TAR Ancona, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 138
TAR
Decreto presidenziale 14 novembre 2024
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TAR
Ordinanza collegiale 22 novembre 2024
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TAR
Ordinanza cautelare 19 dicembre 2024
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TAR
Sentenza 3 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, carenza istruttoria

    Il Tribunale ritiene provata la partecipazione del ricorrente ai fatti attraverso il riconoscimento fotografico da parte della persona offesa, nonostante la mancata menzione nella relazione di servizio iniziale. La condotta è stata ritenuta intimidatoria e aggressiva, e il GIP aveva già confermato la pericolosità in sede di convalida del provvedimento.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 6 della Legge n. 401/1989

    La condotta del ricorrente è ascrivibile alla fattispecie di cui alla lett. b) dell'art. 6, comma 1, della Legge n. 401/1989, in quanto ha tenuto una condotta finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di minaccia che hanno messo in pericolo la sicurezza pubblica, come confermato dal GIP.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell'art. 6, comma 5, della Legge n. 401/1989

    La norma (art. 6, comma 5, Legge n. 401/1989) prevede che nei confronti di chi è già destinatario di un divieto, sia sempre disposta la prescrizione dell'obbligo di comparizione, indipendentemente dalla revocabilità o irrevocabilità del precedente provvedimento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Ancona, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 138
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
    Numero : 138
    Data del deposito : 3 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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