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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 03/04/2025, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. 131 / 2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI SEZIONE CIVILE in composizione monocratica
IL GIUDICE
Dott. Giovanni Campese
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa
DA
, in persona del Parte_1
legale rappresentante pro tempore, con sede in Casale Monferrato, c.f. , P.IVA_1
rappresentata e difesa, come da procura congiunta all'atto di citazione in riassunzione, dall'Avv. Carlo Ranaboldo e dall'Avv. Enrica Di Marcantonio presso lo studio dei quali
è elettivamente domiciliata in Casale Monferrato, via Pinelli n. 8/D
- ATTRICE OPPONENTE -
CONTRO
, in persona del Sindaco pro tempore, c.f. Controparte_1
, rappresentato e difeso, come da procura congiunta alla comparsa di P.IVA_2
costituzione e risposta, dall'Avv. Esther Gatti presso lo studio della quale è elettivamente domiciliato in Casale Monferrato, via Della Rovere n. 5
- CONVENUTO OPPOSTO -
1 E CONTRO
Controparte_2 Controparte_3
,
[...] Controparte_4
, ,
[...] Controparte_5
, Controparte_6
, Controparte_7 Controparte_3
, ,
[...] Controparte_8 [...]
, Controparte_9 CP_10 [...]
, Controparte_11
, Controparte_12 [...]
, Controparte_13 [...]
, Controparte_14 Controparte_15
, ,
[...] Controparte_16 [...]
, , Controparte_17 Controparte_18
in persona dei rispettivi Controparte_19
legali rappresentanti, contumaci
- CONVENUTI -
OGGETTO: opposizione all'esecuzione - giudizio di rinvio
All'udienza del 17.12.2024 le parti costituite precisavano le seguenti
CONCLUSIONI
Per l'attrice opponente:
“Reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
Accogliersi l'opposizione ex art. 616 c.p.c. di e Parte_1 Pt_1
e dichiararsi nullo e, comunque, inefficace il pignoramento presso terzi notificato
[...]
in data 12.9.2019 a ministero degli avv. Marco Gatti ed Esther Gatti per conto di in persona del Sindaco pro tempore, di cui all'esecuzione Controparte_1
innanzi al Tribunale di Vercelli n. 779-19 R.E., in quanto avente ad oggetto crediti non pignorabili.
2 Con la condanna del procedente alle restituzioni di tutte Controparte_1
le somme escusse in forza del titolo esecutivo.
Con vittoria di spese (c.u.i.r. inclusi) e onorari di tutti i gradi di giudizio e la responsabilità aggravata.”
Per il convenuto opposto : Controparte_1
“Ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta;
previa ogni opportuna istruttoria e/o declaratoria:
Voglia il Tribunale Illustrissimo di Vercelli
Respingere
In toto l'avversaria opposizione all'esecuzione proposta dalla Parte_1
e e, per l'effetto
[...] Parte_1
Dichiarare
Legittimo e operativo l'atto di pignoramento presso terzi spiccato dal conchiudente a carico della e Controparte_1 Parte_1 Pt_1
conseguentemente confermando la pignorabilità dei cespiti oggetto del
[...]
pignoramento medesimo.
Dichiarare
Tenuta e
Condannare
e a rivalere il conchiudente Controparte_20 Parte_1 [...]
di tutte le spese, diritti ed onorari di tutti i gradi di giudizio.” Controparte_1
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. - La decisione della causa spetta al giudice istruttore in funzione di giudice monocratico, ai sensi degli artt. 281-quater e 50-ter c.p.c., non ricorrendo alcuna delle ipotesi riservate dall'art. 50-bis c.p.c. al giudizio del tribunale in composizione collegiale.
2. - La e proponeva opposizione Parte_1 Pt_1 Parte_1 all'esecuzione nel procedimento n. 779/2019 R.G.E. di espropriazione presso terzi, promosso nei suoi confronti dal e fondato sul titolo Controparte_1
esecutivo costituito dalla sentenza n. 2185/2014 del Tribunale Regionale delle Acque
3 Pubbliche presso la Corte d'Appello di Torino, con cui la stessa era stata Pt_1
condannata al pagamento della somma di Euro 428.746,67 oltre a interessi e spese.
Terzi pignorati erano (tesoriere dell'esecutata), consorzi irrigui e Controparte_2 consorziati per i crediti vantati a titolo di oneri consortili ai sensi dell'art. 4 dello statuto della (precisamente i consorzi irrigui: , Pt_1 Controparte_3 CP_6
, , , , di Controparte_6 Controparte_7 CP_3 CP_8 CP_9 CP_15
, , ,
[...] Controparte_11 CP_12 CP_13
di , , , ,
[...] Controparte_7 CP_14 Controparte_15 CP_16
; i consorziati: CP_4 CP_4 Controparte_4
, nonché
[...] Controparte_5 Controparte_18 [...]
quale concessionaria per il credito derivante da Controparte_19
canoni demaniali dovuti alla Coutenza ex art. 136 lett. c) r.d. n. 368/1904.
Ai sensi dell'art. 615, comma 2, c.p.c. il Giudice dell'Esecuzione sospendeva la procedura esecutiva ex art. 624 c.p.c., ma l'ordinanza era riformata dal Collegio in sede di reclamo.
L'opponente riassumeva il merito del giudizio con atto di citazione ex art. 616
c.p.c., chiedendo che il Tribunale accertasse la nullità o l'inefficacia del pignoramento per preesistenza di un vincolo di impignorabilità ex art. 21 r.d. n. 215/1933 derivante dall'affermata natura di ente pubblico della e dalla natura pubblicistica Pt_1 dell'attività svolta in materia di bonifica integrale. Il Comune opposto si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto dell'opposizione in quanto infondata, rilevando che il vincolo di impignorabilità presupponeva un'espressa riserva di legge o di provvedimento amministrativo di destinazione concreta a un servizio pubblico o a una pubblica funzione.
