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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/12/2025, n. 6396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6396 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Canale Alberto - Consigliere -
- dr. Paola Mastroianni - Consigliere Relatore - ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 3885/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 4704/2023, emessa dal Tribunale di Napoli a conclusione del procedimento iscritto al R.G. n. 24901/2019, pendente
TRA
, già (P. IVA: ), in Parte_1 Controparte_1 P.IVA_1
persona del suo legale rappresentante pt, rappresentata e difesa dagli avv.ti Ciro
FR (CF: ) e RI Di AN (C.F.: C.F._1
in virtù di procura alle liti in atti. C.F._2
APPELLANTE
E
(P. IVA: ), in persona del suo legale rappresentante pt, CP_2 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv.to Alberto Saracino giusta procura alle liti apposta in calce alla comparsa in appello.
APPELLATA Oggetto: azione di accertamento negativo del credito derivante da contratto di somministrazione.
Conclusioni: per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Napoli adita così provvedere nel merito:
- In via principale, per i motivi di cui in appello ed anche previo accertamento dell'avverso inadempimento, annullare le fatture n. 9517011000553516 e n.
9517011001578251 emesse dalla in danno della odierna appellante CP_2
dichiarando non dovute le somme dalle stesse portate con riallaccio della fornitura idrica;
- In via meramente subordinata e gradata, nel caso di rigetto della domanda Parte principale, ridurre l'importo dovuto dalla in relazione ai consumi idrici Pt_1
per il periodo aprile 2016-luglio 2017, riducendolo al consumo medio pari ad €.
1.000,00 mensili, ovvero in quella somma che dovesse risultare dall'istruttoria di causa, tenendo conto di quanto già versato per tali mensilità alla CP_2
- In via istruttoria, ordinarsi alla l'esibizione di copia delle fatture relativa CP_2
all'utenza per cui è causa antecedenti all'aprile 2016 ed ammettersi CTU contabile al fine di verificare e calcolare i consumi medi della antecedenti all'aprile Pt_1
2016 e successivi al luglio 2017, quantificando l'importo medio fatturabile per il periodo intermedio (aprile 2016 - luglio 2017) relativo alla perdita;
- In ogni caso, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio e distrazione agli scriventi difensori, Avv.ti Ciro FR e RI Di AN delle spese del secondo grado”. per l'appellata: “conclude per il rigetto dell'appello improcedibile, inammissibile ed infondato, col favore delle spese di lite.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione notificata il 26.7.2019, la conveniva, innanzi al Tribunale di Parte_1
Napoli, la esponendo: che la società convenuta, in qualità di gestore del CP_2
servizio idrico, inviava all'allora (attuale Controparte_1 Parte_1
) una prima fattura, n. 9517011000553516, in data 21.4.2017, con cui si
[...]
chiedeva il pagamento della somma di euro 29.788,88 a titolo di conguaglio per il periodo compreso tra aprile-ottobre 2016, nonché una seconda fattura, n.
