Decreto presidenziale 14 novembre 2024
Ordinanza collegiale 22 novembre 2024
Ordinanza cautelare 19 dicembre 2024
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00138/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00517/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 517 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Pandolfi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Questura di Ancona, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Ancona, corso Mazzini, 55;
per l'annullamento
del provvedimento – ordinanza di D.A.S.P.O n. -OMISSIS- emesso il 19/8/2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Ancona;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 il dott. AN OR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Durante la partita di calcio a 5, del giorno 8/6/2024 presso il Palazzetto dello Sport di -OMISSIS-, tra -OMISSIS- -OMISSIS-, un gruppo di circa 20 tifosi inveivano contro il Presidente della squadra locale perché ritenuto responsabile della sua retrocessione.
Dopo la fine dell’incontro (perso dalla -OMISSIS-), il gruppo tentava anche di avvicinarsi al Presidente nonostante fosse sotto protezione della Polizia.
L’odierno ricorrente fu riconosciuto essere componente del gruppo e ritenuto autore di minacce. Di conseguenza fu querelato dalla persona offesa e deferito alla Procura della Repubblica.
Dal canto suo, il Questore di Ancona ravvisava i presupposti per l’adozione del DASPO in oggetto (analogo provvedimento era stato adottato nel 2024), con cui:
- veniva interdetto sul territorio nazionale, per anni 5, l’accesso ai luoghi dove si svolgono incontri di calcio oltre ai luoghi circostanti lo stadio “-OMISSIS-” e il Palazzetto “-OMISSIS-” di -OMISSIS-;
- veniva disposto, per 2 anni, l’obbligo di comparizione personale presso il Commissariato di P.S. di -OMISSIS-, 30 minuti dopo l’inizio delle gare calcistiche in cui sono impegnate le squadre della -OMISSIS- (calcio a 5 e a 11).
Nelle more dell’odierno giudizio la seconda misura, originariamente convalidata dal GIP, fu revocata dallo stesso GIP per riscontrata diminuzione della pericolosità e considerato il tempo trascorso dai fatti (provvedimento del 3/9/2025).
L’amministrazione intimata si è costituita per resistere al gravame.
2. Con il primo motivo (paragrafo 2 del ricorso) viene dedotto eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, nonché carenza istruttoria, nell’accertare la partecipazione del ricorrente ai fatti accaduti giorno 8/6/2024 presso il Palazzetto dello Sport di -OMISSIS-. In particolare viene dedotto che il provvedimento si fonda esclusivamente sulle dichiarazioni del Presidente della -OMISSIS- contenute nella sua querela. Gli Agenti di Polizia invece, nel loro rapporto di servizio, non avevano riferito alcunché con particolare riferimento proprio al ricorrente. Successivamente è intervenuta anche l’archiviazione della querela.
Le censure vanno disattese.
Nella relazione di servizio dell’8/6/2024 versata in atti, gli Agenti presenti in loco espongono chiaramente che il gruppetto guardava con “fare minaccioso” il Presidente per poi allontanarsi di una decina di metri quando hanno visto che era accompagnato dalla Polizia che cercava di calmare gli animi.
Si può convenire, con parte ricorrente, che il suo nome non compare nella citata relazione di servizio però è stato identificato successivamente attraverso visione di materiale fotografico non oggetto di specifica contestazione che ne deduce falsità o travisamento. Nel verbale di individuazione fotografica ex art. 348 c.p.p. del 26/6/2024, il Presidente della -OMISSIS- afferma testualmente: “Riconosco nella foto nr. 4, la persona che nella stessa circostanza di tempo e luogo si aggrappava la balaustra presente all’interno del <-OMISSIS-> dicendomi in tono minaccioso: <Vieni giù se hai coraggio pezzo di merda>”.
Di fronte al riconoscimento fotografico, il Collegio ritiene non essere decisivi, ai fini del decidere, le prove testimoniali secondo i capitoli di cui all’istanza istruttoria, che non escludo comunque la presenza del ricorrente alla partita e neanche escludono la sua appartenenza alla tifoseria -OMISSIS-.
Il fatto intimidatorio e aggressivo comunque è stato riscontrato anche dal GIP nel motivato provvedimento di convalida della misura ex art. 6, comma 2, della Legge n. 401/1989 dove si legge che “la condotta era commessa in gruppo” (di cui faceva parte il ricorrente) “e non degenerava per intervento delle Forze dell’Ordine”, ritenendo che “alcun plausibile dubbio sussiste quindi nella ricostruzione dei fatti e nella attribuibilità all’indagato…”, disattendendo poi tutte le argomentazioni difensive del ricorrente proposte anche nell’odierno giudizio.