Con sentenza n. 236/2020 in data 22.5.2020 il Giudice del Tribunale di Vercelli rigettava l'opposizione, con integrale compensazione delle spese tra le parti, avendo ritenuto non applicabile l'art. 21 r.d. n. 215/1933 per non avere la Coutenza natura di pubblica amministrazione.
La proponeva appello e la Corte d'Appello di Torino rigettava il gravame Pt_1
con sentenza n. 1378/2021 del 14.12.2021.
La medesima interponeva ricorso per cassazione e la Suprema Corte con Pt_1
ordinanza del 13.9.2023 rilevava la violazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c., non
4 essendo stati evocati nel giudizio di opposizione i terzi pignorati quali litisconsorti necessari. Cassava pertanto la sentenza impugnata, nonché quella di primo grado, con rinvio al Tribunale di Vercelli quale giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 383, comma 3, c.p.c.
3. - Con atto di citazione la riassumeva ex art. 392 c.p.c. il processo, Pt_1
instaurando il presente giudizio di rinvio e riproponendo le censure e le argomentazioni già svolte nel giudizio conclusosi con la sentenza poi cassata dalla Suprema Corte.
Precisamente la riproponeva i seguenti motivi: Pt_1
1) - violazione e falsa applicazione dell'art. 12 l. 27.12.1977 n. 984 e della circolare
Pres. Cons. Min. 27.12.1978 prot. n. 66500/36.5; violazione e falsa applicazione dell'art. 2 lett. e) r.d. 13.2.1933 n. 215; violazione e falsa applicazione dell'art. 21 r.d.
13.2.1933 n. 215; violazione dei principi nomofilattici fissati da Cass. civ., sez. un.,
21.1.2014 n. 1131 e da Cass. civ., sez. trib., 23.4.2020 n. 8080;
2) - violazione e falsa applicazione degli artt. 132, 133, 134, 135, 137 r.d.
8.5.1904 n.
368 disciplinanti i canoni delle concessioni rilasciate a terzi dalla ai sensi Pt_1 dell'art. 136 lett. c) r.d. n. 368/1904;
3) - violazione e falsa applicazione dell'art. 21 r.d. 13.2.1933 n. 215 e degli artt. 2740 e
2910 c.c.;
4) - pignoramento da parte del procedente dei contributi nella loro totalità, CP_1
essendo tutti i terzi pignorati (ad eccezione del solo istituto bancario tesoriere) utenti dei canali amministrati ai sensi dell'art. 21 r.d. n. 215/1933.
Si costituiva in giudizio il , pure riproponendo le Controparte_1
difese già svolte.
I terzi pignorati, benché ritualmente evocati in causa, non si costituivano ed erano dichiarati contumaci.
Non essendovi istanze istruttorie, la causa era rimessa in decisione, previa precisazione delle conclusioni ad opera delle parti costituite.
4. - Il presente giudizio di rinvio si inserisce nell'ambito di un'opposizione esecutiva che va qualificata come opposizione all'esecuzione, poiché essa invoca l'affermata natura di ente pubblico dell'opponente e l'impignorabilità delle somme di denaro e dei crediti pecuniari dell'ente stesso, in quanto rientranti nel suo patrimonio indisponibile.
Le questioni sollevate concernono dunque la pignorabilità dei beni oggetto di
5 espropriazione.
L'opposizione è peraltro infondata.
La ha appunto sostenuto di essere un ente pubblico e che la sua attività e Pt_1
le sue relative entrate sarebbero di natura pubblica, con conseguente impignorabilità delle stesse.
A questo riguardo occorre ricordare che con l'art. 12 l. 27.12.1977 n. 984 veniva stabilito che “gli interventi nel settore dell'irrigazione previsti nei piani nazionali e nei programmi regionali di cui alla presente legge riguardano la realizzazione, la manutenzione e l'esercizio di opere pubbliche di irrigazione e di quelle connesse, ivi comprese le opere di bonifica idraulica nonché quelle di completamento e manutenzione straordinaria della rete dei canali demaniali di irrigazione. Con l'entrata in vigore della presente legge, i canali demaniali di irrigazione tuttora amministrati dal Ministero delle
Finanze sono trasferiti alle Regioni e sottoposti alla disciplina prevista per le altre opere pubbliche di irrigazione d'interesse regionale ed interregionale”. Il successivo regolamento approvato con d.p.r. n. 616/1977 disponeva il trasferimento alle Regioni anche delle funzioni amministrative connesse. A sua volta il Comitato istituito presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, con delibera di interpretazione autentica, specificava le modalità della consegna, la quale aveva luogo non già in favore delle
Regioni ma direttamente in capo ai consorzi che si sarebbero occupati della gestione.
In tale ambito con atto pubblico a rogito notaio del 14.7.1981 (v. doc. 16 Per_1
opponente) veniva creata la e quale Parte_1 Pt_1 Parte_1
associazione su base volontaria costituita dai consorzi irrigui già esistenti sul territorio e dai singoli proprietari titolari di bocche di derivazione d'acqua (“utenti”). Dal 1983 la subentrava al Ministero delle Finanze nell'attività di gestione dei canali di Pt_1 irrigazione ai sensi dell'art. 12 l. n. 984/1977, mediante la consegna dei canali demaniali di irrigazione e con i relativi caselli, avvenuta con verbale Pt_1 Pt_1 Parte_1
del 30.3.1983 e da intendersi quale atto di natura concessoria.
