Articolo 1 della Legge 12 marzo 1968, n. 247
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13 aprile 1968
Art. 1. Articolo unico.

La locuzione "per una sola volta", contenuta nell' articolo 39, primo comma, della legge 19 luglio 1962, n. 959 , deve intendersi "per una sola volta nell'ambito di uno stesso ruolo".
Il beneficio previsto dal medesimo articolo 39 non puo' reiterarsi nel caso di passaggio da un ruolo ad un altro dell'Amministrazione finanziaria, qualora l'aver fruito del beneficio stesso nel ruolo di provenienza abbia avuto effetti determinanti per il passaggio nel nuovo ruolo, oppure abbia comunque influenza sullo svolgimento della nuova carriera.

Entrata in vigore il 13 aprile 1968