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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 27/03/2025, n. 563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 563 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3871/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Cosenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Anna Rombolà, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 3871 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022, pendente
TRA
, in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Alfonso Niccoli, in virtù di procura in calce all'atto di citazione;
- opponente-
E
(p.iva ), in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata Controparte_1 P.IVA_1
e difesa dagli avv.ti Francesco Maria Lino e Claudio Lino, giusta mandato in calce al ricorso per decreto ingiuntivo;
- opposta - avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1130/2022 emesso dal Tribunale di Cosenza in data 5.9.2022.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1130/2022 emesso dal Parte_2
Tribunale di Cosenza in data 5.9.2022, con il quale le era stato ingiunto di pagare la somma di €
71.226,57 di cui € 17.868,50 per interessi moratori dovuti su fatture pagate in ritardo, € 53.258,80 per fatture insolute, oltre interessi moratori ex art.
4-5 del Dlgs 231/2002, ed € 99,27 per spese notarili autentica scritture contabili, in favore della in relazione alla fornitura di materiale Controparte_1
medico-sanitario e servizi.
pagina 1 di 11 L'opponente deduceva che non era stato allegato dalla creditrice alcun contratto in forma scritta, diretto a regolamentare i rapporti tra l' e la e che gli ordinativi e le fatture Parte_2 Controparte_1 allegate fossero inidonei a fornire la prova dell'esistenza di un valido rapporto obbligatorio tale da costituire la fonte del credito ingiunto;
eccepiva l'intervenuta prescrizione quinquennale della pretesa per interessi, l'avvenuto pagamento delle fatture n. 371/2021 di €. 11.952,00, n. 250/2021 di €.
2.495,40, n. 353/2021 di €. 97,00, per un totale di €. 14.544,40 e l'omessa registrazione in contabilità della fattura n. 170/PA del 2019 di €. 168,00; l'inapplicabilità del d.lgs. n. 231/2002 e s.m.i. e l'erroneo calcolo degli stessi da parte della creditrice, in quanto mancava la data di acquisizione delle fatture al protocollo dell' e non erano stati specificati i giorni di ritardo e il saggio di interesse Parte_2
applicato.
Concludeva chiedendo che, in accoglimento dell'opposizione, fosse dichiarato nullo e/o revocato il decreto ingiuntivo.
Si costituiva in giudizio la che contestava la fondatezza dell'opposizione, rilevando Controparte_1
che la pretesa azionata in forza del decreto ingiuntivo si riferiva, in parte, agli interessi moratori su
Parte fatture già pagate dall' rimanendo quindi irrilevante la questione relativa all'esistenza di contratto in forza scritta;
che, peraltro, trattandosi di forniture aventi ad oggetto materiale e dispositivi sanitari e altro, non era indispensabile la stipulazione di un contratto in forma scritta ad substantiam, potendo lo stesso essere concluso anche secondo lo schema della delibera di aggiudicazione, che veniva allegata;
che, inoltre, nella fattispecie in esame, negli ordini sottoscritti ed inviati dall'Ente era espressamente
Part indicato il “codice identificativo di gara”, non contestato dall' e le fatture erano corredate dai DDT attestanti l'avvenuta consegna dei materiali;
contestava, altresì, l'applicabilità, agli interessi di mora, della prescrizione quinquennale e rilevava la correttezza del calcolo degli stessi, asseverata dai prospetti allegati.
Chiedeva, quindi, che l'opposizione venisse rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo.
In sede di memorie ex art. 183 VI comma c.p.c., la parte opposta riconosceva che l' avesse Parte_2 provveduto, in data 16.06.2022, al pagamento delle fatture n. 250 e 353 per un importo di € 2.592,40, in data 16.01.2023, al pagamento delle fatture n. 40/2021 e 201/2021 per un importo di € 4.250,00 e, in data 01.06.2023, al pagamento delle fatture n. 129/PA, 184/PA, 185/PA, 222/PA per un importo di € Part 8.429,00 e modificava le conclusioni, chiedendo che l' fosse condannata al pagamento dell'importo di € 26.035,40 a titolo di sorta capitale cui andavano aggiunti gli interessi moratori per le fatture già saldate pari ad € 17.868,50 e quelli maturati e maturandi ex D. Lgs. n. 231/02 per le fatture ancora non saldate, nonché € 99,27 per spese notarili di autentica delle scritture contabili.
pagina 2 di 11 Espletati gli incombenti di rito e disattesa l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, all'udienza del 9.12.2024, sulle conclusioni precisate dai procuratori delle parti, la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
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Preliminarmente, la parte creditrice opposta ha riconosciuto che l' abbia provveduto al Parte_2 pagamento delle fatture n. 250 e 353 per un importo di € 2.592,40, in data 16.01.2023, al pagamento delle fatture n. 40/2021 e 201/2021 per un importo di € 4.250,00 e, in data 01.06.2023, al pagamento delle fatture n. 129/PA, 184/PA, 185/PA, 222/PA per un importo di € 8.429,00 e modificava le conclusioni, sicchè ha ridotto il credito dalla stessa vantato alla minore somma di € 26.035,40 a titolo di residua sorte capitale, nonché all'importo di € 17.868,50 , a titolo di interessi moratori per le fatture già saldate, oltre a quelli maturati e maturandi ex D. Lgs. n. 231/02 per le fatture ancora non saldate, nonché € 99,27 per spese notarili di autentica delle scritture contabili. Part Quanto alla residua somma richiesta dalla a titolo di sorte capitale, l' ha eccepito Controparte_1
la mancanza di validi documenti contrattuali idonei a fondare la pretesa economica azionata dalla creditrice in forza del decreto ingiuntivo.
Va innanzitutto evidenziato che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di merito, adottato anche dall'intestato Tribunale, il modello di servizio sanitario nazionale, che si è andato delineando a partire dal D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, risulta ispirato alla coniugazione del principio di libertà dell'utente con il principio di programmazione delle prestazioni a carico del servizio pubblico;
in tale contesto, la previsione di tetti di spesa è indispensabile, al fine di garantire il soddisfacimento delle insopprimibili esigenze di equilibrio finanziario e di razionalizzazione della spesa pubblica. Nello specifico, la matrice autoritativa e vincolante delle determinazioni regionali in tema di limiti alle spese sanitarie si collega alla necessità che l'attività dei vari soggetti operanti nel sistema sanitario si dispieghi nell'alveo di una seria ed effettiva pianificazione finanziaria e l'attività di programmazione, tesa a garantire la corretta gestione delle risorse disponibili, ed assume valenza imprescindibile, in quanto la fissazione dei limiti di spesa rappresenta l'adempimento di un preciso ed ineludibile obbligo che influisce sulla possibilità stessa di attingere le risorse necessarie per la remunerazione delle prestazioni erogate. La stessa Corte Costituzionale (sentenza 26 maggio 2005, n.
