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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XX, sentenza 24/02/2026, n. 1716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1716 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1716/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 20, riunita in udienza il
19/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
FORGILLO EUGENIO, Presidente e Relatore
LAUDIERO VINCENZO, Giudice
PALMIERI OB MICHELE, Giudice
in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4387/2025 depositato il 10/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Del Gusto Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Tributi Srl - 01412920439
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 555/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BENEVENTO sez. 3 e pubblicata il 11/04/2025
Atti impositivi:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 2345 TARI 2021
- INVITO AL PAGAMENTO n. 2345 TARI 2022 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 922/2026 depositato il
23/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Col ricorso in esame Ricorrente_1 DEL GUSTO SR propone appello avverso la decisione della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Benevento – sentenza n. 555, depositata l'11 aprile 2025 e notificata in pari data - con la quale è stata rigettata la domanda a suo tempo proposta da se stessa per impugnare il
SOLLECITO di PAGAMENTO n. 2345 del 15/11/2022, notificatole dalla ND IB SR -
Concessionaria per la Riscossione delle Entrate per il Comune di Benevento - relativamente a due precedenti
Bollette – BO/28746/21; BO/25185/22 - per l'importo totale di euro 14.299,00, oltre interessi e sanzioni, a titolo di TARI a.i. 2021 e 2022.
La contribuente ha lamentato: l'inesistenza della notifica perché da indirizzo PEC non iscritto nei pubblici registri;
la mancata sottoscrizione dell'atto; l'omessa notifica delle due bollette prodromiche;
la carenza di motivazione dell'atto opposto, non essendo indicati i dati catastali dell'unità immobiliare tassata;
la mancata disponibilità del bene per gli anni in questione, essendo esso soggetto a pignoramento fino alla data di aggiudicazione del 25/02/2022 ed al decreto di trasferimento del 20/04/2022.
Il primo Giudice ha rigettato il ricorso e condannato la contribuente alle spese di lite per euro 2.000,00.
Avverso la predetta sentenza n. 555/3/2025 risulta proposto il presente appello dalla contribuente, la quale insiste per la invalidità della notifica dell'atto opposto - perché proveniente da un indirizzo PEC non ufficiale e senza relazione di notifica - e per la necessità della previa notifica delle prodromiche Bollette di pagamento, senza le quali, tra l'altro, il LE opposto appare carente di motivazione, non riportando né i dati catastali degli immobili tassati, né le superfici oggetto di tassazione, né i criteri di calcolo del tributo e dei suoi accessori.
Insiste, poi, per la nullità dell'atto per mancata sottoscrizione e per inesistenza del presupposto impositivo dato dal possesso o dalla detenzione del bene tassato: l'immobile sito in Benevento, alla Indirizzo_1 snc, infatti, per il quale sembrerebbe richiesto il tributo – evidenzia l'appellante - è stato sottoposto a procedura esecutiva immobiliare e tornato disponibile solo dal 20/04/2022, data di stipula di un contratto di locazione con l'aggiudicataria Società_2 SR.
Eccepisce, infine, che la denuncia di inizio occupazione del 2016 e la comunicazione di apertura di pubblico esercizio, sulle quali l'Ufficio fonda la sua pretesa – in disparte le considerazioni sulla loro validità – si riferiscono ad una situazione fattuale e giuridica pregressa, superata dai successivi eventi del pignoramento e della vendita giudiziaria.
Chiede, dunque, l'annullamento del LE e la vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
Il 13 ottobre 2025 si costituisce la ND IB SR, insistendo per la rituale notifica dell'opposto
Avviso, in ogni caso pervenuto nella sfera di conoscenza della Società destinataria, come attestato dalla sua impugnazione, e per la non necessità dei previ Avvisi bonari, essendo la TARI un tributo in autoliquidazione, Avvisi comunque inviati alla contribuente sia pur a mezzo posta semplice come per prassi.
Evidenzia, poi, la compiutezza di motivazione del LE e la fondatezza della pretesa di pagamento basata sulla denuncia di inizio occupazione del 15/12/2016 per mq 247 nonché sulla comunicazione di apertura di pubblico esercizio inviata ai competenti organi comunali, alle quali non sono seguite comunicazioni di eventuali variazioni.
