Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 19/01/2026, n. 997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 997 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00997/2026 REG.PROV.COLL.
N. 16141/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 16141 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentate e difese dall'avvocato Annalisa Di Giovanni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via di San Basilio 61;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Prefettura di Roma, Area IV Bis, Sportello Unico per l'Immigrazione di Roma, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
– della Decreto dello Sportello unico per l'immigrazione di Roma a firma del Viceprefetto aggiunto del -OMISSIS- prot. Comunicazione M_T PR_RMSUI -OMISSIS--OMISSIS- Riferimento pratica P-RM/L/NL2020/-OMISSIS-RM-OMISSIS- di archiviazione della domanda di emersione del lavoro irregolare presentata da -OMISSIS- favore di -OMISSIS- (all. 1);
– di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato, antecedente o successivo ancorché non cognito;
per l'accertamento dei presupposti del procedimento di emersione e le condizioni per la stipula del contratto di soggiorno e per il rilascio del permesso di soggiorno per il lavoratore;
per la condanna
dell'Amministrazione ai sensi degli artt. 30 comma 1; 31 comma 1 e 3; 34 comma 1 lett. c) c.p.a., a convocare, entro trenta giorni, la ricorrente e il lavoratore ad una nuova data di incontro per riavviare la procedura di rilascio del titolo richiesto e per la stipula del contratto di soggiorno e il rilascio del permesso di soggiorno a -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Ufficio Territoriale del Governo Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 9 gennaio 2026 la dott.ssa SC LL RB e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato in data 13 dicembre 2022 e depositato in data 20 dicembre 2022, parte ricorrente ha impugnato il Decreto prot. n. -OMISSIS-del -OMISSIS- di archiviazione della domanda di emersione del lavoro irregolare ai sensi dell’art. 103 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77, presentata in data -OMISSIS- da -OMISSIS- favore di -OMISSIS-.
2. In data 9 gennaio 2023 si sono costituiti in giudizio con atto di stile l’Ufficio Territoriale del Governo di Roma e il Ministero dell'Interno.
3. In vista dell’udienza di merito, parte ricorrente ha depositato documenti e memoria ex art. 73, comma 1, c.p.a.
4. All’udienza del 9 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta per la decisione.
5. Il ricorso è stato affidato ai seguenti motivi di diritto.
- “ 1. Travisamento dei presupposti di fatto e di diritto. Erroneità. Violazione e falsa applicazione dell’art. 103, co. 15 DL 34/2020 conv. in L. 77/2020 e del DM 27/05/2020, art. 9. Erronea motivazione. Eccesso di potere. Sviamento ”.
L’Amministrazione avrebbe errato nel ritenere che le ricorrenti si siano rese assenti, senza giustificato motivo, alla data di convocazione per la definizione della procedura.
La lavoratrice -OMISSIS- si è, infatti, regolarmente presentata all’appuntamento ed ha esibito il biglietto di viaggio della datrice di lavoro quale documento comprovante l’oggettiva impossibilità di quest’ultima a presentarsi.
Oltre a quanto sopra, la convocazione, come risulta dalla mail inviata (doc. 3), era stata originariamente fissata per il 29 luglio 2022 e in tale data entrambe le parti si erano presentate ma è stato loro riferito dal personale della Polizia che gli Uffici erano chiusi.
In quell’occasione, è stato verbalmente riferito alle ricorrenti che un nuovo appuntamento era stato fissato per il 9 agosto 2022 e la datrice di lavoro ha subito rappresentato al personale di Polizia la propria impossibilità per tale data.
A quanto sopra veniva risposto che la lavoratrice si sarebbe comunque dovuta presentare e fare in quella sede formalmente presente l’impossibilità della datrice mediante l’esibizione di documentazione a supporto.
Alla data del 9 agosto 2022, pur non essendo mai pervenuta una formale convocazione, la lavoratrice si è comunque recata all’appuntamento con la documentazione giustificativa dell’assenza della datrice di lavoro (biglietto aereo per New York recante la data del giorno 8 agosto 2022, doc. 4).
La datrice ha peraltro chiesto via pec, in data 19 ottobre 2022, l’annullamento e/o il riesame del decreto di archiviazione, nuovamente producendo il biglietto aereo, ma a tale istanza non ha fatto seguito alcuna risposta.
Le ricorrenti hanno già da tempo versato i contributi per la regolarizzazione.
- “ 2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 10 bis Legge n. 241/1990 e s. m. e i. ”.
Il decreto di archiviazione è altresì illegittimo in quanto l’Amministrazione non ha inviato il preavviso ai sensi dell’art. 10 bis della legge 241/1990. In sede di controdeduzioni, la ricorrente avrebbe potuto nuovamente dimostrare il giustificato motivo dell’assenza.
6. Il ricorso, i cui motivi di diritto possono essere congiuntamente delibati in quanto connessi, è fondato e va accolto per le ragioni che seguono.
6.1 Nel gravato provvedimento, l’Amministrazione ha addotto che “ le parti del procedimento de quo sono state convocate per il giorno 9/08/2022, alle ore 9.30 per la definizione della procedura di emersione ma che in tale occasione entrambe le parti risultavano assenti senza giustificato motivo ”.
Tuttavia, è emerso, quale fatto dedotto dalla parte ricorrente e non contestato in giudizio dall’Amministrazione resistente, che la lavoratrice si è invece presentata alla convocazione ed ha esibito, quale documentazione a supporto del giustificato impedimento della datrice di lavoro, il biglietto aereo per il giorno 8 agosto 2022 (doc. 4), relativo ad un viaggio già programmato e non rinviabile (ciò è stato fatto presente anche nella richiesta di riesame in autotutela del provvedimento di archiviazione, doc. 5, non riscontrata dall’Amministrazione).
L’assenza della datrice di lavoro all’appuntamento fissato per la data del 9 agosto 2022 risulta, pertanto, supportata, contrariamente a quanto addotto dall’Amministrazione procedente, da giustificato e documentato motivo.
Risulta evidente, pertanto, come il provvedimento gravato sia inficiato dal lamentato vizio del travisamento sui presupposti di fatto.
6.2 L’atto impugnato risulta altresì viziato sotto il profilo della mancata comunicazione ai sensi dell’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990, dovendosi favorevolmente apprezzare le argomentazioni della parte ricorrente la quale deduce che, se fosse stata preavvertita dei motivi dell’adottando atto di archiviazione, avrebbe potuto, nel rispetto delle proprie garanzie partecipative, contraddire endoprocedimentalmente al fine di ottenere una diversa conclusione del procedimento.
“ La mancata integrazione del contraddittorio e l'omissione del preavviso di rigetto nei confronti sia del datore che del lavoratore straniero destinatari della procedura di emersione, implica una lesione sostanziale delle prerogative partecipative che si consuma appunto rispetto ad un soggetto cui sono destinati gli effetti diretti del provvedimento finale ” (Cons. Stato, Sez. III, 27 febbraio 2025, n. 1706).
7. Alla luce di tutto quanto sopra, il ricorso risulta fondato e deve essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato e obbligo dell’Amministrazione di fissare una ulteriore convocazione delle ricorrenti, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica della presente decisione, per la definizione della procedura.
8. Le spese di lite possono essere compensate alla luce della peculiarità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Vista la richiesta dell'interessato e ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte interessata.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026, tenutasi da remoto, con l'intervento dei magistrati:
TI AR, Presidente
Massimiliano Scalise, Primo Referendario
SC LL RB, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SC LL RB | TI AR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.