Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/04/2025, n. 3179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3179 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. 44909/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.SA Anna Cattaneo Presidente rel. est. dott.SA Chiara Delmonte Giudice dott.SA Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promoSA con ricorso telematico in data 20/12/2023, rimeSA al Collegio alla udienza del 05.03.2025, discuSA nella
Camera di Consiglio del 09/04/2025 promoSA
DA
c.f. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall' avv. MARZORATI ANDREA ATTILIO con studio in VIA ZURETTI, 33
MILANO presso il quale è elettivamente domiciliato, come da procura in atti
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f. , nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. DE RUI LAURA e dall'avv. TAGLIORETTI ROBERTA con studio in CORSO LODI, 5 MILANO presso il quale è elettivamente domiciliato, come da procura in atti,
PARTE RESISTENTE
pagina 1 di 28
OGGETTO: Divorzio contenzioso
CONCLUSIONI come da fogli di precisazione delle conclusioni modificate alla udienza del 5.3.2025
Per parte ricorrente:
Che l'Ill.mo Tribunale di Milano, previa fiSAzione di udienza per la comparizione dei coniugi in Camera di Consiglio anche in modalità di trattazione scritta, dichiari – anche con sentenza parziale sullo status
- la ceSAzione degli effetti civili del matrimonio contratto in Arcevia (AN) in data 21.06.2008 dando disposizione all'Ufficiale di Stato Civile perché effettui le annotazioni conseguenti, alle seguenti condizioni a. Disporre che la figlia minore sia affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1 collocazione prevalente presso la madre nell'abitazione di Milano Via Ennio n. 12, ad eSA assegnata sino al raggiungimento da parte di dell'indipendenza economica. Per_1
b. Disporre che la responsabilità genitoriale sia esercitata congiuntamente da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse relative alla figlia, concernenti l'istruzione, educazione e salute, verranno assunte di comune accordo tra i coniugi nel rispetto delle inclinazioni naturali, delle attitudini e delle aspirazioni della steSA. Le decisioni di ordinaria amministrazione saranno adottate dal singolo genitore in relazione ai rispettivi tempi di permanenza della minore. c. Disporre che il padre poSA tenere con sé la figlia Per_1
• Dal giovedì dall'ora di pranzo e sino al sabato mattina;
• A settimane alternate, dal giovedì dall'ora di pranzo e sino al lunedì mattina;
• nel periodo delle vacanze scolastiche pasquali, ad anni alterni con la madre;
• nel periodo di Carnevale, nonché per i ponti civili e/o religiosi, secondo la regola dell'alternanza dei fine settimana, quando “accorpabili”, tenuto conto della situazione abitativa del padre;
• durante le vacanze natalizie: dal 23 dicembre ore 9.30 al 30 dicembre ore 19.30 ovvero dalle ore 19.30 del 30 dicembre alle ore 19.30 del 6 gennaio ad anni alterni con la madre;
• durante le vacanze scolastiche estive, per cinque (5) settimane, di cui tre (3) consecutive;
i genitori dovranno concordare il periodo preciso, in base alle rispettive esigenze, entro il 30 aprile di ogni anno. In caso di disaccordo, negli anni pari prevarrà il periodo scelto dalla madre e in quelli dispari quello individuato dal padre. In ogni caso entrambi i genitori comunicheranno all'altro la località ed i recapiti dei luoghi ove si recheranno con la minore e le daranno la possibilità di avere un contatto telefonico con l'altro genitore, ogni giorno, tra le 10.00 e le 11.00 e/o tra le 19.00 e/o le 20.00.
• trascorrerà il giorno del proprio compleanno (24 luglio) ad anni alterni con la mamma o con Per_1 il papà. Compatibilmente con l'organizzazione adottata per il periodo estivo ed in accordo tra le parti, sarà data la possibilità per l'altro genitore di partecipare ai festeggiamenti.
pagina 2 di 28 d. Disporre che il padre contribuisca al mantenimento della minore, mediante versamento mensile di euro 900,00 o della minor somma ritenuta di giustizia alla Dott.SA CP_1
e. Disporre che le spese straordinarie siano sostenute al 50% dai genitori secondo il protocollo in uso presso la Corte d'Appello di Milano, di seguito riportato:
• spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base, specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante, pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
• spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
• spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc, tablet) imposta dalla scuola ovvero conneSA al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo caSA richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus, treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
• spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione, master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
• spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
• spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. f. Dare atto che la SI.ra gode del c.d. Assegno Unico Universale previsto per IL in CP_1 ragione del 100%.
pagina 3 di 28 In subordine g. Disporre che il padre poSA frequentare Per_1
• tutti i venerdì a pranzo e due (2) weekend al mese dal venerdì sera (19.30), sino alla domenica pomeriggio (in base agli impegni di ). Per_1
• nel periodo delle vacanze scolastiche pasquali, ad anni alterni con la madre;
• nel periodo di Carnevale, nonché per i ponti civili e/o religiosi, secondo la regola dell'alternanza dei fine settimana, quando “accorpabili”, tenuto conto della situazione abitativa del padre;
• durante le vacanze natalizie;
dal 23 dicembre ore 9.30 al 30 dicembre ore 19.30 ovvero dalle ore 19.30 del 30 dicembre alle ore 19.30 del 6 gennaio ad anni alterni con la madre
• durante le vacanze scolastiche estive, per cinque (5) settimane, di cui tre (3) consecutive;
i genitori dovranno concordare il periodo preciso, in base alle rispettive esigenze, entro il 30 aprile di ogni anno. In caso di disaccordo, negli anni pari prevarrà il periodo scelto dalla madre e in quelli dispari quello individuato dal padre. In ogni caso entrambi i genitori comunicheranno all'altro la località ed i recapiti dei luoghi ove si recheranno con la minore e le daranno la possibilità di avere un contatto telefonico con l'altro genitore, ogni giorno, tra le 10.00 e le 11.00 e/o tra le 19.00 e/o le 20.00.
• trascorrerà il giorno del proprio compleanno (24 luglio) ad anni alterni con la mamma o con Per_1 il papà. Compatibilmente con l'organizzazione adottata per il periodo estivo ed in accordo tra le parti, sarà data la possibilità per l'altro genitore di partecipare ai festeggiamenti. h. Disporre che il padre contribuisca al mantenimento della minore, mediante versamento mensile di euro 900,00 o della minor somma ritenuta di giustizia alla Dott.SA CP_1
i. Disporre che le spese straordinarie siano sostenute al 50% dai genitori secondo il protocollo in uso presso la Corte d'Appello di Milano, di seguito riportato:
• spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivoaccordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base, specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante, pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
• spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
• spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc, tablet) imposta dalla scuola ovvero conneSA al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo caSA richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus, treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
• spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
pagina 4 di 28 a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione, master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
• spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
• spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e creative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. j. Dare atto che la SI.ra gode del c.d. Assegno Unico Universale previsto per IL in CP_1 ragione del 100%. IN OGNI CASO k. Dare atto che i coniugi si autorizzano reciprocamente al rilascio di documenti validi per l'espatrio per sé e per la figlia;
l. Sancire la perdita del cognome maritale da parte della SI.ra Controparte_1
Il tutto con vittoria di spese, e compensi professionali calcolati ai sensi della tabella allegata al D.M. 55, 2014, con l'applicazione degli aumenti percentuali previsti nei termini massimi concessi, oltre IVA e CPA spese generali ex lege, oltre alle spese successive occorrende con distrazione al procuratore anticipatario.
