Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 27/05/2025, n. 2021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2021 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Napoli Nord R.G. 3916/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica e nella persona del dott. Alfredo Maffei ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta R.G. 3916/2022 avente ad oggetto “appello avverso sentenza del Giudice di Pace” e pendente
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di appello, dall'avv. Parte_1
Roberto Pennacchio, presso il cui studio, sito in Qualiano (Na), alla via Circumvallazione
Esterna n.49, è elettivamente domiciliato
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di Controparte_1
procura in calce alla comparsa di risposta, dall'avv. Giancarlo Carrozza, presso il cui studio, sito in Nola (Na), alla via Sant'Antonio Abate n. 8, è elettivamente domiciliata
APPELLATA
E
e CP_2 CP_3
APPELLATI CONTUMACI
1
CONCLUSIONI Con note scritte depositate ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza originariamente fissata per la data del 9.1.2025 le parti concludevano in conformità dei rispettivi scritti difensivi e la causa veniva riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, dinanzi Parte_1
al Giudice di Pace di Marano di Napoli, , e la compagnia CP_2 CP_3
assicurativa deducendo: che in data 25.6.2016, alle ore 12:30 circa, Controparte_4
il suo autocarro IS Cabstar tg. CD338EM si trovava a viaggiare in località Varcaturo
(Na), alla via Ripuaria, allorché, giunto all'altezza del civico n. 15, nel mezzo di una curva, nonostante la frenata, aveva tamponato l'autovettura che lo precedeva, una IT
Picasso tg. ED305XR di proprietà di e;
che l'autoveicolo CP_2 CP_3
tamponato, mentre percorreva la suddetta strada nel medesimo senso di marcia, aveva improvvisamente rallentato e, senza azionare l'indicatore di direzione, aveva sterzato a sinistra nonostante la striscia di mezzeria continua tra i due sensi di marcia;
che, a seguito del sinistro, l'autocarro IS Cabstar aveva riportato danni alla parte anteriore sinistra
(paraurti anteriore, griglia, ecc..), quantificabili nella somma di € 2.500,00; che la responsabilità del sinistro stradale de quo era imputabile in via esclusiva alla negligente condotta di guida del conducente dell'autovettura IT Picasso tg. ED305XR che, al momento dell'incidente, risultava assicurato per la r.c.a. con la Controparte_4
Tanto premesso ed esposto, concludeva affinché la venisse Controparte_4
condannata al pagamento dell'importo di € 2.500,00 a titolo di risarcimento dei danni riportati dall'autocarro IS Cabstar di sua proprietà.
Si costituiva la compagnia che, contestando la fondatezza in fatto e in Controparte_1
diritto delle avverse pretese, assumeva: in via preliminare, l'improponibilità delle domande per violazione del combinato disposto degli artt. 145 e 148 cod. ass. per inosservanza dei requisiti contenutistici relativi alla costituzione in mora;
nel merito, che la responsabilità per la verificazione del sinistro era attribuibile in via esclusiva al comportamento negligente del conducente dell'autocarro tamponante, che aveva violato
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le norme sulla circolazione stradale relative alla distanza di sicurezza tra veicoli ed ai limiti di velocità; che la quantificazione dei danni operata dall'attore era sproporzionata e non supportata da alcun criterio tecnico-estimativo.
Ciò posto, concludeva affinché fosse rigettata la domanda attorea, con vittoria di spese.
Con sentenza n. 6199/2021, pubblicata in data 14.10.2021, il Giudice di Pace di Marano di Napoli rigettava la domanda sul presupposto che le risultanze istruttorie, complessivamente valutate, erano risultate incerte e contraddittorie, ragione per cui non poteva dirsi provato il sinistro secondo la dinamica descritta nell'atto di citazione, emergendo, in particolare, la responsabilità esclusiva del conducente dell'autocarro tamponante nella causazione dell'evento dannoso de quo.
Avverso detta pronuncia proponeva tempestivo appello , il quale censurava Parte_1
la decisione di primo grado nella parte in cui era stato ritenuto non adeguatamente assolto l'onere probatorio posto a suo carico dall'ordinamento.
In particolare, prospettava le seguenti censure alla sentenza impugnata:
- il Giudice di primo grado aveva valutato in modo errato la prova testimoniale espletata il cui contenuto era stato ritenuto insufficiente per ritenere dimostrata la dinamica del sinistro prospettata nell'atto introduttivo;
nello specifico, il Giudice di Pace aveva erroneamente disatteso le dichiarazioni del teste che corroboravano in Testimone_1
pieno la ricostruzione dei fatti fornita in citazione con riferimento alla responsabilità esclusiva del conducente dell'autovettura IT Picasso ed all'assenza di un comportamento colposo del conducente l'autocarro di sua proprietà;
- la sentenza gravata conteneva una erronea valutazione delle risultanze dell'espletata
C.T.U., in quanto l'ausiliario contrariamente a quanto statuito nella Persona_1
sentenza impugnata, aveva accertato che il conducente dell'autoveicolo IT
Picasso aveva compiuto una manovra non consentita creando una situazione di ostruzione alla circolazione stradale.
