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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 18/04/2025, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO
Affari Civili Contenziosi
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Mariannunziata Taverna ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2053/2020 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. David Parte_1 C.F._1
Liberati, elettivamente domiciliato in Porto San Giorgio (FM), via Solferino, n. 41, presso lo studio del difensore, giusta procura in calce all'atto di citazione;
ATTORE CONTRO
AVV. (C.F. ), in proprio, elettivamente CP_1 C.F._2 domiciliato in Magliano di Tenna (FM), via Monte Vettore, n. 11, presso il proprio studio;
CONVENUTO
E CONTRO
(già (C.F. Controparte_2 Controparte_3
.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il P.IVA_1 P.IVA_2 patrocinio degli avv.ti Silvia Santi e Erminia Fidanza, elettivamente domiciliata in Fermo (FM), via Pompeiana, n. 48, presso lo studio dell'avv. Erminia fidanza, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di costituzione e risposta;
TERZA CHIAMATA
OGGETTO: Responsabilità professionale
Conclusioni delle parti
I procuratori delle parti concludevano come in verbale all'udienza di precisazioni delle conclusioni.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in giudizio l'Avv. Parte_1
chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_1
“Piaccia all'Ill.mo Giudice del Tribunale adito, contrariis rejectis, accertare e dichiarare l'inadempimento del convenuto Professionista Avv. nato in [...], e residente in [...]di Tenna CP_1
Fm, Via San Gregorio 25, Codice Fiscale , e per le ragioni di cui in narrativa CodiceFiscale_3 condannarlo al totale risarcimento dei danni patiti dal Sig. nato a [...], il 5 Ottobre Parte_1
1965, e residente in [...] Codice Fiscale , che si CodiceFiscale_4 quantificano complessivamente in € 94.189,60, o quelle maggiori o minori che risulteranno congrue e dovute in corso di causa, il tutto oltre rivalutazione monetaria da determinarsi in base agli indici ISTAT compenso di causa, IVA CPA ed eventuali anticipazioni CTU ed al CTP giuste note, tasse di registrazione di sentenza interamente refusi.
Il tutto con vittoria di spese e compensi professionali di causa”.
Si costituiva in giudizio l'avv. contestando la domanda di controparte e CP_1
chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale di Fermo adito:
- respingere la domanda Attrice;
- condannare, a termini di polizza sopra indicata, in caso di accertata responsabilità dello scrivente che gli muove l'Attore, in persona del l.r. pro tempore con sede in via Stalingrado Controparte_3
45 – 40128 Bologna C.F. e P.IVA , a tenere indenne e manlevare il P.IVA_3 P.IVA_2 convenuto da ogni responsabilità verso l'Attore, condannandola a pagare direttamente al terzo CP_1
o, se ciò non è possibile, a le somme a cui sarà condannato a Parte_1 CP_1 CP_1 pagare a parte Attrice;
- in accoglimento di domanda riconvenzionale, condannare al pagamento delle somme, Parte_1 di cui si chiede la liquidazione al Giudice secondo legge e tariffa forense, nel limite massimo di 70.000 euro a
a titolo di compenso per le opere professionali espletate per suo conto, di cui al punto IX – che CP_1 precede;
-accertare che è responsabile, non lo scrivente, ma la Controparte_4 con sede in 63833 Montegiorgio (Fm), V.le dell'Ippodromo n 1 (P. IVA ) in persona del l.r. P.IVA_4 pro tempore, del danno all'Attore, conseguente alla liquidazione delle spese di cui all'ordinanza 21/10/2019 del Tribunale di Macerata, per quelle che traggono causa dal suo comportamento di aver fatto ritenere esistente al Cont Giudice la difesa del Prof. di essa e di 2 suoi Amministratori, che invece si ritiene Controparte_5 nulla e comunque illecita per le ragioni su riferite;
2 col favore delle spese”.
Instaurato il contraddittorio, differita l'udienza di prima comparizione e trattazione per consentire la chiamata in causa della la compagnia Assicuratrice Controparte_3 costituitasi in giudizio, eccepiva l'inoperatività, nel caso di specie, della polizza assicurativa n.
1/52623/122/152849935 sottoscritta dall'avv. e chiedeva l'accoglimento delle CP_1 seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previa ogni e più opportuna declaratoria del caso:
In via principale nel merito della domanda di garanzia: accertare e dichiarare, per le motivazioni tutte di cui alla narrativa del presente atto e per quelle da svolgersi nell'interesse della Spett.le la inoperatività, in ordine a tutti gli eventi e a tutte Controparte_6 le voci di danno dedotte e\o che saranno dedotte in giudizio, della polizza n. 1/52623/122/152849935 e\o comunque l'insussistenza di copertura assicurativa e, per l'effetto, dichiarare l'infondatezza in fatto ed in diritto
e\o l'inammissibilità delle domande esperite dal convenuto ai danni della Spett.le e, Controparte_6 conseguentemente mandare indenne la Compagnia Assicuratrice Unipolsai da ogni pretesa dell'Assicurato rigettando le domande tutte svolte nei confronti della stessa.
In via subordinata nel merito della domanda di garanzia: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande proposte dall'attore nei confronti dell'Avv. e di CP_1 ritenuta operatività, a copertura degli eventi per cui è causa, della polizza dallo stesso invocata in giudizio, determinare le somme a tale titolo dovute nella misura che emergerà in corso di causa, limitatamente ai soli danni che dovessero risultare accertati ad esito dell'istruttoria di causa e cagionati esclusivamente dalla condotta meramente colposa dell'Avv. in ogni caso, con l'espresso limite del massimale di polizza e previa CP_1 detrazione delle somme previste quale franchigia contrattuale.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari tutti di causa, oltre accessori come per legge”.
Istruita documentalmente la causa, definito il tema della lite ed esaurita l'istruzione, all'udienza del 19.12.2024, venivano precisate le conclusioni, quindi, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A sostegno della domanda, sinteticamente e per quanto di interesse in questa sede, la parte attrice esponeva che:
1. nella qualità di socio, nella misura del 10%, della Parte_1 [...]
conferiva mandato all'avv. al fine di impugnare Controparte_4 CP_1 le delibere assembleari societarie aventi ad oggetto l'approvazione del bilancio e l'aumento del
3 capitale sociale, a loro volta, approvate rispettivamente nelle date del 09.07.2018 e del
27.12.2018;
2. il convenuto, dopo aver studiato la documentazione in suo possesso, in data 05.02.2019, notificava atto di citazione alla e ai componenti del relativo C.d.A., convenendoli in CP_4 giudizio dinanzi al Tribunale di Macerata, ritenuto competente funzionalmente, chiedendo, in via cautelare, la sospensione dell'efficacia delle delibere e la revoca degli amministratori societari e, nel merito, l'annullamento delle predette delibere, oltre alla condanna degli amministratori al risarcimento del danno;
3. in data 06.03.2019, l'avv. depositava altresì ricorso con il quale chiedeva, sempre CP_1
in via cautelare, la revoca degli amministratori della e la nomina di un curatore CP_4 speciale;
4. il Tribunale di Macerata, all'esito dell'udienza fissata per la trattazione della domanda cautelare, rigettava quest'ultima, assumendo che la stessa rimaneva assorbita dal rilievo d'ufficio di una questione di incompetenza funzionale del Tribunale adito in favore del Tribunale di
Ancona, Sezione specializzata in materia di imprese, la quale era già stata precedentemente rilevata con decreto emesso in data 07.03.2019;
5. veniva, quindi, incardinato il giudizio di merito, iscritto a R.G. n. 617/2019 e, in tale sede, all'udienza di prima comparizione delle parti, i convenuti aderivano all'eccezione di incompetenza funzionale precedentemente rilevata dal Tribunale di Macerata;
6. nonostante il rigetto della domanda cautelare, l'avv. in data 07.10.2019, CP_1
depositava un ulteriore ricorso, ex art 700 c.p.c., con il quale reiterava le medesime domande già precedentemente formulate nell'istanza cautelare in calce all'atto di citazione notificato;
7. il Tribunale di Macerata, previa fissazione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni, a definizione dell'incardinato procedimento, pronunciava ordinanza con la quale dichiarava la propria incompetenza in favore del Tribunale di Ancona, Sezione specializzata in materia di imprese e condannava l'attore alla refusione delle spese di lite nei favore dei convenuti Controparte_7 CP_8 Controparte_9 CP_10 CP_11
e che venivano liquidate nella misura di euro 10.881,00 oltre agli CP_12 CP_4 accessori di legge per ciascuno di essi, e di euro 5.737,00, oltre agli accessori di legge in favore di Parte_2
8. dalla vicenda processuale descritta, emergeva che il convenuto aveva violato i propri obblighi di diligenza professionale qualificata, di cui all'art. 1176, comma 2 c.c., dal momento che la competenza funzionale inderogabile della sezione specializzata in materia di impresa,
4 istituita presso il tribunale territorialmente competente, era pacificamente prevista dall'art. 3, comma 2, lett. a), del D.lgs. n. 168/2003. Il perimetro di tale competenza comprendeva, infatti,
i procedimenti relativi ai rapporti societari, compresi quelli concernenti l'accertamento, la costituzione, la modifica o l'estinzione di un rapporto societario, le azioni di responsabilità da chiunque promosse contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo, il liquidatore, il direttore generale o il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché i procedimenti aventi elementi di connessione con quelli suindicati. Ed invero, nel caso in esame, le circostanze di fatto poste a fondamento della domanda risarcitoria nel giudizio avente ad oggetto l'impugnazione delle delibere assembleari del 09.07.2018 e del
27.12.2018 erano, comunque, strettamente attinenti alle medesime vicende societarie oggetto delle citate delibere;
9. in tal senso, il Giudice, tenuto conto della previsione di cui all'art. 38, comma 2 c.p.c., nonché della circostanza per cui l'odierno convenuto aveva svolto attività processuale nell'ambito del sub-procedimento cautelare nel quale lo stesso era poi risultato soccombente, era quindi tenuto a pronunciarsi in ordine alla regolamentazione delle spese di lite;
10. il danno patrimoniale subito da eziologicamente collegato alla descritta Parte_1
negligenza professionale dell'avv. era quantificabile in euro 94.189,60, tenuto CP_1 conto dell'ammontare delle spese di lite liquidate dal Tribunale di Macerata in favore di ciascuna delle parti convenute nell'ordinanza che aveva definito il procedimento;
11. infine, anche i tentativi di bonario componimento della controversia e il procedimento di mediazione ante-causam avevano avuto esito negativo.
L'avv. costituitosi in giudizio, a sostegno delle proprie difese esponeva CP_1 quanto segue:
1. nella controversia avente ad oggetto l'impugnazione delle delibere assembleari del
09.07.2018 e del 27.12.2018, patrocinata dal convenuto su mandato dell'attore, veniva formulata domanda di risarcimento del danno conseguente a fatto illecito, coincidente nel caso di specie con le conseguenze pregiudizievoli residuate in capo a per il reato di violenza Parte_1 privata e/o di tentativo di estorsione commesso nei suoi confronti dai componenti del C.d.A. della CP_4
2. nello specifico, doveva evidenziarsi che il suddetto fatto illecito traeva origine dalla dolosa omessa indicazione, nella pertinente voce del bilancio approvato con una delle delibere impugnate, del diritto di credito nei confronti del Controparte_13
pari ad euro 1.147.000,00, derivante dalla pronuncia contenuta nella sentenza n.
[...]
