TRIB
Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 31/10/2025, n. 11036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11036 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Francesca Romana Pucci
All'esito dell'udienza del 8.10.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 26242 /2024 R.G. promossa da:
Parte_1
con il patrocinio dell'avv. CERUTTI GILBERTO
RICORRENTE
contro
:
Controparte_1
con il patrocinio dell'avv. MARONGIU MARIA PAOLA
RESISTENTE
OGGETTO: retribuzione
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 9.7.2024, il ricorrente ha premesso: di aver lavorato dal
24.8.2020 al 30.6.2022 nonché dal 1.3.2023 al 30.4.2024 presso l'azienda “Forno Delle
Meraviglie”, gestita dalla convenuta;
che il primo rapporto venne regolarizzato solo in data
1.3.2022 con contratto a tempo determinato ed inquadramento nel livello A3 del C.C.N.L.
Panificatori Non Industriali Federpanificatori;
che nel secondo periodo il ricorrente venne assunto con contratto a termine, poi trasformato a tempo indeterminato, ed inquadramento nel livello A3 del C.C.N.L. Panificatori Non Industriali Federpanificatori;
che prima di detta assunzione la società aveva imposto al ricorrente la sottoscrizione di un verbale di conciliazione in sede sindacale, pur non avendo egli reclamato alcunchè e senza aver ricevuto effettiva assistenza;
di aver sempre svolto le mansioni di fornaio addetto alla
1 confezione e cottura di tutti i tipi di pane;
di aver osservato il seguente orario di lavoro: dal lunedì al giovedì: dalle 0,30 alle 10,30; il venerdì dalle 23,30 alle 10,30 ed il sabato e la vigilia dei festivi: dalle 22,00 alle 10.30, con riposo settimanale nella sola giornata di domenica;
di aver goduto di soli 15 giorni di ferie nell'agosto 2021 e nell'agosto 2023; di aver lavorato nelle giornate di festività soppressa e nelle giornate di festività infrasettimanali;
di aver percepito la retribuzione di € 900,00 mensili, ai quali sono stati aggiunti, da ottobre 2020, € 150,00 mensili per il lavoro notturno, senza alcuna pattuizione di forfettizzazione.
Tanto premesso in fatto, assumendo la nullità della conciliazione sindacale alla quale era subordinata la riassunzione al lavoro, in assenza di una effettiva e valida assistenza sindacale nonché di rivendicazioni del ricorrente e considerata altresì l'esiguità dell'importo corrisposto a titolo transattivo, pari ad € 1.900,00; assumendo inoltre l'inadempimento datoriale all'obbligo di corrispondere la retribuzione nella misura contrattualmente dovuta, anche ai sensi dell'art. 36 Cost.; ha chiesto la condanna della società alla corresponsione delle differenze retributive maturate nel corso dei due rapporti di lavoro, quantificate in €
135.797,74, giusti conteggi allegati al ricorso.
Si è costituita in giudizio la società convenuta che ha contestato l'asserita nullità del verbale di conciliazione sindacale e, indicato il diverso orario di lavoro osservato dal ricorrente, dedotta l'applicazione del CCNL Panifici Industriali - Federpanificatori e
Assopanificatori, in luogo di quello “non industriale” utilizzato dal ricorrente, ha contestato gli avversi conteggi sotto più profili ed ha pertanto chiesto il rigetto del ricorso.
In subordine, la società, deducendo di aver acconsentito alle pressanti richieste del ricorrente di anticipazione della retribuzione e di aver pertanto corrisposto nel corso dell'anno 2023 l'importo non dovuto di € 7.642,00 e nel corso del 2024, quello di €
2.493,00; rilevato inoltre che all'atto del licenziamento per giusta causa, le parti convenivano verbalmente di non decurtare dal TFR maturato i suddetti importi a fronte dell'accettazione del licenziamento da parte del ricorrente;
la società ha chiesto di compensare il credito complessivo di € 10.135,00 con l'eventuale maggiore credito del ricorrente.
