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1 gennaio 2006
1 gennaio 2006
Art. 49. Segretezza della corrispondenza trasmessa per via telematica 1. Gli addetti alle operazioni di trasmissione per via telematica di atti, dati e documenti formati con strumenti informatici non possono prendere cognizione della corrispondenza telematica, duplicare con qualsiasi mezzo o cedere a terzi a qualsiasi titolo informazioni anche in forma sintetica o per estratto sull'esistenza o sul contenuto di corrispondenza, comunicazioni o messaggi trasmessi per via telematica, salvo che si tratti di informazioni per loro natura o per espressa indicazione del mittente destinate ad essere rese pubbliche.
2. Agli effetti del presente codice, gli atti, i dati e i documenti trasmessi per via telematica si considerano, nei confronti del gestore del sistema di trasporto delle informazioni, di proprieta' del mittente sino a che non sia avvenuta la consegna al destinatario.
2. Agli effetti del presente codice, gli atti, i dati e i documenti trasmessi per via telematica si considerano, nei confronti del gestore del sistema di trasporto delle informazioni, di proprieta' del mittente sino a che non sia avvenuta la consegna al destinatario.
Commentari • 5
- 1. Determinazione n. 1309 del 28/12/2016 - rif.Autorità nazionale anticorruzione · 28 dicembre 2016 · 0.86066353
Autorità Nazionale Anticorruzione L'Autorità Nazionale Anticorruzione, d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali, Visto il decreto legislativo 25 maggio 2016 n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015 n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; Visto l'articolo 5 co. 2 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, come modificato dal d.lgs. 97/2016 che ha introdotto, accanto all'accesso civico già …
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Giurisprudenza • 83
- 1. Garante per la protezione dei dati personali, provvedimento 11/01/2023, n. 20Provvedimento: […] − l'indirizzo p.e.c. utilizzato era riconducibile all'Ufficio “ove giungono tutte le comunicazioni riservate o segrete a esso destinate” e il cui personale è tenuto al segreto ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale);Leggi di più...