5 571/2017 del Tribunale di Fermo. Da tale contingenza, infatti, era derivato l'obbligo, in capo ai soci – tra cui l'odierno attore – di ripianare le perdite in proporzione alla soglia percentuale della propria quota rispetto al capitale sociale – nella fattispecie corrispondente ad euro
15.000,00 in relazione alla quota del 10% di – e, in caso mancato versamento, Parte_1 ciò avrebbe determinato la liquidazione della quota al fine di far fronte a tale obbligazione e, pertanto, l'esclusione del socio dalla compagine societaria;
3. inoltre, i componenti del C.d.A. e i soci di maggioranza avevano posto in essere ulteriori condotte illecite nei confronti sia di sia di ovvero: non avevano Parte_1 CP_1 regolarmente convocato tali soggetti all'assemblea di approvazione del bilancio 2017, successivamente impugnata;
non avevano consentito a l'ingresso nei locali di CP_1 proprietà della né avevano rilasciato a quest'ultimo copia della documentazione CP_4 contabile richiesta;
4. i descritti rapporti societari e le riferite condotte illecite si ponevano quale antecedente logico dell'adozione delle delibere oggetto di impugnazione e, dunque, in tale ipotesi i criteri ordinari che concorrevano all'individuazione della competenza per territorio dell'instaurando procedimento – in base ai quali l'avv. aveva adito il Tribunale di Macerata in ragione del CP_1 fatto che l'ultima di tali condotte veniva attuata presso Civitanova Marche – risultavano prevalenti rispetto a quello relativo alla competenza funzionale in materia societaria. Pertanto, la condotta professionale del convenuto, nel caso in esame, era esente da censure;
5. inoltre, vi era un condivisibile orientamento giurisprudenziale secondo il quale, nei casi in cui il processo poteva essere riassunto a seguito dell'ordinanza con cui veniva dichiarata l'incompetenza del Tribunale adito, la regolamentazione delle spese di lite doveva essere differita al momento della pronuncia della sentenza che definiva il giudizio, non potendo quindi il giudice incompetente pronunciarsi in merito in sede di ordinanza, come tra l'altro desumibile anche dal combinato disposto di cui agli artt. 91 e 279 c.p.c., a seguito dell'entrata in vigore della L. n. 69/2009;
6. nel caso di specie, poi, il convenuto non poteva essere condannato al risarcimento del danno, nei confronti della parte attrice, limitatamente alla quota di spese di lite liquidate dal
Tribunale di Macerata in favore di Sul punto, Controparte_7 Parte_3 infatti, veniva in rilievo che tali soggetti erano stati patrocinati, nell'ambito del giudizio avente ad oggetto la responsabilità degli amministratori, dall'Avv. che, tuttavia, Controparte_5 versava in una situazione di incompatibilità alla loro rappresentanza, in violazione dell'art. 50 del Codice Deontologico Forense;
6 7. in ogni caso, nell'ipotesi di accertamento della responsabilità dell'avv. per CP_1
i danni subiti dalla parte attrice, lo stesso aveva diritto ad essere manlevato dalla
[...]
tenuto conto della polizza assicurativa stipulata per la responsabilità Controparte_3 professionale. In tal senso, per le ragioni sopraesposte, era illegittimo il diniego opposto dalla compagnia assicurativa in sede di apertura del sinistro in via stragiudiziale;
8. in via riconvenzionale, doveva essere accertato in questa sede il diritto dell'odierno convenuto al pagamento del compenso in relazione all'attività professionale espletata in favore dell'attore nei giudizi incardinati dinanzi al Tribunale di Macerata e alla Corte d'Appello di
Ancona.
La parte terza chiamata costituitasi in giudizio, a Controparte_3 fondamento delle proprie difese, specificava che:
1. il giudizio in esame si inseriva in un più ampio quadro di controversie societarie e familiari sorte in seno alla famiglia sfociate in numerosi contenziosi intrapresi CP_1 dall'odierno attore e dall'avv. – i quali erano legati da vincolo di parentela, CP_1 essendo cugini di primo grado, nonché soci di minoranza della – nei confronti CP_4 degli altri componenti della famiglia che rivestivano la qualifica di amministratori e soci di maggioranza della predetta società. In tale contesto, veniva in rilievo che dette azioni giudiziarie erano finalizzate a tutelare la posizione di soci di minoranza di e dell'avv. Parte_1
e, pertanto, poteva desumersi che anche i correlati comportamenti processuali – CP_1 quali la decisione di instaurare la controversia dinanzi al Tribunale di Macerata, nonostante la competenza funzionale inderogabile del Tribunale di Ancona, Sezione specializzata in materia di impresa – erano stati assunti da tali soggetti con piena consapevolezza;
2. più nello specifico, l'avv. con atto di citazione del 05.02.2019, aveva, in primo CP_1 luogo, impugnato dinanzi al Tribunale di Ancona, Sezione specializzata in materia di impresa, le delibere assunte dalla nelle date del 09.07.2018 e del 27.12.2018 – previa loro CP_4 sospensione in via cautelare – aventi ad oggetto l'approvazione del bilancio e l'azzeramento del capitale sociale con contestuale ripianamento delle perdite subite nell'esercizio precedente, chiedendo inoltre l'accertamento della responsabilità degli amministratori della predetta società
e la nomina di un curatore speciale. In seguito, l'avv. a mezzo di atto di citazione CP_1 dell'11.02.2019, instaurava un altro contenzioso, avente il medesimo oggetto, dinanzi al
Tribunale di Fermo, nonché, quello dinanzi al Tribunale di Milano e a quello di Macerata, sempre in termini analoghi, quest'ultimo conclusosi con l'emissione dell'ordinanza che
7 dichiarava la propria incompetenza in favore del Tribunale di Ancona, Sezione specializzata in materia di impresa;
3. in ogni caso, quanto al merito del presente giudizio, l'attore non aveva provato di aver effettivamente subito il danno conseguente alla negligenza professionale dell'avv. CP_1
non avendo prodotto alcun documento attestante l'esborso di euro 94.189,60, al cui
[...] pagamento era stato condannato dal Tribunale di Macerata a titolo di spese di lite in favore della controparte processuale;
4. quanto, invece, alla domanda di manleva svolta dalla parte convenuta, la polizza assicurativa stipulata dall'avv. non era operante nella fattispecie in ragione della CP_1 volontarietà dell'azione giudiziale proposta dinanzi al Tribunale di Macerata. Il contratto sottoscritto tra le parti, infatti, prevedeva che la copertura assicurativa fosse operante soltanto con riferimento ai danni cagionati dall'assicurato involontariamente, restando quindi esclusi quelli direttamente conseguenti ad una consapevole manifestazione di volontà del medesimo.
Tanto detto, nel caso in esame, l'inoperatività della polizza assicurativa scaturiva, da un lato, dall'evidenza per cui, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 2, lett. a), del D.lgs. n.
168/2003, era pacifica la competenza funzionale del Tribunale di Ancona, Sezione specializzata in materia di impresa relativamente all'impugnazione delle deliberazioni in ambito societario, dall'altro, dal fatto che il convenuto, con l'atto introduttivo con il quale era stato incardinato il procedimento dinanzi al Tribunale di Macerata, aveva svolto le medesime domande, articolando inoltre le stesse considerazioni in fatto e in diritto di quelle oggetto del contenzioso precedentemente instaurato dinanzi al Tribunale di Ancona, Sezione specializzata in materia di impresa;
5. sotto altro profilo, era infondata la deduzione del convenuto secondo cui il giudice non poteva pronunciarsi sulle spese di lite con il provvedimento con il quale dichiarava la propria incompetenza, dal momento che, sul punto, l'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità era di segno contrario;
6. l'inoperatività della polizza derivava, inoltre, anche dalla circostanza per la quale, dall'esame complessivo dell'articolata vicenda nella quale risultavano coinvolti personalmente sia sia l'avv. era palese che il convenuto fosse portatore di un Parte_1 CP_1 interesse personale nell'attività professionale espletata;
7. in ogni caso, la garanzia contenuta nella citata polizza assicurativa aveva un massimale di euro 1.000.000,00 e prevedeva l'applicazione di una franchigia per ciascun sinistro di euro
500,00;
8 8. infine, quanto alla domanda di refusione delle spese processuali, formulata dall ai sensi dell'art. 1917, comma 3 c.c., il diritto dell'assicurato di essere manlevato Parte_4 risultava sussistente soltanto nella misura in cui l'attività difensiva svolta dal medesimo avesse determinato il conseguimento di una forma di utilità per la compagnia assicurativa, conformemente a quanto previsto dall'art. 1914, comma 2 c.c..
Tutto ciò premesso, deve orsservarsi quanto segue. ha agito nel presente giudizio al fine di far valere la responsabilità Parte_1 professionale del convenuto, il quale, nell'espletamento del mandato di difesa a lui conferito nell'ambito del giudizio ordinario di cognizione, dinanzi al Tribunale di Macerata, poi iscritto a
R.G. n. 617/2019, si sarebbe reso responsabile di aver negligentemente adito il giudice incompetente, ancorché il procedimento incardinato rientrasse pacificamente nella competenza funzionale inderogabile della sezione specializzata in materia di impresa, istituita presso il tribunale territorialmente competente, di cui all'art. 3, comma 2, lett. a), del D.lgs. n. 168/2003, altresì, reiterando plurime istanza cautelari. Da tale scelta professionale negligente, secondo le prospettazioni attoree, sarebbe derivato in capo a il pregiudizio consistente nel Parte_1 pagamento delle spese di lite, per un ammontare complessivo di euro 94.189,60.
Tanto detto, va premesso che la responsabilità professionale dell'avvocato costituisce una forma di responsabilità da inadempimento: a seguito del conferimento dell'incarico l'avvocato si obbliga a svolgere in favore del proprio cliente una attività di consulenza ovvero di rappresentanza e assistenza legale e la prestazione cui è tenuto il professionista è espressione di un contratto d'opera intellettuale.
Le obbligazioni inerenti all'esercizio dell'attività professionale sono, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non a conseguirlo: pertanto, ai fini del giudizio di responsabilità nei confronti del professionista, rilevano le modalità dello svolgimento della sua attività in relazione al parametro della diligenza fissato dall'art. 1176, secondo comma, cod. civ., che è quello della diligenza del professionista di media attenzione e preparazione;
inoltre, “la responsabilità del professionista non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico
9 tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone” (cfr. Cass. n. 2638 del
05/02/2013).
In via generale, si osserva che, nelle prestazioni rese nell'esercizio di attività professionali, al professionista è richiesta la diligenza corrispondente alla natura dell'attività esercitata (art. 1176
c.c., comma 2), vale a dire è richiesta una diligenza qualificata dalla perizia e dall'impiego di strumenti tecnici adeguati al tipo di prestazione dovuta. La valutazione dell'esattezza delle prestazioni da parte del professionista, naturalmente, varia secondo il tipo di professione.
Per gli avvocati, la Corte di Cassazione (Cass. 24544/2009) ha precisato che:
“la responsabilità professionale deriva dall'obbligo (art. 1176 c.c., comma 2 e art. 2236 cod. civ.) di assolvere, sia all'atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto (anche) ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente, ai quali sono tenuti: a rappresentare tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi;
di chiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso;
a sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole”.
In particolare, inoltre, la Suprema Corte ha più volte enunciato il principio secondo cui l'avvocato deve considerarsi responsabile nei confronti del cliente in caso di incuria o di ignoranza di disposizioni di legge ed, in genere, nei casi in cui per negligenza o imperizia compromette il buon esito del giudizio, mentre nei casi di interpretazioni di leggi o di risoluzione di questioni opinabili, deve ritenersi esclusa la sua responsabilità a meno che non risulti che abbia agito con dolo o colpa grave: trattasi, dunque, di una responsabilità per colpa commisurata alla natura della prestazione dell'avvocato, che risulta circoscritta ai casi di dolo o colpa grave unicamente quando la prestazione implichi la risoluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà (ex art. 2236 c.c.).
Il professionista, poi, può liberarsi dalla imputazione di ogni responsabilità se ed in quanto dimostri la impossibilità della perfetta esecuzione della prestazione (ex art. 1218 c.c.), o di aver agito con diligenza.
Sul piano dell'onere della prova il cliente che sostiene di aver subito un danno, per l'inesatto adempimento del mandato professionale del suo avvocato, ha l'onere di provare: a) l'avvenuto conferimento del mandato difensivo;
b) la difettosa o inadeguata prestazione professionale;
c)
l'esistenza del danno;
d) il nesso di causalità tra la difettosa o inadeguata prestazione professionale e il danno (cfr., Cassazione civile, sez. III, 18/04/2007, n. 9238).
Nel caso in esame, parte attrice ha, innanzitutto, assolto all'onere della prova sulla stessa gravante in ordine al conferimento del mandato professionale (peraltro documentato dalla
10 procura alle liti in atti sub. doc. 1 allegato al fascicolo dell'attore e non contestato dalla parte convenuta) con riguardo alla attività di patrocinio in relazione al giudizio civile promosso, dinanzi al Tribunale di Macerata.
In particolare, nell'ambito del giudizio in questione, con il patrocinio del Parte_1 convenuto, quale socio nella misura del 10% della Controparte_4
conveniva in giudizio , , ,
[...] Controparte_7 CP_8 Controparte_9
, e la - CP_10 CP_11 CP_12 Parte_2 [...]
chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Controparte_4
“A- condannare i CONVENUTI, fuorché , anche nell'interesse di Parte_2 CP_4 ad inserire subito nel suo BILANCIO 2017 e nella sua CONTABILITA' attuale il CREDITO portato dalla sentenza dell'On.le Tribunale di Fermo – Giudice dott.ssa Sara Marzialetti n 571/2017 - dep.
