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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 22/12/2025, n. 3765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3765 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bologna
PROTEZIONE INTERNAZIONALE
N. R.G. 16764/2024
Il Giudice GE AL
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
nel procedimento introdotto da
, C.F. con l'Avv. BAIOCCHI DAVIDE Parte_1 C.F._1
contro
, C.F. , con l'Avv. AVVOCATURA DELLO Controparte_1 P.IVA_1
STATO DI BOLOGNA
Conclusioni
Per parte ricorrente: come da verbale d'udienza 18.12.2025
Per parte resistente: come da comparsa di costituzione
Fatto e Diritto
Con ricorso depositato in data 27.11.2024 il ricorrente - impugnato il provvedimento con cui
Questore della Provincia di Ravenna ha dichiarato l'irricevibilità della sua domanda di rilascio di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo per protezione sussidiaria, sul presupposto della sopravvenuta cessazione dello status di protezione sussidiaria - ha chiesto, previa sospensiva, in via principale di dichiarare l'annullamento di quest'ultimo provvedimento e della presupposta delibera di dichiarazione della cessazione dello status di protezione sussidiaria adottata dalla Commissione Nazionale per il diritto di asilo nella seduta del 14.07.2022 e, conseguentemente, di dichiarare il diritto del ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno UE per lungo soggiornanti o in alternativa al riconoscimento dello status di rifugiato politico o protezione internazionale o protezione sussidiaria o protezione complementare.
A tal fine ha premesso che all'istante era stata riconosciuta, come documentato nell'atto introduttivo, un permesso di soggiorno per protezione sussidiaria in data 18.6.2014, poi rinnovato nell'anno 2019 per la stessa causa. Il nuovo permesso di soggiorno recava la scadenza del 16.4.2024.
Prima della scadenza, nel 2023, aveva richiesto il rilascio di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ex art. 9 D.lgs 286/98, istanza respinta con il provvedimento di inammissibilità impugnato.
Nel ricorso il ricorrente ha addotto di non aver avuto conoscenza del procedimento e del provvedimento di cessazione della protezione sussidiaria che invero dava conto della sua omessa presentazione all'audizione, con la precisazione che, nel caso in cui l'interessato si fosse reso reperibile,
e vi fosse stata richiesta in tal senso, si sarebbe proceduto in autotutela alla sua audizione e all'eventuale riconsiderazione della decisione.
Si è costituita parte resistente chiedendo il rigetto del ricorso.
Su richiesta del ricorrente, nelle more del procedimento cautelare e previa impugnazione presso il competente Tribunale di Roma, la Commissione Nazionale per il diritto di Asilo ha proceduto all'audizione del ricorrente e in data 12.8.2025 ha confermato la cessazione della protezione sussidiaria
(considerando l'assenza di timori di persecuzione o di danno grave e le condizioni di sicurezza della zona di provenienza) contestualmente riconoscendogli il diritto alla protezione speciale.
All'udienza del 4.12.2025, comparso il solo difensore del ricorrente, si è dato quindi corso alla discussione.
Il difensore del ricorrente ha insistito per l'accoglimento della domanda principale (permesso di soggiorno come lungosoggiornante) rinunciando a tutte le domande subordinate.
Il giudice si è riservato. Con ordinanza 16 dicembre 2025 la causa è stata rimessa sul ruolo al fine di sottoporre alle parti la questione di giurisdizione in merito alla domanda principale.
Pag. 2 di 4 Il difensore si è rimesso a giustizia chiedendo in ogni caso la concessione del termine di legge per la riassunzione.
***
Tanto premesso, va innanzitutto chiarito la domanda viene interpretata come ricorso avverso il solo provvedimento di irricevibilità del Questore di Ravenna introdotto con il rito semplificato di cognizione di competenza del giudice monocratico. Le vicende attinenti la cessazione della protezione internazionale sono state oggetto di separato procedimento avanti il Tribunale di Roma dove il ricorrente ha impugnato il provvedimento della Commissione Nazionale per il diritto di asilo. Come anticipato, a seguito della riconsiderazione della vicenda, quest'ultima autorità amministrativa ha riconosciuto al ricorrente la protezione speciale.
