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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/01/2025, n. 882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 882 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 8467 /2022
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, XIV sezione civile, in persona della dr.ssa Maria Ludovica Russo, in funzione di giudice monocratico ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 8467 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 avente ad oggetto: opposizione ex art. 615, comma
1, c.p.c. a cartella esattoriale, riservata in decisione all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 29.10.2024 e vertente
TRA
(cf. ), rappresentato e difeso dall'avv.to Antonio Parte_1 C.F._1
Riccio (cf. ), presso cui elettivamente domicilia, come da procura in atti; C.F._2
- opponente -
E
, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to Controparte_1
Fabio Mariottino (cf. ), presso cui elettivamente domicilia, come da procura C.F._3 in atti;
- opposta -
NONCHÉ
CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A., n.q. di gestore del Fondo di
Garanzia Vittime della Strada, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Riccardo
Vizzino (cf. , presso cui elettivamente domicilia, come da procura in atti;
C.F._4
- altra opposta -
CONCLUSIONI
All'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 29.10.2024 la causa è stata introitata a sentenza con la concessione dei termini ridotti di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione, notificato a mezzo PEC del 29.03.2022, ha proposto Parte_1 opposizione avverso la cartella di pagamento n. 07120220038321301000, notificatagli in data
1 28.02.2022 dall' , ruolo n. 2022/595, reso esecutivo in data Controparte_1
08.11.2021, afferente a “Recupero crediti d.lgs. 209/2005 fondo garanzia per sinistro – Avviso n.
201800001954 del 07.05.2018”, con ente impositore la CO S.p.A. – Gestione fondo garanzia vittime della strada, per somme dovute in relazione al sinistro n. 9800 del 20.01.2011, veicolo tg.
VRA71738, con danneggiato per l'importo complessivo di € 11.490,38. Parte_2
L'opponente ha disconosciuto il sinistro risarcito da CO, di fatto, mai verificatosi e di cui avrebbe appreso notizia soltanto a seguito della cartella esattoriale;
quindi, ha dedotto l'illegittimità della cartella per omessa notifica degli atti presupposti, non avendo mai ricevuto comunicazione di azioni a suo carico, precisando che, all'epoca dei fatti, il veicolo tg. VRA71738, di sua proprietà, era assicurato con la società (come da comunicazione allegata Controparte_2 in atti), lamentando una lesione del diritto di difesa a causa della condotta omissiva dell'ente impositore.
Inoltre, l'istante ha eccepito che dalla cartella non si evince a che titolo la CO avrebbe risarcito il danno, né in forza di quale atto (transattivo o giudiziale), né se trattasi di danno a cose e/o a persone;
dunque, ha dedotto l'intervenuta prescrizione presupponendo – in ragione della copertura assicurativa – un intervento ai sensi dell'art. 283, comma 1, lett. c), d.lgs. 209/2005, ossia per l'ipotesi di veicolo assicurato con impresa posta in liquidazione, facendo discendere da tale ricostruzione l'applicazione dell'art. 292, comma 2, d.lgs. n. 209/2005, che riconosce all'impresa designata un'azione di surroga nei diritti dell'assicurato e del danneggiato, con conseguente prescrizione biennale dell'azione di rivalsa, al pari della durata prescrizionale prevista per il diritto risarcitorio;
analogamente per l'ipotesi di cui alla lettera b) dello stesso articolo 283 (veicolo non assicurato), non potendosi ritenere che l'azione di recupero delle somme pagate dall'impresa designata sia sganciata dal rapporto sostanziale.
Pertanto, parte opponente ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva rispetto al sinistro disconosciuto e contestato la sussistenza di un titolo legittimante la pretesa creditoria. Ha concluso – previa sospensione dell'esecutorietà – per la declaratoria di nullità, illegittimità e/o infondatezza della pretesa vantata ovvero di nullità, illegittimità e/o inesistenza del titolo sotteso al ruolo e alla cartella esattoriali, con conseguente non debenza delle somme e con condanna degli opposti al pagamento delle spese di giudizio, con attribuzione.
Si è costituita l' , la quale ha eccepito la propria carenza di Controparte_1 legittimazione passiva rispetto al rapporto sostanziale, alle attività propedeutiche alla riscossione e alla prescrizione maturata antecedentemente alla consegna del ruolo esattoriale, chiedendo la propria estromissione dal giudizio ovvero il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese.
Si è costituita la CO S.p.A., la quale ha chiarito che la pretesa creditoria vantata si fonda su una sentenza dichiarativa della responsabilità esclusiva di nella causazione Parte_1
2 del sinistro del 20.01.2011, con conseguente condanna di quest'ultimo, in solido con la CP_3
(oggi , nella qualità di impresa designata dal F.G.V.S., al pagamento delle Parte_3 CP_4 somme liquidate a titolo di risarcimento. Pertanto, la CO – Gestione F.G.V.S. è creditrice delle somme rimborsate alla suddetta Compagnia, il cui recupero coattivo è stato affidato all'
[...]
in conformità di quanto previsto ex lege, stante l'omesso riscontro alla Controparte_1 previa ingiunzione di pagamento notificata all'opponente in data 25.05.2018.
