Sentenza 28 gennaio 2003
Massime • 1
L'azione di arricchimento senza causa costituisce un'azione autonoma rispetto sia all'azione cambiaria, sia all'azione causale esercitata con l'utilizzo della cambiale quale promessa di pagamento, in quanto la prima implica l'allegazione e l'accertamento dell'incremento patrimoniale conseguito dal convenuto in mancanza di una giustificazione giuridicamente valida, la seconda richiede l'accertamento del possesso del titolo e la qualità di obbligato cambiario del convenuto, la terza postula l'esibizione del titolo, la quale produce l'inversione dell'onere della prova ex art. 1988, cod. civ. Pertanto, la domanda di ingiustificato arricchimento configura una domanda nuova rispetto alle domande fatte valere con l'esercizio dell'azione cambiaria, ovvero dell'azione causale e, conseguentemente, qualora sia stata proposta per la prima volta nel corso del giudizio di primo grado, deve essere dichiarata inammissibile in mancanza di accettazione del contraddittorio, anche se sia stata esercitata "in aggiunta" e non "in sostituzione" delle stesse.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 28/01/2003, n. 1233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1233 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NICASTRO Gaetano - Presidente -
Dott. LIMONGELLI Antonio - rel. Consigliere -
Dott. MALZONE Ennio - Consigliere -
Dott. DURANTE Bruno - Consigliere -
Dott. FINOCCHIARO Mario - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IO AR, elettivamente domiciliata in ROMA VIA TEMBIEN 15, presso STUDIO LEGALE AVV F.M. MUSTO, difesa dall'avvocato PAOLO MARCOZZI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
GR EA;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n. 22919/99 proposto da:
GR EA, elettivamente domiciliato in ROMA PZZA RICCARDO BALSAMO CRIVELL, presso lo studio dell'avvocato SELENE SABELLICO, difeso dall'avvocato GIAN CLAUDIO LUZI, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
nonché
contro
IO AR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TEMBIEN 15, presso STUDIO AVVOCATO FLAVIA MARIA MUSTO, difeso dall'avvocato PAOLO MARCOZZI, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 258/99 della Corte d'Appello di ANCONA, emessa il 18/5/1999, depositata il 03/07/99; RG.474/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/09/02 dal Consigliere Dott. Antonio LIMONGELLI;
udito l'Avvocato FLAVIO MUSTO (per delega Avv. Paolo Marcozzi);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbito l'incidentale condizionato, accoglimento ricorso incidentale autonomo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 22.5.1995 IO AR, in possesso di due cambiali dell'importo complessivo di L. 25.000.000, emesse in suo favore da OS DR, convenne dinanzi al Tribunale di Camerino il OS per sentirlo condannare al pagamento di detto importo. Il convenuto eccepì la prescrizione dell'azione cambiaria ed, ai sensi dell'art. 66 della legge cambiaria, la improponibilità dell'azione causale in conseguenza della mancata levata del protesto. In corso di causa la IO chiese anche la condanna del OS al pagamento della stessa somma, ex art. 2041 cod.civ., a titolo di ingiustificato arricchimento. Con sentenza del 13.5.1996 il Tribunale, pur accogliendo le eccezioni di prescrizione dell'azione cambiaria e di improponibilità di quella causale, ha accolto anche la domanda di arricchimento. Su appello del OS la Corte di Ancona, con sentenza del 3.7.1999, in riforma della sentenza del Tribunale, ha dichiarato inammissibile perché nuova la domanda di arricchimento. Ricorre la IO con due motivi. Il OS resiste con controricorso e propone ricorre incidentale affidato a due motivi, di cui il secondo condizionato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va previamente disposta la riunione dei ricorsi.
Il resistente OS eccepisce pregiudizialmente la inammissibilità del ricorso principale per omessa indicazione dei motivi di impugnazione. L'eccezione è priva di fondamento perché la ricorrente IO ha sufficientemente specificato i motivi di censura mediante indicazione delle norma che ha assunto violate e con illustrazione della consistenza delle violazioni. Col primo motivo del ricorso principale la IO denunzia violazione degli artt. 183, 184 e 350 cod. proc. civ. Sostiene che l'appello sarebbe stato trattato da un consigliere istruttore, anziché dal collegio, in contrasto con il comma primo dell'art. 350, che nella nuova formulazione introdotta dal d. legisl. 19.2.1998, n. 51 prevede la trattazione collegiale dell'appello.
Lamenta, inoltre, che non abbia avuto luogo il tentativo di conciliazione previsto dal comma secondo dell'art. 350. Da queste censure fa derivare la nullità della sentenza d'appello. Le censure sono prive di fondamento, giacché da un canto il consigliere istruttore, tenuto conto della modifica legislativa, ha rimesso le parti dinanzi al Collegio senza procedere alla trattazione dell'appello, la quale pertanto si è interamente svolta in forma collegiale, e d'altro canto il tentativo di conciliazione, così in appello come in primo grado (ex art. 183 cod. proc. civ.), va disposto solo se la natura della causa lo consenta e quindi il suo espletamento è rimesso ad una valutazione discrezionale del giudice, incensurabile in sede di legittimità. Non sussiste pertanto la dedotta nullità.
