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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 29/10/2025, n. 258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 258 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 100/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
Sezione Lavoro
Verbale dell'udienza del 29 ottobre 2025
Parte_1
RICORRENTE contro
CP_1
RESISTENTE
Oggi, innanzi alla G.O.P. Dott.ssa IA ER, sono comparsi l'Avv. Valentina Piraccini, in sostituzione dell'Avv. Gianfranco
Gallo per parte ricorrente e l'Avv. Renato Vestini, anche in sostituzione dell'Avv. NA LA IA per parte resistente.
E' altresì presente, ai fini della pratica forense, il Dott. Per_1
.
[...]
Il Giudice invita le parti a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
Dopo breve discussione orale, le parti insistono per le conclusioni come da rispettivi atti e per tutte le richieste ivi formulate, anche istruttorie, rinunciando altresì a presenziare alla lettura del provvedimento.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
pagina 1 di 15 Al termine della camera di consiglio, il Giudice dà lettura della sentenza, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale, con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Non sono presenti i procuratori delle parti.
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa IA ER
pagina 2 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Forlì, in persona del G.O.P. Dott.ssa IA
ER, ha pronunciato ex art. 429 comma 1 c.p.c. la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura in udienza, nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. N. 100/23 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Gianfranco Gallo (C.F.
) ed elettivamente domiciliato presso e C.F._2 nello studio di quest'ultimo in Cesena (FC), via Renato Serra n.
15,
RICORRENTE contro
(C.F. Controparte_2
P.I. ), in persona del legale P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Renato Vestini ( C.F._3
) e NA LA IA , con
[...] CodiceFiscale_4 domicilio eletto in Forlì, Via Libertà, 48, presso l'Avvocatura della Sede Provinciale dell'istituto pagina 3 di 15 RESISTENTE
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 429 comma 1 c.p.c., come sostituito dall'art. 53 del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
o s s e r v a
1.
Il ricorrente proponeva ricorso avverso la deliberazione n.
136 del 13/10/2022 emessa dal Comitato amministratore della
Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani con cui rigettava il ricorso amministrativo n.
752217905 del 24/06/2022.
Riferiva che , nel marzo 2022, aveva comunicato allo CP_1 stesso di aver indebitamente usufruito del regime contributivo agevolato di cui alla L. 190/14, (con recupero della relativa contribuzione asseritamente dovuta e non versata); precisamente, di aver fruito di agevolazioni contributive a lui non spettanti, riferibili al periodo di imposta anno 2017.
Specificava che il era artigiano (muratore) e, Pt_1 poiché in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa per beneficiare dell'applicazione del regime contributivo agevolato, il proprio commercialista di allora (rag. , lo Persona_2 aveva invitato ad aderire al suddetto regime, impegnandosi a compilare nel 2018 – quale professionista incaricato dell'incombenza in questione per conto del cliente - la dichiarazione dei redditi relativi al periodo di imposta 2017, al fine di trasmetterla all' nei termini di legge. CP_3 pagina 4 di 15 Tuttavia, il professionista, nonostante l'incarico ricevuto, ometteva di inviare all' la dichiarazione dei redditi del sig. CP_3
relativa al periodo di imposta 2017. Pt_1
Solo in seguito il sig. era venuto a conoscenza Pt_1 che il consulente non era nuovo a condotte del genere, a discapito di ignari contribuenti.
Il ricorrente, dunque, in buona fede - e consapevole di possedere tutti i requisiti di legge - aveva confidato nel corretto operato del professionista e in nessun modo avrebbe potuto sapere di essere decaduto dal beneficio dalla fruizione del regime agevolato.
Nel corso degli anni successivi, ignorando ancora la propria situazione, revocava il mandato al rag. Per_2 essendo divenuto lo stesso irrintracciabile e si affidava ad altra consulente, ossia alla dott.ssa Persona_3
Costei provvedeva a trasmettere all'A.d.E. le dichiarazioni dei redditi 2019, 2020 e 2021, con specifica degli estremi che davano diritto al sig. di poter usufruire Pt_1 dell'agevolazione contributiva.
Solo a seguito della ricezione del suddetto provvedimento
, la commercialista, accedendo al cassetto fiscale del CP_1 cliente e domandando all'istituto ragione dell'importo richiesto al contribuente (per il 2018, la somma pari a €. 2.601,00; per il
2019/2020/2021, la somma pari a €. 1.340,00 per ciascun anno a titolo di differenze contributive, oltre sanzioni;
per il 2022, la contribuzione ordinaria), apprendeva che considerava CP_1 revocato il regime previdenziale agevolato a decorrere dal periodo di imposta 2017: ciò, prescindendo dal fatto che, per gli anni successivi, il sig. avesse regolarmente trasmesso Pt_1 la dichiarazione contenente la compilazione - per sussistenza pagina 5 di 15 dei requisiti, del quadro LM dedicato al beneficio dell'agevolazione contributiva del ricorrente.
Poiché il possedeva i requisiti per beneficiare del Pt_1 regime fiscale agevolato e che, ad eccezione dell'anno d'imposta
2017, aveva regolarmente compilato le dichiarazioni dei redditi
(con specifico riferimento alla fruizione del regime agevolato contributivo di cui alla L. 190/2014), lo stesso riteneva errata l'automatica preclusione della possibilità di accedere al suddetto beneficio.