Ciò premesso, la CO ha eccepito la nullità dell'atto introduttivo per indeterminatezza e genericità in violazione degli artt. 163 e 164 c.p.c.; ha sottolineato la regolarità delle notifiche all'opponente degli atti relativi al sinistro e al processo svoltosi dinanzi al giudice di Pace di
PR; ha contestato l'eccezione di prescrizione evidenziando che l'impresa designata ha provveduto al pagamento del risarcimento in data 12.09.2012, per cui non può ritenersi compiuta la prescrizione decennale, la cui decorrenza è stata interrotta anche dalla notifica in data 25.05.2018 dell'avviso precoattivo n. 201800001954, cui ha fatto seguito la cartella esattoriale opposta. Infine, ha declinato ogni eccezione sulla validità della documentazione probatoria depositata in copia ed ha concluso per il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese e competenze;
in via subordinata ha chiesto di essere tenuta indenne dal pagamento delle spese di lite ovvero di compensarle.
All'esito del deposito di note scritte in sostituzione della I udienza tenutasi il 28.02.2023, il giudice ha concesso i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. (vigente ratione temporis) e rinviato al 21.11.2023 per l'eventuale assunzione dei mezzi istruttori.
In sede di deposito delle memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.: a) l'opponente ha evidenziato che nessuna prova è stata prodotta in giudizio in ordine alla regolare notificazione degli atti inerenti al sinistro stradale, per cui il titolo legittimante la pretesa creditoria non può dirsi regolarmente formato, così come non è stata fornita valida prova della rituale notifica dell'avviso n. 201800001954; b) CO ha reiterato le proprie difese, ribadendo la bontà delle prove offerte ed evidenziando che la richiesta risarcitoria di perveniva alla in data Parte_2 CP_5
22.12.2011 e la stessa ne dava immediata comunicazione a , senza ottenere alcun riscontro. Pt_1
All'esito dell'udienza del 21.11.2023 il G.U. ha rinviato per la precisazione delle conclusioni al
29.10.2024.
All'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 29.10.2024 la causa è stata riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., ridotti a 20 gg. per il deposito delle comparse conclusionali e successivi 20 gg. per le memorie di replica.
In sede di deposito delle memorie conclusionali: a) l'opponente ha reiterato le proprie istanze, eccezioni e deduzioni;
b) la CO ha precisato che l'avviso precoattivo notificato al danneggiante comprendeva tutte le informazioni necessarie e, ritenendo pretestuose le avverse eccezioni, ha chiesto la condanna dell'opponente per responsabilità aggravata.
3 *******
§ 1. In primis, va rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per violazione degli artt.
163 e 164 c.p.c. sollevata dall'opposta CO S.p.A. atteso che dal tenore del libello introduttivo risulta sufficientemente determinato il petitum e la causa petendi dell'opposizione in esame.
§ 2. Quanto ai motivi di opposizione, questo giudice osserva che quelli propriamente afferenti ai vizi di notifica e alla regolarità formale degli atti rientrano nell'alveo della previsione di cui all'art. 617, comma 1, c.p.c. e non possono formare oggetto di esame in quanto tardivi rispetto al termine decadenziale di 20 giorni previsto per legge (atto di citazione notificato in data 29.03.2022, ossia dopo 29 giorni dalla notifica della cartella di pagamento n. 07120220038321301000 avvenuta in data 28.02.2022).
Diversamente per gli ulteriori motivi di opposizione relativi all'an dell'esecuzione, rientranti nell'alveo di previsione di cui all'art. 615, comma 1, c.p.c., aventi ad oggetto la verifica della sussistenza o meno del diritto delle parti opposte di agire in executivis per il credito azionato con la cartella di pagamento impugnata.
§ 3. Ciò detto, l'esame del merito, ergo della fondatezza della pretesa creditoria vantata, impone, necessariamente, un breve e preliminare inquadramento sistematico delle questioni trattate.
La CO S.p.A. (società in house a cui è affidata la gestione dei servizi assicurativi di rilievo pubblico) si occupa – tra l'altro – di amministrare il Fondo di garanzia per le vittime della strada
(art. 285, comma 1, d.lgs. 209/2005), a cui compete il risarcimento dei danni causati dalla circolazione nel territorio italiano dei veicoli e dei natanti – con obbligo di assicurazione – nei casi tassativamente previsti dall'art. 283, comma 1, d.lgs. 209/2005 (cd. Codice delle Assicurazioni private), tra i quali è contemplato, alla lett. b), quello in cui “il veicolo o natante non risulti coperto da assicurazione”.
Lo stesso Codice delle Assicurazioni – all'art. 286 (nella formulazione attualmente vigente) – prevede che “la liquidazione dei danni per i sinistri di cui all'articolo 283, comma 1, lettere a), b), c), c-bis)
d), d-bis) e d-ter), è effettuata a cura di un'impresa designata dall'IVASS” (comma 1) e che “le somme anticipate dalle imprese designate, comprese le spese ed al netto delle somme recuperate ai sensi dell'articolo
292, sono rimborsate dalla ” (comma 2). Controparte_6
In pratica, nelle ipotesi tassativamente indicate dalla legge, il F.G.V.S. sopporta – in ultima istanza – il peso dei risarcimenti pagati dalle imprese assicuratrici private designate dall'IVASS come territorialmente compenti a gestire e liquidare le richieste risarcitorie formulate nei confronti del F.G.V.S.