Sulla base di tali motivi di gravame concludeva affinché, in riforma della sentenza di primo grado, il Tribunale, in accoglimento della domanda, condannasse la
[...]
al risarcimento della somma di € 3.200,00, oltre interessi legali e CP_4
rivalutazione.
Si costituiva la che, contestando le ragioni poste a base Controparte_4
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dell'impugnazione proposta, assumeva: in via preliminare, l'inammissibilità e l'improcedibilità dell'appello, proposto dalla controparte in maniera non conforme alle previsioni normative di cui agli articoli 342 c.p.c. e 348 bis c.p.c. in quanto l'impugnazione non aveva una ragionevole probabilità di essere accolta;
che dalle dichiarazioni testimoniali e dalle risultanze della consulenza tecnica era emersa la prova della responsabilità esclusiva del conducente dell'autocarro, il quale non aveva osservato alcune regole poste dal codice della strada in materia di limiti di velocità e distanza di sicurezza tra veicoli.
Ciò posto, concludeva per una declaratoria di inammissibilità dell'appello o che comunque questo fosse rigettato in quanto infondato nel merito.
I convenuti e , seppur regolarmente evocati in giudizio, CP_3 CP_2
omettevano di costituirsi. All'udienza del 31.10.2022 ne veniva dichiarata la contumacia.
Dopo vari rinvii finalizzati all'acquisizione del fascicolo di primo grado e dopo aver proceduto alla sua ricostruzione, con ordinanza del 13.1.2025 la causa veniva riservata in decisione dallo scrivente.
L'appello è infondato e va rigettato per le ragioni che si vanno ad indicare.
In via preliminare va affermata l'ammissibilità dell'appello.
A tal riguardo giova ricordare che il concetto di specificità dei motivi d'appello si concretizza nell'esposizione delle ragioni della critica rivolta dall'appellante alle motivazioni addotte in sentenza dal Giudice di primo grado, ragioni che debbono essere potenzialmente dotate dell'attitudine alla confutazione logica o giuridica del fondamento della decisione (Cass. civ. n. 12608/2015).
Ebbene, opina il Tribunale che le singole censure mosse dall'appellante e tese a porre in evidenza l'erroneità o lacunosità della pronuncia gravata in relazione alle questioni trattate, consente di ritenere l'impugnazione correttamente proposta nel rispetto dei vincoli di legge sanciti dall'art. 342 c.p.c..
Passando al merito, il Giudice di primo grado ha rigettato la domanda azionata da
[...]
poiché, pur ritenendosi provata la sussistenza del fatto storico, dalle risultanze Pt_1
istruttorie emergeva la responsabilità esclusiva del conducente dell'autoveicolo tamponante nella causazione del sinistro stradale.
Tale valutazione risulta integralmente condivisa in questa sede.
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In punto di diritto si osserva che, in linea generale, per l'individuazione dei profili di responsabilità nella causazione di un incidente stradale, occorre richiamare l'art. 2054
c.c., quale disposizione in grado di fornire una regola per il riparto della responsabilità civile in capo ai conducenti dei veicoli coinvolti in un sinistro, per quanto riguarda la colpa dei conducenti e l'apporto causale delle rispettive condotte rispetto al fatto dannoso prodotto: si presume, fino a prova contraria, che ciascun conducente abbia provocato con pari colpa e con pari efficienza causale i danni cagionati dallo scontro.
Nell'ipotesi di sinistro stradale derivante dalla collisione col veicolo che precede, la giurisprudenza esclude l'applicabilità della presunzione di pari colpa di cui all'art. 2054
2° comma c.c. e pone a carico del conducente del veicolo tamponante una presunzione di inosservanza della distanza di sicurezza e, dunque, di colpa esclusiva.
E' pacifico che in caso di tamponamento tra veicoli, per il disposto dell'art. 149 codice della strada, deve presumersi la colpa del conducente del veicolo tamponante il quale deve essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo del mezzo, evitando collisioni con il veicolo che precede;
ragion per cui l'avvenuto tamponamento pone a carico del conducente medesimo una presunzione “de facto” di inosservanza della distanza di sicurezza e, conseguentemente, non trovando applicazione la presunzione di pari colpa, di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., questi resta gravato dall'onere di dare la prova liberatoria ai sensi del primo comma del medesimo articolo, ossia di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno o, comunque, dall'onere di dimostrare che il mancato tempestivo arresto dell'automezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili (cfr. Cass. Civ. n. 6193/2014; Cass. Civ. n.