Per il 2022 – conclude la resistente – alla Società de qua è stato inviato un Avviso di Accertamento per infedele denuncia: in luogo, infatti, dei mq 247 dichiarati, sono stati accertati mq 264.
Chiede, dunque, il rigetto dell'appello e la vittoria delle spese di lite.
Il 30/01/2026 la contribuente deposita memorie, insistendo per la mancata notifica degli atti prodromici, per la carenza di motivazione del LE opposto e per la non tassabilità dei locali di cui al Fg. 75, p.lla 1686,
1687, 1688, 2748, 2749 e Fg. 41, p.lla 1518, 1520, 1522, 1523, perché sottoposti a pignoramento negli anni di imposta interessati.
La richiamata denuncia, oltre ad essere irrilevante, è nulla ed improduttiva di effetti in quanto non firmata né dal contribuente né dal funzionario comunale.
Insiste, pertanto, per l'accoglimento dell'appello, con vittoria delle spese ed attribuzione.
All'esito della discussione, nella camera di consiglio del 19 febbraio 2026, l'appello è stato trattenuto in decisione, dandosi lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Verificata la tempestività dell'impugnazione e la regolarità del contraddittorio, possono esaminarsi le questioni proposte.
Ordinate le questioni secondo l'ordine di priorità, può rilevarsi quanto segue.
1. Sicuramente è da rigettarsi l'eccezione di invalidità della notifica dell'opposto LE perché proveniente da indirizzo PEC della ND non presente nei pubblici registri, imponendo la legge l'utilizzo degli indirizzi pec “ufficiali” solo per il destinatario e non anche per il mittente.
E' questo l'orientamento ormai consolidato della Corte di Cassazione, dopo la sentenza n. 15979/2022 delle
Sezioni Unite, seguita dalle sentenze n. 18684/23 e n. 982/23 e dall'ordinanza n. 5263/2024, nelle quali la
S.C. ha precisato che l'assenza di un indirizzo PEC dai pubblici registri non invalida di per sé la notifica di un atto tributario. E' onere del contribuente che ne vuole lamentare il vizio, infatti, dimostrare che da tale situazione gli sia derivato un danno sostanziale, non consentendogli – la non ufficialità dell'indirizzo PEC del mittente - di “svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto” dell'atto notificando.
Si legge, in species, nella recente ordinanza della Cassazione n. 15710 del 12 giugno 2025: “In tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia “ex se” la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro”.
Nello specifico, il sollecito è stato aperto ed opposto e la contribuente non ha fornito alcuna indicazione circa l'eventuale pregiudizio subito a causa della ricezione della notifica dell'atto da un indirizzo diverso da quello telematico presente nel pubblico registro: pertanto, parte qua, la censura si rivela inammissibile.
1.1. Circa, poi, l'assenza della relata di notifica, questo Collegio intende seguire l'orientamento di legittimità di cui alla sentenza n. 19854 depositata il 5 ottobre 2004, a norma del quale “se il contribuente mostra (tramite l'impugnazione dell'atto tributario) di aver avuto piena conoscenza del contenuto dell'atto e ha potuto adeguatamente esercitare il proprio diritto di difesa, lo stesso contribuente non potrà, in via di principio, dedurre i vizi relativi alla notificazione a sostegno di una domanda di annullamento”.
Anche tale eccezione, dunque, andrà rigettata.
2. La TARI è un tributo in autoliquidazione, il cui calcolo e versamento non richiede l'invio di un Avviso bonario di pagamento preventivo da parte del Comune.
Il contribuente è tenuto a rispettare le scadenze regolamentari tanto che, in caso di mancato versamento,
l'Ente può emettere direttamente un Avviso di accertamento esecutivo, con sanzione del 30%, senza necessità di un previo sollecito.
L'Avviso bonario emesso dal Comune, quale atto solo informativo - e non obbligatorio ai fini della pretesa tributaria – per prassi viene spedito a mezzo posta semplice allo scopo di contenere le spese.