4 A tali imprese l'art. 292 del citato d.lgs. riconosce due distinte azioni per consentire il recupero di quanto pagato, anche in via transattiva, ai danneggiati per conto del Fondo:
- 1) una azione di regresso nei confronti dei responsabili del sinistro allorquando sia stato risarcito il danno nei casi previsti dall'articolo 283, comma 1, lettere a) b), d), d-bis) e d-ter);
- 2) una azione di surroga nei diritti dell'assicurato e del danneggiato nei casi previsti dall'articolo
283, comma 1, lettere c) e c-bis), ossia verso l'impresa (originariamente assicuratrice) assoggettata ad una procedura di regolazione dell'insolvenza ovvero di liquidazione coattiva.
Tralasciando l'ipotesi di cui al n. 2, in quanto non rilevante nella fattispecie in esame, è evidente che – alla luce delle norme richiamate – nell'ipotesi di sinistro causato dalla circolazione di un veicolo “non assicurato” le somme corrisposte al danneggiato dall'Impresa designata vengono a quest'ultima rifuse dalla al netto degli importi già recuperati nei Controparte_7 confronti dei responsabili (v. art. 286, comma 2, cod. ass.)
A sua volta, la – avendo rimborsato tali somme all'impresa designata – si Controparte_7 surroga a quest'ultima nell'azione di regresso per i crediti vantati verso i responsabili dei sinistri, in forza del disposto di cui all'art. 1203 c.c.
La procede al recupero degli indennizzi pagati per il tramite dell Controparte_7 [...]
, in conformità degli accordi di cui al d.lgs. n. 46/99 (art. 32, comma 2, Controparte_1 lett. a); cfr. pure art. 17, comma 3-bis) ed in applicazione della disciplina di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 espressamente richiamata (art. 18 d.lgs. n. 46/99).
In particolare, in forza dell'Accordo intercorso in data 11.03.2011, l'Agente della Riscossione procede al recupero dei crediti maturati a favore del F.G.V.S. tramite l'invio di una intimazione/ingiunzione di pagamento ai responsabili dei sinistri causati dalla circolazione di veicoli e natanti non coperti da assicurazione;
ed in caso di mancato adempimento, il Fondo procede poi all'iscrizione a ruolo con successiva emissione da parte di delle cartelle di CP_8 pagamento per il recupero coattivo delle somme.
L'avviso di intimazione ed ingiunzione (cd. precoattivo) contiene informazioni riconducibili al sinistro ed ha valore di costituzione in mora con effetto interruttivo della prescrizione ai sensi degli articoli 1219 e 2943 c.c.
Infine, giova ricordare che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono intervenute sul carattere “speciale” dell'azione di regresso prevista dall'art. 292, comma 1, cod. ass. affermando i seguenti principi di diritto: “L'azione "di regresso nei confronti dei responsabili del sinistro per il recupero dell'indennizzo pagato nonché degli interessi e delle spese", prevista dall'art. 292, comma 1, d.lgs. n. 209 del
2005 (codice delle assicurazioni private) ed esercitata dall'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, ha natura autonoma e speciale - non essendo assimilabile né allo schema del regresso tra coobbligati solidali, né a quello della surrogazione nel diritto del danneggiato - in ragione della peculiarità
5 della solidarietà passiva, atipica e ad interesse unisoggettivo, esistente, nel sistema dell'assicurazione obbligatoria, tra impresa assicuratrice e responsabile civile”; essa “ha natura speciale ed autonoma "ex lege", sicché per il suo esercizio si applica l'ordinario termine di prescrizione decennale, che comincia a decorrere dalla data del pagamento effettuato al danneggiato”; inoltre, “L'accertamento della responsabilità del sinistro non costituisce oggetto dell'azione speciale prevista dall'art. 292, comma 1, d.lgs. n. 209 del 2005
(codice delle assicurazioni private), bensì un suo presupposto, che può essere contestato "ex adverso", sicché
l'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, che agisce per il recupero dell'indennizzo pagato, non è tenuta ad avanzare una specifica domanda di accertamento in tal senso” (cfr.
Cass. S.U. n. 21514 del 07/07/2022).
§ 4. Tutto ciò premesso, passando all'esame dei fatti sottoposti alla nostra attenzione, innanzitutto, si evidenzia che – come si evince dalla documentazione prodotta in atti – la pretesa vantata dalla CO S.p.A.- Gestione F.G.V.S., per il tramite della cartella di pagamento n.
07120220038321301000, ed ancor prima a mezzo dell'avviso precoattivo n. 201800001954 del
07.05.2018, trova fondamento nella sentenza n. 165/2012 pronunciata dal Giudice di Pace di
PR (NA), pubblicata il 23.07.2012, con la quale l'odierno opponente, , è Parte_1 stato dichiarato unico responsabile del sinistro stradale del 20.01.2011, avvenuto in danno al veicolo di proprietà di per colpa esclusiva del conducente dell'autocarro Fiat Parte_2
Ducato tg. VRA71738, risultato privo di copertura assicurativa, e per l'effetto è stato condannato, in solido con la compagnia (oggi , nella qualità di impresa designata per la CP_9 CP_4
Regione Abruzzo dal F.G.V.S., a pagare a la somma liquidata a titolo di Parte_2 risarcimento, oltre interessi e svalutazione monetaria, nonché le spese processuali così come stabilito in dispositivo. Inoltre, nel predetto giudizio il sig. è stato dichiarato Parte_1 contumace.
