Articolo 4 della Legge 7 febbraio 1979, n. 40
Articolo 3Articolo 5
Versione
17 febbraio 1979
Art. 4.
I cittadini italiani gia' cancellati dal registro della popolazione stabile del comune per emigrazione definitiva all'estero sono iscritti d'ufficio nelle liste elettorali del comune di ultima residenza entro il mese di febbraio dell'anno 1979.
La iscrizione ha luogo secondo le modalita' di cui all' articolo 32 del testo unico 20 marzo 1967, n. 223 , e successive modificazioni, sulla scorta delle risultanze dei registri, atti e documenti tenuti dal comune e previo accertamento del possesso della capacita' elettorale.
Alle richieste dei sindaci per l'acquisizione dei documenti necessari all'attuazione degli adempimenti del presente articolo si deve corrispondere entro cinque giorni dalla richiesta.
Qualora le richieste vengano effettuate dopo che siano stati convocati i comizi elettorali, il termine previsto dal comma precedente e' ridotto a due giorni. In tal caso sia la richiesta da parte del sindaco sia le risposte devono essere effettuate telegraficamente.
Un esemplare della deliberazione della commissione elettorale comunale e dell'elenco dei cittadini che vengono iscritti nelle liste elettorali a norma del presente articolo e' depositato nell'ufficio comunale, insieme con i titoli e documenti relativi a ciascun nominativo, per un periodo di cinque giorni. Ogni cittadino ha diritto di prenderne visione.
Durante lo stesso periodo il sindaco, con manifesto da affiggere all'albo comunale ed in altri luoghi pubblici, invita chiunque intenda proporre ricorso alla commissione elettorale mandamentale contro le decisioni della commissione elettorale comunale a presentarlo nel termine di cinque giorni successivi al periodo del deposito di cui al precedente comma, con le modalita' di cui all' articolo 20, commi primo , secondo , terzo e quarto, del testo unico 20 marzo 1967, n. 223 , e successive modificazioni.
La commissione elettorale mandamentale decide entro cinque giorni dalla acquisizione delle eventuali controdeduzioni.
Entrata in vigore il 17 febbraio 1979
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