Erra, dunque, la contribuente a lamentare l'illegittimità dell'atto per omessa ricezione delle precedenti Bollette, vieppiù considerando che nel LE opposto, per il pagamento entro 30 giorni, non vengono previste sanzioni.
3. Premessa la debita sottoscrizione del LE ad opera del sig. Resistente_1, l.r.p.t. della Società Concessionaria, parzialmente fondata si appalesa, invece, l'eccezione di carenza di motivazione dell'atto.
Relativamente alla motivazione dei Solleciti TARI, la Suprema Corte, nella recentissima ordinanza n. 584 del 10 gennaio 2026, rigettando il ricorso di un contribuente ed avallando la decisione di secondo grado, scrive: “il rinvio per relationem ad altro atto dell'amministrazione non impone la comunicazione al contribuente di detto atto oggetto di richiamo …
L'accertamento appare corretto, avendo il giudice dell'appello ritenuto il sollecito di pagamento quale atto di riscossione fondato sulla denunzia originaria presentata negli anni precedenti, oltre che sulle tariffe della deliberazione comunale, considerando quindi che il contribuente si trovasse nelle condizioni di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale”.
Nello specifico, il 26/04/2016, con SCIA n. 22278/2016, Ricorrente_1 del Gusto sas di Società_3
(P.IVA P.IVA_1) ha comunicato l'apertura di un pubblico esercizio per mq 247 in Vico Bagni, angolo Indirizzo_1 (Prot. n. 38197/16). Sulla base di tale comunicazione, il 15/12/2016 è stata iscritta d'ufficio la denuncia ai fini TARI di un locale per mq 247.
Orbene, sulla base della suddetta pronuncia di legittimità, dunque, per il 2021 il LE opposto appare legittimo poiché la tassazione riguarda i soli mq 247 denunciati dalla contribuente.
Non può dirsi lo stesso, invece, per il 2022, risultando tassata la diversa e maggiore superficie di mq 264, che la ND sostiene di aver accertato notificando alla Bodeguita un Avviso per infedele denuncia: tale circostanza, però, non appare provata dagli atti di causa.
Conseguentemente, per il 2022, non può applicarsi il principio di cui alla suddetta ordinanza n. 584/2026, laddove la S.C. testualmente scrive che il previo avviso di accertamento non è necessario solo “in assenza di contestazioni su quanto dichiarato dal contribuente … in conformità alla previsione dell'art. 72, II comma,
D.Lgs. 15/11/1993, n. 507, ed ai principi più volte affermati da questa Corte (Cass. n. 9655 del 10/04/2024)”.
Rebus sic stantibus, l'opposto LE va annullato per l'a.i. 2022, per carenza di motivazione. Trattasi di una decisione che non investe il merito della pretesa, che, pertanto, rimane accertabile negli ordinari termini di decadenza.
4. Il contribuente lamenta, infine, l'indisponibilità dei beni tassati, perché sottoposti a pignoramento.
Trattasi, però, di doglianza infondata per la motivazione assorbente che i beni immobili locati possono essere sottoposti a pignoramento ed alla successiva vendita forzata all'asta. La presenza di un contratto di affitto non impedisce, infatti, al creditore di espropriare l'immobile per soddisfare il proprio credito: dopo il pignoramento, l'unica conseguenza per l'inquilino è che questi deve pagare il canone non più al vecchio proprietario, ma al custode giudiziario nominato dal Giudice.
Il contratto di locazione è opponibile al nuovo proprietario (aggiudicatario all'asta) se ha data certa anteriore al pignoramento: questi subentra nel contratto di locazione, che rimane valido fino alla sua naturale scadenza.
La presenza di un pignoramento su un immobile, dunque, non priva della disponibilità del bene l'eventuale terzo conduttore.
4.1. A quanto sopra si aggiunga che, in realtà, dalle due Bollette richiamate dal LE si evince che la tassazione è richiesta per l'unità immobiliare identificata catastalmente al Fg. 75, p.lla 1688, sub 4, laddove il pignoramento e la successiva locazione sono relativi alla diversa u.i. identificata catastalmente al Fg. 75,
p.lla 1688, sub 10 e 11, nonché al Fg. 75, p.lla 2748 e 2749.
