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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 24/04/2025, n. 238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 238 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Causa n. 1470/2021 R.G.
tra
(C.F. , rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti Antonio Iannone e Giacomo Enzo Costanzo Maletta attore
e
(C.F. , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Controparte_1 C.F._2
Nicola Facente e Luigi Vaccaro convenuto
Il Giudice scaduto il termine del 23 aprile 2025 fissato per il deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta depositate;
pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c..
Crotone, 24 aprile 2025
Il Giudice
Mauro Giuseppe Cilardi
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, nella persona del giudice monocratico Mauro
Giuseppe Cilardi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1470/2021 R.G. tra
(C.F. , rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti Antonio Iannone e Giacomo Enzo Costanzo Maletta attore
e
(C.F. , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Controparte_1 C.F._2
Nicola Facente e Luigi Vaccaro convenuto OGGETTO
Risarcimento danni per responsabilità aquiliana
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 23 aprile 2025, da intendersi qui richiamate.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Va premesso che la presente decisione è adottata ai sensi degli artt. 281-sexies e 127- ter c.p.c., ferma la compatibilità tra il modulo decisionale ex art. 281-sexies c.p.c. e la tenuta dell'udienza secondo la modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c..
Al riguardo, si condivide il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, in forza del quale deve dirsi legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. in forma scritta mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune, anteriore o coincidente con la data d'udienza, per il deposito di note scritte
2 previsto nel periodo di emergenza pandemica dall'art. 83, comma 7, lett. h), del d.l. n. 18 del 2020, conv. con mod. dalla l. n. 37 del 2020, in quanto tale procedimento è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui per legge sia consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma orale e, quindi, anche in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto e sulla natura della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza sulla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili (v. Cass. n. 37137/2022).
Pur essendo stato tale principio di diritto affermato con riferimento alla celebrazione dell'udienza a trattazione scritta secondo le modalità previste dalla normativa in vigore fino al 31.12.2022, lo scrivente ritiene che lo stesso debba applicarsi anche alle cause trattate ai sensi degli artt. 281-sexies e 127-ter c.p.c., atteso che l'udienza cartolare costituisce attualmente un mezzo di trattazione ordinario a seguito dell'introduzione dell'art. 127- ter c.p.c. ad opera del d. lvo n. 149/2022 nonché alla luce della pari idoneità di tale modalità di trattazione a garantire il contraddittorio tra le parti e la ragionevole durata del processo.
Giova, inoltre, rammentare che la Corte costituzionale ha affermato che: “non in tutti i processi la trattazione orale costituisce un connotato indefettibile del contraddittorio e, quindi, del giusto processo, potendo tale forma di trattazione essere surrogata da difese scritte tutte le volte in cui la configurazione strutturale e funzionale del singolo procedimento, o della specifica attività processuale da svolgere, lo consenta e purché le parti permangano su di un piano di parità” (v. Corte cost. n. 263/2017).
Inoltre, rafforza il convincimento rilevare che l'art. 128 c.p.c. (come novellato dal d.lgs. 31 ottobre 2024 n. 164, noto come correttivo Cartabia) prescrive, come regola generale, che il giudice possa sostituire l'udienza pubblica con il deposito delle note scritte, a meno che una delle parti non si opponga (ipotesi non verificatasi nel caso di specie).
1.1. Va poi osservato che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, rilevanti ai fini della decisione.
3 Pertanto, le questioni non trattate non andranno ritenute come "omesse", ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto rilevante e/o provato dal giudicante.
2. L'odierno attore ha citato in giudizio il convenuto per violazione degli artt. 2043 c.c. e 64
c.p.c., per avere costui redatto, nell'ambito di un giudizio incardinato e già definito dinanzi all'intestato Tribunale, una ctu asseritamente priva di obiettività e macroscopicamente erronea e ne ha chiesto, pertanto, la condanna al risarcimento del danno patito, quantificato in € 500.000,000.
