Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 01/04/2025, n. 775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 775 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto prima sezione civile in composizione monocratica in persona del Giudice ad essa assegnato Dott. Antonio Pensato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1248/2024 R.G.
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Simona Tiberi Parte_1
-appellante-
E
con l'Avv. Donato Giacobelli Controparte_1
-appellata-
NONCHE'
rappresentato e difeso dall' Avv. Valentina D'Alessandro Controparte_2
-appellato-
Le parti discutevano la causa come da verbale di udienza dell'1/4/2025
COINCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La proponeva appello avverso la sentenza n. 62/2024 del Giudice di pace di Taranto Parte_1
con cui era stata annullata, per indeterminatezza e genericità della relativa pretesa, l'ingiunzione di pagamento da lei emessa nei confronti di , in qualità di concessionaria del servizio di Controparte_1
riscossione, per sanzioni relative a violazioni del Codice della Strada accertate dal Controparte_2
.A fondamento dell'appello lamentava nullità della sentenza perché pronunciata in assenza di
[...]
opposizione all'ingiunzione di pagamento;
nullità della sentenza per non aver rilevato la violazione degli
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inammissibile ovvero rigettarsi l'appello, sul rilievo della sua infondatezza, ed in via incidentale la riforma della sentenza di primo grado in punto di spese con la condanna della appellante alla rifusione delle spese di lite del primo grado.Si costituiva in giudizio il chiedendo l'accoglimento Controparte_2
dell'appello.In rito, va rilevato che il e la sono litisconsorti Controparte_2 Parte_1
necessari nel presente giudizio (in tal senso Cass. civ. n. 11661/2024 e 15900/2017) in quanto avente ad oggetto opposizione a ingiunzione di pagamento relativa a sanzioni amministrative per violazione del
Codice della Strada ed atteso il rapporto di concessione per la riscossione delle entrate comunali che lega la società appellante al .Entrambi detti soggetti avevano, quindi, interesse ad Controparte_2
impugnare la sentenza di primo grado, e quindi anche l'esattore, attese le ricadute che l'annullamento dell'ingiunzione di pagamento può avere nei rapporti interni tra agente della riscossione ed ente impositore.Sempre in rito, va rilevato che la ed il erano legittimati ad Pt_1 Controparte_2
impugnare esclusivamente le parti della sentenza di primo grado che li ha visti soccombenti.Vanno, quindi,
dichiarati inammissibili, per difetto di interesse ad agire (art. 100 c.p.c), i motivi di appello con cui la hiede di far dichiarare dovute tutte le somme oggetto della ingiunzione di pagamento, comprese Pt_1
quelle che la sentenza impugnata ha già riconosciuto essere dovute.Sul punto va, infatti, evidenziato che la opponente aveva proposto due soli motivi di opposizione.Il primo riguardava la omessa notifica dei CP_1
tre verbali di accertamento di infrazioni al Codice della Strada che costituiscono il titolo giuridico della richiesta di pagamento.Tale motivo è stato disatteso dalla sentenza impugnata la cui motivazione contiene l'espresso accertamento che i verbali opposti risultano tutti regolarmente notificati.Da tale statuizione discende l'accertamento dell'esistenza del credito relativamente all'importo delle sanzioni previste per le tre violazioni contestate, nella misura pari alla metà del massimo edittale oltre le spese del procedimento,
in base a quanto dispone l'art. 203 comma 3 Codice della Strada per il caso di mancata opposizione al verbale e di mancato pagamento, nei termini previsti, in misura ridotta della sanzione, come comminata nel verbale di accertamento di infrazione.Tale statuizione non è stata oggetto di impugnazione ad opera dell'unica parte soccombente, cioè la opponente nei cui confronti la sentenza di primo grado ha CP_1
ritenuto esistente il suo debito relativo alla sanzione principale per le tre violazioni commesse ritenendo
2 regolarmente notificati, e non impugnati nei termini, i tre verbali di accertamento di infrazione, divenuti perciò titoli esecutivi ex lege.La ha, infatti, proposto appello incidentale ma chiedendo la riforma CP_1
della sentenza di primo grado limitatamente alla statuizione di compensazione delle spese di lite,
chiedendone la integrale rifusione.L'interesse ad impugnare dell'esattore e dell'ente impositore era,
dunque, limitato alla sola seconda statuizione contenuta nella sentenza impugnata che ha ritenuto insussistente l'ulteriore credito per la somma prevista dal comma 3 dell'art. 27 Legge n. 689/1981 che, in caso di omesso pagamento della sanzione, prevede, a partire dalla esigibilità del credito, l'ulteriore sanzione pari ad un decimo dell'importo della sanzione principale non pagata, a calcolarsi per ciascun semestre nel periodo dalla esigibilità della sanzione principale e fino alla consegna del ruolo all'esattore.Limitatamente a detto credito la sentenza impugnata ha ritenuto illegittima l'ingiunzione di pagamento rilevando la indeterminata e generica richiesta degli interessi.Su tale punto della motivazione,
contenuta nella sentenza di primo grado, la ha proposto pertinente motivo di Parte_1
impugnazione lamentando che il motivo accolto non era stato mai proposto, con violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato.L'appello, sul punto è ammissibile per due ragioni.In primo luogo l'opposizione con cui si contesta la debenza delle somme pretese ex art. 27 Legge n. 689/1981 e opposizione all'esecuzione ed avendo ad oggetto il credito per sanzioni derivanti da violazione del Codice
della Strada va decisa secondo diritto, ex art. 7 comma 10 Legge n. 150/2011 (in tal senso Cass. civ. n.