2 1.Il ricorrente rivendica differenze retributive in relazione a due distinti rapporti di lavoro, il primo asseritamente intercorso dal 24.8.2020 al 30.6.2022 ed il secondo dal
1.3.2023 al 30.4.2024.
Con riferimento al primo rapporto, è in atti il contratto a tempo determinato stipulato
(solo) il 1.3.2022 con scadenza al 31.5.2022, prorogato sino al 30.6.2022.
E' poi documentato che in relazione a tale rapporto, in data 23.2.2023, le parti hanno stipulato un verbale di conciliazione in sede sindacale, nell'ambito del quale, premesso che il lavoratore aveva rivendicato l'omessa regolarizzazione del rapporto dal 24.8.2020 al
28.2.2023, ed in ogni caso di essere creditore della società per differenze retributive anche in relazione al periodo di lavoro regolarizzato, a fronte del pagamento della somma netta di
€ 1.900,00 a titolo di transazione generale e novativa, ed al pagamento delle spettanze di fine rapporto maturate dal 1.3.2022 al 30.6.2022, pari ad € 1.333,36, il ricorrente rinunciava ad ogni pretesa in relazione al rapporto di lavoro intercorso dal 24.8.2020 al 30.6.2022.
Allegato a detto verbale di conciliazione, vi è poi la busta paga di chiusura del rapporto di lavoro ed il bonifico eseguito dalla società in data 27.2.2023 per l'importo di €
4.001,58.
Il ricorrente lamenta la nullità di tale verbale di conciliazione, deducendo l'assenza di una questione litigiosa, l'esiguità del corrispettivo, e l'assenza di una effettiva assistenza sindacale.
L'eccezione di nullità, tuttavia, non è fondata.
Il verbale risulta sottoscritto presso la sede sindacale della CNA Roma;
l'esistenza della res litigiosa è espressamente indicata nel verbale di conciliazione ove appunto si fa riferimento alla rivendicata regolarizzazione del rapporto di lavoro nel periodo dal
24.8.2000 al 28.3.2023 (oggi pedissequamente riproposta), nonché a pretese differenze retributive maturate nel corso del rapporto “regolarizzato”; l'importo netto di € 1.900,00, pattuito a titolo di transazione generale e novativa, oltre al pagamento delle spettanze di fine rapporto maturate, non appare affatto irrisorio, e risulta peraltro irrilevante al riguardo il confronto con il quantum preteso in ricorso, se sol si consideri la drastica riduzione operata dalla stesso ricorrente alla luce delle risultanze istruttorie;
risulta infine che il ricorrente è stato assistito dal sindacalista della Flai Cgil Roma, al quale aveva Controparte_2 pacificamente conferito specifico mandato e la prova delle generiche allegazioni attoree in
3 merito alla non effettività di tale assistenza non è stata ammessa, proprio in considerazione della rilevata genericità.
Deve dunque dichiararsi inammissibile la domanda attorea relativa al rapporto di lavoro intercorso dal 24.8.2020 al 30.6.2022.
2. Con riferimento al secondo rapporto di lavoro, il ricorrente rivendica differenze retributive sul presupposto di aver osservato l'orario di lavoro, straordinario e notturno, sopra esposto e di non aver percepito la corretta retribuzione, sulla scorta delle maggiorazioni contrattualmente previste per il lavoro notturno e straordinario, bensì un forfait, mai concordato, di € 150,00 mensili. Rivendica inoltre differenze retributive a titolo di ferie non godute, e festività lavorate.
Contestate dalla società le allegazioni fattuali del ricorrente, si osserva che le prove testimoniali esperite hanno consentito di accertare che l'orario di lavoro osservato dal ricorrente, al pari di tutti gli altri addetti al forno ed impastatori, era dalle 2.00 alle 10.00 per cinque giorni alla settimana. E' poi emerso che la domenica ed i festivi il forno era chiuso e che tutti gli addetti avevano sempre goduto di circa un mese di ferie all'anno.
Non è dunque emerso che il ricorrente abbia svolto lavoro straordinario.