In particolare, ha chiesto al Tribunale di:
“1) Accertare e dichiarare che il convenuto ha redatto una C.T.U. priva di obiettività, dolosamente e colposamente carente sotto i vari profili, in premessa ampiamente evidenziati, con omissioni, imprecisioni, e basata su analisi ed accertamenti erronei;
2) Accertare e dichiarare che il ha asserito che le firme di comparazione, fossero CP_1 state rese dall'attore con il metodo della dissimulazione, senza che ciò corrispondesse al vero;
3) Accertare e dichiarare che il convenuto ha gravemente errato nella propria analisi, omettendo di prendere atto delle controperizie fornite dal C.T.P. attoreo;
4) Accertare e dichiarare che in conseguenza della redazione della perizia da parte del
, parte attrice ha subito chiari danni, di natura non patrimoniale e patrimoniale, CP_1 questi ultimi consistenti anche negli esborsi relativi alla redazione di un elaborato di parte volto a smentire compiutamente quello redatto da e nelle azioni legali esperite a CP_1 causa dell'erronee risultanze della C.T.U. redatta dal convenuto;
5) Per l'effetto, accertare e dichiarare la grave responsabilità e la conseguente tenutezza del a risarcire i danni al Dr causati e causandi, liquidandoli CP_1 Parte_1 nell'importo pari a € 500.000,00, ovvero di quello maggiore o minore che risulterà effettivamente dovuto, oltre interessi e rivalutazione dalla data di maturazione al soddisfo, od in subordine secondo quanto l'Ill.mo Tribunale riterrà di equità o giustizia”.
Costituitosi in giudizio con comparsa tempestivamente depositata, il convenuto ha contestato l'avversa domanda, chiedendone il rigetto ed ha avanzato domanda riconvenzionale di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale patito per la pubblicazione di un articolo presente sul quotidiano online Zoom24, di data 11.6.2020, dal titolo “Perizia fasulla incastra un grafologo del Crotonese”.
4 La causa è stata istruita documentalmente e, assegnata allo scrivente, è stata posta in decisione ex artt. 281-sexies e 127-ter c.p.c. con assegnazione di termini per il deposito di note conclusive e note scritte.
3. Si rileva preliminarmente che, dal punto di vista istruttorio, la controversia in oggetto è pienamente matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere ad un'integrazione del materiale probatorio in atti.
4. Nel merito, la domanda attorea è infondata.
Va premesso che la responsabilità civile per fatto illecito del CTU è disciplinata dall'art. 64
c.p.c., secondo cui il predetto ausiliare del giudice deve risarcire i danni che ha cagionato alle parti con la sua condotta colposa (mentre il non può rispondere Controparte_2 di tale condotta né è garante delle obbligazioni risarcitorie di questi).
Ed invero, nell'ambito del processo il CTU svolge una pubblica funzione quale ausiliare del giudice, nell'interesse generale e superiore della giustizia, con responsabilità oltre che penale e disciplinare, anche civile, la quale importa, per lo stesso, l'obbligo di risarcire il danno che abbia cagionato in violazione dei doveri connessi all'ufficio, precisandosi che lo stesso non esercita funzioni giudiziarie in senso tipico (cfr., in tal senso, Cass. civ. Sez. III, 23.6.2016,
n. 13010; Cass. civ. Sez. III, 18.9.2015, n. 18313).
Trattasi di una responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. (cfr. Cass. civ. Sez. III, 1.12.2004,
n. 22587; Sez. I, 21.10.1992, n. 11474; Tribunale Bologna Sez. III, 8.5.2014), atteso che all'attività del consulente tecnico non possono applicarsi gli schemi privatistici dell'adempimento e dell'inadempimento, quasi che egli fosse vincolato alle parti da un rapporto di prestazione d'opera (cfr. Cass. civ., Sez. 2, n. 1545 del 25.5.1973).
Compete, dunque, al danneggiato ex art. 2697 c.c. l'onere di provare, oltre che il danno, il nesso di causalità tra esso e la condotta del consulente (cfr. Tribunale Milano Sez. I,
25.10.2013).
Ed invero, ai fini dell'affermazione della responsabilità, in materia sia contrattuale sia extracontrattuale, si richiede il nesso di causalità tra l'inadempimento o il fatto illecito e il danno e l'onere della dimostrazione di tale nesso, in materia sia contrattuale sia extracontrattuale, è a carico di colui che agisce per il risarcimento (cfr. Cass. civ. Sez. VI -
1, 5.12.2017, n. 28995).
5 Secondo, poi, un'impostazione seguita in giurisprudenza, il consulente tecnico risponde solo dei danni causati, oltre che con dolo, anche con colpa grave (arg. Cass. civ. Sez. III,
1.12.2004, n. 22587).