19/9/2017 e, se necessario, PRESCRIVERE al CURATORE di
[...] ominando dall'On.le GIUDICE ex art 78 II comma CPC, il Controparte_14 medesimo FACERE
B- condannare i CONVENUTI, fuorché , al risarcimento del DANNO per Parte_2 equivalente per i danni morali sopportati sino al 27-12-2018 in Civitanova Marche da
[...] nella misura di 40.000 EURO in suo favore, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
Pt_1
C- condannare i CONVENUTI, fuorché e , al risarcimento Parte_2 CP_11 del DANNO per equivalente per i danni MATERIALI e morali sopportati e sopportandi se sarà imposto Co sino all'epilogo il RIPIANAMENTO PERDITE SMA illegale, su denunciato (il ché comporta la perdita del 10% del capitale sociale e della sua fetta di Ippodromo San Paolo, per l'Attore e sua CP_4
Famiglia) nella misura di 500.000 EURO in favore dell'Attore, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
D- condannare , , a restituire a CP_10 CP_8 Controparte_9 le somme da loro Controparte_14
Cont indebitamente prese da detta SRL e che essa ha dato loro sine causa, indicate al punto I7- che precede, con interessi e rivalutazione, e , , al CP_11 CP_12 Controparte_7 risarcimento de danno per equivalente in favore di per non aver recuperato in favore di ette CP_4 CP_4 somme, presso ed con rivalutazione ed interessi legali, CP_10 CP_9 CP_8
E- condannare tutti i CONVENUTI, fuorché , al risarcimento del danno per Parte_2 non aver mai recuperato le somme che indebitamente la ha dato a CP_4 Parte_5 indicate al punto I7 -, che precede, con rivalutazione ed interessi legali,
F- CONDANNARE i CONVENUTI, fuorché , al RISARCIMENTO Parte_2 del DANNO in favore di Controparte_14
11 per le somme indebitamente date a , e Parte_6 Parte_7 [...] nei termini di cui al punto I6- che precede, con interessi e rivalutazione come per legge;
Pt_8
G - CONDANNARE i CONVENUTI al risarcimento del danno, per tutti gli altri fatti
ILLEGALI, ILLECITI, ILLEGITTIMI da loro commessi e/o consentiti, e dianzi descritti, in favore di nella misura, che per il Controparte_14 sottoscritto sostituto processuale di congrua, complessivamente, in E 3.000.000 di EURO, salva la CP_4
% di responsabilità singola imputabile a ciascuno dei CONVENUTI, ma che allo stato è indeterminabile, ma determinabile dall'On.le Giudice anche con valutazione equitativa, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
H - annullare le decisioni dei soci di el 9-7-2018 di approvazione del 2017 e del CP_4 Pt_9
27-12-2018 di imposizione ripianamento PERDITE;
I - condannare gli Amministratori di a consentire ai suoi SOCI ogni controllo ed estrazione di CP_4
Cont copia cartacea o file della ed a rispondere alle richieste di notizie dei SOCI ex art 2476 CC, con vittoria nelle spese, diritti ed onorari di causa, se di giustizia, anche in favore di e con le CP_4 statuizioni di cui all'art 2476 IV comma CC, dichiarandosi che il valore del presente procedimento-causa è allo stato ”. Parte_10
In calce alle conclusioni, poi, veniva svolta “ISTANZA all'Ill.mo Presidente del Tribunale adito ex art 2476 III comma CC di provvedimento cautelare inaudita altera parte di degli Pt_11 amministratori di he sono attualmente i 4 MATTII convenuti e l'Avv CP_4 CP_12
Per quanto esposto e prodotto, Voglia l'On.le Presidente del Tribunale adito nell'interesse di
[...]
dell'Attore socio di minoranza e degli altri Controparte_14 soci di minoranza e , pronunciare subito in via CAUTELARE la CP_1 Parte_5
REVOCA dei suoi 5 attuali AMMINISTRATORI, qui CONVENUTI.
Il provvedimento cautelare non porta danno a che medio tempore sarà gestita da competente CP_4 nominando , che sicuramente non si trova nelle incompatibilità degli attuali 4 Per_1
AMMINISTRATORI e , asserviti al loro PARASOCIALE CP_1 Parte_12
14-3-2016, come sopra esposto ai punti I4, I5, I6. Il CURATORE convocherà subito l'assemblea dei soci, che si assumeranno le loro responsabilità nel nominare i nuovi AMMINISTRATORI.
Revocati gli Amministratori, la società risparmia subito i 125.000 euro all'anno di compensi degli
Amministratori!” (cfr. doc. 2 fascicolo parte attrice).
Ancora, è stato documentato, il deposito del ricorso cautelare, in corso di causa, ai sensi dell'art. 2476, comma 3 c.c., con il quale veniva ribadita la domanda cautelare, già svolta in calce all'atto di citazione, di nomina di un curatore, ex art. 78, comma 2 c.c., e di revoca degli allora cinque amministratori (cfr. doc. 3 fascicolo parte attrice).
12 Con riferimento al procedimento cautelare in questione, promosso in corso di causa, deve rilevarsi come sia possibile risalire all'esito dello stesso a mezzo della lettura del documento depositato sub n. 4, quale allegato al fascicolo di parte attrice. In particolare, l'ordinanza collegiale in questione, pronunciata sul reclamo interposto dal procuratore odierno convenuto, quale difensore di dava atto del rigetto del ricorso proposto in corso di causa Parte_1 ex art. 2476 c.c., per difetto di incompetenza del Tribunale di Macerata, essendo funzionalmente competente la sezione specializzata in materia di imprese. Inoltre, decidendo sul reclamo, il Collegio, pur disattendendo la decisione del giudice di prime cure, con riguardo al difetto di competenza dichiarato, rigettava nel merito la domanda cautelare (cfr. doc. 4 fascicolo parte attrice).
Sono stati, altresì, depositati il verbale dell'udienza dell'08.10.2019, celebrata nel giudizio di merito n. 617/2019 R.G., nell'ambito del quale l'Avv.to Giuseppe Clementi, quale sostituto processuale dell'avv.to pur aderendo all'eccezione di incompetenza funzionale CP_1 del Tribunale di Macerata, per essere competente la sezione specializzata in materia di imprese presso il Tribunale di Ancona, faceva presente come, in data 07.10.2019, fosse stato presentato ricorso ex art. 700 c.p.c. (cfr. doc. 5 fascicolo parte attrice).
Con detto ultimo ricorso, l'Avv.to quale procuratore di CP_1 Parte_1 proponeva una ulteriore istanza ex art. 2476 c.c. e art. 700 c.p.c., chiedendo, anche inaudita altera parte, la revoca degli amministratori della e, in subordine, l'ordine “di consentire ai soci CP_4 ogni controllo ed estrazione di copia cartacea o file della a rispondere alle richieste di notizie dei soci ex CP_15 art 2476 CC” (cfr. doc. 6 fascicolo parte attrice).
Il giudice istruttore nel procedimento n. 617/2019, a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'08.10.2019, fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni in relazione all'eccezione di difetto di competenza funzionale e il giudizio, previa fissazione di ulteriore udienza ex art. 281 sexies c.p.c., veniva definito con ordinanza a verbale del 21.10.2019, con la quale il Tribunale di Macerata declinava la propria competenza in favore della sezione specializzata in materia di impresa istituita presso il Tribunale di Ancona, condannando al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_7 Controparte_9 CP_10
e delle spese di lite CP_11 CP_12 Controparte_4 liquidate, per ciascuno dei convenuti, in euro 10.881,00 oltre oneri di legge;
l'attore veniva, altresì, condannato al pagamento delle spese di lite nei confronti del convenuto Parte_2 liquidate in euro 5.737,00, oltre oneri di legge. Da ultimo, l'ordinanza disponeva il non luogo a provvedere sull'istanza cautelare depositata in data 07.10.2019, ritenendo che “la declaratoria di
13 incompetenza [determinasse] il venir meno del presupposto processuale per statuire” sulla stessa (cfr. docc.
7, 8 e 9 fascicolo parte attrice).
Dalla lettura dell'ordinanza in atti si evince, inoltre, per quanto di immediato interesse,
l'adesione parziale da parte della difesa di all'eccezione di difetto di competenza Parte_1
c.d. funzionale, sostanzialmente, continuando ad insistere nella domanda risarcitoria relativa ai danni morali asseritamente subiti dall'attore in conseguenza del delitto di violenza privata.
Tanto ricostruito in punto di fatto, allora, deve ribadirsi come, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, l'affermazione di responsabilità del prestatore d'opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale implichi una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole del risultato della sua attività se la stessa fosse stata correttamente e diligentemente svolta (cfr.
Cass. n.22026/2004, Cass. n. 10966/2004, Cass. n. 21894/2004, Cass. n.6967/2006, Cass.
n.9917/2010).
Ciò in quanto la responsabilità dell'esercente la professione forense – come già visto – non può essere affermata per il solo fatto del mancato corretto adempimento dell'attività professionale, essendo necessario verificare se, qualora l'avvocato avesse tenuto la condotta dovuta, il suo assistito avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni (o evitato il danno), difettando altrimenti la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale ed il risultato derivatone (cfr. in motivazione Cass. n. 22376/2012).
Il ragionamento sul rapporto causale deve, pertanto, basarsi su regole di natura probabilistica: occorre procedere ad una valutazione volta a verificare se la pretesa azionata a suo tempo, senza la negligenza e/o l'imperizia del legale, sarebbe stata in termini probabilistici ritenuta fondata e se il risultato sarebbe stato diverso e più favorevole al patrocinato (cfr. Cass
21894/2004 per il caso di responsabilità dell'avvocato).
Nel caso di specie, passando alla “simulazione”, in questa sede, del procedimento svolto dinanzi all'autorità giudiziaria che si è dichiarata, infine, incompetente, non è possibile giungere a conclusioni diverse in ordine all'esito del suddetto giudizio.
Ed invero, con lo stesso, l'avv.to quale procuratore di CP_1 Parte_1 chiedeva l'annullamento delle delibere assembleari della del 09.07.2018, con cui CP_4 veniva approvato il bilancio, e del 27.12.2018, con la quale era stato azzerato il capitale sociale -
a fronte di perdite registrate nel bilancio al 31.12.2017, indicato come falso - e la sua contestuale ricostituzione con correlativo ripianamento delle perdite ivi esposte da parte dei soci, nonché per il risarcimento del danno nei confronti degli amministratori (soci di maggioranza), in virtù
14 di plurimi atti asseritamente illeciti posti in essere nella gestione della società, tra i quali doveva essere inclusa anche la sostanziale imposizione, nei confronti di del CP_16 ripianamento delle perdite, nell'assemblea del 27.12.2018. Detto ultimo comportamento, in particolare, integrava, secondo le prospettazioni della difesa di ribadite nel Parte_1 presente giudizio dalla parte convenuta, il reato di violenza privata nonché, eventualmente, anche quello di tentata estorsione e, proprio in virtù del luogo in cui si erano verificate le dette condotte (Civitanova Marche), doveva ritenersi radicata la competenza territoriale dinanzi al
Tribunale di Macerata.
Sul punto, con intento di maggiore chiarezza, appare necessario richiamare l'atto di citazione con il quale è stato adito il predetto Tribunale, laddove l'allora procuratore di Parte_1 specificava “LA COMPETENZA TERRITORIALE si ritiene radicata avanti il Tribunale
[...] civile di MACERATA, perché a CIVITANOVA MARCHE si è consumato l'ultimo atto rilevante che consuma, per quanto sopra dedotto, ad avviso del deducente, VIOLENZA PRIVATA e TENTATA
ESTORSIONE” (cfr. doc. 2 fascicolo parte attrice).
Ebbene, vale la pena notare che proprio con riferimento a detto ultimo profilo della domanda risarcitoria, il procuratore di pur aderendo all'eccezione di difetto di Parte_1 competenza svolta dai convenuta dinanzi al Tribunale di Macerata, insisteva nelle proprie domande.
Tanto ulteriormente premesso, osserva il Tribunale come non sia revocabile in dubbio come la controversia per cui è causa, afferente all'annullamento delle delibere societarie e all'azione di responsabilità ex art. 2476 c.c., rientri tra quelle contemplate dall'art.3 del d.lgs. n.