Pertanto, il , nel giugno 2022, si opponeva al Pt_1 provvedimento in questione, mediante ricorso amministrativo, chiedendone il riesame con annullamento dello stesso per gli anni 2018, 2019 e 2020, ma il Comitato provinciale, con la deliberazione avverso la quale oggi ricorre, rigettava il ricorso.
Emergeva dalla motivazione che , richiamando le CP_1 proprie Circolari nn. 29 del 2015 e 35 del 2016, contestava al di non aver compilato, in sede di presentazione del Pt_1
Modello Unico PF 2018, la sezione seconda del quadro LM e, non avendo attestato la sussistenza dei requisiti di godimento dei benefici per l'anno 2017, era decaduto dal diritto anche per gli anni successivi.
Il quindi, ribadendo la sua buona fede (avendo Pt_1 confidato nel buon operato del professionista incaricato per il
2027), possedendo anche nel prosieguo i requisiti di legge per fruire della contribuzione agevolata e predisponendo idonea dichiarazione dei redditi, non sapeva di dover presentare una nuova domanda per il 2018: peraltro, la volontà in tal senso risultava implicita dalla stessa dichiarazione dei redditi presentata per quell'anno di imposta.
Contestava, quindi, l'accertamento , in quanto viziato CP_1 pagina 6 di 15 per omessa concreta verifica circa l'esistenza, in capo al
, dei requisiti richiesti dalla normativa per beneficiare Pt_1 dell'agevolazione contributiva con specifico riferimento agli anni di imposta 2018, 2019 e 2020, come risultante dalle relative dichiarazioni dei redditi, regolarmente compilate e trasmesse.
2.
Si costituiva in giudizio , il quale, basandosi sulla CP_1
Relazione del competente reparto e sulla documentazione allegata, rilevava che il ricorrente, titolare dell'impresa individuale " , il 31 gennaio 2017 aveva Parte_1 presentato domanda di adesione al regime previdenziale agevolato ai sensi della L. 208/2015; lo stesso gli era stato accordato con decorrenza 01.01.2017.
Dall'esame delle dichiarazioni dei redditi presentate dal ricorrente, però, era emerso che non ve ne era per l'anno 2017, mentre gli anni successivi aveva presentato il Modello Unico PF, con compilazione del quadro LM sezione II, prevista per i soggetti che si avvalgono del regime forfettario.
L'istituto specificava che, ai sensi dei commi 76-84 dell'art. 1 della L. 190/20141, i soggetti esercenti attività
1
76. I soggetti di cui al comma 54 esercenti attività d'impresa possono applicare, ai fini contributivi, il regime agevolato di cui ai commi da 77 a 84.
77. Il reddito forfettario determinato ai sensi dei precedenti commi costituisce base imponibile ai sensi dell'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233. Su tale reddito si applica la contribuzione dovuta ai fini previdenziali, ridotta del 35 per cento. Si applica, per l'accredito della contribuzione, la disposizione di cui all'articolo 2, comma 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
78. Nel caso in cui siano presenti coadiuvanti o coadiutori, il soggetto di cui al comma 76 del presente articolo può indicare la quota di reddito di spettanza dei singoli collaboratori, fino a un massimo, complessivamente, del 49 per cento. Per tali soggetti, il reddito imponibile sul quale calcolare la contribuzione dovuta si determina ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, e successive modificazioni. pagina 7 di 15 d'impresa, ove avessero aderito al regime fiscale agevolato, potevano scegliere anche di beneficiare delle agevolazioni di carattere previdenziale.
Pertanto, il regime agevolato previdenziale in oggetto – che possiede il presupposto inscindibile l'applicazione del regime fiscale forfettario ed il rispetto dei suoi requisiti - aveva carattere opzionale ed era accessibile esclusivamente a domanda.
In merito al caso concreto – continuava l'ente resistente - il ricorrente per l'anno 2017 aveva omesso la presentazione della dichiarazione dei redditi;
l'assenza dell'adempimento fiscale conforme a quello previsto (attestante la sussistenza dei requisiti per il godimento dei benefici), su segnalazione dell'Agenzia delle Entrate aveva portato a far sì che fosse ripristinato il regime ordinario a far data dall'anno 2017 e per gli
79. I versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da parte dei soggetti di cui al comma 76 sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.
80. Ai soggetti di cui al comma 76 del presente articolo e ai loro familiari collaboratori, già CP_ pensionati presso le gestioni dell' e con più di 65 anni di età, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 59, comma 15, legge 27 dicembre 1997, n. 449.
81. Ai familiari collaboratori dei soggetti di cui al comma 54 del presente articolo non si applica la riduzione contributiva di tre punti percentuali, prevista dall'articolo 1, comma 2, della legge 2 agosto 1990, n. 233.
82. Il regime contributivo agevolato cessa di avere applicazione a partire dall'anno successivo a quello in cui viene meno taluna delle condizioni di cui al comma 54 ovvero si verifica taluna delle fattispecie di cui al comma 57. La cessazione determina, ai fini previdenziali, l'applicazione del regime ordinario di determinazione e di versamento del contributo dovuto. Il passaggio al regime previdenziale ordinario, in ogni caso, determina l'impossibilità di fruire nuovamente del regime contributivo agevolato, anche laddove sussistano le condizioni di cui al comma 54. Non possono accedere al regime contributivo agevolato neanche i soggetti che ne facciano richiesta, ma per i quali si verifichi il mancato rispetto delle condizioni di cui al comma 54 nell'anno della richiesta stessa.