Pertanto, tenuto conto dell'esistenza di un titolo giudiziale alla base della pretesa creditoria azionata – tra l'altro provvisoriamente esecutivo ex lege – da un lato la cartella si fonda su un titolo esecutivo azionabile (ex art. 17 d.lgs 46 del 1999) dall'altro non è possibile per questo giudice esaminare le eccezioni sollevate da inerenti all'omessa notifica degli atti giudiziali e/o Pt_1 stragiudiziali relativi al sinistro del 20.01.2011, di cui assume aver appreso notizia soltanto a seguito della cartella esattoriale, ed inerenti alla presunta copertura assicurativa all'epoca del sinistro. Eventuali contestazioni afferenti al difetto di instaurazione del contraddittorio nel giudizio innanzi al GdP di PR (NA) ovvero al merito della domanda risarcitoria, avrebbero dovuto trovare collocazione nel giudizio di cognizione facendo ricorso ai mezzi di impugnazione previsti per legge.
6 Quanto alla preventiva intimazione/ingiunzione di pagamento ad opera dell CP_10 riscossione per conto della CO S.p.A., dagli atti di causa si evince che l'avviso precoattivo n.
201800001954 del 07.05.2018 è stato notificato a a mezzo raccomandata n. Parte_1
66572040945-1 del 25.05.2018, con successiva restituzione al mittente per compiuta giacenza.
§ 5. Orbene, alla luce della disciplina sopra richiamata e dei fatti di causa innanzi precisati, questo giudice non può che ritenere legittima e fondata la pretesa creditoria consacrata nella cartella di pagamento n. 07120220038321301000 per le ragioni di seguito indicate.
Nel caso di specie – come documentalmente provato - la nella Parte_4 qualità di Impresa designata dal F.G.V.S., dopo interlocuzione scritta con la controparte vittoriosa per il conteggio della somma complessivamente dovuta in forza della sentenza di condanna sopra richiamata, in data 12.09.2012 corrispondeva al danneggiato, la somma Parte_2 complessiva di € 11.150,00 a titolo di risarcimento per il sinistro del 20.01.2011, come da atto di transazione e quietanza allegato. Successivamente, in data 08.07.2014, la stessa Impresa designata
(con nuova denominazione attestava di aver ricevuto il rimborso pari al 100% CP_4 dell'importo pagato per i sinistri di cui all'art. 283, comma 1, lett. b), sostenuti nel secondo semestre 2012, con conseguente surroga ex art. 1201 c.c. della CO – F.G.V.S. nei diritti riconosciuti alla medesima Compagnia Assicurativa dall'art. 292, comma 1, cod. ass. nei confronti dei non assicurati e dei responsabili dei suddetti sinistri.
Pertanto, tenuto conto della rituale notifica a dell'avviso precoattivo n. Parte_1
201800001954 (come sopra chiarito), non può che ritenersi valida la cartella di pagamento n.
07120220038321301000, attesa la sussistenza di un titolo legittimante la pretesa creditoria di parte opposta.
§ 6. Per quanto concerne l'eccezione di intervenuta prescrizione del diritto di credito per decorso del termine biennale sollevata dall'opponente, questo giudice ritiene sufficiente richiamare il principio di diritto sopra enunciato relativamente alla natura speciale ed autonoma dell'azione di regresso di cui all'art. 292, comma 1, d.lgs. 209/2005, per la quale trova applicazione il termine ordinario di prescrizione, decorrente dalla data di avvenuto pagamento a favore del danneggiato
(Cass. S.U. n. 21514/2022; conf. Cass. n. 12736/2024).
Del resto, già dapprima, parte della giurisprudenza di legittimità aveva avuto modo di precisare che: “In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore, l'azione di regresso prevista dall'art. 29, comma 1, della l. n. 990 del 1969 (applicabile
"ratione temporis") è accordata all'impresa designata direttamente dalla legge, in via autonoma rispetto al
7 diritto del danneggiato, ed è pertanto soggetta non già al termine di prescrizione biennale applicabile all'azione risarcitoria a quest'ultimo spettante, ma al termine di prescrizione decennale” (Cass. 930/2017).
Senza contare che, nel caso di specie, il pagamento è avvenuto a seguito di un giudizio definito con sentenza di condanna, cui si applica l'art. 2953 c.c.
Dunque, considerato che il pagamento a è stato effettuato in data 12.09.2012, Parte_2 che in data 25.05.2018 veniva notificato a l'avviso precoattivo con valore interruttivo della Pt_1 prescrizione e che la cartella opposta risulta notificata il 28.02.2022, in nessun caso può ritenersi compiuta la prescrizione decennale del diritto di credito.
§ 7. Per tutte le motivazioni innanzi addotte l'opposizione proposta da è Parte_1 infondata e va rigettata.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in base al valore della causa ed in applicazione dei parametri aggiornati di cui al D.M. n. 55 del 2014, incidendo sulla determinazione del quantum il tenore documentale della causa, l'attività difensionale concretamente svolta e la condotta processuale delle parti.
