CA
Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 28/05/2025, n. 930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 930 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2442/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Impresa
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Manuela Velotti Presidente dott. Manuela Velotti Consigliere Relatore dott. Andrea Lama Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 2442/2021 promossa da:
C.F. , Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. CORONA SANDRO e dell'avv. CALICETI GIANGUIDO ( VIA S. MARGHERITA AL COLLE 20 40137 BOLOGNA;
C.F._2 Pt_2
( ) VIA SANTA MARGHERITA AL COLLE 20 40136
[...] C.F._3
BOLOGNA; ,
APPELLANTE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._4 con il patrocinio dell'avv. PALLINI LAURA MARIA APPELLATO
CONCLUSIONI
Per “Voglia la Corte d'appello di Bologna, in riforma totale e/o parziale della Parte_1 sentenza del Tribunale di Bologna n. 2580/2021, contrariis reiectis, in via preliminare, dichiarare ammissibile la produzione documentale della perizia informatica Inforlab del 13 dicembre
2020 allegata dalla prof.ssa alle note di udienza del giudizio di primo grado depositate il 15 Pt_1 gennaio 2021, trattandosi di documento sopravvenuto e comunque di una consulenza di parte il cui deposito non avrebbe dovuto incontrare alcuna barriera preclusiva, dunque autorizzarne la produzione nel presente giudizio di appello;
nel merito,
- accertare e dichiarare che il rifiuto espresso dalla dott.ssa alla pubblicazione dell'opera è CP_1 lesivo dei diritti d'autore della prof.ssa sull'opera di cui alla narrativa degli atti di causa e Pt_1 comunque illecito ex artt. 2043 e 1337 c.c.; pagina 1 di 17 - autorizzare comunque la prof.ssa ad utilizzare per la pubblicazione dell'opera di cui alla Pt_1 narrativa degli atti di causa il materiale, in tutto o in parte, ricevuto dalla dott.ssa CP_1
- inibire alla dott.ssa ogni comportamento che possa risultare pregiudizievole per l'opera di CP_1 cui alla narrativa degli atti di causa e, di conseguenza, inibire alla medesima la pubblicazione dei singoli contributi separatamente dall'opera e senza fare menzione dell'opera stessa, se del caso disponendo la distruzione di ogni esemplare che risultasse messo indebitamente in circolazione;
- condannare la dott.ssa al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, cagionati e CP_1 cagionandi alla prof.ssa per i comportamenti di cui alla narrativa degli atti di causa ai sensi Pt_1 degli artt. 158 1.d.a. e/o 2043 c.c.;
- ordinare la pubblicazione della sentenza, a cura della prof.ssa e a spese della dott.ssa Pt_1
per due volte in giorni consecutivi, a caratteri doppi del normale (e in formato non inferiore CP_1
a 36 moduli) e con i nomi delle parti in grassetto, sulle riviste, siti internet e/o pagine social ricollegabili all'Università di Bologna e/o all' con riserva di successiva Controparte_2 indicazione degli stessi;
- disporre comunque ogni più opportuno provvedimento volto a far cessare le fattispecie illecite denunciate e ad eliminare gli effetti delle stesse;
- rigettare ogni domanda e/o argomento espresso e formulato dalla dott.ssa compresa la CP_1 richiesta di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 1 e 3, c.p.c. che fosse riproposta in sede di appello, non sussistendone i presupposti di legge,
- in ogni caso, con vittoria di spese e compensi dei due gradi di giudizio, oltre al 15% a titolo di spese generali ed accessori di legge e di, conseguenza, condannare la dott.ssa a restituire alla CP_1 prof.ssa l'importo complessivo di € 17.638,89, oltre interessi di legge, ottenuto a seguito Pt_1 dell'assegnazione di cui alla procedura esecutiva mobiliare Trib. Bologna RGE 3040/2022; in via istruttoria, (omissis)”.
Per “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, Sezione Specializzata in materia Controparte_1 di Impresa, previo ogni opportuno accertamento, respinta ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione, acquisito il fascicolo della causa di primo grado (R.G. 12153/2018): In via preliminare 1.- Rigettare la richiesta preliminare della Prof.ssa di dichiarare l'ammissibilità Parte_1 del documento all. A allegato alle note di udienza del 15 gennaio 2021, depositate nel giudizio di primo grado (R.G. 12153/2018), in quanto tardivo ed inammissibile.
2.- Dichiarare inammissibili e irrilevanti gli all. B, C e D dell'appellante depositati nel presente procedimento d'appello (R.G. 2442/2021) ed allegati alle note scritte di udienza del 17 maggio 2022 in quanto non necessari e inconferenti rispetto all'oggetto della presente causa e, per l'effetto, disporne la relativa espunzione dal fascicolo.
Nel merito 3.- Rigettare integralmente l'appello proposto dalla Prof.ssa in quanto infondato in Parte_1 fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Bologna, Sezione specializzata in materia di impresa, n. 2580/2021 del 9 settembre 2021, pubblicata in data 4 novembre 2021.
In ogni caso
4.- Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa del doppio grado di giudizio. In via istruttoria, occorrendo (omissis)”.
IN FATTO
1. conveniva in giudizio esponendo che il rapporto tra le due era Parte_1 Controparte_1
sorto in ambito universitario, essendo Professore Associato in Archeologia Classica presso il Pt_1
pagina 2 di 17 Dipartimento di Storia Culture Civiltà dell'Università di Bologna e titolare di una serie di progetti, tra i quali il progetto «DHER. Domus Herculanensis Ratione» finalizzato allo studio della cultura abitativa di Ercolano, ed avendo vinto un posto nella Scuola di Dottorato in Scienze Archeologiche CP_1 dell'Università di (di cui, all'epoca dei fatti, l'Università di Bologna era sede consorziata) per il CP_2
triennio 2013-15, nel corso del quale aveva approfondito come tema della propria tesi di dottorato, conseguito in data 1.4.2016, un segmento del predetto progetto «DHER», consistente nello studio degli apparati decorativi di un isolato degli scavi di Ercolano, denominato “Insula III”; che, dopo il conseguimento del dottorato da parte di quest'ultima e e si erano accordate per la CP_1 Pt_1
realizzazione di una pubblicazione a più firme, che avrebbe dovuto contenere parti della tesi di dottorato di e contributi di altri autori (inizialmente solo di e di Allroggen Bedel, CP_1 Pt_1
successivamente di almeno una ventina di altri ricercatori); che tale progetto editoriale era stato ideato, sviluppato e coordinato da la quale aveva effettuato importanti interventi sui testi presentati Pt_1
da che non erano risultati adeguati alle aspettative, e trovato una sede editoriale per la CP_1 pubblicazione dell'opera, con accordo informale di consegna entro aprile 2017; che le parti si erano incontrate il 5.4.2017 e che si era dimostrata “priva di alcuno spirito costruttivo” e con la sola CP_1
intenzione di conoscere il motivo per cui non le aveva restituito i testi revisionati e corretti;
Pt_1
che, pochi minuti dopo la conclusione di tale incontro, aveva inviato a una diffida a CP_1 Pt_1
mezzo p.e.c., con la quale comunicava di non avere più intenzione di pubblicare la propria tesi di dottorato e negava il consenso all'utilizzo dei propri testi per il volume, inviati il 2.2.2017 e allegati alla stessa p.e.c., della tesi di dottorato e degli elaborati di grafica vettoriale;
che tale condotta di CP_1 era illegittima sotto i diversi profili della legge sul diritto d'autore, di illecito extracontrattuale ex art. 2043 c.c. e sotto il profilo della responsabilità precontrattuale, avendo arrecato a danni ingenti. Pt_1
Tanto premesso, l'attrice chiedeva di accertare e dichiarare che il rifiuto alla pubblicazione di CP_1
era lesivo dei propri diritti di autore e comunque illecito ex artt. 2043 e 1337 c.c.; di ordinare a CP_1
di consegnare le elaborazioni grafiche;
di autorizzare a utilizzare per la pubblicazione Pt_1 dell'opera il materiale, in tutto o in parte, ricevuto da di inibire a ogni CP_1 CP_1 comportamento pregiudizievole per l'opera e, di conseguenza, inibire la pubblicazione dei singoli contributi senza fare riferimento all'opera stessa, se del caso disponendo la distruzione di ogni esemplare che risultasse indebitamente in circolazione;
di condannare l'avversaria al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, ai sensi degli artt. 158 l.d.a. e/o 2043 c.c.; di ordinare la pubblicazione della sentenza.
2. Si costituiva evidenziando che l'opera destinata alla pubblicazione e oggetto del Controparte_1
giudizio consisteva in una monografia tratta dalla propria tesi di dottorato, che la stessa aveva CP_1
pagina 3 di 17 realizzato in modo del tutto dominante e prevalente, organizzandone la formazione tramite la redazione dell'indice e la scelta delle sequenze testuali e grafiche;
che era sempre stata indicata come CP_1 autrice dell'opera; che aveva messo a disposizione di i propri lavori affinché questa li CP_1 Pt_1
leggesse per la pubblicazione e fornisse eventuali consigli, nonché per il fatto che avrebbe Pt_1 dovuto predisporre un contributo da inserire nella monografia;
che l'attrice aveva in più occasioni affermato di avere modificato i materiali predisposti da ma che, nonostante numerose richieste CP_1 da parte di questa, si era rifiutata di mostrare e discutere le correzioni asseritamente apportate all'opera, manifestando altresì da marzo 2017 l'intenzione di intestarsi la paternità dell'opera, circostanza che avrebbe trovato conferma nel corso dell'incontro del 5.4.2017, persistendo il rifiuto di di Pt_1
mostrare le modifiche e la ferma intenzione di risultare come coautrice.
Tanto premesso, la convenuta domandava che il giudice adito rigettasse di tutte le pretese avversarie e accertasse e dichiarare che l'attrice aveva avviato il giudizio con mala fede o colpa grave e, conseguentemente, la condannasse ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
3. Con sentenza n. 2580/2021 pubblicata il 4.11.2021, la Sezione specializzata in materia di impresa del tribunale di Bologna rigettava integralmente le domande dell'attrice, nonché la domanda ex art. 96
c.p.c. proposta dalla convenuta, condannando l'attrice alla refusione delle spese di lite in favore di controparte.
Il giudice osservava anzitutto che parte attrice aveva cambiato versione in corso di causa sull'opera oggetto di pubblicazione: nell'atto di citazione aveva prospettato una continuità tra la tesi di dottorato di e la pubblicazione di un'opera più ampia con il coinvolgimento di più autori, per poi CP_1
proporre la diversa tesi secondo la quale dovevano essere distinti due segmenti temporali, nel primo dei quali, dall'1.4.2016 al 6.9.2016, l'attrice si sarebbe limitata a reperire una sede editoriale idonea per la pubblicazione di una monografia costituita esclusivamente dalla tesi di dottorato, mentre, dal 6.9.2016 al 5.4.2017, avrebbe coordinato un progetto editoriale finalizzato alla pubblicazione di Pt_1 un'opera autonoma rispetto alla predetta tesi di dottorato, coinvolgendovi più soggetti, tra i quali la convenuta la quale avrebbe fornito un contributo marginale. Il giudizio de quo avrebbe quindi CP_1
riguardato solo il secondo periodo.
Tale prospettazione non appariva in linea con il contenuto delle molteplici e-mail reciprocamente scambiate tra le parti, nelle quali era sempre riconosciuta da come autrice dell'opera. CP_1 Pt_1
Quanto al profilo della denunciata illiceità della condotta rispetto alla disciplina della legge sul diritto d'autore, il tribunale evidenziava che l'attrice aveva sostenuto versioni sostanzialmente diverse tra loro, agganciando il proprio ruolo di autore o co-autore della monografia, in alcuni casi, al proprio ruolo di direzione e coordinamento (qualificando, così, l'opera come collettiva), in altri, alla propria attività di pagina 4 di 17 personale revisione dei testi della (in quanto co-autore dell'opera e comunque autore senior), CP_1 in altri ancora, alla natura delle revisioni e correzioni tali da qualificare l'opera non soltanto come derivata dalla tesi di dottorato ma, addirittura, in termini di opera indipendente.
