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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 11/12/2025, n. 1885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1885 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COSENZA
II SEZIONE CIVILE così composto: dott. Andrea Palma Presidente dott.ssa Germana Maffei Giudice dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice relatore ed est. riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2178 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, (C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Chiara Gravina;
ricorrente
E
, (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio Controparte_1 C.F._2
Fiorellino; resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale.
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 392/2025 del 3.3.2025 il Tribunale ha pronunciato la separazione giudiziale tra i coniugi, disponendo la rimessione della causa sul ruolo istruttorio in ordine alle questioni accessorie.
All'udienza del 12.11.2025, i procuratori delle parti davano atto della definizione consensuale del giudizio alle condizioni di cui all'accordo depositato in atti e sottoscritto dalle parti personalmente e chiedevano che la causa venisse trattenuta in decisione.
1 Il Giudice delegato riservava la decisione collegiale sulle conclusioni rassegnate a verbale.
*****************
In ordine alle statuizioni accessorie alla separazione, il Tribunale, trattandosi di condizioni ritenute confacenti al preminente interesse del minore, ritiene di recepire quanto concordato dalle parti e riportato nell'accordo depositato il 12.11.2025, per come parzialmente modificato all'udienza del
12.11.2025 (il cui verbale è da intendersi qui integralmente trascritto), in cui le parti hanno previsto l'affido condiviso del minore con collocamento presso la madre, cui resta assegnata la casa familiare, ove vivrà unitamente, altresì, al figlio (maggiorenne) e con diritto di visita del Per_1 padre da estrinsecarsi in forma libera, tenuto conto dell'età del figlio . Per_2
Quanto ai profili di natura economica, deve disporsi in conformità a quanto previsto dalle parti nel citato accordo, il cui punto n. 3 è stato precisato e modificato all'udienza del 12.11.2025, secondo cui il sig. si impegna a versare la somma di € 150,00 a titolo di mantenimento per il figlio CP_1 minore e di € 50,00 a titolo di assegno di separazione in favore della signora da versarsi Pt_1
mensilmente ogni 25 del mese (importi da adeguarsi annualmente secondo indici ISTAT), oltre alla compartecipazione al 70% delle spese straordinarie, ripartizione che si reputa opportuna in considerazione della disparità reddituale tra i coniugi.
Infine, deve prendersi atto dell'accordo raggiunto dalle parti in ordine alla percezione integrale dell'Assegno Unico Universale da parte della sig.ra Pt_1
La definizione del giudizio su base consensuale giustifica la compensazione delle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- omologa l'accordo nei termini di cui in motivazione;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Cosenza, 10.12.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Antonio Giovanni Provazza Dott. Andrea Palma
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COSENZA
II SEZIONE CIVILE così composto: dott. Andrea Palma Presidente dott.ssa Germana Maffei Giudice dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice relatore ed est. riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2178 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, (C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Chiara Gravina;
ricorrente
E
, (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio Controparte_1 C.F._2
Fiorellino; resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale.
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 392/2025 del 3.3.2025 il Tribunale ha pronunciato la separazione giudiziale tra i coniugi, disponendo la rimessione della causa sul ruolo istruttorio in ordine alle questioni accessorie.
All'udienza del 12.11.2025, i procuratori delle parti davano atto della definizione consensuale del giudizio alle condizioni di cui all'accordo depositato in atti e sottoscritto dalle parti personalmente e chiedevano che la causa venisse trattenuta in decisione.
1 Il Giudice delegato riservava la decisione collegiale sulle conclusioni rassegnate a verbale.
*****************
In ordine alle statuizioni accessorie alla separazione, il Tribunale, trattandosi di condizioni ritenute confacenti al preminente interesse del minore, ritiene di recepire quanto concordato dalle parti e riportato nell'accordo depositato il 12.11.2025, per come parzialmente modificato all'udienza del
12.11.2025 (il cui verbale è da intendersi qui integralmente trascritto), in cui le parti hanno previsto l'affido condiviso del minore con collocamento presso la madre, cui resta assegnata la casa familiare, ove vivrà unitamente, altresì, al figlio (maggiorenne) e con diritto di visita del Per_1 padre da estrinsecarsi in forma libera, tenuto conto dell'età del figlio . Per_2
Quanto ai profili di natura economica, deve disporsi in conformità a quanto previsto dalle parti nel citato accordo, il cui punto n. 3 è stato precisato e modificato all'udienza del 12.11.2025, secondo cui il sig. si impegna a versare la somma di € 150,00 a titolo di mantenimento per il figlio CP_1 minore e di € 50,00 a titolo di assegno di separazione in favore della signora da versarsi Pt_1
mensilmente ogni 25 del mese (importi da adeguarsi annualmente secondo indici ISTAT), oltre alla compartecipazione al 70% delle spese straordinarie, ripartizione che si reputa opportuna in considerazione della disparità reddituale tra i coniugi.
Infine, deve prendersi atto dell'accordo raggiunto dalle parti in ordine alla percezione integrale dell'Assegno Unico Universale da parte della sig.ra Pt_1
La definizione del giudizio su base consensuale giustifica la compensazione delle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- omologa l'accordo nei termini di cui in motivazione;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Cosenza, 10.12.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Antonio Giovanni Provazza Dott. Andrea Palma
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