Ferma, pertanto, la connotazione aquiliana dell'illecito, al danneggiato compete la prova, secondo questa impostazione, oltre che - si ribadisce - del danno, del nesso di causalità tra esso e la condotta del consulente, anche della caratterizzazione della colpa in capo a costui in termini di gravità.
Secondo un'altra impostazione, poi, il riferimento contenuto nel secondo comma dell'art. 64
c.p.c. limiterebbe i casi di arresto al CTU che ha operato con colpa grave, non disciplinando, dunque, una ipotesi generale di limitazione della responsabilità alle sole ipotesi di colpa grave (cfr. Tribunale Milano Sez. I, 25.10.2013).
Va, inoltre, rammentato che ai sensi degli artt. 1223 e 1226 c.c. il risarcimento del danno è, di regola, limitato a compensare le perdite subite rispetto all'epoca precedente all'avvenuta lesione, se e nei limiti in cui queste si siano effettivamente verificate e l'onere della relativa sussistenza grava sul danneggiato.
Ciò premesso, nel caso di specie la domanda risarcitoria formulata dall'attore non merita accoglimento per la ragione assorbente (c.d. ragione più liquida, desumibile dagli artt. 24 e
111 Cost.; v. tra tante Cass. civ. Sez. V, 8.6.2018, n. 15008) rispetto ad ogni altra considerazione - e, in particolare, rispetto alla valutazione del comportamento del convenuto
(ossia se doloso o colposo)- dell'assenza di prova, già in punto di allegazioni difensive contenute nell'atto di citazione e nelle relative memorie istruttorie, dei pregiudizi effettivamente patiti dall'attore in seguito alla ctu espletata dall'Arch. e, CP_1 logicamente, del nesso di causalità tra il comportamento di quest'ultimo e tali eventuali pregiudizi.
Essendo, infatti, gli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano la condotta, l'elemento psicologico, il danno ingiusto e il nesso causale, ove il giudice ritenga insussistente uno qualsiasi di tali elementi, la domanda di risarcimento del danno va rigettata senza necessità di accertare la sussistenza degli altri (v. Cass. civ. Sez. III, 4.2.2014, n. 2422).
Ed invero, l'attore, lamentando gli errori e le omissioni asseritamente commessi dal CTU nello svolgimento delle operazioni peritali nell'ambito del giudizio in primo grado iscritto al n. 1561/2012 r.g., Trib. Crotone - nel quale egli è risultato soccombente - ha identificato i danni risarcibili: nelle spese legali relative al giudizio appena richiamato (n. 1561/2012 r.g.),
6 al giudizio di appello instaurato e all'odierno procedimento;
nelle spese sostenute per la controperizia;
in quelli derivanti dalla permanenza della segnalazione del nominativo del medesimo nella Centrale Rischi e, infine, nel disagio psicofisico da lui sofferto a seguito della redazione della consulenza tecnica per cui è causa.
Orbene, quanto alle spese legali l'attore non ha fornito adeguata prova di aver concretamente sostenuto l'esborso delle relative somme, essendo, a tal fine, insufficienti le fatture pro-forma prodotte, non avendo - come noto - tale fattura alcun valore fiscale, economico o giuridico.
Relativamente alle spese della controperizia ed al pregiudizio derivante dalla permanenza della segnalazione nella Centrale Rischi, va evidenziato che tali voci di danno risultano sfornite del benché minimo supporto probatorio, essendo esse state meramente dedotte dall'istante, il quale peraltro non ha dimostrato in alcun modo che il suo nominativo è tuttora presente nella Centrale Rischi.
Con riferimento, infine, alla sofferenza psicofisica patita come conseguenza della redazione della consulenza tecnica in oggetto, va rimarcato che il danno non patrimoniale derivante dalla lesione dei diritti inviolabili della persona è risarcibile a condizione: che l'interesse leso abbia, appunto, rilevanza costituzionale;
che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale;
che il danno non sia futile, ovvero non consista in meri disagi o fastidi;
e che vi sia specifica allegazione del pregiudizio, non potendo assumersi la sussistenza del danno in re ipsa (ex plurimis, Cass., n. 29206 del 12.11.2019). Nel caso di specie, il danneggiato non ha in alcun modo provato di aver subìto un effettivo pregiudizio in termini di sofferenza patita in dipendenza della ctu in discorso, sicché la sua prospettazione è rimasta a livello di mera deduzione.
Né può farsi ricorso ad una liquidazione in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., in quanto essa è ammessa solo a condizione che l'esistenza del danno sia comunque dimostrata (cfr.