83. Al fine di fruire del regime contributivo agevolato, i soggetti di cui al comma 54 che intraprendono l'esercizio di un'attività d'impresa presentano, mediante comunicazione CP_ telematica, apposita dichiarazione messa a disposizione dall' ; i soggetti già esercenti attività d'impresa presentano, entro il termine di decadenza del ebbraio di ciascun anno, la medesima dichiarazione. Ove la dichiarazione sia presentata oltre il termine stabilito, nelle modalità indicate, l'accesso al regime agevolato può avvenire a decorrere dall'anno successivo, presentando nuovamente la dichiarazione stessa entro il termine stabilito, ferma restando la permanenza delle condizioni di cui al comma 54.
84. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l' CP_4 CP_
e l' stabiliscono le modalità operative e i termini per la trasmis
[...] ri al azione del regime contributivo agevolato.
pagina 8 di 15 anni a seguire, secondo, appunto, il dettato delle Circolari CP_1 nn. 29/2015 e 35/2016.
Detti documenti stabilivano che, qualora in sede di presentazione del Modello Unico PF non fosse compilato la suddetta sezione II del quadro LM (e, pertanto, non fosse attestata la sussistenza dei requisiti per il godimento dei benefici per l'anno della dichiarazione), il contribuente decadesse dal diritto non solo per l'anno della dichiarazione, ma anche per gli anni successivi.
Nel caso di specie, pertanto, riteneva di aver dato CP_1 corretta applicazione alle disposizioni di legge e della circolare interna dell'Istituto, sussistendo, quindi, i presupposti per l'addebito contributivo per cui è causa, non ritenendo altresì una causa di giustificazione valida l'inadempienza da parte del consulente fiscale del ricorrente.
Concludeva, pertanto: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Forlì, in funzione di Giudice del Lavoro, contrariis reiectis: 1) Nel merito, in via principale, allo stato rigettare la domanda di controparte siccome infondata in fatto e diritto, per i motivi di cui in narrativa, e, per l'effetto, confermare il provvedimento opposto;
2) Nel merito, in subordine e in ogni caso, dichiarare dovuta all'Istituto la somma portata dal provvedimento opposto
a titolo di contributi e sanzioni, o quell'altra somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di Giustizia in corso di causa. Spese e competenze di giudizio come per legge”.
3.
A seguito dei richiesti chiarimenti da parte del Giudice in ordine alla norma applicata per la ritenuta decadenza del ricorrente dal beneficio fiscale per gli anni 2018, 2019 e 2020,
pagina 9 di 15 venivano escussi, all'udienza del 19.03.2025, il responsabile dell'ufficio – – e la commercialista del CP_1 Persona_4
Casciano – Dott.ssa Persona_3
4.
Nelle note difensive autorizzate il ricorrente reiterava le contestazioni proposte nell'atto introduttivo, anche alla luce delle risultanze istruttorie, specificando in particolar modo l'infondatezza del criterio con il quale l' aveva fatto CP_1 decadere ab origine il dal beneficio del regime Pt_1 agevolato, giacchè si basava sulle circolari interpretative rese dalla direzione centrale dell' stesso e non certamente CP_2 dalla legge.
Così, quindi, concludeva: “Nel merito, in via principale, accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o annullare tutti
i provvedimenti emessi dall' relativi alla presente vertenza, CP_1 per mancanza dei presupposti dimostrativi circa l'esistenza di indebita fruizione del regime di contribuzione agevolata per gli anni di imposta 2018, 2019 e 2020, per i motivi tutti esposti in narrativa del presente ricorso. Con integrale vittoria di spese di lite, competenze ed onorari, oltre maggiorazioni per spese generali di studio nella misura del 15%, più IVA e CPA come per legge. In via subordinata, vertendosi in materia di previdenza obbligatoria, e trattandosi di questione controvertibile di diritto, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento del presente ricorso, dichiarare interamente compensate fra le parti le spese di lite”.
4.
La causa è stata istruita documentalmente e, all'udienza del 29 ottobre 2025 le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale e proceduto alla discussione;
la causa, poi, è stata pagina 10 di 15 posta in discussione.
5.
Il ricorso risulta fondato.
Infatti, non si ritiene ravvisabile alcuna fonte normativa che preveda la decadenza ab origine dal beneficio, invece sussistente nella interpretazione della norma costituita dalle
Circolari citate. CP_1
E infatti, la L. 190/2014 e s.m.i. all'art. 1 comma 82 prevede che “il regime contributivo agevolato cessa di avere applicazione a partire dall'anno successivo a quello in cui viene meno taluna delle condizioni di cui al comma 542 ovvero si verifica taluna delle fattispecie di cui al comma 573. La
2 I contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni applicano il regime forfetario di cui al presente comma e ai commi da 55 a 89 del presente articolo se, al contempo, nell'anno precedente: a) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 85.000; b) hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore ad euro 20.000 lordi per lavoro accessorio di cui all'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per lavoratori dipendenti e per collaboratori di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto ai sensi degli articoli 61 e seguenti del citato decreto legislativo n. 276 del 2003, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati di cui all'articolo 53, comma 2, lettera c), e le spese per prestazioni di lavoro di cui all'articolo 60 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.