IN VIA ISTRUTTORIA: Si chiede la prova per testi sulle seguenti circostanze
1. Vero che raggiunge abitualmente la famiglia paterna per le Per_1 vacanze estive;
2. Vero che , quando raggiunge la famiglia paterna per le Per_1 vacanze estive, dichiara di essere serena;
3. Vero che , quando raggiunge la famiglia paterna per le Per_1 vacanze estive e in altre occasioni, dimostra di avere un rapporto adeguato con il padre;
4. Vero che, nelle occasioni familiari (vacanze, festività,…), quando il ricorrente ha con sè entrambe le figlie minori, e Per_1 Per_2 giocano insieme;
5. Vero che, nelle occasioni familiari (vacanze, festività,…), quando il pagina 5 di 28 ricorrente ha con sè entrambe le figlie minori, e Per_1 Per_2 risultano affettuose l'una con l'altra;
6. Vero che, nelle occasioni familiari (vacanze, festività,…), quando il ricorrente ha con sè entrambe le figlie minori, e Per_1 Per_2 risultano curiose l'una verso l'altra; Sui capitoli da 1 a 6 si indica a testimone la SI.ra , residente Testimone_1 in Montecompatri, Roma, via delle Pedicate, 113.
7. Vero che, nell'anno scolastico 2014/2015, il dott. ricopriva Parte_1 il ruolo di rappresentante dei genitori della classe della figlia;
8. Vero che, nell'anno scolastico 2014/2015, nel proprio ruolo di rappresentante dei genitori della classe della figlia, riceveva dagli insegnanti le informazioni inerenti alle attività della classe e le comunicava agli altri genitori;
9. Vero che, nell'anno scolastico 2014/2015, nel proprio ruolo di rappresentante dei genitori della classe della figlia, partecipava alle riunioni con le insegnanti di classe, con il compito di informare gli altri genitori di quanto veniva deciso in relazione alla vita quotidiana della classe. Sui capitoli da 7 a 9 si indica a testimone la SI.ra presso il luogo Testimone_2 di lavoro , via Morosini 11/13, Milano. Parte_2
Quanto all'audizione della minore ex artt. 473bis.4 e 473bis.5 c.p.c., si auspica fin d'ora che la questione del calendario delle visite paterne, con particolare riferimento all'organizzazione materiale del giovedì, ma non solo, sia argomento di confronto tra la minore e il Giudice che procederà alla sua audizione. Con riserva di integrare, produrre e precisare le deduzioni e i mezzi istruttori, di indicare ulteriori testi e di richiedere ammissione a prova contraria anche con testi da indicare. Si richiamano i documenti allegati al fascicolo, in numerazione progressiva, della rilevanza dei quali si è dato atto nel corpo dei corrispondenti atti difensivi. Si chiede disporre, anche a mezzo della Polizia Tributaria, indagini di carattere societario, patrimoniale, fiscale, bancario e reddituale, nonché consulenza di carattere contabile-patrimoniale sulla persona, sul reddito, sulle attività, sulle rendite e disponibilità finanziarie, sui beni posseduti, sulle società e sul tenore di vita di , nata a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2 residente a [...] con particolare riguardo agli ultimi 5 anni, al fine di accertare i redditi effettivi e il complessivo patrimonio (mobiliare, finanziario, immobiliare e societario) riferibile, direttamente e indirettamente, al resistente, nonché le sue attività e le sue partecipazioni societarie in Italia e all'estero, i depositi bancari in Italia e all'estero e altri depositi che dovessero emergere presso ulteriori istituti di credito non pagina 6 di 28 menzionati nel presente atto, in Italia e all'estero. Si chiede, in via subordinata e qualora le risultanze documentali qui allegate siano contestate, che sia disposta una CTU reddituale-patrimoniale al fine di determinare la capacità reddituale, patrimoniale del Dott. , così da Parte_1 poter definitivamente individuare l'importo dallo stesso dovuto a titolo di mantenimento per la figlia minore , ponendo a carico della resistente Per_1
i costi della C.T.U. contabile-patrimoniale richiesta. Con riserva di integrare, produrre e precisare le deduzioni e i mezzi istruttori, di indicare ulteriori testi e di richiedere ammissione a prova contraria con testi da indicare. Salvis iuribus.
Per parte resistente:
VOGLIA IL TRIBUNALE
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
1. Dare atto della non opposizione della SInora alla richiesta di ceSAzione degli effetti CP_1 civili del matrimonio contratto con . Parte_1
2. Ordinare agli Ufficiali dello Stato civile competenti di procedere all'annotazione della sentenza e agli altri incombenti di rito.
3. Disporre l'affidamento super-esclusivo di alla madre, la quale eserciterà in via esclusiva la Per_1 responsabilità genitoriale anche in relazione alle scelte di maggiore interesse relative alla salute, all'istruzione, all'educazione, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che riguardano la figlia. in mero subordine rispetto al punto 3
3-bis. Attribuire alla madre l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale sulle scelte sanitarie e scolastiche di fermo restando l'obbligo di consultazione preventiva e informazione successiva Per_1 al padre o, comunque, disporre la forma di affidamento ritenuta più idonea, in ogni caso autorizzando la madre, in caso anche in assenza del consenso paterno, ad assumere le decisioni in tali ambiti.
4. Collocare in via preferenziale presso la casa materna, già assegnata alla resistente, Per_1 chiedendo la conferma del calendario stabilito con l'ordinanza ex art. 472 bis .22 c.p.c. del
21.7.2024.
5. Porre a carico del SInor l'obbligo di versare alla SInora a Parte_1 Controparte_1 titolo di assegno di mantenimento per un importo mensile di € 900,00, da versarsi, in via Per_1 anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, al domicilio bancario materno, a far data dalla domanda;
importo rivalutabile annualmente ex indici ISTAT, per tutte le ragioni esposte in atti.
6. Porre a carico di il 50% delle spese straordinarie secondo quanto indicato nelle Parte_1
Linee Guida della Corte d'appello e del Tribunale di Milano.
7. Accertati i gravi comportamenti tenuti dal SInor in violazione dei provvedimenti in Parte_1 vigore, in quanto contrari al corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento e l'esercizio della pagina 7 di 28 responsabilità genitoriale (in punto economico e tempi di disporre nei confronti del ricorrente le sanzioni di cui all'art. 473-bis.39 c.p.c. e, nello specifico:
- ammonire in quanto la sua condotta arreca pregiudizio alla figlia e alla Parte_1 Per_1 resistente, invitandolo al rispetto dei provvedimenti in vigore;
- condannare al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura Parte_1 ritenuta equa, a favore della CaSA delle ammende, così come previsto al punto c) dell'art. 473-bis.39
c.p.c.
Con vittoria di spese, diritti e onorari, tenuto conto anche i) che il giudizio è stato incardinato con richiesta di diminuzione dell'assegno in vigore (da 1.009,66 euro a 400,00 euro) e oggi il ricorrente chiede la conferma di euro 900,00 come da ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c.; ii) che il ricorrente ha agito per ottenere un ampliamento e successivamente ha chiesto e attuato una riduzione dei tempi previsti al momento del ricorso.
IN VIA ISTRUTTORIA
1. Ammettere la prova per interpello e per testi sulle circostanze dedotte in narrativa.
2. Non ammettere i mezzi istruttori ex adverso dedotti per i motivi indicati in narrativa, in caso di accoglimento, ammettere la resistente alla prova contraria diretta e indiretta sui capitoli ex adverso dedotti con i seguenti testi: Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5 Testimone_6
[...]
3. Ordinare, ex art. 210 c.p.c., a la produzione in giudizio di ogni ulteriore Parte_1 documento fiscale, bancario (inclusi gli estratti conto completi delle carte di credito operanti sui conti correnti a lui riferiti), tributario, relativo alla sua situazione economico-patrimoniale (inclusa la dichiarazione di successione del fratello deceduto) con particolare riguardo agli ultimi 5 anni.
4. Disporre, anche a mezzo della Polizia Tributaria, indagini di carattere societario, patrimoniale, fiscale, bancario e reddituale, nonché consulenza di carattere contabile-patrimoniale sulla persona, sul reddito, sulle attività, sulle rendite e disponibilità finanziarie, sui beni posseduti, sulle società e sul tenore di vita di , C.F. nato ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente a [...], con particolare riguardo agli ultimi 5 anni, al fine di accertare i redditi effettivi e il complessivo patrimonio (mobiliare, finanziario, immobiliare e societario) riferibile, direttamente e indirettamente, al resistente, nonché le sue attività e le sue partecipazioni societarie in
Italia e all'estero, i depositi bancari in Italia e all'estero e altri depositi che dovessero emergere presso ulteriori istituti di credito non menzionati nel presente atto, in Italia e all'estero.
