Articolo 17 della Legge 7 dicembre 1984, n. 818
Articolo 16Articolo 18
Versione
10 dicembre 1984
Art. 17.

Per le esigenze connesse al funzionamento delle istituzioni dipendenti dall'Opera nazionale di assistenza per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco puo' essere utilizzato il personale del Corpo stesso che esplica servizio d'istituto nelle localita' ove hanno sede le istituzioni predette, o in quelle viciniori.
Entrata in vigore il 10 dicembre 1984