168 del 2003, come modificato dall'art. 2 del d.l. n. 1 del 2012 (conv., con modif., dalla I. n. 27 del 2012), a norma del quale “le sezioni specializzate sono [tra l'altro] competenti, relativamente alle società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, e titolo VI, del codice civile, alle società di cui al regolamento
(CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, e di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 del
Consiglio, del 22 luglio 2003, nonché alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società costituite all'estero, ovvero alle società che rispetto alle stesse esercitano o sono sottoposte a direzione e coordinamento, per le cause e i procedimenti: a) relativi a rapporti societari ivi compresi quelli concernenti l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario, le azioni di responsabilità da chiunque promosse contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo, il liquidatore, il direttore generale ovvero il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché contro il soggetto incaricato della revisione contabile per i danni derivanti da propri inadempimenti o da fatti illeciti commessi nei confronti della società che ha conferito l'incarico e nei confronti dei terzi danneggiati, le opposizioni di cui agli articoli 2445,
15 terzo comma, 2482, secondo comma, 2447-quater, secondo comma, 2487-ter, secondo comma, 2503, secondo comma, 2503-bis, primo comma, e 2506-ter del codice civile [...]”.
Parimenti pacifico deve ritenersi che la domanda risarcitoria formulata sulla scorta delle asserite condotte integranti violenza privata o estorsione (anche solo tentata) ai danni di deve ritenersi attratta, per ragioni di connessione, alla competenza della sezione CP_16 specializzata in materia di impresa secondo quanto disposto dal comma 3 del sopracitato art. 3, per il quale “
3. Le sezioni specializzate sono altresì competenti per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2”.
Ed invero, nel caso di specie, le stesse condotte asseritamente costituenti reato, dallo stesso tenore degli atti di causa, devono essere comunque ascritte a comportamenti (altrettanto) asseritamente illeciti posti in essere dagli amministratori in relazione alle vicende societarie.
In questi termini, allora, accertato il difetto di competenza funzionale del Tribunale di
Macerata, deve ribadirsi come la responsabilità del professionista avvocato presupponga la violazione del dovere di diligenza ex art. 1176 c.c., ovvero quello della diligenza professionale media esigibile, da commisurarsi alla natura dell'attività esercitata.
Nel caso in esame, alla stregua dell'assenza di qualsivoglia incertezza giurisprudenziale sul punto, nonché del già rilevato difetto di competenza dal giudice in sede di prima delibazione sull'istanza cautelare e della fissazione dell'udienza per la decisione della controversia sulla questione di competenza, non è revocabile in dubbio che l'Avv.to sia incorso in CP_1 negligenza a causa dell'errore nella individuazione del giudice effettivamente competente a trattare la questione che doveva essere correttamente e agevolmente individuato nel Tribunale di Ancona Sezione specializzata in materia di Imprese.
Del resto, come già evidenziato, neppure sussistevano profili di incertezza interpretativi sulla questione, dovendosi, con ciò, ribadire la sussistenza dell'an della responsabilità professionale (cfr. Corte di Cassazione 4 Agosto 2015 n. 16364; Cass sez III 18 aprile 2011 n.
8863, in punto di difetto di giurisdizione).
Peraltro, si è già dato conto di come la responsabilità professionale dell'avvocato rispetto al proprio assistito presuppone che venga fornita la prova del nesso causale tra la condotta negligente ed il pregiudizio subito e, nel caso in esame è pacifico che l'errore nella individuazione del giudice competente, essendo la materia trattata esposta a regole pacifiche ed a precedenti giurisprudenziali plurimi, non può che portare ad una valutazione negligente della condotta di parte attrice la cui conseguenza ha prodotto la condanna del convenuto alle spese del giudizio.
16 Sul punto, infatti, la stessa condanna alle spese di lite, appare eziologicamente riconducibile proprio all'erronea individuazione del giudice da adire.
Si deve, a questo punto, richiamare il principio affermato dalla Corte di Cassazione, secondo cui solo l'adesione della controparte, a norma dell'art. 38 comma 2 c.p.c., all'indicazione del giudice competente proveniente dalla parte che ha eccepito l'incompetenza del giudice adito, comporta che tale giudice, nel rimettere la causa cancellata dal ruolo al giudice competente, non possa pronunciare sulle spese processuali relative alla fase svoltasi davanti a lui, dovendo provvedervi il giudice al quale è rimessa la causa (cfr. Cass. Sez. 6, Sentenza n. 25180 del
08/11/2013).
Nel caso di specie, invece, come, del resto, rilevato dal Tribunale di Macerata, la pronuncia sulle spese di lite era prevedibile, innanzitutto, venendo in rilievo un'ipotesi di competenza funzionale inderogabile, nonché un'adesione parziale dell'attore all'eccezione dei convenuti.
Pacificamente, allora, il giudice, con l'ordinanza con cui ha declinato la propria competenza, non poteva limitarsi ad ordinare la mera cancellazione della causa dal ruolo, dovendosi pronunciare sull'eccezione e, ribadito come il disposto di cui all'art. 38, comma 2 c.p.c. si riferisca esclusivamente alle ipotesi di competenza per territorio derogabile, lo stesso ha proceduto alla regolamentazione delle spese di lite (cfr.Cass. n. 23359/2011 e Cass. n.
3122/2017), tenuto conto dell'attività processuale in concreto svolta, nonché dell'esito del procedimento cautelare in corso di causa nel quale l'attore era risultato nel merito soccombente.
Tuttavia, nel caso di specie, la domanda attorea deve essere rigettata in punto di mancata prova del quantum debeatur.
Osserva il Tribunale, in altri termini, come non emerga con sufficiente chiarezza il danno- conseguenza derivante dal danno-evento all'origine della richiesta risarcitoria.
Con maggiore sforzo esplicativo deve rilevarsi come in atti è stata prodotta esclusivamente l'ordinanza contenente la condanna al pagamento dell'odierno attore alle spese di lite relative al giudizio conclusosi con la declaratoria di incompetenza funzionale, risultando, peraltro, ignoto sia l'effettivo intervenuto pagamento delle stesse, sia la circostanza se il titolo esecutivo sia stato azionato o meno e in che misura, sia, soprattutto, l'effettiva esecutività, all'attualità, dell'ordinanza de qua.
La Compagnia di Assicurazioni terza chiamata, invero, ha contestato la mancata prova dell'effettivo passaggio in giudicato del provvedimento che ha impartito la condanna alle spese di lite, evidenziando, soprattutto, come la parte convenuta abbia fornito prova dell'interposta impugnazione dell'ordinanza del 21.10.2019, dinanzi alla Corte D'Appello di Ancona.
17 Ed invero, la menzionata impugnazione risulta documentata: quanto alla sua introduzione, a mezzo di atto di appello con il quale viene, specificamente, contestata la stessa pronuncia di condanna al pagamento delle spese di lite (cfr. doc. 10 fascicolo parte convenuta); quanto allo svolgimento del processo che risulta rinviato all'udienza del 21.09.2021 per la precisazione delle conclusioni (cfr. doc. 10 B fascicolo parte convenuta) e quanto al deposito di comparse conclusionali e memorie di replica da parte del procuratore di (cfr. docc. X9 e Parte_1
X10 fascicolo parte convenuta).
A fronte della specifica contestazione, svolta dalla parte terza chiamata, l'attore si è limitato ad affermare il passaggio in giudicato dell'ordinanza resa in primo grado senza, peraltro, nulla allegare in merito proprio all'esito del giudizio di gravame dell'ordinanza contenente la condanna al pagamento delle spese di lite, con ciò, sostanzialmente, precludendo al Tribunale di stabilire l'esatto ammontare della prestazione dovuta che, pertanto, rimane non determinata e del tutto indeterminabile (cfr. Corte appello Milano sez. II, 31/07/2023, n.2500).
Del resto, neppure può darsi ingresso alla pronuncia di una c.d condanna condizionale o condizionata.
È noto, infatti, come nel nostro ordinamento siano ammesse pronunce di condanna condizionale solo laddove l'eseguibilità della condanna sia subordinata al verificarsi di un evento certo, per l'evidente ragione che ogni condanna deve basarsi su di un preventivo accertamento del diritto e che, d'altra parte, una condanna subordinata al verificarsi di un evento incertus an sarebbe di fatto ineseguibile.
Secondo la costante giurisprudenza di legittimità “la sentenza condizionale con la quale l'efficacia della statuizione è subordinata al verificarsi di un determinato evento futuro ed incerto o al preventivo adempimento di una prestazione, è generalmente ammessa nel nostro ordinamento, purchè si concreti nell'accertamento dell'esistenza attuale dell'obbligo di eseguire una determinata prestazione e nel condizionamento pure attuale, di detto obbligo al verificarsi di una circostanza ulteriore in cui avveramento si presenti differito ed incerto, così da non richiedere altra indagine oltre quella diretta ad accertare se la predetta circostanza si sia o meno verificata” (cfr. Cass.21013/2010; Cass. 16621/2008; Cass. 11061/2003;).
Peraltro, la mancata prova del passaggio in giudicato della statuizione delle spese di lite e, con essa, dell'effettiva quantificazione delle stesse e, con essa, del pregiudizio in concreto subito, si pone in contrasto con quanto risulta dalla giurisprudenza, secondo cui la condanna condizionale (a parte la condizione) deve corrispondere ai requisiti di una vera e propria condanna, la cui efficacia è subordinata al verificarsi di un determinato evento futuro ed
18 incerto, sempreché il verificarsi della circostanza tenuta presente non richieda ulteriori accertamenti di merito da compiersi in un nuovo giudizio di cognizione.
Con essa si accerta l'obbligo attuale di eseguire una certa prestazione ed il condizionamento di tale obbligo al verificarsi di una circostanza il cui avveramento, pur presentandosi differito ed incerto, non richiede, per il suo accertamento, altre indagini che quella se la circostanza si sia o meno avverata (cfr. Cass. 1 febbraio 1991 n. 978), di guisa che la condanna deve riguardare una prestazione determinata, tale da conferire alla sentenza l'efficacia di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ad esigibile (cfr. Cass. 22 dicembre 1986 n. 7841); mentre contrasta con la nozione di sentenza condizionale quella che implica la valutazione dell'incidenza di un evento futuro ed incerto sul rapporto portato in giudizio, attinente ad una situazione di conflitto eventuale che non può formare oggetto di giudicato attuale (cfr. Cass. 25 gennaio 1984 n. 604;
Cass. 27 novembre 1979 n. 6239).
Partendo allora dalla indeterminatezza e indeterminabilità di cui sopra della prestazione dovuta e, con essa, del pregiudizio effettivamente patito, non corrisponde alla nozione di
"condizione" (che è un evento ben determinato, sebbene futuro ed incerto) una condanna futura rispetto ad un pagamento del quale non sono si conosce la sorte all'esito del proposto giudizio di appello e, pertanto, la domanda di condanna deve essere rigettata anche in termini di condanna condizionale (cfr. Cass. 12 marzo 1987 n. 2583; Cassazione civile sez. un., 15/01/1996, n.264).
Il rigetto della domanda in punto di quantum deve ritenersi motivo assorbente ogni ulteriore questione afferente alla validità della polizza assicurativa e, con essa, ogni ulteriore domanda svolta da e nei confronti della terza chiamata.
Per quanto infine attiene alla domanda riconvenzionale di pagamento del compenso per l'attività professionale svolta dal difensore, proposta dall'Avv.to la stessa va CP_1 dichiarata inammissibile essendo stata proposta davanti al Giudice monocratico al di fuori del procedimento speciale ex art. 14 d lgs 150/2011 le cui caratteristiche particolari non consentono applicarsi la disciplina ex art. 40 comma 3 cpc (cfr Cass. SSUU n. 4485/2018, principio poi seguito anche da Cass. Sez. II n. 27308 del 30.11.2020).
La regolamentazione delle spese consegue alla sussistenza di una soccombenza reciproca tra attore e convenuto e giustifica la compensazione delle spese di lite tra le dette parti.
Devono essere altresì compensate le spese sostenute dal terzo chiamato. Tenuto presente il principio dettato dalla Corte di legittimità secondo cui “attesa la lata accezione con cui il termine
"soccombenza" è assunto nell'art. 91 cod. proc. civ., il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo
19 chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore, ove la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che
l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda, mentre il rimborso rimane a carico della parte che abbia chiamato o abbia fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria”(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 31889 del 6 dicembre 2019), nel caso di specie, proprio la reciproca soccombenza tra le parti originarie, non può che rilevare anche tra le ulteriori parti. Ed invero, pur non entrando nel merito della fondatezza delle domande spiegate dalla la sua chiamata in causa non può ritenersi Controparte_2 palesemente arbitraria quanto, piuttosto, giustificabile sulla scorta dell'azione incardinata dall'attore le cui domande, peraltro, sono state accolte in termini di an e rigettate in ragione del difetto di prova della consistenza del pregiudizio patito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G.
n.2053/2020 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione respinta o assorbita, così provvede:
❖ rigetta le domande di parte attrice;
❖ dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale svolta dalla parte convenuta;
❖ compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Fermo il 15.04.2025.
