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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/10/2025, n. 8818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8818 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
XI SEZIONE CIVILE
n. 17344/ 2022 R.G.A.C.
La Gop
preliminarmente dichiara che per l'attore compare, in sostituzione degli Avv.ti Alessandro
LA e TO D'RS, l'Avv. Ernesto Di Tommaso, il quale si riporta alle conclusioni rassegnate in atti e chiede che la causa venga trattenuta in decisione.
Per il convenuto nessuno, nonostante sia stato regolarmente notificato il biglietto di cancelleria al procuratore costituito.
A questo punto la controversia viene decisa tramite sentenza, resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. incorporata al presente provvedimento.
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
XI SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica nella persona della G.O.P. LA NI in data 06.10.2025 , ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., pronuncia la seguente
S E N T E N Z A
N e l l a c a u s a i s c r i t t a a l n . 1 7 3 4 4 / 2 0 2 2 d e l R u o l o G e n e r a l e d e g l i A f f a r i
C i v i l i C o n t e n z i o s i d e l T r i b u n a l e d i N a p o l i , X I s e z . C i v i l e a v e n t e a d o g g e t t o : p r o c a c c i a m e n t o d i a f f a r i v e r t e n t e
T R A
Parte_1
(c.f./p.iva , in persona del legale rappresentante pro /tempore e P.IVA_1
amministratore unico, con gli avv.ti Alessandro LA c.f.
e TO D'RS c.f. CodiceFiscale_1
C.F._2 Email_1
ATTRICE
E il SI. CP_1 nato a [...] il [...], (c.f. con l'avv. C.F._3
Stefano Biaggi c.f. C.F._4 Email_2
CONVENUTO
Conclusioni: come in atti.
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La F .lli evocava in giudizio il SI. per conseguire il pagamento Parte_1 CP_1 della provvigione di €30.127,07 quale 5% sugli affari conclusi in suo favore.
Esponeva che con e-mail d e l 16 settembre 2021, depositata in atti ,la Controparte_2
concludeva con il SI. un incarico professionale avente ad oggetto la CP_1
distribuzione e promozione di articoli a marchio "Nike" Calzature, Faschion Reseller per le zone della Campania, Puglia, Calabria, Basilicata e Sicilia. Le condizioni commerciali prevedevano il pagamento a mezzo bonifico bancario contestualmente all'ordine anticipato, rispetto alla consegna della merce ordinata.
Il compenso riconosciuto alla .n.c. veniva determinato nella misura Controparte_3
del 5% sugli affari conclusi e andati a buon fine.
La procedeva alla promozione e distribuzione dei prodotti Controparte_2
commercializzati, raccogliendo numerosi ordini presso la propria clientela, per un importo pari alla somma d i €601.541,4 8 .
I clienti a loro volta provvedevano regolarmente al pagamento anticipato per complessivi
€115.000,86 come da bonifici depositati.
In seguito, nel mese d i dicembre 2021, venivano effettuate solo alcune consegne della merce concordata, nonostante gli ordini raccolti e il pieno adempimento degli obblighi assunti.
Inoltre il SI. sul profilo fiscale-contabile, riscontrava a mezzo e-mail CP_4
inviando soltanto le fatture pro forma, alle quali non seguiva l'emissione delle corrispettive fatture.
Dunque, il SI. prendeva accordi di distribuzione commerciale con la CP_1 [...]
inviava i listini, stabiliva le condizioni per la distribuzione, raccoglieva e Controparte_2
accettava gli ordini dalla incassava acconti senza emettere i relativi Controparte_2
giustificativi fiscali e dall' 11 gennaio 2022 si rendeva irreperibile, non rispondendo alle e-mail e alle telefonate con evidente violazione degli obblighi contrattuali assunti.
Si costituiva tardivamente in giudizio il convenuto che chiedeva l'accoglimento delle proprie conclusioni e di rigettare le domande attoree.
Eccepiva l'incompetenza funzionale e territoriale del giudice adito.
Nel merito assumeva che i clienti erano stati presentati dal sig. (che lavorava Persona_1 senza contratto nello studio dei Sant'Angelo) e dunque non dai Sant'Angelo e che le provvigioni erano state pagate al sig. dalla sua società la Per_1 CP_5
3 Formulava dunque una domanda di risarcimento per lite temeraria.
La Gop rileva che in ambito di “procacciamento di affari” vale la competenza del Tribunale
Ordinario, territorialmente è stato adito il giudice del luogo di domicilio del creditore.
Quanto a ll'istruttoria svolta parte attrice rileva che all'udienza del 25 marzo 2024 la teste, SI.ra , confermava la sussistenza di un rapporto contrattuale tra Testimone_1
la e il SI. Affermava che Controparte_6 CP_1
“lavora con una p.iva, è un lavoratore autonomo, collabora ancora con la Sant'Angelo. Persona_1
è un procacciatore di affari”.