Era da escludere la qualificazione della monografia come opera derivata, non avendo l'attrice prodotto documenti “idonei a dimostrare che la stessa abbia concretamente rielaborato, e tanto meno con apporti personali e creativi, la Tesi di dottorato della Dott.ssa , risultando invece “ictu oculi CP_1 che soltanto la convenuta era intervenuta per adattare ed elaborare la propria tesi a fini editoriali”.
Mancavano idonei elementi di valutazione comprovanti non soltanto l'esistenza della suddetta opera derivata, ma soprattutto i requisiti di novità e creatività che avrebbero dovuto contraddistinguerla rispetto all'opera preesistente. Inoltre, l'esistenza o meno dell'opera derivata sarebbe “condizione assolutamente irrilevante ai fini della richiesta risarcitoria avanzata dell'attrice in ragione del presunto danno derivante dalla mancata pubblicazione”, dal momento che il risultato dell'elaborazione di un'opera esistente potrebbe essere oggetto di utilizzo (come la pubblicazione) a condizione che ricorra il preventivo consenso dell'autore dell'opera base, mentre nel caso in esame non vi erano elementi attestanti il consenso di CP_1
La rappresentazione dell'opera come opera collettiva ex art. 3 l.d.a. era integralmente smentita dalle produzioni documentali delle parti, non sussistendo prova alcuna del ruolo di coordinamento, ideazione e direzione rivendicato dall'attrice (non in grado di produrre un indice di tale asserita opera collettiva, un suo schema editoriale, una ripartizione dei lavori, un titolo), né del coinvolgimento all'interno di siffatto progetto di e risultando per tabulas che entrambe le parti erano intenzionate a CP_1
riconoscere il ruolo di autore alla convenuta.
Tantomeno poteva ritenersi dimostrata l'ulteriore tesi in base alla quale la monografia in questione costituirebbe un'opera in comunione ai sensi dell'art. 10 l.d.a., mancando elementi di valutazione sulla scorta dei quali poter ricostruire le linee essenziali del lavoro asseritamente svolto da ai fini Pt_1 della realizzazione dell'opera “insieme” a sussistendo, al contrario, prova documentale della CP_1 circostanza per cui tutte le parti dell'opera erano state realizzate autonomamente dalla convenuta e solo successivamente inviate a Pt_1
Quest'ultima, dunque, poteva semmai avere svolto un ruolo di mera revisione di parti di testo da altri elaborate, ma anche siffatta ipotesi non appariva adeguatamente supportata sul piano assertivo e probatorio anche perché, da un lato, la natura e la portata delle correzioni escluderebbero, di per sé,
l'esistenza di un'opera in comunione, e, dall'altro, non vi era comunque traccia del consenso che la convenuta avrebbe dovuto prestare ai sensi dell'art. 18 l.d.a.
pagina 5 di 17 Il primo giudice riteneva sfornita di qualsivoglia riscontro probatorio pure la tesi secondo cui l'attrice avrebbe realizzato un'opera indipendente, atteso che sarebbe stata necessaria l'effettuazione da parte di di una serie di interventi così significativi e profondi da dare, conclusivamente, alla luce una Pt_1
vera e propria opera individuale.
Viceversa, le correzioni apportate dall'attrice erano assolutamente minime, formali, stilistiche e non sostanziali, determinanti o tali da giustificare il riconoscimento del ruolo di autore o coautore in capo a
Pt_1
Dal semplice confronto tra gli indici della monografia di e la documentazione relativa alle CP_1 parti scritte da e inviate all'attrice, che le avrebbe revisionate, si ricavava un'assoluta CP_1
coincidenza. Tutte le parti che avrebbero dovuto costituire il nuovo e diverso progetto editoriale, dunque, corrispondevano, di fatto, nel titolo e nel numero dei capitoli, proprio alla monografia di cui avrebbe dovuto essere autrice la convenuta. aveva realizzato anche 17 nuove ricostruzioni grafiche per la propria monografia. CP_1
Dallo scambio di corrispondenza intercorso tra le parti e i dottori e emergeva che i Per_1 Per_2
fotopiani inviati da a a dicembre 2016 erano quelli necessari per la pubblicazione della Per_2 CP_1
monografia di e non, invece, di una presunta diversa monografia di CP_1 Pt_1
Il tribunale individuava dunque come autrice dell'opera soggetta a pubblicazione la dott.ssa CP_1
la quale era quindi l'unica legittimata a negoziare i rapporti con l'editore in vista della
[...]
pubblicazione, e, in particolare, a cedere i diritti di sfruttamento commerciale, facoltà, queste, per le quali l'art. 110 l.d.a. richiede la forma scritta ab substantiam.
Ne conseguiva che la convenuta, con p.e.c. del 5 aprile 2017, aveva opposto il rifiuto alla pubblicazione dei propri contributi in modo pienamente legittimo e conforme ai diritti d'autore dalla stessa maturati sull'opera.
Il tribunale riteneva poi non assolto l'onere probatorio gravante sull'attrice in merito agli ulteriori profili dell'illecito extracontrattuale ex art. 2043 c.c. e della responsabilità precontrattuale ex art. 1337
c.c. nonché per violazione dei doveri generali di correttezza e buona fede.
Non sussisteva alcuna prova dell'attività svolta da in relazione alla presunta monografia tale Pt_1
da farle acquisire la qualità di autrice e, dunque, di titolare di prerogative economiche suscettibili di danno. Prive di riscontro erano anche le allegazioni svolte dall'attrice circa il preteso danno alla propria carriera universitaria che, avuto anche riguardo alle allegazioni della convenuta, sembrava potersi ragionevolmente attribuire ad altri fattori causali.
Rigettate integralmente le domande attoree, il tribunale respingeva anche la domanda formulata dalla convenuta a norma dell'art. 96, comma 1 e 3 c.p.c.
pagina 6 di 17 4. Avverso la suddetta sentenza del tribunale di Bologna ha proposto appello ha Parte_1
resistito Controparte_1
5. All'esito dell'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 16 luglio 2024, la causa è stata posta in decisione.
IN DIRITTO
6. Con il primo motivo l'appellante contesta l'“erronea valutazione delle circostanze fattuali alla base del rapporto intercorso tra le parti in ordine all'opera oggetto di pubblicazione” e, nello specifico,
l'erronea valutazione della scansione temporale del rapporto intercorso tra e della Pt_1 CP_1 natura dell'“opera altra” oggetto del contendere e del ruolo di nella sua realizzazione. CP_1
7. Con il secondo, terzo, quarto e quinto motivo l'appellante contesta l'“erronea qualificazione giuridica dell'opera oggetto di pubblicazione nella parte in cui la sentenza ha escluso di poterla qualificare”, rispettivamente, come:
- “un'opera derivata ex art. 4 l.d.a. dalla tesi di dottorato della dott.ssa (secondo motivo); - CP_1
“un'opera collettiva ex art. 3 l.d.a.” (terzo motivo);
- “un'opera in comunione ex art. 10 l.d.a., ipotesi che pure la prof.ssa aveva prospettato in Pt_1 via subordinata rispetto a quelle precedenti” (quarto motivo);
- “un'opera indipendente, ipotesi che ugualmente la prof.ssa aveva prospettato in via Pt_1 subordinata rispetto alle precedenti, stante l'acquisita consapevolezza, sia pure solo in corso di causa, della pochezza del lavoro svolto dalla dott.ssa in relazione non solo ai testi ma anche alle CP_1 restituzioni grafiche” (quinto motivo).
8. Con il sesto motivo la sentenza viene criticata per l'“erronea valutazione della revoca del consenso alla pubblicazione da parte della dott.ssa anche quale illecito extracontrattuale, anche sotto il CP_1 profilo della responsabilità precontrattuale, ex artt. 2043 e 1337 c.c.”.
9. Con il settimo motivo si censura l'“erronea valutazione delle circostanze fattuali nella parte in cui la sentenza ha escluso che il comportamento della dott.ssa sia stato fonte di danni, CP_1 patrimoniali e non patrimoniali, per la prof.ssa . Pt_1
10. Con l'ottavo motivo l'appellante contesta la condanna all'integrale rimborso delle spese di lite in favore di controparte.
11. In via preliminare, l'appellante chiede di ammettere la produzione della perizia informatica del
13.12.2020, allegata in primo grado dalla difesa di in occasione dell'udienza cartolare di Pt_1
precisazione delle conclusioni del 15.1.2021 e ritenuta inammissibile dal primo giudice, trattandosi, a suo dire, di documento “sopravvenuto”.
pagina 7 di 17 In proposito si osserva che, se è vero che “la consulenza di parte costituisce una semplice allegazione difensiva, priva di autonomo valore probatorio, la cui produzione, regolata dalle norme che disciplinano tali atti e perciò sottratta al divieto di cui all'art. 345 c.p.c., deve ritenersi consentita anche in appello” (Cass., n. 20347/2017; Cass., n. 1614/2022), essa non può essere tuttavia utilizzata per introdurre prove o documenti nuovi in violazione del terzo comma del suddetto art. 345, c.p.c.
Nel caso di specie, la suddetta perizia di parte ha ad oggetto un confronto tra le schede grafiche predisposte da e quelle redatte dalla dott.ssa nel contesto del progetto CP_1 Persona_3
DHER; quest'ultimo materiale, allegato alla consulenza di parte, non è stato prodotto nel giudizio di primo grado nel rispetto dei termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., sebbene esso risalga all'anno
2013.
Va pertanto confermata la valutazione di inammissibilità dell'elaborato e relativi allegati, la cui rilevanza non appare peraltro affatto evidente.
12. Ciò posto e passando al merito, il primo motivo di appello è infondato.
Contrariamente a quanto afferma l'appellante, non si riscontrano errori nella ricostruzione dei fatti effettuata dal primo giudice, né tantomeno un “deficit di istruttoria”.
Posto che, in applicazione del principio generale sul riparto dell'onere della prova ex art. 2697 c.c., era ed è onere di in quanto attrice in primo grado, dimostrare i fatti che costituiscono il Pt_1 fondamento della propria pretesa, l'esame dell'ingente mole di documenti agli atti (in numero di 150 per parte appellante), tra cui numerose e-mail scambiate tra le parti nel corso del 2016 e 2017, non consente di ritenere dimostrata, nemmeno per presunzioni, la prospettazione secondo la quale nel periodo successivo all'incontro del 5.9.2016 avrebbe accettato di essere coinvolta nella CP_1
“realizzazione di un'opera monografica inerente a un progetto ben più ampio, ossia un lavoro comune
a più mani che avrebbe dovuto (e dovrebbe tuttora) rappresentare la seconda opera monografica del progetto DHER” (v. pagine 6-8, atto di appello), ovvero di un'asserita “opera altra” rispetto alla tesi di dottorato di CP_1
Secondo parte appellante, nessuna rilevanza assumerebbe in giudizio il periodo anteriore al mese di settembre 2016, nel quale progettava di pubblicare la propria tesi di dottorato e si CP_1 Pt_1
limitava a fornirle supporto nella ricerca di una idonea sede editoriale, iniziativa che sarebbe poi stata abbandonata e sostituita dal progetto di pubblicazione della seconda opera monografica del progetto
DHER.