200) ha chiarito che “anche nel regime dell'accreditamento introdotto dall'art. 8, comma 5 del d. lgs.
n. 502 del 1992 … il principio di parificazione e di concorrenzialità tra strutture pubbliche e strutture private deve conciliarsi con quello di programmazione, che persegue lo scopo di assicurare la razionalizzazione del sistema sanitario nell'interesse al contenimento della spesa pubblica”. Ed ancora, in materia, “le deliberazioni con le quali vengono fissati i tetti di spesa per le prestazioni dei
pagina 3 di 11 soggetti accreditati con il s.s.n. sono assunte in attuazione di precisi vincoli che discendono dalla necessità di rispettare la disciplina speciale sul rientro dai disavanzi delle regioni;
l'osservanza del tetto di spesa rappresenta pertanto per esse un vincolo ineludibile, che costituisce la misura delle prestazioni sanitarie che il s.s.n. può erogare e può quindi permettersi di acquistare da ciascun erogatore privato, sicché la mancata previsione di criteri di remunerazione delle prestazioni extra budget può ritenersi giustificata dalla necessità di dover comunque rispettare i tetti di spesa e, quindi, il vincolo delle risorse disponibili” (Consiglio di Stato, sez. III, 14/12/2012, n. 6432).
Come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, i rapporti fra le e le case di cura o Controparte_2
altre strutture private che erogano servizi e prestazioni sanitarie vanno qualificati come concessioni di pubblico servizio, sia nel previgente regime convenzionale di cui alla legge n. 833 del 1978, art. 5, sia in quello successivo fondato sul sistema dell'accreditamento (cfr. Cass., Sez. U, 14 gennaio 2005 n.
603; Cass., Sez. U, 8 luglio 2005, n. 14335).
La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che l' rientri nella pubblica Parte_1 amministrazione in senso lato. In particolare, l'azienda, ha acquisito, ai sensi dell'art. 3, co. l bis del d.lgs. n. 502/92 (introdotto dal d.lgs. 19.6.99 n. 229), una propria soggettività giuridica con un'autonomia che ha assunto carattere imprenditoriale. Molte pronunce giurisprudenziali hanno riconosciuto la natura di ente pubblico economico dell'Azienda Sanitaria (Cons. Stato, 9.5.2001, n.
2609; Cons. Stato, 14.12.2004, n. 5924; Cass., Sez. Un., 30.1.2008, n. 2031; Cass. n. 11088/14) e, nello stesso senso, si è espressa anche la Corte Costituzionale (Corte cost., ord. 20.3.2013, n. 49).
Parte Alla stregua di tali principi, si è ritenuto che i contratti delle non siano, di per sé, assoggettabili alla rigida disciplina di cui agli artt. 16 e 17 del r.d. 18.11.1923, n. 2440, che non è applicabile agli enti pubblici economici, ma ciò non implica che tali contratti siano esenti dal rispetto di ogni formalità, sia quanto alla scelta del contraente, sia riguardo alla forma del contratto.
Infatti, secondo quanto ribadito dalla giurisprudenza amministrativa (v. Cons. Stato, 12.4.2005, n.
1638), l' è comunque "organismo di diritto pubblico" ai sensi dell'art. 2, lett. b), d.lgs. Parte_1
17.3.1995, n. 157 (poi trasfuso nell'art. 3, co. 26, d.lgs. n. 2006, n. 163 - c.d. codice dei contratti pubblici e, oggi, nell'art. 3, lett. d, d.lgs. 18.4.2016, n. 50): tale è quell'organismo a) che è istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;
b) che è dotato di personalità giuridica;
c) la cui attività è finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.
pagina 4 di 11 Consegue che, secondo quanto precisato dalla Suprema Corte, “La natura di ente pubblico economico acquisita dall' ai sensi dell'art. 3, comma 1-bis, del d.lgs. n. 502 del 1992 Parte_1
(introdotto dal d.lgs n. 229 del 1999) comporta che essa può ricorrere a strumenti di diritto privato per il raggiungimento delle finalità istituzionali cui è preposta, senza tuttavia escludere che, quale
“organismo di diritto pubblico” e di “amministrazione aggiudicatrice”, secondo la previsione del
d.lgs. n. 163 del 2006, essa sia soggetta alle relative disposizioni in tema di scelta del contraente e di forma del contratto, con l'ulteriore conseguenza che, ove l'oggetto dell'attività negoziale dell'azienda
(come nella ipotesi di fornitura di medicinali), rientri nella disciplina prevista dal codice dei contratti pubblici, il mancato ricorso all'evidenza pubblica, per omissione del procedimento di selezione del contraente o della forma scritta del contratto, ne comporta la nullità, ex art. 1418, comma 1, c.c., per violazione di norma imperativa” (cfr. Cass. n. 24640 del 2.12.2016).
In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto che “l'obbligo per la struttura privata, già titolare di convenzione esterna ex lege n. 833 del 1978, di stipulare apposito contratto in forma scritta con la ASL territorialmente competente sussiste anche durante il regime di accreditamento provvisorio o transitorio;
con esso, per un verso, la struttura accetta e si vincola a rispettare le tariffe, le condizioni di determinazione della eventuale regressione tariffaria, nonché i limiti alla quantità di prestazioni erogabili alla singola struttura, fissati in relazione ai tetti massimi di spesa per l'anno di esercizio;
per l'altro, l'ente pubblico assume l'obbligazione di pagamento dei corrispettivi in base alle tariffe previste per le prestazioni effettivamente erogate agli utenti del SSR, vincolandosi ad eseguirla secondo le modalità ed i tempi indicati nel contratto, che siano stati convenzionalmente stabiliti ovvero risultino applicabili in virtù di integrazione legislativa” (cfr. Cass. Civ., n. 17588 del 5.7.2018).
La qualità di soggetto (provvisoriamente o definitivamente) "accreditato" è, infatti, condizione certamente necessaria, ma non sufficiente per conseguire il pagamento delle prestazioni assistenziali erogate agli utenti del SSR, secondo quanto si desume dalla disciplina del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999 n. 229, che all'art. 8 bis, comma 4, subordina anche l'esercizio, da parte delle strutture private, delle attività sanitarie a carico del
Servizio sanitario nazionale, al triplice requisito del possesso della "autorizzazione" all'esercizio di attività sanitaria, all' "accreditamento istituzionale" (verifica dei requisiti ulteriori di qualificazione della struttura in funzione della rispondenza ai criteri ed obiettivi della programmazione sanitaria regionale), ed alla stipulazione di "accordi contrattuali". Inoltre, l'art. 8 quater, comma 2, riconduce gli effetti obbligatori "inter partes" esclusivamente alla specifica convenzione stipulata tra la struttura privata e la ASL di riferimento ("La qualita' di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le
pagina 5 di 11 aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8 quinquies").
La sequenza strutturale indicata trova applicazione anche al regime cd. di accreditamento "transitorio"
(art. 8 quater, comma 6 – definito "temporaneo"- ) ed a quello "provvisorio" (cfr. art. 8 quater, comma
7) nel quale operano le strutture sanitarie private, atteso che il sistema dell'accreditamento costituisce una mera evoluzione del previgente sistema concessorio, strutturato anch'esso secondo lo schema della concessione-contratto, essendo prevista la stipula di una apposita convenzione accessiva al provvedimento di concessione di servizio pubblico.
