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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVI, sentenza 02/02/2026, n. 1665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1665 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1665/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 16, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SILIPO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9647/2025 depositato il 23/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Carbonara Di Nola
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 85 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 86 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1452/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, come in atti rappresentato e difeso, impugna gli avvisi di accertamento IMU per l'anno 2019, notificati il 27/02/2025, per complessivi €617,00 emessi dal Comune di Carbonara di Nola.
Il ricorrente ha dedotto:
Nullità dell'avviso n. 86 per errata individuazione del soggetto passivo.
Erroneità dell'avviso n. 85 per mancata considerazione dell'esenzione IMU sui terreni agricoli e dei versamenti effettuati (€206,00).
Carenza di motivazione degli atti e violazione degli artt. 3 L.241/90, 7 L.212/2000.
Chiede l'accoglimento del ricorso con l'annullamento degli atti impugnati con vittoria di spese e compensi.
Il Comune di Carbonara di Nola non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Avviso n. 86: risulta nullo poiché l'Ufficio ha indicato come soggetto passivo un soggetto diverso dal ricorrente, dalla disamina dell'atto opposto si evince che il codice fiscale del ricorrente differisce da quello iscritto nell'atto. Tale vizio comporta l'annullamento dell'atto per inesistenza del presupposto soggettivo.
Avviso n. 85:
Il ricorrente dimostra e documenta di essere imprenditore agricolo iscritto alla Associazione_1 e ha destinato i terreni all'attività agricola. Ai sensi della normativa vigente, i terreni agricoli condotti da imprenditori agricoli professionali sono esenti da IMU.
Inoltre, l'Ufficio non ha considerato il versamento di €206,00 effettuato nel 2019.
Gli atti impugnati sono carenti di motivazione, in violazione degli artt. 3 L.241/90 e 7 L.212/2000, poiché non consentono al contribuente di comprendere le ragioni dell'accertamento.
Pertanto, gli avvisi impugnati sono illegittimi e infondati nel merito.
Con la sua contumacia il Comune non risponde alle eccezioni del ricorrente avallandole di fatto.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice Unico accoglie il ricorso e condanna il Comune alle spese liquidate in € 150,00
(centocinquanta/00) oltre oneri di legge se dovuti. Napoli li 27 gennaio2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 16, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SILIPO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9647/2025 depositato il 23/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Carbonara Di Nola
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 85 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 86 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1452/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, come in atti rappresentato e difeso, impugna gli avvisi di accertamento IMU per l'anno 2019, notificati il 27/02/2025, per complessivi €617,00 emessi dal Comune di Carbonara di Nola.
Il ricorrente ha dedotto:
Nullità dell'avviso n. 86 per errata individuazione del soggetto passivo.
Erroneità dell'avviso n. 85 per mancata considerazione dell'esenzione IMU sui terreni agricoli e dei versamenti effettuati (€206,00).
Carenza di motivazione degli atti e violazione degli artt. 3 L.241/90, 7 L.212/2000.
Chiede l'accoglimento del ricorso con l'annullamento degli atti impugnati con vittoria di spese e compensi.
Il Comune di Carbonara di Nola non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Avviso n. 86: risulta nullo poiché l'Ufficio ha indicato come soggetto passivo un soggetto diverso dal ricorrente, dalla disamina dell'atto opposto si evince che il codice fiscale del ricorrente differisce da quello iscritto nell'atto. Tale vizio comporta l'annullamento dell'atto per inesistenza del presupposto soggettivo.
Avviso n. 85:
Il ricorrente dimostra e documenta di essere imprenditore agricolo iscritto alla Associazione_1 e ha destinato i terreni all'attività agricola. Ai sensi della normativa vigente, i terreni agricoli condotti da imprenditori agricoli professionali sono esenti da IMU.
Inoltre, l'Ufficio non ha considerato il versamento di €206,00 effettuato nel 2019.
Gli atti impugnati sono carenti di motivazione, in violazione degli artt. 3 L.241/90 e 7 L.212/2000, poiché non consentono al contribuente di comprendere le ragioni dell'accertamento.
Pertanto, gli avvisi impugnati sono illegittimi e infondati nel merito.
Con la sua contumacia il Comune non risponde alle eccezioni del ricorrente avallandole di fatto.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice Unico accoglie il ricorso e condanna il Comune alle spese liquidate in € 150,00
(centocinquanta/00) oltre oneri di legge se dovuti. Napoli li 27 gennaio2026