5. Disporre, previa acquisizione della documentazione bancaria richiesta, C.T.U. contabile- patrimoniale sulla persona, sulle attività, sul reddito, sul patrimonio (societario, finanziario, mobiliare e immobiliare) direttamente o indirettamente posseduto, anche tramite le società partecipate e/o fiduciarie, dal SInor , C.F. nato ad [...] il 19 agosto Parte_1 C.F._1
1976, residente a [...], nonché sul tenore di vita matrimoniale e su quello attuale del resistente, al fine di determinare correttamente - anche all'esito degli ordini di esibizione che precedono e, comunque sia, attribuendo al Perito d'Ufficio, anche ai sensi dell'art. 198 c.p.c., ampi poteri di acquisizione, anche all'estero, di ulteriore documentazione comunque conneSA a quella già pagina 8 di 28 in atti - il valore e la redditività delle partecipazioni societarie, degli investimenti finanziari e del patrimonio mobiliare e immobiliare complessivamente riferibile al ricorrente, i suoi redditi effettivi e potenziali (dividendi, utili, rendite da capitale, rimborsi etc.), ponendo a carico del resistente i costi della C.T.U. contabile-patrimoniale richiesta per i motivi indicati in narrativa.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto e hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1
concordatario in ARCEVIA (AN) il 21/06/2008, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di
ARCEVIA (AN) nell'anno 2008, atto n. 6, Parte II, Serie A, dal matrimonio è nata una figlia, , in data 24.07.2009, Persona_3
i coniugi si sono separati consensualmente in data 04.04.2016 con verbale omologato con decreto del Tribunale di Milano del 06.06.2016, prevedendo l'affido condiviso della figlia minore, il suo prevalente collocamento presso la madre, l'assegnazione della casa coniugale sita in Milano, via
Ennio 12 alla madre, la regolamentazione delle frequentazioni padre-figlia a weekend alternati venerdì/domenica più due giorni infrasettimanali di cui uno con pernotto, oltre alla regolamentazione dei periodi di vacanza/interruzione scolastica, un contributo di mantenimento paterno di euro 850,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie, con ricorso depositato in data 20.12.2024 l' chiedeva pronuncia di divorzio con Parte_1
conferma delle condizioni di cui alla separazione in punto di affido condiviso della figlia, suo prevalente collocamento presso la madre e assegnazione della ex casa coniugale alla madre, chiedendo però una modifica della regolamentazione delle frequentazioni padre/figlia e una diminuzione del contributo di mantenimento posto a suo carico per la figlia ad euro 400,00 mensili oltre al 40% delle spese straordinarie, con il 100% dell'AUF a favore della madre;
allegava che dopo la separazione con la erano intervenute delle nuove condizioni di CP_1
vita che giustificavano le richieste modifiche: la nascita in data 8.1.2023 di una nuova figlia, Per_4
da una nuova compagna, divenuta poi ex compagna, per la quale versava alla madre Euro
[...]
650,00 mensili, il suo trasferimento da Milano a Bari per stare vicino alla nuova nata, l'aumento delle spese e dei costi, sia per la casa che aveva dovuto reperire a Bari in locazione con canone mensile di
Euro 750,00, oltre alle spese condominiali di Euro 50,00 al mese, sia per la casa che aveva locato in pagina 9 di 28 Vanzago (MI), dove alloggiava quando si recava in Lombardia per stare con il cui canone era Per_1
di euro 560,00 mensili, comprensivo anche delle spese di gestione, in data 28.03.2024 si costituiva in giudizio la aderendo alla domanda di divorzio ma CP_1 contestando le allegazioni del marito e chiedendo l'aumento dell'assegno per ad € 1.200 Per_1
mensile oltre al 50% delle spese extra, la riduzione dei tempi di permanenza di con il padre, Per_1
l'assegno unico per la famiglia nella misura del 100% e indagini d PT e/o una CTU contabile. Allegava che il padre aveva trascurato del tutto la figlia: in primo luogo aveva accumulato un debito per il mantenimento della figlia da giugno 2016 al luglio 2023 pari ad euro 43.240,00, l'esecuzione non aveva condotto a nulla vista l'incapienza dei conti del marito ed ella aveva accettato una transazione ad
€ 27.000,00 omnicomprensivi per il mantenimento e le spese straordinarie;
in secondo luogo gli incontri con la figlia erano sempre ritagliati sugli impegni lavorativi del padre ed annullati anche all'ultimo momento;
infine il padre aveva taciuto che la nascita della nuova figlia aveva sconvolto la vita di che si era sentita meSA da parte per la secondogenita vista la repentina decisione del Per_1
padre di trasferirsi in Puglia, con decreto del 13.01.2024 veniva fiSAta l'udienza di comparizione delle parti per il 07.05.2024, con successivo decreto del 03.04.2024 veniva fiSAta una preliminare udienza innanzi al Giudice onorario in data 12.04.2024 per verificare la possibilità di una soluzione transattiva del giudizio. Alla suddetta udienza venivano sentite a lungo entrambe le parti, le quali tuttavia non riuscivano ad addivenire ad un accordo, pertanto il GOT confermava l'udienza già calendarizzata davanti al
Presidente relatore per il giorno 07.05.2024, alla suddetta udienza le parti confermavano le dichiarazioni già rilasciate al GOT e venivano nuovamente sentite dal Presidente relatore che all'esito si riservava, con ordinanza depositata in data 17.05.2024 il Presidente relatore disponeva l'ascolto della minore fiSAndo per l'incombente l'udienza del 12.06.2024, Per_1
alla suddetta udienza si procedeva all'ascolto della minore e successivamente delle parti, all'esito veniva concesso termine per depositare brevi note a commento dell'audizione della minore con riserva alla scadenza, con ordinanza ex art. 473 bis .22 c.p.c. depositata il 21.07.2024 il Presidente relatore così provvedeva:
pagina 10 di 28 “(…) Preliminarmente si dà atto che entrambi i genitori hanno concordato sulla necessità di far intraprendere un percorso di sostegno psicologico/psicoterapeutico per IL a decorrere dal presente mese di Luglio 24 e che hanno individuato la professionista nella persona della dr.SA
. Si ritiene che detto percorso sia assolutamente neceSArio per che nel Persona_5 Per_1 corso dell'ascolto ha mantenuto un comportamento rigido, chiuso, rilasciando dichiarazioni che necessitavano di numerose domande e che sembravano avere come unica finalità quella di mascherare il proprio profondo sentire (“Io sono contenta, non cambierei niente della mia vita”), di non sbilanciarsi sui genitori neppure nella descrizione di aspetti caratteriali tipici ma non negativi, o delle consuetudini della vita con loro, per la paura di danneggiare uno dei due. Con il padre poi il mascheramento dei propri sentimenti ed anche della verità dei fatti, è stato importante (si vedano le risultante del giudizio di Bari circa il clima che si viveva nella casa della nuova coppia e le risposte della minore, oppure le parole sulla sorellina “ho una sorella e sono contenta” senza che sia stato verbalizzato neppure un minimo sentimento di gelosia, naturale anche nei figli di coppie serene e conviventi o di delusione e dolore, più che verosimili reazioni al trasferimento del padre a Bari per la nascita della nuova bambina). È apparsa una ragazzina coartata, intimorita, stretta in un conflitto che la soffoca che è riuscita a dire cose brutte solo su se steSA: “vorrei essere meno timida, ci sto lavorando, e vorrei piacermi un po' di più. mi ritengo troppo alta e con un brutto naso”: i genitori sono perfetti, quella che deve cambiare è lei.
