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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 08/01/2025, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione lavoro in persona della giudice, Federica Porcelli, l'8.1.2025, data fissata per l'udienza di discussione così come sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9548/2024 R.G.
TRA
elettivamente domiciliato in Catania, viale Jonio, n. 30, presso lo studio Parte_1
dell'avv.to Santo Li Volsi, che lo rappresenta e difende giusta procura congiunta al ricorso.
Ricorrente
e
, in persona del Commissario pro tempore, Controparte_1
elettivamente domiciliato in Catania Viale XX Settembre n 28 presso lo studio dell'avv.
Tiziana Lauricella, che la rappresenta e difende giusta procura rilasciata su foglio separato congiunto alla memoria.
Resistente
Oggetto: differenze retributive.
Conclusioni: come da ricorso, da memoria difensiva e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato il 13 ottobre 2024, ha adito il Tribunale di Parte_1
Catania, in funzione di giudice del lavoro, e, premesso di essere stato dipendente dell' dal 17.11.1997 al 10.9.2024 con rapporto a tempo pieno, inquadramento nel Pt_2
livello B del CCNL ARIS e qualifica di autista, ha dedotto di essere stato declassato nel livello A2 con la mansione di addetto alla pulizia degli ambienti a seguito della procedura
1 per riduzione di personale e di essersi dimesso per giusta causa il 10.9.2024, in ragione del mancato pagamento delle retribuzioni dei mesi di giugno, luglio e agosto 2024.
L'istante ha allegato di avere ricevuto la retribuzione del mese di giugno 2024, ma non quelle dei mesi successivi, essendo esso rimasto creditore delle retribuzioni dei mesi di luglio e agosto 2024, del rateo di tredicesima mensilità, dell'indennità sostitutiva del preavviso e del compenso sostitutivo delle ferie non godute.
Quindi, il ricorrente, effettuati i conteggi delle spettanze richieste, ha rassegnato le seguenti conclusioni: «che il Tribunale condanni l' in Controparte_2
persona del legale rappresentante in carica, a pagare al ricorrente la somma di euro
9.577,11, o quell'altra maggiore o minore che sarà ritenuta dovuta, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dalla maturazione di ciascun rateo all'effettivo soddisfo, ai sensi dell'art. 1284 commi 1 e 4 del cod. civ. Spese e compensi da distrarre, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., al sottoscritto procuratore che ha anticipato le spese e non ha percepito onorario».
Con memoria depositata il 6.12.2024, si è costituita l' (da ora Controparte_1
, deducendo di avere provveduto a versare, una volta ricevuta la notificazione del Pt_2
ricorso introduttivo, la mensilità di luglio 2024 in data 18.10.2024 a mezzo bonifico bancario e la mensilità di agosto 2024 in data 30.10.2024. Quindi l'O.D.A. ha dedotto che residuava esclusivamente la mensilità di settembre 2024, sì come comprensiva delle spettanze di fine rapporto quali i ratei della tredicesima mensilità, l'indennità sostitutiva del preavviso e il compenso per le ferie non godute, per un totale di euro 4.029,65.
La resistente ha, quindi, chiesto di riquantificare il credito vantato dal ricorrente e di voler compensare le spese di lite o, in subordine, di volerle quantificare nei valori minimi delle tabelle di legge, in ragione del comportamento da essa tenuto, e ha rassegnato le seguenti
Parte conclusioni, chiedendo di «voler accertare l'intervenuto pagamento da parte di delle mensilità di luglio e agosto 2024. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio».
Svoltasi l'udienza del 18.12.2024, la causa, di natura documentale, è stata rinviata per discussione e decisione all'udienza dell'8.1.2025. Sostituita l'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., senza che le parti costituite nulla avessero osservato in ordine all'adozione di siffatte modalità di trattazione entro i cinque giorni all'uopo fissati dalla legge, sono state acquisite le note sostitutive dell'udienza, depositate da entrambe le parti.