Cass., n. 10607 del 30.4.2010: “l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 cod. civ., espressione del più generale potere di cui all'art. 115 cod. proc. civ., dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, che, pertanto, presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte interessata, provare
7 il danno nel suo preciso ammontare;
non è possibile, invece, in tal modo surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza”).
Per tutte le suesposte ragioni, la domanda attorea va respinta.
5. Parimenti va disattesa la domanda risarcitoria, avanzata dal convenuto in via riconvenzionale, non avendo egli assolto in alcun modo all'onere, su di lui gravante, di allegazione dell'effettiva entità dei danni subiti.
Ed invero, colui che chiede il risarcimento del danno, patrimoniale e non, ha il dovere di indicare analiticamente e con rigore i fatti materiali che assume essere stati fonte di danno e dunque in cosa è consistito il pregiudizio non patrimoniale, in cosa è consistito il pregiudizio patrimoniale e con quali criteri di calcolo dovrà essere computato (“le allegazioni che devono accompagnare la proposizione di una domanda risarcitoria non possono essere limitate alla prospettazione della condotta in tesi colpevole della controparte (...), ma devono includere anche la descrizione delle lesioni, patrimoniali e/o non patrimoniali, prodotte da tale condotta, dovendo l'attore mettere il convenuto in condizione di conoscere quali pregiudizi vengono imputati al suo comportamento, e ciò a prescindere dalla loro esatta quantificazione e dall'assolvimento di ogni onere probatorio al riguardo” - cfr. Cass. n. 691/2012).
Dei lamentati pregiudizi, tuttavia, il convenuto-attore in riconvenzionale non ha mai offerto il ben che minimo principio di prova lungo tutto il corso del giudizio, sicché la sua domanda deve essere disattesa.
Ogni altra questione è assorbita.
6. La reciproca soccombenza impone di compensare integralmente le spese.
P.T.M. il Tribunale di Crotone, definitivamente pronunciando, disattesa ed assorbita ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, rigetta la domanda attorea e la domanda riconvenzionale del convenuto.
Compensa integralmente le spese.
Così deciso in Crotone, il 24 aprile 2025.
Il Giudice
Mauro Giuseppe Cilardi
8
SEZIONE CIVILE
Causa n. 1470/2021 R.G.
tra
(C.F. , rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti Antonio Iannone e Giacomo Enzo Costanzo Maletta attore
e
(C.F. , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Controparte_1 C.F._2
Nicola Facente e Luigi Vaccaro convenuto
Il Giudice scaduto il termine del 23 aprile 2025 fissato per il deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta depositate;
pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c..
Crotone, 24 aprile 2025
Il Giudice
Mauro Giuseppe Cilardi
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, nella persona del giudice monocratico Mauro
Giuseppe Cilardi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1470/2021 R.G. tra
(C.F. , rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti Antonio Iannone e Giacomo Enzo Costanzo Maletta attore
e
(C.F. , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Controparte_1 C.F._2
Nicola Facente e Luigi Vaccaro convenuto OGGETTO
Risarcimento danni per responsabilità aquiliana
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 23 aprile 2025, da intendersi qui richiamate.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Va premesso che la presente decisione è adottata ai sensi degli artt. 281-sexies e 127- ter c.p.c., ferma la compatibilità tra il modulo decisionale ex art. 281-sexies c.p.c. e la tenuta dell'udienza secondo la modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c..
Al riguardo, si condivide il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, in forza del quale deve dirsi legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. in forma scritta mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune, anteriore o coincidente con la data d'udienza, per il deposito di note scritte
2 previsto nel periodo di emergenza pandemica dall'art. 83, comma 7, lett. h), del d.l. n. 18 del 2020, conv. con mod. dalla l. n. 37 del 2020, in quanto tale procedimento è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui per legge sia consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma orale e, quindi, anche in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto e sulla natura della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza sulla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili (v. Cass. n. 37137/2022).
Pur essendo stato tale principio di diritto affermato con riferimento alla celebrazione dell'udienza a trattazione scritta secondo le modalità previste dalla normativa in vigore fino al 31.12.2022, lo scrivente ritiene che lo stesso debba applicarsi anche alle cause trattate ai sensi degli artt. 281-sexies e 127-ter c.p.c., atteso che l'udienza cartolare costituisce attualmente un mezzo di trattazione ordinario a seguito dell'introduzione dell'art. 127- ter c.p.c. ad opera del d. lvo n. 149/2022 nonché alla luce della pari idoneità di tale modalità di trattazione a garantire il contraddittorio tra le parti e la ragionevole durata del processo.