In realtà è emerso che nel cosiddetto “primo” periodo (dall'1.4.2016 al 6.9.2016) l'opera oggetto di pubblicazione, pur indicando come autrice avrebbe dovuto comprendere anche dei Controparte_1
contributi predisposti da e come attestano lo scambio di Parte_1 Persona_4
pagina 8 di 17 corrispondenza dell'11.4.2016, prodotto dalla stessa appellante, nel quale le parti facevano riferimento a una possibile opera “a due firme” (doc. 5, fascicolo , e il fatto che sia che Pt_1 CP_1 Pt_1 intestavano l'opera a “ con contributi di Controparte_1 Parte_1 Persona_4
(docc. 4-7, fascicolo . CP_1
Ciò smentisce la tesi della difesa di sia sotto il profilo della natura dell'opera da pubblicare Pt_1 nel cosiddetto “primo” periodo, che non corrispondeva in toto alla tesi di dottorato di essendo CP_1 arricchita di contributi altrui e oggetto di revisione da parte dell'autrice, sia sotto il profilo del coinvolgimento di la quale non solo avrebbe aiutato a trovare un'idonea sede Pt_1 CP_1 editoriale, ma avrebbe altresì collaborato personalmente all'opera, mediante redazione di un proprio testo ed eventuale correzione di quelli scritti da CP_1
13. Quanto al presunto “secondo” periodo, non vi è alcun elemento che deponga per un'inversione di rotta nei rapporti tra le parti, ovverossia che dimostri l'abbandono del precedente progetto di pubblicare l'opera tratta dalla tesi di (comprensiva di contributi di altri autori) e il coinvolgimento CP_1 consensuale di in un progetto di portata più estesa, che l'avrebbe vista come un'autrice fra CP_1
tanti.
Nella copiosa corrispondenza intercorsa tra le parti non si ravvisa alcun riferimento, esplicito o implicito, al presunto secondo volume del progetto DHER e a poco rilevano eventuali accordi che dovesse avere raggiunto con soggetti diversi da Infatti, nulla esclude che Pt_1 CP_1 Pt_1 possa avere ipotizzato e/o progettato di pubblicare un'opera di portata più vasta rispetto a quella discussa con ma ciò che rileva, in questa sede, è se sia stata effettivamente coinvolta CP_1 CP_1
in tale diverso progetto e se abbia acconsentito alla pubblicazione dei propri elaborati testuali e grafici all'interno di un'opera diversa da quella inizialmente concordata.
Come ha osservato correttamente il tribunale, ha sempre riconosciuto come autrice Pt_1 CP_1 dell'opera.
Sono inequivoci i molteplici riferimenti di a “il suo libro”, “il suo lavoro”, “il suo volume”, Pt_1
risalenti tanto al periodo precedente quanto a quello successivo al mese di settembre 2016.
Si richiama, fra tutte, l'e-mail inviata da a il 9.12.2016, ben tre mesi dopo l'incontro Pt_1 CP_1
“spartiacque” del 5.9.2016, nella quale l'odierna appellante faceva riferimento “alla preparazione del libro” e al fatto che “la priorità era il suo libro” (doc. 12, fascicolo , da cui si evince che CP_1
l'opera in discussione era una sola e riconducibile all'autrice circostanza che mal si concilia CP_1 con il presunto diverso progetto di pubblicare un volume “a più mani”. non ha contestato gli indici dell'opera predisposti da nei quali quest'ultima è sempre Pt_1 CP_1 indicata come autrice, anche nel cosiddetto “secondo” periodo;
si veda al riguardo l'indice prodotto pagina 9 di 17 dalla stessa appellante, la quale afferma esserle stato inviato da controparte in data 1.2.2017, in cui l'opera è attribuita a “ con e da cui si evince altresì Controparte_1 Controparte_3 che avrebbe curato la redazione della maggior parte dell'opera finale, che avrebbe visto CP_1 contributi altrui solo nell'introduzione e in alcuni paragrafi di una delle tre sezioni in cui l'opera era articolata (doc. 46, fascicolo . Pt_1
14. La mole di documenti allegati dalle parti, pari nel complesso a più di duecento, e l'ammissione dell'interrogatorio formale di parte convenuta su venti capitoli, sconfessano il preteso deficit istruttorio, né corrisponde al vero che in sede di interrogatorio formale sarebbe stato investigato il solo periodo da aprile a settembre 2016, posto che il capitolo n. 18 formulato dall'attrice ha ad oggetto un indice dell'opera risalente a febbraio 2017. In ogni caso, mancando elementi idonei a fornire anche solo un principio di prova della fondatezza della tesi attorea (in particolare della partizione temporale ante e post settembre 2016) e sussistendo anzi circostanze che depongono in senso opposto, si ritiene che il primo giudice abbia opportunamente escluso le ulteriori prove orali richieste da parte attrice, anche nell'ottica di garantire la ragionevole durata del processo.
Deve dunque ritenersi, alla luce di quanto fin qui osservato, che manchi la prova che sia stata CP_1 coinvolta nella realizzazione di un'opera diversa dalla monografia tratta dalla propria tesi di dottorato e che abbia prestato il proprio consenso all'utilizzo, da parte di di testi e/o elaborazioni grafiche Pt_1 per fini differenti dalla pubblicazione di un'opera a proprio nome.
15. Esclusa la prova dell'esistenza di un accordo tra le parti per la pubblicazione di un'opera diversa dalla monografia tratta dalla tesi di dottorato di occorre stabilire se quest'ultima opera possa CP_1 essere qualificata, ai sensi della legge sul diritto d'autore, come opera derivata, opera collettiva, opera in comunione e/o opera indipendente.
In particolare, con il secondo motivo d'appello, critica la sentenza per avere negato la Pt_1 qualificazione dell'opera come “opera derivata” ex art. 4 l.d.a., il cui autore principale avrebbe dovuto essere riconosciuto, ai sensi dell'art. 7 l.d.a., solo ed esclusivamente in capo alla stessa Pt_1
avendone organizzato e diretto la creazione e redatto diversi testi.
La doglianza dell'appellante sul fatto che il primo giudice abbia erroneamente onerato lei sola di fornire la prova dei requisiti di creatività e novità della presunta opera derivata rispetto a quella originaria va respinta sulla base dei generali principi in materia di onere della prova;
infatti, essendo ad allegare e a fondare la propria pretesa sulla presunta esistenza di un'opera derivata, a lei Pt_1
sola spetta dimostrare la fondatezza di tale assunto.
Ciò posto, l'odierna appellante non ha assolto il suddetto onere.
pagina 10 di 17 Invero, sono proprio i documenti dalla stessa invocati per dimostrare la sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 4 l.d.a. a confutarne la tesi.
Dal confronto tra l'indice della tesi di dottorato per la discussione dell'1.4.2016 e l'ultimo indice dell'1.2.2017 (docc. 45 e 46, fascicolo emerge una notevole coincidenza tra la tesi di Pt_1 dottorato di e l'opera che le parti intendevano pubblicare (si noti che in entrambi gli indici si CP_1 susseguono, nello stesso ordine, sezioni intitolate, segnatamente: “Casa dell'Albergo”, “Casa dello
Scheletro”, “Casa del Tramezzo di Legno”, “Casa dell'Erma di Bronzo”, “Casa dell'Ara Laterizia”).
Dagli atti emerge che è stata a predisporre e rivedere l'indice e il contenuto, sia grafico che CP_1 testuale, dell'opera in pubblicazione, materiali che la stessa ha inviato in più occasioni a per Pt_1
ricevere dalla stessa osservazioni e/o revisioni, senonché, nonostante le numerose richieste da parte dell'autrice, non ha mai ritrasmesso l'opera con le proprie correzioni, esibite per la prima volta Pt_1
in sede giudiziaria.
Quanto alle correzioni asseritamente apportate da ai testi redatti da e prodotte in Pt_1 CP_1
giudizio, la difesa di parte appellata ha evidenziato in maniera convincente diverse contraddizioni (pp.
39 e ss. della comparsa di costituzione in appello), inducendo addirittura a ritenere che dette revisioni siano, almeno in parte, successive all'interruzione dei rapporti tra e circostanza che le Pt_1 CP_1
renderebbe del tutto inconferenti ai fini del presente giudizio. In particolare, ci si riferisce qui al documento n. 111 del fascicolo di consistente nella presunta revisione dei testi effettuata da Pt_1
e che contiene però il riferimento a un'opera pubblicata alla fine del 2017, dunque successiva Pt_1 alla p.e.c. di aprile 2017 con la quale negava il consenso all'utilizzo del proprio lavoro. CP_1
Peraltro, le revisioni asseritamente apportate da hanno carattere prevalentemente stilistico e Pt_1 formale e quindi non consentono di ravvisare un'opera derivata distinta da quella originaria
(contrariamente opinando, dovrebbero essere considerati autori di opere distinte anche i “meri” correttori di bozze).
Alla luce di quanto precede, non risulta dimostrata l'esistenza di un'opera derivata meritevole di tutela ai sensi della legge sul diritto d'autore e, quand'anche si dovesse ritenere esistente siffatta opera, la sua paternità non potrebbe comunque essere attribuita ad altri se non a CP_1
16. Anche il terzo motivo deve essere respinto.
Seppur vero, come sostiene l'appellante, che opera derivata e collettiva sono qualificazioni non alternative, ma che possono coesistere, l'opera di cui è causa non ha natura di opera collettiva.
Occorre, anche in questo caso, ribadire che grava sull'attrice l'onere di provare la sussistenza dei requisiti per qualificare l'opera come collettiva ai sensi dell'art. 3 l.d.a., ovverossia che l'opera consista pagina 11 di 17 nella “riunione di opere o di parti di opere, che hanno carattere di creazione autonoma, come risultato della scelta e del coordinamento ad un determinato fine letterario, scientifico (…)”.
Nel caso in esame, mancano elementi per assumere che l'opera sia il frutto della riunione di opere diverse e dotate di autonomia.
Come già evidenziato, infatti, l'unica opera sulla quale e avevano collaborato di Pt_1 CP_1
comune accordo è una revisione della tesi di dottorato di e mancano elementi per poter CP_1 valutare se i contributi altrui, eventualmente inclusi nell'opera, godessero di vera e propria autonomia.
Inoltre, anche volendo qualificare l'opera come collettiva, si concorda con il tribunale nell'escludere che abbia svolto attività di organizzazione e direzione che consentano di ritenerla autrice Pt_1 dell'opera ai sensi dell'art. 7 l.d.a.; infatti, non vi è prova che abbia eseguito attività diverse e Pt_1
ulteriori rispetto a quelle generalmente poste in essere nel ruolo di direttrice del più ampio progetto universitario DHER, come appunto dimostra l'assenza di elementi comprovanti indice, schema editoriale, ripartizione dei lavori e titolo della presunta “opera altra” nonché il raggiungimento di un qualche accordo tra e rispetto a tale presunta opera, tanto che, come evidenzia la Pt_1 CP_1
difesa di parte appellata, la supposta attività di coordinamento svolta da è supportata a livello Pt_1
probatorio solo da comunicazioni scambiate da con terze parti e mai con Pt_1 CP_1
Senza contare che, come già ampiamente illustrato, le comunicazioni tra e fanno Pt_1 CP_1 univocamente riferimento a un'opera attribuita, in via esclusiva o comunque principale, alla dott.ssa
CP_1
Infine, occorre rilevare che in ambito universitario è prassi diffusa e comunemente nota quella per cui i docenti, in via informale e senza la stipula di alcun accordo, accettano di prestare supporto allo studente o al dottore ai fini della pubblicazione della loro tesi di laurea o dottorato, non solo mediante ricerca di una sede editoriale idonea ma il più delle volte anche con suggerimenti, correzioni ed eventualmente partecipando loro stessi con uno o più contributi, spesso collocati nell'introduzione dell'opera. Tale forma di collaborazione va a beneficio non solo dell'autore della tesi ma anche del professore, essendo nota la rilevante importanza che assumono per la progressione di carriera in ambito accademico anche i singoli contributi in volumi altrui, le citazioni e menzioni.
