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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 31/01/2025, n. 848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 848 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Tribunale presso la Sezione Prima Civile del Tribunale di Catania, dottoressa Tiziana G. Falsaperla, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
EX ART. 281 SEXIES, TERZO COMMA, C.P.C. nella causa civile iscritta al n° 13174/2023 R. G., avente ad oggetto: Riconoscimento della cittadinanza italiana promossa da nata a [...], nella provincia autonoma di Buenos Aires Parte_1
(EN), il 5 aprile 1986 e residente a [...], codice fiscale
[...]
; , nata a [...], nella provincia autonoma C.F._1 Parte_2
di Buenos Aires (EN), il 5 marzo 1955 e residente a [...], nella provincia autonoma di Buenos Aires, (EN), al 132 bis angolo 464 senza numero civico, codice fiscale;
, nato a [...], nella provincia CodiceFiscale_2 Parte_3
autonoma di Buenos Aires (EN), il 22 ottobre 1984 e ivi residente al 144, angolo 447,
s.n.c., codice fiscale;
, nata a [...], nella CodiceFiscale_3 Parte_4
provincia autonoma di Buenos Aires (EN), il 29 settembre 1987 e residente a [...], 2-4, (CP 08006), codice fiscale C.F._4
; , nata a [...], nella provincia autonoma di Buenos
[...] Parte_5
Aires (EN), il 6 aprile 1989 e residente San Isidro Juriquilla, Querétaro (Messico) al
Circuito Peñas n. 400, interior 46B, codice fiscale;
CodiceFiscale_5 Parte_6
nata a [...], nella provincia autonoma di Buenos Aires (EN), il 19 marzo
[...]
1991 e residente a [...](Buenos Aires- EN) in 42 tra. 27 e 28 n. 1661, codice fiscale , nato a [...], nella provincia CodiceFiscale_6 Parte_7
autonoma di Buenos Aires (EN), il 13 novembre 1994 e ivi residente al 43 tra. 13 e
14 n. 918 1b, codice fiscale tutti rappresentati e difesi dall'Avv. CodiceFiscale_7
Giovanni Ferraù (codice fiscale ), del Foro di Catania, giuste CodiceFiscale_8
procure in atti
RICORRENTI
CONTRO (CF , in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, presso i cui uffici, in Catania, via Vecchia Ognina, n. 149, è domiciliato;
RESISTENTE
******
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, deducendo di essere discendenti diretti di Persona_1
- figlia di e di - nata nel Comune di Valverde
[...] Persona_2 Persona_3
(oggi Comune di Colli Verdi, in provincia di Pavia) il 4 maggio 1875, emigrata in giovane età in EN senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana.
Il si è costituito in giudizio, non opponendosi all'accoglimento del Controparte_1 ricorso ed evidenziando “come l'Amministrazione sia impossibilitata, in assenza di un intervento del legislatore, a far luogo alla diretta applicazione dei nuovi principi introdotti dalla Corte di Cassazione in materia di trasmissione in linea femminile della cittadinanza iure sanguinis, essendo legata alla lettera di una disposizione ancora vigente… Si comprende, pertanto, come in alcun modo possa imputarsi al alcuna Controparte_1
responsabilità per aver dato causa alla controversia, non potendo, in assenza di una normativa di copertura, dar corso, in via amministrativa, alle istanze di riconoscimento della cittadinanza secondo le indicazioni provenienti dalla Corte di Cassazione”.
Il P.M. si rimetteva alle determinazioni del Tribunale.
Va, preliminarmente richiamata la normativa di riferimento, rilevando che, con la sentenza n. 30 del 9 febbraio 1983, la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale l'art. 1 della
L. n. 555/1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita il figlio di madre cittadina, in violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione, spianando la strada all'equiparazione tra uomo e donna in materia di cittadinanza.
Il Principio di equiparazione tra uomo e donna in materia di cittadinanza è stato affermato a livello normativo dapprima con la Legge n. 123 del 21 aprile 1983, art. 5 (“E' cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino o madre cittadina”), e successivamente dalla Legge n. 91/1992, che ha ulteriormente consolidato il detto principio, stabilendo all'art. 1, che ha diritto alla cittadinanza il figlio di padre o madre cittadini o di genitori ignoti, se nasce nel territorio nazionale, confermando il principio cardine dello ius sanguinis e, in via residuale, dello ius soli. La legge del 1992 ha, altresì, rivalutato il peso della volontà individuale nell'acquisto e nella perdita della cittadinanza e ha riconosciuto il diritto alla titolarità contemporanea di più cittadinanze.