IL GIUDICE
(Dr.ssa Mariannunziata Taverna)
20
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO
Affari Civili Contenziosi
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Mariannunziata Taverna ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2053/2020 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. David Parte_1 C.F._1
Liberati, elettivamente domiciliato in Porto San Giorgio (FM), via Solferino, n. 41, presso lo studio del difensore, giusta procura in calce all'atto di citazione;
ATTORE CONTRO
AVV. (C.F. ), in proprio, elettivamente CP_1 C.F._2 domiciliato in Magliano di Tenna (FM), via Monte Vettore, n. 11, presso il proprio studio;
CONVENUTO
E CONTRO
(già (C.F. Controparte_2 Controparte_3
.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il P.IVA_1 P.IVA_2 patrocinio degli avv.ti Silvia Santi e Erminia Fidanza, elettivamente domiciliata in Fermo (FM), via Pompeiana, n. 48, presso lo studio dell'avv. Erminia fidanza, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di costituzione e risposta;
TERZA CHIAMATA
OGGETTO: Responsabilità professionale
Conclusioni delle parti
I procuratori delle parti concludevano come in verbale all'udienza di precisazioni delle conclusioni.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in giudizio l'Avv. Parte_1
chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_1
“Piaccia all'Ill.mo Giudice del Tribunale adito, contrariis rejectis, accertare e dichiarare l'inadempimento del convenuto Professionista Avv. nato in [...], e residente in [...]di Tenna CP_1
Fm, Via San Gregorio 25, Codice Fiscale , e per le ragioni di cui in narrativa CodiceFiscale_3 condannarlo al totale risarcimento dei danni patiti dal Sig. nato a [...], il 5 Ottobre Parte_1
1965, e residente in [...] Codice Fiscale , che si CodiceFiscale_4 quantificano complessivamente in € 94.189,60, o quelle maggiori o minori che risulteranno congrue e dovute in corso di causa, il tutto oltre rivalutazione monetaria da determinarsi in base agli indici ISTAT compenso di causa, IVA CPA ed eventuali anticipazioni CTU ed al CTP giuste note, tasse di registrazione di sentenza interamente refusi.
Il tutto con vittoria di spese e compensi professionali di causa”.
Si costituiva in giudizio l'avv. contestando la domanda di controparte e CP_1
chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale di Fermo adito:
- respingere la domanda Attrice;
- condannare, a termini di polizza sopra indicata, in caso di accertata responsabilità dello scrivente che gli muove l'Attore, in persona del l.r. pro tempore con sede in via Stalingrado Controparte_3
45 – 40128 Bologna C.F. e P.IVA , a tenere indenne e manlevare il P.IVA_3 P.IVA_2 convenuto da ogni responsabilità verso l'Attore, condannandola a pagare direttamente al terzo CP_1
o, se ciò non è possibile, a le somme a cui sarà condannato a Parte_1 CP_1 CP_1 pagare a parte Attrice;
- in accoglimento di domanda riconvenzionale, condannare al pagamento delle somme, Parte_1 di cui si chiede la liquidazione al Giudice secondo legge e tariffa forense, nel limite massimo di 70.000 euro a
a titolo di compenso per le opere professionali espletate per suo conto, di cui al punto IX – che CP_1 precede;
-accertare che è responsabile, non lo scrivente, ma la Controparte_4 con sede in 63833 Montegiorgio (Fm), V.le dell'Ippodromo n 1 (P. IVA ) in persona del l.r. P.IVA_4 pro tempore, del danno all'Attore, conseguente alla liquidazione delle spese di cui all'ordinanza 21/10/2019 del Tribunale di Macerata, per quelle che traggono causa dal suo comportamento di aver fatto ritenere esistente al Cont Giudice la difesa del Prof. di essa e di 2 suoi Amministratori, che invece si ritiene Controparte_5 nulla e comunque illecita per le ragioni su riferite;
2 col favore delle spese”.
Instaurato il contraddittorio, differita l'udienza di prima comparizione e trattazione per consentire la chiamata in causa della la compagnia Assicuratrice Controparte_3 costituitasi in giudizio, eccepiva l'inoperatività, nel caso di specie, della polizza assicurativa n.
1/52623/122/152849935 sottoscritta dall'avv. e chiedeva l'accoglimento delle CP_1 seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previa ogni e più opportuna declaratoria del caso:
In via principale nel merito della domanda di garanzia: accertare e dichiarare, per le motivazioni tutte di cui alla narrativa del presente atto e per quelle da svolgersi nell'interesse della Spett.le la inoperatività, in ordine a tutti gli eventi e a tutte Controparte_6 le voci di danno dedotte e\o che saranno dedotte in giudizio, della polizza n. 1/52623/122/152849935 e\o comunque l'insussistenza di copertura assicurativa e, per l'effetto, dichiarare l'infondatezza in fatto ed in diritto
e\o l'inammissibilità delle domande esperite dal convenuto ai danni della Spett.le e, Controparte_6 conseguentemente mandare indenne la Compagnia Assicuratrice Unipolsai da ogni pretesa dell'Assicurato rigettando le domande tutte svolte nei confronti della stessa.
In via subordinata nel merito della domanda di garanzia: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande proposte dall'attore nei confronti dell'Avv. e di CP_1 ritenuta operatività, a copertura degli eventi per cui è causa, della polizza dallo stesso invocata in giudizio, determinare le somme a tale titolo dovute nella misura che emergerà in corso di causa, limitatamente ai soli danni che dovessero risultare accertati ad esito dell'istruttoria di causa e cagionati esclusivamente dalla condotta meramente colposa dell'Avv. in ogni caso, con l'espresso limite del massimale di polizza e previa CP_1 detrazione delle somme previste quale franchigia contrattuale.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari tutti di causa, oltre accessori come per legge”.
Istruita documentalmente la causa, definito il tema della lite ed esaurita l'istruzione, all'udienza del 19.12.2024, venivano precisate le conclusioni, quindi, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A sostegno della domanda, sinteticamente e per quanto di interesse in questa sede, la parte attrice esponeva che:
1. nella qualità di socio, nella misura del 10%, della Parte_1 [...]
conferiva mandato all'avv. al fine di impugnare Controparte_4 CP_1 le delibere assembleari societarie aventi ad oggetto l'approvazione del bilancio e l'aumento del
3 capitale sociale, a loro volta, approvate rispettivamente nelle date del 09.07.2018 e del
27.12.2018;
2. il convenuto, dopo aver studiato la documentazione in suo possesso, in data 05.02.2019, notificava atto di citazione alla e ai componenti del relativo C.d.A., convenendoli in CP_4 giudizio dinanzi al Tribunale di Macerata, ritenuto competente funzionalmente, chiedendo, in via cautelare, la sospensione dell'efficacia delle delibere e la revoca degli amministratori societari e, nel merito, l'annullamento delle predette delibere, oltre alla condanna degli amministratori al risarcimento del danno;
3. in data 06.03.2019, l'avv. depositava altresì ricorso con il quale chiedeva, sempre CP_1
in via cautelare, la revoca degli amministratori della e la nomina di un curatore CP_4 speciale;
4. il Tribunale di Macerata, all'esito dell'udienza fissata per la trattazione della domanda cautelare, rigettava quest'ultima, assumendo che la stessa rimaneva assorbita dal rilievo d'ufficio di una questione di incompetenza funzionale del Tribunale adito in favore del Tribunale di
Ancona, Sezione specializzata in materia di imprese, la quale era già stata precedentemente rilevata con decreto emesso in data 07.03.2019;
5. veniva, quindi, incardinato il giudizio di merito, iscritto a R.G. n. 617/2019 e, in tale sede, all'udienza di prima comparizione delle parti, i convenuti aderivano all'eccezione di incompetenza funzionale precedentemente rilevata dal Tribunale di Macerata;
6. nonostante il rigetto della domanda cautelare, l'avv. in data 07.10.2019, CP_1
depositava un ulteriore ricorso, ex art 700 c.p.c., con il quale reiterava le medesime domande già precedentemente formulate nell'istanza cautelare in calce all'atto di citazione notificato;
7. il Tribunale di Macerata, previa fissazione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni, a definizione dell'incardinato procedimento, pronunciava ordinanza con la quale dichiarava la propria incompetenza in favore del Tribunale di Ancona, Sezione specializzata in materia di imprese e condannava l'attore alla refusione delle spese di lite nei favore dei convenuti Controparte_7 CP_8 Controparte_9 CP_10 CP_11
e che venivano liquidate nella misura di euro 10.881,00 oltre agli CP_12 CP_4 accessori di legge per ciascuno di essi, e di euro 5.737,00, oltre agli accessori di legge in favore di Parte_2
8. dalla vicenda processuale descritta, emergeva che il convenuto aveva violato i propri obblighi di diligenza professionale qualificata, di cui all'art. 1176, comma 2 c.c., dal momento che la competenza funzionale inderogabile della sezione specializzata in materia di impresa,
4 istituita presso il tribunale territorialmente competente, era pacificamente prevista dall'art. 3, comma 2, lett. a), del D.lgs. n. 168/2003. Il perimetro di tale competenza comprendeva, infatti,
i procedimenti relativi ai rapporti societari, compresi quelli concernenti l'accertamento, la costituzione, la modifica o l'estinzione di un rapporto societario, le azioni di responsabilità da chiunque promosse contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo, il liquidatore, il direttore generale o il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché i procedimenti aventi elementi di connessione con quelli suindicati. Ed invero, nel caso in esame, le circostanze di fatto poste a fondamento della domanda risarcitoria nel giudizio avente ad oggetto l'impugnazione delle delibere assembleari del 09.07.2018 e del
27.12.2018 erano, comunque, strettamente attinenti alle medesime vicende societarie oggetto delle citate delibere;
9. in tal senso, il Giudice, tenuto conto della previsione di cui all'art. 38, comma 2 c.p.c., nonché della circostanza per cui l'odierno convenuto aveva svolto attività processuale nell'ambito del sub-procedimento cautelare nel quale lo stesso era poi risultato soccombente, era quindi tenuto a pronunciarsi in ordine alla regolamentazione delle spese di lite;
10. il danno patrimoniale subito da eziologicamente collegato alla descritta Parte_1
negligenza professionale dell'avv. era quantificabile in euro 94.189,60, tenuto CP_1 conto dell'ammontare delle spese di lite liquidate dal Tribunale di Macerata in favore di ciascuna delle parti convenute nell'ordinanza che aveva definito il procedimento;
11. infine, anche i tentativi di bonario componimento della controversia e il procedimento di mediazione ante-causam avevano avuto esito negativo.
L'avv. costituitosi in giudizio, a sostegno delle proprie difese esponeva CP_1 quanto segue:
1. nella controversia avente ad oggetto l'impugnazione delle delibere assembleari del
09.07.2018 e del 27.12.2018, patrocinata dal convenuto su mandato dell'attore, veniva formulata domanda di risarcimento del danno conseguente a fatto illecito, coincidente nel caso di specie con le conseguenze pregiudizievoli residuate in capo a per il reato di violenza Parte_1 privata e/o di tentativo di estorsione commesso nei suoi confronti dai componenti del C.d.A. della CP_4
2. nello specifico, doveva evidenziarsi che il suddetto fatto illecito traeva origine dalla dolosa omessa indicazione, nella pertinente voce del bilancio approvato con una delle delibere impugnate, del diritto di credito nei confronti del Controparte_13
pari ad euro 1.147.000,00, derivante dalla pronuncia contenuta nella sentenza n.
[...]