E' vero che dai bonifici allegati alle buste paga (doc. 6 di parte ricorrente) emerge che la società ha corrisposto somme maggiori rispetto alla retribuzione netta indicata nelle buste paga.
Tale emergenza, tuttavia, a fronte delle omogenee dichiarazioni dei testi sull'orario di lavoro osservato, nonché delle allegazioni di parte convenuta volte a sostenere la spiegata eccezione di compensazione, non risulta idonea, di per sè sola, a comprovare lo svolgimento da parte del ricorrente di lavoro straordinario (nella prospettazione attorea remunerato appunto con dei fuori busta).
Per quanto attiene al lavoro notturno, precisato che l'art. 34 bis del CCNL applicato al rapporto remunera con una maggiorazione del 50% il lavoro prestato dalle 21.00 alle
4.00, deve dichiararsi il diritto del ricorrente a percepire detta maggiorazione per n. 2 h nelle giornate di effettiva presenza.
Tuttavia, dall'esame delle buste paga e dei tabulati presenza allegati risulta che la società ha puntualmente retribuito con la maggiorazione del 50% le due ore di lavoro notturno prestate dal ricorrente nei giorni di effettiva presenza (doc. 5 e 6 di parte
4 convenuta). Così esemplificativamente, per limitarsi al solo anno 2024, risulta che la società abbia corrisposto la maggiorazione del 50% nel mese di gennaio per n. 26h, nel mese di febbraio per n. 42 h, nel mese di marzo per n. 38h, a fronte di n. 13 giornate di presenza nel mese di gennaio, n. 21 nel mese di febbraio e n. 19 nel mese di marzo.
Documentato il puntuale pagamento della retribuzione indicata in busta paga (se non addirittura il pagamento di somme superiori), deve dunque rigettarsi la domanda attorea volta al pagamento delle differenze retributive a titolo di lavoro notturno.
Va infine rigettata la domanda avente ad oggetto l'indennità sostitutiva delle ferie asseritamente non godute ed il lavoro festivo asseritamente svolto. Tutti i testi hanno infatti riferito il puntuale godimento delle ferie da parte del ricorrente, al pari degli altri addetti al forno e tale circostanza risulta documentalmente confermata dai tabulati presenze allegati alle buste paga (doc. 5 e 6 di parte convenuta) che attestano come il ricorrente nel solo periodo 1.3.2023/31.12.2023 abbia goduto di 28 giorni di ferie (ben superiori rispetto a quelle spettati), tutti puntualmente retribuiti e nel periodo 1.1.204/30.4.2024 abbia goduto di ulteriori 13 giorni di ferie (superiori rispetto a quanto contrattualmente maturato), del pari retribuiti;
tanto che alla cessazione del rapporto la società correttamente tratteneva € 538,00 per n. 9 giorni di ferie retribuite non spettanti.
Risulta inoltre dalle buste paga in atti (doc. 5 e 6 di parte convenuta) il godimento dei permessi ed il pagamento con la busta paga di aprile 2024 di quelli maturati e non fruiti.
Gli stessi tabulati confermano infine le dichiarazioni dei testi escussi con riferimento alla circostanza che il ricorrente non abbia mai prestato attività lavorativa durante le festività.
3. Del tutto tardive sono poi le rivendicazioni attoree, espresse solo con le note autorizzate del 25.9.2025 relative alla componente EAR ed al divisore utilizzato dalla società per la paga oraria (173, anzicchè 168), sulle quali mai si è formato alcun contraddittorio.
Alla luce delle considerazioni esposte, il ricorso non può dunque essere accolto, restando così assorbita l'eccezione di compensazione proposta dalla società in via subordinata.
5 4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo sulla scorta del valore della causa (scaglione sino ad € 260.000,00) e delle tariffe in vigore, ridotte del 50% stante l'assenza di questioni giuridiche di particolare rilievo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della società convenuta, liquidate in € 6.114,00 oltre rimborso spese generali al 15% iva e cap.