E' evidente che la raccoglieva ordini (anche per il tramite del proprio Controparte_2
collaboratore SI. , gli estratti conto e le scritture contabili dimostrano Persona_1
il buon fine degli affari procurati dalla Controparte_2
Il messaggio w hatsapp del 13 settembre 2021 con il quale il SI. Persona_1
inviava il numero telefonico del SI. al SI. , invitandoli CP_1 Parte_2
a prendere con tatti e a fissare un appuntamento, dimostra secondo l'assunto di parte attorea che il SI. ha avuto contatti direttamente con il SI. e non solo Pt_3 Parte_2
con il SI. Persona_1
Diversamente le eccezioni di controparte si sono confermate del tutto infondate in fatto ed in diritto, e sono rimaste prive d i qualsivoglia riscontro probatorio.
Peraltro l'assenza del procuratore del convenuto orienta l'odierno giudicante ad una valutazione di condotta processuale di disinteresse.
La domanda attorea va accolta, e, per l'effetto, l'importo chiesto va corrisposto dal convenuto all'attrice oltre gli interessi di mora applicabili alle transazioni commerciali, le spese di lite seguono la soccombenza e, si liquidano t e n u t o c o n t o d e l l ' a t t i v i t à d i f e n s i v a s v o l t a secondo i parametri medi previsti per lo scaglione di riferimento dal D.M. 55/2014 per le fasi di studio ed introduttiva e dal D. M . 1 4 7 / 2 2 p e r l a f a s e i s t r u t t o r i a e p e r l a f a s e d e c i s i o n a l e , ( q u i m i n i m i ) c o n d i s c u s s i o n e o r a l e .
P. Q. M
.
il Tribunale monocratico, nella persona della sottoscritta G.O.P., definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, difesa, eccezione, deduzione disattesa, così provvede: accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, accertato che tra la e il Parte_4
sig. è intercorso un rapporto di procacciamento cli affari , CP_1
condanna il convenuto al pagamento in favore di parte attrice in plrpt del complessivo
4 importo di €30.127,07 oltre interessi cli mora ex d. lgs. 231/02, condanna il convenuto altresì al ristoro in favore di parte attrice delle spese di lite di
€545,00 e di €6026,00 per compensi oltre accessori di legge, se dovuti, dichiara infondata la domanda di lite temeraria proposta dal convenuto.
Napoli, 6/10/2025
L a G.O.P.
LA NI
5
XI SEZIONE CIVILE
n. 17344/ 2022 R.G.A.C.
La Gop
preliminarmente dichiara che per l'attore compare, in sostituzione degli Avv.ti Alessandro
LA e TO D'RS, l'Avv. Ernesto Di Tommaso, il quale si riporta alle conclusioni rassegnate in atti e chiede che la causa venga trattenuta in decisione.
Per il convenuto nessuno, nonostante sia stato regolarmente notificato il biglietto di cancelleria al procuratore costituito.
A questo punto la controversia viene decisa tramite sentenza, resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. incorporata al presente provvedimento.
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
XI SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica nella persona della G.O.P. LA NI in data 06.10.2025 , ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., pronuncia la seguente
S E N T E N Z A
N e l l a c a u s a i s c r i t t a a l n . 1 7 3 4 4 / 2 0 2 2 d e l R u o l o G e n e r a l e d e g l i A f f a r i
C i v i l i C o n t e n z i o s i d e l T r i b u n a l e d i N a p o l i , X I s e z . C i v i l e a v e n t e a d o g g e t t o : p r o c a c c i a m e n t o d i a f f a r i v e r t e n t e
T R A
Parte_1
(c.f./p.iva , in persona del legale rappresentante pro /tempore e P.IVA_1
amministratore unico, con gli avv.ti Alessandro LA c.f.
e TO D'RS c.f. CodiceFiscale_1
C.F._2 Email_1
ATTRICE
E il SI. CP_1 nato a [...] il [...], (c.f. con l'avv. C.F._3
Stefano Biaggi c.f. C.F._4 Email_2
CONVENUTO
Conclusioni: come in atti.
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La F .lli evocava in giudizio il SI. per conseguire il pagamento Parte_1 CP_1 della provvigione di €30.127,07 quale 5% sugli affari conclusi in suo favore.
Esponeva che con e-mail d e l 16 settembre 2021, depositata in atti ,la Controparte_2
concludeva con il SI. un incarico professionale avente ad oggetto la CP_1
distribuzione e promozione di articoli a marchio "Nike" Calzature, Faschion Reseller per le zone della Campania, Puglia, Calabria, Basilicata e Sicilia. Le condizioni commerciali prevedevano il pagamento a mezzo bonifico bancario contestualmente all'ordine anticipato, rispetto alla consegna della merce ordinata.
