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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/09/2025, n. 6907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6907 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Milano – Sezione Prima civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Vincenzo Carnì ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 6458/2024 promossa
DA
rappresentato e difeso dall'avv. Melissa Gaiardelli Parte_1
- PARTE RICORRENTE -
NEI CONFRONTI DI
, in persona del pro tempore Controparte_1 CP_2
- PARTE CONVENUTA CONTUMACE -
OGGETTO: altri istituti e leggi speciali
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 16.09.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ha proposto opposizio- Parte_1 ne avverso il decreto di rigetto dell'istanza di liquidazione delle competenze del difensore a carico dell'erario ex artt. 170 L. 115/2002 e 15 D. Lgs. 150/2011 deducendo:
- di essere stato ammesso in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato dal
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano al fine di introdurre un giudizio di respon- sabilità professionale nei confronti dell'avv. Francesco Antonio Laviola;
1 - che, definito il giudizio con sentenza n. 759/2024 pubblicata il 22.01.2024, il giudice della causa, con decreto in pari data, rigettava l'istanza di liquidazione delle competenze in quan- to “[…] la delibera provvisoria del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Milano aveva, al momento dell'instaurazione del giudizio (maggio 2020), esaurito la propria validità (un anno dalla data della delibe- ra)”;
- che nessuna norma prevede tuttavia che l'ammissione provvisoria da parte del Consiglio dell'Ordine possa avere una durata limitata nel tempo;
- che l'apposizione del termine di validità effettuata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati sulla delibera di ammissione non poteva in ogni caso considerarsi vincolante per il giudice che, al contrario, avrebbe dovuto verificare, al momento della liquidazione, la perdurante sussistenza in capo al beneficiario delle condizioni per poter accedere al beneficio;
- che il decreto di rigetto è perciò illegittimo.
Sulla scorta di tali premesse il ricorrente ha pertanto chiesto di dichiarare illegittimo e/o nullo e/o senza effetto il provvedimento opposto e conseguentemente di liquidare i com- pensi spettanti all'avv. Melissa Gaiardelli, suo difensore nel giudizio r.g. 17689/2020, po- nendoli a carico dell'erario.
Benché ritualmente evocato in giudizio, il non si è costituito ed è Controparte_1 stato dichiarato contumace.
All'udienza del 16.09.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. – Il ricorso è manifestamente inammissibile.
In tema di patrocinio a spese dello Stato, legittimato a proporre impugnazione contro il provvedimento di rigetto o di accoglimento solo parziale dell'istanza di liquidazione delle spese è esclusivamente il difensore, quale unico titolare del diritto al compenso nei con- fronti dello Stato, e non anche il patrocinato, su cui non grava alcun obbligo in ordine al pagamento del corrispettivo, giacché l'ammissione al gratuito patrocinio, escludendo la configurazione di un incarico professionale tra i due, determina l'insorgenza di un rapporto che si instaura direttamente tra il difensore e lo Stato.
Tale principio si ricava dalla consolidata giurisprudenza di legittimità che, con riferimento a norme analoghe (L. n. 533 del 1973, artt. 11 e 13, ora abrogati) e a fattispecie similari, ha ormai da tempo chiarito che “l'ammissione al patrocinio a carico dello Stato esclude ogni rapporto
d'incarico professionale tra la parte in favore della quale è stato emesso il relativo provvedimento ed il difen-
2 sore nominato, sia in caso di vittoria, sia in caso di soccombenza, in quanto il rapporto si costituisce esclusi- vamente tra il difensore nominato e lo Stato. Pertanto, legittimata a proporre impugnazione contro il prov- vedimento che liquida le spese o ne rigetta l'istanza, non è la parte bensì il difensore, il quale è l'esclusivo ti- tolare del diritto al compenso dovuto dallo Stato, mentre nessun interesse e quindi nessuna legittimazione in proposito può riconoscersi alla parte assistita, la quale non ha obbligo di pagare alcun compenso al difenso- re” (cfr. Cass. n. 1539/2015 che richiama Cass. nn. 3068/1985, 502/1984, 6155/1981,
3919/1981, 498/1981 e 1464/1980; in senso conforme, Cass. nn. 15699/2020,
12320/2020 e 11769/2020).
Nel caso di specie, essendo l'impugnazione rivolta contro il decreto di rigetto dell'istanza di liquidazione dei compensi a carico dell'erario presentata dall'avv. Melissa Gaiardelli, difen- sore del signor nel giudizio civile promosso nei confronti dell'avv. Lavio- Parte_1 la, la legittimazione spettava dunque all'avv. Gaiardelli e non al suo assistito.
Nel consegue l'inammissibilità del ricorso.