5. - Alla luce di tali atti non può condividersi la tesi dell'opponente, secondo cui con l'approvazione della l. n. 984/1977 sarebbe stata definitivamente disposta l'equiparazione tra la disciplina dei canali demaniali di irrigazione e quella delle altre opere pubbliche di irrigazione di interesse regionale e interregionale contenuta nel previgente r.d. n. 215/1933 (testo unico delle norme sulla bonifica integrale).
6 In realtà la natura giuridica della Coutenza opponente non può essere parificata a quella dei consorzi di bonifica, definiti dall'art. 59 r.d. n. 215/1933 come “persone di diritto pubblico”.
Ed invero la l. reg. Piemonte 9.8.1999 n. 21, in materia di bonifica e irrigazione, specifica che alla realizzazione delle finalità di cui all'art. 1 concorrono - insieme ai consorzi di bonifica, espressamente individuati quali enti pubblici economici (art. 13) -
“gli altri consorzi previsti dalla presente legge”, “secondo le direttive, i piani e i programmi disposti dalla Regione”, comprese le coutenze per la gestione comune dei canali di irrigazione anche demaniali, riconoscendo ai consorzi di irrigazione “natura giuridica di consorzio privato di interesse pubblico” (art. 45).
Va anche evidenziato che Cass. civ., sez. un., 21.1.2014 n. 1131 - in causa relativa alla oggi opponente - non ne ha affermato la natura pubblicistica parificandola Pt_1
ai consorzi di bonifica, ma si è limitata a stabilire che essa, in quanto soggetto deputato alla gestione dei canali demaniali di irrigazione e sempre che nel comprensorio dalla stessa gestito non esistessero già consorzi di bonifica, ha competenza “a svolgere le funzioni proprie dei consorzi di bonifica, senza necessità che tali soggetti si proclamino tali seguendo addirittura le regole per la relativa istituzione”.
Deve dunque ritenersi che la opponente si configuri come Pt_1 un'associazione di diritto privato, finalizzata a creare “una comunione di utenza per provvedere alla gestione dei canali di irrigazione del ”, che svolge attività di CP_19
pubblico interesse.
Svolgendo la Coutenza attività di interesse pubblico, ma in forma privatistica, è stata corretta la scelta del creditore procedente di esercitare l'azione esecutiva nelle forme dell'espropriazione presso terzi avanti al giudice ordinario, anziché in quelle del giudizio di ottemperanza avanti al giudice amministrativo. E' infatti esclusa la possibilità di procedere con ricorso in ottemperanza ex art. 112 lett. c) c.p.a. nei confronti dei soggetti privati che svolgano funzioni pubblicistiche, ove non esista una norma che estenda l'applicabilità del giudizio di ottemperanza anche a tali soggetti, trattandosi di eseguire un giudicato ordinario nei confronti di un ente di diritto privato
(v. Cons. Stato 3.2.2015 n. 502).
6. - Quanto poi alla natura delle somme della depositate presso il tesoriere Pt_1
e dei crediti pignorati dal , non Controparte_2 Controparte_1
7 risultano applicabili le pronunce giurisprudenziali invocate dall'opponente e formatesi con riferimento ai consorzi di bonifica. Esse sanciscono la non pignorabilità con le forme dell'espropriazione forzata delle somme percepite dai consorzi di bonifica a titolo di contributi consortili versati dai consorziati a norma dell'art. 21 R.D. n. 215/1933, data la loro natura tributaria.
Ed invero i consorzi di bonifica sono definiti dall'art. 862, comma 4, c.c. e dall'art. 59 r.d. n. 215/1933 come “persone giuridiche pubbliche” con struttura associativa, in quanto costituiti tra tutti i proprietari di immobili siti in un determinato territorio, classificato con atto della Regione come “comprensorio”, il quale viene individuato tenendo conto delle esigenze idrauliche, irrigue e di sistemazione dei relativi terreni.
Alla costituzione dei consorzi di bonifica provvede attualmente la Regione, su proposta dei proprietari interessati o di ufficio (v. artt. 55 e 56 r.d. n. 215/1933 e artt. 16 e 17 l. reg. n. 21/1999). CP_2
I consorzi di bonifica svolgono esclusivamente attività pubblicistiche, con particolare riguardo a progettazione, esecuzione, esercizio e manutenzione di opere pubbliche di bonifica, in cui rientrano le opere e gli impianti di irrigazione, nonché di opere finalizzate alla difesa del suolo e alla salvaguardia ambientale. Per lo svolgimento di tali funzioni istituzionali ai consorzi di bonifica è attribuito dalla legge - sia statale che regionale - il potere di imporre contributi a carico dei proprietari di immobili agricoli e non agricoli rientranti nel comprensorio di bonifica, i quali traggono beneficio dall'attività svolta dal . Questi contributi costituiscono oneri reali gravanti sui CP_3
fondi dei consorziati, sono riscossi con le modalità previste per le imposte dirette mediante ruoli esattoriali ex artt. 10, 11 e 21 r.d. n. 215/1933 e costituiscono prestazioni patrimoniali imposte di natura pubblicistica rientranti nella categoria generale dei tributi
(v. p. es. Cass. civ., sez. un., 5.2.2013 n. 2598).
Orbene le entrate della opponente non possono essere equiparate ai Pt_1
contributi consortili versati in favore dei consorzi di bonifica ex art. 21 r.d. n. 215/1933.
Infatti nella fattispecie per cui è causa sono stati pignorati da una lato crediti vantati dalla nei confronti dei propri associati a titolo di oneri annuali determinati ai Pt_1 sensi dell'art. 4 dello statuto della stessa, dall'altro i canoni demaniali versati Pt_1
da terzi per il rilascio di concessioni precarie per interferenze sui canali di irrigazione consegnati dalla Regione in gestione alla Si tratta quindi di oneri e di canoni Pt_1
8 concessori aventi una natura e una funzione diverse rispetto agli oneri dovuti ai consorzi di bonifica ai sensi dell'art. 21 r.d. n. 215/1933.