9517011001578251, recapitata in data 9.10.2017, per un importo di euro 26.976,87 a titolo di conguaglio per il periodo compreso tra ottobre 2016-luglio 2017; che, in ragione dei consumi idrici abnormi riportati nelle predette fatture, dopo essersi attivato per le relative verifiche, riscontrava e provvedeva a riparare un guasto alla rete idrica;
che di tale circostanza dava comunicazione alla con PEC del CP_2
22.9.2019, con la quale chiedeva altresì lo stralcio delle somme relative ai consumi registrati in conseguenza delle perdite;
che la società convenuta rimodulava esclusivamente l'importo di cui alla fattura n. 9517011000553516 (da euro 29.788,88 ad euro 17.935,07), come evinto dal sollecito di pagamento inviatole in data
22.2.2018, in cui, tra le altre fatture insolute, vi era altresì la n. 9517011001578251 per l'intero importo;
che veniva rinnovata la richiesta di stralcio con PEC del
18.7.2018, senza esito;
che nelle more la sospendeva l'erogazione idrica. CP_2
Tutto ciò premesso, la chiedeva, in via principale, di annullare le fatture n. Parte_1
9517011000553516 e n. 9517011001578251 emesse dalla dichiarando CP_2
non dovute le somme in esse iscritte, con riallaccio della fornitura;
in via subordinata, chiedeva di ridurre l'importo dovuto per il periodo aprile 2016-luglio 2017 ad euro
1.000,00 mensili (consumo medio) ovvero alla somma risultante dall'istruttoria, il tutto con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva la la quale chiedeva rigettarsi la domanda in quanto CP_2
infondata in fatto ed in diritto. Nello specifico, deduceva che, a fronte della segnalazione di perdita occulta, in data 27.11.2017, emetteva una fattura di abbuono, n. 9517011001892471, di importo negativo pari ad euro – 37.254,91, con cui si rimodulavano le somme di cui alle fatture in contestazione, calcolando i 14.746 metri cubi al costo della fascia base prevista per la tipologia d'uso “domestico-residente”; esponeva, poi, di aver proceduto ad un ulteriore abbuono, pari ad euro 7.924,90 +
IVA, riferito alla fattura n. 2016/1142041 di Euro 22.711 del 14/07/2016 che pure presentava un consumo elevato per il periodo 08.02.2016 - 15.04.2016. Concludeva riferendo che, nonostante l'abbuono, la società attrice si rendeva morosa nei pagamenti successivi e, pertanto, provvedeva il 12.6.2018 al distacco della fornitura con rimozione del misuratore matricola 1774000712.
Concessi i termini ex art. 1836 c.p.c., non ammessa la prova testimoniale, non disposta la richiesta CTU in quanto ritenuta meramente esplorativa e respinta l'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. poiché parimenti esplorativa e, comunque, non suppletiva dell'onere probatorio gravante sulle parti in causa, il Tribunale, all'udienza del giorno 8.5.2023, emetteva sentenza ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.
Con sentenza n. 4704/2023 pubblicata il giorno 8.5.2023, il Tribunale così statuiva:
“1) Rigetta la domanda;
2) Compensa tra le parti le spese di lite”.
§ 2.
Avverso la suddetta sentenza, pubblicata in data 8.5.2023 non notificata, con citazione notificata a mezzo PEC in data 9.9.2023 e, dunque, nel rispetto dell'art. 327
c.p.c., la interponeva appello - iscritto a ruolo il giorno Parte_1
11.9.2023, per i motivi infra indicati, instando per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe.
Si costituiva la che si opponeva al gravame considerato inammissibile CP_2
oltre che infondato in fatto ed in diritto, chiedendone, pertanto, il rigetto.
La causa, chiamata per la prima udienza di comparizione il 15.12.2023, celebrata nelle forme di cui all'art. 127ter c.p.c., ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata all'udienza del 28.11.2025 per rimessione della causa in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c. Parte appellante depositava note di precisazione delle conclusioni il 26.9.2025 depositava comparsa conclusionale il 28.10.2025 e memorie di replica il 13.11.2025; mentre parte appellata depositava note di precisazione delle conclusioni in data
29.9.2025, comparsa conclusionale il 28.10.2025 ma non memorie di replica.
Esclusivamente parte appellante depositava note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
§ 3.
La gravata sentenza ha rigettato la domanda, così statuendo:
“… La chiede l'annullamento delle fatture emesse dalla per il Pt_1 CP_2
servizio di somministrazione idrica ovvero la riduzione di quest'ultime.
Occorre precisare che il contratto di fornitura d'acqua ha ad oggetto una prestazione continuativa, verso il pagamento periodico di un corrispettivo, ovverosia la tariffa, determinata nel suo ammontare in base a criteri legali predeterminati.
Come ogni altro contratto di utenza pubblica, il rapporto di utenza idrica, che si instaura tra il gestore e l'utente trova la sua fonte nel contratto di utenza, stipulato in regime di pubblico servizio, inquadrabile nello schema del contratto tipico di somministrazione ex art. 1559 e ss. c.c. (Cass. SU 8103 del 2014; Cass. S.U. 16426 del 2004).