Ciò posto e preso atto della rinuncia alle altre domande (aventi ad oggetto il riconoscimento della protezione internazionale e della protezione speciale), si deve dichiarare, in merito alla domanda di rilascio di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo per protezione sussidiaria, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 6 comma 10 T.U.I.
Del resto, la giurisdizione del G.O. prevista ex art. 30 comma 6 T.U.I. presuppone un provvedimento di diniego dell'Amministrazione (“Contro il diniego […] del permesso di soggiorno per motivi familiari, […],
l'interessato può proporre opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria”) sulla richiesta di un permesso di soggiorno per motivi familiari. Con l'effetto che anche le vicende che attengono alla carta di soggiorno rientrano nella giurisdizione del G.O. laddove il titolo sia stato rilasciato o richiesto per motivi familiari. L'insussistenza della giurisdizione si ricava altresì dall'elenco delle competenze per materia delle sezioni specializzate contenuto nell'art. 3 DL 13/17.
Ma il caso di specie si colloca al di fuori di quelli indicati.
Avuto riguardo al provvedimento impugnato (irricevibilità della domanda di rilascio di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo per protezione sussidiaria) e alla domanda di rilascio del permesso di soggiorno quale lungosoggiornante ex art. 9 T.U.I. si deve in conclusione affermare la giurisdizione del G.A. - trattandosi evidentemente di erronea indicazione quella contenuta in calce al provvedimento impugnato di proposizione del ricorso innanzi a questo giudice - e deve essere concesso il termine per la riassunzione del procedimento davanti al giudice dotato di giurisdizione.
Pag. 3 di 4 Le spese si intendono compensate avuto riguardo all'erronea indicazione presente sul provvedimento amministrativo.
P.Q.M.
visti gli artt. 281 sexies c.p.c, 37 c.p.c. e 50 c.p.c.;
dichiara il difetto di giurisdizione per essere il G.A. il giudice dotato di giurisdizione;
termine per la riassunzione mesi tre.
Spese compensate.
Bologna, 22 dicembre 2025
Il Giudice
GE AL
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bologna
PROTEZIONE INTERNAZIONALE
N. R.G. 16764/2024
Il Giudice GE AL
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
nel procedimento introdotto da
, C.F. con l'Avv. BAIOCCHI DAVIDE Parte_1 C.F._1
contro
, C.F. , con l'Avv. AVVOCATURA DELLO Controparte_1 P.IVA_1
STATO DI BOLOGNA
Conclusioni
Per parte ricorrente: come da verbale d'udienza 18.12.2025
Per parte resistente: come da comparsa di costituzione
Fatto e Diritto
Con ricorso depositato in data 27.11.2024 il ricorrente - impugnato il provvedimento con cui
Questore della Provincia di Ravenna ha dichiarato l'irricevibilità della sua domanda di rilascio di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo per protezione sussidiaria, sul presupposto della sopravvenuta cessazione dello status di protezione sussidiaria - ha chiesto, previa sospensiva, in via principale di dichiarare l'annullamento di quest'ultimo provvedimento e della presupposta delibera di dichiarazione della cessazione dello status di protezione sussidiaria adottata dalla Commissione Nazionale per il diritto di asilo nella seduta del 14.07.2022 e, conseguentemente, di dichiarare il diritto del ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno UE per lungo soggiornanti o in alternativa al riconoscimento dello status di rifugiato politico o protezione internazionale o protezione sussidiaria o protezione complementare.
A tal fine ha premesso che all'istante era stata riconosciuta, come documentato nell'atto introduttivo, un permesso di soggiorno per protezione sussidiaria in data 18.6.2014, poi rinnovato nell'anno 2019 per la stessa causa. Il nuovo permesso di soggiorno recava la scadenza del 16.4.2024.
Prima della scadenza, nel 2023, aveva richiesto il rilascio di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ex art. 9 D.lgs 286/98, istanza respinta con il provvedimento di inammissibilità impugnato.