Quanto alle frequentazioni le stesse sono ritagliate sull'attività lavorativa del padre il Persona_6 quale si divide tra Bari e Milano. Ha dichiarato: “Io svolgo la professione di psicologo psicoterapeuta e psicoanalista sia a Bari che a Milano, con impegno lavorativo a Milano il giovedì ed il venerdì ed a
Bari dal lunedì al mercoledì. Nello studio a Milano vedo i pazienti il giovedì mattina, tutto il Per_7 venerdì e qualche volta il sabato mattina”.
Si ritiene che sostanzialmente l'attuale regolamentazione poSA essere confermata, come meglio indicato in dispositivo, se non per eliminare la notte del giovedì (il padre attualmente la ritira dalla madre la sera del giovedì dopo le 20 per riportarla il venerdì mattina a scuola), al fine di evitare a un trasferimento da Milano a Vanzago ed un rientro la mattina del venerdì per la scuola da Per_1
Vanzago a Milano, garantendo però la cena con il padre che sarà a Milano con riaccompagnamento a casa della madre il giovedì la sera alle ore 21.30. Quanto ai tempi festivi entrambi i genitori hanno riferito di voler confermare le condizioni della separazione.
pagina 11 di 28 Venendo ora a valutare le domande relative al mantenimento della figlia si osserva che egli svolge la professione presso lo Studio Associato Mind Order (con sede in via Cecchi 9/3, Milano zona
[...]
e presso l'immobile di Bari dove risiede. Come indicato sul suo sito svolge anche sedute di Per_7 terapia “a distanza”, di cui ha dichiarato di essere specializzato, tanto da tenere (e vendere) un convegno sulla terapia online (doc 19 resistente).
I suoi redditi dal momento della separazione sono aumentati.
Si legge nella ordinanza presidenziale del giudizio separativo che
I redditi per l'esercizio 2013 ( dich 2014) indicavano un imponibile per euro 38.664 con imposta netta per euro 7.095 per un reddito medio mensile per euro 2.630, per l'esercizio 2014 (cfr. dich. 2015) imponibile di euro 27.894 con imposta netta per euro 4.435 per un reddito medio mensile per euro 1.883.
Nel modello PF/2021 per l'anno fiscale 2020 il reddito lordo indicato è di € 50.287 (quadro LM regime forfetario) che, operate le dovute detrazioni, porta ad un netto medio mensile di € 3.335,
Nel modello PF/2022 per l'anno fiscale 2021 il reddito lordo è € 70.361 (quadro LM regime forfetario) che porta ad un netto medio mensile € 4.557,
Nel modello PF/2023 per l'anno fiscale 2022 il reddito lordo è € 83.901 (quadro RN) che porta ad un reddito netto medio mensile di € 4.210.
Nel modello PF/2024 per l'anno fiscale 2023 (quadro RN) il reddito lordo di € 69.884 che porta ad un reddito netto medio mensile di € 3.160.
I redditi del padre sono stati, pur con oscillazioni legate alla libera professione, sempre in aumento, tranne nello scorso 2023 (lo stesso anno in cui egli ha intentato la presente causa) quando vi sarebbe stata una diminuzione di circa 13 mila euro lordi.
E' proprietario esclusivo di un immobile in Avellino (di 157 mq - 6 vani) e di un box auto di 21 mq
(non messi a reddito) gravato da un mutuo la cui rata di rimborso è di 943,80 euro al mese, è integralmente corrisposta dai di lui genitori come dallo stesso dichiarato.
Nell'ultimo anno ha ereditato 18.780,00 euro dal fratello prematuramente scomparso.
E' proprietario di un'imbarcazione donatagli dalla propria famiglia di origine, che richiede manutenzione per € 1.000 annui e che tiene a dove i suoi familiari hanno una casa e dove CP_2
trascorre le vacanze con risparmio di spesa.
pagina 12 di 28 E' titolare di un ciclomotore acquistato nel 2022, di un'auto modello Ford Focus dal novembre 2021 e di un'auto modello Volkswagen New Beetle Cabriolet decappottabile dal 2023. E' anche titolare di una Toyota AYGO.
Ha dichiarato alla udienza innanzi al Got di avere “oltre alle assicurazioni sulla vita, con beneficiario un fondo pensionistico ed un fondo Hybrid Plan, sempre per per finanziare i suoi Per_1 Per_1 studi e che riceverà al compimento del ventiduesimo anno di età. In tutto l'esborso mensile è di circa
550 euro”.
I redditi dichiarati dall' non sembrano in linea che le spese che ha volontariamente assunto: Parte_1 la locazione di Bari per € 800 mensili. Ha dichiarato: “Si tratta di un bellissimo appartamento in un palazzo storico con vista mare, del quale ho ottenuto un canone calmierato essendomi io accollato importanti lavori di ristrutturazione che ancora sono in corso”. Non si conosce l'entità di tali spese.
Inoltre vi è la locazione di Euro 560,00 mensili per la casa di Vignate. Ha un contratto di leasing per l'autovettura Ford Focus, con canone pari a Euro 324,00/mese, ed ha uno Scooter Sym Simphony 125, le cui spese di bollo, assicurazione e manutenzione sono pari a Euro 200,00/mese. Poi ha altra auto modello Volkswagen New Beetle per la quale versa Euro 60,25 al mese. Oltre ad € 1.000 annui, per la barca. Ha contratto un finanziamento nel 2022, per fare fronte a una mancanza di liquidità, la cui rata mensile è pari a Euro 275,00, fino al 2031 e altro finanziamento nel 2023, per onorare l'accordo raggiunto con la moglie in relazione agli arretrati sul mantenimento di con rata mensile è Per_1
pari a Euro 757,00, con ultima rata nel 2033. Ha assicurazioni e fondi pensione per circa 550 euro
(informazioni tutte contenute negli atti e documenti e emergenti dai verbali di causa).
La somma di tutti i debiti dell' porta ad un esborso mensile per obbligazioni da lui assunte Parte_1 liberamente di oltre € 3.500 (forse non liberamente il finanziamento contratto per ripianare il debito con la moglie per per il quale però ha chiesto in prestito di una somma di € 50 mila a fronte di Per_1 un debito di € 27 mila). A ciò si aggiunge il mantenimento per che il giudice di Bari ha Per_2 quantificato in € 600 mensili, ma che lo stesso in ricorso, e dunque prima della ordinanza Parte_1 del Giudice di Bari del 13.6.2024, allegava essere da lui versato e quantificato nella somma di € 800 comprensivo delle spese extra.
Se forse l' potrà scaricare dalle tasse alcuni costi per locazioni e auto, è certo che i conti non Parte_1
tornano.
pagina 13 di 28 Del resto il predetto non ha brillato di trasparenza avendo tenuto allo scuro questo giudice, che pure deve decidere sulla responsabilità genitoriale, di un ordine di protezione pronunciato dal giudice di
Bari nei suoi confronti in data 7.3.2024 in un procedimento di regolamentazione della responsabilità genitoriale intentato dalla sua ex compagna madre di che ha allegato comportamenti di Per_2
violenza domestica. Se è vero che poi il giudice, nel contraddittorio, ha revocato l'ordine di protezione con decreto del 23.4.2024, ha comunque dato atto di comportamenti auto ed etero distruttivi (minacce di suicidio dell' e assunzione di psicofarmaci) e comportamenti aggressivi e privi di freni Parte_1
inibitori agiti verso la compagna ed anche posti in essere dalla compagna nei di lui confronti che comunque sono preoccupanti in relazione alla idoneità genitoriale tanto che il giudice di Bari ha disposto una CTU psicologica ed ha stabilito che gli incontri del padre che la piccola Per_2
avvengano in spazio neutro una volta alla settimana per una ora (cfr. calendario prodotto e ordinanza ex art. 473 bis .22).
Neppure il predetto ha brillato di correttezza e di senso di responsabilità verso la figlia visto Per_1
che ha accumulato negli anni post separativi, per non aver versato il contributo per il suo mantenimento pattuito in sede di separazione consensuale, un debito di oltre 40 mila euro e poi ottenendo un transazione di € 25.000, malgrado i suoi rediti non fossero modesti, fossero in aumento, la piccola non era ancora nata e la somma di cui alla separazione consensuale fosse stata Per_2
concordata.