I rapporti contrattuali, come nel caso di specie, sono disciplinati in materia uniforme dal regolamento e dalla carta del servizio idrico integrato, che vengono predisposti dal gestore, approvati dalla competente autorità amministrativa ed accettati dagli utenti, con efficacia di condizioni generali di contratto, ex art. 1341 c.c., ed in termini di contratto per adesione, concluso mediante la sottoscrizione del modulo per la richiesta di allaccio, ex art. 1342 c.c. (Cass. 19154 del 2018).
Nel caso di specie, la risulta affidataria della gestione del Servizio Idrico CP_2
Integrato dell'A.T.O. n. 3 della Regione Campania, che tra l'altro ha approvato la
Carta del Servizio Idrico Integrato con delibera num. 5 del 21.03.2005 e il
Regolamento del Servizio Idrico Integrato Parte I e Parte II con delibera n. 44 del
04.09.2018. I consumi abnormi indicati nelle fatture impugnate sono dovuti ad una perdita Parte occulta nell'impianto idrico, circostanza non contestata tra le parti, e di cui la si
è occupata provvedendo al ripristino.
In caso di fondata denuncia di consumo abnorme, l'utente non è liberato dalla obbligazione di corrispondere la somma dovuta, bensì è tenuto a pagare la somma determinabile secondo criteri di carattere presuntivo, volti a far accertare i probabili consumi effettivi, quali ad esempio i consumi desunti da misure anteriori o posteriori ovvero i consumi delineati per un'utenza caratterizzata dalla medesima tipologia
d'uso. Parte A tal riguardo, la , in seguito alla denunzia di perdita occulta della ha CP_2
provveduto ad emettere una fattura di num. 9517011001892471, emessa in Pt_2
data 27.11.2017, che ha previsto una riduzione nel pagamento pari ad euro
37.254,91, con riferimento al periodo di conguaglio dal 16.4.2016 al 10.10.2017.
Sul punto le contestazioni di parte attrice sono erronee.
Difatti quest'ultima ha dedotto che la suddetta fattura reca la medesima data della fattura 9517011001578251, viceversa emessa in data 9.10.2017. Inoltre, ha affermato che l'abbuono non considera i consumi di entrambe le fatture contestate.
Tuttavia, si rileva che la somma indicata nella prima fattura contestata, num. Parte 9517011000553516, emessa in data 21.4.2017 e che, a dire della sarebbe
l'unica fattura ricalcolata dalla parte convenuta, indica un ammontare da pagare pari ad euro 29.788,98, ovverosia una cifra inferiore a quella indicata nell'abbuono.
Quest'ultimo, pertanto, comprende entrambe le fatture contestate, come, d'altronde, risulta per tabulas, dall'indicazione del periodo di conguaglio.
Elementi più dettagliati in proposito si rinvengono a pag 2 della fattura contenente gli abbuoni, laddove, nella Sezione Acquedotto/Tariffa quantità soggetta a depenalizzazione, sono stati rivisti i consumi del periodo intercorrente dal 16-4-2016 al 6-7-2017, evidenziandosi, quindi, che la rideterminazione dei consumi ha riguardato anche il periodo interessato dalla seconda fattura emessa il 9-10-2017, nella quale è indicato un periodo di conguaglio dal 29-10-2016 al 6-7-2017. Va, inoltre, aggiunto che parte attrice non ha fornito prova alcuna dei propri consumi storici da essa invocati, posto che la stessa si è limitata a produrre, all'atto della sua costituzione in giudizio, n.4 fatture, tutte emesse successivamente alle due fatture oggetto del presente procedimento. Trattasi delle fatture del 18-5-2018, del
19-1-2018, del 20-11-2017 e del 26-4-2018. Nulla ha provato, invece, l'istante in merito ai consumi ad essa riferibili nel periodo antecedente a quello interessato dalle due fatture per cui è causa.