3 Non possono avvalersi del regime forfetario: a) le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
b) i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75 per cento del reddito complessivamente prodotto. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, i soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea applicano il regime di franchigia secondo quanto previsto dal titolo V-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; (85) c) i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, o di mezzi di trasporto nuovi di cui all'articolo 53, comma 1, del pagina 11 di 15 cessazione determina, ai fini previdenziali, l'applicazione del regime ordinario di determinazione e di versamento del contributo dovuto. Il passaggio al regime previdenziale ordinario, in ogni caso, determina l'impossibilità di fruire nuovamente del regime contributivo agevolato, anche laddove sussistano le condizioni di cui al comma 54. Non possono accedere al regime contributivo agevolato neanche i soggetti che ne facciano richiesta, ma per i quali si verifichi il mancato rispetto delle condizioni di cui al comma 54 nell'anno della richiesta stessa”.
Nel caso de quo, nessuna delle condizioni menzionate dalla norma erano sussistenti o si sono verificate (cfr. anche le dichiarazioni della teste Dott.ssa delle quali si Per_3 parlerà infra); che, anzi, il contribuente, a partire dall'anno d'imposta 2018, ha regolarmente redatto e trasmesso all' le proprie dichiarazioni dei redditi – Controparte_4 peraltro compilando il - dimostrando, quindi, quanto Parte_2 assunto.
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427; d) gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni;
d-bis) le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni. d-ter) i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedenti l'importo di 30.000 euro;
la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.
pagina 12 di 15 A proposito dell'escussione dei testi, la funzionaria CP_1 confermava che l' – dopo il controllo a Controparte_4 seguito della richiesta da parte del ricorrente del regime agevolato – aveva comunicato che il nominativo era presente nelle liste da verificare.
In effetti, , ancorchè in possesso dei requisiti di Pt_1 legge (anche per gli anni successivi) non aveva presentato la dichiarazione dei redditi del 2017 ed era quindi decaduto;
ai sensi di legge, una volta decaduto, non risulta più possibile aderirvi risulta è più possibile aderire. Specificava altresì che erano “uscite delle istruzioni che ci hanno ribadito queste indicazioni e una comunicazione interna di ”. CP_1
La Dott.ssa confermava che il Per_3 Pt_1 possedeva i requisiti di legge fin dal 2016 e gli stessi ancora permanevano e dichiarava che, nonostante non fosse stata presentata la dichiarazione per i redditi del 2017 (a causa della scarsa professionalità del precedente consulente), aveva comunque pagato le tasse;
nel corso degli anni successivi, poi, le dichiarazioni erano state regolarmente presentate. Rimarcava che la decadenza ab origine era una mera interpretazione di
, non prevista dalla norma (che possiede natura fiscale e CP_1 non previdenziale).
Dunque, la vigente normativa riconosce il regime agevolato a tutti quei soggetti che – a decorrere dall'entrata in vigore della legge in questione – nell'anno precedente erano già risultati beneficiari del regime in commento, a condizione del permanere, in capo al contribuente, dei requisiti di agevolazione fiscale, ovvero che non abbiano prodotto espressa rinuncia allo stesso.
Assodato che il ricorrente fosse in possesso dei predetti pagina 13 di 15 requisiti dall'anno di imposta 2016 e nel prosieguo (come emerge anche delle dichiarazioni sempre della commercialista),
l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno
2017 non si ritiene debba ricomprendere anche gli anni successivi nella decadenza dal regime agevolato, esclusivamente in virtù di una interpretazione portata da
“semplici” circolari.
A tal proposito, infatti, le circolari non costituiscono CP_1 legge e/o fonte a carattere normativo;
sulla portata vincolante o meno delle Circolari interpretative si è espressa la Corte di
Cassazione che ha ritenuto le stesse quali atti normativi interni, tese a guidarne l'attività e garantire uniformità nell'applicazione delle leggi4.
5.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo con riferimento al D.M. n. 55/2014 e successivo D.M. 147/2022, sono poste a carico dell'Istituto soccombente ed a favore della vittoriosa parte ricorrente, da distrarre a favore del procuratore antistatario facendo applicazione dei valori minimi in ragione del valore della causa stante la non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M.
Il G.O.P., ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
CP_ 4 Cass. Sez. Lav. N. 10728/2024 “le circolari amministrative dell' sono atti normativi interni, che possono tendere ad indirizzare ed a guidare in modo uniforme l'attività degli organi periferici dell'ente, ma non possono modificare le condizioni cui la legge ha imperativamente sottoposto il riconoscimento del diritto alla corresponsione di una provvidenza.”. pagina 14 di 15 dichiara l'insussistenza del credito per mancanza di CP_1 presupposti dimostrativi circa l'esistenza di indebita fruizione del regime di contribuzione agevolata per gli anni di imposta 2018,
2019 e 2020; condanna a rifondere a parte ricorrente le spese di CP_1 lite che si liquidano in € 2.697,00 per compensi, oltre € 43,00 per contributo unificato, oltre spese generali ed accessori di legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Forlì, il 29 ottobre 2025
La G.O.P.