Indubbia è l'attuale possibilità per questo Collegio di esaminare le due suddette Bollette - in primo grado depositate tardivamente il 21/03/2025 per l'udienza del 3 aprile 2025 - poiché nel processo tributario gli atti ed i documenti tardivamente depositati in primo grado, purchè acquisiti nel fascicolo d'ufficio, possono essere esaminati in appello.
La Cassazione, nell'ordinanza n. 25577 del 18 settembre 2025, ritiene legittima tale acquisizione, permettendo al Giudice di II grado di valutarli, in virtù del principio di non dispersione della prova e della facoltà di produrre nuovi documenti in appello ex art. 58, comma 2, D.Lgs. 546/92, nella sua formulazione applicabile ai ricorsi notificati in primo grado entro il 4 gennaio 2024: nella specie, il ricorso di primo grado
è stato notificato il 17/11/2022.
Scrive più precisamente la Suprema Corte: “nel processo tributario i fascicoli di parte restano inseriti in maniera definitiva nel fascicolo d'ufficio fino al passaggio in giudicato della sentenza, senza che i contendenti abbiano la possibilità di ritirarli (arg. ex art. 25, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992), con la conseguenza che la documentazione presente al loro interno è da considerarsi automaticamente e “ritualmente” acquisita al giudizio di impugnazione (cfr. Cass. n. 11545/2025; Cass. n. 31758/2024; Cass. n. 34756/2023; Cass. n.
542972028)”.
Parte qua, pertanto, l'appello va rigettato, confermandosi la fondatezza della pretesa relativamente all'a.i.
2021.
5. Il parziale accoglimento dell'appello giustifica, a parere del Collegio, la totale compensazione delle spese di lite tra le parti per ambo i gradi.
P.Q.M.
ACCOGLIE PARZIALMENTE L'APPELLO COME IN MOTIVAZIONE . COMPENSA LE SPESE.
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 20, riunita in udienza il
19/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
FORGILLO EUGENIO, Presidente e Relatore
LAUDIERO VINCENZO, Giudice
PALMIERI OB MICHELE, Giudice
in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4387/2025 depositato il 10/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Del Gusto Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Tributi Srl - 01412920439
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 555/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BENEVENTO sez. 3 e pubblicata il 11/04/2025
Atti impositivi:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 2345 TARI 2021
- INVITO AL PAGAMENTO n. 2345 TARI 2022 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 922/2026 depositato il
23/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Col ricorso in esame Ricorrente_1 DEL GUSTO SR propone appello avverso la decisione della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Benevento – sentenza n. 555, depositata l'11 aprile 2025 e notificata in pari data - con la quale è stata rigettata la domanda a suo tempo proposta da se stessa per impugnare il
SOLLECITO di PAGAMENTO n. 2345 del 15/11/2022, notificatole dalla ND IB SR -
Concessionaria per la Riscossione delle Entrate per il Comune di Benevento - relativamente a due precedenti
Bollette – BO/28746/21; BO/25185/22 - per l'importo totale di euro 14.299,00, oltre interessi e sanzioni, a titolo di TARI a.i. 2021 e 2022.
La contribuente ha lamentato: l'inesistenza della notifica perché da indirizzo PEC non iscritto nei pubblici registri;
la mancata sottoscrizione dell'atto; l'omessa notifica delle due bollette prodromiche;
la carenza di motivazione dell'atto opposto, non essendo indicati i dati catastali dell'unità immobiliare tassata;
la mancata disponibilità del bene per gli anni in questione, essendo esso soggetto a pignoramento fino alla data di aggiudicazione del 25/02/2022 ed al decreto di trasferimento del 20/04/2022.
Il primo Giudice ha rigettato il ricorso e condannato la contribuente alle spese di lite per euro 2.000,00.