3. A tutte le argomentazioni esposte va aggiunto un ulteriore e fondamentale rilievo. Parte In base a quanto sopra illustrato, le contestazioni mosse dalla sono tutte riferibili alla circostanza, incontestata, della perdita occulta dell'impianto.
Ebbene, va rilevato che non incide in modo diretto sulla determinazione del corrispettivo, che costituisce operazione logicamente e giuridicamente pregiudiziale, la verifica del comportamento delle parti nella esecuzione del contratto, secondo i principi di correttezza e buona fede, di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ., che attengono al presupposto per il legittimo esercizio, da parte del gestore, del diritto contrattuale di sospensione della fornitura, nei confronti dell'utente inadempiente, per morosità o altro giustificato motivo, a patto che sia dato giusto preavviso, come avvenuto nel caso di specie. La violazione di regole di correttezza e di buona fede può, semmai, dare ingresso a domande risarcitorie.
Neppure incide in modo diretto sulla liquidazione del credito relativo a canoni ed oneri la eventuale violazione degli obblighi di carattere accessorio posti a carico del somministrante, come nel caso in cui il gestore emetta le fatture con periodicità non inferiore al bimestre.
In caso di irregolare fatturazione da parte dell'affidatario del servizio idrico nel senso indicato (es.fatturazione con periodicità non inferiore al bimestre), l'utente non è legittimato, per ciò solo, a rifiutarsi di pagare la somma dovuta. Quest'ultima costituisce la prestazione legata dal nesso di corrispettività alla continua ed ininterrotta fornitura di acqua, oggetto dell'obbligazione principale assunta dal gestore. Ove l'utente abbia, poi, subito dei danni dalla condotta del somministrante, che gli abbia tardivamente trasmesso le fatture, potrai, semmai, avanzare richiesta di risarcimento dei danni, ove ne ricorrano i presupposti.
In conclusione, la domanda di parte attrice è infondata e va rigettata”.
§ 4.
Con il primo motivo, la contesta la sentenza del Tribunale Parte_1
per non aver considerato sussistente l'inadempimento della che avrebbe CP_2
dovuto condurre allo storno delle fatture di conguaglio di cui è causa. Più precisamente, l'appellante invoca la violazione degli artt. 1175 e 1365 c.c., che impongono alle parti di un contratto di conformare il proprio comportamento a buona fede e correttezza, degli artt. 2 e 17 Regolamento del Sistema idrico Integrato, che comportano l'obbligo per l'erogatore del servizio, rispettivamente, di svolgere attività di ricerca di eventuali perdite e di effettuare almeno due letture del contatore in un anno, ed in ultimo dell'art.
7.9 della Carta del Servizio Idrico Integrato, che prevede un dovere di fatturazione tempestiva. Seguendo la prospettazione della società attrice, qualora la avesse comunicato immediatamente i consumi spropositati, CP_2
avrebbe messo la prima nelle condizioni di agire per riscontrare e riparare immediatamente la perdita che gli aveva dato causa.
§ 5.
Con il secondo motivo, la società appellante si duole della contraddittorietà, della illogicità della motivazione nonché dell'erronea valutazione delle prove. I profili di censura sono stati ravvisati nella parte in cui il Tribunale, pur avendo richiamato il principio secondo cui la somma effettiva dovuta dall'utente, in via di rimodulazione,
è determinabile in via presuntiva, prendendo a riferimento i consumi desunti da
“misure anteriori o posteriori”, ha, poi, statuito che l'attore non aveva fornito prova dei propri consumi storici poiché aveva depositato fatture relative al periodo successivo a quello in contestazione oggetto di conguaglio. Pertanto, chiedeva, in via subordinata, di rimodulare l'importo dovuto prendendo a riferimento le fatture depositate nel giudizio di primo grado, coerentemente con il principio richiamato dal Tribunale. Con riferimento a quelle antecedenti, invece, reiterava le richieste, avanzate in primo grado, di CTU contabile, finalizzata a verificare i consumi medi precedenti all'aprile 2016 e successivi al luglio 2017, e di ordine di esibizione, rivolto alla avente ad oggetto le fatture precedenti. CP_2
§ 6.