Come affermato ripetutamente dalla giurisprudenza amministrativa, il DASPO costituisce una misura di prevenzione atipica applicabile a categorie di persone che versino in situazioni sintomatiche della loro pericolosità per l'ordine e la sicurezza pubblica (cfr. tra le ultime, Cons. Stato, Sez. III, 7/4/2020, n. 2313; TAR Lazio, Roma, Sez. I-ter, 9/4/2024 n. 6875; TAR Sicilia, Catania, Sez. I, 29/4/2024 n. 1558; TAR Campania, Napoli, Sez. V, 20/7/2022 n. 4880).
La misura può dunque essere disposta nei confronti di chi, sulla base di elementi oggettivi, risulti aver tenuto una condotta finalizzata alla partecipazione attiva a episodi tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica in occasione o a causa delle manifestazioni stesse, e non solo nel caso di accertata lesione, in ottica di repressione, ma anche in caso di pericolo di lesione dell'ordine pubblico, in evidente ottica di prevenzione, come appunto nel caso di condotte che comportino o agevolino situazioni di "allarme" o di "pericolo" (cfr. TAR Sicilia, Palermo, 20/6/2023 n. 2051; TAR Lombardia, Brescia, 18/9/2017 n. 1128).
Per tali ragioni, il DASPO si pone a tutela della sicurezza della collettività rispetto a condotte in grado di generare un pericolo, “essendo sufficiente che il soggetto non dia affidamento di tenere una condotta scevra da episodi di violenza: accertamento che resta incensurabile nel momento in cui risulta congruamente motivato, avuto riguardo a circostanze di fatto specifiche” (TAR Lazio, Roma, Sez. Sez. I-stralcio, 7/3/2024 n. 4597; TAR Sicilia, Palermo, Sez. IV, 30/4/2024 n. 1468; id. Sez. III 9/6/2022, n. 1899).
3. Il secondo motivo (paragrafo 3 del ricorso) ripropone, nella sostanza, le stesse questioni in fatto e le stesse censure di eccesso di potere per travisamento e carenza istruttoria per le quali valgono le considerazioni già svolte ed a cui si rinvia per ragioni di sintesi espositiva.
4. Il terzo motivo (paragrafo 4 del ricorso) deduce violazione dell’art. 6 della Legge n. 401/1989 poiché il ricorrente esclude che la propria condotta rientri in alcuna nelle fattispecie contemplate dalla norma (a–b–c–d).
Anche questa censura è stata trattata nell’esaminare “funditus” il primo motivo in base agli orientamenti giurisprudenziali che l’odierno Collegio ritiene di condividere e fare propri.
In disparte le questioni riguardanti l’esistenza della formale denuncia di cui alla lett. a) (citata nel provvedimento del Questore), la condotta del ricorrente è certamente ascrivibile alla fattispecie di cui alla lett. b) ovvero “coloro che, sulla base di elementi di fatto, risultino avere tenuto, anche all'estero, sia singolarmente che in gruppo, una condotta evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione, tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica o da creare turbative per l'ordine pubblico nelle medesime circostanze di cui alla lettera a)”.
Come ha rilevato il GIP, in sede di convalida, la vicenda “non degenerava per intervento delle Forze dell’Ordine”.
5. Con il quarto e ultimo motivo (paragrafo 5 del ricorso) viene dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma 5, della Legge n. 401/1989 in materia di obbligatoria applicazione del comma 2 (invito a comparire personalmente nel Comando di Polizia). Secondo parte ricorrente il DASPO del 2024 era irrilevante perché non è ancora irrevocabile.
Anche quest’ultima censura va disattesa.
Al riguardo è sufficiente osservare che “Nei confronti della persona già destinataria del divieto di cui al primo periodo è sempre disposta la prescrizione di cui al comma 2…” (art. 6, comma 5, della Legge n. 401/1989).
La norma non fa alcuna distinzione tra misura revocabile o irrevocabile. Nel caso in esame la misura esisteva ed era efficace.
La prescrizione è infatti “sempre disposta”, rientrando nei poteri discrezionali del Questore solo individuare modalità e durata; questioni che peraltro rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario come già osservato dalla giurisprudenza (cfr. TAR Umbria, 26/3/2024 n. 207; TAR Piemonte, Sez. I, 18/1/2024 n. 32; TAR Calabria, Reggio Calabria, 674/2021 n. 248; id., 3/10/2018 n. 591).
6. Il ricorso va conclusivamente respinto.
7. Le spese di giudizio possono tuttavia essere compensate per ragioni equitative.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
La presente sentenza sarà eseguita dall'Autorità amministrativa ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ET Anastasi, Presidente
AN OR, Consigliere, Estensore
Fabio Belfiori, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN OR | ET Anastasi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.