In tale ordinario contesto si inserisce verosimilmente il rapporto tra la dott.ssa e la prof.ssa CP_1 la quale, pur non rivestendo il ruolo di autrice principale dell'opera monografica, con la Pt_1
redazione di uno o più contributi in volume avrebbe comunque incrementato il novero delle proprie pubblicazioni scientifiche.
17. Il quarto motivo è infondato.
pagina 12 di 17 Affinché un'opera possa qualificarsi come “collettiva”, l'art. 10 l.d.a. richiede che la sua creazione sia il frutto di un “contributo indistinguibile ed inscindibile” di più autori.
Tale ipotesi è radicalmente da escludere nel caso in esame.
I documenti prodotti attestano che ha redatto in autonomia l'indice, i testi e le rappresentazioni CP_1 grafiche dell'opera, inviati in più occasioni alla prof.ssa affinché potesse “darci un'occhiata”, Pt_1 fornire “indicazioni eventuali” o le “sue osservazioni” (si vedano, tra le tante, le e-mail dell'11.12.2016, 17.3.2017 e 27-28.3.2017, sub docc. 15 e 19, fascicolo . CP_1
Il coinvolgimento di altri autori per singoli contributi, che avrebbero dovuto costituire autonomi paragrafi con espressa indicazione del relativo autore, di certo non attribuisce a tali parti dell'opera i caratteri di indistinguibilità e inscindibilità, essendo sempre possibile scorporarle dall'opera di CP_1
Oltretutto, dal tenore dello scambio di e-mail intercorso tra le parti il 17.3.2017 emerge che all'epoca, ovvero pochi giorni prima dell'interruzione dei rapporti tra le parti, i contenuti redatti da terzi non erano nella disponibilità né di né di la quale riferiva di essere ancora in attesa di CP_1 Pt_1 riceverli, sicché nemmeno può darsi per certo che tali scritti sarebbero stati inseriti nell'opera.
In merito alla revisione dei testi, si evidenzia nuovamente che non ha mai dato seguito alle Pt_1
richieste di di visionare le correzioni asseritamente apportate, che non è possibile stabilire con CP_1
certezza in che momento siano state realizzate le correzioni, che, in ogni caso, si tratta in larga parte di modifiche di carattere stilistico e che non investono l'elaborato dal punto di vista sostanziale, dunque inidonee a far assurgere a coautrice dei testi. Pt_1
Il fatto che abbia inviato i propri testi a non può certo essere inteso come CP_1 Pt_1
manifestazione di un consenso incondizionato rispetto a ogni e qualsivoglia modifica e, infatti, CP_1 ha più volte domandando a di inviarle i testi da lei corretti, in modo da “discutere delle Pt_1 eventuali correzioni” (così nell'e-mail del 17.3.2017, doc. 12, fascicolo . Pt_1
18. Con il quinto motivo l'appellante contesta la sentenza per avere escluso la configurabilità dell'opera come “indipendente”, sulla base della seguente argomentazione: si sarebbe limitata Pt_1
“a fornire a varie considerazioni di metodo, nell'auspicio che poi la coautrice dott.ssa CP_1 fosse poi in grado di integrare e implementare quanto scritto” ma “in conseguenza CP_1 dell'immobilismo della dott.ssa (la quale poi più nulla ha fatto sui testi) […] la prof.ssa CP_1
è, o comunque sarà, tenuta a rifarli ex novo stante la scarsa qualità del lavoro svolto dalla Pt_1 dott.ssa il che rende ancor più marcata la qualifica di “opera indipendente” a sola firma CP_1
della prof.ssa della monografia di progetto oggetto del contendere. Pt_1
La tesi è generica, contraddittoria e del tutto indimostrata.
pagina 13 di 17 Agli atti non vi è alcun elemento che attesti il preteso “immobilismo” di la quale, anzi, ha CP_1
predisposto indici, testi e ricostruzioni grafiche, mai contestati ante causam dalla controparte, ha più volte compulsato affinché le inviasse le proprie correzioni, ha partecipato a incontri e Pt_1 manifestato la volontà di prendere parte alla consegna dell'opera all'editore.
Il tribunale ha correttamente osservato che le correzioni apportate da sono “minime, formali, Pt_1 stilistiche e, di certo, non sostanziali”, e che dalla comparazione dei testi emerge una “assoluta coincidenza” tra quelli predisposti da e le presunte correzioni, che il coinvolgimento del dr. CP_1 trovava giustificazione nel fatto che lo stesso era già ricompreso nell'indice elaborato da Per_2
tra gli autori che avrebbero redatto un proprio contributo. CP_1
Dai documenti agli atti, emerge sì una corrispondenza e collaborazione tra e altri accademici, CP_1
ma non vi è alcun elemento che supporti la tesi di parte appellante per cui tale coinvolgimento sarebbe stato determinato dalla scarsa qualità del lavoro di CP_1
Anzi, come visto, è un fatto pacifico che le parti intendessero pubblicare un'opera che avrebbe incluso anche contributi di soggetti terzi (salvo poi qualificare diversamente l'opera e i relativi diritti d'autore).
Ogni considerazione sulla qualità dell'opera di (con riguardo anche al numero, più o meno CP_1
congruo, delle ricostruzioni grafiche) esula dal presente giudizio, che verte esclusivamente sulla legittimità del rifiuto espresso da alla pubblicazione. CP_1
Alla luce di quanto precede, non vi è alcun elemento per affermare un diritto di su una Pt_1
fantomatica opera indipendente, che peraltro è la stessa appellante a prospettare in termini solo eventuali.
Il motivo va quindi respinto.
19. Il sesto e il settimo motivo di appello, in quanto strettamente connessi, vanno affrontati congiuntamente, riguardando, rispettivamente, la pretesa illegittimità della revoca del consenso alla pubblicazione dell'opera espressa da parte appellata, tale da configurare una sua responsabilità extracontrattuale e/o precontrattuale, e i conseguenti danni subìti dall'appellante.
I mezzi devono essere rigettati.
Come evidenziato in precedenza, non vi è prova alcuna del coinvolgimento consensuale di CP_1 nella pubblicazione di un'opera “altra” rispetto alla monografia tratta dalla propria tesi di dottorato, sulla quale è l'unica a poter vantare i connessi diritti d'autore.
Non sussiste quindi una legittima aspettativa di alla pubblicazione di testi ed elaborazioni Pt_1
grafiche realizzati da nella seconda monografia del progetto DHER. CP_1
pagina 14 di 17 Inoltre, i documenti agli atti depongono in favore della prospettazione di parte appellata, secondo la quale a mutare atteggiamento sarebbe stata la prof.ssa la quale avrebbe tentato di appropriarsi Pt_1 dell'attività intellettuale e dei meriti di CP_1
Particolarmente significativo in tal senso è lo scambio di e-mail intercorso il 17.3.2017 e prodotto da ambo le parti (docc. 12 e 13, fascicolo doc. 19, fascicolo da cui si evince che, a Pt_1 CP_1
fronte delle richieste di di avere notizie sui contributi degli autori terzi e sulle correzioni CP_1
apportate ai propri testi dalla prof.ssa questa rispondeva che sarebbe stato difficile discuterne Pt_1 perché “trattandosi di interventi dell'autore senior” non erano state evidenziate nel testo. Anche le successive numerose richieste di di visionare i propri testi (si vedano le e-mail del 27.3.2017, CP_1
28.3.2017 e 1.4.2017, sub doc. 19 fascicolo non ricevevano alcun puntuale riscontro da parte CP_1
di che nulla restituiva a controparte. Pt_1
pertanto, non era messa a conoscenza della veste finale che l'opera avrebbe assunto e veniva CP_1
estromessa da ogni possibile valutazione in merito.
La condotta di senz'altro giustifica la revoca del consenso alla pubblicazione espressa da Pt_1
comunicata tempestivamente con la p.e.c. del 5.4.2017 non appena quest'ultima ha avuto CP_1 piena conoscenza delle intenzioni di ovverossia a seguito dell'incontro tenutosi in pari data tra Pt_1 le parti e che, come da entrambe riferito, ha avuto uno svolgimento ed esito tutt'altro che positivi.
20. Confermata la legittimità della condotta tenuta da ogni ulteriore delibazione in punto di CP_1
danno è del tutto superflua e da respingere.
Si osserva ad abundantiam che, come correttamente evidenzia la difesa dell'appellata, è la stessa a riferire che i materiali e i fondi utilizzati per la realizzazione dell'opera erano dell'Università Pt_1
di Bologna e non propri.
Parimenti, premesso che la produzione da parte di del documento n. 68 pubblicato il CP_1
10.11.2020 è tardiva, in quanto non effettuata con la prima difesa utile, ma solo con la comparsa conclusionale del 22.3.2021 (sicchè il tribunale non avrebbe dovuto tenere conto), difetta in ogni caso di riscontro probatorio il danno alla carriera universitaria asseritamente subìto da la quale non Pt_1
ha fornito elementi idonei a suffragare la propria tesi.
Invero il preteso danno, anche non tenendo conto del documento n. 68 di parte convenuta, “sembra potersi più ragionevolmente attribuire ad altri fattori causali il preteso nocumento professionale”, come condivisibilmente affermato dal tribunale. Si fa riferimento, segnatamente, alla valutazione di non idoneità di per l'abilitazione al ruolo di professore di I fascia, risalente al 2018 e Pt_1
documentata tempestivamente con la comparsa di costituzione in primo grado, ed alla valutazione di pagina 15 di 17 inidoneità intervenuta nel 2022 e puntualmente allegata e documentata dall'appellante con la prima difesa utile (docc. 21 e 72, fascicolo . CP_1
Nessun dubbio, poi, sulla legittimità della segnalazione al Magnifico Rettore effettuata da CP_1 successivamente all'instaurazione del giudizio di primo grado da parte di trattandosi di facoltà Pt_1 riconosciutale dall'ordinamento universitario. Peraltro, il fatto che la segnalazione di si sia CP_1
“accodata” a quelle già presentate da altri soggetti nei confronti della medesima più che Pt_1 costituire, come vorrebbe l'appellante, la “dimostrazione della “comune regia” che da tempo sta ostacolando la posizione della prof.ssa all'interno dell'Ateneo bolognese”, fa piuttosto Pt_1
sorgere dubbi sulla conformità del modus operandi della professoressa rispetto ai diritti d'autore altrui.
Infine, quanto alle spese prospettate da per la realizzazione dell'opera senza l'apporto di Pt_1
è solo il caso di ribadire che, mancando un accordo con quest'ultima per la pubblicazione di CP_1 un'opera diversa dalla monografia tratta dalla tesi di dottorato (seppur arricchita di contributo della professoressa e di terzi), nessuna spesa può esserle imputata per la redazione e pubblicazione del c.d. secondo volume del progetto DHER.
21. L'infondatezza dei precedenti motivi di appello impone di rigettare anche l'ottavo e ultimo mezzo di gravame relativo alle spese di lite, che in ossequio al principio della soccombenza, saranno interamente a carico dell'appellante e liquidate come da dispositivo.
Sussistono inoltre i presupposti di cui all'articolo 13, comma 1-quater del DPR 30 maggio 2002 n. 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico di . Parte_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, respinge l'appello proposto da contro la sentenza n. 2580/2021 della Sezione specializzata in materia d'impresa del Parte_1
tribunale di Bologna.
