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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 24/09/2025, n. 1833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1833 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott.ssa Lilia M. Ricucci, all'esito dell'udienza del 24.9.2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429, comma 1, c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1279/2025 R.G.L. vertente
T R A
rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Rizzi come da procura speciale alle liti in atti;
Parte_1
RICORRENTE
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico CP_1
Longo come da procura generale alle liti in atti;
RESISTENTE avente ad oggetto: ratei indennità di accompagnamento a seguito di decreto di omologa ex art. 445 bis c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 6.2.2025, adiva l'intestato Tribunale del Lavoro, al fine Controparte_2 di sentir condannare l' al pagamento dei ratei relativi all'indennità di accompagnamento (riconosciuta CP_1
a seguito di decreto di omologa ex art. 445 bis c.p.c.), dalla data della domanda amministrativa, oltre interessi legali e spese di lite.
Ritualmente costituitosi in giudizio, l' eccepiva di aver provveduto, in data 16.2.2025, alla liquidazione CP_1 dell'indennità di accompagnamento per il periodo riconosciuto con decreto di omologa e di aver liquidato un importo lordo a titolo di arretrati pari ad € 8.534,34.
Chiedeva, quindi, di dichiarare cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Istruita documentalmente, all'udienza del 24.9.2025 – uditi i procuratori delle parti – la causa è stata decisa nelle forme di cui all'art. 429, comma 1, c.p.c., mediante pronuncia della presente sentenza depositata telematicamente all'esito della camera di consiglio.
2. Deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
pagina 1 di 2 Ed invero, secondo quanto sostenuto dalla Suprema Corte, il Giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale (cfr. Cass. civ., III, 2.08.2004 n.14775).
Ebbene, il pagamento della prestazione da parte dell' nelle more del giudizio (cfr. doc.1 allegato alla CP_1 memoria di costituzione dell' , rende evidente come sia venuto meno l'interesse delle parti ad una CP_1 pronuncia nel merito sul diritto fatto valere in giudizio.
Può quindi dichiararsi cessata la materia del contendere.
3. Quanto alle spese di lite, la tempistica dei fatti: modello AP-70 notificato in data 27.9.2024, ricorso iscritto in data 6.2.2025 e notificato in data 20.5.2025 - a seguito della comunicazione di Cancelleria datata
19.5.2025 –, dopo il provvedimento di liquidazione della prestazione comunicato dall' in data CP_1
16.2.2025, con pagamento avvenuto in data 1.4.2025, integra le gravi ed eccezionali ragioni che consentono la parziale compensazione delle spese di lite, in ragione di due terzi. Il restante terzo viene posto a carico dell' secondo soccombenza. CP_1
La liquidazione avviene ai sensi del D.M. n. 147/2022 (cause di previdenza, valori minimi, scaglione “infra”
€ 26.000,00, con l'aumento del 10% per l'impiego di collegamenti ipertestuali volti ad agevolare la consultazione dei documenti).
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso, iscritto al n. 1279/2025, proposto da nei confronti dell' disattesa e assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, Parte_1 CP_1 così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) condanna l' al pagamento di un terzo delle spese di lite, liquidate, complessivamente e per l'intero CP_1 in € 1.112,10 (€ 1.011,00 + € 101,10) oltre IVA, CAP, e spese generali, con distrazione. Compensa tra le parti i residui due terzi.
Foggia, 24.9.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Lilia Maria Ricucci)
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