2 Parte ricorrente ha chiesto di rettificare la richiesta di condanna formulata nell'ambito della discussione orale e trascritta nel verbale dell'udienza del 18.12.2024 alla luce della produzione da parte dell' della busta paga del mese di settembre 2024 e di limitare Pt_2 la domanda di condanna all'importo netto di euro 4.029,65 indicato in busta paga, evidenziando che detto importo tiene conto dei conguagli, delle compensazioni e delle ritenute, riservandosi tuttavia di verificarne l'esattezza. Parte ricorrente ha altresì dedotto che nella predetta busta paga l'ODA aveva riconosciuto il debito di euro 1.967,98 a titolo di indennità di preavviso e di euro 3.083,16 a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute, per complessivi euro 5.051,14, riconoscendone quindi la spettanza. Quindi, parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni «s'insiste per la condanna dell'ODA al pagamento della somma netta di euro 4.029,65 o, in subordine, nella misura lorda di euro
5.051,14 a titolo d'indennità di preavviso e d'indennità sostitutiva delle ferie non godute o in quell'altra misura maggiore o minore che sarà ritenuta dovuta, oltre al risarcimento del danno da svalutazione monetaria e agli interessi legali. Con vittoria di spese e compensi da distrarre ai sensi dell'art. 93 cpc al sottoscritto difensore anticipatario e con rimborso del contributo unificato di euro 118,50».
Parte resistente ha insistito in atti.
La causa è stata decisa con sentenza resa il giorno fissato per l'udienza come sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
2. Oggetto del presente giudizio è la pretesa economica di , dipendente Parte_1 dell' dal 17.11.1997 al 10.9.2024, inquadrato dapprima nel livello B del CCNL Pt_2
ARIS con qualifica di autista e – successivamente alla procedura di riduzione di personale
– nel livello A2 con la mansione di addetto alla pulizia degli ambienti, alle retribuzioni dei mesi di luglio e agosto 2024, al rateo di tredicesima mensilità, all'indennità sostitutiva del preavviso e al compenso sostitutivo delle ferie non godute.
3. L'O.D.A., nel costituirsi in giudizio, ha dedotto di avere provveduto al pagamento delle mensilità di luglio e di agosto 2024 e di essere pertanto debitrice delle sole restanti somme richieste dal ricorrente a titolo di mensilità di settembre 2024, sì come comprensiva delle spettanze di fine rapporto quali i ratei della tredicesima mensilità, l'indennità sostitutiva del preavviso e il compenso per le ferie non godute, per un totale di euro 4.029,65, rappresentato in busta paga (v. busta paga settembre 2024, fasc. resistente).
3 Parte resistente non ha quindi contestato l'an della pretesa, ma ha chiesto una riduzione del quantum alla luce dell'eccepito avvenuto pagamento delle retribuzioni dei mesi di luglio e agosto 2024.
4. Parte ricorrente, dal canto suo, nelle note sostitutive dell'udienza dell'8.1.2025, depositate il 21.12.2024, ha preso atto dell'avvenuto pagamento delle retribuzioni di luglio e agosto 2024 e ha ridotto la pretesa condannatoria alla minor somma netta di euro
4.029,65 risultante dalla busta paga del mese di settembre 2024, prodotta dalla parte resistente.
5. È, dunque, parzialmente cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda avente ad oggetto il pagamento della retribuzione dei mesi di luglio e agosto 2024.
6. Venendo ora all'esame della domanda avente ad oggetto la condanna della parte datoriale al pagamento della retribuzione del mese di settembre 2024, dei ratei della tredicesima mensilità, dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute e dell'indennità sostitutiva del preavviso, va evidenziato che parte resistente non ha contestato l'an della debenza di tali emolumenti, riconoscendo peraltro il diritto del ricorrente a ricevere tanto l'indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute, quanto l'indennità sostitutiva del preavviso, tenuto conto che l'O.D.A. stessa ha nella busta paga del mese di settembre 2024 prodotta in atti ha indicato le somme spettanti al ai predetti titoli di indennità Pt_1
sostitutiva delle ferie maturate e non godute e di indennità sostitutiva del preavviso.
6.1. D'altra parte, non vi è dubbio che sussista il diritto del ricorrente a ricevere l'indennità sostitutiva del preavviso, in quanto l'esistenza della giusta causa del recesso, sì consistente nel mancato pagamento delle retribuzioni dei mesi di giugno, luglio e agosto 2024 e, dunque, nell'inadempimento della parte datoriale ad una delle obbligazioni principali su di essa gravanti, risulta dagli atti di causa ed è peraltro incontestato tra le parti.
