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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/10/2025, n. 10307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10307 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA IV^Sezione Lavoro
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice AO SA, ha pronunciato e pubblicato all'udienza del 15 ottobre 2025, la seguente
SENTENZA
con motivazione contestuale nella causa di primo grado iscritta al n. 38391 del ruolo generale per l'anno 2024 e vertente
T R A
, elettivamente domiciliata in Roma, Via Gavinana 2, presso Parte_1
lo studio dell'Avv. Paolo Zurolo e dell'Avv. Maria AO Monti che, congiuntamente e disgiuntamente, la rappresentano e difendono in virtù di procura apposta in calce all'istanza per ATP;
ricorrente
E
in persona del suo presidente e legale rappresentante pro tempore, CP_1
elettivamente domiciliato in Roma via Cesare Beccaria n. 29, rappresentato e difeso dall'Avv. Clotilde Mazza, per procura generale alle liti, rogito per notaio di Roma;
Persona_1
resistente OGGETTO: opposizione ad A.T.P.;
CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22 ottobre 2024 - esponendo Parte_1
di aver infruttuosamente esperito la procedura amministrativa diretta ad ottenere il riconoscimento della sussistenza dei requisiti sanitari previsti ex art. 1, L. 18/80 ed esponendo di aver altresì esperito procedimento giudiziale per l'accertamento tecnico preventivo (ex art. 445-bis c.p.c.) diretto ad ottenere il riconoscimento dei requisiti medico-legali utili ai fini della concessione di detta prestazione e di aver contestate tempestivamente le conclusioni del Ctu che in tale ultimo giudizio aveva ritenuto insussistente il requisito medico legale relativo riconoscimento dello stato invalidante richiesto ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento – ha convenuto in giudizio l' chiedendo CP_1
l'accertamento del suo diritto alla prestazione assistenziale richiesta fin dalla domanda amministrativa e la conseguente condanna dell' al CP_2
pagamento in suo favore dei ratei pregressi, oltre accessori. L CP_1
ritualmente citato si costituiva in giudizio eccependo l'infondatezza della domanda e concludendo per il suo rigetto.
Istruita la causa in via documentale la stessa era decisa all'udienza in data
15 ottobre 2025 con la presente sentenza con motivazione contestuale.
La domanda è inammissibile. Parte ricorrente non ha specificato i motivi della contestazione avverso la Ctu espletata nel giudizio per accertamento tecnico preventivo. Essa si è limitata, al contrario, a sostenere che le conclusioni del perito non sarebbero rispondenti alle sue reali condizioni di salute, caratterizzate dalla sussistenza delle condizioni per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. Secondo parte attrice, tale condizione sarebbe da ritenere sussistente in considerazione dell'omessa valutazione complessiva di tutte le patologie da cui la ricorrente sarebbe affetta;
per tale ragione, il CTU non avrebbe ritenuto non sussistente il requisito sanitario prescritto per la provvidenza oggetto di giudizio. Tale tesi non risulta condivisibile.
Dall'esame e dalla lettura della Ctu espletata nel giudizio per accertamento tecnico preventivo e, in particolare, dalle considerazioni medico-legali, si ricava invece che il perito ha correttamente esaminato l'intero complesso invalidante dal quale è risultata affetta la ricorrente, ritenendolo tuttavia non di gravità tale da determinare la sussistenza del requisito richiesto per ottenere la prestazione oggetto di causa. Dette conclusioni, come detto, non vengono censurate in modo specifico nel ricorso, nel quale invece si sostiene l'erroneità della valutazione espressa dal perito nell'ambito del procedimento per accertamento tecnico preventivo, senza alcun confronto con le considerazioni medico-legali contenute nella relazione peritale, limitandosi a riconsiderare in termini favorevoli al ricorrente le certificazioni mediche in atti. Si impone, pertanto, la dichiarazione di inammissibilità della domanda, in considerazione della genericità delle censure sopra riportate.
Le spese del presente giudizio devono invece essere dichiarate irripetibili in ragione del reddito della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
- dichiara inammissibile il ricorso.
-Dichiara irripetibili le spese del presente giudizio;
Roma, 15 ottobre 2025
Il Giudice
AO SA