Il primo motivo è inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
In diritto, come affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza
16/11/2017, n. 27199), gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del
2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
In sostanza, un motivo d'appello, per superare il vaglio di ammissibilità ed essere reputato meritevole di scrutinio, deve contrastare la ratio decidendi sottesa al provvedimento gravato.
Ebbene, nella presente fattispecie, la ragione fondante il convincimento del Tribunale di rigetto della domanda attorea di totale storno/annullamento delle fatture in contestazione è da individuare nella parte in cui afferma, testualmente, che: “In caso di fondata denuncia di consumo abnorme, l'utente non è liberato dalla obbligazione di corrispondere la somma dovuta, bensì è tenuto a pagare la somma determinabile secondo criteri di carattere presuntivo, volti a far accertare i probabili consumi effettivi, quali ad esempio i consumi desunti da misure anteriori o posteriori ovvero i consumi delineati per un'utenza caratterizzata dalla medesima tipologia d'uso”.
In altri termini, il Tribunale ha fatto corretta applicazione di due assunti. Il primo è quello in virtù del quale, anche in caso di consumi anomali, non imputabili all'utente, quest'ultimo è comunque tenuto a pagare il corrispettivo per il consumo effettivo, salvo che non dimostri la mancata totale fruizione del servizio somministrato.
Il secondo e connesso è traibile dalle pronunce giurisprudenziali sugli oneri probatori in materia di azioni di accertamento con un sostrato fattuale pressocché corrispondente alla presente controversia. Sul punto, a più riprese, la Cassazione ha affermato che: “se l'utente, che sia un'impresa o un nucleo familiare, contesta i consumi che gli vengono addebitati nelle fatture, ritenendoli non veritieri, a causa del malfunzionamento del contatore, ricade su di lui sia l'onere di contestare il detto malfunzionamento, che di dimostrare la reale entità dei consumi effettuati, eventualmente facendo riferimento a quelli rilevati in periodi analoghi a quello considerato, nei quali egli ha normalmente svolto la sua abituale attività. Al gestore spetta l'onere di dimostrare il regolare funzionamento del contatore. Se, invece,
l'utente contesta l'eccessiva entità dei consumi, individuandone la causa nelle attività illecite riconducibili a terzi, ricade su di lui l'onere di dimostrare che tale anomalia è imputabile esclusivamente a detta azione abusiva e che questa non sia stata agevolata dalla sua negligenza, nell'adozione delle misure di controllo: in definitiva, dovrà provare che, nonostante la sua diligenza, i terzi siano riusciti ad eludere le misure di controllo, perpetrando, in suo danno, una condotta illecita” (Cass.
297/2020); ed ancora: “in tema di somministrazione di energia elettrica, l'obbligo del gestore di effettuare gli addebiti a carico dell'utente sulla base delle indicazioni del contatore - meccanismo di contabilizzazione accettato consensualmente dai contraenti - non priva l'utente del diritto di contestare il malfunzionamento dello strumento, richiedendone la verifica e dimostrando, anche in termini presuntivi, i minori consumi effettuati nel periodo in contestazione, avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette e corrispondente
a determinati impieghi di energia derivanti dalle specifiche attività svolte, secondo la tipologia di soggetto (impresa, famiglia o persona singola)”. La pronuncia di rigetto impugnata si fonda, pertanto, sul mancato assolvimento dell'onere probatorio, sì declinato, da parte dell'attore.