PQM
Il Tribunale di Napoli, XIV Sezione Civ., in persona del Giudice dott.ssa Maria Ludovica Russo, definitivamente pronunziando, ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa, così definitivamente provvede:
1. Rigetta l'opposizione.
2. Condanna al pagamento delle spese di giudizio in favore delle opposte Parte_1
n.q. di Gestore del F.G.V.S., che liquida – Controparte_11 per ciascuna di dette parti – in complessivi € 2.540,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Napoli, lì 27/01/2025
Il giudice dott.ssa Maria Ludovica Russo
8
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, XIV sezione civile, in persona della dr.ssa Maria Ludovica Russo, in funzione di giudice monocratico ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 8467 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 avente ad oggetto: opposizione ex art. 615, comma
1, c.p.c. a cartella esattoriale, riservata in decisione all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 29.10.2024 e vertente
TRA
(cf. ), rappresentato e difeso dall'avv.to Antonio Parte_1 C.F._1
Riccio (cf. ), presso cui elettivamente domicilia, come da procura in atti; C.F._2
- opponente -
E
, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to Controparte_1
Fabio Mariottino (cf. ), presso cui elettivamente domicilia, come da procura C.F._3 in atti;
- opposta -
NONCHÉ
CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A., n.q. di gestore del Fondo di
Garanzia Vittime della Strada, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Riccardo
Vizzino (cf. , presso cui elettivamente domicilia, come da procura in atti;
C.F._4
- altra opposta -
CONCLUSIONI
All'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 29.10.2024 la causa è stata introitata a sentenza con la concessione dei termini ridotti di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione, notificato a mezzo PEC del 29.03.2022, ha proposto Parte_1 opposizione avverso la cartella di pagamento n. 07120220038321301000, notificatagli in data
1 28.02.2022 dall' , ruolo n. 2022/595, reso esecutivo in data Controparte_1
08.11.2021, afferente a “Recupero crediti d.lgs. 209/2005 fondo garanzia per sinistro – Avviso n.
201800001954 del 07.05.2018”, con ente impositore la CO S.p.A. – Gestione fondo garanzia vittime della strada, per somme dovute in relazione al sinistro n. 9800 del 20.01.2011, veicolo tg.
VRA71738, con danneggiato per l'importo complessivo di € 11.490,38. Parte_2
L'opponente ha disconosciuto il sinistro risarcito da CO, di fatto, mai verificatosi e di cui avrebbe appreso notizia soltanto a seguito della cartella esattoriale;
quindi, ha dedotto l'illegittimità della cartella per omessa notifica degli atti presupposti, non avendo mai ricevuto comunicazione di azioni a suo carico, precisando che, all'epoca dei fatti, il veicolo tg. VRA71738, di sua proprietà, era assicurato con la società (come da comunicazione allegata Controparte_2 in atti), lamentando una lesione del diritto di difesa a causa della condotta omissiva dell'ente impositore.
Inoltre, l'istante ha eccepito che dalla cartella non si evince a che titolo la CO avrebbe risarcito il danno, né in forza di quale atto (transattivo o giudiziale), né se trattasi di danno a cose e/o a persone;
dunque, ha dedotto l'intervenuta prescrizione presupponendo – in ragione della copertura assicurativa – un intervento ai sensi dell'art. 283, comma 1, lett. c), d.lgs. 209/2005, ossia per l'ipotesi di veicolo assicurato con impresa posta in liquidazione, facendo discendere da tale ricostruzione l'applicazione dell'art. 292, comma 2, d.lgs. n. 209/2005, che riconosce all'impresa designata un'azione di surroga nei diritti dell'assicurato e del danneggiato, con conseguente prescrizione biennale dell'azione di rivalsa, al pari della durata prescrizionale prevista per il diritto risarcitorio;
analogamente per l'ipotesi di cui alla lettera b) dello stesso articolo 283 (veicolo non assicurato), non potendosi ritenere che l'azione di recupero delle somme pagate dall'impresa designata sia sganciata dal rapporto sostanziale.
Pertanto, parte opponente ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva rispetto al sinistro disconosciuto e contestato la sussistenza di un titolo legittimante la pretesa creditoria. Ha concluso – previa sospensione dell'esecutorietà – per la declaratoria di nullità, illegittimità e/o infondatezza della pretesa vantata ovvero di nullità, illegittimità e/o inesistenza del titolo sotteso al ruolo e alla cartella esattoriali, con conseguente non debenza delle somme e con condanna degli opposti al pagamento delle spese di giudizio, con attribuzione.
Si è costituita l' , la quale ha eccepito la propria carenza di Controparte_1 legittimazione passiva rispetto al rapporto sostanziale, alle attività propedeutiche alla riscossione e alla prescrizione maturata antecedentemente alla consegna del ruolo esattoriale, chiedendo la propria estromissione dal giudizio ovvero il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese.
Si è costituita la CO S.p.A., la quale ha chiarito che la pretesa creditoria vantata si fonda su una sentenza dichiarativa della responsabilità esclusiva di nella causazione Parte_1
2 del sinistro del 20.01.2011, con conseguente condanna di quest'ultimo, in solido con la CP_3
(oggi , nella qualità di impresa designata dal F.G.V.S., al pagamento delle Parte_3 CP_4 somme liquidate a titolo di risarcimento. Pertanto, la CO – Gestione F.G.V.S. è creditrice delle somme rimborsate alla suddetta Compagnia, il cui recupero coattivo è stato affidato all'
[...]
in conformità di quanto previsto ex lege, stante l'omesso riscontro alla Controparte_1 previa ingiunzione di pagamento notificata all'opponente in data 25.05.2018.