La situazione reddituale e patrimoniale della è modesta e sostanzialmente invariata dal CP_1
momento della separazione.
è una psicologa con specializzazione in neuropsicologia dello sviluppo e nel 2006 Controparte_1
ha sottoscritto un contratto di libera professione con l' , tuttora in essere. E Controparte_3 CP_4
dal 2013 ha sottoscritto anche un contratto di libera professione di 8 ore settimanali con il Centro
Medico Sant'Agostino: il sabato con orario variabile.
Ha riferito alla udienza innanzi al Got: “Sono psicologa presso l'ospedale San Carlo e consulente alla
Sant'Agostino il sabato mattina e quando è con il padre anche per qualche ora al pomeriggio. Per_1
Svolgo 35 ore lavorative in ospedale ed 8 ore settimanali alla Sant'Agostino, oltre a qualche ora on line il martedì pomeriggio. Ho entrate mensili nette pari a circa 1.500 euro per l'anno di imposta
2022. Vivo con nella casa di proprietà dei genitori di , assegnatami in separazione. Ho Per_1 Pt_1
pagina 14 di 28 un piano d'accumulo per circa 100 euro al mese. Ho ereditato alla morte dei miei nonni con mio fratello ed i miei zii la quota di 1/6 della casa dei miei nonni e dei terreni circostanti”.
Nella ordinanza presidenziale della causa di separazione si dava atto di redditi netti mensili nell'anno
2013 (dich. 2014) di € 1.894.
Il modello PF/21 indica un lordo (quadro LM regime forfetario) di € 29.984, che detratte tasse e contributi, porta ad un netto medio mensile di € 1.962, il PF/22 indica un lordo (quadro LM regime forfetario) di € 27.392 per un netto medio mensile di €
1.720, il PF /2023 indica un lordo (quadro LM regime forfetario) di € 24.820 che porta ad un netto medio mensile di € 1.362.
Gode della assegnazione della casa coniugale di proprietà dei genitori del marito.
Pertanto, ritenuti non veritieri i redditi dell' e considerato che la quantificazione effettuata in Parte_1
sede separativa teneva conto anche delle spese della baby sitter che ora pacificamente non sono più neceSArie, che le necessità della minore sono certamente aumentate avendo ella ora 14 anni, che la situazione reddituale materna è sostanzialmente invariata, che il padre deve provvedere anche al mantenimento di , si ritiene equo quantificare il contributo di mantenimento del padre per Per_2
nella somma mensile di € 900, oltre al 50% delle spese extra come da linee guida di questo Per_1
Tribunale della Corte di appello di Milano, con rivalutazione istat e prima rivalutazione a luglio 2025.
L'assegno unico universale sarà percepito integralmente dalla madre.
Quanto alle istanze istruttorie si osserva che i capitoli di prova orale di parte ricorrente sono irrilevanti e valutativi, quelli di parte resistente sono irrilevanti, pacifici e generici. La richiesta di accertamenti di Polizia tributaria e la CTU contabile richiesta dal marito sono del tutto esplorative. Le analoghe richieste di parte resistente appaiono irrilevanti.
Viene fiSAta ulteriore udienza di prima comparizione al fine di verificare se le parti hanno mantenuto l'impegno relativo al percorso psicologico di se il padre adempie agli obblighi di cui alla Per_1
presente ordinanza, se vi siano indicazioni di pregiudizio per la minore che impongano di adottare provvedimenti differenti in ordine alla genitorialità.
P.Q.M.
1. Conferma l'affidamento di ad entrambi i genitori con prevalente collocamento e residenza Per_1
anagrafica presso la madre in Milano in via Ennio 12,
pagina 15 di 28 2. Conferma l'assegnazione della casa coniugale in Milano in via Ennio 12, di proprietà dei genitori dell' , alla che vi abita con la figlia minore, Parte_1 CP_1
3. Dispone che il padre veda e tenga con sé tutti i giovedì prendendola da scuola e stando con Per_1
lei per il pranzo per poi riaccompagnarla dalla madre o agli sport e riprenderla a casa della madre la sera entro le 19.30 e riportarla alla madre dopo cena entro le ore 21.30; a fine settimana alternati dal venerdì prelevandola da casa della madre alle ore 20 e riportandola dalla madre alla domenica sera entro le ore 20.00 prima di cena (accompagnandola a scuola il sabato mattina); le vacanze di Pasqua ad anni alterni;
i ponti accorpati al fine settimana di competenza;
le vacanze di Natale divise in due periodi uguali ed alternate con la madre di anno in anno;
tre settimane anche consecutive durante le vacanze estive da concordare entro il 30 maggio di ogni anno ed in mancanza di accordo gli anni dispari saranno decisi dalla madre e gli anni pari saranno decisi dal padre,
4. Invita le parti a mantenere fermo il proposito di aiutare le figlia con un percorso di sostegno psicologico/psicoterapeutico,
5. Pone a carico dell' di versare alla a titolo di contributo di mantenimento per la Parte_1 CP_1
figlia, a decorrere dal rateo di luglio 2024, entro il 5 di ogni mese in via anticipata, la somma di euro
900,00 oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, prima rivalutazione luglio 2025, oltre al 50% delle spese come da linee guida del Tribunale e della Corte di Appello di Milano secondo il seguente schema e con le seguenti modalità: (…)
6. Da atto dell'impegno del padre di versare direttamente alla figlia la somma mensile di € 80,
7. Rigetta tutte le prove richieste dalle parti” e rinviava la causa per verificare la situazione della minore e per la discussione orale al 19.11.2024, alla suddetta udienza i difensori della resistente dichiaravano di aver depositato un'istanza urgente in relazione a dei problemi di salute della minore, in merito alla quale i difensori del ricorrente avevano depositato memoria di replica, venivano sentite le parti e all'esito il Presidente relatore si riservava e con ordinanza resa in data 06.12.2024 così disponeva:
“.. rilevato che le parti disquisiscono oltre che su questioni di natura economica anche sui problemi di salute della figlia minore che la madre indica come gravi mentre il padre ridimensiona sensibilmente, secondo la madre per mere questioni economiche, rilevato che la visita con l'endocrinologo è stata fiSAta con il SSN per il prossimo mese di gennaio
2025 ma che la madre vorrebbe anticipare prenotando una visita privata, rilevato che non sono state prodotte in giudizio certificazioni mediche che indichino l'urgenza di provvedere, pagina 16 di 28 ritenuto che deve proseguire il percorso di sostegno psicoterapeutico di con la dr Per_1 Per_5 sottolineato che non si è mai richiesto né si ritiene di richiedere alla dr.SA una relazione Per_5 sulla situazione psicologica della ragazza né altra certificazione del percorso terapeutico, trattandosi di uno spazio privato della minore che deve essere preservato da ingerenze dei genitori e tanto più del presente giudizio,
P.Q.M.