A fronte di simile ratio decidendi, l'appellante con il primo e principale motivo si è limitato a richiedere, come fatto in maniera sostanzialmente analoga in primo grado,
l'annullamento totale delle fatture, invocando la violazione del canone di buona fede nonché delle norme regolamentari e contrattuali su riportate. Censura, questa, che, per quanto osservato, non scalfisce minimamente la ragione del rigetto, non potendo l'utente, in presenza di consumi anomali (circostanza, tra l'altro, assolutamente non contestata nel presente giudizio ma, anzi, riconosciuta stragiudizialmente dalla società convenuta che ha dato prova di aver provveduto ad un abbuono dei consumi in data 27.11.2017), per ciò solo richiedere lo storno dell'intero corrispettivo relativo al periodo oggetto di conguaglio. In applicazione dei principi enunciati dalla
Cassazione, avrebbe dovuto, ai fini dell'ammissibilità del gravame, fornire prova dei consumi storici o, comunque, dare prova del pregresso pagamento dei consumi effettivi (fatto semplicemente allegato, solo in calce all'atto di appello, privo di qualsiasi documento a supporto).
§ 7.
Il secondo motivo è infondato e, pertanto, va rigettato.
Con tale censura, l'appellante ha evidenziato la asserita contraddittorietà della motivazione nonché l'erronea valutazione del materiale probatorio a disposizione del
Tribunale, che non ha accolto la domanda di rimodulazione delle fatture in base ai consumi presuntivi, da computare prendendo a riferimento quelle successive al periodo in contestazione (aprile 2016 – luglio 2017) prodotte dall'attore in primo grado. Nello specifico, il vizio di contraddittorietà della pronuncia è individuato nella parte in cui il Tribunale ha, dapprima, asserito la rilevanza anche delle misurazioni successive ma, poi, l'ha in ultimo negata sul presupposto che fossero necessarie quelle antecedenti. Ebbene, nonostante l'evidente contrasto tra premessa e conclusione riscontrabile in sentenza, il motivo è comunque infondato per mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'attore che ne era gravato.
Invero, la disposizione da applicare è quella contenuta nell'art. 29 del Regolamento
Servizio Idrico Integrato, richiamata, tra l'altro, altresì dalla società attrice nell'atto di appello, che prevede: al comma 2 “l'Utente finale, nei casi di perdite occulte, può richiedere una rettifica delle fatture emesse, qualora ricorrano le seguenti condizioni:
a) presenza di una variazione superiore al 100% del consumo medio annuo come definito dall'autorità di Regolazione antecedente la data in cui si è verificata la perdita;
b) presenza di una lettura che evidenzi un consumo di almeno 100 mc trimestrali (per unità immobiliare) nel periodo in cui si è verificata la perdita;
c) aver maturato almeno un anno di consumo rilevato”; ai commi 4 e 5 “il Gestore del
SII, verificata la procedibilità dell'istanza di cui al comma 3, provvede all'emissione di una nuova fattura relativa al periodo interessato dal consumo anomalo, secondo le seguenti modalità: a) accredito dell'importo precedentemente fatturato;
b) ricalcolo dell'importo fatturato applicando i criteri stabiliti ai successivi commi 5 e 6 ai consumi relativi al periodo interessato dal consumo anomalo definito come il periodo intercorrente tra la data dell'ultima lettura rilevata e non oggetto di reclamo e la data di riparazione del guasto. Il periodo interessato dal consumo anomalo, in ogni caso, non può comunque essere superiore a 365 giorni.
5. Il Gestore del SII, ai fini del ricalcolo di cui al comma 4, lett. b, applica: - la struttura dei corrispettivi vigente nel periodo interessato dal consumo anomalo al consumo medio annuo;
- la tariffa base del servizio idrico riferita alla tipologia d'uso “domestico residente” della struttura dei corrispettivi vigente nel periodo interessato dal consumo anomalo al consumo eccedente il consumo medio annuo”.
Interpretandone il testo, emerge che le fatture cui poter fare riferimento non solo per valutare l'eventuale anomalia dei consumi ma altresì per procederne al ricalcolo sono quelle antecedenti il periodo interessato. Queste, tuttavia, non sono state prodotte dall'attore né in primo grado né in appello.
Non può, in via suppletiva, disporsi né ordine di esibizione né CTU contabile, come ritualmente richiesto dalla società appellante in entrambe le fasi del giudizio.