Condanna a rifondere a le spese di lite del presente grado, che Parte_1 Controparte_1 liquida in € 10.000,00 per compensi, oltre 15% spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte d'Appello, il
29.04.2025
Il Presidente estensore dott. Manuela Velotti
pagina 16 di 17 pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Impresa
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Manuela Velotti Presidente dott. Manuela Velotti Consigliere Relatore dott. Andrea Lama Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 2442/2021 promossa da:
C.F. , Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. CORONA SANDRO e dell'avv. CALICETI GIANGUIDO ( VIA S. MARGHERITA AL COLLE 20 40137 BOLOGNA;
C.F._2 Pt_2
( ) VIA SANTA MARGHERITA AL COLLE 20 40136
[...] C.F._3
BOLOGNA; ,
APPELLANTE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._4 con il patrocinio dell'avv. PALLINI LAURA MARIA APPELLATO
CONCLUSIONI
Per “Voglia la Corte d'appello di Bologna, in riforma totale e/o parziale della Parte_1 sentenza del Tribunale di Bologna n. 2580/2021, contrariis reiectis, in via preliminare, dichiarare ammissibile la produzione documentale della perizia informatica Inforlab del 13 dicembre
2020 allegata dalla prof.ssa alle note di udienza del giudizio di primo grado depositate il 15 Pt_1 gennaio 2021, trattandosi di documento sopravvenuto e comunque di una consulenza di parte il cui deposito non avrebbe dovuto incontrare alcuna barriera preclusiva, dunque autorizzarne la produzione nel presente giudizio di appello;
nel merito,
- accertare e dichiarare che il rifiuto espresso dalla dott.ssa alla pubblicazione dell'opera è CP_1 lesivo dei diritti d'autore della prof.ssa sull'opera di cui alla narrativa degli atti di causa e Pt_1 comunque illecito ex artt. 2043 e 1337 c.c.; pagina 1 di 17 - autorizzare comunque la prof.ssa ad utilizzare per la pubblicazione dell'opera di cui alla Pt_1 narrativa degli atti di causa il materiale, in tutto o in parte, ricevuto dalla dott.ssa CP_1
- inibire alla dott.ssa ogni comportamento che possa risultare pregiudizievole per l'opera di CP_1 cui alla narrativa degli atti di causa e, di conseguenza, inibire alla medesima la pubblicazione dei singoli contributi separatamente dall'opera e senza fare menzione dell'opera stessa, se del caso disponendo la distruzione di ogni esemplare che risultasse messo indebitamente in circolazione;
- condannare la dott.ssa al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, cagionati e CP_1 cagionandi alla prof.ssa per i comportamenti di cui alla narrativa degli atti di causa ai sensi Pt_1 degli artt. 158 1.d.a. e/o 2043 c.c.;
- ordinare la pubblicazione della sentenza, a cura della prof.ssa e a spese della dott.ssa Pt_1
per due volte in giorni consecutivi, a caratteri doppi del normale (e in formato non inferiore CP_1
a 36 moduli) e con i nomi delle parti in grassetto, sulle riviste, siti internet e/o pagine social ricollegabili all'Università di Bologna e/o all' con riserva di successiva Controparte_2 indicazione degli stessi;
- disporre comunque ogni più opportuno provvedimento volto a far cessare le fattispecie illecite denunciate e ad eliminare gli effetti delle stesse;
- rigettare ogni domanda e/o argomento espresso e formulato dalla dott.ssa compresa la CP_1 richiesta di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 1 e 3, c.p.c. che fosse riproposta in sede di appello, non sussistendone i presupposti di legge,
- in ogni caso, con vittoria di spese e compensi dei due gradi di giudizio, oltre al 15% a titolo di spese generali ed accessori di legge e di, conseguenza, condannare la dott.ssa a restituire alla CP_1 prof.ssa l'importo complessivo di € 17.638,89, oltre interessi di legge, ottenuto a seguito Pt_1 dell'assegnazione di cui alla procedura esecutiva mobiliare Trib. Bologna RGE 3040/2022; in via istruttoria, (omissis)”.
Per “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, Sezione Specializzata in materia Controparte_1 di Impresa, previo ogni opportuno accertamento, respinta ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione, acquisito il fascicolo della causa di primo grado (R.G. 12153/2018): In via preliminare 1.- Rigettare la richiesta preliminare della Prof.ssa di dichiarare l'ammissibilità Parte_1 del documento all. A allegato alle note di udienza del 15 gennaio 2021, depositate nel giudizio di primo grado (R.G. 12153/2018), in quanto tardivo ed inammissibile.
2.- Dichiarare inammissibili e irrilevanti gli all. B, C e D dell'appellante depositati nel presente procedimento d'appello (R.G. 2442/2021) ed allegati alle note scritte di udienza del 17 maggio 2022 in quanto non necessari e inconferenti rispetto all'oggetto della presente causa e, per l'effetto, disporne la relativa espunzione dal fascicolo.
Nel merito 3.- Rigettare integralmente l'appello proposto dalla Prof.ssa in quanto infondato in Parte_1 fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Bologna, Sezione specializzata in materia di impresa, n. 2580/2021 del 9 settembre 2021, pubblicata in data 4 novembre 2021.
In ogni caso
4.- Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa del doppio grado di giudizio. In via istruttoria, occorrendo (omissis)”.
IN FATTO
1. conveniva in giudizio esponendo che il rapporto tra le due era Parte_1 Controparte_1
sorto in ambito universitario, essendo Professore Associato in Archeologia Classica presso il Pt_1
pagina 2 di 17 Dipartimento di Storia Culture Civiltà dell'Università di Bologna e titolare di una serie di progetti, tra i quali il progetto «DHER. Domus Herculanensis Ratione» finalizzato allo studio della cultura abitativa di Ercolano, ed avendo vinto un posto nella Scuola di Dottorato in Scienze Archeologiche CP_1 dell'Università di (di cui, all'epoca dei fatti, l'Università di Bologna era sede consorziata) per il CP_2
triennio 2013-15, nel corso del quale aveva approfondito come tema della propria tesi di dottorato, conseguito in data 1.4.2016, un segmento del predetto progetto «DHER», consistente nello studio degli apparati decorativi di un isolato degli scavi di Ercolano, denominato “Insula III”; che, dopo il conseguimento del dottorato da parte di quest'ultima e e si erano accordate per la CP_1 Pt_1
realizzazione di una pubblicazione a più firme, che avrebbe dovuto contenere parti della tesi di dottorato di e contributi di altri autori (inizialmente solo di e di Allroggen Bedel, CP_1 Pt_1
successivamente di almeno una ventina di altri ricercatori); che tale progetto editoriale era stato ideato, sviluppato e coordinato da la quale aveva effettuato importanti interventi sui testi presentati Pt_1
da che non erano risultati adeguati alle aspettative, e trovato una sede editoriale per la CP_1 pubblicazione dell'opera, con accordo informale di consegna entro aprile 2017; che le parti si erano incontrate il 5.4.2017 e che si era dimostrata “priva di alcuno spirito costruttivo” e con la sola CP_1
intenzione di conoscere il motivo per cui non le aveva restituito i testi revisionati e corretti;
Pt_1
che, pochi minuti dopo la conclusione di tale incontro, aveva inviato a una diffida a CP_1 Pt_1
mezzo p.e.c., con la quale comunicava di non avere più intenzione di pubblicare la propria tesi di dottorato e negava il consenso all'utilizzo dei propri testi per il volume, inviati il 2.2.2017 e allegati alla stessa p.e.c., della tesi di dottorato e degli elaborati di grafica vettoriale;
che tale condotta di CP_1 era illegittima sotto i diversi profili della legge sul diritto d'autore, di illecito extracontrattuale ex art. 2043 c.c. e sotto il profilo della responsabilità precontrattuale, avendo arrecato a danni ingenti. Pt_1
Tanto premesso, l'attrice chiedeva di accertare e dichiarare che il rifiuto alla pubblicazione di CP_1
era lesivo dei propri diritti di autore e comunque illecito ex artt. 2043 e 1337 c.c.; di ordinare a CP_1
di consegnare le elaborazioni grafiche;
di autorizzare a utilizzare per la pubblicazione Pt_1 dell'opera il materiale, in tutto o in parte, ricevuto da di inibire a ogni CP_1 CP_1 comportamento pregiudizievole per l'opera e, di conseguenza, inibire la pubblicazione dei singoli contributi senza fare riferimento all'opera stessa, se del caso disponendo la distruzione di ogni esemplare che risultasse indebitamente in circolazione;
di condannare l'avversaria al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, ai sensi degli artt. 158 l.d.a. e/o 2043 c.c.; di ordinare la pubblicazione della sentenza.
2. Si costituiva evidenziando che l'opera destinata alla pubblicazione e oggetto del Controparte_1
giudizio consisteva in una monografia tratta dalla propria tesi di dottorato, che la stessa aveva CP_1
pagina 3 di 17 realizzato in modo del tutto dominante e prevalente, organizzandone la formazione tramite la redazione dell'indice e la scelta delle sequenze testuali e grafiche;
che era sempre stata indicata come CP_1 autrice dell'opera; che aveva messo a disposizione di i propri lavori affinché questa li CP_1 Pt_1
leggesse per la pubblicazione e fornisse eventuali consigli, nonché per il fatto che avrebbe Pt_1 dovuto predisporre un contributo da inserire nella monografia;
che l'attrice aveva in più occasioni affermato di avere modificato i materiali predisposti da ma che, nonostante numerose richieste CP_1 da parte di questa, si era rifiutata di mostrare e discutere le correzioni asseritamente apportate all'opera, manifestando altresì da marzo 2017 l'intenzione di intestarsi la paternità dell'opera, circostanza che avrebbe trovato conferma nel corso dell'incontro del 5.4.2017, persistendo il rifiuto di di Pt_1
mostrare le modifiche e la ferma intenzione di risultare come coautrice.
Tanto premesso, la convenuta domandava che il giudice adito rigettasse di tutte le pretese avversarie e accertasse e dichiarare che l'attrice aveva avviato il giudizio con mala fede o colpa grave e, conseguentemente, la condannasse ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
3. Con sentenza n. 2580/2021 pubblicata il 4.11.2021, la Sezione specializzata in materia di impresa del tribunale di Bologna rigettava integralmente le domande dell'attrice, nonché la domanda ex art. 96
c.p.c. proposta dalla convenuta, condannando l'attrice alla refusione delle spese di lite in favore di controparte.
Il giudice osservava anzitutto che parte attrice aveva cambiato versione in corso di causa sull'opera oggetto di pubblicazione: nell'atto di citazione aveva prospettato una continuità tra la tesi di dottorato di e la pubblicazione di un'opera più ampia con il coinvolgimento di più autori, per poi CP_1
proporre la diversa tesi secondo la quale dovevano essere distinti due segmenti temporali, nel primo dei quali, dall'1.4.2016 al 6.9.2016, l'attrice si sarebbe limitata a reperire una sede editoriale idonea per la pubblicazione di una monografia costituita esclusivamente dalla tesi di dottorato, mentre, dal 6.9.2016 al 5.4.2017, avrebbe coordinato un progetto editoriale finalizzato alla pubblicazione di Pt_1 un'opera autonoma rispetto alla predetta tesi di dottorato, coinvolgendovi più soggetti, tra i quali la convenuta la quale avrebbe fornito un contributo marginale. Il giudizio de quo avrebbe quindi CP_1
riguardato solo il secondo periodo.
Tale prospettazione non appariva in linea con il contenuto delle molteplici e-mail reciprocamente scambiate tra le parti, nelle quali era sempre riconosciuta da come autrice dell'opera. CP_1 Pt_1
Quanto al profilo della denunciata illiceità della condotta rispetto alla disciplina della legge sul diritto d'autore, il tribunale evidenziava che l'attrice aveva sostenuto versioni sostanzialmente diverse tra loro, agganciando il proprio ruolo di autore o co-autore della monografia, in alcuni casi, al proprio ruolo di direzione e coordinamento (qualificando, così, l'opera come collettiva), in altri, alla propria attività di pagina 4 di 17 personale revisione dei testi della (in quanto co-autore dell'opera e comunque autore senior), CP_1 in altri ancora, alla natura delle revisioni e correzioni tali da qualificare l'opera non soltanto come derivata dalla tesi di dottorato ma, addirittura, in termini di opera indipendente.