Dott.ssa IA ER
pagina 15 di 15
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
Sezione Lavoro
Verbale dell'udienza del 29 ottobre 2025
Parte_1
RICORRENTE contro
CP_1
RESISTENTE
Oggi, innanzi alla G.O.P. Dott.ssa IA ER, sono comparsi l'Avv. Valentina Piraccini, in sostituzione dell'Avv. Gianfranco
Gallo per parte ricorrente e l'Avv. Renato Vestini, anche in sostituzione dell'Avv. NA LA IA per parte resistente.
E' altresì presente, ai fini della pratica forense, il Dott. Per_1
.
[...]
Il Giudice invita le parti a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
Dopo breve discussione orale, le parti insistono per le conclusioni come da rispettivi atti e per tutte le richieste ivi formulate, anche istruttorie, rinunciando altresì a presenziare alla lettura del provvedimento.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
pagina 1 di 15 Al termine della camera di consiglio, il Giudice dà lettura della sentenza, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale, con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Non sono presenti i procuratori delle parti.
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa IA ER
pagina 2 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Forlì, in persona del G.O.P. Dott.ssa IA
ER, ha pronunciato ex art. 429 comma 1 c.p.c. la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura in udienza, nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. N. 100/23 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Gianfranco Gallo (C.F.
) ed elettivamente domiciliato presso e C.F._2 nello studio di quest'ultimo in Cesena (FC), via Renato Serra n.
15,
RICORRENTE contro
(C.F. Controparte_2
P.I. ), in persona del legale P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Renato Vestini ( C.F._3
) e NA LA IA , con
[...] CodiceFiscale_4 domicilio eletto in Forlì, Via Libertà, 48, presso l'Avvocatura della Sede Provinciale dell'istituto pagina 3 di 15 RESISTENTE
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 429 comma 1 c.p.c., come sostituito dall'art. 53 del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
o s s e r v a
1.
Il ricorrente proponeva ricorso avverso la deliberazione n.
136 del 13/10/2022 emessa dal Comitato amministratore della
Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani con cui rigettava il ricorso amministrativo n.
752217905 del 24/06/2022.
Riferiva che , nel marzo 2022, aveva comunicato allo CP_1 stesso di aver indebitamente usufruito del regime contributivo agevolato di cui alla L. 190/14, (con recupero della relativa contribuzione asseritamente dovuta e non versata); precisamente, di aver fruito di agevolazioni contributive a lui non spettanti, riferibili al periodo di imposta anno 2017.
Specificava che il era artigiano (muratore) e, Pt_1 poiché in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa per beneficiare dell'applicazione del regime contributivo agevolato, il proprio commercialista di allora (rag. , lo Persona_2 aveva invitato ad aderire al suddetto regime, impegnandosi a compilare nel 2018 – quale professionista incaricato dell'incombenza in questione per conto del cliente - la dichiarazione dei redditi relativi al periodo di imposta 2017, al fine di trasmetterla all' nei termini di legge. CP_3 pagina 4 di 15 Tuttavia, il professionista, nonostante l'incarico ricevuto, ometteva di inviare all' la dichiarazione dei redditi del sig. CP_3
relativa al periodo di imposta 2017. Pt_1
Solo in seguito il sig. era venuto a conoscenza Pt_1 che il consulente non era nuovo a condotte del genere, a discapito di ignari contribuenti.
Il ricorrente, dunque, in buona fede - e consapevole di possedere tutti i requisiti di legge - aveva confidato nel corretto operato del professionista e in nessun modo avrebbe potuto sapere di essere decaduto dal beneficio dalla fruizione del regime agevolato.
Nel corso degli anni successivi, ignorando ancora la propria situazione, revocava il mandato al rag. Per_2 essendo divenuto lo stesso irrintracciabile e si affidava ad altra consulente, ossia alla dott.ssa Persona_3
Costei provvedeva a trasmettere all'A.d.E. le dichiarazioni dei redditi 2019, 2020 e 2021, con specifica degli estremi che davano diritto al sig. di poter usufruire Pt_1 dell'agevolazione contributiva.
Solo a seguito della ricezione del suddetto provvedimento
, la commercialista, accedendo al cassetto fiscale del CP_1 cliente e domandando all'istituto ragione dell'importo richiesto al contribuente (per il 2018, la somma pari a €. 2.601,00; per il
2019/2020/2021, la somma pari a €. 1.340,00 per ciascun anno a titolo di differenze contributive, oltre sanzioni;
per il 2022, la contribuzione ordinaria), apprendeva che considerava CP_1 revocato il regime previdenziale agevolato a decorrere dal periodo di imposta 2017: ciò, prescindendo dal fatto che, per gli anni successivi, il sig. avesse regolarmente trasmesso Pt_1 la dichiarazione contenente la compilazione - per sussistenza pagina 5 di 15 dei requisiti, del quadro LM dedicato al beneficio dell'agevolazione contributiva del ricorrente.
Poiché il possedeva i requisiti per beneficiare del Pt_1 regime fiscale agevolato e che, ad eccezione dell'anno d'imposta
2017, aveva regolarmente compilato le dichiarazioni dei redditi
(con specifico riferimento alla fruizione del regime agevolato contributivo di cui alla L. 190/2014), lo stesso riteneva errata l'automatica preclusione della possibilità di accedere al suddetto beneficio.