Ciò premesso, la CO ha eccepito la nullità dell'atto introduttivo per indeterminatezza e genericità in violazione degli artt. 163 e 164 c.p.c.; ha sottolineato la regolarità delle notifiche all'opponente degli atti relativi al sinistro e al processo svoltosi dinanzi al giudice di Pace di
PR; ha contestato l'eccezione di prescrizione evidenziando che l'impresa designata ha provveduto al pagamento del risarcimento in data 12.09.2012, per cui non può ritenersi compiuta la prescrizione decennale, la cui decorrenza è stata interrotta anche dalla notifica in data 25.05.2018 dell'avviso precoattivo n. 201800001954, cui ha fatto seguito la cartella esattoriale opposta. Infine, ha declinato ogni eccezione sulla validità della documentazione probatoria depositata in copia ed ha concluso per il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese e competenze;
in via subordinata ha chiesto di essere tenuta indenne dal pagamento delle spese di lite ovvero di compensarle.
All'esito del deposito di note scritte in sostituzione della I udienza tenutasi il 28.02.2023, il giudice ha concesso i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. (vigente ratione temporis) e rinviato al 21.11.2023 per l'eventuale assunzione dei mezzi istruttori.
In sede di deposito delle memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.: a) l'opponente ha evidenziato che nessuna prova è stata prodotta in giudizio in ordine alla regolare notificazione degli atti inerenti al sinistro stradale, per cui il titolo legittimante la pretesa creditoria non può dirsi regolarmente formato, così come non è stata fornita valida prova della rituale notifica dell'avviso n. 201800001954; b) CO ha reiterato le proprie difese, ribadendo la bontà delle prove offerte ed evidenziando che la richiesta risarcitoria di perveniva alla in data Parte_2 CP_5
22.12.2011 e la stessa ne dava immediata comunicazione a , senza ottenere alcun riscontro. Pt_1
All'esito dell'udienza del 21.11.2023 il G.U. ha rinviato per la precisazione delle conclusioni al
29.10.2024.
All'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 29.10.2024 la causa è stata riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., ridotti a 20 gg. per il deposito delle comparse conclusionali e successivi 20 gg. per le memorie di replica.
In sede di deposito delle memorie conclusionali: a) l'opponente ha reiterato le proprie istanze, eccezioni e deduzioni;
b) la CO ha precisato che l'avviso precoattivo notificato al danneggiante comprendeva tutte le informazioni necessarie e, ritenendo pretestuose le avverse eccezioni, ha chiesto la condanna dell'opponente per responsabilità aggravata.
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§ 1. In primis, va rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per violazione degli artt.
163 e 164 c.p.c. sollevata dall'opposta CO S.p.A. atteso che dal tenore del libello introduttivo risulta sufficientemente determinato il petitum e la causa petendi dell'opposizione in esame.
§ 2. Quanto ai motivi di opposizione, questo giudice osserva che quelli propriamente afferenti ai vizi di notifica e alla regolarità formale degli atti rientrano nell'alveo della previsione di cui all'art. 617, comma 1, c.p.c. e non possono formare oggetto di esame in quanto tardivi rispetto al termine decadenziale di 20 giorni previsto per legge (atto di citazione notificato in data 29.03.2022, ossia dopo 29 giorni dalla notifica della cartella di pagamento n. 07120220038321301000 avvenuta in data 28.02.2022).
Diversamente per gli ulteriori motivi di opposizione relativi all'an dell'esecuzione, rientranti nell'alveo di previsione di cui all'art. 615, comma 1, c.p.c., aventi ad oggetto la verifica della sussistenza o meno del diritto delle parti opposte di agire in executivis per il credito azionato con la cartella di pagamento impugnata.
§ 3. Ciò detto, l'esame del merito, ergo della fondatezza della pretesa creditoria vantata, impone, necessariamente, un breve e preliminare inquadramento sistematico delle questioni trattate.
La CO S.p.A. (società in house a cui è affidata la gestione dei servizi assicurativi di rilievo pubblico) si occupa – tra l'altro – di amministrare il Fondo di garanzia per le vittime della strada
(art. 285, comma 1, d.lgs. 209/2005), a cui compete il risarcimento dei danni causati dalla circolazione nel territorio italiano dei veicoli e dei natanti – con obbligo di assicurazione – nei casi tassativamente previsti dall'art. 283, comma 1, d.lgs. 209/2005 (cd. Codice delle Assicurazioni private), tra i quali è contemplato, alla lett. b), quello in cui “il veicolo o natante non risulti coperto da assicurazione”.
Lo stesso Codice delle Assicurazioni – all'art. 286 (nella formulazione attualmente vigente) – prevede che “la liquidazione dei danni per i sinistri di cui all'articolo 283, comma 1, lettere a), b), c), c-bis)
d), d-bis) e d-ter), è effettuata a cura di un'impresa designata dall'IVASS” (comma 1) e che “le somme anticipate dalle imprese designate, comprese le spese ed al netto delle somme recuperate ai sensi dell'articolo
292, sono rimborsate dalla ” (comma 2). Controparte_6
In pratica, nelle ipotesi tassativamente indicate dalla legge, il F.G.V.S. sopporta – in ultima istanza – il peso dei risarcimenti pagati dalle imprese assicuratrici private designate dall'IVASS come territorialmente compenti a gestire e liquidare le richieste risarcitorie formulate nei confronti del F.G.V.S.