Il contributo consortile dovuto in favore dei consorzi di bonifica da parte dei proprietari dei fondi rientranti nel comprensorio di bonifica è un onere reale e obbligatorio, riscosso dai consorzi stessi con la procedura di cui al d.p.r. n. 602/1973.
Per contro l'onere che annualmente ogni utente associato versa alla in Pt_1 adempimento di quanto disposto dall'art. 4 dello statuto, è una somma prevista a copertura delle spese di gestione, la quale viene determinata per il 50% in misura proporzionale alla superficie irrigua e per il 50% in misura proporzionale all'acqua erogata. Esso è quantificato sulla base di un bilancio preventivo approvato dall'assemblea e di un eventuale successivo conguaglio al momento del consuntivo per l'anno in corso.
Quanto ai canoni versati dai concessionari, questi sono proventi che indennizzano limitazioni ai canali di irrigazione, altrimenti vietate dalle norme di polizia idraulica, che la percepisce annualmente a fronte di concessioni amministrative Pt_1 rilasciate ai sensi dell'art. 136 lett. c) r.d. n. 368/1984 e che riscuote con la procedura di ingiunzione di cui al r.d. n. 639/1910.
7. - La giurisprudenza invocata dall'opponente afferma la natura tributaria dei contributi in favore dei consorzi di bonifica in forza di tre considerazioni: è la legge ad affermare espressamente che “i consorzi di bonifica sono persone giuridiche pubbliche” (art. 59
r.d. n. 215/1933); l'art. 21 r.d. n. 215/1933 e gli artt. 862 ss. c.c. qualificano tali contributi come oneri reali (che dunque seguono la proprietà del fondo in quanto situata all'interno del comprensorio); si tratta di contributi obbligatori, da versarsi sulla base di provvedimenti impositivi del . CP_3
Nel caso dei crediti della nei confronti degli utenti a titolo di oneri che Pt_1
annualmente gli iscritti versano a copertura delle spese di gestione dei canali demaniali, invece, non ricorre alcuno dei predetti tre elementi. L'obbligo di versamento sorge per l'iscrizione volontaria all'associazione di consorzi irrigui e proprietari privati (giacché la qualità di associato alla non si acquisisce con il mero inserimento della Pt_1
proprietà immobiliare nel perimetro in cui si trovano i canali demaniali da questa gestiti). Inoltre non sussiste alcuna norma che qualifichi la come persona Pt_1
giuridica pubblica, né che preveda il potere di imporre contributi consortili aventi natura
9 di oneri reali (tale non potendo essere il generico rinvio alle norme sulla bonifica integrale di cui al r.d. n. 215/1933, stante il principio di cui all'art. 23 Cost.).
Neppure può affermarsi la natura tributaria dei crediti vantati a titolo di canoni demaniali per effetto dell'esercizio della potestà concessoria riconosciuta alla Coutenza dagli artt. 2 lett. e) r.d. n. 215/1933 e 136 lett. c) r.d. n. 368/1904 (v. Cass. civ., sez. un.,
21.1.2014 n. 1131). Le relative somme sono infatti versate quale corrispettivo delle interferenze ai canali di irrigazione gestiti dalla e costituiscono dunque Pt_1 proventi derivanti dall'utilizzazione dei beni del demanio regionale, ossia mere entrate correlate all'esercizio delle potestà concessorie riconosciute all'ente.
Quanto infine alle somme di denaro depositate presso il tesoriere CP_2
si deve osservare che - quand'anche si ipotizzasse la natura tributaria di
[...]
alcuni proventi della - “la mera provenienza delle somme da entrate tributarie Pt_1
e la mera iscrizione di tali entrate nel bilancio dell'ente pubblico si rivelano entrambi elementi inidonei a giustificare l'impignorabilità delle somme in questione, la quale può derivare soltanto da uno specifico vincolo di destinazione imposto per legge da un provvedimento amministrativo. Una volta, infatti, che l'entrata tributaria si sia tradotta in danaro, quest'ultimo non si distingue più, nelle casse dell'ente, rispetto ad entrate di natura privatistica, mentre l'iscrizione dell'entrata nel bilancio preventivo dell'ente non può costituire impedimento al soddisfacimento del diritto del creditore” (v. Cass. civ., sez. I, 22.8.1997 n. 7864).
Nel presente giudizio non è stata fornita alcuna idonea prova in tal senso. Va dunque applicato il principio generale della responsabilità patrimoniale sancito dagli artt. 2740 e 2910 c.c.
8. - Per tutte le ragioni sin qui esposte l'opposizione proposta dalla deve Pt_1
essere rigettata.
Per ciò che concerne il regolamento delle spese processuali, in considerazione della peculiarità della fattispecie e delle ragioni della decisione, nonché dell'obiettiva controvertibilità della lite, ricorrono ragioni rilevanti ai sensi dell'art. 92, comma 2,
c.p.c. che giustificano la compensazione integrale delle spese tra le parti sia per il presente che per tutti i precedenti gradi di giudizio.
La soccombenza dell'opponente esclude infine la fondatezza della domanda da questa formulata di condanna della controparte per responsabilità aggravata ex art. 96
10 c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice Istruttore, decidendo in funzione di giudice monocratico e definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza:
1) - rigetta le domande proposte dall'attrice opponente Parte_1 Pt_1
e nei confronti del convenuto opposto;
Parte_1 Controparte_1
2) - compensa integralmente tra le parti le spese processuali sia del presente grado di giudizio che dei precedenti gradi.
Vercelli, 2 aprile 2025.