Era da escludere la qualificazione della monografia come opera derivata, non avendo l'attrice prodotto documenti “idonei a dimostrare che la stessa abbia concretamente rielaborato, e tanto meno con apporti personali e creativi, la Tesi di dottorato della Dott.ssa , risultando invece “ictu oculi CP_1 che soltanto la convenuta era intervenuta per adattare ed elaborare la propria tesi a fini editoriali”.
Mancavano idonei elementi di valutazione comprovanti non soltanto l'esistenza della suddetta opera derivata, ma soprattutto i requisiti di novità e creatività che avrebbero dovuto contraddistinguerla rispetto all'opera preesistente. Inoltre, l'esistenza o meno dell'opera derivata sarebbe “condizione assolutamente irrilevante ai fini della richiesta risarcitoria avanzata dell'attrice in ragione del presunto danno derivante dalla mancata pubblicazione”, dal momento che il risultato dell'elaborazione di un'opera esistente potrebbe essere oggetto di utilizzo (come la pubblicazione) a condizione che ricorra il preventivo consenso dell'autore dell'opera base, mentre nel caso in esame non vi erano elementi attestanti il consenso di CP_1
La rappresentazione dell'opera come opera collettiva ex art. 3 l.d.a. era integralmente smentita dalle produzioni documentali delle parti, non sussistendo prova alcuna del ruolo di coordinamento, ideazione e direzione rivendicato dall'attrice (non in grado di produrre un indice di tale asserita opera collettiva, un suo schema editoriale, una ripartizione dei lavori, un titolo), né del coinvolgimento all'interno di siffatto progetto di e risultando per tabulas che entrambe le parti erano intenzionate a CP_1
riconoscere il ruolo di autore alla convenuta.
Tantomeno poteva ritenersi dimostrata l'ulteriore tesi in base alla quale la monografia in questione costituirebbe un'opera in comunione ai sensi dell'art. 10 l.d.a., mancando elementi di valutazione sulla scorta dei quali poter ricostruire le linee essenziali del lavoro asseritamente svolto da ai fini Pt_1 della realizzazione dell'opera “insieme” a sussistendo, al contrario, prova documentale della CP_1 circostanza per cui tutte le parti dell'opera erano state realizzate autonomamente dalla convenuta e solo successivamente inviate a Pt_1
Quest'ultima, dunque, poteva semmai avere svolto un ruolo di mera revisione di parti di testo da altri elaborate, ma anche siffatta ipotesi non appariva adeguatamente supportata sul piano assertivo e probatorio anche perché, da un lato, la natura e la portata delle correzioni escluderebbero, di per sé,
l'esistenza di un'opera in comunione, e, dall'altro, non vi era comunque traccia del consenso che la convenuta avrebbe dovuto prestare ai sensi dell'art. 18 l.d.a.
pagina 5 di 17 Il primo giudice riteneva sfornita di qualsivoglia riscontro probatorio pure la tesi secondo cui l'attrice avrebbe realizzato un'opera indipendente, atteso che sarebbe stata necessaria l'effettuazione da parte di di una serie di interventi così significativi e profondi da dare, conclusivamente, alla luce una Pt_1
vera e propria opera individuale.
Viceversa, le correzioni apportate dall'attrice erano assolutamente minime, formali, stilistiche e non sostanziali, determinanti o tali da giustificare il riconoscimento del ruolo di autore o coautore in capo a
Pt_1
Dal semplice confronto tra gli indici della monografia di e la documentazione relativa alle CP_1 parti scritte da e inviate all'attrice, che le avrebbe revisionate, si ricavava un'assoluta CP_1
coincidenza. Tutte le parti che avrebbero dovuto costituire il nuovo e diverso progetto editoriale, dunque, corrispondevano, di fatto, nel titolo e nel numero dei capitoli, proprio alla monografia di cui avrebbe dovuto essere autrice la convenuta. aveva realizzato anche 17 nuove ricostruzioni grafiche per la propria monografia. CP_1
Dallo scambio di corrispondenza intercorso tra le parti e i dottori e emergeva che i Per_1 Per_2
fotopiani inviati da a a dicembre 2016 erano quelli necessari per la pubblicazione della Per_2 CP_1
monografia di e non, invece, di una presunta diversa monografia di CP_1 Pt_1
Il tribunale individuava dunque come autrice dell'opera soggetta a pubblicazione la dott.ssa CP_1
la quale era quindi l'unica legittimata a negoziare i rapporti con l'editore in vista della
[...]
pubblicazione, e, in particolare, a cedere i diritti di sfruttamento commerciale, facoltà, queste, per le quali l'art. 110 l.d.a. richiede la forma scritta ab substantiam.
Ne conseguiva che la convenuta, con p.e.c. del 5 aprile 2017, aveva opposto il rifiuto alla pubblicazione dei propri contributi in modo pienamente legittimo e conforme ai diritti d'autore dalla stessa maturati sull'opera.
Il tribunale riteneva poi non assolto l'onere probatorio gravante sull'attrice in merito agli ulteriori profili dell'illecito extracontrattuale ex art. 2043 c.c. e della responsabilità precontrattuale ex art. 1337
c.c. nonché per violazione dei doveri generali di correttezza e buona fede.
Non sussisteva alcuna prova dell'attività svolta da in relazione alla presunta monografia tale Pt_1
da farle acquisire la qualità di autrice e, dunque, di titolare di prerogative economiche suscettibili di danno. Prive di riscontro erano anche le allegazioni svolte dall'attrice circa il preteso danno alla propria carriera universitaria che, avuto anche riguardo alle allegazioni della convenuta, sembrava potersi ragionevolmente attribuire ad altri fattori causali.
Rigettate integralmente le domande attoree, il tribunale respingeva anche la domanda formulata dalla convenuta a norma dell'art. 96, comma 1 e 3 c.p.c.
pagina 6 di 17 4. Avverso la suddetta sentenza del tribunale di Bologna ha proposto appello ha Parte_1
resistito Controparte_1
5. All'esito dell'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 16 luglio 2024, la causa è stata posta in decisione.
IN DIRITTO
6. Con il primo motivo l'appellante contesta l'“erronea valutazione delle circostanze fattuali alla base del rapporto intercorso tra le parti in ordine all'opera oggetto di pubblicazione” e, nello specifico,
l'erronea valutazione della scansione temporale del rapporto intercorso tra e della Pt_1 CP_1 natura dell'“opera altra” oggetto del contendere e del ruolo di nella sua realizzazione. CP_1
7. Con il secondo, terzo, quarto e quinto motivo l'appellante contesta l'“erronea qualificazione giuridica dell'opera oggetto di pubblicazione nella parte in cui la sentenza ha escluso di poterla qualificare”, rispettivamente, come:
- “un'opera derivata ex art. 4 l.d.a. dalla tesi di dottorato della dott.ssa (secondo motivo); - CP_1
“un'opera collettiva ex art. 3 l.d.a.” (terzo motivo);
- “un'opera in comunione ex art. 10 l.d.a., ipotesi che pure la prof.ssa aveva prospettato in Pt_1 via subordinata rispetto a quelle precedenti” (quarto motivo);
- “un'opera indipendente, ipotesi che ugualmente la prof.ssa aveva prospettato in via Pt_1 subordinata rispetto alle precedenti, stante l'acquisita consapevolezza, sia pure solo in corso di causa, della pochezza del lavoro svolto dalla dott.ssa in relazione non solo ai testi ma anche alle CP_1 restituzioni grafiche” (quinto motivo).
8. Con il sesto motivo la sentenza viene criticata per l'“erronea valutazione della revoca del consenso alla pubblicazione da parte della dott.ssa anche quale illecito extracontrattuale, anche sotto il CP_1 profilo della responsabilità precontrattuale, ex artt. 2043 e 1337 c.c.”.
9. Con il settimo motivo si censura l'“erronea valutazione delle circostanze fattuali nella parte in cui la sentenza ha escluso che il comportamento della dott.ssa sia stato fonte di danni, CP_1 patrimoniali e non patrimoniali, per la prof.ssa . Pt_1
10. Con l'ottavo motivo l'appellante contesta la condanna all'integrale rimborso delle spese di lite in favore di controparte.
11. In via preliminare, l'appellante chiede di ammettere la produzione della perizia informatica del
13.12.2020, allegata in primo grado dalla difesa di in occasione dell'udienza cartolare di Pt_1
precisazione delle conclusioni del 15.1.2021 e ritenuta inammissibile dal primo giudice, trattandosi, a suo dire, di documento “sopravvenuto”.
pagina 7 di 17 In proposito si osserva che, se è vero che “la consulenza di parte costituisce una semplice allegazione difensiva, priva di autonomo valore probatorio, la cui produzione, regolata dalle norme che disciplinano tali atti e perciò sottratta al divieto di cui all'art. 345 c.p.c., deve ritenersi consentita anche in appello” (Cass., n. 20347/2017; Cass., n. 1614/2022), essa non può essere tuttavia utilizzata per introdurre prove o documenti nuovi in violazione del terzo comma del suddetto art. 345, c.p.c.
Nel caso di specie, la suddetta perizia di parte ha ad oggetto un confronto tra le schede grafiche predisposte da e quelle redatte dalla dott.ssa nel contesto del progetto CP_1 Persona_3
DHER; quest'ultimo materiale, allegato alla consulenza di parte, non è stato prodotto nel giudizio di primo grado nel rispetto dei termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., sebbene esso risalga all'anno
2013.
Va pertanto confermata la valutazione di inammissibilità dell'elaborato e relativi allegati, la cui rilevanza non appare peraltro affatto evidente.
12. Ciò posto e passando al merito, il primo motivo di appello è infondato.
Contrariamente a quanto afferma l'appellante, non si riscontrano errori nella ricostruzione dei fatti effettuata dal primo giudice, né tantomeno un “deficit di istruttoria”.
Posto che, in applicazione del principio generale sul riparto dell'onere della prova ex art. 2697 c.c., era ed è onere di in quanto attrice in primo grado, dimostrare i fatti che costituiscono il Pt_1 fondamento della propria pretesa, l'esame dell'ingente mole di documenti agli atti (in numero di 150 per parte appellante), tra cui numerose e-mail scambiate tra le parti nel corso del 2016 e 2017, non consente di ritenere dimostrata, nemmeno per presunzioni, la prospettazione secondo la quale nel periodo successivo all'incontro del 5.9.2016 avrebbe accettato di essere coinvolta nella CP_1
“realizzazione di un'opera monografica inerente a un progetto ben più ampio, ossia un lavoro comune
a più mani che avrebbe dovuto (e dovrebbe tuttora) rappresentare la seconda opera monografica del progetto DHER” (v. pagine 6-8, atto di appello), ovvero di un'asserita “opera altra” rispetto alla tesi di dottorato di CP_1
Secondo parte appellante, nessuna rilevanza assumerebbe in giudizio il periodo anteriore al mese di settembre 2016, nel quale progettava di pubblicare la propria tesi di dottorato e si CP_1 Pt_1
limitava a fornirle supporto nella ricerca di una idonea sede editoriale, iniziativa che sarebbe poi stata abbandonata e sostituita dal progetto di pubblicazione della seconda opera monografica del progetto
DHER.
