TRIB
Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 24/04/2025, n. 308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 308 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone Sezione Civile
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, così composto: dr. Marcello Buscema Presidente dr. Fabrizio Fanfarillo Giudice rel. ed est. dr.ssa Simona Di Nicola Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 700/21 R.G.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Maietta Marco giusta procura Parte_1 speciale alle liti allegata al ricorso e dall'avv. Roma Mauro giusta procura speciale alle liti allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 18/10/21
ATTORE
E
rappresentata e difesa dall'avv. Ciampini Pamela giusta Controparte_1 procura speciale alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
NONCHÉ con l'intervento del P.M. in sede.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio, trasformata in divorzio congiunto.
CONCLUSIONI: come da conclusioni congiunte in verbale d'udienza del 4/4/25.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10/3/21 ha chiesto a questo Parte_1
Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi e A tal fine ha esposto di avere Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio con rito concordatario con la in EC ( FR ) il CP_1
1 7/8/95; che dalla loro unione è nata la figlia ( l'8/12/95 ); che Persona_1 con sentenza di questo Tribunale n. 304 del 18/3/14 è stata pronunciata la separazione giudiziale dei coniugi ( con addebito in capo a esso attore ); che non vi sono possibilità di riconciliazione tra i coniugi. Ha concluso chiedendo pronunciarsi il divorzio tra le parti alle condizioni ivi indicate ( nessun assegno divorzile per la e nessun assegno di mantenimento per la figlia CP_1 Per_1
, con la conferma dell'assegnazione della casa familiare alla;
in
[...] CP_1 subordine, ridursi nella misura massima possibile il complessivo importo di €
1.300,00 mensili posto a suo carico in sede di separazione a titolo di mantenimento di moglie e figlia ).
La si è costituita in giudizio, nulla contestando in relazione all'avversa CP_1 domanda di divorzio e resistendo per il resto alla domanda giudiziale dell'attore, chiedendo la pronuncia del divorzio alle diverse condizioni da essa indicate
( conferma delle statuizioni economiche di cui alla sentenza di separazione e quindi riconoscimento in suo favore di un assegno divorzile di € 700,00 mensili e di un assegno di € 600,00 mensili per la figlia, oltre rivalutazione annuale secondo indici ISTAT ).
I provvedimenti presidenziali provvisori del 18/6/21 hanno previsto, sull'argomentato presupposto della sopravvenuta sostanziale modifica delle condizioni economico-patrimoniali delle parti ivi esposta, la riduzione a € 100,00 mensili dell'assegno di mantenimento in favore della e la revoca di quello CP_1 previsto a carico del a titolo di contributo al mantenimento della figlia Parte_1 maggiorenne delle parti . Persona_1
Alla prima udienza della conseguente fase contenziosa a cognizione piena innanzi al G.I. del 19/10/21 v'è stata l'assegnazione alle parti dei tre termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., e la causa è stata rinviata per il prosieguo all'udienza del
27/5/22.
Con comparsa d'intervento del 2/12/21 è intervenuta nel Controparte_2 presente giudizio, dichiarando “di essere economicamente indipendente e di non voler chiedere alcuna somma a titolo di mantenimento a carico dei nessuno dei propri genitori”, concludendo in conformità.
Le altri parti hanno depositato le loro rispettive memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c..
2 All'udienza del 27/5/22 l'attore e la convenuta hanno insistito nelle loro rispettive istanze istruttorie, mentre l'intervenuta ha insistito sulle sue predette conclusioni. Il G.I., rilevato che la controversia inerente alla posizione dell'intervenuta si appalesava già matura per la decisione, ha rinviato in proposito la causa ex art. 187, commi 2 e 3, c.p.c. all'udienza di precisazione delle conclusioni del 7/6/22. A tale udienza tutte e tre le parti hanno concluso, quanto alla controversia inerente alla posizione dell'intervenuta, chiedendo accertarsi la sopravvenuta autosufficienza economica di quest'ultima e revocarsi per l'effetto l'obbligo di suo mantenimento in capo all'attore. Inoltre l'attore e la convenuta hanno chiesto l'immediata pronuncia di sentenza non definita in relazione al loro status coniugale, con la successiva rimessione della causa in istruttoria per il prosieguo del giudizio. Tutti i difensori delle tre parti hanno infine dichiarato di rinunciare ai termini ex art. 190 c.p.c., ed il G.I. ha quindi rimesso la causa al Collegio e con sentenza n. 552 del 10/6/22 è stata pronunciata la cessazione degli effetti civile del matrimonio tra le parti ed è stata definita la posizione dell'intervenuta, figlia delle parti, Controparte_2 come segue: “a) accerta e dichiara la sopravvenuta autosufficienza economica della figlia maggiorenne delle parti , e per l'effetto revoca l'assegno di mantenimento in favore della medesima Controparte_2 disposto a carico di con la sentenza di questo Tribunale 304 del 18/3/14; Parte_1
b) compensa le spese di lite tra le parti quanto alla controversia relativa all'intervento effettuato nel presente giudizio da;
c) dispone la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Controparte_2
EC ( FR ) il 7/8/95 da , nato a [...] il [...], e , nata a [...] il Parte_1 Controparte_1
30/3/72, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di EC dell'anno 1995, Atto n. 36, Parte
II, Serie A;
d) ordina che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato relativamente alla pronuncia non definitiva del divorzio, sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
EC per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di legge;
e) spese di lite al definitivo quanto al rapporto processuale tra l'attore e la convenuta;
f) dispone come da separata ordinanza per il prosieguo del presente giudizio quanto al residuo rapporto processuale tra l'attore e la convenuta ( ed il
P.M. ).”.