In base al principio dello ius sanguinis, la cittadinanza italiana può essere trasmessa ai discendenti di una madre italiana, purché questi siano nati dopo il 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione, e a condizione che la madre fosse cittadina italiana al momento della loro nascita.
Questa è la regola attualmente in vigore, secondo l'orientamento seguito dal
[...]
. Tuttavia, la Corte di Cassazione, con una sentenza del 2009, ha riconosciuto il CP_1
diritto alla cittadinanza italiana anche per i discendenti per via materna nati prima del 1948, che possono richiederla in sede giudiziaria.
Devesi, pertanto, ritenersi sussistente l'interesse ad agire dei ricorrenti, risultando giustificato il ricorso alla tutela giurisdizionale, essendo stato richiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza da donna cittadina italiana, da data antecedente il 1948.
Va, altresì, osservato, che la Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, con la sentenza
25317/2022 ha stabilito i seguenti principi: “secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n.
555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva;
(ii) l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento;
(iii) dagli artt. 3, 4, 16 e seg. e 22 cost., dall'art. 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948
e dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, si ricava che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello
Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione”;
Nel merito, la domanda risulta fondata dalla documentazione dimessa agli atti, tradotta e apostillata.
Risultano depositati, invero:
- estratto dell'atto di nascita - rilasciato dal Servizio dello Stato Civile di Colli Verdi - di
, nata a [...] il [...], figlia di Persona_1 Persona_2
e (all.to 1); Persona_3
- certificato negativo di naturalizzazione relativo a che pur Persona_1
avendo efficacia dichiarativa, con valenza negativa e possibilità di prova contraria, non è stato contestato dalla parte resistente, né è stata fornita prova in senso diverso (all.to 2).
Devesi, quindi, considerare provato, che l'avo italiano non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa iure sanguinis.
La linea di discendenza dall'avo è così documentata:
- atto di matrimonio del 22 aprile 1989 tra e di Persona_1 Persona_4
nazionalità EN (all.to 3).
- atto di nascita di , nato a [...] - EN), in Persona_5 data 6 giugno 1915 dall'unione tra la e (all.to 4); Persona_1 Persona_4
- atto di matrimonio del 06.11.1946 tra e Persona_5 Persona_6
(all.to 5);
- atto di nascita di odierna ricorrente, nata ad [...] Parte_2
Aires - EN) il 5 marzo 1955 dall'unione tra e Persona_5 Persona_6
(all.to 6).
[...] - atto di matrimonio del 7 aprile 1983, tra e Parte_2 Persona_7
(all.to 7);
- atti di nascita di , nato il [...] (doc. 8), Parte_3 Parte_1
, nata il [...] (doc. 9), , nata il [...] (doc.
[...] Parte_4
10), , nata il [...] (doc. 11), , nata il 19 Parte_5 Parte_6
marzo 1991 (doc. 12), , nato il [...] (doc. 13), nati Parte_7 dall'unione tra e . Parte_2 Persona_7
Risultando, dunque, provata la discendenza diretta per linea materna da cittadina italiana, deve essere accolta la domanda, dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Il nulla ha opposto al riconoscimento della cittadinanza italiana richiesto dai CP_1 ricorrenti e, pertanto, non essendovi soccombenza, trattandosi di un'attività, sostanzialmente, non contenziosa, non v'è pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che i ricorrenti:
nata a [...], nella provincia autonoma di Buenos Aires Parte_1
(EN), il 5 aprile 1986;
nata a [...], nella provincia autonoma di Buenos Aires Parte_2
(EN), il 5 marzo 1955;
nato a [...], nella provincia autonoma di Buenos Aires Parte_3
(EN), il 22 ottobre 1984;
, nata a [...], nella provincia autonoma di Buenos Aires (EN), Parte_4
il 29 settembre 1987;
, nata a [...], nella provincia autonoma di Buenos Aires Parte_5
(EN), il 6 aprile 1989;
, nata a [...], nella provincia autonoma di Buenos Aires (EN), Parte_6
il 19 marzo 1991;
nato a [...], nella provincia autonoma di Buenos Aires Parte_7
(EN), il 13 novembre 1994, sono cittadini italiani iure sanguinis per via di discendenza diretta dalla comune ava cittadina italiana;
2. ordina al e per esso all'ufficiale dello Stato Civile competente di Controparte_1
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato Civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
3. Nulla sulle spese.
Catania, 30.01.2025
Il Giudice
Dott.ssa Tiziana G. Falsaperla