1. Autorizza la madre a richiedere, anche senza l'accordo del padre, ed a produrre in giudizio certificazioni mediche della pediatria della minore, dr.SA e della ginecologa della steSA, Per_8 dr.SA sia sulla urgenza della visita endocrinologica di sia sullo stato di salute della Per_9 Per_1 ragazzina in particolare sul suo dimagramento e sui dolori addominali che sembra accusare
2. Concede termine alla madre per il deposito fino al 17.12.2024
3. Riserva la decisione all'esito
4. Evidenzia che non si è mai richiesto né si intende richiedere alcun certificato alla psicoterapeuta della minore dr.SA Per_5
5. Dispone che la madre comunichi la presente ordinanza alla dr.SA ”, Per_5
con ordinanza depositata in data 20.12.2024 il Presidente così disponeva:
“a scioglimento della riserva assunta con ordinanza del 6.12.2024, ritenute ammissibili le note di parte del 16.12.2004 e di parte del 18.12.2024 CP_1 Parte_1
seppure non espreSAmente autorizzate, visto il delicato oggetto dello stato di salute della figlia minore e comunque neceSArie per la decisione, rilevato che dal certificato medico “prima visita endocrinologica” (documento n. 109) allegato alla nota del 18.12.2024 di parte sembra che la visita endocrinologica di oggetto della Parte_1 Per_1
istanza materna, sia stata già fatta privatamente proprio dalla dr.SA consigliata dalla Per_10
ginecologa di la dr.SA in data 27.11.2024, Per_1 Per_9
ritenuto allo stato inspiegabile come la madre non abbia dato atto della effettuata visita endocrinologica privata nella nota del 16.12.2024, ritenuto pertanto che nulla debba essere statuito in relazione alla visita endocrinologica privata oggetto della richiesta materna (alla scorsa udienza è stato verbalizzato “I difensori della CP_1
chiedono che il giudice autorizzi la visita endocrinologica privata di con spese a carico dei Per_1 genitori al 50% ciascuno”), se non per stabilire che i costi della steSA devono essere posti a carico di entrambi i genitori al 50% viste le condizioni di salute che se non possono essere, fortunatamente, definite “gravi” sono comunque tali (amenorrea ed importante calo ponderale) da necessitare indagini e cure sollecite (vedi certificati prodotti dalla doc 66 e 67 e doc 109 ), CP_1 Parte_1
pagina 17 di 28 ritenuto che la causa debba essere rinviata per verificare quale soluzione abitativa sarà scelta dall' dopo la ceSAzione del contratto di locazione dell'attuale appartamento in Vanzago, Parte_1
ritenuto che ogni decisione in ordine all'affidamento ed alle visite paterne dovrà essere adottata dal
Collegio, non sussistendo allo stato gli estremi per modificare il regime di affidamento della minore e non avendo chiara contezza della permanenza del padre a Milano per l'anno 2025
P.Q.M.
1. Da atto che la visita endocrinologica privata è già stata effettuata,
2. Dispone che i costi della steSA debbano essere posti a carico di entrambi i genitori al 50%,
3. Dispone che l' depositi documentazione dalla quale emerga la soluzione abitativa Parte_1
prescelta per i suoi soggiorni a Milano ed i relativi costi e pagamenti,
4. Invita nuovamente le parti ad addivenire ad una soluzione conciliativa della causa anche al fine di aiutare la figlia minore a superare la difficile situazione psicofisica nella quale vive” e rinviava la causa all'udienza del 5.3.2025 per la discussione orale, autorizzando le parti a depositare in consolle entro il 28.2.2025 le domande che intendevano precisare e i suddetti documenti senza Parte_1
allegazioni difensive,
alla suddetta udienza, dopo aver sentito nuovamente le parti, i difensori chiedevano che la causa fosse rimeSA al collegio per la decisione sulle conclusioni come precisate con fogli depositati il
28.2.2025, modificate tuttavia come da dichiarazioni rilasciate in udienza, e il Presidente rimetteva la causa al collegio per la decisione, la causa era discuSA e decisa nella camera di consiglio del 09.04.2025.
Considerato in diritto
Le istanze istruttorie
Rileva preliminarmente il Collegio che dal punto di vista istruttorio la controversia in oggetto è pienamente matura per la decisione, senza che si renda neceSArio procedere ad un'integrazione del materiale probatorio già presente in atti, condividendo il Collegio le considerazioni svolte sotto il profilo istruttorio dal PI. Si osserva che le parti alla ultima udienza hanno concordato sul contributo di mantenimento per la figlia minore superando, pertanto, ogni problematica relativa alla sua quantificazione.
La domanda di divorzio pagina 18 di 28 La domanda di ceSAzione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve trovare accoglimento.
I coniugi si sono separati consensualmente in data 04.04.2016 con verbale omologato con decreto del Tribunale di Milano del 06.06.2016.
Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge
(il ricorso è stato depositato il 20.12.2023), ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n.
898/70 e successive modifiche per la pronuncia della ceSAzione degli effetti civili del matrimonio, non risultando dagli atti, né essendo stato eccepito, che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendo ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La responsabilità genitoriale il prevalente collocamento della figlia minore presso la madre e l'assegnazione CP_5 Per_1
alla della casa coniugale di Milano, Via Ennio 8 (di esclusiva proprietà dei genitori CP_1 dell' ) ove continuerà a vivere con la figlia, statuizioni che entrambi i genitori chiedono Parte_1
concordemente di confermare, le parti hanno svolto domande contrastanti in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale, chiedendo l' la conferma dell'attuale regime dell'affido condiviso Parte_1
(disposto a far data dalla separazione del 2016), invece insistendo, da ultimo, la affinché sia CP_1
disposto a suo favore l'affido super esclusivo, o in subordine che sia limitata la responsabilità genitoriale del padre in ordine alle decisione medico-sanitarie e sportive.
La domanda della madre volta ad ottenere una limitazione della responsabilità genitoriale del padre si fonda principalmente sulle vicende inerenti alla salute della figlia minore che secondo Per_1 quanto dalla steSA dedotto non sarebbero state trattate dall' con la dovuta attenzione e Parte_1
sollecitudine, quanto piuttosto sminuite con un atteggiamento ostativo e immotivatamente volto ad allungare i tempi di intervento. A ciò si aggiungerebbero gli ostacoli posti dal padre anche in ordine all'iscrizione in palestra della figlia. Il tutto motivato, secondo la sulla base di ragioni CP_1
economiche, non volendo il padre contribuire al pagamento di queste spese extra.
Il Tribunale evidenzia preliminarmente che effettivamente nel corso del procedimento, soprattutto dopo la disposta audizione di è stato appurato un forte stato di malessere della Per_1 minore. È opportuno riportare le valutazioni del Presidente relatore rese nell'ordinanza del 21.07.2024, che ha evidenziato che nel corso del suo ascolto ha manifestato: “un comportamento rigido, Per_1
pagina 19 di 28 chiuso, rilasciando dichiarazioni che necessitavano di numerose domande e che sembravano avere come unica finalità quella di mascherare il proprio profondo sentire (“Io sono contenta, non cambierei niente della mia vita”), di non sbilanciarsi sui genitori neppure nella descrizione di aspetti caratteriali tipici ma non negativi, o delle consuetudini della vita con loro, per la paura di danneggiare uno dei due. Con il padre poi il mascheramento dei propri sentimenti ed anche della verità dei fatti, è stato importante (si vedano le risultante del giudizio di Bari circa il clima che si viveva nella casa della nuova coppia e le risposte della minore, oppure le parole sulla sorellina “ho una sorella e sono contenta” senza che sia stato verbalizzato neppure un minimo sentimento di gelosia, naturale anche nei figli di coppie serene e conviventi o di delusione e dolore, più che verosimili reazioni al trasferimento del padre a Bari per la nascita della nuova bambina). E' apparsa una ragazzina coartata, intimorita, stretta in un conflitto che la soffoca che è riuscita a dire cose brutte solo su se steSA: “vorrei essere meno timida, ci sto lavorando, e vorrei piacermi un po' di più. mi ritengo troppo alta e con un brutto naso”: i genitori sono perfetti, quella che deve cambiare è lei”.
Per questi motivi
, opportunamente, entrambi i genitori concordavano sulla necessità di far intraprendere un percorso di sostegno psicologico/psicoterapeutico per IL, che la steSA ha poi effettivamente intrapreso nel luglio 2024 con la dott.SA percorso che sta Persona_5 proseguendo anche nell'attualità con buoni risultati, secondo quanto riportato dagli stessi genitori.
Successivamente, nel corso della causa, la madre evidenziava, con apposita istanza, una serie di problemi di salute della figlia indicandoli come gravi, in particolare un importante calo di peso, forti dolori di stomaco, mentre il padre li ridimensionava sensibilmente, secondo la madre per mere questioni economiche.
