Articolo 3 della Legge 26 gennaio 1942, n. 127
Articolo 2
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27 marzo 1942
Art. 3.
Restano in vigore le disposizioni sull'importazione ed esportazione di energia elettrica, contenute nel titolo III, capo IV, del citato testo unico, in quanto non siano in contrasto con la presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta, nella Raccolta ufficiale delle leggi e del decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 26 gennaio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - GORLA - CIANO
- DI REVEL - HOST VENTURI
- Ricci - RICCARDI

Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Entrata in vigore il 27 marzo 1942