E' stato, quindi, ribadito l'orientamento già precedentemente espresso dalla Suprema Corte, secondo cui "L'esigenza di contemperare gli obiettivi di liberalizzazione con la necessità di blindare la spesa pubblica nel settore sanitario, che è alla base delle perduranti rigidità del sistema, trova peraltro un'ulteriore conferma nel disposto del D.P.R. 14 gennaio 1997, n. 37, art. 2, comma 7, a tenor del quale la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli appositi rapporti di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 8, commi 5 e 7 e successive modificazioni ed integrazioni, nell'ambito del livello di spesa annualmente definito. Di talché, in definitiva, nessuna erogazione di prestazione sanitaria finanziariamente coperta dalla mano pubblica è possibile ove non sussista un provvedimento amministrativo di competenza regionale che riconosca alla struttura la qualità di soggetto accreditato e al di fuori di singoli, specifici rapporti contrattuali."
(cfr. Corte Cass. Sez. 3, n. 1740 del 25/01/2011; id. Sez. 3, n. 23657 del 19/11/2015).
Al riguardo, l'art. 11, co. 13. D.Lgs. n. 163 del 2006 (oggi, art. 32, co. 14, D.Lgs. n. 50 del 2016), stabilisce che tutti i contratti stipulati dalla Pubblica Amministrazione, anche nell'ipotesi in cui questa agisca iure privatorum, debbano essere - inderogabilmente - stipulati in forma scritta (forma prevista ad substantiam).
Parte Consegue che i contratti conclusi dall' allorquando amministrazione aggiudicatrice per l'acquisizione di prodotti farmaceutici o sanitari, restano assoggettati alla disciplina del Codice dei contratti pubblici, ed in particolare a quella dettata per i contratti di rilevanza comunitaria, per i quali deve di conseguenza procedersi all'individuazione del contraente con una delle modalità previste, ed il contratto deve altresì stipularsi mediante atto pubblico notarile, o mediante forma pubblica amministrativa, a cura dell'ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice, o ancora mediante scrittura privata, nonché in forma elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante.
Ferma restando l'applicazione dei principi sopra enunciati, va osservato che, nella fattispecie in esame, il valore delle forniture erogate dalla risulta pacificamente inferiore alla soglia di Controparte_1
pagina 6 di 11 rilevanza comunitaria. Consegue che, in tal caso, rimangono sufficienti alla configurazione di un valido rapporto negoziale gli ordinativi allegati, recanti il riferimento al codice identificativo della gara e la
Parte sottoscrizione dell'operatore responsabile per l' le relative fatture, ed altresì le dichiarazioni del vettore di consegna merci, sicchè va disattesa l'eccezione sollevata dall'opponente.
In ordine al quantum dovuto, l' ha dimostrato di avere estinto parzialmente il credito Parte_2
sotteso al decreto ingiuntivo, in relazione ad alcune delle fatture sottese al decreto ingiuntivo, residuando la somma di € 26.035,40, in linea capitale. Part Anche rispetto alla fattura n. 170/PA – rispetto alla quale l' ha eccepito l'omessa registrazione in Part contabilità – la società creditrice ha allegato la documentazione attestante l'invio alla pec dell' (in E data 11.09.2019, veniva inviata pec all'indirizzo con allegate in Email_1
formato xml le fatture n. 170/PA del 9.08.19 e la n. 171/PA del 9.08.2019, unitamente alle notifiche di trasmissione della fattura con impossibilità di recapito per problemi del Sistema di Interscambio, nonché ulteriore invio in data 23.10.2019 all'indirizzo pec osenza.it.), sicchè Email_3
anche sotto tale profilo le censure di parte opponente vanno respinte.
Quanto alla debenza degli interessi moratori, occorre evidenziare, in linea generale, che la normativa di cui al D.lvo 231/2002 trova applicazione anche nell'ipotesi di forniture in cui risulta parte la pubblica amministrazione e che nell'ipotesi di “transazione commerciale” devono ricomprendersi anche i contratti di fornitura intercorsi con l'azienda . Parte_1
In particolare, l'applicabilità degli interessi di mora di cui al decreto legislativo n. 231 del 2002 anche con riguardo alle prestazioni sanitarie fornite da un soggetto privato in regime accreditato, è stata affermata nella giurisprudenza di legittimità (in tal senso, recentemente, Cass.17665/2019: “La sequenza delle cosiddette 3 A - autorizzazione, accreditamento, accordo - approda dunque alla stipulazione (tra l'ente pubblico accreditante e il soggetto accreditato) di quello che, se l'accreditato è un soggetto privato, come per l'appunto nella specie, si qualifica e assume la forma di un contratto, nel quale, seppure tenendo conto della programmazione regionale e delle relative delibere della Giunta regionale, viene determinato il contenuto degli obblighi che il soggetto accreditato assume a favore degli utenti del servizio sanitario regionale, nonché il conseguente corrispettivo (che l'ente pubblico a sua volta si obbliga a corrispondere). Detto contratto non è un accordo-quadro, poiché il suo contenuto non necessita di particolari integrazioni, predeterminando in modo adeguato le prestazioni che il soggetto accreditato assume l'obbligo di fornire e la remunerazione che, una volta che le stesse saranno fornite, l'ente pubblico dovrà corrispondere. Il fruitore (che concretizzerà con la sua scelta tanto la fornitura della prestazione quanto l'insorgere del relativo credito) non è parte nel contratto, bensì il soggetto a favore del quale il contratto è da altri stipulato: si tratta dunque di una ipotesi di
pagina 7 di 11 contratto a favore di terzi. Il negozio, inoltre, presenta altresì la connotazione di un contratto ad esecuzione continuata e a prestazioni corrispettive, per cui in esso è configurabile l'inadempimento di ciascuna delle due parti. Il che conduce a sussumerlo nella "transazione commerciale" di cui al d.lgs,
231/2002, come contratto tra un'impresa e una pubblica amministrazione, che comporta la prestazione di servizi - nel caso in esame, a favore di un terzo - a fronte del pagamento del prezzo. Figura, questa della transazione commerciale, che d'altronde è perfettamente compatibile con il concetto di contratto proprio della normativa nazionale, limitandosi a circoscrivere, nell'ampio genus contrattuale, una species di contratto a prestazioni corrispettive, nel cui ambito è finalizzata a disincentivare (per ragioni di tutela di un buon mercato) la mora di chi, avendo ricevuto dall'imprenditore l'oggetto o il servizio pattuito, non adempie tempestivamente alla sua corrispettiva obbligazione pecuniaria”) e ribadita in varie pronunce rese dall'intestato Tribunale. Part Quanto all'eccezione di prescrizione sollevata dall' rileva l'ormai univoco indirizzo della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “la prescrizione quinquennale, prevista dall'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c., si applica agli interessi moratori, ma solo purché risulti pattuito che devono essere corrisposti periodicamente, con cadenza annuale o infrannuale” (Cass. n. 11125/2024).
Tale indirizzo della giurisprudenza risale ad una sentenza del 1986 (Cass. n. 103/1986), che per prima ha propugnato la tesi, a mente della quale, appunto, l'applicabilità dell'art. 2948 n. 4 c.c., sull'assoggettamento a prescrizione breve quinquennale degli interessi, postula che gli stessi debbano essere corrisposti periodicamente, con cadenza annale od infrannuale, e, pertanto, ove accedano ad un debito principale da regolarsi in unica soluzione, l'operatività della norma medesima può essere riconosciuta solo in presenza di patti che assegnino autonomia al debito d'interessi, conferendogli la suddetta periodicità.