È stato pertanto neceSArio approfondire la suddetta situazione, che secondo quanto si è potuto appurare, tramite anche il deposito delle prescrizioni del pediatra e di altri specialisti che hanno seguito/seguono è stata di molto ridimensionata rispetto alle allegazioni materne. Per_1
In primis, si è posto il problema della visita endocrinologica che era stata prescritta dalla ginecologa della minore, che la madre, evidenziandone l'urgenza, avrebbe voluto effettuare il prima possibile privatamente, chiedendo con apposita di istanza del 16.12.2024 di essere autorizzata in tal senso, dal momento che il padre aveva manifestato il proprio dissenso, facendo presente che la visita era stata fiSAta con il SSN per il mese di gennaio 2025.
pagina 20 di 28 Tuttavia, emergeva dalle note autorizzate, in particolare dal certificato medico “prima visita endocrinologica” (documento n. 109 allegato alla nota del 18.12.2024 di parte ) che la visita Parte_1
endocrinologica di oggetto della istanza materna, era stata già fatta privatamente dalla dr.SA Per_1
consigliata dalla ginecologa di dr.SA in data 27.11.2024, senza che la madre Per_10 Per_1 Per_9
avesse dato atto della effettuata visita endocrinologica privata nella nota del 16.12.2024, con ciò ritenendosi inspiegabile la sua istanza.
Dalla lettura degli atti delle parti e anche dalla documentazione medica allegata il Tribunale ritiene che non vi fosse una particolare situazione di pregiudizio per la ragazzina, né una trascuratezza paterna: sono emersi differenti modalità di affrontare i problemi di salute della figlia legati verosimilmente a differenti aspetti di personalità dei genitori: la madre più ansiosa, il padre meno apprensivo, ma entrambi comunque attenti. Anche dopo la nascita della seconda figlia ed il trasferimento a Bari, il padre ha sempre mantenuto il proprio rapporto con la minore, così come ha mantenuto una abitazione fiSA su Milano per garantire la frequentazione con la steSA.
Sul punto deve evidenziarsi che la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337 ter c.c., è derogabile solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, come nel caso in cui il genitore abbia mostrato una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa, frequentando in modo discontinuo il figlio minore, o disintereSAndosi delle questioni e delle decisioni riguardanti la vita del figlio, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affidamento condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr Cass.
27/2017, Cass. 26587/09; Cass. 16593/08).
In applicazione di questo principio giurisprudenziale appena richiamato e delle circostanze sopra esposte, la domanda di affidamento super esclusivo della figlia alla madre non può essere accolta, così come non può essere accolta la domanda di limitare la responsabilità genitoriale del padre in ordine alle decisioni mediche e sportive della figlia, non essendovi evidenza di stalli decisionali tali da aver comportato un pregiudizio nella vita di ed avendo manifestato, ad ogni modo, il padre la Per_1
propria volontà di essere coinvolto nelle decisioni riguardanti la figlia, senza che i suoi comportamenti abbiano posto ostacoli di sorta.
Piuttosto il padre sembra refrattario a sostenere spese: la importante morosità accumulata dopo la separazione consensuale e la attuale morosità, allegata dalla madre, dopo i provvedimenti pagina 21 di 28 provvisori, sono indice di una mancanza di seria volontà di adempiere i propri obblighi economici nei confronti della figlia che cresce e che ha bisogno di sempre maggior sostegno economico da parte dei genitori.
Deve disporsi che i genitori proseguano nel percorso di sostegno psicologico/psicoterapeutico in atto a favore della figlia con spese da ripartirsi al 50% ciascuno. Per_1
I tempi di permanenza con i genitori
Il padre, rispetto alla attuale regolamentazione stabilita con l'ordinanza ex art. 473 bis .22 del
21.7.2024, ha chiesto un aumento del tempo con la figlia, in particolare ha chiesto di poterla tenere con sé:
-dal giovedì dall'ora di pranzo e sino al sabato mattina a settimane alternate;
- dal giovedì all'ora di pranzo e sino al lunedì mattina a settimane alternate;
-cinque settimane di cui tre consecutive durante le vacanze estive.
La madre ha chiesto la conferma della regolamentazione prevista nell'ordinanza del 21.07.2024.
Il Tribunale ritiene innanzitutto che le valutazioni di cui alla suddetta ordinanza, con la quale è stata eliminata, rispetto alla precedente regolamentazione, la notte del giovedì di con il padre Per_1
per evitare che la minore effettuasse due trasferimenti il giovedì sera da Milano a Vanzago, ove il padre risiedeva, e da Vanzago a Milano il venerdì mattina per la scuola, debbano ritenersi superate dalla circostanza che il padre ha lasciato l'appartamento di Vanzago e ha condotto in locazione un nuovo appartamento a Milano, molto vicino all'abitazione della madre.
Alla luce della nuova situazione si ritiene che il pernotto del giovedì presso il padre poSA essere reintrodotto. Pertanto nelle settimane in cui il fine settimana è di competenza paterna il padre terrà con sé dal giovedì alla uscita di scuola fino al lunedì mattina riaccompagnandola a scuola. Per_1
Mentre nelle settimane che si chiudono con il fine settimana materno il padre terrà con sé dal Per_1 giovedì dall'uscita di scuola fino al venerdì quando la riaccompagnerà a casa dalla madre entro le ore
18.00. La domanda del padre che vorrebbe tenere la figlia fino al sabato mattina non può essere accolta, dal momento che una tale previsione intaccherebbe il weekend di competenza della madre, la quale deve poter essere meSA nelle condizioni di paSAre un adeguato tempo con la figlia nei fine settimana di sua spettanza anche prevedendo vacanze fuori Milano.
Quanto alle vacanze estive si conferma l'attuale previsione che prevede che la minore trascorra tre settimane anche consecutive con entrambi i genitori da concordare entro il 30 maggio di ogni anno pagina 22 di 28 ed in mancanza di accordo gli anni dispari saranno decisi dalla madre e gli anni pari saranno decisi dal padre. Una previsione aumentata a 5 settimane con il padre non appare giustificata, non dovendo il padre recuperare, nel tempo di vacanza, limitate frequentazioni del tempo scolastico, visto che le sue frequentazioni sono ampie e non volendosi ridurre i tempi della minore con la madre nel periodo estivo, nel quale, ad eccezione delle tre settimane con ciascuno dei genitori, si applicherà il calendario ordinario. Le vacanze di Pasqua ad anni alterni;
i ponti accorpati al fine settimana di competenza
(festività entro il mercoledì si accorpa al fine settimana precedente, festività dal giovedì si accorpa al fine settimana successivo); le vacanze di Natale divise in due periodi uguali ed alternati di anno in anno.
Le condizioni economiche
In ordine al contributo di mantenimento paterno per la figlia, le parti hanno da ultimo svolto domande coincidenti, chiedendo la conferma della previsione stabilita nell'ordinanza ex art. 473bis.22 cpc che ha posto a carico del padre l'obbligo di versare alla madre la somma di euro 900,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie come da Linee Guida del Tribunale e della Corte d'Appello di
Milano. Le parti concordano anche sul percepimento integrale da parte della madre dell'Assegno Unico per la Famiglia.
Ritiene il Collegio che, richiamato il principio di proporzionalità nel concorso dei genitori al mantenimento dei figli;
i parametri di cui all'art. 337 ter co 4 c.c.; i redditi delle parti, in merito ai quali non sono stati rappresentati cambiamenti dalla pronuncia dell'ordinanza ex art. 473bis.22 cpc;
i tempi di frequentazione padre/figlia e l'età di quest'ultima; tenuto altresì conto del valore economico che discende dall'assegnazione alla madre della casa coniugale, di proprietà dei genitori del padre, nonché
l'onere posto a carico del padre per il mantenimento dell'altra figlia, nata il [...], poSA essere confermato il contributo a carico dell' per il mantenimento di , come richiesto da Parte_1 Per_1
entrambe le parti e già quantificato dal Presidente in sede di provvedimenti provvisori ed urgenti in euro 900 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie come da Linee Guida del Tribunale e della
Corte d'Appello di Milano. E' opportuno prevedere che il padre sostenga il 50% della palestra o di altro sport che la ragazza intenda praticare, almeno uno sport all'anno, anche senza suo espresso accordo, vista l'adesione nel corso del giudizio. E che sostenga, senza necessità di un espresso accordo, anche le eventuali spese per le ripetizioni di come dallo stesso accettato nel corso del giudizio. Per_1
Inoltre i genitori dovranno sostenere il 50% ciascuno delle spese del percorso di psicoterapia che pagina 23 di 28 sta seguendo, fatti salvi eventuali differenti accordi tra le parti -emersi nel corso delle udienze- Per_1
di pagamento integrale a carico del padre per ripianare la sua attuale morosità.