IL GIUDICE
(Dott. Giovanni Campese)
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI SEZIONE CIVILE in composizione monocratica
IL GIUDICE
Dott. Giovanni Campese
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa
DA
, in persona del Parte_1
legale rappresentante pro tempore, con sede in Casale Monferrato, c.f. , P.IVA_1
rappresentata e difesa, come da procura congiunta all'atto di citazione in riassunzione, dall'Avv. Carlo Ranaboldo e dall'Avv. Enrica Di Marcantonio presso lo studio dei quali
è elettivamente domiciliata in Casale Monferrato, via Pinelli n. 8/D
- ATTRICE OPPONENTE -
CONTRO
, in persona del Sindaco pro tempore, c.f. Controparte_1
, rappresentato e difeso, come da procura congiunta alla comparsa di P.IVA_2
costituzione e risposta, dall'Avv. Esther Gatti presso lo studio della quale è elettivamente domiciliato in Casale Monferrato, via Della Rovere n. 5
- CONVENUTO OPPOSTO -
1 E CONTRO
Controparte_2 Controparte_3
,
[...] Controparte_4
, ,
[...] Controparte_5
, Controparte_6
, Controparte_7 Controparte_3
, ,
[...] Controparte_8 [...]
, Controparte_9 CP_10 [...]
, Controparte_11
, Controparte_12 [...]
, Controparte_13 [...]
, Controparte_14 Controparte_15
, ,
[...] Controparte_16 [...]
, , Controparte_17 Controparte_18
in persona dei rispettivi Controparte_19
legali rappresentanti, contumaci
- CONVENUTI -
OGGETTO: opposizione all'esecuzione - giudizio di rinvio
All'udienza del 17.12.2024 le parti costituite precisavano le seguenti
CONCLUSIONI
Per l'attrice opponente:
“Reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
Accogliersi l'opposizione ex art. 616 c.p.c. di e Parte_1 Pt_1
e dichiararsi nullo e, comunque, inefficace il pignoramento presso terzi notificato
[...]
in data 12.9.2019 a ministero degli avv. Marco Gatti ed Esther Gatti per conto di in persona del Sindaco pro tempore, di cui all'esecuzione Controparte_1
innanzi al Tribunale di Vercelli n. 779-19 R.E., in quanto avente ad oggetto crediti non pignorabili.
2 Con la condanna del procedente alle restituzioni di tutte Controparte_1
le somme escusse in forza del titolo esecutivo.
Con vittoria di spese (c.u.i.r. inclusi) e onorari di tutti i gradi di giudizio e la responsabilità aggravata.”
Per il convenuto opposto : Controparte_1
“Ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta;
previa ogni opportuna istruttoria e/o declaratoria:
Voglia il Tribunale Illustrissimo di Vercelli
Respingere
In toto l'avversaria opposizione all'esecuzione proposta dalla Parte_1
e e, per l'effetto
[...] Parte_1
Dichiarare
Legittimo e operativo l'atto di pignoramento presso terzi spiccato dal conchiudente a carico della e Controparte_1 Parte_1 Pt_1
conseguentemente confermando la pignorabilità dei cespiti oggetto del
[...]
pignoramento medesimo.
Dichiarare
Tenuta e
Condannare
e a rivalere il conchiudente Controparte_20 Parte_1 [...]
di tutte le spese, diritti ed onorari di tutti i gradi di giudizio.” Controparte_1
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. - La decisione della causa spetta al giudice istruttore in funzione di giudice monocratico, ai sensi degli artt. 281-quater e 50-ter c.p.c., non ricorrendo alcuna delle ipotesi riservate dall'art. 50-bis c.p.c. al giudizio del tribunale in composizione collegiale.
2. - La e proponeva opposizione Parte_1 Pt_1 Parte_1 all'esecuzione nel procedimento n. 779/2019 R.G.E. di espropriazione presso terzi, promosso nei suoi confronti dal e fondato sul titolo Controparte_1
esecutivo costituito dalla sentenza n. 2185/2014 del Tribunale Regionale delle Acque
3 Pubbliche presso la Corte d'Appello di Torino, con cui la stessa era stata Pt_1
condannata al pagamento della somma di Euro 428.746,67 oltre a interessi e spese.
Terzi pignorati erano (tesoriere dell'esecutata), consorzi irrigui e Controparte_2 consorziati per i crediti vantati a titolo di oneri consortili ai sensi dell'art. 4 dello statuto della (precisamente i consorzi irrigui: , Pt_1 Controparte_3 CP_6
, , , , di Controparte_6 Controparte_7 CP_3 CP_8 CP_9 CP_15
, , ,
[...] Controparte_11 CP_12 CP_13
di , , , ,
[...] Controparte_7 CP_14 Controparte_15 CP_16
; i consorziati: CP_4 CP_4 Controparte_4
, nonché
[...] Controparte_5 Controparte_18 [...]
quale concessionaria per il credito derivante da Controparte_19
canoni demaniali dovuti alla Coutenza ex art. 136 lett. c) r.d. n. 368/1904.
Ai sensi dell'art. 615, comma 2, c.p.c. il Giudice dell'Esecuzione sospendeva la procedura esecutiva ex art. 624 c.p.c., ma l'ordinanza era riformata dal Collegio in sede di reclamo.
L'opponente riassumeva il merito del giudizio con atto di citazione ex art. 616
c.p.c., chiedendo che il Tribunale accertasse la nullità o l'inefficacia del pignoramento per preesistenza di un vincolo di impignorabilità ex art. 21 r.d. n. 215/1933 derivante dall'affermata natura di ente pubblico della e dalla natura pubblicistica Pt_1 dell'attività svolta in materia di bonifica integrale. Il Comune opposto si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto dell'opposizione in quanto infondata, rilevando che il vincolo di impignorabilità presupponeva un'espressa riserva di legge o di provvedimento amministrativo di destinazione concreta a un servizio pubblico o a una pubblica funzione.
