_9 Per_2 Controparte_10 Parte_1 19 2 “Per il riequilibrio del corretto sinallagma contrattuale sotto il profilo economico, in aggiunta a tali circostanze, debbono considerarsi i) gli effetti della pandemia COVID sul blocco dei lavori e delle consegne di materiali edili ed il rapidissimo incremento dei costi di essi e dei noli, infiammato ulteriormente dalla spinta della domanda indotta dal c.d. Superbonus 110%; ii) la conseguente fortissima impennata inflazionistica dei prezzi che ha raggiunto e superato la doppia cifra e la prima decina anche a seguito dello scoppio della Guerra in Ucraina, di cui i “nuovi prezzi” comunicati da per iscritto alla D.L. e con essa specificamente ed equamente concordati hanno dovuto necessariamente CP_1 tenere conto”; 3“ Respingiamo e contestiamo le affermazioni offensive e diffamatorie contenute nella comunicazione in data 28.06.2022 del Vs. Legale, Avv. Maurilio Fossati, in quanto l'adeguamento dei prezzi si è reso necessario per l'abnorme prolungamento dell'esecuzione dei lavori esclusivamente dovuto alle modifiche ed integrazioni dei titoli abilitati edilizi, imputabili esclusivamente a Vs responsabilità ed a Vs. scelte ed in quanto i criteri di compensazione dei maggiori costi sono stati trattati e definiti con la Direzione Lavori, che ha provveduto, per quanto ci consta, nei Vs. confronti ad una completa informativa delle ragioni e misure degli aumenti dei singoli prezzi. In particolare, la Sig.ra nel corso della riunione del 26.05.2022 non ha fatto che ribadire i criteri dell'adeguamento dei Persona_3 prezzi, richiamare i puntuali accordi definiti con la Direzione lavori e rammentare che quest'ultima aveva garantito di aver informato in modo completo ed esauriente il Committente”
20 4 L'art. 12 del contratto “consegna delle opere” stabilisce che “entro e non oltre 30 giorni consecutivi e decorrenti dalla comunicazione di ultimazione lavori da parte dell'Appaltatore o in mancanza di tale comunicazione entro 30gg dalla data dello stato finale, il Committente potrà eseguire o far eseguire, in contraddittorio con l'Appaltatore, la verifica delle opere e dichiararne il risultato con apposito verbale di verifica e consegna. Nel caso in cui il Committente tralasci di procedere alla verifica, ovvero non ne comunichi il risultato, ovvero riceva senza riserve la consegna dell'opera, questa si considera accettata, con conseguente definitiva decadenza del Committente dalla denuncia di qualsiasi vizio, e/o difetto, e/o difformità delle opere, e/o lavori, e/o forniture, e/o prestazioni, che non abbiano carattere, o natura occulti, ovvero siano tecnicamente non rilevabili nella immediatezza con normali procedure di verifica, nonché da ogni connessa azione ed eccezione. Resta salvo quanto già previsto dal precedente art. 11.
23 5In ogni caso e a mero fine di completezza si osserva che lavorazioni accessorie, opere di finitura e di smobilizzo del cantiere non impediscono di ritenere terminata la prestazione al momento dell'invio del sal , non incidendo sulla funzionalità dell'opera In questo senso si è pronunciata la Cassazione che ha più volte affermato che l'opera può ritenersi completata anche se mancano lavori secondari o accessori e in tali casi, l'appaltatore ha diritto al pagamento, salvo riserva per le opere residue. In particolare, secondo il Supremo Collegio ( Cass. n. 24314/2022) nei rapporti afferenti all'esecuzione dell'appalto, la data di ultimazione dell'opera nel suo complesso prescinde dalle attività accessorie, come gli interventi di smontaggio del cantiere, e dalle attività prodromiche alle successive operazioni di verifica e collaudo, tra cui rientrano le prestazioni occorrenti per ovviare ai vizi e ai difetti.
24 6 In particolare ha contabilizzato il 60% sul totale di euro 37.900 come risulta dal sal 40
25 7 Nell'ipotesi in cui l'opposizione a decreto ingiuntivo venga totalmente accolta per l'inesigibilità del credito al momento della sua emissione ,con conseguente declaratoria di nullità e revoca del decreto, questo perde ogni efficacia, onde risultano invalidi tutti gli atti esecutivi eventualmente compiuti, ivi compresa l'iscrizione ipotecaria della quale deve pertanto ordinarsi la cancellazione, restando esclusa la possibilità di conservarne gli effetti anche quando, per la sopravvenuta cessazione della causa di inesigibilità la domanda sia egualmente accolta nel merito con la sentenza che definisce il giudizio, atteso che la conservazione degli effetti degli atti esecutivi, nei limiti della somma ridotta, è prevista dall'art. 653, comma secondo, cod. proc. civ.( con disposizione non estensibile oltre il caso in essa considerato, costituendo deroga al principio della radicale caducazione degli effetti dell'atto dichiarato nullo o revocato) nel solo caso in cui l'opposizione è accolta solo in parte, senza che al riguardo si pongano dubbi di costituzionalità sotto il profilo degli articoli 3 e 24 Cost. stante la non omogeneità delle situazioni poste a raffronto.
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