Ciò spiega la ragione per cui si applica la prescrizione decennale agli interessi di mora previsti dalla legge nella disciplina dei contratti pubblici;
si tratta, infatti, di interessi moratori di fonte legale, esattamente come quelli previsti dal d.lgs. n. 231/2002 e s.m.i., oggetto della ingiunzione di pagamento alla odierna attenzione.
In conformità a tale orientamento si pone la costante affermazione della giurisprudenza di legittimità, per cui, laddove l'obbligazione per il debito di interessi attenga ad un debito rateizzato in prestazioni periodiche costituenti adempimento parziale di un'unica obbligazione principale, quando nei versamenti rateizzati siano inclusi gli interessi sulla somma dovuta, si ha identità della causa debendi tra detta obbligazione accessoria e quella principale, con la conseguenza che il termine di prescrizione inizia a decorrere per entrambe le obbligazioni dal momento utile per il pagamento dell'ultima rata del pagina 8 di 11 debito principale e viene ad identificarsi, anche per gli interessi, con quello ordinario decennale (Cass.,
21 marzo 2013, n. 7127; Cass., n. 25047 del 2009; Cass., n. 9695 del 2011).
Consegue che l'art. 2948, n. 4, c.c. non si applica tout court agli interessi moratori, per come eccepito Parte dall' opponente, per la mancanza del requisito della periodicità, a meno che non sussistano specifici patti che assegnino autonomia al debito di interessi, conferendo loro la detta periodicità.
Ciò posto, il ritardato pagamento è un fatto che emerge dai documenti allegati dalla parte opposta e, ai fini della decorrenza degli interessi non è necessaria la preventiva costituzione in mora (art. 4 D.lgs.
231/02). Contr In particolare, la ha allegato le fatture emesse per il corrispettivo delle prestazioni di CP_1 fornitura di prodotti sanitari erogate in favore dell' nonché i prospetti analitici di Parte_2 calcolo degli interessi moratori, recanti le indicazioni del numero della fattura, dell'importo a titolo di Part sorte capitale, della data di emissione, di quella di ricezione della fattura da parte dell' delle date di scadenza e di pagamento, con conseguente specificazione dei giorni di ritardo maturati.
A fronte delle contestazioni sollevate dall' si osserva quanto segue. Parte_2
Secondo quanto ribadito, di recente, dalla Suprema Corte (cfr. Cass. Civ, n. 11655 del 16.6.2020), “I debiti dello Stato e degli altri enti pubblici diventano liquidi ed esigibili e perciò produttivi di interessi corrispettivi, ai sensi dell'art. 1282 c.c., quando ne sia determinato l'ammontare e se ne possa ottenere alla scadenza il puntuale adempimento, a prescindere dal procedimento contabile di impegno e ordinazione della spesa (cd. titolo di spesa), che, trattandosi di una regola di condotta interna della
P.A., costituisce operazione esterna alla fattispecie costitutiva dell'obbligazione logicamente posteriore al suo perfezionamento”.
Inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che: “Nel caso di ritardo nell'adempimento di obbligazioni pecuniarie nell'ambito di transazioni commerciali, in difetto di predeterminazione convenzionale dei termini per il pagamento, l'art. 4 del d.lgs. n. 231 del 2002 (nel testo, "ratione temporis" applicabile, anteriore alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 192 del 2012) equipara, ai fini della individuazione del momento iniziale di decorrenza degli interessi moratori, la trasmissione della fattura alle richieste di pagamento di contenuto equivalente, in quanto la comune prassi commerciale e fiscale (secondo cui la fattura è emessa dopo la cessione dei beni o la prestazione dei servizi) è stata assunta dalla citata norma a base della presunzione "ex lege" sulla regolarità della sequenza tra l'esecuzione delle prestazione e la richiesta di pagamento;
ne consegue che, una volta avanzata da parte del creditore la pretesa volta ad ottenere gli interessi moratori a far data dalla emissione o ricezione della fattura, è onere del debitore, secondo l'ordinario criterio ex art. 2697 c.c., dimostrare che a tale data la prestazione di fornitura di beni o servizi non era ancora stata eseguita e,
pagina 9 di 11 quindi, di non essere incorso nella mora, decorrente dal trentesimo giorno successivo all'adempimento dell'obbligazione” (cfr. Cass. Civ., n. 17684 del 25.8.2020).
In conclusione, appare fondata la pretesa di pagamento degli interessi moratori ex D. Lgs. 231/02, maturati per il ritardato pagamento delle fatture relative alle forniture eseguite dalla società creditrice, per l'importo di € 17.868,50 , calcolato rispetto alle fatture già saldate dall' a cui vanno Parte_2
aggiunti gli interessi moratori maturati e maturandi sulle somme di cui alle fatture ancora non saldate, ai tassi e con le decorrenze di cui agli artt. 4 e 5 D. Lgs. n. 231/2002.
Consegue che, in ragione del minore importo riconosciuto come dovuto in favore della creditrice, rispetto a quello indicato nel provvedimento monitorio, va revocato il decreto ingiuntivo n. 1130/2022 emesso dal Tribunale di Cosenza in data 5.9.2022 e, contestualmente, va pronunciata la condanna dell' al pagamento, in favore della della somma di € 26.035,40, a Parte_2 Controparte_1 titolo di residua sorte capitale, nonché della somma di € 17.868,50, a titolo di interessi moratori ex D.
Lgs. n. 231/2002 sulle fatture già saldate dall' oltre agli interessi moratori maturati e Parte_2
maturandi sulle somme di cui alle fatture ancora non saldate, ai tassi e con le decorrenze di cui agli artt.
4 e 5 D. Lgs. n. 231/2002.
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri minimi previsti dal D.M. n.
147/2022 (scaglione di valore compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00), in ragione della non Parte particolare complessità delle questioni affrontate, sono definitivamente poste a carico dell' soccombente.
Non appaiono ravvisabili i presupposti per il riconoscimento delle spese e degli onorari relativi alla
Part fase monitoria, atteso che i pagamenti dedotti dall' sono avvenuti in epoca antecedente il deposito del ricorso (cfr. Cass. Civ.: 24482 del 14.8.2022: “In tema di spese legali del procedimento di ingiunzione, la revoca del decreto ingiuntivo in esito al giudizio di opposizione, non costituisce motivo sufficiente per rendere irripetibili dal creditore le spese della fase monitoria, occorrendo aver riguardo, invece, all'esito complessivo del giudizio, sicché la valutazione della soccombenza dovrà confrontarsi con il risultato finale della lite anche in relazione a tali spese”).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 1130/2022 emesso dal Tribunale di Cosenza in data 5.9.2022;
2) condanna l' al pagamento, in favore della della somma di € Parte_2 Controparte_1
26.035,40, a titolo di residua sorte capitale, nonché della somma di € 17.868,50, a titolo di pagina 10 di 11 interessi moratori ex D. Lgs. n. 231/2002 sulle fatture già saldate dall' oltre agli Parte_2
interessi moratori maturati e maturandi sulle somme di cui alle fatture ancora non saldate, ai tassi e con le decorrenze di cui agli artt. 4 e 5 D. Lgs. n. 231/2002;
3) condanna l' alla rifusione, in favore della parte opposta, delle spese del giudizio Parte_2
che si liquidano in € 3.809,00, per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, cpa ed iva come per legge, da distrarre in favore die procuratori costituiti ex art. 93 c.p.c..