4 A tali imprese l'art. 292 del citato d.lgs. riconosce due distinte azioni per consentire il recupero di quanto pagato, anche in via transattiva, ai danneggiati per conto del Fondo:
- 1) una azione di regresso nei confronti dei responsabili del sinistro allorquando sia stato risarcito il danno nei casi previsti dall'articolo 283, comma 1, lettere a) b), d), d-bis) e d-ter);
- 2) una azione di surroga nei diritti dell'assicurato e del danneggiato nei casi previsti dall'articolo
283, comma 1, lettere c) e c-bis), ossia verso l'impresa (originariamente assicuratrice) assoggettata ad una procedura di regolazione dell'insolvenza ovvero di liquidazione coattiva.
Tralasciando l'ipotesi di cui al n. 2, in quanto non rilevante nella fattispecie in esame, è evidente che – alla luce delle norme richiamate – nell'ipotesi di sinistro causato dalla circolazione di un veicolo “non assicurato” le somme corrisposte al danneggiato dall'Impresa designata vengono a quest'ultima rifuse dalla al netto degli importi già recuperati nei Controparte_7 confronti dei responsabili (v. art. 286, comma 2, cod. ass.)
A sua volta, la – avendo rimborsato tali somme all'impresa designata – si Controparte_7 surroga a quest'ultima nell'azione di regresso per i crediti vantati verso i responsabili dei sinistri, in forza del disposto di cui all'art. 1203 c.c.
La procede al recupero degli indennizzi pagati per il tramite dell Controparte_7 [...]
, in conformità degli accordi di cui al d.lgs. n. 46/99 (art. 32, comma 2, Controparte_1 lett. a); cfr. pure art. 17, comma 3-bis) ed in applicazione della disciplina di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 espressamente richiamata (art. 18 d.lgs. n. 46/99).
In particolare, in forza dell'Accordo intercorso in data 11.03.2011, l'Agente della Riscossione procede al recupero dei crediti maturati a favore del F.G.V.S. tramite l'invio di una intimazione/ingiunzione di pagamento ai responsabili dei sinistri causati dalla circolazione di veicoli e natanti non coperti da assicurazione;
ed in caso di mancato adempimento, il Fondo procede poi all'iscrizione a ruolo con successiva emissione da parte di delle cartelle di CP_8 pagamento per il recupero coattivo delle somme.
L'avviso di intimazione ed ingiunzione (cd. precoattivo) contiene informazioni riconducibili al sinistro ed ha valore di costituzione in mora con effetto interruttivo della prescrizione ai sensi degli articoli 1219 e 2943 c.c.
Infine, giova ricordare che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono intervenute sul carattere “speciale” dell'azione di regresso prevista dall'art. 292, comma 1, cod. ass. affermando i seguenti principi di diritto: “L'azione "di regresso nei confronti dei responsabili del sinistro per il recupero dell'indennizzo pagato nonché degli interessi e delle spese", prevista dall'art. 292, comma 1, d.lgs. n. 209 del
2005 (codice delle assicurazioni private) ed esercitata dall'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, ha natura autonoma e speciale - non essendo assimilabile né allo schema del regresso tra coobbligati solidali, né a quello della surrogazione nel diritto del danneggiato - in ragione della peculiarità
5 della solidarietà passiva, atipica e ad interesse unisoggettivo, esistente, nel sistema dell'assicurazione obbligatoria, tra impresa assicuratrice e responsabile civile”; essa “ha natura speciale ed autonoma "ex lege", sicché per il suo esercizio si applica l'ordinario termine di prescrizione decennale, che comincia a decorrere dalla data del pagamento effettuato al danneggiato”; inoltre, “L'accertamento della responsabilità del sinistro non costituisce oggetto dell'azione speciale prevista dall'art. 292, comma 1, d.lgs. n. 209 del 2005
(codice delle assicurazioni private), bensì un suo presupposto, che può essere contestato "ex adverso", sicché
l'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, che agisce per il recupero dell'indennizzo pagato, non è tenuta ad avanzare una specifica domanda di accertamento in tal senso” (cfr.
Cass. S.U. n. 21514 del 07/07/2022).
§ 4. Tutto ciò premesso, passando all'esame dei fatti sottoposti alla nostra attenzione, innanzitutto, si evidenzia che – come si evince dalla documentazione prodotta in atti – la pretesa vantata dalla CO S.p.A.- Gestione F.G.V.S., per il tramite della cartella di pagamento n.
07120220038321301000, ed ancor prima a mezzo dell'avviso precoattivo n. 201800001954 del
07.05.2018, trova fondamento nella sentenza n. 165/2012 pronunciata dal Giudice di Pace di
PR (NA), pubblicata il 23.07.2012, con la quale l'odierno opponente, , è Parte_1 stato dichiarato unico responsabile del sinistro stradale del 20.01.2011, avvenuto in danno al veicolo di proprietà di per colpa esclusiva del conducente dell'autocarro Fiat Parte_2
Ducato tg. VRA71738, risultato privo di copertura assicurativa, e per l'effetto è stato condannato, in solido con la compagnia (oggi , nella qualità di impresa designata per la CP_9 CP_4
Regione Abruzzo dal F.G.V.S., a pagare a la somma liquidata a titolo di Parte_2 risarcimento, oltre interessi e svalutazione monetaria, nonché le spese processuali così come stabilito in dispositivo. Inoltre, nel predetto giudizio il sig. è stato dichiarato Parte_1 contumace.