Col secondo motivo la ricorrente denunzia violazione degli artt. 183 e 184 cod. proc. civ., nonché "erronea, incompleta e contraddittoria valutazione delle emergenze istruttorie e degli arti di causa".
Lamenta che la sua domanda di indennizzo per ingiustificato arricchimento sia stata dalla Corte di merito ritenuta nuova e, come tale, inammissibile, quantunque fosse stata proposta in corso di causa non già "in sostituzione" bensì "in aggiunta" alla domanda di pagamento delle cambiali e con riguardo all'ipotesi che l'azione cambiaria e quella causale si fossero ritenute prescritte. La doglianza non ha fondamento. L'azione generale di arricchimento può essere proposta per la prima volta in corso di causa e anche in appello, senza che ciò comporti l'introduzione di una domanda nuova, solo quando la situazione di fatto posta a fondamento della pretesa fatta valere con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado rimanga immutata. Ciò non si verifica nell'ipotesi in cui il portatore del titolo cambiario, che con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado abbia proposto l'azione cambiaria nei confronti dell'emittente, proponga nel corso del giudizio, nei confronti del medesimo emittente, l'azione di arricchimento. Infatti, mentre a fondamento dell'azione cambiaria è sufficiente dedurre il possesso di un titolo cambiario valido da parte dell'attore e la qualità di obbligato cambiario del convenuto, l'azione di arricchimento postula invece l'allegazione e la prova dell'incremento patrimoniale conseguito, senza alcuna valida giustificazione, dall'emittente e della corrispondente diminuzione patrimoniale subita dal portatore, cioè dei due fatti costitutivi dell'azione, la cui esistenza non si può presumere, ma deve essere in concreto provata dal portatore della cambiale, l'oggetto della cui azione (di arricchimento) non è, come nell'azione cambiaria, il pagamento della somma indicata nel titolo, ma solo di quella di cui l'emittente si sia effettivamente arricchito (v. in proposito Cass. 17.2.1976 n. 511). Le stesse considerazioni valgono anche nel caso in cui, in luogo dell'azione cambiaria o in aggiunta a quest'ultima, venga con l'atto introduttivo del giudizio esercitata l'azione causale in base alla promessa di pagamento contenuta nel titolo (v. Cass. 25.1.2001 n. 1058; Cass. 12.4.1994 n. 3417). Anche in questo caso, infatti, il buon esito dell'azione causale non postula l'allegazione e la prova dell'arricchimento di una parte e del conseguente depauperamento dell'altra, ma soltanto la prova (documentale) del fatto che il pagamento sia stato promesso. Nessuna rilevanza può, quindi, annettersi al fatto che l'azione di arricchimento sia stata nella specie esercitata "in aggiunta" alle azioni cambiaria e causale e non "in sostituzione" delle stesse, mentre rileva il fatto che essa sia stata proposta non già con l'atto introduttivo del primo grado di giudizio, bensì in corso di causa, ond'è che, per tutte le ragioni fin qui esposte, è stata correttamente considerata dalla Corte territoriale come domanda nuova e, in quanto tale, inammissibile.
Col primo motivo del ricorso incidentale il OS denunzia violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. Deduce di avere, in pendenza del giudizio di appello ed in esecuzione della sentenza di primo grado, pagato alla IO l'importo delle cambiali e d'avere poi chiesto alla Corte di merito, oltre alla riforma della sentenza appellata (già richiesta con l'atto introduttivo del giudizio di appello) anche la condanna della IO alla restituzione della somma così percepita. Lamenta che su tale domanda la Corte territoriale abbia omesso di pronunziare. Con controricorso al ricorso incidentale la IO eccepisce la inammissibilità della domanda di restituzione, in quanto proposta dal OS non già con l'atto di appello, bensì nel corso del giudizio di secondo grado. La eccezione proposta dalla IO è priva di fondamento, mentre è fondata la censura proposta dal OS, giacché nel giudizio di appello la richiesta di restituzione dalle somme pagate alla controparte in esecuzione della sentenza di primo grado non configura una domanda nuova, essendo conseguente alla richiesta di modifica della decisione impugnata, e può dunque essere proposta per la prima volta anche in sede di precisazione delle conclusioni (Cass. 21.12.2001, n. 16170). Omettendo di pronunziare sulla predetta, ulteriore domanda del OS la Corte di merito è, quindi, effettivamente incorsa nella denunziata violazione di legge. Il ricorso principale va, dunque, rigettato, mentre va accolto il primo motivo del ricorso incidentale. Il secondo motivo del ricorso incidentale, in quanto espressamente condizionato all'accoglimento del ricorso principale, va dichiarato assorbito.
La impugnata sentenza va, pertanto, cassata limitatamente al punto investito dalla censura accolta, con rinvio alla Corte d'Appello di Bologna, che terrà conto del principio di diritto innanzi enunciato e provvedere anche alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione riunisce i ricorsi. Rigetta il ricorso principale. Accoglie il primo motivo del ricorso incidentale e dichiara assorbito il secondo motivo di quest'ultimo ricorso. Cassa in relazione la impugnata sentenza e rinvia, anche per la liquidazione delle spese, alla Corte d'Appello di Bologna. Così deciso in Roma, il 24 settembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2003