Si comunichi
Roma 31.10.2025 Il Giudice F. R. Pucci
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Francesca Romana Pucci
All'esito dell'udienza del 8.10.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 26242 /2024 R.G. promossa da:
Parte_1
con il patrocinio dell'avv. CERUTTI GILBERTO
RICORRENTE
contro
:
Controparte_1
con il patrocinio dell'avv. MARONGIU MARIA PAOLA
RESISTENTE
OGGETTO: retribuzione
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 9.7.2024, il ricorrente ha premesso: di aver lavorato dal
24.8.2020 al 30.6.2022 nonché dal 1.3.2023 al 30.4.2024 presso l'azienda “Forno Delle
Meraviglie”, gestita dalla convenuta;
che il primo rapporto venne regolarizzato solo in data
1.3.2022 con contratto a tempo determinato ed inquadramento nel livello A3 del C.C.N.L.
Panificatori Non Industriali Federpanificatori;
che nel secondo periodo il ricorrente venne assunto con contratto a termine, poi trasformato a tempo indeterminato, ed inquadramento nel livello A3 del C.C.N.L. Panificatori Non Industriali Federpanificatori;
che prima di detta assunzione la società aveva imposto al ricorrente la sottoscrizione di un verbale di conciliazione in sede sindacale, pur non avendo egli reclamato alcunchè e senza aver ricevuto effettiva assistenza;
di aver sempre svolto le mansioni di fornaio addetto alla
1 confezione e cottura di tutti i tipi di pane;
di aver osservato il seguente orario di lavoro: dal lunedì al giovedì: dalle 0,30 alle 10,30; il venerdì dalle 23,30 alle 10,30 ed il sabato e la vigilia dei festivi: dalle 22,00 alle 10.30, con riposo settimanale nella sola giornata di domenica;
di aver goduto di soli 15 giorni di ferie nell'agosto 2021 e nell'agosto 2023; di aver lavorato nelle giornate di festività soppressa e nelle giornate di festività infrasettimanali;
di aver percepito la retribuzione di € 900,00 mensili, ai quali sono stati aggiunti, da ottobre 2020, € 150,00 mensili per il lavoro notturno, senza alcuna pattuizione di forfettizzazione.
Tanto premesso in fatto, assumendo la nullità della conciliazione sindacale alla quale era subordinata la riassunzione al lavoro, in assenza di una effettiva e valida assistenza sindacale nonché di rivendicazioni del ricorrente e considerata altresì l'esiguità dell'importo corrisposto a titolo transattivo, pari ad € 1.900,00; assumendo inoltre l'inadempimento datoriale all'obbligo di corrispondere la retribuzione nella misura contrattualmente dovuta, anche ai sensi dell'art. 36 Cost.; ha chiesto la condanna della società alla corresponsione delle differenze retributive maturate nel corso dei due rapporti di lavoro, quantificate in €
135.797,74, giusti conteggi allegati al ricorso.
Si è costituita in giudizio la società convenuta che ha contestato l'asserita nullità del verbale di conciliazione sindacale e, indicato il diverso orario di lavoro osservato dal ricorrente, dedotta l'applicazione del CCNL Panifici Industriali - Federpanificatori e
Assopanificatori, in luogo di quello “non industriale” utilizzato dal ricorrente, ha contestato gli avversi conteggi sotto più profili ed ha pertanto chiesto il rigetto del ricorso.
In subordine, la società, deducendo di aver acconsentito alle pressanti richieste del ricorrente di anticipazione della retribuzione e di aver pertanto corrisposto nel corso dell'anno 2023 l'importo non dovuto di € 7.642,00 e nel corso del 2024, quello di €
2.493,00; rilevato inoltre che all'atto del licenziamento per giusta causa, le parti convenivano verbalmente di non decurtare dal TFR maturato i suddetti importi a fronte dell'accettazione del licenziamento da parte del ricorrente;
la società ha chiesto di compensare il credito complessivo di € 10.135,00 con l'eventuale maggiore credito del ricorrente.
