Sentenza 30 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 30/12/2025, n. 1143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 1143 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01143/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00050/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 50 del 2015, proposto da NT TT, rappresentato e difeso dagli avvocati Christian Lombardi, Iolanda Simona TT, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
Comune di Gaeta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Annamaria Rak, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della nota prot. n.45602 del 10 ottobre 2014 di diniego all'istanza di condono edilizio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Gaeta;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 30 settembre 2025 il dott. LI MA AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Parte ricorrente ha impugnato il provvedimento del 10 ottobre 2014, con cui il competente ufficio del Comune di Gaeta ha respinto l’istanza di condono edilizio presentata in data 10 gennaio 1995 e attinente alle opere descritte in atti realizzate in località Monte Cristo e meglio specificate in atti. L’istante ha dedotto l’illegittimità dell’atto in ragione di articolati motivi di diritto e ne ha chiesto l’annullamento.
Si è costituito in resistenza il Comune intimato, instando per l’infondatezza del gravame.
La causa è stata chiamata e trattenuta in decisione all’udienza di smaltimento del 30 settembre 2025.
Il ricorso è infondato.
Giova rilevare che l’intervento oggetto dell’istanza di condono presentata dalla dante causa dell’odierno ricorrente ai sensi della L. 724/1994 in atti prot. n. 1385 del 16.01.1995 (pratica n. 42/c) consisteva nella realizzazione di un fabbricato ad uso deposito con annesso porticato su lotto di terreno sito in Gaeta località Monte Cristo distinto in catasto al Fg 28 part. 660 (ex 229).
Il Comune di Gaeta nel corso dell’istruttoria ha verificato il difetto della documentazione necessaria e quindi con varie note ha richiesto varie integrazioni documentali. Con una prima nota prot. 4600 del 4 febbraio 2009 il comune ha comunicava l’avvio del procedimento di diniego alla originaria richiedente. Tale comunicazione è stata poi rinnovata nei confronti dell’odierno istante con nota prot. n. 21710 del 19 aprile 2011, con nota prot. 62495 del 15 dicembre 2011 e con nota 38181 del 18 settembre 2012.
In particolare, gli uffici comunali avevano rilevato che l’istanza di sanatoria aveva ad oggetto un’opera in corso di realizzazione costituita da struttura in cemento armato e da tettoia posticcia, indicata come “manufatto ad uso deposito per attrezzi agricoli di mq 46,16 con annesso porticato di mq 44,62 e cisterna interrata per la raccolta di acqua piovana di mq 9,00”.
Nella successiva integrazione documentale in atti prot. n. 27056 del 08.08.1995 l’abuso edilizio veniva qualificato come “manufatto allo stato grezzo in corso di costruzione per uso deposto (mq 42,77) a pianta quadrangolare, con annesso porticato in parte esistente (mq. 44,62) in parte da completare (mq 11,64)”. Nella visura catastale e nell’ispezione ipotecaria effettuate d’ufficio in data 24.03.2011 l’unità immobiliare in questione indicata risultava classificata ctg C/2 – Magazzini e locali deposito con consistenza di mq 86 e mq 232. Veniva altresì accertato che dagli elaborati tecnici allegati alla istanza di parere paesaggistico le opere abusive avevano ad oggetto un’abitazione di mq 112,39 con annessi porticati per mq 51,24 e ripostiglio di mq 5,60.
Ergo, l’amministrazione ha accertato che le opere, per consistenza, stato dei lavori e destinazione d’uso, risultavano difformi da quanto in precedenza denunciato e ha riscontrato negativamente l’istanza di condono.
Ciò ricordato, tutte le doglianze proposte in ricorso vanno disattese.
Alcun deficit motivazionale è rinvenibile nell’atto gravato, posto che il provvedimento reca puntualmente la motivazione atta a supportare la legittimità del diniego.
Né è sussistente alcun vizio di violazione di legge, come dedotto dall’esponente.
L’ente ha per altro più volte notificato al ricorrente l’avvio del procedimento di diniego, consentendo peraltro la presentazione di documentazione integrativa. Tuttavia l’ente non ha potuto che accertare l’inequivoca difformità tra la domanda di condono e le successive istanze ed integrazioni, ritenendo la domanda “dolosamente infedele” in quanto completamente divergente rispetto a quanto inizialmente dichiarato. Il raffronto tra il contenuto della domanda originaria di condono con la documentazione trasmessa dalla stessa parte a titolo di integrazione documentale consente di concludere circa la sussistenza nel caso concreto di una materiale rappresentazione dei fatti contenuta nella domanda di condono del 1995 completamente divergente rispetto alla situazione emergente dalla domanda di parere ambientale.
Del resto, è sul privato che grava l’onere di provare la data di realizzazione e la consistenza originaria dell'immobile abusivo, in quanto solo l’interessato può fornire inconfutabili atti, documenti ed elementi probatori che possano dimostrare l’epoca di realizzazione di un manufatto e soprattutto la sua consistenza. Adempimento per nulla assolto dal ricorrente.
Deve ribadirsi che l’originaria domanda di condono riguardava un locale uso deposito della consistenza di mq 44,16; mentre la domanda di parere paesaggistico ha ad oggetto un’abitazione di mq 112,39. Infine si evidenzia come la sanatoria del 1995 non possa sanare il cambio di destinazione d'uso da deposito ad abitazione, specialmente se l'immobile si trova in area soggetta a vincoli paesaggistici. Il condono del '95, così come gli altri condoni edilizi, consente di sanare abusi minori e non è applicabile a interventi che comportano un cambio di destinazione d'uso rilevante dal punto di vista del carico urbanistico.
Alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso va respinto perché infondato.
Sussistono tuttavia i presupposti di legge per compensare le spese di lite tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 30 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
DO VO, Presidente
Marco Rinaldi, Consigliere
LI MA AN, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LI MA AN | DO VO |
IL SEGRETARIO