Giova, inoltre, rammentare che la Corte costituzionale ha affermato che: “non in tutti i processi la trattazione orale costituisce un connotato indefettibile del contraddittorio e, quindi, del giusto processo, potendo tale forma di trattazione essere surrogata da difese scritte tutte le volte in cui la configurazione strutturale e funzionale del singolo procedimento, o della specifica attività processuale da svolgere, lo consenta e purché le parti permangano su di un piano di parità” (v. Corte cost. n. 263/2017).
Inoltre, rafforza il convincimento rilevare che l'art. 128 c.p.c. (come novellato dal d.lgs. 31 ottobre 2024 n. 164, noto come correttivo Cartabia) prescrive, come regola generale, che il giudice possa sostituire l'udienza pubblica con il deposito delle note scritte, a meno che una delle parti non si opponga (ipotesi non verificatasi nel caso di specie).
1.1. Va poi osservato che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, rilevanti ai fini della decisione.
3 Pertanto, le questioni non trattate non andranno ritenute come "omesse", ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto rilevante e/o provato dal giudicante.
2. L'odierno attore ha citato in giudizio il convenuto per violazione degli artt. 2043 c.c. e 64
c.p.c., per avere costui redatto, nell'ambito di un giudizio incardinato e già definito dinanzi all'intestato Tribunale, una ctu asseritamente priva di obiettività e macroscopicamente erronea e ne ha chiesto, pertanto, la condanna al risarcimento del danno patito, quantificato in € 500.000,000.
In particolare, ha chiesto al Tribunale di:
“1) Accertare e dichiarare che il convenuto ha redatto una C.T.U. priva di obiettività, dolosamente e colposamente carente sotto i vari profili, in premessa ampiamente evidenziati, con omissioni, imprecisioni, e basata su analisi ed accertamenti erronei;
2) Accertare e dichiarare che il ha asserito che le firme di comparazione, fossero CP_1 state rese dall'attore con il metodo della dissimulazione, senza che ciò corrispondesse al vero;
3) Accertare e dichiarare che il convenuto ha gravemente errato nella propria analisi, omettendo di prendere atto delle controperizie fornite dal C.T.P. attoreo;
4) Accertare e dichiarare che in conseguenza della redazione della perizia da parte del
, parte attrice ha subito chiari danni, di natura non patrimoniale e patrimoniale, CP_1 questi ultimi consistenti anche negli esborsi relativi alla redazione di un elaborato di parte volto a smentire compiutamente quello redatto da e nelle azioni legali esperite a CP_1 causa dell'erronee risultanze della C.T.U. redatta dal convenuto;
5) Per l'effetto, accertare e dichiarare la grave responsabilità e la conseguente tenutezza del a risarcire i danni al Dr causati e causandi, liquidandoli CP_1 Parte_1 nell'importo pari a € 500.000,00, ovvero di quello maggiore o minore che risulterà effettivamente dovuto, oltre interessi e rivalutazione dalla data di maturazione al soddisfo, od in subordine secondo quanto l'Ill.mo Tribunale riterrà di equità o giustizia”.
Costituitosi in giudizio con comparsa tempestivamente depositata, il convenuto ha contestato l'avversa domanda, chiedendone il rigetto ed ha avanzato domanda riconvenzionale di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale patito per la pubblicazione di un articolo presente sul quotidiano online Zoom24, di data 11.6.2020, dal titolo “Perizia fasulla incastra un grafologo del Crotonese”.
4 La causa è stata istruita documentalmente e, assegnata allo scrivente, è stata posta in decisione ex artt. 281-sexies e 127-ter c.p.c. con assegnazione di termini per il deposito di note conclusive e note scritte.
3. Si rileva preliminarmente che, dal punto di vista istruttorio, la controversia in oggetto è pienamente matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere ad un'integrazione del materiale probatorio in atti.
4. Nel merito, la domanda attorea è infondata.
Va premesso che la responsabilità civile per fatto illecito del CTU è disciplinata dall'art. 64
c.p.c., secondo cui il predetto ausiliare del giudice deve risarcire i danni che ha cagionato alle parti con la sua condotta colposa (mentre il non può rispondere Controparte_2 di tale condotta né è garante delle obbligazioni risarcitorie di questi).