6.2. Analogamente, il diritto del ricorrente a ricevere il pagamento della retribuzione del mese di settembre 2024, dei ratei della tredicesima mensilità, dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute emerge dagli atti di causa, non avendo la resistente fornito prova del fatto estintivo di dette pretese ed avendo per contro riconosciuto il relativo debito.
6.3. Giova, ad ogni modo, ribadire che in conformità ai principi di cui agli artt. 2697 e
1218 c.c. – grava sul lavoratore l'onere di allegare e provare il fatto costitutivo del diritto, rappresentato dall'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, e l'onere di allegare l'inadempimento del datore di lavoro, mentre sul datore di lavoro pesa l'onere di provare il
4 fatto estintivo della pretesa del lavoratore nei confronti del datore di lavoro, ossia l'avvenuto versamento delle rispettive somme.
Ciò anche con riferimento all'indennità sostitutiva del periodo di riposo annuale costituzionalmente garantito. Infatti, secondo i principi espressi dalla più recente giurisprudenza di legittimità in tema di indennità sostitutiva delle ferie non godute, le conseguenze sfavorevoli derivanti dal mancato raggiungimento della prova in ordine al godimento delle ferie gravano sul datore di lavoro (Cass. 25 luglio 2022, n. 23153).
6.4. Nel caso di specie, a fronte dell'allegazione attorea in ordine all'inadempimento datoriale e della prova dell'esistenza del rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze dell'O.D.A. dal 17.11.1997 al 10.9.2024, la resistente non ha dimostrato di aver corrisposto interamente i predetti emolumenti, con la conseguenza che l'assenza di prova di detto fatto estintivo e l'accertamento dell'esistenza del rapporto di lavoro per il periodo al quale si riferiscono le pretese creditorie azionate portano a ritenere esistente il diritto di credito del lavoratore alla retribuzione del mese di settembre 2024, ai ratei della tredicesima mensilità
e all'indennità sostitutiva delle ferie non godute
7. Ai fini della quantificazione delle somme spettanti al ricorrente e alla luce delle conclusioni da quest'ultimo rassegnate in seno alle note sostitutive dell'udienza dell'8.1.2025, depositate il 21.12.024, si può fare riferimento alla somma complessiva netta indicata nella busta paga del mese di settembre 2024, pari ad euro 4.029,65, richiesta appunto da parte ricorrente e riconosciuta come dovuta anche dalla parte resistente. Su tale somma decorrono gli interessi e la rivalutazione, dalla maturazione del singolo emolumento al saldo.
L' , in persona del legale rappresentante p.t., deve quindi essere Controparte_1
condannata al pagamento in favore di della somma netta di euro 4.029,65, Parte_1
oltre interessi e la rivalutazione, dalla maturazione del singolo emolumento al saldo.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza – anche virtuale in relazione alla parte di domanda avente ad oggetto le retribuzioni dei mesi di luglio e agosto 2024 – e devono essere poste a carico della resistente nella misura liquidata in dispositivo sulla base dei criteri di cui al d.m. n. 55/2014, come aggiornato dal d.M. n. 147/2022, alla luce dei minimi, in ragione della qualità delle parti, tenuto conto del valore e della natura documentale della causa, con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
5 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra eccezione, così provvede:
- condanna l' , in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_1
pagamento in favore di della somma netta di euro 4.029,65 Parte_1
risultante dalla busta paga del mese di settembre 2024 e comprensiva delle somme dovute a titolo di retribuzione del mese di settembre 2024, di ratei della tredicesima mensilità, di indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute e di indennità sostitutiva del preavviso;
il tutto oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione del singolo emolumento al saldo;
- dichiara per il resto cessata la materia del contendere;
- condanna l' in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
alla rifusione in favore di delle spese di lite, che liquida in Parte_1
complessivi euro 2.108,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15
%, oltre IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente, avv. Santo Li Volsi.
Così deciso in Catania, l'8.1.2025
La giudice
Federica Porcelli
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