Avverso la predetta sentenza n. 555/3/2025 risulta proposto il presente appello dalla contribuente, la quale insiste per la invalidità della notifica dell'atto opposto - perché proveniente da un indirizzo PEC non ufficiale e senza relazione di notifica - e per la necessità della previa notifica delle prodromiche Bollette di pagamento, senza le quali, tra l'altro, il LE opposto appare carente di motivazione, non riportando né i dati catastali degli immobili tassati, né le superfici oggetto di tassazione, né i criteri di calcolo del tributo e dei suoi accessori.
Insiste, poi, per la nullità dell'atto per mancata sottoscrizione e per inesistenza del presupposto impositivo dato dal possesso o dalla detenzione del bene tassato: l'immobile sito in Benevento, alla Indirizzo_1 snc, infatti, per il quale sembrerebbe richiesto il tributo – evidenzia l'appellante - è stato sottoposto a procedura esecutiva immobiliare e tornato disponibile solo dal 20/04/2022, data di stipula di un contratto di locazione con l'aggiudicataria Società_2 SR.
Eccepisce, infine, che la denuncia di inizio occupazione del 2016 e la comunicazione di apertura di pubblico esercizio, sulle quali l'Ufficio fonda la sua pretesa – in disparte le considerazioni sulla loro validità – si riferiscono ad una situazione fattuale e giuridica pregressa, superata dai successivi eventi del pignoramento e della vendita giudiziaria.
Chiede, dunque, l'annullamento del LE e la vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
Il 13 ottobre 2025 si costituisce la ND IB SR, insistendo per la rituale notifica dell'opposto
Avviso, in ogni caso pervenuto nella sfera di conoscenza della Società destinataria, come attestato dalla sua impugnazione, e per la non necessità dei previ Avvisi bonari, essendo la TARI un tributo in autoliquidazione, Avvisi comunque inviati alla contribuente sia pur a mezzo posta semplice come per prassi.
Evidenzia, poi, la compiutezza di motivazione del LE e la fondatezza della pretesa di pagamento basata sulla denuncia di inizio occupazione del 15/12/2016 per mq 247 nonché sulla comunicazione di apertura di pubblico esercizio inviata ai competenti organi comunali, alle quali non sono seguite comunicazioni di eventuali variazioni.
Per il 2022 – conclude la resistente – alla Società de qua è stato inviato un Avviso di Accertamento per infedele denuncia: in luogo, infatti, dei mq 247 dichiarati, sono stati accertati mq 264.
Chiede, dunque, il rigetto dell'appello e la vittoria delle spese di lite.
Il 30/01/2026 la contribuente deposita memorie, insistendo per la mancata notifica degli atti prodromici, per la carenza di motivazione del LE opposto e per la non tassabilità dei locali di cui al Fg. 75, p.lla 1686,
1687, 1688, 2748, 2749 e Fg. 41, p.lla 1518, 1520, 1522, 1523, perché sottoposti a pignoramento negli anni di imposta interessati.
La richiamata denuncia, oltre ad essere irrilevante, è nulla ed improduttiva di effetti in quanto non firmata né dal contribuente né dal funzionario comunale.
Insiste, pertanto, per l'accoglimento dell'appello, con vittoria delle spese ed attribuzione.
All'esito della discussione, nella camera di consiglio del 19 febbraio 2026, l'appello è stato trattenuto in decisione, dandosi lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Verificata la tempestività dell'impugnazione e la regolarità del contraddittorio, possono esaminarsi le questioni proposte.
Ordinate le questioni secondo l'ordine di priorità, può rilevarsi quanto segue.
1. Sicuramente è da rigettarsi l'eccezione di invalidità della notifica dell'opposto LE perché proveniente da indirizzo PEC della ND non presente nei pubblici registri, imponendo la legge l'utilizzo degli indirizzi pec “ufficiali” solo per il destinatario e non anche per il mittente.