Nel corso della conseguente fase contenziosa tra le residue due parti ( attore e convenuta ), all'udienza del 4/4/25 innanzi al G.I. le parti hanno da ultimo concordato la definizione bonaria della presente loro controversia divorzile stabilendo di comune accordo le seguenti condizioni del divorzio: “dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e;
non emanare Parte_1 Controparte_1
3 alcuna statuizione economica in quanto nessuna delle due parti formula istanza di assegno divorzile, dichiararsi altresì la non ripetibilità dei versamenti fatti in corso di causa dal in adempimento Parte_1 dell'ordinanza presidenziale del 18/6/21; spese di lite compensate.”.
Quindi i difensori delle parti concludevano congiuntamente come sopra e il
Giudice rel. rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Ciò premesso, essendo già stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti con la predetta sentenza non definitiva del
10/6/22, quanto alle residue condizioni del divorzio delle parti, non risultano ragioni ostative alla loro richiesta di recepimento da parte del Tribunale del regime espresso nelle loro conclusioni congiunte come da esse formulate in verbale d'udienza del 4/4/25.
Spese di lite compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso in oggetto, così provvede:
a) nessuna statuizione economica tra le parti in relazione alle condizioni del loro divorzio;
b) dichiara la non ripetibilità delle somme versate in corso di causa dall'attore alla convenuta in forza dell'ordinanza presidenziale del 18/6/21;
c) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Frosinone, il 22/4/25.
Il Presidente
( dr. Marcello Buscema )
Il Giudice est.
( dr. Fabrizio Fanfarillo )
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone Sezione Civile
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, così composto: dr. Marcello Buscema Presidente dr. Fabrizio Fanfarillo Giudice rel. ed est. dr.ssa Simona Di Nicola Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 700/21 R.G.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Maietta Marco giusta procura Parte_1 speciale alle liti allegata al ricorso e dall'avv. Roma Mauro giusta procura speciale alle liti allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 18/10/21
ATTORE
E
rappresentata e difesa dall'avv. Ciampini Pamela giusta Controparte_1 procura speciale alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
NONCHÉ con l'intervento del P.M. in sede.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio, trasformata in divorzio congiunto.
CONCLUSIONI: come da conclusioni congiunte in verbale d'udienza del 4/4/25.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10/3/21 ha chiesto a questo Parte_1
Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi e A tal fine ha esposto di avere Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio con rito concordatario con la in EC ( FR ) il CP_1
1 7/8/95; che dalla loro unione è nata la figlia ( l'8/12/95 ); che Persona_1 con sentenza di questo Tribunale n. 304 del 18/3/14 è stata pronunciata la separazione giudiziale dei coniugi ( con addebito in capo a esso attore ); che non vi sono possibilità di riconciliazione tra i coniugi. Ha concluso chiedendo pronunciarsi il divorzio tra le parti alle condizioni ivi indicate ( nessun assegno divorzile per la e nessun assegno di mantenimento per la figlia CP_1 Per_1
, con la conferma dell'assegnazione della casa familiare alla;
in
[...] CP_1 subordine, ridursi nella misura massima possibile il complessivo importo di €
1.300,00 mensili posto a suo carico in sede di separazione a titolo di mantenimento di moglie e figlia ).
La si è costituita in giudizio, nulla contestando in relazione all'avversa CP_1 domanda di divorzio e resistendo per il resto alla domanda giudiziale dell'attore, chiedendo la pronuncia del divorzio alle diverse condizioni da essa indicate
( conferma delle statuizioni economiche di cui alla sentenza di separazione e quindi riconoscimento in suo favore di un assegno divorzile di € 700,00 mensili e di un assegno di € 600,00 mensili per la figlia, oltre rivalutazione annuale secondo indici ISTAT ).