Invero, per quanto concerne l'art. 210 c.p.c., la Cassazione, da ultimo con sentenza
38062/2021, sez. trib., riprendendo un principio consolidato, ha statuito che: “Non può ordinarsi d'ufficio l'esibizione di documenti di parte o di terzo di cui l'interessato
è in grado di acquisire una copia e di produrla in causa. La discrezionalità del potere officioso del giudice di ordinare alla parte o ad un terzo, ai sensi degli artt.
210 e 421 c.p.c., l'esibizione di un documento sufficientemente individuato, non potendo egli sopperire all'inerzia delle parti nel dedurre i mezzi istruttori, rimane subordinata alle molteplici condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 118 e 210
c.p.c., nonché all'art. 94 disp. att. c.p.c., ed è ricollegata alla necessità dell'acquisizione del documento ai fini della prova di un fatto, senza che possa ordinarsi d'ufficio l'esibizione di documenti, di una parte o di un terzo, di cui
l'interessato è in grado, di propria iniziativa, di acquisire una copia e di produrla in causa”.
Nel caso di specie, la società attrice ben sarebbe potuta venire in possesso delle fatture antecedenti al periodo aprile 2016 – luglio 2017 in via stragiudiziale, mediante formulazione di richiesta di accesso agli atti, sì come disciplinata dalla Carta del
Servizio Idrico Integrato a pagina 43 (prodotta dalla stessa parte in primo grado), in cui si legge: “Nel caso in cui il Cliente - o persona incaricata - intenda prendere visione e/o estrarre copia di documenti – materialmente esistenti al momento della richiesta, formati o stabilmente detenuti dalla -, al fine di far valere un CP_2
interesse specifico, concreto, attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, può formulare apposita richiesta di accesso agli atti, secondo termini e modalità previste dal “Regolamento per l'accesso ai documenti amministrativi detenuti stabilmente dalla , redatto nel rispetto della CP_2 normativa vigente in materia”. Della proposizione di simile istanza non vi è né menzione né prova negli atti di parte attrice.
Inoltre, non può sottacersi che la ha prodotto le fatture relative al periodo Parte_1
successivo al luglio 2017 (cfr. produzione primo grado società appellante). Pertanto, appare inverosimile che la stessa non avesse la disponibilità anche di quelle antecedenti, alla luce del fatto che non vi sono state variazioni nelle modalità di recapito delle stesse né è stata data prova di diversi elementi da cui poter trarre che ella non ne potesse essere in possesso.
In base a tali motivazioni, va altresì rigettata la richiesta di disporre CTU contabile finalizzata a verificare il consumo effettivo in base al quale rimodulare l'importo del quantum debeatur. In assenza di documenti su cui procedere all'espletamento dell'incarico, simile strumento processuale assumerebbe una funzione eterogenea e vietata, ossia sarebbe un mezzo esplorativo volto prima ad acquisire e poi a valutare del materiale che sarebbe stato onere della parte produrre. In questa scia, si pone la sentenza 8498/2025 della Cassazione, la cui massima recita: “la consulenza tecnica
d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati”.
§ 8.
Le spese e competenze del presente grado di giudizio, nella misura liquidata in dispositivo, secondo i parametri di cui al d.m. n. 147/2022 per le cause di valore compreso tra euro 52.001,00 e 260.000,00, in applicazione dei minimi, tenuto conto del valore del credito, seguono la soccombenza. Ritiene, infine, la Corte che ricorrono i presupposti per il versamento, a carico di parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
con citazione notificata in data 9.9.2023, avverso la sentenza in Parte_1
epigrafe indicata, così provvede:
a) Rigetta l'appello;
b) Condanna la al pagamento delle spese e competenze Parte_1
del giudizio di secondo grado, che liquida in euro 7.160,00 per compensi, oltre
IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15% per spese generali;
c) la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo dell'appellante a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.p.r. n.
115/02.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 4.12.2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
dr. Paola Mastroianni dr. Alessandro Cocchiara
Documento firmato digitalmente
Alla redazione del provvedimento ha collaborato il MOT dr. Arturo Renzulli.