E' questo l'orientamento ormai consolidato della Corte di Cassazione, dopo la sentenza n. 15979/2022 delle
Sezioni Unite, seguita dalle sentenze n. 18684/23 e n. 982/23 e dall'ordinanza n. 5263/2024, nelle quali la
S.C. ha precisato che l'assenza di un indirizzo PEC dai pubblici registri non invalida di per sé la notifica di un atto tributario. E' onere del contribuente che ne vuole lamentare il vizio, infatti, dimostrare che da tale situazione gli sia derivato un danno sostanziale, non consentendogli – la non ufficialità dell'indirizzo PEC del mittente - di “svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto” dell'atto notificando.
Si legge, in species, nella recente ordinanza della Cassazione n. 15710 del 12 giugno 2025: “In tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia “ex se” la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro”.
Nello specifico, il sollecito è stato aperto ed opposto e la contribuente non ha fornito alcuna indicazione circa l'eventuale pregiudizio subito a causa della ricezione della notifica dell'atto da un indirizzo diverso da quello telematico presente nel pubblico registro: pertanto, parte qua, la censura si rivela inammissibile.
1.1. Circa, poi, l'assenza della relata di notifica, questo Collegio intende seguire l'orientamento di legittimità di cui alla sentenza n. 19854 depositata il 5 ottobre 2004, a norma del quale “se il contribuente mostra (tramite l'impugnazione dell'atto tributario) di aver avuto piena conoscenza del contenuto dell'atto e ha potuto adeguatamente esercitare il proprio diritto di difesa, lo stesso contribuente non potrà, in via di principio, dedurre i vizi relativi alla notificazione a sostegno di una domanda di annullamento”.
Anche tale eccezione, dunque, andrà rigettata.
2. La TARI è un tributo in autoliquidazione, il cui calcolo e versamento non richiede l'invio di un Avviso bonario di pagamento preventivo da parte del Comune.
Il contribuente è tenuto a rispettare le scadenze regolamentari tanto che, in caso di mancato versamento,
l'Ente può emettere direttamente un Avviso di accertamento esecutivo, con sanzione del 30%, senza necessità di un previo sollecito.
L'Avviso bonario emesso dal Comune, quale atto solo informativo - e non obbligatorio ai fini della pretesa tributaria – per prassi viene spedito a mezzo posta semplice allo scopo di contenere le spese.
Erra, dunque, la contribuente a lamentare l'illegittimità dell'atto per omessa ricezione delle precedenti Bollette, vieppiù considerando che nel LE opposto, per il pagamento entro 30 giorni, non vengono previste sanzioni.
3. Premessa la debita sottoscrizione del LE ad opera del sig. Resistente_1, l.r.p.t. della Società Concessionaria, parzialmente fondata si appalesa, invece, l'eccezione di carenza di motivazione dell'atto.
Relativamente alla motivazione dei Solleciti TARI, la Suprema Corte, nella recentissima ordinanza n. 584 del 10 gennaio 2026, rigettando il ricorso di un contribuente ed avallando la decisione di secondo grado, scrive: “il rinvio per relationem ad altro atto dell'amministrazione non impone la comunicazione al contribuente di detto atto oggetto di richiamo …
L'accertamento appare corretto, avendo il giudice dell'appello ritenuto il sollecito di pagamento quale atto di riscossione fondato sulla denunzia originaria presentata negli anni precedenti, oltre che sulle tariffe della deliberazione comunale, considerando quindi che il contribuente si trovasse nelle condizioni di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale”.
Nello specifico, il 26/04/2016, con SCIA n. 22278/2016, Ricorrente_1 del Gusto sas di Società_3
(P.IVA P.IVA_1) ha comunicato l'apertura di un pubblico esercizio per mq 247 in Vico Bagni, angolo Indirizzo_1 (Prot. n. 38197/16). Sulla base di tale comunicazione, il 15/12/2016 è stata iscritta d'ufficio la denuncia ai fini TARI di un locale per mq 247.
Orbene, sulla base della suddetta pronuncia di legittimità, dunque, per il 2021 il LE opposto appare legittimo poiché la tassazione riguarda i soli mq 247 denunciati dalla contribuente.
Non può dirsi lo stesso, invece, per il 2022, risultando tassata la diversa e maggiore superficie di mq 264, che la ND sostiene di aver accertato notificando alla Bodeguita un Avviso per infedele denuncia: tale circostanza, però, non appare provata dagli atti di causa.