2 1.Il ricorrente rivendica differenze retributive in relazione a due distinti rapporti di lavoro, il primo asseritamente intercorso dal 24.8.2020 al 30.6.2022 ed il secondo dal
1.3.2023 al 30.4.2024.
Con riferimento al primo rapporto, è in atti il contratto a tempo determinato stipulato
(solo) il 1.3.2022 con scadenza al 31.5.2022, prorogato sino al 30.6.2022.
E' poi documentato che in relazione a tale rapporto, in data 23.2.2023, le parti hanno stipulato un verbale di conciliazione in sede sindacale, nell'ambito del quale, premesso che il lavoratore aveva rivendicato l'omessa regolarizzazione del rapporto dal 24.8.2020 al
28.2.2023, ed in ogni caso di essere creditore della società per differenze retributive anche in relazione al periodo di lavoro regolarizzato, a fronte del pagamento della somma netta di
€ 1.900,00 a titolo di transazione generale e novativa, ed al pagamento delle spettanze di fine rapporto maturate dal 1.3.2022 al 30.6.2022, pari ad € 1.333,36, il ricorrente rinunciava ad ogni pretesa in relazione al rapporto di lavoro intercorso dal 24.8.2020 al 30.6.2022.
Allegato a detto verbale di conciliazione, vi è poi la busta paga di chiusura del rapporto di lavoro ed il bonifico eseguito dalla società in data 27.2.2023 per l'importo di €
4.001,58.
Il ricorrente lamenta la nullità di tale verbale di conciliazione, deducendo l'assenza di una questione litigiosa, l'esiguità del corrispettivo, e l'assenza di una effettiva assistenza sindacale.
L'eccezione di nullità, tuttavia, non è fondata.
Il verbale risulta sottoscritto presso la sede sindacale della CNA Roma;
l'esistenza della res litigiosa è espressamente indicata nel verbale di conciliazione ove appunto si fa riferimento alla rivendicata regolarizzazione del rapporto di lavoro nel periodo dal
24.8.2000 al 28.3.2023 (oggi pedissequamente riproposta), nonché a pretese differenze retributive maturate nel corso del rapporto “regolarizzato”; l'importo netto di € 1.900,00, pattuito a titolo di transazione generale e novativa, oltre al pagamento delle spettanze di fine rapporto maturate, non appare affatto irrisorio, e risulta peraltro irrilevante al riguardo il confronto con il quantum preteso in ricorso, se sol si consideri la drastica riduzione operata dalla stesso ricorrente alla luce delle risultanze istruttorie;
risulta infine che il ricorrente è stato assistito dal sindacalista della Flai Cgil Roma, al quale aveva Controparte_2 pacificamente conferito specifico mandato e la prova delle generiche allegazioni attoree in
3 merito alla non effettività di tale assistenza non è stata ammessa, proprio in considerazione della rilevata genericità.
Deve dunque dichiararsi inammissibile la domanda attorea relativa al rapporto di lavoro intercorso dal 24.8.2020 al 30.6.2022.
2. Con riferimento al secondo rapporto di lavoro, il ricorrente rivendica differenze retributive sul presupposto di aver osservato l'orario di lavoro, straordinario e notturno, sopra esposto e di non aver percepito la corretta retribuzione, sulla scorta delle maggiorazioni contrattualmente previste per il lavoro notturno e straordinario, bensì un forfait, mai concordato, di € 150,00 mensili. Rivendica inoltre differenze retributive a titolo di ferie non godute, e festività lavorate.
Contestate dalla società le allegazioni fattuali del ricorrente, si osserva che le prove testimoniali esperite hanno consentito di accertare che l'orario di lavoro osservato dal ricorrente, al pari di tutti gli altri addetti al forno ed impastatori, era dalle 2.00 alle 10.00 per cinque giorni alla settimana. E' poi emerso che la domenica ed i festivi il forno era chiuso e che tutti gli addetti avevano sempre goduto di circa un mese di ferie all'anno.
Non è dunque emerso che il ricorrente abbia svolto lavoro straordinario.