Cosenza, 27.3.2025
Il Giudice dott.ssa Anna Rombolà
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Cosenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Anna Rombolà, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 3871 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022, pendente
TRA
, in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Alfonso Niccoli, in virtù di procura in calce all'atto di citazione;
- opponente-
E
(p.iva ), in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata Controparte_1 P.IVA_1
e difesa dagli avv.ti Francesco Maria Lino e Claudio Lino, giusta mandato in calce al ricorso per decreto ingiuntivo;
- opposta - avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1130/2022 emesso dal Tribunale di Cosenza in data 5.9.2022.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1130/2022 emesso dal Parte_2
Tribunale di Cosenza in data 5.9.2022, con il quale le era stato ingiunto di pagare la somma di €
71.226,57 di cui € 17.868,50 per interessi moratori dovuti su fatture pagate in ritardo, € 53.258,80 per fatture insolute, oltre interessi moratori ex art.
4-5 del Dlgs 231/2002, ed € 99,27 per spese notarili autentica scritture contabili, in favore della in relazione alla fornitura di materiale Controparte_1
medico-sanitario e servizi.
pagina 1 di 11 L'opponente deduceva che non era stato allegato dalla creditrice alcun contratto in forma scritta, diretto a regolamentare i rapporti tra l' e la e che gli ordinativi e le fatture Parte_2 Controparte_1 allegate fossero inidonei a fornire la prova dell'esistenza di un valido rapporto obbligatorio tale da costituire la fonte del credito ingiunto;
eccepiva l'intervenuta prescrizione quinquennale della pretesa per interessi, l'avvenuto pagamento delle fatture n. 371/2021 di €. 11.952,00, n. 250/2021 di €.
2.495,40, n. 353/2021 di €. 97,00, per un totale di €. 14.544,40 e l'omessa registrazione in contabilità della fattura n. 170/PA del 2019 di €. 168,00; l'inapplicabilità del d.lgs. n. 231/2002 e s.m.i. e l'erroneo calcolo degli stessi da parte della creditrice, in quanto mancava la data di acquisizione delle fatture al protocollo dell' e non erano stati specificati i giorni di ritardo e il saggio di interesse Parte_2
applicato.
Concludeva chiedendo che, in accoglimento dell'opposizione, fosse dichiarato nullo e/o revocato il decreto ingiuntivo.
Si costituiva in giudizio la che contestava la fondatezza dell'opposizione, rilevando Controparte_1
che la pretesa azionata in forza del decreto ingiuntivo si riferiva, in parte, agli interessi moratori su
Parte fatture già pagate dall' rimanendo quindi irrilevante la questione relativa all'esistenza di contratto in forza scritta;
che, peraltro, trattandosi di forniture aventi ad oggetto materiale e dispositivi sanitari e altro, non era indispensabile la stipulazione di un contratto in forma scritta ad substantiam, potendo lo stesso essere concluso anche secondo lo schema della delibera di aggiudicazione, che veniva allegata;
che, inoltre, nella fattispecie in esame, negli ordini sottoscritti ed inviati dall'Ente era espressamente
Part indicato il “codice identificativo di gara”, non contestato dall' e le fatture erano corredate dai DDT attestanti l'avvenuta consegna dei materiali;
contestava, altresì, l'applicabilità, agli interessi di mora, della prescrizione quinquennale e rilevava la correttezza del calcolo degli stessi, asseverata dai prospetti allegati.
Chiedeva, quindi, che l'opposizione venisse rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo.
In sede di memorie ex art. 183 VI comma c.p.c., la parte opposta riconosceva che l' avesse Parte_2 provveduto, in data 16.06.2022, al pagamento delle fatture n. 250 e 353 per un importo di € 2.592,40, in data 16.01.2023, al pagamento delle fatture n. 40/2021 e 201/2021 per un importo di € 4.250,00 e, in data 01.06.2023, al pagamento delle fatture n. 129/PA, 184/PA, 185/PA, 222/PA per un importo di € Part 8.429,00 e modificava le conclusioni, chiedendo che l' fosse condannata al pagamento dell'importo di € 26.035,40 a titolo di sorta capitale cui andavano aggiunti gli interessi moratori per le fatture già saldate pari ad € 17.868,50 e quelli maturati e maturandi ex D. Lgs. n. 231/02 per le fatture ancora non saldate, nonché € 99,27 per spese notarili di autentica delle scritture contabili.
pagina 2 di 11 Espletati gli incombenti di rito e disattesa l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, all'udienza del 9.12.2024, sulle conclusioni precisate dai procuratori delle parti, la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
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Preliminarmente, la parte creditrice opposta ha riconosciuto che l' abbia provveduto al Parte_2 pagamento delle fatture n. 250 e 353 per un importo di € 2.592,40, in data 16.01.2023, al pagamento delle fatture n. 40/2021 e 201/2021 per un importo di € 4.250,00 e, in data 01.06.2023, al pagamento delle fatture n. 129/PA, 184/PA, 185/PA, 222/PA per un importo di € 8.429,00 e modificava le conclusioni, sicchè ha ridotto il credito dalla stessa vantato alla minore somma di € 26.035,40 a titolo di residua sorte capitale, nonché all'importo di € 17.868,50 , a titolo di interessi moratori per le fatture già saldate, oltre a quelli maturati e maturandi ex D. Lgs. n. 231/02 per le fatture ancora non saldate, nonché € 99,27 per spese notarili di autentica delle scritture contabili. Part Quanto alla residua somma richiesta dalla a titolo di sorte capitale, l' ha eccepito Controparte_1
la mancanza di validi documenti contrattuali idonei a fondare la pretesa economica azionata dalla creditrice in forza del decreto ingiuntivo.
Va innanzitutto evidenziato che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di merito, adottato anche dall'intestato Tribunale, il modello di servizio sanitario nazionale, che si è andato delineando a partire dal D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, risulta ispirato alla coniugazione del principio di libertà dell'utente con il principio di programmazione delle prestazioni a carico del servizio pubblico;
in tale contesto, la previsione di tetti di spesa è indispensabile, al fine di garantire il soddisfacimento delle insopprimibili esigenze di equilibrio finanziario e di razionalizzazione della spesa pubblica. Nello specifico, la matrice autoritativa e vincolante delle determinazioni regionali in tema di limiti alle spese sanitarie si collega alla necessità che l'attività dei vari soggetti operanti nel sistema sanitario si dispieghi nell'alveo di una seria ed effettiva pianificazione finanziaria e l'attività di programmazione, tesa a garantire la corretta gestione delle risorse disponibili, ed assume valenza imprescindibile, in quanto la fissazione dei limiti di spesa rappresenta l'adempimento di un preciso ed ineludibile obbligo che influisce sulla possibilità stessa di attingere le risorse necessarie per la remunerazione delle prestazioni erogate. La stessa Corte Costituzionale (sentenza 26 maggio 2005, n.
