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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VI, sentenza 14/01/2026, n. 370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 370 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 370/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 12/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GIORDANO FRANCESCO PAOLO, Presidente
ATTINELLI MAURIZIO, Relatore
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 12/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1300/2024 depositato il 14/03/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania - Indirizzo_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5560/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
7 e pubblicata il 10/08/2023
Atti impositivi: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229018674183000 SANZIONI 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229018674183000 IRES-ALTRO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229018674183000 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1540/2025 depositato il
15/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste in atti
Resistente/Appellato: il difensore del contribuente insiste nelle svolte difese, il difensore di AD si riporta alle proprie controdeduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate/Riscossione di Catania emetteva intimazione di pagamento n. 29320229018674183000 nei confronti della società “Resistente_1 S.r.l.” per le somme iscritte a ruolo riferite a n. 3 prodromici avvisi di accertamento, ossia: TYS03M903504-2016; TYS03M9011753-2017 e
TYS03M903472-2015.
La società destinataria di tale intimazione proponeva ricorso eccependo: per l'avviso di accertamento del
2016 la sussistenza di una sentenza sfavorevole all'Agenzia che dichiarava l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo;
per l'avviso di accertamento del 2017 la duplicazione delle somme dovute;
e infine, per l'avviso di accertamento del 2015 la vigenza di un piano di rateizzazione del tributo dovuto. Concludeva chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato.
L'Agenzia delle Entrate, costituita in giudizio, riconoscendo lo sgravio e il piano di rateizzazione concesso, insisteva sulla legittimità delle somme iscritte a ruolo per l'avviso di accertamento del 2017. Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso introduttivo.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania con sentenza n. 5560 depositata in data 10 agosto 2023, ritenendo fondate le censure mosse dalla contribuente, accoglieva il ricorso compensando le spese di lite tra le parti.
Avverso tale sentenza propone appello l'Agenzia delle Entrate reiterando le contestazioni già formulate nel primo grado di giudizio in ordine alla debenza delle somme iscritte a ruolo per l'avviso di accertamento n. TYS03M901753- 2017, per cui chiedeva la riforma della sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, ritiene meritevole di parziale accoglimento l'appello proposto in ragione delle argomentazioni che seguono. E invero, sulla scorta della documentazione prodotta da parte appellate risulta che l'unico accertamento per il quale l'iscrizione a ruolo rimane pendente attiene al n. TYS03M901753- 2017 nei confronti del quale insiste un giudizio pendente presso la Corte di Cassazione. Pertanto le somme erroneamente annullate dal Giudice di prime cure, infatti, sono ancora dovute, interessando l'esecuzione provvisoria della sentenza emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia – sezione staccata di
Catania n. 4802/2023 depositata in data 06.06.2023.
Alla luce delle suesposte documentate argomentazioni la Corte accoglie parzialmente l'appello e riforma l'impugnata sentenza limitatamente all'avviso di accertamento n. TYS03M901753- 2017, dichiarando dovute le somme ivi indicate.
Visto che la documentazione risulta prodotta dall'Agenzia solamente in questo grado di giudizio, la Corte ritiene che sussistano motivi per ritenere compensate le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
La Corte, in parziale accoglimento dell'appello, riforma la sentenza impugnata limitatamente all'avviso di accertamento n. TYS03N901753 che conferma. Spese compensate. Catania, 12.09.2025 Il Presidente
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 12/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GIORDANO FRANCESCO PAOLO, Presidente
ATTINELLI MAURIZIO, Relatore
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 12/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1300/2024 depositato il 14/03/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania - Indirizzo_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5560/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
7 e pubblicata il 10/08/2023
Atti impositivi: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229018674183000 SANZIONI 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229018674183000 IRES-ALTRO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229018674183000 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1540/2025 depositato il
15/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste in atti
Resistente/Appellato: il difensore del contribuente insiste nelle svolte difese, il difensore di AD si riporta alle proprie controdeduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate/Riscossione di Catania emetteva intimazione di pagamento n. 29320229018674183000 nei confronti della società “Resistente_1 S.r.l.” per le somme iscritte a ruolo riferite a n. 3 prodromici avvisi di accertamento, ossia: TYS03M903504-2016; TYS03M9011753-2017 e
TYS03M903472-2015.
La società destinataria di tale intimazione proponeva ricorso eccependo: per l'avviso di accertamento del
2016 la sussistenza di una sentenza sfavorevole all'Agenzia che dichiarava l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo;
per l'avviso di accertamento del 2017 la duplicazione delle somme dovute;
e infine, per l'avviso di accertamento del 2015 la vigenza di un piano di rateizzazione del tributo dovuto. Concludeva chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato.
L'Agenzia delle Entrate, costituita in giudizio, riconoscendo lo sgravio e il piano di rateizzazione concesso, insisteva sulla legittimità delle somme iscritte a ruolo per l'avviso di accertamento del 2017. Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso introduttivo.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania con sentenza n. 5560 depositata in data 10 agosto 2023, ritenendo fondate le censure mosse dalla contribuente, accoglieva il ricorso compensando le spese di lite tra le parti.
Avverso tale sentenza propone appello l'Agenzia delle Entrate reiterando le contestazioni già formulate nel primo grado di giudizio in ordine alla debenza delle somme iscritte a ruolo per l'avviso di accertamento n. TYS03M901753- 2017, per cui chiedeva la riforma della sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, ritiene meritevole di parziale accoglimento l'appello proposto in ragione delle argomentazioni che seguono. E invero, sulla scorta della documentazione prodotta da parte appellate risulta che l'unico accertamento per il quale l'iscrizione a ruolo rimane pendente attiene al n. TYS03M901753- 2017 nei confronti del quale insiste un giudizio pendente presso la Corte di Cassazione. Pertanto le somme erroneamente annullate dal Giudice di prime cure, infatti, sono ancora dovute, interessando l'esecuzione provvisoria della sentenza emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia – sezione staccata di
Catania n. 4802/2023 depositata in data 06.06.2023.
Alla luce delle suesposte documentate argomentazioni la Corte accoglie parzialmente l'appello e riforma l'impugnata sentenza limitatamente all'avviso di accertamento n. TYS03M901753- 2017, dichiarando dovute le somme ivi indicate.
Visto che la documentazione risulta prodotta dall'Agenzia solamente in questo grado di giudizio, la Corte ritiene che sussistano motivi per ritenere compensate le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
La Corte, in parziale accoglimento dell'appello, riforma la sentenza impugnata limitatamente all'avviso di accertamento n. TYS03N901753 che conferma. Spese compensate. Catania, 12.09.2025 Il Presidente