Pertanto, tenuto conto dell'esistenza di un titolo giudiziale alla base della pretesa creditoria azionata – tra l'altro provvisoriamente esecutivo ex lege – da un lato la cartella si fonda su un titolo esecutivo azionabile (ex art. 17 d.lgs 46 del 1999) dall'altro non è possibile per questo giudice esaminare le eccezioni sollevate da inerenti all'omessa notifica degli atti giudiziali e/o Pt_1 stragiudiziali relativi al sinistro del 20.01.2011, di cui assume aver appreso notizia soltanto a seguito della cartella esattoriale, ed inerenti alla presunta copertura assicurativa all'epoca del sinistro. Eventuali contestazioni afferenti al difetto di instaurazione del contraddittorio nel giudizio innanzi al GdP di PR (NA) ovvero al merito della domanda risarcitoria, avrebbero dovuto trovare collocazione nel giudizio di cognizione facendo ricorso ai mezzi di impugnazione previsti per legge.
6 Quanto alla preventiva intimazione/ingiunzione di pagamento ad opera dell CP_10 riscossione per conto della CO S.p.A., dagli atti di causa si evince che l'avviso precoattivo n.
201800001954 del 07.05.2018 è stato notificato a a mezzo raccomandata n. Parte_1
66572040945-1 del 25.05.2018, con successiva restituzione al mittente per compiuta giacenza.
§ 5. Orbene, alla luce della disciplina sopra richiamata e dei fatti di causa innanzi precisati, questo giudice non può che ritenere legittima e fondata la pretesa creditoria consacrata nella cartella di pagamento n. 07120220038321301000 per le ragioni di seguito indicate.
Nel caso di specie – come documentalmente provato - la nella Parte_4 qualità di Impresa designata dal F.G.V.S., dopo interlocuzione scritta con la controparte vittoriosa per il conteggio della somma complessivamente dovuta in forza della sentenza di condanna sopra richiamata, in data 12.09.2012 corrispondeva al danneggiato, la somma Parte_2 complessiva di € 11.150,00 a titolo di risarcimento per il sinistro del 20.01.2011, come da atto di transazione e quietanza allegato. Successivamente, in data 08.07.2014, la stessa Impresa designata
(con nuova denominazione attestava di aver ricevuto il rimborso pari al 100% CP_4 dell'importo pagato per i sinistri di cui all'art. 283, comma 1, lett. b), sostenuti nel secondo semestre 2012, con conseguente surroga ex art. 1201 c.c. della CO – F.G.V.S. nei diritti riconosciuti alla medesima Compagnia Assicurativa dall'art. 292, comma 1, cod. ass. nei confronti dei non assicurati e dei responsabili dei suddetti sinistri.
Pertanto, tenuto conto della rituale notifica a dell'avviso precoattivo n. Parte_1
201800001954 (come sopra chiarito), non può che ritenersi valida la cartella di pagamento n.
07120220038321301000, attesa la sussistenza di un titolo legittimante la pretesa creditoria di parte opposta.
§ 6. Per quanto concerne l'eccezione di intervenuta prescrizione del diritto di credito per decorso del termine biennale sollevata dall'opponente, questo giudice ritiene sufficiente richiamare il principio di diritto sopra enunciato relativamente alla natura speciale ed autonoma dell'azione di regresso di cui all'art. 292, comma 1, d.lgs. 209/2005, per la quale trova applicazione il termine ordinario di prescrizione, decorrente dalla data di avvenuto pagamento a favore del danneggiato
(Cass. S.U. n. 21514/2022; conf. Cass. n. 12736/2024).
Del resto, già dapprima, parte della giurisprudenza di legittimità aveva avuto modo di precisare che: “In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore, l'azione di regresso prevista dall'art. 29, comma 1, della l. n. 990 del 1969 (applicabile
"ratione temporis") è accordata all'impresa designata direttamente dalla legge, in via autonoma rispetto al
7 diritto del danneggiato, ed è pertanto soggetta non già al termine di prescrizione biennale applicabile all'azione risarcitoria a quest'ultimo spettante, ma al termine di prescrizione decennale” (Cass. 930/2017).
Senza contare che, nel caso di specie, il pagamento è avvenuto a seguito di un giudizio definito con sentenza di condanna, cui si applica l'art. 2953 c.c.
Dunque, considerato che il pagamento a è stato effettuato in data 12.09.2012, Parte_2 che in data 25.05.2018 veniva notificato a l'avviso precoattivo con valore interruttivo della Pt_1 prescrizione e che la cartella opposta risulta notificata il 28.02.2022, in nessun caso può ritenersi compiuta la prescrizione decennale del diritto di credito.
§ 7. Per tutte le motivazioni innanzi addotte l'opposizione proposta da è Parte_1 infondata e va rigettata.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in base al valore della causa ed in applicazione dei parametri aggiornati di cui al D.M. n. 55 del 2014, incidendo sulla determinazione del quantum il tenore documentale della causa, l'attività difensionale concretamente svolta e la condotta processuale delle parti.
PQM
Il Tribunale di Napoli, XIV Sezione Civ., in persona del Giudice dott.ssa Maria Ludovica Russo, definitivamente pronunziando, ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa, così definitivamente provvede:
1. Rigetta l'opposizione.
2. Condanna al pagamento delle spese di giudizio in favore delle opposte Parte_1
n.q. di Gestore del F.G.V.S., che liquida – Controparte_11 per ciascuna di dette parti – in complessivi € 2.540,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Napoli, lì 27/01/2025
Il giudice dott.ssa Maria Ludovica Russo
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