200) ha chiarito che “anche nel regime dell'accreditamento introdotto dall'art. 8, comma 5 del d. lgs.
n. 502 del 1992 … il principio di parificazione e di concorrenzialità tra strutture pubbliche e strutture private deve conciliarsi con quello di programmazione, che persegue lo scopo di assicurare la razionalizzazione del sistema sanitario nell'interesse al contenimento della spesa pubblica”. Ed ancora, in materia, “le deliberazioni con le quali vengono fissati i tetti di spesa per le prestazioni dei
pagina 3 di 11 soggetti accreditati con il s.s.n. sono assunte in attuazione di precisi vincoli che discendono dalla necessità di rispettare la disciplina speciale sul rientro dai disavanzi delle regioni;
l'osservanza del tetto di spesa rappresenta pertanto per esse un vincolo ineludibile, che costituisce la misura delle prestazioni sanitarie che il s.s.n. può erogare e può quindi permettersi di acquistare da ciascun erogatore privato, sicché la mancata previsione di criteri di remunerazione delle prestazioni extra budget può ritenersi giustificata dalla necessità di dover comunque rispettare i tetti di spesa e, quindi, il vincolo delle risorse disponibili” (Consiglio di Stato, sez. III, 14/12/2012, n. 6432).
Come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, i rapporti fra le e le case di cura o Controparte_2
altre strutture private che erogano servizi e prestazioni sanitarie vanno qualificati come concessioni di pubblico servizio, sia nel previgente regime convenzionale di cui alla legge n. 833 del 1978, art. 5, sia in quello successivo fondato sul sistema dell'accreditamento (cfr. Cass., Sez. U, 14 gennaio 2005 n.
603; Cass., Sez. U, 8 luglio 2005, n. 14335).
La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che l' rientri nella pubblica Parte_1 amministrazione in senso lato. In particolare, l'azienda, ha acquisito, ai sensi dell'art. 3, co. l bis del d.lgs. n. 502/92 (introdotto dal d.lgs. 19.6.99 n. 229), una propria soggettività giuridica con un'autonomia che ha assunto carattere imprenditoriale. Molte pronunce giurisprudenziali hanno riconosciuto la natura di ente pubblico economico dell'Azienda Sanitaria (Cons. Stato, 9.5.2001, n.
2609; Cons. Stato, 14.12.2004, n. 5924; Cass., Sez. Un., 30.1.2008, n. 2031; Cass. n. 11088/14) e, nello stesso senso, si è espressa anche la Corte Costituzionale (Corte cost., ord. 20.3.2013, n. 49).
Parte Alla stregua di tali principi, si è ritenuto che i contratti delle non siano, di per sé, assoggettabili alla rigida disciplina di cui agli artt. 16 e 17 del r.d. 18.11.1923, n. 2440, che non è applicabile agli enti pubblici economici, ma ciò non implica che tali contratti siano esenti dal rispetto di ogni formalità, sia quanto alla scelta del contraente, sia riguardo alla forma del contratto.
Infatti, secondo quanto ribadito dalla giurisprudenza amministrativa (v. Cons. Stato, 12.4.2005, n.
1638), l' è comunque "organismo di diritto pubblico" ai sensi dell'art. 2, lett. b), d.lgs. Parte_1
17.3.1995, n. 157 (poi trasfuso nell'art. 3, co. 26, d.lgs. n. 2006, n. 163 - c.d. codice dei contratti pubblici e, oggi, nell'art. 3, lett. d, d.lgs. 18.4.2016, n. 50): tale è quell'organismo a) che è istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;
b) che è dotato di personalità giuridica;
c) la cui attività è finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.
pagina 4 di 11 Consegue che, secondo quanto precisato dalla Suprema Corte, “La natura di ente pubblico economico acquisita dall' ai sensi dell'art. 3, comma 1-bis, del d.lgs. n. 502 del 1992 Parte_1
(introdotto dal d.lgs n. 229 del 1999) comporta che essa può ricorrere a strumenti di diritto privato per il raggiungimento delle finalità istituzionali cui è preposta, senza tuttavia escludere che, quale
“organismo di diritto pubblico” e di “amministrazione aggiudicatrice”, secondo la previsione del
d.lgs. n. 163 del 2006, essa sia soggetta alle relative disposizioni in tema di scelta del contraente e di forma del contratto, con l'ulteriore conseguenza che, ove l'oggetto dell'attività negoziale dell'azienda
(come nella ipotesi di fornitura di medicinali), rientri nella disciplina prevista dal codice dei contratti pubblici, il mancato ricorso all'evidenza pubblica, per omissione del procedimento di selezione del contraente o della forma scritta del contratto, ne comporta la nullità, ex art. 1418, comma 1, c.c., per violazione di norma imperativa” (cfr. Cass. n. 24640 del 2.12.2016).
In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto che “l'obbligo per la struttura privata, già titolare di convenzione esterna ex lege n. 833 del 1978, di stipulare apposito contratto in forma scritta con la ASL territorialmente competente sussiste anche durante il regime di accreditamento provvisorio o transitorio;
con esso, per un verso, la struttura accetta e si vincola a rispettare le tariffe, le condizioni di determinazione della eventuale regressione tariffaria, nonché i limiti alla quantità di prestazioni erogabili alla singola struttura, fissati in relazione ai tetti massimi di spesa per l'anno di esercizio;
per l'altro, l'ente pubblico assume l'obbligazione di pagamento dei corrispettivi in base alle tariffe previste per le prestazioni effettivamente erogate agli utenti del SSR, vincolandosi ad eseguirla secondo le modalità ed i tempi indicati nel contratto, che siano stati convenzionalmente stabiliti ovvero risultino applicabili in virtù di integrazione legislativa” (cfr. Cass. Civ., n. 17588 del 5.7.2018).
La qualità di soggetto (provvisoriamente o definitivamente) "accreditato" è, infatti, condizione certamente necessaria, ma non sufficiente per conseguire il pagamento delle prestazioni assistenziali erogate agli utenti del SSR, secondo quanto si desume dalla disciplina del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999 n. 229, che all'art. 8 bis, comma 4, subordina anche l'esercizio, da parte delle strutture private, delle attività sanitarie a carico del
Servizio sanitario nazionale, al triplice requisito del possesso della "autorizzazione" all'esercizio di attività sanitaria, all' "accreditamento istituzionale" (verifica dei requisiti ulteriori di qualificazione della struttura in funzione della rispondenza ai criteri ed obiettivi della programmazione sanitaria regionale), ed alla stipulazione di "accordi contrattuali". Inoltre, l'art. 8 quater, comma 2, riconduce gli effetti obbligatori "inter partes" esclusivamente alla specifica convenzione stipulata tra la struttura privata e la ASL di riferimento ("La qualita' di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le
pagina 5 di 11 aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8 quinquies").
La sequenza strutturale indicata trova applicazione anche al regime cd. di accreditamento "transitorio"
(art. 8 quater, comma 6 – definito "temporaneo"- ) ed a quello "provvisorio" (cfr. art. 8 quater, comma
7) nel quale operano le strutture sanitarie private, atteso che il sistema dell'accreditamento costituisce una mera evoluzione del previgente sistema concessorio, strutturato anch'esso secondo lo schema della concessione-contratto, essendo prevista la stipula di una apposita convenzione accessiva al provvedimento di concessione di servizio pubblico.