Ed invero, nell'ambito del processo il CTU svolge una pubblica funzione quale ausiliare del giudice, nell'interesse generale e superiore della giustizia, con responsabilità oltre che penale e disciplinare, anche civile, la quale importa, per lo stesso, l'obbligo di risarcire il danno che abbia cagionato in violazione dei doveri connessi all'ufficio, precisandosi che lo stesso non esercita funzioni giudiziarie in senso tipico (cfr., in tal senso, Cass. civ. Sez. III, 23.6.2016,
n. 13010; Cass. civ. Sez. III, 18.9.2015, n. 18313).
Trattasi di una responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. (cfr. Cass. civ. Sez. III, 1.12.2004,
n. 22587; Sez. I, 21.10.1992, n. 11474; Tribunale Bologna Sez. III, 8.5.2014), atteso che all'attività del consulente tecnico non possono applicarsi gli schemi privatistici dell'adempimento e dell'inadempimento, quasi che egli fosse vincolato alle parti da un rapporto di prestazione d'opera (cfr. Cass. civ., Sez. 2, n. 1545 del 25.5.1973).
Compete, dunque, al danneggiato ex art. 2697 c.c. l'onere di provare, oltre che il danno, il nesso di causalità tra esso e la condotta del consulente (cfr. Tribunale Milano Sez. I,
25.10.2013).
Ed invero, ai fini dell'affermazione della responsabilità, in materia sia contrattuale sia extracontrattuale, si richiede il nesso di causalità tra l'inadempimento o il fatto illecito e il danno e l'onere della dimostrazione di tale nesso, in materia sia contrattuale sia extracontrattuale, è a carico di colui che agisce per il risarcimento (cfr. Cass. civ. Sez. VI -
1, 5.12.2017, n. 28995).
5 Secondo, poi, un'impostazione seguita in giurisprudenza, il consulente tecnico risponde solo dei danni causati, oltre che con dolo, anche con colpa grave (arg. Cass. civ. Sez. III,
1.12.2004, n. 22587).
Ferma, pertanto, la connotazione aquiliana dell'illecito, al danneggiato compete la prova, secondo questa impostazione, oltre che - si ribadisce - del danno, del nesso di causalità tra esso e la condotta del consulente, anche della caratterizzazione della colpa in capo a costui in termini di gravità.
Secondo un'altra impostazione, poi, il riferimento contenuto nel secondo comma dell'art. 64
c.p.c. limiterebbe i casi di arresto al CTU che ha operato con colpa grave, non disciplinando, dunque, una ipotesi generale di limitazione della responsabilità alle sole ipotesi di colpa grave (cfr. Tribunale Milano Sez. I, 25.10.2013).
Va, inoltre, rammentato che ai sensi degli artt. 1223 e 1226 c.c. il risarcimento del danno è, di regola, limitato a compensare le perdite subite rispetto all'epoca precedente all'avvenuta lesione, se e nei limiti in cui queste si siano effettivamente verificate e l'onere della relativa sussistenza grava sul danneggiato.
Ciò premesso, nel caso di specie la domanda risarcitoria formulata dall'attore non merita accoglimento per la ragione assorbente (c.d. ragione più liquida, desumibile dagli artt. 24 e
111 Cost.; v. tra tante Cass. civ. Sez. V, 8.6.2018, n. 15008) rispetto ad ogni altra considerazione - e, in particolare, rispetto alla valutazione del comportamento del convenuto
(ossia se doloso o colposo)- dell'assenza di prova, già in punto di allegazioni difensive contenute nell'atto di citazione e nelle relative memorie istruttorie, dei pregiudizi effettivamente patiti dall'attore in seguito alla ctu espletata dall'Arch. e, CP_1 logicamente, del nesso di causalità tra il comportamento di quest'ultimo e tali eventuali pregiudizi.
Essendo, infatti, gli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano la condotta, l'elemento psicologico, il danno ingiusto e il nesso causale, ove il giudice ritenga insussistente uno qualsiasi di tali elementi, la domanda di risarcimento del danno va rigettata senza necessità di accertare la sussistenza degli altri (v. Cass. civ. Sez. III, 4.2.2014, n. 2422).