5 571/2017 del Tribunale di Fermo. Da tale contingenza, infatti, era derivato l'obbligo, in capo ai soci – tra cui l'odierno attore – di ripianare le perdite in proporzione alla soglia percentuale della propria quota rispetto al capitale sociale – nella fattispecie corrispondente ad euro
15.000,00 in relazione alla quota del 10% di – e, in caso mancato versamento, Parte_1 ciò avrebbe determinato la liquidazione della quota al fine di far fronte a tale obbligazione e, pertanto, l'esclusione del socio dalla compagine societaria;
3. inoltre, i componenti del C.d.A. e i soci di maggioranza avevano posto in essere ulteriori condotte illecite nei confronti sia di sia di ovvero: non avevano Parte_1 CP_1 regolarmente convocato tali soggetti all'assemblea di approvazione del bilancio 2017, successivamente impugnata;
non avevano consentito a l'ingresso nei locali di CP_1 proprietà della né avevano rilasciato a quest'ultimo copia della documentazione CP_4 contabile richiesta;
4. i descritti rapporti societari e le riferite condotte illecite si ponevano quale antecedente logico dell'adozione delle delibere oggetto di impugnazione e, dunque, in tale ipotesi i criteri ordinari che concorrevano all'individuazione della competenza per territorio dell'instaurando procedimento – in base ai quali l'avv. aveva adito il Tribunale di Macerata in ragione del CP_1 fatto che l'ultima di tali condotte veniva attuata presso Civitanova Marche – risultavano prevalenti rispetto a quello relativo alla competenza funzionale in materia societaria. Pertanto, la condotta professionale del convenuto, nel caso in esame, era esente da censure;
5. inoltre, vi era un condivisibile orientamento giurisprudenziale secondo il quale, nei casi in cui il processo poteva essere riassunto a seguito dell'ordinanza con cui veniva dichiarata l'incompetenza del Tribunale adito, la regolamentazione delle spese di lite doveva essere differita al momento della pronuncia della sentenza che definiva il giudizio, non potendo quindi il giudice incompetente pronunciarsi in merito in sede di ordinanza, come tra l'altro desumibile anche dal combinato disposto di cui agli artt. 91 e 279 c.p.c., a seguito dell'entrata in vigore della L. n. 69/2009;
6. nel caso di specie, poi, il convenuto non poteva essere condannato al risarcimento del danno, nei confronti della parte attrice, limitatamente alla quota di spese di lite liquidate dal
Tribunale di Macerata in favore di Sul punto, Controparte_7 Parte_3 infatti, veniva in rilievo che tali soggetti erano stati patrocinati, nell'ambito del giudizio avente ad oggetto la responsabilità degli amministratori, dall'Avv. che, tuttavia, Controparte_5 versava in una situazione di incompatibilità alla loro rappresentanza, in violazione dell'art. 50 del Codice Deontologico Forense;
6 7. in ogni caso, nell'ipotesi di accertamento della responsabilità dell'avv. per CP_1
i danni subiti dalla parte attrice, lo stesso aveva diritto ad essere manlevato dalla
[...]
tenuto conto della polizza assicurativa stipulata per la responsabilità Controparte_3 professionale. In tal senso, per le ragioni sopraesposte, era illegittimo il diniego opposto dalla compagnia assicurativa in sede di apertura del sinistro in via stragiudiziale;
8. in via riconvenzionale, doveva essere accertato in questa sede il diritto dell'odierno convenuto al pagamento del compenso in relazione all'attività professionale espletata in favore dell'attore nei giudizi incardinati dinanzi al Tribunale di Macerata e alla Corte d'Appello di
Ancona.
La parte terza chiamata costituitasi in giudizio, a Controparte_3 fondamento delle proprie difese, specificava che:
1. il giudizio in esame si inseriva in un più ampio quadro di controversie societarie e familiari sorte in seno alla famiglia sfociate in numerosi contenziosi intrapresi CP_1 dall'odierno attore e dall'avv. – i quali erano legati da vincolo di parentela, CP_1 essendo cugini di primo grado, nonché soci di minoranza della – nei confronti CP_4 degli altri componenti della famiglia che rivestivano la qualifica di amministratori e soci di maggioranza della predetta società. In tale contesto, veniva in rilievo che dette azioni giudiziarie erano finalizzate a tutelare la posizione di soci di minoranza di e dell'avv. Parte_1
e, pertanto, poteva desumersi che anche i correlati comportamenti processuali – CP_1 quali la decisione di instaurare la controversia dinanzi al Tribunale di Macerata, nonostante la competenza funzionale inderogabile del Tribunale di Ancona, Sezione specializzata in materia di impresa – erano stati assunti da tali soggetti con piena consapevolezza;
2. più nello specifico, l'avv. con atto di citazione del 05.02.2019, aveva, in primo CP_1 luogo, impugnato dinanzi al Tribunale di Ancona, Sezione specializzata in materia di impresa, le delibere assunte dalla nelle date del 09.07.2018 e del 27.12.2018 – previa loro CP_4 sospensione in via cautelare – aventi ad oggetto l'approvazione del bilancio e l'azzeramento del capitale sociale con contestuale ripianamento delle perdite subite nell'esercizio precedente, chiedendo inoltre l'accertamento della responsabilità degli amministratori della predetta società
e la nomina di un curatore speciale. In seguito, l'avv. a mezzo di atto di citazione CP_1 dell'11.02.2019, instaurava un altro contenzioso, avente il medesimo oggetto, dinanzi al
Tribunale di Fermo, nonché, quello dinanzi al Tribunale di Milano e a quello di Macerata, sempre in termini analoghi, quest'ultimo conclusosi con l'emissione dell'ordinanza che
7 dichiarava la propria incompetenza in favore del Tribunale di Ancona, Sezione specializzata in materia di impresa;
3. in ogni caso, quanto al merito del presente giudizio, l'attore non aveva provato di aver effettivamente subito il danno conseguente alla negligenza professionale dell'avv. CP_1
non avendo prodotto alcun documento attestante l'esborso di euro 94.189,60, al cui
[...] pagamento era stato condannato dal Tribunale di Macerata a titolo di spese di lite in favore della controparte processuale;
4. quanto, invece, alla domanda di manleva svolta dalla parte convenuta, la polizza assicurativa stipulata dall'avv. non era operante nella fattispecie in ragione della CP_1 volontarietà dell'azione giudiziale proposta dinanzi al Tribunale di Macerata. Il contratto sottoscritto tra le parti, infatti, prevedeva che la copertura assicurativa fosse operante soltanto con riferimento ai danni cagionati dall'assicurato involontariamente, restando quindi esclusi quelli direttamente conseguenti ad una consapevole manifestazione di volontà del medesimo.
Tanto detto, nel caso in esame, l'inoperatività della polizza assicurativa scaturiva, da un lato, dall'evidenza per cui, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 2, lett. a), del D.lgs. n.
168/2003, era pacifica la competenza funzionale del Tribunale di Ancona, Sezione specializzata in materia di impresa relativamente all'impugnazione delle deliberazioni in ambito societario, dall'altro, dal fatto che il convenuto, con l'atto introduttivo con il quale era stato incardinato il procedimento dinanzi al Tribunale di Macerata, aveva svolto le medesime domande, articolando inoltre le stesse considerazioni in fatto e in diritto di quelle oggetto del contenzioso precedentemente instaurato dinanzi al Tribunale di Ancona, Sezione specializzata in materia di impresa;
5. sotto altro profilo, era infondata la deduzione del convenuto secondo cui il giudice non poteva pronunciarsi sulle spese di lite con il provvedimento con il quale dichiarava la propria incompetenza, dal momento che, sul punto, l'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità era di segno contrario;
6. l'inoperatività della polizza derivava, inoltre, anche dalla circostanza per la quale, dall'esame complessivo dell'articolata vicenda nella quale risultavano coinvolti personalmente sia sia l'avv. era palese che il convenuto fosse portatore di un Parte_1 CP_1 interesse personale nell'attività professionale espletata;
7. in ogni caso, la garanzia contenuta nella citata polizza assicurativa aveva un massimale di euro 1.000.000,00 e prevedeva l'applicazione di una franchigia per ciascun sinistro di euro
500,00;
8 8. infine, quanto alla domanda di refusione delle spese processuali, formulata dall ai sensi dell'art. 1917, comma 3 c.c., il diritto dell'assicurato di essere manlevato Parte_4 risultava sussistente soltanto nella misura in cui l'attività difensiva svolta dal medesimo avesse determinato il conseguimento di una forma di utilità per la compagnia assicurativa, conformemente a quanto previsto dall'art. 1914, comma 2 c.c..
Tutto ciò premesso, deve orsservarsi quanto segue. ha agito nel presente giudizio al fine di far valere la responsabilità Parte_1 professionale del convenuto, il quale, nell'espletamento del mandato di difesa a lui conferito nell'ambito del giudizio ordinario di cognizione, dinanzi al Tribunale di Macerata, poi iscritto a
R.G. n. 617/2019, si sarebbe reso responsabile di aver negligentemente adito il giudice incompetente, ancorché il procedimento incardinato rientrasse pacificamente nella competenza funzionale inderogabile della sezione specializzata in materia di impresa, istituita presso il tribunale territorialmente competente, di cui all'art. 3, comma 2, lett. a), del D.lgs. n. 168/2003, altresì, reiterando plurime istanza cautelari. Da tale scelta professionale negligente, secondo le prospettazioni attoree, sarebbe derivato in capo a il pregiudizio consistente nel Parte_1 pagamento delle spese di lite, per un ammontare complessivo di euro 94.189,60.
Tanto detto, va premesso che la responsabilità professionale dell'avvocato costituisce una forma di responsabilità da inadempimento: a seguito del conferimento dell'incarico l'avvocato si obbliga a svolgere in favore del proprio cliente una attività di consulenza ovvero di rappresentanza e assistenza legale e la prestazione cui è tenuto il professionista è espressione di un contratto d'opera intellettuale.
Le obbligazioni inerenti all'esercizio dell'attività professionale sono, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non a conseguirlo: pertanto, ai fini del giudizio di responsabilità nei confronti del professionista, rilevano le modalità dello svolgimento della sua attività in relazione al parametro della diligenza fissato dall'art. 1176, secondo comma, cod. civ., che è quello della diligenza del professionista di media attenzione e preparazione;
inoltre, “la responsabilità del professionista non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico
9 tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone” (cfr. Cass. n. 2638 del
05/02/2013).
In via generale, si osserva che, nelle prestazioni rese nell'esercizio di attività professionali, al professionista è richiesta la diligenza corrispondente alla natura dell'attività esercitata (art. 1176
c.c., comma 2), vale a dire è richiesta una diligenza qualificata dalla perizia e dall'impiego di strumenti tecnici adeguati al tipo di prestazione dovuta. La valutazione dell'esattezza delle prestazioni da parte del professionista, naturalmente, varia secondo il tipo di professione.
Per gli avvocati, la Corte di Cassazione (Cass. 24544/2009) ha precisato che:
“la responsabilità professionale deriva dall'obbligo (art. 1176 c.c., comma 2 e art. 2236 cod. civ.) di assolvere, sia all'atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto (anche) ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente, ai quali sono tenuti: a rappresentare tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi;
di chiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso;
a sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole”.
In particolare, inoltre, la Suprema Corte ha più volte enunciato il principio secondo cui l'avvocato deve considerarsi responsabile nei confronti del cliente in caso di incuria o di ignoranza di disposizioni di legge ed, in genere, nei casi in cui per negligenza o imperizia compromette il buon esito del giudizio, mentre nei casi di interpretazioni di leggi o di risoluzione di questioni opinabili, deve ritenersi esclusa la sua responsabilità a meno che non risulti che abbia agito con dolo o colpa grave: trattasi, dunque, di una responsabilità per colpa commisurata alla natura della prestazione dell'avvocato, che risulta circoscritta ai casi di dolo o colpa grave unicamente quando la prestazione implichi la risoluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà (ex art. 2236 c.c.).
Il professionista, poi, può liberarsi dalla imputazione di ogni responsabilità se ed in quanto dimostri la impossibilità della perfetta esecuzione della prestazione (ex art. 1218 c.c.), o di aver agito con diligenza.
Sul piano dell'onere della prova il cliente che sostiene di aver subito un danno, per l'inesatto adempimento del mandato professionale del suo avvocato, ha l'onere di provare: a) l'avvenuto conferimento del mandato difensivo;
b) la difettosa o inadeguata prestazione professionale;
c)
l'esistenza del danno;
d) il nesso di causalità tra la difettosa o inadeguata prestazione professionale e il danno (cfr., Cassazione civile, sez. III, 18/04/2007, n. 9238).
Nel caso in esame, parte attrice ha, innanzitutto, assolto all'onere della prova sulla stessa gravante in ordine al conferimento del mandato professionale (peraltro documentato dalla
10 procura alle liti in atti sub. doc. 1 allegato al fascicolo dell'attore e non contestato dalla parte convenuta) con riguardo alla attività di patrocinio in relazione al giudizio civile promosso, dinanzi al Tribunale di Macerata.
In particolare, nell'ambito del giudizio in questione, con il patrocinio del Parte_1 convenuto, quale socio nella misura del 10% della Controparte_4
conveniva in giudizio , , ,
[...] Controparte_7 CP_8 Controparte_9
, e la - CP_10 CP_11 CP_12 Parte_2 [...]
chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Controparte_4
“A- condannare i CONVENUTI, fuorché , anche nell'interesse di Parte_2 CP_4 ad inserire subito nel suo BILANCIO 2017 e nella sua CONTABILITA' attuale il CREDITO portato dalla sentenza dell'On.le Tribunale di Fermo – Giudice dott.ssa Sara Marzialetti n 571/2017 - dep.
