Articolo 900 del Codice della navigazione
Articolo 899Articolo 901
Versione
21 aprile 1942
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Versione
29 maggio 2006
Art. 900.
(Idoneita' fisica).

L'assunzione degli iscritti negli albi o nel registro del personale di volo, destinati a far parte dell'equipaggio, deve essere effettuata con l'osservanza delle norme sulle visite mediche dirette ad accertare l'idoneita' degli iscritti, in rapporto al servizio cui devono essere adibiti a bordo.

((Le modalita' per le visite sono stabilite ai sensi del secondo comma dell'articolo 734.))
Entrata in vigore il 29 maggio 2006
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