Conseguentemente, per il 2022, non può applicarsi il principio di cui alla suddetta ordinanza n. 584/2026, laddove la S.C. testualmente scrive che il previo avviso di accertamento non è necessario solo “in assenza di contestazioni su quanto dichiarato dal contribuente … in conformità alla previsione dell'art. 72, II comma,
D.Lgs. 15/11/1993, n. 507, ed ai principi più volte affermati da questa Corte (Cass. n. 9655 del 10/04/2024)”.
Rebus sic stantibus, l'opposto LE va annullato per l'a.i. 2022, per carenza di motivazione. Trattasi di una decisione che non investe il merito della pretesa, che, pertanto, rimane accertabile negli ordinari termini di decadenza.
4. Il contribuente lamenta, infine, l'indisponibilità dei beni tassati, perché sottoposti a pignoramento.
Trattasi, però, di doglianza infondata per la motivazione assorbente che i beni immobili locati possono essere sottoposti a pignoramento ed alla successiva vendita forzata all'asta. La presenza di un contratto di affitto non impedisce, infatti, al creditore di espropriare l'immobile per soddisfare il proprio credito: dopo il pignoramento, l'unica conseguenza per l'inquilino è che questi deve pagare il canone non più al vecchio proprietario, ma al custode giudiziario nominato dal Giudice.
Il contratto di locazione è opponibile al nuovo proprietario (aggiudicatario all'asta) se ha data certa anteriore al pignoramento: questi subentra nel contratto di locazione, che rimane valido fino alla sua naturale scadenza.
La presenza di un pignoramento su un immobile, dunque, non priva della disponibilità del bene l'eventuale terzo conduttore.
4.1. A quanto sopra si aggiunga che, in realtà, dalle due Bollette richiamate dal LE si evince che la tassazione è richiesta per l'unità immobiliare identificata catastalmente al Fg. 75, p.lla 1688, sub 4, laddove il pignoramento e la successiva locazione sono relativi alla diversa u.i. identificata catastalmente al Fg. 75,
p.lla 1688, sub 10 e 11, nonché al Fg. 75, p.lla 2748 e 2749.
Indubbia è l'attuale possibilità per questo Collegio di esaminare le due suddette Bollette - in primo grado depositate tardivamente il 21/03/2025 per l'udienza del 3 aprile 2025 - poiché nel processo tributario gli atti ed i documenti tardivamente depositati in primo grado, purchè acquisiti nel fascicolo d'ufficio, possono essere esaminati in appello.
La Cassazione, nell'ordinanza n. 25577 del 18 settembre 2025, ritiene legittima tale acquisizione, permettendo al Giudice di II grado di valutarli, in virtù del principio di non dispersione della prova e della facoltà di produrre nuovi documenti in appello ex art. 58, comma 2, D.Lgs. 546/92, nella sua formulazione applicabile ai ricorsi notificati in primo grado entro il 4 gennaio 2024: nella specie, il ricorso di primo grado
è stato notificato il 17/11/2022.
Scrive più precisamente la Suprema Corte: “nel processo tributario i fascicoli di parte restano inseriti in maniera definitiva nel fascicolo d'ufficio fino al passaggio in giudicato della sentenza, senza che i contendenti abbiano la possibilità di ritirarli (arg. ex art. 25, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992), con la conseguenza che la documentazione presente al loro interno è da considerarsi automaticamente e “ritualmente” acquisita al giudizio di impugnazione (cfr. Cass. n. 11545/2025; Cass. n. 31758/2024; Cass. n. 34756/2023; Cass. n.
542972028)”.
Parte qua, pertanto, l'appello va rigettato, confermandosi la fondatezza della pretesa relativamente all'a.i.
2021.
5. Il parziale accoglimento dell'appello giustifica, a parere del Collegio, la totale compensazione delle spese di lite tra le parti per ambo i gradi.
P.Q.M.
ACCOGLIE PARZIALMENTE L'APPELLO COME IN MOTIVAZIONE . COMPENSA LE SPESE.