Il compenso riconosciuto alla .n.c. veniva determinato nella misura Controparte_3
del 5% sugli affari conclusi e andati a buon fine.
La procedeva alla promozione e distribuzione dei prodotti Controparte_2
commercializzati, raccogliendo numerosi ordini presso la propria clientela, per un importo pari alla somma d i €601.541,4 8 .
I clienti a loro volta provvedevano regolarmente al pagamento anticipato per complessivi
€115.000,86 come da bonifici depositati.
In seguito, nel mese d i dicembre 2021, venivano effettuate solo alcune consegne della merce concordata, nonostante gli ordini raccolti e il pieno adempimento degli obblighi assunti.
Inoltre il SI. sul profilo fiscale-contabile, riscontrava a mezzo e-mail CP_4
inviando soltanto le fatture pro forma, alle quali non seguiva l'emissione delle corrispettive fatture.
Dunque, il SI. prendeva accordi di distribuzione commerciale con la CP_1 [...]
inviava i listini, stabiliva le condizioni per la distribuzione, raccoglieva e Controparte_2
accettava gli ordini dalla incassava acconti senza emettere i relativi Controparte_2
giustificativi fiscali e dall' 11 gennaio 2022 si rendeva irreperibile, non rispondendo alle e-mail e alle telefonate con evidente violazione degli obblighi contrattuali assunti.
Si costituiva tardivamente in giudizio il convenuto che chiedeva l'accoglimento delle proprie conclusioni e di rigettare le domande attoree.
Eccepiva l'incompetenza funzionale e territoriale del giudice adito.
Nel merito assumeva che i clienti erano stati presentati dal sig. (che lavorava Persona_1 senza contratto nello studio dei Sant'Angelo) e dunque non dai Sant'Angelo e che le provvigioni erano state pagate al sig. dalla sua società la Per_1 CP_5
3 Formulava dunque una domanda di risarcimento per lite temeraria.
La Gop rileva che in ambito di “procacciamento di affari” vale la competenza del Tribunale
Ordinario, territorialmente è stato adito il giudice del luogo di domicilio del creditore.
Quanto a ll'istruttoria svolta parte attrice rileva che all'udienza del 25 marzo 2024 la teste, SI.ra , confermava la sussistenza di un rapporto contrattuale tra Testimone_1
la e il SI. Affermava che Controparte_6 CP_1
“lavora con una p.iva, è un lavoratore autonomo, collabora ancora con la Sant'Angelo. Persona_1
è un procacciatore di affari”.
E' evidente che la raccoglieva ordini (anche per il tramite del proprio Controparte_2
collaboratore SI. , gli estratti conto e le scritture contabili dimostrano Persona_1
il buon fine degli affari procurati dalla Controparte_2
Il messaggio w hatsapp del 13 settembre 2021 con il quale il SI. Persona_1
inviava il numero telefonico del SI. al SI. , invitandoli CP_1 Parte_2
a prendere con tatti e a fissare un appuntamento, dimostra secondo l'assunto di parte attorea che il SI. ha avuto contatti direttamente con il SI. e non solo Pt_3 Parte_2
con il SI. Persona_1
Diversamente le eccezioni di controparte si sono confermate del tutto infondate in fatto ed in diritto, e sono rimaste prive d i qualsivoglia riscontro probatorio.
Peraltro l'assenza del procuratore del convenuto orienta l'odierno giudicante ad una valutazione di condotta processuale di disinteresse.
La domanda attorea va accolta, e, per l'effetto, l'importo chiesto va corrisposto dal convenuto all'attrice oltre gli interessi di mora applicabili alle transazioni commerciali, le spese di lite seguono la soccombenza e, si liquidano t e n u t o c o n t o d e l l ' a t t i v i t à d i f e n s i v a s v o l t a secondo i parametri medi previsti per lo scaglione di riferimento dal D.M. 55/2014 per le fasi di studio ed introduttiva e dal D. M . 1 4 7 / 2 2 p e r l a f a s e i s t r u t t o r i a e p e r l a f a s e d e c i s i o n a l e , ( q u i m i n i m i ) c o n d i s c u s s i o n e o r a l e .
P. Q. M
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il Tribunale monocratico, nella persona della sottoscritta G.O.P., definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, difesa, eccezione, deduzione disattesa, così provvede: accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, accertato che tra la e il Parte_4
sig. è intercorso un rapporto di procacciamento cli affari , CP_1
condanna il convenuto al pagamento in favore di parte attrice in plrpt del complessivo
4 importo di €30.127,07 oltre interessi cli mora ex d. lgs. 231/02, condanna il convenuto altresì al ristoro in favore di parte attrice delle spese di lite di
€545,00 e di €6026,00 per compensi oltre accessori di legge, se dovuti, dichiara infondata la domanda di lite temeraria proposta dal convenuto.
Napoli, 6/10/2025
L a G.O.P.
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