Con sentenza n. 236/2020 in data 22.5.2020 il Giudice del Tribunale di Vercelli rigettava l'opposizione, con integrale compensazione delle spese tra le parti, avendo ritenuto non applicabile l'art. 21 r.d. n. 215/1933 per non avere la Coutenza natura di pubblica amministrazione.
La proponeva appello e la Corte d'Appello di Torino rigettava il gravame Pt_1
con sentenza n. 1378/2021 del 14.12.2021.
La medesima interponeva ricorso per cassazione e la Suprema Corte con Pt_1
ordinanza del 13.9.2023 rilevava la violazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c., non
4 essendo stati evocati nel giudizio di opposizione i terzi pignorati quali litisconsorti necessari. Cassava pertanto la sentenza impugnata, nonché quella di primo grado, con rinvio al Tribunale di Vercelli quale giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 383, comma 3, c.p.c.
3. - Con atto di citazione la riassumeva ex art. 392 c.p.c. il processo, Pt_1
instaurando il presente giudizio di rinvio e riproponendo le censure e le argomentazioni già svolte nel giudizio conclusosi con la sentenza poi cassata dalla Suprema Corte.
Precisamente la riproponeva i seguenti motivi: Pt_1
1) - violazione e falsa applicazione dell'art. 12 l. 27.12.1977 n. 984 e della circolare
Pres. Cons. Min. 27.12.1978 prot. n. 66500/36.5; violazione e falsa applicazione dell'art. 2 lett. e) r.d. 13.2.1933 n. 215; violazione e falsa applicazione dell'art. 21 r.d.
13.2.1933 n. 215; violazione dei principi nomofilattici fissati da Cass. civ., sez. un.,
21.1.2014 n. 1131 e da Cass. civ., sez. trib., 23.4.2020 n. 8080;
2) - violazione e falsa applicazione degli artt. 132, 133, 134, 135, 137 r.d.
8.5.1904 n.
368 disciplinanti i canoni delle concessioni rilasciate a terzi dalla ai sensi Pt_1 dell'art. 136 lett. c) r.d. n. 368/1904;
3) - violazione e falsa applicazione dell'art. 21 r.d. 13.2.1933 n. 215 e degli artt. 2740 e
2910 c.c.;
4) - pignoramento da parte del procedente dei contributi nella loro totalità, CP_1
essendo tutti i terzi pignorati (ad eccezione del solo istituto bancario tesoriere) utenti dei canali amministrati ai sensi dell'art. 21 r.d. n. 215/1933.
Si costituiva in giudizio il , pure riproponendo le Controparte_1
difese già svolte.
I terzi pignorati, benché ritualmente evocati in causa, non si costituivano ed erano dichiarati contumaci.
Non essendovi istanze istruttorie, la causa era rimessa in decisione, previa precisazione delle conclusioni ad opera delle parti costituite.
4. - Il presente giudizio di rinvio si inserisce nell'ambito di un'opposizione esecutiva che va qualificata come opposizione all'esecuzione, poiché essa invoca l'affermata natura di ente pubblico dell'opponente e l'impignorabilità delle somme di denaro e dei crediti pecuniari dell'ente stesso, in quanto rientranti nel suo patrimonio indisponibile.
Le questioni sollevate concernono dunque la pignorabilità dei beni oggetto di
5 espropriazione.
L'opposizione è peraltro infondata.
La ha appunto sostenuto di essere un ente pubblico e che la sua attività e Pt_1
le sue relative entrate sarebbero di natura pubblica, con conseguente impignorabilità delle stesse.
A questo riguardo occorre ricordare che con l'art. 12 l. 27.12.1977 n. 984 veniva stabilito che “gli interventi nel settore dell'irrigazione previsti nei piani nazionali e nei programmi regionali di cui alla presente legge riguardano la realizzazione, la manutenzione e l'esercizio di opere pubbliche di irrigazione e di quelle connesse, ivi comprese le opere di bonifica idraulica nonché quelle di completamento e manutenzione straordinaria della rete dei canali demaniali di irrigazione. Con l'entrata in vigore della presente legge, i canali demaniali di irrigazione tuttora amministrati dal Ministero delle
Finanze sono trasferiti alle Regioni e sottoposti alla disciplina prevista per le altre opere pubbliche di irrigazione d'interesse regionale ed interregionale”. Il successivo regolamento approvato con d.p.r. n. 616/1977 disponeva il trasferimento alle Regioni anche delle funzioni amministrative connesse. A sua volta il Comitato istituito presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, con delibera di interpretazione autentica, specificava le modalità della consegna, la quale aveva luogo non già in favore delle
Regioni ma direttamente in capo ai consorzi che si sarebbero occupati della gestione.
In tale ambito con atto pubblico a rogito notaio del 14.7.1981 (v. doc. 16 Per_1
opponente) veniva creata la e quale Parte_1 Pt_1 Parte_1
associazione su base volontaria costituita dai consorzi irrigui già esistenti sul territorio e dai singoli proprietari titolari di bocche di derivazione d'acqua (“utenti”). Dal 1983 la subentrava al Ministero delle Finanze nell'attività di gestione dei canali di Pt_1 irrigazione ai sensi dell'art. 12 l. n. 984/1977, mediante la consegna dei canali demaniali di irrigazione e con i relativi caselli, avvenuta con verbale Pt_1 Pt_1 Parte_1
del 30.3.1983 e da intendersi quale atto di natura concessoria.