Nel ricorso il ricorrente ha addotto di non aver avuto conoscenza del procedimento e del provvedimento di cessazione della protezione sussidiaria che invero dava conto della sua omessa presentazione all'audizione, con la precisazione che, nel caso in cui l'interessato si fosse reso reperibile,
e vi fosse stata richiesta in tal senso, si sarebbe proceduto in autotutela alla sua audizione e all'eventuale riconsiderazione della decisione.
Si è costituita parte resistente chiedendo il rigetto del ricorso.
Su richiesta del ricorrente, nelle more del procedimento cautelare e previa impugnazione presso il competente Tribunale di Roma, la Commissione Nazionale per il diritto di Asilo ha proceduto all'audizione del ricorrente e in data 12.8.2025 ha confermato la cessazione della protezione sussidiaria
(considerando l'assenza di timori di persecuzione o di danno grave e le condizioni di sicurezza della zona di provenienza) contestualmente riconoscendogli il diritto alla protezione speciale.
All'udienza del 4.12.2025, comparso il solo difensore del ricorrente, si è dato quindi corso alla discussione.
Il difensore del ricorrente ha insistito per l'accoglimento della domanda principale (permesso di soggiorno come lungosoggiornante) rinunciando a tutte le domande subordinate.
Il giudice si è riservato. Con ordinanza 16 dicembre 2025 la causa è stata rimessa sul ruolo al fine di sottoporre alle parti la questione di giurisdizione in merito alla domanda principale.
Pag. 2 di 4 Il difensore si è rimesso a giustizia chiedendo in ogni caso la concessione del termine di legge per la riassunzione.
***
Tanto premesso, va innanzitutto chiarito la domanda viene interpretata come ricorso avverso il solo provvedimento di irricevibilità del Questore di Ravenna introdotto con il rito semplificato di cognizione di competenza del giudice monocratico. Le vicende attinenti la cessazione della protezione internazionale sono state oggetto di separato procedimento avanti il Tribunale di Roma dove il ricorrente ha impugnato il provvedimento della Commissione Nazionale per il diritto di asilo. Come anticipato, a seguito della riconsiderazione della vicenda, quest'ultima autorità amministrativa ha riconosciuto al ricorrente la protezione speciale.
Ciò posto e preso atto della rinuncia alle altre domande (aventi ad oggetto il riconoscimento della protezione internazionale e della protezione speciale), si deve dichiarare, in merito alla domanda di rilascio di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo per protezione sussidiaria, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 6 comma 10 T.U.I.
Del resto, la giurisdizione del G.O. prevista ex art. 30 comma 6 T.U.I. presuppone un provvedimento di diniego dell'Amministrazione (“Contro il diniego […] del permesso di soggiorno per motivi familiari, […],
l'interessato può proporre opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria”) sulla richiesta di un permesso di soggiorno per motivi familiari. Con l'effetto che anche le vicende che attengono alla carta di soggiorno rientrano nella giurisdizione del G.O. laddove il titolo sia stato rilasciato o richiesto per motivi familiari. L'insussistenza della giurisdizione si ricava altresì dall'elenco delle competenze per materia delle sezioni specializzate contenuto nell'art. 3 DL 13/17.
Ma il caso di specie si colloca al di fuori di quelli indicati.
Avuto riguardo al provvedimento impugnato (irricevibilità della domanda di rilascio di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo per protezione sussidiaria) e alla domanda di rilascio del permesso di soggiorno quale lungosoggiornante ex art. 9 T.U.I. si deve in conclusione affermare la giurisdizione del G.A. - trattandosi evidentemente di erronea indicazione quella contenuta in calce al provvedimento impugnato di proposizione del ricorso innanzi a questo giudice - e deve essere concesso il termine per la riassunzione del procedimento davanti al giudice dotato di giurisdizione.
Pag. 3 di 4 Le spese si intendono compensate avuto riguardo all'erronea indicazione presente sul provvedimento amministrativo.
P.Q.M.
visti gli artt. 281 sexies c.p.c, 37 c.p.c. e 50 c.p.c.;
dichiara il difetto di giurisdizione per essere il G.A. il giudice dotato di giurisdizione;
termine per la riassunzione mesi tre.
Spese compensate.
Bologna, 22 dicembre 2025
Il Giudice
GE AL
Pag. 4 di 4