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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 03/04/2025, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FERMO, IN PERSONA DEL GOP DR. ROSSELLA
MAURIZI HA PRONUNCIATO LA SEGUENTE
SENTENZA
NEL PROCEDIMENTO CIVILE N.489/2024 R.G.
PROMOSSA DA : nato a [...] Parte_1
Giorgio il 4/01/1983 ed ivi residente a[...] CF
, rappresentato e difeso congiuntamente e C.F._1
disgiutamente dagli Avv.ti Massimo ed Enrico Di Bonaventura del
Foro di Fermo, ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Fermo, Largo Fogliani, giusta delega all'atto introduttivo del giudizio
CONTRO , nato a [...] il [...] ed Controparte_1
ivi residente in [...]
rappresentato e difeso dall'Avv. Amato CodiceFiscale_2
Mercuri ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Moresco, Via Postina, n.11 giusta procura speciale apposta in calce all'atto introduttivo del giudizio
OGGETTO: COMODATO DI IMMOBILE BREVI MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA SENTENZA
Con atto di citazione di sfratto per finita locazione, nella sua qualità di proprietario, giusta donazione avvenuta con atto pubblico del Notaio del 3/11/2023, e comodante Per_1
dell'immobile sito in Petritoli Largo Leopardi, n.7, individuato al
CU di detto Comune al Foglio 26 part 167 sub 7 Cat.A/2, CI2, vani
10,5 sup cat.203 mq , rend. 336,21 evocava innanzi Codesto
Ufficio il Sig. al fine di sentirlo condannare a Controparte_1
tutte le conclusioni riportate nell'atto introduttivo e che qui sono da intendersi interamente riportate e trascritte In data
5/08/2017, concedeva in comodato d'uso gratuito al Parte_1
padre il suddetto immobile. Va precisato che, tale CP_1
contratto era ed è ancora oggi senza determinazione di durata ex art 1810 cc e, all'art 4,le parti stabilivano che” a semplice richiesta del comodante, il comodatario si obbliga a restituirgli il bene nella , sua piena disponibilità nello stato di fatto in cui si trovava al momento della consegna , salvo il normale deterioramento derivante dall'uso” ma ciò ancora oggi non è avvenuto. Con comparsa si costituiva in giudizio l'intimato, opponendosi all'intimato sfratto per finita locazione ritenendolo infondato sia in fatto che in diritto e, chiedendo l'accoglimento di tutte le conclusioni riportate in tale atto per cui il GOP disponeva il mutamento del rito e invitava le parti alla mediazione che però si concludeva con esito negativo. In primis, va rilevato che non può essere accolta l'eccezione eccepita da parte intimata della mancata notifica della richiesta di restituzione del bene in quanto nella racc. ci sarebbe stata una correzione a penna del numero civico da 2 a 7, ma risulta essere un mero errore materiale corretto prima della spedizione. Ma, in ogni caso non esiste nessuna norma che prevede che nel caso di un comodato senza termine ci deve essere per forza l'anticipazione con una lettera.
Pertanto ciò va rigettata. Cass. Civile, sez. II 27/12/2016 Nessun dubbio può sorgere in ordine poi alla definizione di tale contratto come “comodato precario”. A qualificarlo come tale, non scaturisce solo dal tenore letterale di dell'accordo stipulato tra i coniugi in sede di separazione e ratificato dalle odierne parti e nel quale non viene indicato alcun termine temporale ma, una chiara manifestazione di volontà delle parti, a partire dalla madre dell'odierno attore, di concedere al Sig. una dimora CP_1
temporanea, permettendogli di risiedere nell'appartamento in questione per oltre sette anni, periodo considerato sufficiente trovasse una diversa dimora;
in più il già citato art.4 del CP_1
contratto di cui non può essere sottovalutato prevede che a semplice richiesta l'immobile venga restituito. Tale volontà dei contraenti risulta perfettamente chiara e non è suscettibile di diversa interpretazione. A tal proposito vedasi l'art. 1367 cc,e, ciò non lede l'autonomia contrattuale dei privati. Le parti hanno disciplinato anche le modalità di restituzione dell'immobile e, il contratto è stato firmato da tutte le parti. Quanto poi, alla destinazione d'uso a casa familiare, la stessa deve essere esplicitata chiaramente e, in mancanza va adottata la soluzione più favorevole alla cessazione del contratto v. sent. 696del
14/04/2022 Tribunale di Trieste. Per cui, in atti non è stata raggiunta la prova in ordine alla destinazione familiare. Da ultimo, va evidenziato che il Sig. ha urgente necessità di Parte_1
rientrare in possesso dell'immobile in quanto dove attualmente vive deve essere liberato quanto prima per essere venduto sia per poter ospitare il suo nucleo familiare e sempre detto immobile in cui vive con l'anziana madre Per cui, vi sono tutti i requisiti prescritti anche dall'art. 1809 cc infine, l'immobile in questione non risulta attribuito a per tutta la vita. CP_1
L'immobile in questione è stato concesso in comodato d'uso gratuito finchè lo stesso non avrebbe trovato un'altra abitazione, per aiutarlo in un periodo transitorio, ma lo stesso non si è mai adoperato per trovare un'altra sistemazione Tanto premesso,
non può sottrarsi alla restituzione dell'immobile per cui CP_1
è causa al figlio Parte_1
PQM
Il GOP del Tribunale di Fermo, contrariis rejectis, Dichiara la natura di comodato precario ex art 1810 cc del contratto stipulato tra le parti e per l'effetto Condanna il Sig. CP_1
il rilascio immediato dell'immobile meglio descritto
[...]
nell'atto introduttivo libero e vuoto da parsone e cose per il sopravvenire di un urgente e sopravvenuto bisogno da parte di e, per i motivi esposti in narrativa respinge Parte_1
tutte le domande proposte da in quanto Controparte_2
infondate sia in fatto che in diritto.
Condanna infine il al pagamento in favore di Controparte_1
delle spese e competenze di lite che si Parte_1
quantificano in complessivi Euro 1.500,00 oltre accessori di Legge
Fermo, li 3/04/2025 Il GOP Dr. Rossella
Maurizi