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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 12/12/2025, n. 332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 332 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Campagna -Presidente rel. est.
2) Dott.ssa Elena M.A. Luppino -Giudice
3) Dott.ssa Myriam Mulonia -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n.2637 dell'anno 2025 Volontaria
Giurisdizione, riservato alla decisione collegiale all'udienza ex art.127ter
c.p.c. del 09.12.2025, promosso da
(cod. fisc.: , nata a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
(UD) il 27/08/1965) e (cod. fisc.: Parte_2 C.F._2
, nato a [...] il [...]), entrambi rappresentati e
[...]
difesi dall'avv. Luigia Ombretta Florio, giusta procura in atti, presso il cui studio in Reggio Calabria alla via Biagio Camagna n.11 hanno eletto domicilio;
-ricorrenti- nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente- * * * * *
-visto il ricorso depositato in data 23/09/2025, con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la pronuncia di separazione personale consensuale in relazione al matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria (R.C.) il 31/07/1986;
-considerato che con decreto del 18.10.2025 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 09.12.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno 09.12.2025 ore 9,00 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e
“dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473bis.48, 473bis.13 comma 3, 473bis.12 comma 3 c.p.c.;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Reggio Calabria (R.C.) il 31/07/1986; b) dal matrimonio sono nati due figli e entrambi maggiorenni ed Per_1 Per_2
economicamente autosufficienti;
-riscontrato che nella vicenda in esame è venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale e che la pronuncia di separazione personale, per come peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile;
-preso atto che il ricorso è stato regolarmente comunicato all'ufficio del
P.M. in data 20.10.2025 il quale ha espresso il parere in data 24.10.2025;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di separazione personale consensuale, depositato in data
23/09/2025 da e , così provvede: Parte_1 Parte_2
-dichiara la separazione personale tra e Parte_1 [...]
, il cui atto di matrimonio risulta trascritto nel registro degli Pt_2
atti di matrimonio del Comune di Reggio Calabria (R.C.), atto n. 493, parte 2, serie A, u.1, anno 1986, alle seguenti condizioni:
1. i coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
2. i coniugi prestano reciproco assenso al rilascio dei documenti validi ai fini dell'espatrio principalmente per esigenze di lavoro;
3. i coniugi, economicamente autonomi ed autosufficienti dichiarano reciprocamente di rinunciare a qualsivoglia forma di mantenimento reciproco e/o di contributo al mantenimento;
4. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria
(R.C.) per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 12.12.2025
Il Presidente rel.est.
dott. Giuseppe Campagna
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Campagna -Presidente rel. est.
2) Dott.ssa Elena M.A. Luppino -Giudice
3) Dott.ssa Myriam Mulonia -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n.2637 dell'anno 2025 Volontaria
Giurisdizione, riservato alla decisione collegiale all'udienza ex art.127ter
c.p.c. del 09.12.2025, promosso da
(cod. fisc.: , nata a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
(UD) il 27/08/1965) e (cod. fisc.: Parte_2 C.F._2
, nato a [...] il [...]), entrambi rappresentati e
[...]
difesi dall'avv. Luigia Ombretta Florio, giusta procura in atti, presso il cui studio in Reggio Calabria alla via Biagio Camagna n.11 hanno eletto domicilio;
-ricorrenti- nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente- * * * * *
-visto il ricorso depositato in data 23/09/2025, con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la pronuncia di separazione personale consensuale in relazione al matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria (R.C.) il 31/07/1986;
-considerato che con decreto del 18.10.2025 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 09.12.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno 09.12.2025 ore 9,00 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e
“dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473bis.48, 473bis.13 comma 3, 473bis.12 comma 3 c.p.c.;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Reggio Calabria (R.C.) il 31/07/1986; b) dal matrimonio sono nati due figli e entrambi maggiorenni ed Per_1 Per_2
economicamente autosufficienti;
-riscontrato che nella vicenda in esame è venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale e che la pronuncia di separazione personale, per come peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile;
-preso atto che il ricorso è stato regolarmente comunicato all'ufficio del
P.M. in data 20.10.2025 il quale ha espresso il parere in data 24.10.2025;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di separazione personale consensuale, depositato in data
23/09/2025 da e , così provvede: Parte_1 Parte_2
-dichiara la separazione personale tra e Parte_1 [...]
, il cui atto di matrimonio risulta trascritto nel registro degli Pt_2
atti di matrimonio del Comune di Reggio Calabria (R.C.), atto n. 493, parte 2, serie A, u.1, anno 1986, alle seguenti condizioni:
1. i coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
2. i coniugi prestano reciproco assenso al rilascio dei documenti validi ai fini dell'espatrio principalmente per esigenze di lavoro;
3. i coniugi, economicamente autonomi ed autosufficienti dichiarano reciprocamente di rinunciare a qualsivoglia forma di mantenimento reciproco e/o di contributo al mantenimento;
4. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria
(R.C.) per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 12.12.2025
Il Presidente rel.est.
dott. Giuseppe Campagna