E' vero che dai bonifici allegati alle buste paga (doc. 6 di parte ricorrente) emerge che la società ha corrisposto somme maggiori rispetto alla retribuzione netta indicata nelle buste paga.
Tale emergenza, tuttavia, a fronte delle omogenee dichiarazioni dei testi sull'orario di lavoro osservato, nonché delle allegazioni di parte convenuta volte a sostenere la spiegata eccezione di compensazione, non risulta idonea, di per sè sola, a comprovare lo svolgimento da parte del ricorrente di lavoro straordinario (nella prospettazione attorea remunerato appunto con dei fuori busta).
Per quanto attiene al lavoro notturno, precisato che l'art. 34 bis del CCNL applicato al rapporto remunera con una maggiorazione del 50% il lavoro prestato dalle 21.00 alle
4.00, deve dichiararsi il diritto del ricorrente a percepire detta maggiorazione per n. 2 h nelle giornate di effettiva presenza.
Tuttavia, dall'esame delle buste paga e dei tabulati presenza allegati risulta che la società ha puntualmente retribuito con la maggiorazione del 50% le due ore di lavoro notturno prestate dal ricorrente nei giorni di effettiva presenza (doc. 5 e 6 di parte
4 convenuta). Così esemplificativamente, per limitarsi al solo anno 2024, risulta che la società abbia corrisposto la maggiorazione del 50% nel mese di gennaio per n. 26h, nel mese di febbraio per n. 42 h, nel mese di marzo per n. 38h, a fronte di n. 13 giornate di presenza nel mese di gennaio, n. 21 nel mese di febbraio e n. 19 nel mese di marzo.
Documentato il puntuale pagamento della retribuzione indicata in busta paga (se non addirittura il pagamento di somme superiori), deve dunque rigettarsi la domanda attorea volta al pagamento delle differenze retributive a titolo di lavoro notturno.
Va infine rigettata la domanda avente ad oggetto l'indennità sostitutiva delle ferie asseritamente non godute ed il lavoro festivo asseritamente svolto. Tutti i testi hanno infatti riferito il puntuale godimento delle ferie da parte del ricorrente, al pari degli altri addetti al forno e tale circostanza risulta documentalmente confermata dai tabulati presenze allegati alle buste paga (doc. 5 e 6 di parte convenuta) che attestano come il ricorrente nel solo periodo 1.3.2023/31.12.2023 abbia goduto di 28 giorni di ferie (ben superiori rispetto a quelle spettati), tutti puntualmente retribuiti e nel periodo 1.1.204/30.4.2024 abbia goduto di ulteriori 13 giorni di ferie (superiori rispetto a quanto contrattualmente maturato), del pari retribuiti;
tanto che alla cessazione del rapporto la società correttamente tratteneva € 538,00 per n. 9 giorni di ferie retribuite non spettanti.
Risulta inoltre dalle buste paga in atti (doc. 5 e 6 di parte convenuta) il godimento dei permessi ed il pagamento con la busta paga di aprile 2024 di quelli maturati e non fruiti.
Gli stessi tabulati confermano infine le dichiarazioni dei testi escussi con riferimento alla circostanza che il ricorrente non abbia mai prestato attività lavorativa durante le festività.
3. Del tutto tardive sono poi le rivendicazioni attoree, espresse solo con le note autorizzate del 25.9.2025 relative alla componente EAR ed al divisore utilizzato dalla società per la paga oraria (173, anzicchè 168), sulle quali mai si è formato alcun contraddittorio.
Alla luce delle considerazioni esposte, il ricorso non può dunque essere accolto, restando così assorbita l'eccezione di compensazione proposta dalla società in via subordinata.
5 4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo sulla scorta del valore della causa (scaglione sino ad € 260.000,00) e delle tariffe in vigore, ridotte del 50% stante l'assenza di questioni giuridiche di particolare rilievo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della società convenuta, liquidate in € 6.114,00 oltre rimborso spese generali al 15% iva e cap.
Si comunichi
Roma 31.10.2025 Il Giudice F. R. Pucci
6