19/9/2017 e, se necessario, PRESCRIVERE al CURATORE di
[...] ominando dall'On.le GIUDICE ex art 78 II comma CPC, il Controparte_14 medesimo FACERE
B- condannare i CONVENUTI, fuorché , al risarcimento del DANNO per Parte_2 equivalente per i danni morali sopportati sino al 27-12-2018 in Civitanova Marche da
[...] nella misura di 40.000 EURO in suo favore, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
Pt_1
C- condannare i CONVENUTI, fuorché e , al risarcimento Parte_2 CP_11 del DANNO per equivalente per i danni MATERIALI e morali sopportati e sopportandi se sarà imposto Co sino all'epilogo il RIPIANAMENTO PERDITE SMA illegale, su denunciato (il ché comporta la perdita del 10% del capitale sociale e della sua fetta di Ippodromo San Paolo, per l'Attore e sua CP_4
Famiglia) nella misura di 500.000 EURO in favore dell'Attore, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
D- condannare , , a restituire a CP_10 CP_8 Controparte_9 le somme da loro Controparte_14
Cont indebitamente prese da detta SRL e che essa ha dato loro sine causa, indicate al punto I7- che precede, con interessi e rivalutazione, e , , al CP_11 CP_12 Controparte_7 risarcimento de danno per equivalente in favore di per non aver recuperato in favore di ette CP_4 CP_4 somme, presso ed con rivalutazione ed interessi legali, CP_10 CP_9 CP_8
E- condannare tutti i CONVENUTI, fuorché , al risarcimento del danno per Parte_2 non aver mai recuperato le somme che indebitamente la ha dato a CP_4 Parte_5 indicate al punto I7 -, che precede, con rivalutazione ed interessi legali,
F- CONDANNARE i CONVENUTI, fuorché , al RISARCIMENTO Parte_2 del DANNO in favore di Controparte_14
11 per le somme indebitamente date a , e Parte_6 Parte_7 [...] nei termini di cui al punto I6- che precede, con interessi e rivalutazione come per legge;
Pt_8
G - CONDANNARE i CONVENUTI al risarcimento del danno, per tutti gli altri fatti
ILLEGALI, ILLECITI, ILLEGITTIMI da loro commessi e/o consentiti, e dianzi descritti, in favore di nella misura, che per il Controparte_14 sottoscritto sostituto processuale di congrua, complessivamente, in E 3.000.000 di EURO, salva la CP_4
% di responsabilità singola imputabile a ciascuno dei CONVENUTI, ma che allo stato è indeterminabile, ma determinabile dall'On.le Giudice anche con valutazione equitativa, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
H - annullare le decisioni dei soci di el 9-7-2018 di approvazione del 2017 e del CP_4 Pt_9
27-12-2018 di imposizione ripianamento PERDITE;
I - condannare gli Amministratori di a consentire ai suoi SOCI ogni controllo ed estrazione di CP_4
Cont copia cartacea o file della ed a rispondere alle richieste di notizie dei SOCI ex art 2476 CC, con vittoria nelle spese, diritti ed onorari di causa, se di giustizia, anche in favore di e con le CP_4 statuizioni di cui all'art 2476 IV comma CC, dichiarandosi che il valore del presente procedimento-causa è allo stato ”. Parte_10
In calce alle conclusioni, poi, veniva svolta “ISTANZA all'Ill.mo Presidente del Tribunale adito ex art 2476 III comma CC di provvedimento cautelare inaudita altera parte di degli Pt_11 amministratori di he sono attualmente i 4 MATTII convenuti e l'Avv CP_4 CP_12
Per quanto esposto e prodotto, Voglia l'On.le Presidente del Tribunale adito nell'interesse di
[...]
dell'Attore socio di minoranza e degli altri Controparte_14 soci di minoranza e , pronunciare subito in via CAUTELARE la CP_1 Parte_5
REVOCA dei suoi 5 attuali AMMINISTRATORI, qui CONVENUTI.
Il provvedimento cautelare non porta danno a che medio tempore sarà gestita da competente CP_4 nominando , che sicuramente non si trova nelle incompatibilità degli attuali 4 Per_1
AMMINISTRATORI e , asserviti al loro PARASOCIALE CP_1 Parte_12
14-3-2016, come sopra esposto ai punti I4, I5, I6. Il CURATORE convocherà subito l'assemblea dei soci, che si assumeranno le loro responsabilità nel nominare i nuovi AMMINISTRATORI.
Revocati gli Amministratori, la società risparmia subito i 125.000 euro all'anno di compensi degli
Amministratori!” (cfr. doc. 2 fascicolo parte attrice).
Ancora, è stato documentato, il deposito del ricorso cautelare, in corso di causa, ai sensi dell'art. 2476, comma 3 c.c., con il quale veniva ribadita la domanda cautelare, già svolta in calce all'atto di citazione, di nomina di un curatore, ex art. 78, comma 2 c.c., e di revoca degli allora cinque amministratori (cfr. doc. 3 fascicolo parte attrice).
12 Con riferimento al procedimento cautelare in questione, promosso in corso di causa, deve rilevarsi come sia possibile risalire all'esito dello stesso a mezzo della lettura del documento depositato sub n. 4, quale allegato al fascicolo di parte attrice. In particolare, l'ordinanza collegiale in questione, pronunciata sul reclamo interposto dal procuratore odierno convenuto, quale difensore di dava atto del rigetto del ricorso proposto in corso di causa Parte_1 ex art. 2476 c.c., per difetto di incompetenza del Tribunale di Macerata, essendo funzionalmente competente la sezione specializzata in materia di imprese. Inoltre, decidendo sul reclamo, il Collegio, pur disattendendo la decisione del giudice di prime cure, con riguardo al difetto di competenza dichiarato, rigettava nel merito la domanda cautelare (cfr. doc. 4 fascicolo parte attrice).
Sono stati, altresì, depositati il verbale dell'udienza dell'08.10.2019, celebrata nel giudizio di merito n. 617/2019 R.G., nell'ambito del quale l'Avv.to Giuseppe Clementi, quale sostituto processuale dell'avv.to pur aderendo all'eccezione di incompetenza funzionale CP_1 del Tribunale di Macerata, per essere competente la sezione specializzata in materia di imprese presso il Tribunale di Ancona, faceva presente come, in data 07.10.2019, fosse stato presentato ricorso ex art. 700 c.p.c. (cfr. doc. 5 fascicolo parte attrice).
Con detto ultimo ricorso, l'Avv.to quale procuratore di CP_1 Parte_1 proponeva una ulteriore istanza ex art. 2476 c.c. e art. 700 c.p.c., chiedendo, anche inaudita altera parte, la revoca degli amministratori della e, in subordine, l'ordine “di consentire ai soci CP_4 ogni controllo ed estrazione di copia cartacea o file della a rispondere alle richieste di notizie dei soci ex CP_15 art 2476 CC” (cfr. doc. 6 fascicolo parte attrice).
Il giudice istruttore nel procedimento n. 617/2019, a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'08.10.2019, fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni in relazione all'eccezione di difetto di competenza funzionale e il giudizio, previa fissazione di ulteriore udienza ex art. 281 sexies c.p.c., veniva definito con ordinanza a verbale del 21.10.2019, con la quale il Tribunale di Macerata declinava la propria competenza in favore della sezione specializzata in materia di impresa istituita presso il Tribunale di Ancona, condannando al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_7 Controparte_9 CP_10
e delle spese di lite CP_11 CP_12 Controparte_4 liquidate, per ciascuno dei convenuti, in euro 10.881,00 oltre oneri di legge;
l'attore veniva, altresì, condannato al pagamento delle spese di lite nei confronti del convenuto Parte_2 liquidate in euro 5.737,00, oltre oneri di legge. Da ultimo, l'ordinanza disponeva il non luogo a provvedere sull'istanza cautelare depositata in data 07.10.2019, ritenendo che “la declaratoria di
13 incompetenza [determinasse] il venir meno del presupposto processuale per statuire” sulla stessa (cfr. docc.
7, 8 e 9 fascicolo parte attrice).
Dalla lettura dell'ordinanza in atti si evince, inoltre, per quanto di immediato interesse,
l'adesione parziale da parte della difesa di all'eccezione di difetto di competenza Parte_1
c.d. funzionale, sostanzialmente, continuando ad insistere nella domanda risarcitoria relativa ai danni morali asseritamente subiti dall'attore in conseguenza del delitto di violenza privata.
Tanto ricostruito in punto di fatto, allora, deve ribadirsi come, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, l'affermazione di responsabilità del prestatore d'opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale implichi una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole del risultato della sua attività se la stessa fosse stata correttamente e diligentemente svolta (cfr.
Cass. n.22026/2004, Cass. n. 10966/2004, Cass. n. 21894/2004, Cass. n.6967/2006, Cass.
n.9917/2010).
Ciò in quanto la responsabilità dell'esercente la professione forense – come già visto – non può essere affermata per il solo fatto del mancato corretto adempimento dell'attività professionale, essendo necessario verificare se, qualora l'avvocato avesse tenuto la condotta dovuta, il suo assistito avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni (o evitato il danno), difettando altrimenti la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale ed il risultato derivatone (cfr. in motivazione Cass. n. 22376/2012).
Il ragionamento sul rapporto causale deve, pertanto, basarsi su regole di natura probabilistica: occorre procedere ad una valutazione volta a verificare se la pretesa azionata a suo tempo, senza la negligenza e/o l'imperizia del legale, sarebbe stata in termini probabilistici ritenuta fondata e se il risultato sarebbe stato diverso e più favorevole al patrocinato (cfr. Cass
21894/2004 per il caso di responsabilità dell'avvocato).
Nel caso di specie, passando alla “simulazione”, in questa sede, del procedimento svolto dinanzi all'autorità giudiziaria che si è dichiarata, infine, incompetente, non è possibile giungere a conclusioni diverse in ordine all'esito del suddetto giudizio.
Ed invero, con lo stesso, l'avv.to quale procuratore di CP_1 Parte_1 chiedeva l'annullamento delle delibere assembleari della del 09.07.2018, con cui CP_4 veniva approvato il bilancio, e del 27.12.2018, con la quale era stato azzerato il capitale sociale -
a fronte di perdite registrate nel bilancio al 31.12.2017, indicato come falso - e la sua contestuale ricostituzione con correlativo ripianamento delle perdite ivi esposte da parte dei soci, nonché per il risarcimento del danno nei confronti degli amministratori (soci di maggioranza), in virtù
14 di plurimi atti asseritamente illeciti posti in essere nella gestione della società, tra i quali doveva essere inclusa anche la sostanziale imposizione, nei confronti di del CP_16 ripianamento delle perdite, nell'assemblea del 27.12.2018. Detto ultimo comportamento, in particolare, integrava, secondo le prospettazioni della difesa di ribadite nel Parte_1 presente giudizio dalla parte convenuta, il reato di violenza privata nonché, eventualmente, anche quello di tentata estorsione e, proprio in virtù del luogo in cui si erano verificate le dette condotte (Civitanova Marche), doveva ritenersi radicata la competenza territoriale dinanzi al
Tribunale di Macerata.
Sul punto, con intento di maggiore chiarezza, appare necessario richiamare l'atto di citazione con il quale è stato adito il predetto Tribunale, laddove l'allora procuratore di Parte_1 specificava “LA COMPETENZA TERRITORIALE si ritiene radicata avanti il Tribunale
[...] civile di MACERATA, perché a CIVITANOVA MARCHE si è consumato l'ultimo atto rilevante che consuma, per quanto sopra dedotto, ad avviso del deducente, VIOLENZA PRIVATA e TENTATA
ESTORSIONE” (cfr. doc. 2 fascicolo parte attrice).
Ebbene, vale la pena notare che proprio con riferimento a detto ultimo profilo della domanda risarcitoria, il procuratore di pur aderendo all'eccezione di difetto di Parte_1 competenza svolta dai convenuta dinanzi al Tribunale di Macerata, insisteva nelle proprie domande.
Tanto ulteriormente premesso, osserva il Tribunale come non sia revocabile in dubbio come la controversia per cui è causa, afferente all'annullamento delle delibere societarie e all'azione di responsabilità ex art. 2476 c.c., rientri tra quelle contemplate dall'art.3 del d.lgs. n.