Pertanto, il , nel giugno 2022, si opponeva al Pt_1 provvedimento in questione, mediante ricorso amministrativo, chiedendone il riesame con annullamento dello stesso per gli anni 2018, 2019 e 2020, ma il Comitato provinciale, con la deliberazione avverso la quale oggi ricorre, rigettava il ricorso.
Emergeva dalla motivazione che , richiamando le CP_1 proprie Circolari nn. 29 del 2015 e 35 del 2016, contestava al di non aver compilato, in sede di presentazione del Pt_1
Modello Unico PF 2018, la sezione seconda del quadro LM e, non avendo attestato la sussistenza dei requisiti di godimento dei benefici per l'anno 2017, era decaduto dal diritto anche per gli anni successivi.
Il quindi, ribadendo la sua buona fede (avendo Pt_1 confidato nel buon operato del professionista incaricato per il
2027), possedendo anche nel prosieguo i requisiti di legge per fruire della contribuzione agevolata e predisponendo idonea dichiarazione dei redditi, non sapeva di dover presentare una nuova domanda per il 2018: peraltro, la volontà in tal senso risultava implicita dalla stessa dichiarazione dei redditi presentata per quell'anno di imposta.
Contestava, quindi, l'accertamento , in quanto viziato CP_1 pagina 6 di 15 per omessa concreta verifica circa l'esistenza, in capo al
, dei requisiti richiesti dalla normativa per beneficiare Pt_1 dell'agevolazione contributiva con specifico riferimento agli anni di imposta 2018, 2019 e 2020, come risultante dalle relative dichiarazioni dei redditi, regolarmente compilate e trasmesse.
2.
Si costituiva in giudizio , il quale, basandosi sulla CP_1
Relazione del competente reparto e sulla documentazione allegata, rilevava che il ricorrente, titolare dell'impresa individuale " , il 31 gennaio 2017 aveva Parte_1 presentato domanda di adesione al regime previdenziale agevolato ai sensi della L. 208/2015; lo stesso gli era stato accordato con decorrenza 01.01.2017.
Dall'esame delle dichiarazioni dei redditi presentate dal ricorrente, però, era emerso che non ve ne era per l'anno 2017, mentre gli anni successivi aveva presentato il Modello Unico PF, con compilazione del quadro LM sezione II, prevista per i soggetti che si avvalgono del regime forfettario.
L'istituto specificava che, ai sensi dei commi 76-84 dell'art. 1 della L. 190/20141, i soggetti esercenti attività
1
76. I soggetti di cui al comma 54 esercenti attività d'impresa possono applicare, ai fini contributivi, il regime agevolato di cui ai commi da 77 a 84.
77. Il reddito forfettario determinato ai sensi dei precedenti commi costituisce base imponibile ai sensi dell'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233. Su tale reddito si applica la contribuzione dovuta ai fini previdenziali, ridotta del 35 per cento. Si applica, per l'accredito della contribuzione, la disposizione di cui all'articolo 2, comma 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
78. Nel caso in cui siano presenti coadiuvanti o coadiutori, il soggetto di cui al comma 76 del presente articolo può indicare la quota di reddito di spettanza dei singoli collaboratori, fino a un massimo, complessivamente, del 49 per cento. Per tali soggetti, il reddito imponibile sul quale calcolare la contribuzione dovuta si determina ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, e successive modificazioni. pagina 7 di 15 d'impresa, ove avessero aderito al regime fiscale agevolato, potevano scegliere anche di beneficiare delle agevolazioni di carattere previdenziale.
Pertanto, il regime agevolato previdenziale in oggetto – che possiede il presupposto inscindibile l'applicazione del regime fiscale forfettario ed il rispetto dei suoi requisiti - aveva carattere opzionale ed era accessibile esclusivamente a domanda.
In merito al caso concreto – continuava l'ente resistente - il ricorrente per l'anno 2017 aveva omesso la presentazione della dichiarazione dei redditi;
l'assenza dell'adempimento fiscale conforme a quello previsto (attestante la sussistenza dei requisiti per il godimento dei benefici), su segnalazione dell'Agenzia delle Entrate aveva portato a far sì che fosse ripristinato il regime ordinario a far data dall'anno 2017 e per gli
79. I versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da parte dei soggetti di cui al comma 76 sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.
80. Ai soggetti di cui al comma 76 del presente articolo e ai loro familiari collaboratori, già CP_ pensionati presso le gestioni dell' e con più di 65 anni di età, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 59, comma 15, legge 27 dicembre 1997, n. 449.
81. Ai familiari collaboratori dei soggetti di cui al comma 54 del presente articolo non si applica la riduzione contributiva di tre punti percentuali, prevista dall'articolo 1, comma 2, della legge 2 agosto 1990, n. 233.
82. Il regime contributivo agevolato cessa di avere applicazione a partire dall'anno successivo a quello in cui viene meno taluna delle condizioni di cui al comma 54 ovvero si verifica taluna delle fattispecie di cui al comma 57. La cessazione determina, ai fini previdenziali, l'applicazione del regime ordinario di determinazione e di versamento del contributo dovuto. Il passaggio al regime previdenziale ordinario, in ogni caso, determina l'impossibilità di fruire nuovamente del regime contributivo agevolato, anche laddove sussistano le condizioni di cui al comma 54. Non possono accedere al regime contributivo agevolato neanche i soggetti che ne facciano richiesta, ma per i quali si verifichi il mancato rispetto delle condizioni di cui al comma 54 nell'anno della richiesta stessa.