3. – Stante la contumacia di parte convenuta, le spese restano a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano - Prima Sezione civile, in persona del giudice unico dott. Vincenzo
Carnì, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti indicate in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita:
- dichiara inammissibile il ricorso;
- nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Milano, 16.09.2025
Il Giudice
dott. Vincenzo Carnì
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Milano – Sezione Prima civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Vincenzo Carnì ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 6458/2024 promossa
DA
rappresentato e difeso dall'avv. Melissa Gaiardelli Parte_1
- PARTE RICORRENTE -
NEI CONFRONTI DI
, in persona del pro tempore Controparte_1 CP_2
- PARTE CONVENUTA CONTUMACE -
OGGETTO: altri istituti e leggi speciali
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 16.09.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ha proposto opposizio- Parte_1 ne avverso il decreto di rigetto dell'istanza di liquidazione delle competenze del difensore a carico dell'erario ex artt. 170 L. 115/2002 e 15 D. Lgs. 150/2011 deducendo:
- di essere stato ammesso in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato dal
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano al fine di introdurre un giudizio di respon- sabilità professionale nei confronti dell'avv. Francesco Antonio Laviola;
1 - che, definito il giudizio con sentenza n. 759/2024 pubblicata il 22.01.2024, il giudice della causa, con decreto in pari data, rigettava l'istanza di liquidazione delle competenze in quan- to “[…] la delibera provvisoria del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Milano aveva, al momento dell'instaurazione del giudizio (maggio 2020), esaurito la propria validità (un anno dalla data della delibe- ra)”;
- che nessuna norma prevede tuttavia che l'ammissione provvisoria da parte del Consiglio dell'Ordine possa avere una durata limitata nel tempo;
- che l'apposizione del termine di validità effettuata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati sulla delibera di ammissione non poteva in ogni caso considerarsi vincolante per il giudice che, al contrario, avrebbe dovuto verificare, al momento della liquidazione, la perdurante sussistenza in capo al beneficiario delle condizioni per poter accedere al beneficio;
- che il decreto di rigetto è perciò illegittimo.
Sulla scorta di tali premesse il ricorrente ha pertanto chiesto di dichiarare illegittimo e/o nullo e/o senza effetto il provvedimento opposto e conseguentemente di liquidare i com- pensi spettanti all'avv. Melissa Gaiardelli, suo difensore nel giudizio r.g. 17689/2020, po- nendoli a carico dell'erario.
Benché ritualmente evocato in giudizio, il non si è costituito ed è Controparte_1 stato dichiarato contumace.
All'udienza del 16.09.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. – Il ricorso è manifestamente inammissibile.
In tema di patrocinio a spese dello Stato, legittimato a proporre impugnazione contro il provvedimento di rigetto o di accoglimento solo parziale dell'istanza di liquidazione delle spese è esclusivamente il difensore, quale unico titolare del diritto al compenso nei con- fronti dello Stato, e non anche il patrocinato, su cui non grava alcun obbligo in ordine al pagamento del corrispettivo, giacché l'ammissione al gratuito patrocinio, escludendo la configurazione di un incarico professionale tra i due, determina l'insorgenza di un rapporto che si instaura direttamente tra il difensore e lo Stato.
Tale principio si ricava dalla consolidata giurisprudenza di legittimità che, con riferimento a norme analoghe (L. n. 533 del 1973, artt. 11 e 13, ora abrogati) e a fattispecie similari, ha ormai da tempo chiarito che “l'ammissione al patrocinio a carico dello Stato esclude ogni rapporto
d'incarico professionale tra la parte in favore della quale è stato emesso il relativo provvedimento ed il difen-
2 sore nominato, sia in caso di vittoria, sia in caso di soccombenza, in quanto il rapporto si costituisce esclusi- vamente tra il difensore nominato e lo Stato. Pertanto, legittimata a proporre impugnazione contro il prov- vedimento che liquida le spese o ne rigetta l'istanza, non è la parte bensì il difensore, il quale è l'esclusivo ti- tolare del diritto al compenso dovuto dallo Stato, mentre nessun interesse e quindi nessuna legittimazione in proposito può riconoscersi alla parte assistita, la quale non ha obbligo di pagare alcun compenso al difenso- re” (cfr. Cass. n. 1539/2015 che richiama Cass. nn. 3068/1985, 502/1984, 6155/1981,
3919/1981, 498/1981 e 1464/1980; in senso conforme, Cass. nn. 15699/2020,
12320/2020 e 11769/2020).
Nel caso di specie, essendo l'impugnazione rivolta contro il decreto di rigetto dell'istanza di liquidazione dei compensi a carico dell'erario presentata dall'avv. Melissa Gaiardelli, difen- sore del signor nel giudizio civile promosso nei confronti dell'avv. Lavio- Parte_1 la, la legittimazione spettava dunque all'avv. Gaiardelli e non al suo assistito.
Nel consegue l'inammissibilità del ricorso.
3. – Stante la contumacia di parte convenuta, le spese restano a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano - Prima Sezione civile, in persona del giudice unico dott. Vincenzo
Carnì, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti indicate in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita:
- dichiara inammissibile il ricorso;
- nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Milano, 16.09.2025
Il Giudice
dott. Vincenzo Carnì
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