168 del 2003, come modificato dall'art. 2 del d.l. n. 1 del 2012 (conv., con modif., dalla I. n. 27 del 2012), a norma del quale “le sezioni specializzate sono [tra l'altro] competenti, relativamente alle società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, e titolo VI, del codice civile, alle società di cui al regolamento
(CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, e di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 del
Consiglio, del 22 luglio 2003, nonché alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società costituite all'estero, ovvero alle società che rispetto alle stesse esercitano o sono sottoposte a direzione e coordinamento, per le cause e i procedimenti: a) relativi a rapporti societari ivi compresi quelli concernenti l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario, le azioni di responsabilità da chiunque promosse contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo, il liquidatore, il direttore generale ovvero il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché contro il soggetto incaricato della revisione contabile per i danni derivanti da propri inadempimenti o da fatti illeciti commessi nei confronti della società che ha conferito l'incarico e nei confronti dei terzi danneggiati, le opposizioni di cui agli articoli 2445,
15 terzo comma, 2482, secondo comma, 2447-quater, secondo comma, 2487-ter, secondo comma, 2503, secondo comma, 2503-bis, primo comma, e 2506-ter del codice civile [...]”.
Parimenti pacifico deve ritenersi che la domanda risarcitoria formulata sulla scorta delle asserite condotte integranti violenza privata o estorsione (anche solo tentata) ai danni di deve ritenersi attratta, per ragioni di connessione, alla competenza della sezione CP_16 specializzata in materia di impresa secondo quanto disposto dal comma 3 del sopracitato art. 3, per il quale “
3. Le sezioni specializzate sono altresì competenti per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2”.
Ed invero, nel caso di specie, le stesse condotte asseritamente costituenti reato, dallo stesso tenore degli atti di causa, devono essere comunque ascritte a comportamenti (altrettanto) asseritamente illeciti posti in essere dagli amministratori in relazione alle vicende societarie.
In questi termini, allora, accertato il difetto di competenza funzionale del Tribunale di
Macerata, deve ribadirsi come la responsabilità del professionista avvocato presupponga la violazione del dovere di diligenza ex art. 1176 c.c., ovvero quello della diligenza professionale media esigibile, da commisurarsi alla natura dell'attività esercitata.
Nel caso in esame, alla stregua dell'assenza di qualsivoglia incertezza giurisprudenziale sul punto, nonché del già rilevato difetto di competenza dal giudice in sede di prima delibazione sull'istanza cautelare e della fissazione dell'udienza per la decisione della controversia sulla questione di competenza, non è revocabile in dubbio che l'Avv.to sia incorso in CP_1 negligenza a causa dell'errore nella individuazione del giudice effettivamente competente a trattare la questione che doveva essere correttamente e agevolmente individuato nel Tribunale di Ancona Sezione specializzata in materia di Imprese.
Del resto, come già evidenziato, neppure sussistevano profili di incertezza interpretativi sulla questione, dovendosi, con ciò, ribadire la sussistenza dell'an della responsabilità professionale (cfr. Corte di Cassazione 4 Agosto 2015 n. 16364; Cass sez III 18 aprile 2011 n.
8863, in punto di difetto di giurisdizione).
Peraltro, si è già dato conto di come la responsabilità professionale dell'avvocato rispetto al proprio assistito presuppone che venga fornita la prova del nesso causale tra la condotta negligente ed il pregiudizio subito e, nel caso in esame è pacifico che l'errore nella individuazione del giudice competente, essendo la materia trattata esposta a regole pacifiche ed a precedenti giurisprudenziali plurimi, non può che portare ad una valutazione negligente della condotta di parte attrice la cui conseguenza ha prodotto la condanna del convenuto alle spese del giudizio.
16 Sul punto, infatti, la stessa condanna alle spese di lite, appare eziologicamente riconducibile proprio all'erronea individuazione del giudice da adire.
Si deve, a questo punto, richiamare il principio affermato dalla Corte di Cassazione, secondo cui solo l'adesione della controparte, a norma dell'art. 38 comma 2 c.p.c., all'indicazione del giudice competente proveniente dalla parte che ha eccepito l'incompetenza del giudice adito, comporta che tale giudice, nel rimettere la causa cancellata dal ruolo al giudice competente, non possa pronunciare sulle spese processuali relative alla fase svoltasi davanti a lui, dovendo provvedervi il giudice al quale è rimessa la causa (cfr. Cass. Sez. 6, Sentenza n. 25180 del
08/11/2013).
Nel caso di specie, invece, come, del resto, rilevato dal Tribunale di Macerata, la pronuncia sulle spese di lite era prevedibile, innanzitutto, venendo in rilievo un'ipotesi di competenza funzionale inderogabile, nonché un'adesione parziale dell'attore all'eccezione dei convenuti.
Pacificamente, allora, il giudice, con l'ordinanza con cui ha declinato la propria competenza, non poteva limitarsi ad ordinare la mera cancellazione della causa dal ruolo, dovendosi pronunciare sull'eccezione e, ribadito come il disposto di cui all'art. 38, comma 2 c.p.c. si riferisca esclusivamente alle ipotesi di competenza per territorio derogabile, lo stesso ha proceduto alla regolamentazione delle spese di lite (cfr.Cass. n. 23359/2011 e Cass. n.
3122/2017), tenuto conto dell'attività processuale in concreto svolta, nonché dell'esito del procedimento cautelare in corso di causa nel quale l'attore era risultato nel merito soccombente.
Tuttavia, nel caso di specie, la domanda attorea deve essere rigettata in punto di mancata prova del quantum debeatur.
Osserva il Tribunale, in altri termini, come non emerga con sufficiente chiarezza il danno- conseguenza derivante dal danno-evento all'origine della richiesta risarcitoria.
Con maggiore sforzo esplicativo deve rilevarsi come in atti è stata prodotta esclusivamente l'ordinanza contenente la condanna al pagamento dell'odierno attore alle spese di lite relative al giudizio conclusosi con la declaratoria di incompetenza funzionale, risultando, peraltro, ignoto sia l'effettivo intervenuto pagamento delle stesse, sia la circostanza se il titolo esecutivo sia stato azionato o meno e in che misura, sia, soprattutto, l'effettiva esecutività, all'attualità, dell'ordinanza de qua.
La Compagnia di Assicurazioni terza chiamata, invero, ha contestato la mancata prova dell'effettivo passaggio in giudicato del provvedimento che ha impartito la condanna alle spese di lite, evidenziando, soprattutto, come la parte convenuta abbia fornito prova dell'interposta impugnazione dell'ordinanza del 21.10.2019, dinanzi alla Corte D'Appello di Ancona.
17 Ed invero, la menzionata impugnazione risulta documentata: quanto alla sua introduzione, a mezzo di atto di appello con il quale viene, specificamente, contestata la stessa pronuncia di condanna al pagamento delle spese di lite (cfr. doc. 10 fascicolo parte convenuta); quanto allo svolgimento del processo che risulta rinviato all'udienza del 21.09.2021 per la precisazione delle conclusioni (cfr. doc. 10 B fascicolo parte convenuta) e quanto al deposito di comparse conclusionali e memorie di replica da parte del procuratore di (cfr. docc. X9 e Parte_1
X10 fascicolo parte convenuta).
A fronte della specifica contestazione, svolta dalla parte terza chiamata, l'attore si è limitato ad affermare il passaggio in giudicato dell'ordinanza resa in primo grado senza, peraltro, nulla allegare in merito proprio all'esito del giudizio di gravame dell'ordinanza contenente la condanna al pagamento delle spese di lite, con ciò, sostanzialmente, precludendo al Tribunale di stabilire l'esatto ammontare della prestazione dovuta che, pertanto, rimane non determinata e del tutto indeterminabile (cfr. Corte appello Milano sez. II, 31/07/2023, n.2500).
Del resto, neppure può darsi ingresso alla pronuncia di una c.d condanna condizionale o condizionata.
È noto, infatti, come nel nostro ordinamento siano ammesse pronunce di condanna condizionale solo laddove l'eseguibilità della condanna sia subordinata al verificarsi di un evento certo, per l'evidente ragione che ogni condanna deve basarsi su di un preventivo accertamento del diritto e che, d'altra parte, una condanna subordinata al verificarsi di un evento incertus an sarebbe di fatto ineseguibile.
Secondo la costante giurisprudenza di legittimità “la sentenza condizionale con la quale l'efficacia della statuizione è subordinata al verificarsi di un determinato evento futuro ed incerto o al preventivo adempimento di una prestazione, è generalmente ammessa nel nostro ordinamento, purchè si concreti nell'accertamento dell'esistenza attuale dell'obbligo di eseguire una determinata prestazione e nel condizionamento pure attuale, di detto obbligo al verificarsi di una circostanza ulteriore in cui avveramento si presenti differito ed incerto, così da non richiedere altra indagine oltre quella diretta ad accertare se la predetta circostanza si sia o meno verificata” (cfr. Cass.21013/2010; Cass. 16621/2008; Cass. 11061/2003;).
Peraltro, la mancata prova del passaggio in giudicato della statuizione delle spese di lite e, con essa, dell'effettiva quantificazione delle stesse e, con essa, del pregiudizio in concreto subito, si pone in contrasto con quanto risulta dalla giurisprudenza, secondo cui la condanna condizionale (a parte la condizione) deve corrispondere ai requisiti di una vera e propria condanna, la cui efficacia è subordinata al verificarsi di un determinato evento futuro ed
18 incerto, sempreché il verificarsi della circostanza tenuta presente non richieda ulteriori accertamenti di merito da compiersi in un nuovo giudizio di cognizione.
Con essa si accerta l'obbligo attuale di eseguire una certa prestazione ed il condizionamento di tale obbligo al verificarsi di una circostanza il cui avveramento, pur presentandosi differito ed incerto, non richiede, per il suo accertamento, altre indagini che quella se la circostanza si sia o meno avverata (cfr. Cass. 1 febbraio 1991 n. 978), di guisa che la condanna deve riguardare una prestazione determinata, tale da conferire alla sentenza l'efficacia di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ad esigibile (cfr. Cass. 22 dicembre 1986 n. 7841); mentre contrasta con la nozione di sentenza condizionale quella che implica la valutazione dell'incidenza di un evento futuro ed incerto sul rapporto portato in giudizio, attinente ad una situazione di conflitto eventuale che non può formare oggetto di giudicato attuale (cfr. Cass. 25 gennaio 1984 n. 604;
Cass. 27 novembre 1979 n. 6239).
Partendo allora dalla indeterminatezza e indeterminabilità di cui sopra della prestazione dovuta e, con essa, del pregiudizio effettivamente patito, non corrisponde alla nozione di
"condizione" (che è un evento ben determinato, sebbene futuro ed incerto) una condanna futura rispetto ad un pagamento del quale non sono si conosce la sorte all'esito del proposto giudizio di appello e, pertanto, la domanda di condanna deve essere rigettata anche in termini di condanna condizionale (cfr. Cass. 12 marzo 1987 n. 2583; Cassazione civile sez. un., 15/01/1996, n.264).
Il rigetto della domanda in punto di quantum deve ritenersi motivo assorbente ogni ulteriore questione afferente alla validità della polizza assicurativa e, con essa, ogni ulteriore domanda svolta da e nei confronti della terza chiamata.
Per quanto infine attiene alla domanda riconvenzionale di pagamento del compenso per l'attività professionale svolta dal difensore, proposta dall'Avv.to la stessa va CP_1 dichiarata inammissibile essendo stata proposta davanti al Giudice monocratico al di fuori del procedimento speciale ex art. 14 d lgs 150/2011 le cui caratteristiche particolari non consentono applicarsi la disciplina ex art. 40 comma 3 cpc (cfr Cass. SSUU n. 4485/2018, principio poi seguito anche da Cass. Sez. II n. 27308 del 30.11.2020).
La regolamentazione delle spese consegue alla sussistenza di una soccombenza reciproca tra attore e convenuto e giustifica la compensazione delle spese di lite tra le dette parti.
Devono essere altresì compensate le spese sostenute dal terzo chiamato. Tenuto presente il principio dettato dalla Corte di legittimità secondo cui “attesa la lata accezione con cui il termine
"soccombenza" è assunto nell'art. 91 cod. proc. civ., il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo
19 chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore, ove la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che
l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda, mentre il rimborso rimane a carico della parte che abbia chiamato o abbia fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria”(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 31889 del 6 dicembre 2019), nel caso di specie, proprio la reciproca soccombenza tra le parti originarie, non può che rilevare anche tra le ulteriori parti. Ed invero, pur non entrando nel merito della fondatezza delle domande spiegate dalla la sua chiamata in causa non può ritenersi Controparte_2 palesemente arbitraria quanto, piuttosto, giustificabile sulla scorta dell'azione incardinata dall'attore le cui domande, peraltro, sono state accolte in termini di an e rigettate in ragione del difetto di prova della consistenza del pregiudizio patito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G.
n.2053/2020 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione respinta o assorbita, così provvede:
❖ rigetta le domande di parte attrice;
❖ dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale svolta dalla parte convenuta;
❖ compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Fermo il 15.04.2025.
IL GIUDICE
(Dr.ssa Mariannunziata Taverna)
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