83. Al fine di fruire del regime contributivo agevolato, i soggetti di cui al comma 54 che intraprendono l'esercizio di un'attività d'impresa presentano, mediante comunicazione CP_ telematica, apposita dichiarazione messa a disposizione dall' ; i soggetti già esercenti attività d'impresa presentano, entro il termine di decadenza del ebbraio di ciascun anno, la medesima dichiarazione. Ove la dichiarazione sia presentata oltre il termine stabilito, nelle modalità indicate, l'accesso al regime agevolato può avvenire a decorrere dall'anno successivo, presentando nuovamente la dichiarazione stessa entro il termine stabilito, ferma restando la permanenza delle condizioni di cui al comma 54.
84. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l' CP_4 CP_
e l' stabiliscono le modalità operative e i termini per la trasmis
[...] ri al azione del regime contributivo agevolato.
pagina 8 di 15 anni a seguire, secondo, appunto, il dettato delle Circolari CP_1 nn. 29/2015 e 35/2016.
Detti documenti stabilivano che, qualora in sede di presentazione del Modello Unico PF non fosse compilato la suddetta sezione II del quadro LM (e, pertanto, non fosse attestata la sussistenza dei requisiti per il godimento dei benefici per l'anno della dichiarazione), il contribuente decadesse dal diritto non solo per l'anno della dichiarazione, ma anche per gli anni successivi.
Nel caso di specie, pertanto, riteneva di aver dato CP_1 corretta applicazione alle disposizioni di legge e della circolare interna dell'Istituto, sussistendo, quindi, i presupposti per l'addebito contributivo per cui è causa, non ritenendo altresì una causa di giustificazione valida l'inadempienza da parte del consulente fiscale del ricorrente.
Concludeva, pertanto: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Forlì, in funzione di Giudice del Lavoro, contrariis reiectis: 1) Nel merito, in via principale, allo stato rigettare la domanda di controparte siccome infondata in fatto e diritto, per i motivi di cui in narrativa, e, per l'effetto, confermare il provvedimento opposto;
2) Nel merito, in subordine e in ogni caso, dichiarare dovuta all'Istituto la somma portata dal provvedimento opposto
a titolo di contributi e sanzioni, o quell'altra somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di Giustizia in corso di causa. Spese e competenze di giudizio come per legge”.
3.
A seguito dei richiesti chiarimenti da parte del Giudice in ordine alla norma applicata per la ritenuta decadenza del ricorrente dal beneficio fiscale per gli anni 2018, 2019 e 2020,
pagina 9 di 15 venivano escussi, all'udienza del 19.03.2025, il responsabile dell'ufficio – – e la commercialista del CP_1 Persona_4
Casciano – Dott.ssa Persona_3
4.
Nelle note difensive autorizzate il ricorrente reiterava le contestazioni proposte nell'atto introduttivo, anche alla luce delle risultanze istruttorie, specificando in particolar modo l'infondatezza del criterio con il quale l' aveva fatto CP_1 decadere ab origine il dal beneficio del regime Pt_1 agevolato, giacchè si basava sulle circolari interpretative rese dalla direzione centrale dell' stesso e non certamente CP_2 dalla legge.
Così, quindi, concludeva: “Nel merito, in via principale, accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o annullare tutti
i provvedimenti emessi dall' relativi alla presente vertenza, CP_1 per mancanza dei presupposti dimostrativi circa l'esistenza di indebita fruizione del regime di contribuzione agevolata per gli anni di imposta 2018, 2019 e 2020, per i motivi tutti esposti in narrativa del presente ricorso. Con integrale vittoria di spese di lite, competenze ed onorari, oltre maggiorazioni per spese generali di studio nella misura del 15%, più IVA e CPA come per legge. In via subordinata, vertendosi in materia di previdenza obbligatoria, e trattandosi di questione controvertibile di diritto, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento del presente ricorso, dichiarare interamente compensate fra le parti le spese di lite”.
4.
La causa è stata istruita documentalmente e, all'udienza del 29 ottobre 2025 le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale e proceduto alla discussione;
la causa, poi, è stata pagina 10 di 15 posta in discussione.
5.
Il ricorso risulta fondato.
Infatti, non si ritiene ravvisabile alcuna fonte normativa che preveda la decadenza ab origine dal beneficio, invece sussistente nella interpretazione della norma costituita dalle
Circolari citate. CP_1
E infatti, la L. 190/2014 e s.m.i. all'art. 1 comma 82 prevede che “il regime contributivo agevolato cessa di avere applicazione a partire dall'anno successivo a quello in cui viene meno taluna delle condizioni di cui al comma 542 ovvero si verifica taluna delle fattispecie di cui al comma 573. La
2 I contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni applicano il regime forfetario di cui al presente comma e ai commi da 55 a 89 del presente articolo se, al contempo, nell'anno precedente: a) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 85.000; b) hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore ad euro 20.000 lordi per lavoro accessorio di cui all'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per lavoratori dipendenti e per collaboratori di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto ai sensi degli articoli 61 e seguenti del citato decreto legislativo n. 276 del 2003, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati di cui all'articolo 53, comma 2, lettera c), e le spese per prestazioni di lavoro di cui all'articolo 60 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.