5. - Alla luce di tali atti non può condividersi la tesi dell'opponente, secondo cui con l'approvazione della l. n. 984/1977 sarebbe stata definitivamente disposta l'equiparazione tra la disciplina dei canali demaniali di irrigazione e quella delle altre opere pubbliche di irrigazione di interesse regionale e interregionale contenuta nel previgente r.d. n. 215/1933 (testo unico delle norme sulla bonifica integrale).
6 In realtà la natura giuridica della Coutenza opponente non può essere parificata a quella dei consorzi di bonifica, definiti dall'art. 59 r.d. n. 215/1933 come “persone di diritto pubblico”.
Ed invero la l. reg. Piemonte 9.8.1999 n. 21, in materia di bonifica e irrigazione, specifica che alla realizzazione delle finalità di cui all'art. 1 concorrono - insieme ai consorzi di bonifica, espressamente individuati quali enti pubblici economici (art. 13) -
“gli altri consorzi previsti dalla presente legge”, “secondo le direttive, i piani e i programmi disposti dalla Regione”, comprese le coutenze per la gestione comune dei canali di irrigazione anche demaniali, riconoscendo ai consorzi di irrigazione “natura giuridica di consorzio privato di interesse pubblico” (art. 45).
Va anche evidenziato che Cass. civ., sez. un., 21.1.2014 n. 1131 - in causa relativa alla oggi opponente - non ne ha affermato la natura pubblicistica parificandola Pt_1
ai consorzi di bonifica, ma si è limitata a stabilire che essa, in quanto soggetto deputato alla gestione dei canali demaniali di irrigazione e sempre che nel comprensorio dalla stessa gestito non esistessero già consorzi di bonifica, ha competenza “a svolgere le funzioni proprie dei consorzi di bonifica, senza necessità che tali soggetti si proclamino tali seguendo addirittura le regole per la relativa istituzione”.
Deve dunque ritenersi che la opponente si configuri come Pt_1 un'associazione di diritto privato, finalizzata a creare “una comunione di utenza per provvedere alla gestione dei canali di irrigazione del ”, che svolge attività di CP_19
pubblico interesse.
Svolgendo la Coutenza attività di interesse pubblico, ma in forma privatistica, è stata corretta la scelta del creditore procedente di esercitare l'azione esecutiva nelle forme dell'espropriazione presso terzi avanti al giudice ordinario, anziché in quelle del giudizio di ottemperanza avanti al giudice amministrativo. E' infatti esclusa la possibilità di procedere con ricorso in ottemperanza ex art. 112 lett. c) c.p.a. nei confronti dei soggetti privati che svolgano funzioni pubblicistiche, ove non esista una norma che estenda l'applicabilità del giudizio di ottemperanza anche a tali soggetti, trattandosi di eseguire un giudicato ordinario nei confronti di un ente di diritto privato
(v. Cons. Stato 3.2.2015 n. 502).
6. - Quanto poi alla natura delle somme della depositate presso il tesoriere Pt_1
e dei crediti pignorati dal , non Controparte_2 Controparte_1
7 risultano applicabili le pronunce giurisprudenziali invocate dall'opponente e formatesi con riferimento ai consorzi di bonifica. Esse sanciscono la non pignorabilità con le forme dell'espropriazione forzata delle somme percepite dai consorzi di bonifica a titolo di contributi consortili versati dai consorziati a norma dell'art. 21 R.D. n. 215/1933, data la loro natura tributaria.
Ed invero i consorzi di bonifica sono definiti dall'art. 862, comma 4, c.c. e dall'art. 59 r.d. n. 215/1933 come “persone giuridiche pubbliche” con struttura associativa, in quanto costituiti tra tutti i proprietari di immobili siti in un determinato territorio, classificato con atto della Regione come “comprensorio”, il quale viene individuato tenendo conto delle esigenze idrauliche, irrigue e di sistemazione dei relativi terreni.
Alla costituzione dei consorzi di bonifica provvede attualmente la Regione, su proposta dei proprietari interessati o di ufficio (v. artt. 55 e 56 r.d. n. 215/1933 e artt. 16 e 17 l. reg. n. 21/1999). CP_2
I consorzi di bonifica svolgono esclusivamente attività pubblicistiche, con particolare riguardo a progettazione, esecuzione, esercizio e manutenzione di opere pubbliche di bonifica, in cui rientrano le opere e gli impianti di irrigazione, nonché di opere finalizzate alla difesa del suolo e alla salvaguardia ambientale. Per lo svolgimento di tali funzioni istituzionali ai consorzi di bonifica è attribuito dalla legge - sia statale che regionale - il potere di imporre contributi a carico dei proprietari di immobili agricoli e non agricoli rientranti nel comprensorio di bonifica, i quali traggono beneficio dall'attività svolta dal . Questi contributi costituiscono oneri reali gravanti sui CP_3
fondi dei consorziati, sono riscossi con le modalità previste per le imposte dirette mediante ruoli esattoriali ex artt. 10, 11 e 21 r.d. n. 215/1933 e costituiscono prestazioni patrimoniali imposte di natura pubblicistica rientranti nella categoria generale dei tributi
(v. p. es. Cass. civ., sez. un., 5.2.2013 n. 2598).
Orbene le entrate della opponente non possono essere equiparate ai Pt_1
contributi consortili versati in favore dei consorzi di bonifica ex art. 21 r.d. n. 215/1933.
Infatti nella fattispecie per cui è causa sono stati pignorati da una lato crediti vantati dalla nei confronti dei propri associati a titolo di oneri annuali determinati ai Pt_1 sensi dell'art. 4 dello statuto della stessa, dall'altro i canoni demaniali versati Pt_1
da terzi per il rilascio di concessioni precarie per interferenze sui canali di irrigazione consegnati dalla Regione in gestione alla Si tratta quindi di oneri e di canoni Pt_1
8 concessori aventi una natura e una funzione diverse rispetto agli oneri dovuti ai consorzi di bonifica ai sensi dell'art. 21 r.d. n. 215/1933.
