Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 08/01/2025, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
RG n. 162 del 2024
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Frosinone, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Laura Laureti, nella causa tra:
, Parte_1 ricorrente, rappresentata e difesa dall'avv. MARELLA SILVANA;
E
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante,
[...] resistente, rappresentato e difeso dall'avv. BONTEMPO PATRIZIA
all'esito dell'udienza del 07/01/2025, svolta mediante lo scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
sentenza
Respinge il ricorso;
Dichiara irripetibili le spese di lite ai sensi dell'art. 152 disp. att. cp.c.;
Pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., a CP_1 favore del Dott. liquidate nell'importo di Parte_2 euro 580,00, oltre IVA se dovuta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
[...]
Controparte_2
in persona del suo legale rappresentante, ed ha
[...] esposto di lavorare alle dipendenze della dal Parte_3
2001 con qualifica di ausiliaria specializzata. Ha specificato di essere stata sottoposta a MMC, di essersi occupata del trasporto dei pazienti in barella o in carrozzina e di altri compiti che hanno comportato la continua assunzione sotto sforzo di posture incongrue, nonché il costante affaticamento del dorso e della schiena.
La ricorrente ha quindi lamentato di essere affetta da spondilodiscoartrosi lombare con deficit funzionale e disturbi trofico-sensitivi, patologia contratta a causa della attività lavorativa svolta.
Attesa l'origine professionale della patologia, ha presentato all domanda per il riconoscimento della malattia CP_1 professionale e la corresponsione dei benefici previsti dal D.P.R.
n. 1124/1965 e dal D.Lgs. 38/2000. La sua istanza è stata però respinta dall'Ente convenuto che ha negato la riconducibilità della patologia lamentata alla attività lavorativa svolta.
Il ricorrente ha dunque chiesto al Giudice di dichiarare la natura professionale della malattia descritta e di condannare l' alla CP_1 erogazione delle prestazioni previste dalla legge (D.P.R. 1124 del
1965 – D.Lgs. n. 38 del 2000) con attribuzione di un grado di inabilità pari al 12% con la decorrenza di legge.
Si è costituito in giudizio l' , in persona del suo legale CP_1 rappresentante, ed ha chiesto il rigetto della domanda.
Espletata la prova orale e disposta C.T.U. medico-legale sulla persona della ricorrente, la causa è stata poi discussa con lo scambio di note scritte e decisa con separata sentenza. MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e non può essere accolta.
Come è noto, per malattia professionale indennizzabile si intende una patologia causalmente riconducibile allo svolgimento di attività lavorative protette da cui derivino postumi permanenti all'integrità psicofisica in base ai riferimenti tabellari di legge (cd. tabelle delle menomazioni ex art. 13 del D.Lgs. n. 38/2000). A seguito della sentenza 179/1988 della Corte Costituzionale, che ha introdotto il sistema misto in sostituzione del sistema tabellare tassativo, occorre distinguere tra le malattie cd. tabellate denunciate entro i termini previsti nelle tabelle per le quali opera una presunzione di legge circa l'origine lavorativa della patologia,
e le malattie non previste in tabella ovvero denunciate oltre il periodo massimo di indennizzabilità ove grava sul lavoratore l'onere di dimostrare il nesso causale tra la patologia e la lavorazione svolta.
Sul nesso causale la S.C. ha chiarito che si applicano i principi degli art. 40 e 41 del cod. pen. per cui l'efficienza causale dell'attività lavorativa non è esclusa dalla presenza di fattori extralavorativi, purché questi ultimi non siano stati da soli di per sé sufficienti a cagionare l'infermità.
In particolare, si è affermato che “Nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, trova diretta applicazione la regola contenuta nell'art. 41 cod. pen., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, mentre solamente se possa essere con certezza ravvisato l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa, che sia di per sé sufficiente a produrre l'infermità tanto da far degradare altre evenienze a semplici occasioni, deve escludersi l'esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge” (Cass. nn. 14770/2008 e 13361/2011; in termini analoghi vd. anche Cass. 21021/2007 e 1135/2011). Ai fini della indennizzabilità il soggetto interessato ha quindi l'onere di provare sia lo svolgimento delle mansioni dedotte sia il nesso causale tra queste e la malattia denunciata.
Nella specie la prova orale ha confermato l'espletamento delle mansioni dedotte in ricorso;
tuttavia non si ritiene raggiunta la prova circa la derivazione causale della malattia dall'attività lavorativa svolta dalla ricorrente e descritta in ricorso.
La Consulenza medica espletata ha accertato che la ricorrente è affetta da spondilo-disco-artrosi del rachide lombo-sacrale con protrusioni discali L2-L5 ed ernia discale L5-S1 ad attuale lieve impegno funzionale. Ha però concluso che l'infermità diagnosticata non può ritenersi di eziologia professionale. Il
Consulente d'Ufficio ha precisato che “la ricorrente dal 2015 al
2016 e dal 2022 a tutt'oggi è stata dichiara inidonea allo svolgimento di attività comportanti la movimentazione manuale dei carichi (in ragione, rispettivamente, dei postumi di un trauma contusivo di spalla e di un cistocele, poi operato), sul punto oggetto di contestazione e osserviamo che i periodi e gli specifici reparti d'impiego della Ricorrente (prevalentemente reparti di urologia e di SPDC), e la peculiarità dei compiti insiti nella mansione di ausiliario e di OSS (compiti di traino e spinta di letti
e carrozzine e più sporadicamente di ausilio all'infermiere nei trasferimenti di paziente parzialmente o totalmente non, intervallati da compiti di trasporto di documenti cartacei e di accompagnamento di pazienti autosufficienti), non sono tali da giustificare la relazione causale / concausale con la menomazione osservata (la cui aspecifica sembra ricondurre a patologia a genesi comune)”.
Il metodo logico seguito dal Consulente Tecnico appare rigoroso, le sue considerazioni chiare e condivisibili e le sue conclusioni immuni da censure, tali da poter essere poste a base della presente decisione.
In conclusione il ricorso va rigettato. Le spese processuali sono irripetibili attesa la dichiarazione di parte ricorrente di possedere redditi in misura inferiore al limite previsto dall'art. 152 disp.att.c.p.c. Per le medesime ragioni le spese di CTU sono poste definitivamente a carico dell'Ente assicuratore.
Tali i motivi della decisione riportata in epigrafe.
Frosinone, 7 gennaio 2025 Il Giudice del Lavoro
Laura Laureti