3 Non possono avvalersi del regime forfetario: a) le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
b) i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75 per cento del reddito complessivamente prodotto. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, i soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea applicano il regime di franchigia secondo quanto previsto dal titolo V-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; (85) c) i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, o di mezzi di trasporto nuovi di cui all'articolo 53, comma 1, del pagina 11 di 15 cessazione determina, ai fini previdenziali, l'applicazione del regime ordinario di determinazione e di versamento del contributo dovuto. Il passaggio al regime previdenziale ordinario, in ogni caso, determina l'impossibilità di fruire nuovamente del regime contributivo agevolato, anche laddove sussistano le condizioni di cui al comma 54. Non possono accedere al regime contributivo agevolato neanche i soggetti che ne facciano richiesta, ma per i quali si verifichi il mancato rispetto delle condizioni di cui al comma 54 nell'anno della richiesta stessa”.
Nel caso de quo, nessuna delle condizioni menzionate dalla norma erano sussistenti o si sono verificate (cfr. anche le dichiarazioni della teste Dott.ssa delle quali si Per_3 parlerà infra); che, anzi, il contribuente, a partire dall'anno d'imposta 2018, ha regolarmente redatto e trasmesso all' le proprie dichiarazioni dei redditi – Controparte_4 peraltro compilando il - dimostrando, quindi, quanto Parte_2 assunto.
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427; d) gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni;
d-bis) le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni. d-ter) i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedenti l'importo di 30.000 euro;
la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.
pagina 12 di 15 A proposito dell'escussione dei testi, la funzionaria CP_1 confermava che l' – dopo il controllo a Controparte_4 seguito della richiesta da parte del ricorrente del regime agevolato – aveva comunicato che il nominativo era presente nelle liste da verificare.
In effetti, , ancorchè in possesso dei requisiti di Pt_1 legge (anche per gli anni successivi) non aveva presentato la dichiarazione dei redditi del 2017 ed era quindi decaduto;
ai sensi di legge, una volta decaduto, non risulta più possibile aderirvi risulta è più possibile aderire. Specificava altresì che erano “uscite delle istruzioni che ci hanno ribadito queste indicazioni e una comunicazione interna di ”. CP_1
La Dott.ssa confermava che il Per_3 Pt_1 possedeva i requisiti di legge fin dal 2016 e gli stessi ancora permanevano e dichiarava che, nonostante non fosse stata presentata la dichiarazione per i redditi del 2017 (a causa della scarsa professionalità del precedente consulente), aveva comunque pagato le tasse;
nel corso degli anni successivi, poi, le dichiarazioni erano state regolarmente presentate. Rimarcava che la decadenza ab origine era una mera interpretazione di
, non prevista dalla norma (che possiede natura fiscale e CP_1 non previdenziale).
Dunque, la vigente normativa riconosce il regime agevolato a tutti quei soggetti che – a decorrere dall'entrata in vigore della legge in questione – nell'anno precedente erano già risultati beneficiari del regime in commento, a condizione del permanere, in capo al contribuente, dei requisiti di agevolazione fiscale, ovvero che non abbiano prodotto espressa rinuncia allo stesso.
Assodato che il ricorrente fosse in possesso dei predetti pagina 13 di 15 requisiti dall'anno di imposta 2016 e nel prosieguo (come emerge anche delle dichiarazioni sempre della commercialista),
l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno
2017 non si ritiene debba ricomprendere anche gli anni successivi nella decadenza dal regime agevolato, esclusivamente in virtù di una interpretazione portata da
“semplici” circolari.
A tal proposito, infatti, le circolari non costituiscono CP_1 legge e/o fonte a carattere normativo;
sulla portata vincolante o meno delle Circolari interpretative si è espressa la Corte di
Cassazione che ha ritenuto le stesse quali atti normativi interni, tese a guidarne l'attività e garantire uniformità nell'applicazione delle leggi4.
5.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo con riferimento al D.M. n. 55/2014 e successivo D.M. 147/2022, sono poste a carico dell'Istituto soccombente ed a favore della vittoriosa parte ricorrente, da distrarre a favore del procuratore antistatario facendo applicazione dei valori minimi in ragione del valore della causa stante la non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M.
Il G.O.P., ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
CP_ 4 Cass. Sez. Lav. N. 10728/2024 “le circolari amministrative dell' sono atti normativi interni, che possono tendere ad indirizzare ed a guidare in modo uniforme l'attività degli organi periferici dell'ente, ma non possono modificare le condizioni cui la legge ha imperativamente sottoposto il riconoscimento del diritto alla corresponsione di una provvidenza.”. pagina 14 di 15 dichiara l'insussistenza del credito per mancanza di CP_1 presupposti dimostrativi circa l'esistenza di indebita fruizione del regime di contribuzione agevolata per gli anni di imposta 2018,
2019 e 2020; condanna a rifondere a parte ricorrente le spese di CP_1 lite che si liquidano in € 2.697,00 per compensi, oltre € 43,00 per contributo unificato, oltre spese generali ed accessori di legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Forlì, il 29 ottobre 2025
La G.O.P.
Dott.ssa IA ER
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