Il contributo consortile dovuto in favore dei consorzi di bonifica da parte dei proprietari dei fondi rientranti nel comprensorio di bonifica è un onere reale e obbligatorio, riscosso dai consorzi stessi con la procedura di cui al d.p.r. n. 602/1973.
Per contro l'onere che annualmente ogni utente associato versa alla in Pt_1 adempimento di quanto disposto dall'art. 4 dello statuto, è una somma prevista a copertura delle spese di gestione, la quale viene determinata per il 50% in misura proporzionale alla superficie irrigua e per il 50% in misura proporzionale all'acqua erogata. Esso è quantificato sulla base di un bilancio preventivo approvato dall'assemblea e di un eventuale successivo conguaglio al momento del consuntivo per l'anno in corso.
Quanto ai canoni versati dai concessionari, questi sono proventi che indennizzano limitazioni ai canali di irrigazione, altrimenti vietate dalle norme di polizia idraulica, che la percepisce annualmente a fronte di concessioni amministrative Pt_1 rilasciate ai sensi dell'art. 136 lett. c) r.d. n. 368/1984 e che riscuote con la procedura di ingiunzione di cui al r.d. n. 639/1910.
7. - La giurisprudenza invocata dall'opponente afferma la natura tributaria dei contributi in favore dei consorzi di bonifica in forza di tre considerazioni: è la legge ad affermare espressamente che “i consorzi di bonifica sono persone giuridiche pubbliche” (art. 59
r.d. n. 215/1933); l'art. 21 r.d. n. 215/1933 e gli artt. 862 ss. c.c. qualificano tali contributi come oneri reali (che dunque seguono la proprietà del fondo in quanto situata all'interno del comprensorio); si tratta di contributi obbligatori, da versarsi sulla base di provvedimenti impositivi del . CP_3
Nel caso dei crediti della nei confronti degli utenti a titolo di oneri che Pt_1
annualmente gli iscritti versano a copertura delle spese di gestione dei canali demaniali, invece, non ricorre alcuno dei predetti tre elementi. L'obbligo di versamento sorge per l'iscrizione volontaria all'associazione di consorzi irrigui e proprietari privati (giacché la qualità di associato alla non si acquisisce con il mero inserimento della Pt_1
proprietà immobiliare nel perimetro in cui si trovano i canali demaniali da questa gestiti). Inoltre non sussiste alcuna norma che qualifichi la come persona Pt_1
giuridica pubblica, né che preveda il potere di imporre contributi consortili aventi natura
9 di oneri reali (tale non potendo essere il generico rinvio alle norme sulla bonifica integrale di cui al r.d. n. 215/1933, stante il principio di cui all'art. 23 Cost.).
Neppure può affermarsi la natura tributaria dei crediti vantati a titolo di canoni demaniali per effetto dell'esercizio della potestà concessoria riconosciuta alla Coutenza dagli artt. 2 lett. e) r.d. n. 215/1933 e 136 lett. c) r.d. n. 368/1904 (v. Cass. civ., sez. un.,
21.1.2014 n. 1131). Le relative somme sono infatti versate quale corrispettivo delle interferenze ai canali di irrigazione gestiti dalla e costituiscono dunque Pt_1 proventi derivanti dall'utilizzazione dei beni del demanio regionale, ossia mere entrate correlate all'esercizio delle potestà concessorie riconosciute all'ente.
Quanto infine alle somme di denaro depositate presso il tesoriere CP_2
si deve osservare che - quand'anche si ipotizzasse la natura tributaria di
[...]
alcuni proventi della - “la mera provenienza delle somme da entrate tributarie Pt_1
e la mera iscrizione di tali entrate nel bilancio dell'ente pubblico si rivelano entrambi elementi inidonei a giustificare l'impignorabilità delle somme in questione, la quale può derivare soltanto da uno specifico vincolo di destinazione imposto per legge da un provvedimento amministrativo. Una volta, infatti, che l'entrata tributaria si sia tradotta in danaro, quest'ultimo non si distingue più, nelle casse dell'ente, rispetto ad entrate di natura privatistica, mentre l'iscrizione dell'entrata nel bilancio preventivo dell'ente non può costituire impedimento al soddisfacimento del diritto del creditore” (v. Cass. civ., sez. I, 22.8.1997 n. 7864).
Nel presente giudizio non è stata fornita alcuna idonea prova in tal senso. Va dunque applicato il principio generale della responsabilità patrimoniale sancito dagli artt. 2740 e 2910 c.c.
8. - Per tutte le ragioni sin qui esposte l'opposizione proposta dalla deve Pt_1
essere rigettata.
Per ciò che concerne il regolamento delle spese processuali, in considerazione della peculiarità della fattispecie e delle ragioni della decisione, nonché dell'obiettiva controvertibilità della lite, ricorrono ragioni rilevanti ai sensi dell'art. 92, comma 2,
c.p.c. che giustificano la compensazione integrale delle spese tra le parti sia per il presente che per tutti i precedenti gradi di giudizio.
La soccombenza dell'opponente esclude infine la fondatezza della domanda da questa formulata di condanna della controparte per responsabilità aggravata ex art. 96
10 c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice Istruttore, decidendo in funzione di giudice monocratico e definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza:
1) - rigetta le domande proposte dall'attrice opponente Parte_1 Pt_1
e nei confronti del convenuto opposto;
Parte_1 Controparte_1
2) - compensa integralmente tra le parti le spese processuali sia del presente grado di giudizio che dei precedenti gradi.
Vercelli, 2 aprile 2025.
IL GIUDICE
(Dott. Giovanni Campese)
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