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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. IX, sentenza 13/01/2026, n. 304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 304 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 304/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 9, riunita in udienza il
12/12/2025 alle ore 14:00 in composizione monocratica:
BARBARO CARMELO, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2306/2025 depositato il 05/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Consorzio Di Bonifica SO IO Consorzio_1 - 92063110800
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2024 02745498 63 000
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7567/2025 depositato il
18/12/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
DE Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 097 2024 02745498 63000 - ruolo n. 2024/016172 (Contributi anno 2022) e ruolo n. 2024/016173 (Contributi anno 2023), notificata in data 06/02/2025 da Agenzia delle Entrate-Riscossione, relativa alle quote consortili anno 2022 e anno 2023 (importo complessivo di euro 1.515,88) del Consorzio_1.
Parte ricorrente deduce l'assenza del beneficio consortile, anche con riferimento alla sentenza della Corte
Costituzionale n. 188/2018, nonché non risultare “ … articolato e/o documentato lo svolgimento di alcuna attività seriamente e concretamente apprezzabile … nell'area in cui sono ubicati gli immobili … , meno che mai in grado di determinare beneficio in favore degli immobili medesimi.
Non si è costituito in giudizio il Consorzio di Bonifica.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e, quindi, va accolto.
La Corte ritiene che sia ora applicabile il comma 5 bis dell'art. 7 del D. Lgs. n. 546/1992: doveva essere dimostrata la fondatezza della pretesa, a fronte della specifica eccezione del ricorrente sulla mancanza del beneficio, fornendo in giudizio prova contraria.
L'onere probatorio, perciò, è oggi posto in capo alla pubblica amministrazione e, nel caso in trattazione, non risulta essere stato assolto, tenuto anche conto della mancata costituzione in giudizio del Consorzio di Bonifica.
Spese per come indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna la parte intimata al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in
€ 150,00 (centocinquanta).
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 9, riunita in udienza il
12/12/2025 alle ore 14:00 in composizione monocratica:
BARBARO CARMELO, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2306/2025 depositato il 05/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Consorzio Di Bonifica SO IO Consorzio_1 - 92063110800
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2024 02745498 63 000
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7567/2025 depositato il
18/12/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
DE Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 097 2024 02745498 63000 - ruolo n. 2024/016172 (Contributi anno 2022) e ruolo n. 2024/016173 (Contributi anno 2023), notificata in data 06/02/2025 da Agenzia delle Entrate-Riscossione, relativa alle quote consortili anno 2022 e anno 2023 (importo complessivo di euro 1.515,88) del Consorzio_1.
Parte ricorrente deduce l'assenza del beneficio consortile, anche con riferimento alla sentenza della Corte
Costituzionale n. 188/2018, nonché non risultare “ … articolato e/o documentato lo svolgimento di alcuna attività seriamente e concretamente apprezzabile … nell'area in cui sono ubicati gli immobili … , meno che mai in grado di determinare beneficio in favore degli immobili medesimi.
Non si è costituito in giudizio il Consorzio di Bonifica.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e, quindi, va accolto.
La Corte ritiene che sia ora applicabile il comma 5 bis dell'art. 7 del D. Lgs. n. 546/1992: doveva essere dimostrata la fondatezza della pretesa, a fronte della specifica eccezione del ricorrente sulla mancanza del beneficio, fornendo in giudizio prova contraria.
L'onere probatorio, perciò, è oggi posto in capo alla pubblica amministrazione e, nel caso in trattazione, non risulta essere stato assolto, tenuto anche conto della mancata costituzione in giudizio del Consorzio di Bonifica.
Spese per come indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna la parte intimata al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in
€ 150,00 (centocinquanta).