Ed invero, l'attore, lamentando gli errori e le omissioni asseritamente commessi dal CTU nello svolgimento delle operazioni peritali nell'ambito del giudizio in primo grado iscritto al n. 1561/2012 r.g., Trib. Crotone - nel quale egli è risultato soccombente - ha identificato i danni risarcibili: nelle spese legali relative al giudizio appena richiamato (n. 1561/2012 r.g.),
6 al giudizio di appello instaurato e all'odierno procedimento;
nelle spese sostenute per la controperizia;
in quelli derivanti dalla permanenza della segnalazione del nominativo del medesimo nella Centrale Rischi e, infine, nel disagio psicofisico da lui sofferto a seguito della redazione della consulenza tecnica per cui è causa.
Orbene, quanto alle spese legali l'attore non ha fornito adeguata prova di aver concretamente sostenuto l'esborso delle relative somme, essendo, a tal fine, insufficienti le fatture pro-forma prodotte, non avendo - come noto - tale fattura alcun valore fiscale, economico o giuridico.
Relativamente alle spese della controperizia ed al pregiudizio derivante dalla permanenza della segnalazione nella Centrale Rischi, va evidenziato che tali voci di danno risultano sfornite del benché minimo supporto probatorio, essendo esse state meramente dedotte dall'istante, il quale peraltro non ha dimostrato in alcun modo che il suo nominativo è tuttora presente nella Centrale Rischi.
Con riferimento, infine, alla sofferenza psicofisica patita come conseguenza della redazione della consulenza tecnica in oggetto, va rimarcato che il danno non patrimoniale derivante dalla lesione dei diritti inviolabili della persona è risarcibile a condizione: che l'interesse leso abbia, appunto, rilevanza costituzionale;
che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale;
che il danno non sia futile, ovvero non consista in meri disagi o fastidi;
e che vi sia specifica allegazione del pregiudizio, non potendo assumersi la sussistenza del danno in re ipsa (ex plurimis, Cass., n. 29206 del 12.11.2019). Nel caso di specie, il danneggiato non ha in alcun modo provato di aver subìto un effettivo pregiudizio in termini di sofferenza patita in dipendenza della ctu in discorso, sicché la sua prospettazione è rimasta a livello di mera deduzione.
Né può farsi ricorso ad una liquidazione in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., in quanto essa è ammessa solo a condizione che l'esistenza del danno sia comunque dimostrata (cfr.
Cass., n. 10607 del 30.4.2010: “l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 cod. civ., espressione del più generale potere di cui all'art. 115 cod. proc. civ., dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, che, pertanto, presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte interessata, provare
7 il danno nel suo preciso ammontare;
non è possibile, invece, in tal modo surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza”).
Per tutte le suesposte ragioni, la domanda attorea va respinta.
5. Parimenti va disattesa la domanda risarcitoria, avanzata dal convenuto in via riconvenzionale, non avendo egli assolto in alcun modo all'onere, su di lui gravante, di allegazione dell'effettiva entità dei danni subiti.
Ed invero, colui che chiede il risarcimento del danno, patrimoniale e non, ha il dovere di indicare analiticamente e con rigore i fatti materiali che assume essere stati fonte di danno e dunque in cosa è consistito il pregiudizio non patrimoniale, in cosa è consistito il pregiudizio patrimoniale e con quali criteri di calcolo dovrà essere computato (“le allegazioni che devono accompagnare la proposizione di una domanda risarcitoria non possono essere limitate alla prospettazione della condotta in tesi colpevole della controparte (...), ma devono includere anche la descrizione delle lesioni, patrimoniali e/o non patrimoniali, prodotte da tale condotta, dovendo l'attore mettere il convenuto in condizione di conoscere quali pregiudizi vengono imputati al suo comportamento, e ciò a prescindere dalla loro esatta quantificazione e dall'assolvimento di ogni onere probatorio al riguardo” - cfr. Cass. n. 691/2012).
Dei lamentati pregiudizi, tuttavia, il convenuto-attore in riconvenzionale non ha mai offerto il ben che minimo principio di prova lungo tutto il corso del giudizio, sicché la sua domanda deve essere disattesa.
Ogni altra questione è assorbita.
6. La reciproca soccombenza impone di compensare integralmente le spese.
P.T.M. il Tribunale di Crotone, definitivamente pronunciando, disattesa ed assorbita ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, rigetta la domanda attorea e la domanda riconvenzionale del convenuto.
Compensa integralmente le spese.
Così deciso in Crotone, il 24 aprile 2025.
Il Giudice
Mauro Giuseppe Cilardi
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