I provvedimenti presidenziali provvisori del 18/6/21 hanno previsto, sull'argomentato presupposto della sopravvenuta sostanziale modifica delle condizioni economico-patrimoniali delle parti ivi esposta, la riduzione a € 100,00 mensili dell'assegno di mantenimento in favore della e la revoca di quello CP_1 previsto a carico del a titolo di contributo al mantenimento della figlia Parte_1 maggiorenne delle parti . Persona_1
Alla prima udienza della conseguente fase contenziosa a cognizione piena innanzi al G.I. del 19/10/21 v'è stata l'assegnazione alle parti dei tre termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., e la causa è stata rinviata per il prosieguo all'udienza del
27/5/22.
Con comparsa d'intervento del 2/12/21 è intervenuta nel Controparte_2 presente giudizio, dichiarando “di essere economicamente indipendente e di non voler chiedere alcuna somma a titolo di mantenimento a carico dei nessuno dei propri genitori”, concludendo in conformità.
Le altri parti hanno depositato le loro rispettive memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c..
2 All'udienza del 27/5/22 l'attore e la convenuta hanno insistito nelle loro rispettive istanze istruttorie, mentre l'intervenuta ha insistito sulle sue predette conclusioni. Il G.I., rilevato che la controversia inerente alla posizione dell'intervenuta si appalesava già matura per la decisione, ha rinviato in proposito la causa ex art. 187, commi 2 e 3, c.p.c. all'udienza di precisazione delle conclusioni del 7/6/22. A tale udienza tutte e tre le parti hanno concluso, quanto alla controversia inerente alla posizione dell'intervenuta, chiedendo accertarsi la sopravvenuta autosufficienza economica di quest'ultima e revocarsi per l'effetto l'obbligo di suo mantenimento in capo all'attore. Inoltre l'attore e la convenuta hanno chiesto l'immediata pronuncia di sentenza non definita in relazione al loro status coniugale, con la successiva rimessione della causa in istruttoria per il prosieguo del giudizio. Tutti i difensori delle tre parti hanno infine dichiarato di rinunciare ai termini ex art. 190 c.p.c., ed il G.I. ha quindi rimesso la causa al Collegio e con sentenza n. 552 del 10/6/22 è stata pronunciata la cessazione degli effetti civile del matrimonio tra le parti ed è stata definita la posizione dell'intervenuta, figlia delle parti, Controparte_2 come segue: “a) accerta e dichiara la sopravvenuta autosufficienza economica della figlia maggiorenne delle parti , e per l'effetto revoca l'assegno di mantenimento in favore della medesima Controparte_2 disposto a carico di con la sentenza di questo Tribunale 304 del 18/3/14; Parte_1
b) compensa le spese di lite tra le parti quanto alla controversia relativa all'intervento effettuato nel presente giudizio da;
c) dispone la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Controparte_2
EC ( FR ) il 7/8/95 da , nato a [...] il [...], e , nata a [...] il Parte_1 Controparte_1
30/3/72, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di EC dell'anno 1995, Atto n. 36, Parte
II, Serie A;
d) ordina che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato relativamente alla pronuncia non definitiva del divorzio, sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
EC per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di legge;
e) spese di lite al definitivo quanto al rapporto processuale tra l'attore e la convenuta;
f) dispone come da separata ordinanza per il prosieguo del presente giudizio quanto al residuo rapporto processuale tra l'attore e la convenuta ( ed il
P.M. ).”.
Nel corso della conseguente fase contenziosa tra le residue due parti ( attore e convenuta ), all'udienza del 4/4/25 innanzi al G.I. le parti hanno da ultimo concordato la definizione bonaria della presente loro controversia divorzile stabilendo di comune accordo le seguenti condizioni del divorzio: “dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e;
non emanare Parte_1 Controparte_1
3 alcuna statuizione economica in quanto nessuna delle due parti formula istanza di assegno divorzile, dichiararsi altresì la non ripetibilità dei versamenti fatti in corso di causa dal in adempimento Parte_1 dell'ordinanza presidenziale del 18/6/21; spese di lite compensate.”.
Quindi i difensori delle parti concludevano congiuntamente come sopra e il
Giudice rel. rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Ciò premesso, essendo già stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti con la predetta sentenza non definitiva del
10/6/22, quanto alle residue condizioni del divorzio delle parti, non risultano ragioni ostative alla loro richiesta di recepimento da parte del Tribunale del regime espresso nelle loro conclusioni congiunte come da esse formulate in verbale d'udienza del 4/4/25.
Spese di lite compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso in oggetto, così provvede:
a) nessuna statuizione economica tra le parti in relazione alle condizioni del loro divorzio;
b) dichiara la non ripetibilità delle somme versate in corso di causa dall'attore alla convenuta in forza dell'ordinanza presidenziale del 18/6/21;
c) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Frosinone, il 22/4/25.
Il Presidente
( dr. Marcello Buscema )
Il Giudice est.
( dr. Fabrizio Fanfarillo )
4