Si da atto che il padre si è impegnato a versare direttamente a la ulteriore somma di € Per_1
80 mensili per le sue spese personali, disponibilità mai ritirata nel corso del giudizio.
Le ulteriori domande avanzate dalla CP_1
La ha chiesto ai sensi dell'art. 473bis.39 cpc che l' venga ammonito in CP_1 Parte_1
quanto la sua condotta arreca pregiudizio alla figlia e alla resistente, invitandolo al rispetto dei Per_1
provvedimenti in vigore, nonché la condanna dello stesso al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria in favore della CaSA delle Ammende.
Si evidenzia che presupposti per l'applicazione delle suddette misure sanzionatorie sono comportamenti di grave inadempimento e di violazione da parte dei genitori delle regole che attengono all'esercizio della responsabilità genitoriale. Deve trattarsi, quindi, di condotte poste in essere da un genitore lesive delle regole concordate dalle parti o disposte dal Giudice sulle modalità di esercizio della genitorialità, che si traducono di fatto in una lesione del diritto del minore a mantenere un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori, indispensabile per il suo sano percorso di crescita e che devono essere provate.
Nel caso di specie ritiene il Tribunale che le domande della non poSAno trovare CP_1 accoglimento, non ravvisandosi nel comportamento di i presupposti per l'applicazione delle Parte_1
sanzioni ex art. 473bis.39 cpc, atteso che quest'ultimo ha sempre mantenuto, nel complesso, una stabile relazione con la figlia, partecipando in tutti gli ambiti della sua vita.
Le gravi violazioni economiche del padre, antecedenti al presente giudizio sono state risolte accettando la madre una somma inferiore in sede transattiva. Le inadempienze economiche allegate dalla madre nel presente giudizio sono rimaste allegazioni. Peraltro per tali inadempimenti l'ordinamento fornisce strumenti appositi che la potrà attivare azionando gli istituti di cui CP_1
agli artt. 473 bis .36 e 37 c.p.c.
Le spese di lite
Quanto alle spese di lite si osserva che la causa è stata iniziata dall con la richiesta di Parte_1 una significativa riduzione del contributo per la figlia (da circa € 1.000 pari agli accordi Per_1
separativi aumentati della rivalutazione monetaria oltre al 50% delle spese extra, ad € 400 oltre al
40% delle spese extra). Alla udienza del 17.5.2024 il difensore della ha verbalizzato che CP_1
pagina 24 di 28 poteva raggiungersi un accordo con la previsione di € 900 oltre al 50% delle spese extra ed l'AUF tutto alla madre. l' non ha accettato proponendo € 600 oltre al 40% delle spese extra. Parte_1
Successivamente con l'ordinanza ex art. 473 bis .22, non reclamata, è stato evidenziato come la asserita difficoltà economica dell' non fosse credibile ed è stato quantificato il contributo Parte_1
paterno in € 900 mensili, oltre alle spese extra nella misura del 50%, oltre all'AUF tutto a favore della madre.
Solo alla udienza fiSAta per la discussione orale della causa, tenutasi il 5.3.2025, l' ha Parte_1
accettato la quantificazione effettuata dal giudice. Pertanto la causa è essenzialmente proseguita per circa un anno sostanzialmente per l'opposizione dell' in ordine alla misura del contributo, Parte_1
apparendo le altre questioni trattate solo l'emersione di una mai sopita conflittualità.
Malgrado le considerazioni di cui sopra, non può non valutarsi, nella regolamentazione delle spese di lite, la soccombenza della sulla domanda di affidamento esclusivo e sulle domande CP_1
ex art. 473 bis .39 c.p.c.. Si ritiene, pertanto, che le spese debbano essere compensate nella misura della metà e poste a carico del ricorrente nella misura della restante metà e si liquidano come in dispositivo vista la natura della causa, il suo valore e la difficoltà delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Dichiara la ceSAzione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra
[...]
e in ARCEVIA (AN) in data 21/06/2008 trascritto nei Parte_1 Controparte_1 registri dello stato civile del Comune di nell'anno 2008, atto n. 6, Parte II, Serie A,
2. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1, dopo il suo paSAggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del Comune di ARCEVIA (AN) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge,
3. Affida la figlia minore nata il [...], ad [...] i genitori, con prevalente Per_1
collocamento e residenza anagrafica presso la madre in MILANO, Via Ennio n. 12,
4. Dispone che le parti proseguano nel percorso di sostegno psicologico/psicoterapeutico in atto a favore della figlia Per_1
5. Autorizza il padre a vedere e tenere con sé le figlie secondo le seguenti modalità:
-nelle settimane in cui il fine settimana è di competenza paterna il padre terrà con sé dal Per_1
pagina 25 di 28 giovedì alla uscita di scuola fino al lunedì mattina riaccompagnandola a scuola,
-nelle settimane che si chiudono con il fine settimana materno il padre terrà con sé dal Per_1 giovedì dall'uscita di scuola fino al venerdì quando la riaccompagnerà a casa dalla madre entro le ore 18.00,
-quanto alle vacanze estive la minore trascorrerà tre settimane anche consecutive con entrambi i genitori da concordare entro il 30 maggio di ogni anno ed in mancanza di accordo gli anni dispari saranno decisi dalla madre e gli anni pari saranno decisi dal padre,
-le vacanze di Pasqua ad anni alterni,
-i ponti accorpati al fine settimana di competenza (festività entro il mercoledì si accorpa al fine settimana precedente, festività dal giovedì si accorpa al fine settimana successivo),
-le vacanze di Natale divise in due periodi uguali ed alternati di anno in anno.
6. Assegna la casa coniugale con tutti gli arredi in eSA esistenti alla madre affinché la occupi con la figlia minore,
7. Conferma che l' versi alla a titolo di contributo al mantenimento della figlia, Parte_1 CP_1 entro il 5 di ogni mese, la somma di € 900,00 rivalutabile annualmente secondo indici Istat, con prima rivalutazione a luglio 2025, oltre al 50% delle spese extra secondo il seguente schema e con le seguenti modalità :
a- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
oltre alle spese per il sostegno psicologico/psicoterapeutico di fatti salvi eventuali differenti accordi tra le parti circa il pagamento integrale a carico del Per_1
padre per ripianare la sua attuale morosità.
b- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
pagina 26 di 28 c- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero conneSA al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo caSA richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
le spese per le ripetizioni di Per_1
d- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
e- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); le spese della palestra o comunque di uno sport all'anno;
f- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
g- spese da concordare: Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
h- spese anticipate: il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e- mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta pagina 27 di 28 i- l'assegno unico per la famiglia verrà percepito integralmente dalla madre;
8. Da atto dell'impegno del padre di versare direttamente a €80 mensili per le sue spese Per_1
personali
9. Rigetta le domande ex art. 473bis.39 cpc della CP_1
10. Compensa tra le parti le spese di lite nella misura del 50%,
11. Condanna l' alla rifusione delle spese sostenute dalla nella misura del restante Parte_1 CP_1
50% che si liquidano, per tale quota, in € 3.800 oltre a spese generali forfetarie, oltre a Iva e Cpa come per legge.
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo 1)
Milano 09/04/2025
Il Presidente dott.SA Anna Cattaneo
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