In realtà è emerso che nel cosiddetto “primo” periodo (dall'1.4.2016 al 6.9.2016) l'opera oggetto di pubblicazione, pur indicando come autrice avrebbe dovuto comprendere anche dei Controparte_1
contributi predisposti da e come attestano lo scambio di Parte_1 Persona_4
pagina 8 di 17 corrispondenza dell'11.4.2016, prodotto dalla stessa appellante, nel quale le parti facevano riferimento a una possibile opera “a due firme” (doc. 5, fascicolo , e il fatto che sia che Pt_1 CP_1 Pt_1 intestavano l'opera a “ con contributi di Controparte_1 Parte_1 Persona_4
(docc. 4-7, fascicolo . CP_1
Ciò smentisce la tesi della difesa di sia sotto il profilo della natura dell'opera da pubblicare Pt_1 nel cosiddetto “primo” periodo, che non corrispondeva in toto alla tesi di dottorato di essendo CP_1 arricchita di contributi altrui e oggetto di revisione da parte dell'autrice, sia sotto il profilo del coinvolgimento di la quale non solo avrebbe aiutato a trovare un'idonea sede Pt_1 CP_1 editoriale, ma avrebbe altresì collaborato personalmente all'opera, mediante redazione di un proprio testo ed eventuale correzione di quelli scritti da CP_1
13. Quanto al presunto “secondo” periodo, non vi è alcun elemento che deponga per un'inversione di rotta nei rapporti tra le parti, ovverossia che dimostri l'abbandono del precedente progetto di pubblicare l'opera tratta dalla tesi di (comprensiva di contributi di altri autori) e il coinvolgimento CP_1 consensuale di in un progetto di portata più estesa, che l'avrebbe vista come un'autrice fra CP_1
tanti.
Nella copiosa corrispondenza intercorsa tra le parti non si ravvisa alcun riferimento, esplicito o implicito, al presunto secondo volume del progetto DHER e a poco rilevano eventuali accordi che dovesse avere raggiunto con soggetti diversi da Infatti, nulla esclude che Pt_1 CP_1 Pt_1 possa avere ipotizzato e/o progettato di pubblicare un'opera di portata più vasta rispetto a quella discussa con ma ciò che rileva, in questa sede, è se sia stata effettivamente coinvolta CP_1 CP_1
in tale diverso progetto e se abbia acconsentito alla pubblicazione dei propri elaborati testuali e grafici all'interno di un'opera diversa da quella inizialmente concordata.
Come ha osservato correttamente il tribunale, ha sempre riconosciuto come autrice Pt_1 CP_1 dell'opera.
Sono inequivoci i molteplici riferimenti di a “il suo libro”, “il suo lavoro”, “il suo volume”, Pt_1
risalenti tanto al periodo precedente quanto a quello successivo al mese di settembre 2016.
Si richiama, fra tutte, l'e-mail inviata da a il 9.12.2016, ben tre mesi dopo l'incontro Pt_1 CP_1
“spartiacque” del 5.9.2016, nella quale l'odierna appellante faceva riferimento “alla preparazione del libro” e al fatto che “la priorità era il suo libro” (doc. 12, fascicolo , da cui si evince che CP_1
l'opera in discussione era una sola e riconducibile all'autrice circostanza che mal si concilia CP_1 con il presunto diverso progetto di pubblicare un volume “a più mani”. non ha contestato gli indici dell'opera predisposti da nei quali quest'ultima è sempre Pt_1 CP_1 indicata come autrice, anche nel cosiddetto “secondo” periodo;
si veda al riguardo l'indice prodotto pagina 9 di 17 dalla stessa appellante, la quale afferma esserle stato inviato da controparte in data 1.2.2017, in cui l'opera è attribuita a “ con e da cui si evince altresì Controparte_1 Controparte_3 che avrebbe curato la redazione della maggior parte dell'opera finale, che avrebbe visto CP_1 contributi altrui solo nell'introduzione e in alcuni paragrafi di una delle tre sezioni in cui l'opera era articolata (doc. 46, fascicolo . Pt_1
14. La mole di documenti allegati dalle parti, pari nel complesso a più di duecento, e l'ammissione dell'interrogatorio formale di parte convenuta su venti capitoli, sconfessano il preteso deficit istruttorio, né corrisponde al vero che in sede di interrogatorio formale sarebbe stato investigato il solo periodo da aprile a settembre 2016, posto che il capitolo n. 18 formulato dall'attrice ha ad oggetto un indice dell'opera risalente a febbraio 2017. In ogni caso, mancando elementi idonei a fornire anche solo un principio di prova della fondatezza della tesi attorea (in particolare della partizione temporale ante e post settembre 2016) e sussistendo anzi circostanze che depongono in senso opposto, si ritiene che il primo giudice abbia opportunamente escluso le ulteriori prove orali richieste da parte attrice, anche nell'ottica di garantire la ragionevole durata del processo.
Deve dunque ritenersi, alla luce di quanto fin qui osservato, che manchi la prova che sia stata CP_1 coinvolta nella realizzazione di un'opera diversa dalla monografia tratta dalla propria tesi di dottorato e che abbia prestato il proprio consenso all'utilizzo, da parte di di testi e/o elaborazioni grafiche Pt_1 per fini differenti dalla pubblicazione di un'opera a proprio nome.
15. Esclusa la prova dell'esistenza di un accordo tra le parti per la pubblicazione di un'opera diversa dalla monografia tratta dalla tesi di dottorato di occorre stabilire se quest'ultima opera possa CP_1 essere qualificata, ai sensi della legge sul diritto d'autore, come opera derivata, opera collettiva, opera in comunione e/o opera indipendente.
In particolare, con il secondo motivo d'appello, critica la sentenza per avere negato la Pt_1 qualificazione dell'opera come “opera derivata” ex art. 4 l.d.a., il cui autore principale avrebbe dovuto essere riconosciuto, ai sensi dell'art. 7 l.d.a., solo ed esclusivamente in capo alla stessa Pt_1
avendone organizzato e diretto la creazione e redatto diversi testi.
La doglianza dell'appellante sul fatto che il primo giudice abbia erroneamente onerato lei sola di fornire la prova dei requisiti di creatività e novità della presunta opera derivata rispetto a quella originaria va respinta sulla base dei generali principi in materia di onere della prova;
infatti, essendo ad allegare e a fondare la propria pretesa sulla presunta esistenza di un'opera derivata, a lei Pt_1
sola spetta dimostrare la fondatezza di tale assunto.
Ciò posto, l'odierna appellante non ha assolto il suddetto onere.
pagina 10 di 17 Invero, sono proprio i documenti dalla stessa invocati per dimostrare la sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 4 l.d.a. a confutarne la tesi.
Dal confronto tra l'indice della tesi di dottorato per la discussione dell'1.4.2016 e l'ultimo indice dell'1.2.2017 (docc. 45 e 46, fascicolo emerge una notevole coincidenza tra la tesi di Pt_1 dottorato di e l'opera che le parti intendevano pubblicare (si noti che in entrambi gli indici si CP_1 susseguono, nello stesso ordine, sezioni intitolate, segnatamente: “Casa dell'Albergo”, “Casa dello
Scheletro”, “Casa del Tramezzo di Legno”, “Casa dell'Erma di Bronzo”, “Casa dell'Ara Laterizia”).
Dagli atti emerge che è stata a predisporre e rivedere l'indice e il contenuto, sia grafico che CP_1 testuale, dell'opera in pubblicazione, materiali che la stessa ha inviato in più occasioni a per Pt_1
ricevere dalla stessa osservazioni e/o revisioni, senonché, nonostante le numerose richieste da parte dell'autrice, non ha mai ritrasmesso l'opera con le proprie correzioni, esibite per la prima volta Pt_1
in sede giudiziaria.
Quanto alle correzioni asseritamente apportate da ai testi redatti da e prodotte in Pt_1 CP_1
giudizio, la difesa di parte appellata ha evidenziato in maniera convincente diverse contraddizioni (pp.
39 e ss. della comparsa di costituzione in appello), inducendo addirittura a ritenere che dette revisioni siano, almeno in parte, successive all'interruzione dei rapporti tra e circostanza che le Pt_1 CP_1
renderebbe del tutto inconferenti ai fini del presente giudizio. In particolare, ci si riferisce qui al documento n. 111 del fascicolo di consistente nella presunta revisione dei testi effettuata da Pt_1
e che contiene però il riferimento a un'opera pubblicata alla fine del 2017, dunque successiva Pt_1 alla p.e.c. di aprile 2017 con la quale negava il consenso all'utilizzo del proprio lavoro. CP_1
Peraltro, le revisioni asseritamente apportate da hanno carattere prevalentemente stilistico e Pt_1 formale e quindi non consentono di ravvisare un'opera derivata distinta da quella originaria
(contrariamente opinando, dovrebbero essere considerati autori di opere distinte anche i “meri” correttori di bozze).
Alla luce di quanto precede, non risulta dimostrata l'esistenza di un'opera derivata meritevole di tutela ai sensi della legge sul diritto d'autore e, quand'anche si dovesse ritenere esistente siffatta opera, la sua paternità non potrebbe comunque essere attribuita ad altri se non a CP_1
16. Anche il terzo motivo deve essere respinto.
Seppur vero, come sostiene l'appellante, che opera derivata e collettiva sono qualificazioni non alternative, ma che possono coesistere, l'opera di cui è causa non ha natura di opera collettiva.
Occorre, anche in questo caso, ribadire che grava sull'attrice l'onere di provare la sussistenza dei requisiti per qualificare l'opera come collettiva ai sensi dell'art. 3 l.d.a., ovverossia che l'opera consista pagina 11 di 17 nella “riunione di opere o di parti di opere, che hanno carattere di creazione autonoma, come risultato della scelta e del coordinamento ad un determinato fine letterario, scientifico (…)”.
Nel caso in esame, mancano elementi per assumere che l'opera sia il frutto della riunione di opere diverse e dotate di autonomia.
Come già evidenziato, infatti, l'unica opera sulla quale e avevano collaborato di Pt_1 CP_1
comune accordo è una revisione della tesi di dottorato di e mancano elementi per poter CP_1 valutare se i contributi altrui, eventualmente inclusi nell'opera, godessero di vera e propria autonomia.
Inoltre, anche volendo qualificare l'opera come collettiva, si concorda con il tribunale nell'escludere che abbia svolto attività di organizzazione e direzione che consentano di ritenerla autrice Pt_1 dell'opera ai sensi dell'art. 7 l.d.a.; infatti, non vi è prova che abbia eseguito attività diverse e Pt_1
ulteriori rispetto a quelle generalmente poste in essere nel ruolo di direttrice del più ampio progetto universitario DHER, come appunto dimostra l'assenza di elementi comprovanti indice, schema editoriale, ripartizione dei lavori e titolo della presunta “opera altra” nonché il raggiungimento di un qualche accordo tra e rispetto a tale presunta opera, tanto che, come evidenzia la Pt_1 CP_1
difesa di parte appellata, la supposta attività di coordinamento svolta da è supportata a livello Pt_1
probatorio solo da comunicazioni scambiate da con terze parti e mai con Pt_1 CP_1
Senza contare che, come già ampiamente illustrato, le comunicazioni tra e fanno Pt_1 CP_1 univocamente riferimento a un'opera attribuita, in via esclusiva o comunque principale, alla dott.ssa
CP_1
Infine, occorre rilevare che in ambito universitario è prassi diffusa e comunemente nota quella per cui i docenti, in via informale e senza la stipula di alcun accordo, accettano di prestare supporto allo studente o al dottore ai fini della pubblicazione della loro tesi di laurea o dottorato, non solo mediante ricerca di una sede editoriale idonea ma il più delle volte anche con suggerimenti, correzioni ed eventualmente partecipando loro stessi con uno o più contributi, spesso collocati nell'introduzione dell'opera. Tale forma di collaborazione va a beneficio non solo dell'autore della tesi ma anche del professore, essendo nota la rilevante importanza che assumono per la progressione di carriera in ambito accademico anche i singoli contributi in volumi altrui, le citazioni e menzioni.