14304/2022) e non secondo equità.Sicchè non si applicano i limiti previsti per l'appello dall'art. 339 c.p.c.
comma 3 .Inoltre la lamentando violazione del principio di corrispondenza del chiesto al Pt_1
pronunciato ha denunciato violazione di norma processuale, essendo tale principio contenuto nell'art. 112
c.p.c..Anche sotto questo profilo l'appello è ammissibile poiché l'art. 339 comma 3 c.p.c. consente l'appello avverso sentenza pronunciata secondo equità allorquando, come nella specie accaduto, si denunci violazione delle regole sul procedimento.L'appello oltre che ammissibile è anche fondato.In
effetti, il ricorso in opposizione con cui è stato proposto il primo grado di giudizio non lamentava affatto incertezza nei conteggi relativi alle somme pretese ex art. 27 Legge n. 689/1981 ma lamentava la inapplicabilità in radice di detta norma ritenendo che l'art. 203 comma 3 Codice della Strada, derogando alla Legge n. 689/1981, prevedesse il solo pagamento della sanzione pari alla metà del massimo edittale, in caso di mancato pagamento in misura ridotta e mancata opposizione al verbale.Era solo in relazione a tale motivo che l'opposizione della poteva essere esaminata, non potendo il Giudice della opposizione CP_1
3 alla ingiunzione di pagamento esaminare ex officio altri motivi, diversi da quelli ritualmente proposti.Così
come non avrebbe potuto esaminare motivi nuovi, ove proposti in corso di causa ed al di fuori del ricorso in opposizione (in tal senso Cass. civ. n. 26308/2021).L'unico motivo ritualmente proposto in primo grado ed esaminabile, riguardante l'inapplicabilità in radice dell'art. 27 Legge n. 689/1981, e non la incomprensibilità
dei conteggi, invero mai lamentata dalla opponente.Il motivo ritualmente proposto è infondato.La
Suprema Corte (in tal senso Cas. Civ. nn. 32302/2023, 8116/2021, 16767/2028, 26308/2021 e 21259/2017)
ha, infatti, ripetutamente affermato il principio secondo cui l'art. 27 citato, che prevede non il pagamento di interessi, come erroneamente affermato nella sentenza impugnata, ma un'ulteriore sanzione per il ritardo nel pagamento, si applica anche nel caso di mancato pagamento, nei termini, di sanzioni relative al
Codice della Strada e non trova deroga nell'art. 203 Codice della Strada che si limita a stabilire che nel caso previsto dal comma 3 il verbale è titolo esecutivo, mentre non esclude affatto l'applicazione dell'art. 27
Legge n. 689/1981 anche in caso di mancata opposizione al verbale .L'appello, nella parte in cui si chiede l'accertamento della regolarità dell'intera intimazione di pagamento notificata alla va accolto ed in CP_1
riforma della sentenza d primo grado l'opposizione proposta dalla stessa va interamente CP_1
rigettata.Alla soccombenza della segue la condanna alla rifusione delle spese di lite in favore delle CP_1
altre parti.Per entrambi i gradi di giudizio a favore del e per il solo presente Controparte_2
grado a favore della società appellante avendo la stessa chiesto la conferma della statuizione sulla compensazione delle spese contenuta nella sentenza impugnata.Con tale istanza la appellante ha sostanzialmente rinunciato alla rifusione delle spese del primo grado.Dette spese sono liquidate come da separato dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto prima sezione civile in composizione monocratica in persona del Giudice ad essa assegnato Dott. Antonio Pensato definitivamente pronunciando sull'appello di cui all'epigrafe, così
provvede:
1) In accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza con esso impugnata, che nel resto conferma, rigetta l'opposizione proposta da;
Controparte_1
2) Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore delle altre parti liquidate a Controparte_1
favore di in euro 91,50 per esborsi ed euro 462,00 per compensi del presente Parte_1
4 grado ed in favore di , per il doppio grado, in euro 346,00 per compensi Controparte_2
del primo grado ed euro 462,00 per compensi del secondo grado, tutti detti importi a maggiorarsi di IVA, CAP e rimborso spese generali in misura di legge.
Taranto, 2/4/2025
Il Giudice Dott. Antonio Pensato
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