13703/2017; Cass. Civ. n.18708/2021).
Rappresenta, infatti, consolidato orientamento della Suprema Corte che “in caso di tamponamento tra veicoli, la presunzione di eguale responsabilità di entrambi i conducenti, di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., è superata, ex art. 149, comma 1, codice della strada, dalla presunzione 'de facto' di inosservanza della distanza di sicurezza da parte del tamponante, sul quale grava l'onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il tamponamento è derivato da causa in tutto o in parte a lui imputabile, che può consistere anche nel fatto che il veicolo tamponato abbia costituito un ostacolo imprevedibile ed anomalo rispetto al normale andamento della circolazione stradale”
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(Cass. civ. n.3398/2023); tale ultima evenienza è da escludersi in caso di “normale marcia dei veicoli e non di improvvisi, anomali e imprevedibili ostacoli”, dovendo quindi, in linea generale, negarsi l'operatività dell'art. 2054, comma 2, c.c. - in caso di tamponamento da tergo - nelle “ipotesi di scontro tra veicoli in movimento” (Cass. Civ.
n. 27134/2006).
Risulta, quindi, inoperante la presunzione “de facto” di mancato rispetto della distanza di sicurezza posta dall'art. 149 cod. strada, ad esempio, nell'ipotesi di “tamponamento di un veicolo che, per una situazione anomala ed avulsa dalle esigenze del traffico, costituisca un ostacolo fisso ed imprevedibile rispetto al normale andamento della circolazione stradale” (cfr. Cass. civ. n. 17206/2015).
Dall'applicazione di tali coordinate ermeneutiche discende che gravava sul Pt_1
conducente del veicolo tamponante, l'onere di fornire la prova liberatoria di aver utilizzato l'ordinaria diligenza che le circostanze del caso concreto imponevano al fine di evitare il verificarsi dell'accadimento dannoso per cui è causa.
Sicché, l'appellante era tenuto a provare di aver osservato le norme del codice della strada e che la collisione da tergo era dovuta ad una causa a lui non imputabile riconducibile ad una situazione anomala rispetto alle comuni esigenze del traffico, dimostrando, in particolare, che il veicolo tamponato si era posto come un ostacolo fisso del tutto imprevedibile rispetto al normale andamento della circolazione stradale.
Sulla base delle risultanze istruttorie di primo grado, come correttamente valutate dal
Giudice di Pace, può ritenersi che il non abbia adeguatamente assolto all'onere Pt_1
probatorio su di lui gravante.
Nella fattispecie in esame, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, né le dichiarazioni rese dal teste escusso, né le risultanze della consulenza tecnica espletata in primo grado, consentono di ritenere acquisita la prova liberatoria relativa all'osservanza delle regole di comune prudenza e diligenza ai fini del superamento della presunzione di responsabilità esclusiva nella causazione del dell'incidente stradale de quo.
Innanzitutto, la prova testimoniale espletata in primo grado non ha consentito di ricostruire con precisione l'esatta dinamica del sinistro, restando incerta l'esatta distanza di sicurezza tenuta dall'autocarro rispetto alla IT Picasso negli istanti che hanno preceduto il tamponamento;
tale dato non è in alcun modo emerso dalla deposizione del
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teste . Testimone_1
Giova evidenziare che l'art. 141 c.d.s. prevede espressamente che il conducente deve regolare la velocità del veicolo avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche, alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura;
il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile;
in particolare, il conducente deve regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, come ad esempio, nei tratti di strada curvilinei. Ai sensi dell'art. 149 codice della strada, “durante la marcia i veicoli devono tenere, rispetto al veicolo che precede, una distanza di sicurezza tale che sia garantito in ogni caso l'arresto tempestivo e siano evitate collisioni con i veicoli che precedono”.
Orbene – si ribadisce – le dichiarazioni del teste non hanno consentito di Testimone_1
ricavare alcun elemento utile a provare l'adozione da parte del conducente dell'autocarro di un comportamento diligente con particolare riguardo al rispetto della distanza di sicurezza.
Invero, il teste si è limitato a riferire genericamente che il camion condotto dal Tes_1
seguiva la IT Picasso, senza riferire alcuna circostanza relativa alla effettiva Pt_1
distanza che separava i due veicoli al momento della frenata da parte dell'autovettura che precedeva (“ho visto perché ero di fronte, che un camion che seguiva la IT a causa dell'improvvisa frenata della IT, la ha tamponata” – cfr. dichiarazioni del teste ). Testimone_1
Sulla base dell'escussione testimoniale, così come correttamente valutata dal Giudice di prime cure, non può ritenersi dimostrato che l'appellante, nei momenti precedenti il tamponamento, tenesse una distanza idonea a garantire il tempestivo arresto dell'autocarro e ad evitare quindi il rischio di collisione con il veicolo che lo precedeva.