In tale ordinario contesto si inserisce verosimilmente il rapporto tra la dott.ssa e la prof.ssa CP_1 la quale, pur non rivestendo il ruolo di autrice principale dell'opera monografica, con la Pt_1
redazione di uno o più contributi in volume avrebbe comunque incrementato il novero delle proprie pubblicazioni scientifiche.
17. Il quarto motivo è infondato.
pagina 12 di 17 Affinché un'opera possa qualificarsi come “collettiva”, l'art. 10 l.d.a. richiede che la sua creazione sia il frutto di un “contributo indistinguibile ed inscindibile” di più autori.
Tale ipotesi è radicalmente da escludere nel caso in esame.
I documenti prodotti attestano che ha redatto in autonomia l'indice, i testi e le rappresentazioni CP_1 grafiche dell'opera, inviati in più occasioni alla prof.ssa affinché potesse “darci un'occhiata”, Pt_1 fornire “indicazioni eventuali” o le “sue osservazioni” (si vedano, tra le tante, le e-mail dell'11.12.2016, 17.3.2017 e 27-28.3.2017, sub docc. 15 e 19, fascicolo . CP_1
Il coinvolgimento di altri autori per singoli contributi, che avrebbero dovuto costituire autonomi paragrafi con espressa indicazione del relativo autore, di certo non attribuisce a tali parti dell'opera i caratteri di indistinguibilità e inscindibilità, essendo sempre possibile scorporarle dall'opera di CP_1
Oltretutto, dal tenore dello scambio di e-mail intercorso tra le parti il 17.3.2017 emerge che all'epoca, ovvero pochi giorni prima dell'interruzione dei rapporti tra le parti, i contenuti redatti da terzi non erano nella disponibilità né di né di la quale riferiva di essere ancora in attesa di CP_1 Pt_1 riceverli, sicché nemmeno può darsi per certo che tali scritti sarebbero stati inseriti nell'opera.
In merito alla revisione dei testi, si evidenzia nuovamente che non ha mai dato seguito alle Pt_1
richieste di di visionare le correzioni asseritamente apportate, che non è possibile stabilire con CP_1
certezza in che momento siano state realizzate le correzioni, che, in ogni caso, si tratta in larga parte di modifiche di carattere stilistico e che non investono l'elaborato dal punto di vista sostanziale, dunque inidonee a far assurgere a coautrice dei testi. Pt_1
Il fatto che abbia inviato i propri testi a non può certo essere inteso come CP_1 Pt_1
manifestazione di un consenso incondizionato rispetto a ogni e qualsivoglia modifica e, infatti, CP_1 ha più volte domandando a di inviarle i testi da lei corretti, in modo da “discutere delle Pt_1 eventuali correzioni” (così nell'e-mail del 17.3.2017, doc. 12, fascicolo . Pt_1
18. Con il quinto motivo l'appellante contesta la sentenza per avere escluso la configurabilità dell'opera come “indipendente”, sulla base della seguente argomentazione: si sarebbe limitata Pt_1
“a fornire a varie considerazioni di metodo, nell'auspicio che poi la coautrice dott.ssa CP_1 fosse poi in grado di integrare e implementare quanto scritto” ma “in conseguenza CP_1 dell'immobilismo della dott.ssa (la quale poi più nulla ha fatto sui testi) […] la prof.ssa CP_1
è, o comunque sarà, tenuta a rifarli ex novo stante la scarsa qualità del lavoro svolto dalla Pt_1 dott.ssa il che rende ancor più marcata la qualifica di “opera indipendente” a sola firma CP_1
della prof.ssa della monografia di progetto oggetto del contendere. Pt_1
La tesi è generica, contraddittoria e del tutto indimostrata.
pagina 13 di 17 Agli atti non vi è alcun elemento che attesti il preteso “immobilismo” di la quale, anzi, ha CP_1
predisposto indici, testi e ricostruzioni grafiche, mai contestati ante causam dalla controparte, ha più volte compulsato affinché le inviasse le proprie correzioni, ha partecipato a incontri e Pt_1 manifestato la volontà di prendere parte alla consegna dell'opera all'editore.
Il tribunale ha correttamente osservato che le correzioni apportate da sono “minime, formali, Pt_1 stilistiche e, di certo, non sostanziali”, e che dalla comparazione dei testi emerge una “assoluta coincidenza” tra quelli predisposti da e le presunte correzioni, che il coinvolgimento del dr. CP_1 trovava giustificazione nel fatto che lo stesso era già ricompreso nell'indice elaborato da Per_2
tra gli autori che avrebbero redatto un proprio contributo. CP_1
Dai documenti agli atti, emerge sì una corrispondenza e collaborazione tra e altri accademici, CP_1
ma non vi è alcun elemento che supporti la tesi di parte appellante per cui tale coinvolgimento sarebbe stato determinato dalla scarsa qualità del lavoro di CP_1
Anzi, come visto, è un fatto pacifico che le parti intendessero pubblicare un'opera che avrebbe incluso anche contributi di soggetti terzi (salvo poi qualificare diversamente l'opera e i relativi diritti d'autore).
Ogni considerazione sulla qualità dell'opera di (con riguardo anche al numero, più o meno CP_1
congruo, delle ricostruzioni grafiche) esula dal presente giudizio, che verte esclusivamente sulla legittimità del rifiuto espresso da alla pubblicazione. CP_1
Alla luce di quanto precede, non vi è alcun elemento per affermare un diritto di su una Pt_1
fantomatica opera indipendente, che peraltro è la stessa appellante a prospettare in termini solo eventuali.
Il motivo va quindi respinto.
19. Il sesto e il settimo motivo di appello, in quanto strettamente connessi, vanno affrontati congiuntamente, riguardando, rispettivamente, la pretesa illegittimità della revoca del consenso alla pubblicazione dell'opera espressa da parte appellata, tale da configurare una sua responsabilità extracontrattuale e/o precontrattuale, e i conseguenti danni subìti dall'appellante.
I mezzi devono essere rigettati.
Come evidenziato in precedenza, non vi è prova alcuna del coinvolgimento consensuale di CP_1 nella pubblicazione di un'opera “altra” rispetto alla monografia tratta dalla propria tesi di dottorato, sulla quale è l'unica a poter vantare i connessi diritti d'autore.
Non sussiste quindi una legittima aspettativa di alla pubblicazione di testi ed elaborazioni Pt_1
grafiche realizzati da nella seconda monografia del progetto DHER. CP_1
pagina 14 di 17 Inoltre, i documenti agli atti depongono in favore della prospettazione di parte appellata, secondo la quale a mutare atteggiamento sarebbe stata la prof.ssa la quale avrebbe tentato di appropriarsi Pt_1 dell'attività intellettuale e dei meriti di CP_1
Particolarmente significativo in tal senso è lo scambio di e-mail intercorso il 17.3.2017 e prodotto da ambo le parti (docc. 12 e 13, fascicolo doc. 19, fascicolo da cui si evince che, a Pt_1 CP_1
fronte delle richieste di di avere notizie sui contributi degli autori terzi e sulle correzioni CP_1
apportate ai propri testi dalla prof.ssa questa rispondeva che sarebbe stato difficile discuterne Pt_1 perché “trattandosi di interventi dell'autore senior” non erano state evidenziate nel testo. Anche le successive numerose richieste di di visionare i propri testi (si vedano le e-mail del 27.3.2017, CP_1
28.3.2017 e 1.4.2017, sub doc. 19 fascicolo non ricevevano alcun puntuale riscontro da parte CP_1
di che nulla restituiva a controparte. Pt_1
pertanto, non era messa a conoscenza della veste finale che l'opera avrebbe assunto e veniva CP_1
estromessa da ogni possibile valutazione in merito.
La condotta di senz'altro giustifica la revoca del consenso alla pubblicazione espressa da Pt_1
comunicata tempestivamente con la p.e.c. del 5.4.2017 non appena quest'ultima ha avuto CP_1 piena conoscenza delle intenzioni di ovverossia a seguito dell'incontro tenutosi in pari data tra Pt_1 le parti e che, come da entrambe riferito, ha avuto uno svolgimento ed esito tutt'altro che positivi.
20. Confermata la legittimità della condotta tenuta da ogni ulteriore delibazione in punto di CP_1
danno è del tutto superflua e da respingere.
Si osserva ad abundantiam che, come correttamente evidenzia la difesa dell'appellata, è la stessa a riferire che i materiali e i fondi utilizzati per la realizzazione dell'opera erano dell'Università Pt_1
di Bologna e non propri.
Parimenti, premesso che la produzione da parte di del documento n. 68 pubblicato il CP_1
10.11.2020 è tardiva, in quanto non effettuata con la prima difesa utile, ma solo con la comparsa conclusionale del 22.3.2021 (sicchè il tribunale non avrebbe dovuto tenere conto), difetta in ogni caso di riscontro probatorio il danno alla carriera universitaria asseritamente subìto da la quale non Pt_1
ha fornito elementi idonei a suffragare la propria tesi.
Invero il preteso danno, anche non tenendo conto del documento n. 68 di parte convenuta, “sembra potersi più ragionevolmente attribuire ad altri fattori causali il preteso nocumento professionale”, come condivisibilmente affermato dal tribunale. Si fa riferimento, segnatamente, alla valutazione di non idoneità di per l'abilitazione al ruolo di professore di I fascia, risalente al 2018 e Pt_1
documentata tempestivamente con la comparsa di costituzione in primo grado, ed alla valutazione di pagina 15 di 17 inidoneità intervenuta nel 2022 e puntualmente allegata e documentata dall'appellante con la prima difesa utile (docc. 21 e 72, fascicolo . CP_1
Nessun dubbio, poi, sulla legittimità della segnalazione al Magnifico Rettore effettuata da CP_1 successivamente all'instaurazione del giudizio di primo grado da parte di trattandosi di facoltà Pt_1 riconosciutale dall'ordinamento universitario. Peraltro, il fatto che la segnalazione di si sia CP_1
“accodata” a quelle già presentate da altri soggetti nei confronti della medesima più che Pt_1 costituire, come vorrebbe l'appellante, la “dimostrazione della “comune regia” che da tempo sta ostacolando la posizione della prof.ssa all'interno dell'Ateneo bolognese”, fa piuttosto Pt_1
sorgere dubbi sulla conformità del modus operandi della professoressa rispetto ai diritti d'autore altrui.
Infine, quanto alle spese prospettate da per la realizzazione dell'opera senza l'apporto di Pt_1
è solo il caso di ribadire che, mancando un accordo con quest'ultima per la pubblicazione di CP_1 un'opera diversa dalla monografia tratta dalla tesi di dottorato (seppur arricchita di contributo della professoressa e di terzi), nessuna spesa può esserle imputata per la redazione e pubblicazione del c.d. secondo volume del progetto DHER.
21. L'infondatezza dei precedenti motivi di appello impone di rigettare anche l'ottavo e ultimo mezzo di gravame relativo alle spese di lite, che in ossequio al principio della soccombenza, saranno interamente a carico dell'appellante e liquidate come da dispositivo.
Sussistono inoltre i presupposti di cui all'articolo 13, comma 1-quater del DPR 30 maggio 2002 n. 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico di . Parte_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, respinge l'appello proposto da contro la sentenza n. 2580/2021 della Sezione specializzata in materia d'impresa del Parte_1
tribunale di Bologna.
Condanna a rifondere a le spese di lite del presente grado, che Parte_1 Controparte_1 liquida in € 10.000,00 per compensi, oltre 15% spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte d'Appello, il
29.04.2025
Il Presidente estensore dott. Manuela Velotti
pagina 16 di 17 pagina 17 di 17