E' stato, quindi, ribadito l'orientamento già precedentemente espresso dalla Suprema Corte, secondo cui "L'esigenza di contemperare gli obiettivi di liberalizzazione con la necessità di blindare la spesa pubblica nel settore sanitario, che è alla base delle perduranti rigidità del sistema, trova peraltro un'ulteriore conferma nel disposto del D.P.R. 14 gennaio 1997, n. 37, art. 2, comma 7, a tenor del quale la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli appositi rapporti di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 8, commi 5 e 7 e successive modificazioni ed integrazioni, nell'ambito del livello di spesa annualmente definito. Di talché, in definitiva, nessuna erogazione di prestazione sanitaria finanziariamente coperta dalla mano pubblica è possibile ove non sussista un provvedimento amministrativo di competenza regionale che riconosca alla struttura la qualità di soggetto accreditato e al di fuori di singoli, specifici rapporti contrattuali."
(cfr. Corte Cass. Sez. 3, n. 1740 del 25/01/2011; id. Sez. 3, n. 23657 del 19/11/2015).
Al riguardo, l'art. 11, co. 13. D.Lgs. n. 163 del 2006 (oggi, art. 32, co. 14, D.Lgs. n. 50 del 2016), stabilisce che tutti i contratti stipulati dalla Pubblica Amministrazione, anche nell'ipotesi in cui questa agisca iure privatorum, debbano essere - inderogabilmente - stipulati in forma scritta (forma prevista ad substantiam).
Parte Consegue che i contratti conclusi dall' allorquando amministrazione aggiudicatrice per l'acquisizione di prodotti farmaceutici o sanitari, restano assoggettati alla disciplina del Codice dei contratti pubblici, ed in particolare a quella dettata per i contratti di rilevanza comunitaria, per i quali deve di conseguenza procedersi all'individuazione del contraente con una delle modalità previste, ed il contratto deve altresì stipularsi mediante atto pubblico notarile, o mediante forma pubblica amministrativa, a cura dell'ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice, o ancora mediante scrittura privata, nonché in forma elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante.
Ferma restando l'applicazione dei principi sopra enunciati, va osservato che, nella fattispecie in esame, il valore delle forniture erogate dalla risulta pacificamente inferiore alla soglia di Controparte_1
pagina 6 di 11 rilevanza comunitaria. Consegue che, in tal caso, rimangono sufficienti alla configurazione di un valido rapporto negoziale gli ordinativi allegati, recanti il riferimento al codice identificativo della gara e la
Parte sottoscrizione dell'operatore responsabile per l' le relative fatture, ed altresì le dichiarazioni del vettore di consegna merci, sicchè va disattesa l'eccezione sollevata dall'opponente.
In ordine al quantum dovuto, l' ha dimostrato di avere estinto parzialmente il credito Parte_2
sotteso al decreto ingiuntivo, in relazione ad alcune delle fatture sottese al decreto ingiuntivo, residuando la somma di € 26.035,40, in linea capitale. Part Anche rispetto alla fattura n. 170/PA – rispetto alla quale l' ha eccepito l'omessa registrazione in Part contabilità – la società creditrice ha allegato la documentazione attestante l'invio alla pec dell' (in E data 11.09.2019, veniva inviata pec all'indirizzo con allegate in Email_1
formato xml le fatture n. 170/PA del 9.08.19 e la n. 171/PA del 9.08.2019, unitamente alle notifiche di trasmissione della fattura con impossibilità di recapito per problemi del Sistema di Interscambio, nonché ulteriore invio in data 23.10.2019 all'indirizzo pec osenza.it.), sicchè Email_3
anche sotto tale profilo le censure di parte opponente vanno respinte.
Quanto alla debenza degli interessi moratori, occorre evidenziare, in linea generale, che la normativa di cui al D.lvo 231/2002 trova applicazione anche nell'ipotesi di forniture in cui risulta parte la pubblica amministrazione e che nell'ipotesi di “transazione commerciale” devono ricomprendersi anche i contratti di fornitura intercorsi con l'azienda . Parte_1
In particolare, l'applicabilità degli interessi di mora di cui al decreto legislativo n. 231 del 2002 anche con riguardo alle prestazioni sanitarie fornite da un soggetto privato in regime accreditato, è stata affermata nella giurisprudenza di legittimità (in tal senso, recentemente, Cass.17665/2019: “La sequenza delle cosiddette 3 A - autorizzazione, accreditamento, accordo - approda dunque alla stipulazione (tra l'ente pubblico accreditante e il soggetto accreditato) di quello che, se l'accreditato è un soggetto privato, come per l'appunto nella specie, si qualifica e assume la forma di un contratto, nel quale, seppure tenendo conto della programmazione regionale e delle relative delibere della Giunta regionale, viene determinato il contenuto degli obblighi che il soggetto accreditato assume a favore degli utenti del servizio sanitario regionale, nonché il conseguente corrispettivo (che l'ente pubblico a sua volta si obbliga a corrispondere). Detto contratto non è un accordo-quadro, poiché il suo contenuto non necessita di particolari integrazioni, predeterminando in modo adeguato le prestazioni che il soggetto accreditato assume l'obbligo di fornire e la remunerazione che, una volta che le stesse saranno fornite, l'ente pubblico dovrà corrispondere. Il fruitore (che concretizzerà con la sua scelta tanto la fornitura della prestazione quanto l'insorgere del relativo credito) non è parte nel contratto, bensì il soggetto a favore del quale il contratto è da altri stipulato: si tratta dunque di una ipotesi di
pagina 7 di 11 contratto a favore di terzi. Il negozio, inoltre, presenta altresì la connotazione di un contratto ad esecuzione continuata e a prestazioni corrispettive, per cui in esso è configurabile l'inadempimento di ciascuna delle due parti. Il che conduce a sussumerlo nella "transazione commerciale" di cui al d.lgs,
231/2002, come contratto tra un'impresa e una pubblica amministrazione, che comporta la prestazione di servizi - nel caso in esame, a favore di un terzo - a fronte del pagamento del prezzo. Figura, questa della transazione commerciale, che d'altronde è perfettamente compatibile con il concetto di contratto proprio della normativa nazionale, limitandosi a circoscrivere, nell'ampio genus contrattuale, una species di contratto a prestazioni corrispettive, nel cui ambito è finalizzata a disincentivare (per ragioni di tutela di un buon mercato) la mora di chi, avendo ricevuto dall'imprenditore l'oggetto o il servizio pattuito, non adempie tempestivamente alla sua corrispettiva obbligazione pecuniaria”) e ribadita in varie pronunce rese dall'intestato Tribunale. Part Quanto all'eccezione di prescrizione sollevata dall' rileva l'ormai univoco indirizzo della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “la prescrizione quinquennale, prevista dall'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c., si applica agli interessi moratori, ma solo purché risulti pattuito che devono essere corrisposti periodicamente, con cadenza annuale o infrannuale” (Cass. n. 11125/2024).
Tale indirizzo della giurisprudenza risale ad una sentenza del 1986 (Cass. n. 103/1986), che per prima ha propugnato la tesi, a mente della quale, appunto, l'applicabilità dell'art. 2948 n. 4 c.c., sull'assoggettamento a prescrizione breve quinquennale degli interessi, postula che gli stessi debbano essere corrisposti periodicamente, con cadenza annale od infrannuale, e, pertanto, ove accedano ad un debito principale da regolarsi in unica soluzione, l'operatività della norma medesima può essere riconosciuta solo in presenza di patti che assegnino autonomia al debito d'interessi, conferendogli la suddetta periodicità.
Ciò spiega la ragione per cui si applica la prescrizione decennale agli interessi di mora previsti dalla legge nella disciplina dei contratti pubblici;
si tratta, infatti, di interessi moratori di fonte legale, esattamente come quelli previsti dal d.lgs. n. 231/2002 e s.m.i., oggetto della ingiunzione di pagamento alla odierna attenzione.