Si rileva, inoltre, che la circostanza riferita dal teste relativa alla regolare velocità Tes_1
di marcia tenuta dal veicolo condotto dall'appellante è in contrasto con le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio dove il C.T.U., dott. , in sede di conclusioni, Persona_1
ha accertato che l'autocarro IS certamente viaggiava ad una velocità sostenuta
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(“preciso che sia la IT che il camion tipo IS andavano ad una andatura regolare”
- cfr. dichiarazioni del teste;
“il veicolo attoreo che non frenando in tempo Testimone_1
e provenendo da tergo a sicura velocità sostenuta collide il veicolo antistante” - cfr. pag.
11 consulenza tecnica d'ufficio allegata al fascicolo di parte appellante).
La circostanza relativa alla sostenuta velocità di marcia tenuta dall'autocarro può essere altresì desunta dalla rilevante portata dei danni dei due veicoli – così come visibili nella documentazione fotografica agli atti –, verosimilmente riconducibile alla significativa violenza dell'impatto e, quindi, alla velocità di certo non moderata tenuta dall'autocarro al momento del tamponamento.
Alla luce di tali considerazioni non può ritenersi provato che il abbia tenuto una Pt_1
velocità di guida moderata e adeguata alle condizioni dei luoghi, a maggior ragione considerando che l'incidente è avvenuto in un tratto di strada curvilineo, circostanza che avrebbe imposto una maggiore prudenza nella regolazione della velocità di marcia di un mezzo di considerevoli dimensioni (cfr. pag. 5 della consulenza tecnica d'ufficio allegata al fascicolo di parte appellante).
Sulla base di quanto poi rappresentato dallo stesso appellante, al momento del tamponamento la IT non era ferma, ma aveva solo bruscamente rallentato la propria marcia;
quindi, in quel momento nemmeno configurava un ostacolo “fisso”.
Occorre poi evidenziare che il tamponamento avveniva durante un orario diurno, che consentiva la piena visibilità del tratto di strada in questione e, quindi, anche del rallentamento di marcia del veicolo che precedeva (“preciso che il sinistro è avvenuto verso mezzogiorno di fine Giugno dell'anno 2016, nel luogo innanzi precisato”).
Le rappresentate carenze probatorie non hanno allora consentito ritenere dimostrato che il conducente dell'autocarro di sua proprietà, negli istanti che hanno preceduto il tamponamento, abbia rispettato un'adeguata distanza di sicurezza e che abbia marciato a velocità moderata.
In particolare, non ha fornito la prova liberatoria idonea a superare la Parte_1
presunzione di esclusiva responsabilità attraverso la dimostrazione che la collisione si fosse verificata per una causa a lui non imputabile consistente in una situazione di anomalia della circolazione stradale dovuta ad un imprevedibile arresto del veicolo che precedeva.
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Pertanto, il Giudice di Pace ha correttamente valutato le risultanze probatorie del giudizio di primo grado, le quali consentivano di ritenere dimostrata la responsabilità per colpa esclusiva del conducente dell'autocarro tamponante nella causazione del sinistro per cui
è causa.
La sentenza di rigetto della domanda va pertanto integralmente confermata, anche alla luce degli ulteriori profili motivazionali sviluppati in questa sede.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147 del 13.8.2022, in relazione al valore della controversia - rientrante nello scaglione da € 1.100,01 a € 5.200,00 - e all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito per la parte appellata
(estrinsecatasi nelle fasi di studio, introduttiva e decisoria).
Alla pronuncia di rigetto dell'appello proposto da consegue, inoltre, Parte_1
l'obbligo a carico di tale parte, di versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello (cfr. art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/2002, introdotto con legge n. 228 del 24.12.2012) e di tanto va fatta declaratoria nel dispositivo.
Il giudice dell'impugnazione, ogni volta che pronunci l'integrale rigetto o l'inammissibilità
o la improcedibilità dell'impugnazione, anche incidentale, deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui quest'ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato); mentre può esimersi dalla suddetta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo (Cass. sez. unite, n. 4315/2020).
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia d'appello promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
• rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza n. 6199/2021 emessa dal Giudice di Pace di Marano di Napoli e pubblicata in data 14.10.2021;
• condanna al pagamento, in favore di delle spese Parte_1 Controparte_4
processuali relative al giudizio d'appello, che si liquidano in € 1.200,00 per compenso,
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oltre IVA e CPA se dovute e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del
15% del compenso complessivamente liquidato;
• dà atto che ricorrono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.
115/2002, perché l'appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Aversa in data 27.5.2025
IL GIUDICE
Dott. Alfredo Maffei
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