In conformità a tale orientamento si pone la costante affermazione della giurisprudenza di legittimità, per cui, laddove l'obbligazione per il debito di interessi attenga ad un debito rateizzato in prestazioni periodiche costituenti adempimento parziale di un'unica obbligazione principale, quando nei versamenti rateizzati siano inclusi gli interessi sulla somma dovuta, si ha identità della causa debendi tra detta obbligazione accessoria e quella principale, con la conseguenza che il termine di prescrizione inizia a decorrere per entrambe le obbligazioni dal momento utile per il pagamento dell'ultima rata del pagina 8 di 11 debito principale e viene ad identificarsi, anche per gli interessi, con quello ordinario decennale (Cass.,
21 marzo 2013, n. 7127; Cass., n. 25047 del 2009; Cass., n. 9695 del 2011).
Consegue che l'art. 2948, n. 4, c.c. non si applica tout court agli interessi moratori, per come eccepito Parte dall' opponente, per la mancanza del requisito della periodicità, a meno che non sussistano specifici patti che assegnino autonomia al debito di interessi, conferendo loro la detta periodicità.
Ciò posto, il ritardato pagamento è un fatto che emerge dai documenti allegati dalla parte opposta e, ai fini della decorrenza degli interessi non è necessaria la preventiva costituzione in mora (art. 4 D.lgs.
231/02). Contr In particolare, la ha allegato le fatture emesse per il corrispettivo delle prestazioni di CP_1 fornitura di prodotti sanitari erogate in favore dell' nonché i prospetti analitici di Parte_2 calcolo degli interessi moratori, recanti le indicazioni del numero della fattura, dell'importo a titolo di Part sorte capitale, della data di emissione, di quella di ricezione della fattura da parte dell' delle date di scadenza e di pagamento, con conseguente specificazione dei giorni di ritardo maturati.
A fronte delle contestazioni sollevate dall' si osserva quanto segue. Parte_2
Secondo quanto ribadito, di recente, dalla Suprema Corte (cfr. Cass. Civ, n. 11655 del 16.6.2020), “I debiti dello Stato e degli altri enti pubblici diventano liquidi ed esigibili e perciò produttivi di interessi corrispettivi, ai sensi dell'art. 1282 c.c., quando ne sia determinato l'ammontare e se ne possa ottenere alla scadenza il puntuale adempimento, a prescindere dal procedimento contabile di impegno e ordinazione della spesa (cd. titolo di spesa), che, trattandosi di una regola di condotta interna della
P.A., costituisce operazione esterna alla fattispecie costitutiva dell'obbligazione logicamente posteriore al suo perfezionamento”.
Inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che: “Nel caso di ritardo nell'adempimento di obbligazioni pecuniarie nell'ambito di transazioni commerciali, in difetto di predeterminazione convenzionale dei termini per il pagamento, l'art. 4 del d.lgs. n. 231 del 2002 (nel testo, "ratione temporis" applicabile, anteriore alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 192 del 2012) equipara, ai fini della individuazione del momento iniziale di decorrenza degli interessi moratori, la trasmissione della fattura alle richieste di pagamento di contenuto equivalente, in quanto la comune prassi commerciale e fiscale (secondo cui la fattura è emessa dopo la cessione dei beni o la prestazione dei servizi) è stata assunta dalla citata norma a base della presunzione "ex lege" sulla regolarità della sequenza tra l'esecuzione delle prestazione e la richiesta di pagamento;
ne consegue che, una volta avanzata da parte del creditore la pretesa volta ad ottenere gli interessi moratori a far data dalla emissione o ricezione della fattura, è onere del debitore, secondo l'ordinario criterio ex art. 2697 c.c., dimostrare che a tale data la prestazione di fornitura di beni o servizi non era ancora stata eseguita e,
pagina 9 di 11 quindi, di non essere incorso nella mora, decorrente dal trentesimo giorno successivo all'adempimento dell'obbligazione” (cfr. Cass. Civ., n. 17684 del 25.8.2020).
In conclusione, appare fondata la pretesa di pagamento degli interessi moratori ex D. Lgs. 231/02, maturati per il ritardato pagamento delle fatture relative alle forniture eseguite dalla società creditrice, per l'importo di € 17.868,50 , calcolato rispetto alle fatture già saldate dall' a cui vanno Parte_2
aggiunti gli interessi moratori maturati e maturandi sulle somme di cui alle fatture ancora non saldate, ai tassi e con le decorrenze di cui agli artt. 4 e 5 D. Lgs. n. 231/2002.
Consegue che, in ragione del minore importo riconosciuto come dovuto in favore della creditrice, rispetto a quello indicato nel provvedimento monitorio, va revocato il decreto ingiuntivo n. 1130/2022 emesso dal Tribunale di Cosenza in data 5.9.2022 e, contestualmente, va pronunciata la condanna dell' al pagamento, in favore della della somma di € 26.035,40, a Parte_2 Controparte_1 titolo di residua sorte capitale, nonché della somma di € 17.868,50, a titolo di interessi moratori ex D.
Lgs. n. 231/2002 sulle fatture già saldate dall' oltre agli interessi moratori maturati e Parte_2
maturandi sulle somme di cui alle fatture ancora non saldate, ai tassi e con le decorrenze di cui agli artt.
4 e 5 D. Lgs. n. 231/2002.
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri minimi previsti dal D.M. n.
147/2022 (scaglione di valore compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00), in ragione della non Parte particolare complessità delle questioni affrontate, sono definitivamente poste a carico dell' soccombente.
Non appaiono ravvisabili i presupposti per il riconoscimento delle spese e degli onorari relativi alla
Part fase monitoria, atteso che i pagamenti dedotti dall' sono avvenuti in epoca antecedente il deposito del ricorso (cfr. Cass. Civ.: 24482 del 14.8.2022: “In tema di spese legali del procedimento di ingiunzione, la revoca del decreto ingiuntivo in esito al giudizio di opposizione, non costituisce motivo sufficiente per rendere irripetibili dal creditore le spese della fase monitoria, occorrendo aver riguardo, invece, all'esito complessivo del giudizio, sicché la valutazione della soccombenza dovrà confrontarsi con il risultato finale della lite anche in relazione a tali spese”).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 1130/2022 emesso dal Tribunale di Cosenza in data 5.9.2022;
2) condanna l' al pagamento, in favore della della somma di € Parte_2 Controparte_1
26.035,40, a titolo di residua sorte capitale, nonché della somma di € 17.868,50, a titolo di pagina 10 di 11 interessi moratori ex D. Lgs. n. 231/2002 sulle fatture già saldate dall' oltre agli Parte_2
interessi moratori maturati e maturandi sulle somme di cui alle fatture ancora non saldate, ai tassi e con le decorrenze di cui agli artt. 4 e 5 D. Lgs. n. 231/2002;
3) condanna l' alla rifusione, in favore della parte opposta, delle spese del giudizio Parte_2
che si liquidano in € 3.809,00, per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, cpa ed iva come per legge, da distrarre in favore die procuratori costituiti ex art. 93 c.p.c..
Cosenza, 27.3.2025
Il Giudice dott.ssa Anna Rombolà
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