TRIB
Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 21/11/2025, n. 1589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1589 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
N. 2915/2025 RG
Tribunale di Padova
PRIMA SEZIONE CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori Magistrati:
dott. ssa Barbara De Munari Presidente dott. ssa Luisa Bettio Giudice rel. dott. ssa Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 2915/2025 R.G promosso con ricorso depositato, in data 09.06.2025, da
, con l'avv. SEGATEL ELISA, come da mandato in atti;
Parte_1
nei confronti di
, con l'avv. MASCIANDRI MILA, come da mandato in atti;
CP_1
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
in punto: Modifica delle condizioni di divorzio.
Le parti, all'udienza del 14.11.2025, svoltasi in trattazione scritta, a mezzo note scritte autorizzate rappresentavano di aver raggiunto un accordo;
pertanto, rassegnavano le seguenti conclusioni congiunte:
“1) Confermarsi l'affidamento condiviso della figlia con Persona_1
collocamento in modalità paritaria nei termini che si riportano:
trascorrerà con la madre una settimana da giovedì tardo pomeriggio sino a Per_1
domenica sera, con rientro entro le 21.00 e la settimana successiva da giovedì tardo 2
pomeriggio sino al lunedì sera, con rientro entro le 21.00. Per la gestione delle vacanze natalizie e pasquali, in ragione dell'età della minore, i genitori concordano nel lasciare alla figlia la libertà di decidere con chi fermarsi soprattutto perché queste vacanze rappresentano per dei momenti di incontro e di condivisione con la Per_1
parentela sia paterna che materna. Resta comunque ferma la necessità di condividere entro il 30 maggio di ogni anno il calendario delle vacanze estive con l'individuazione delle due settimane di vacanza anche non consecutive che trascorrerà con Per_1
ciascun genitore.
2) Stante il collocamento paritetico della figlia ogni genitore Persona_1
provvederà a mantenere direttamente la figlia nei giorni in cui è collocata presso di lui/lei.
3) I genitori concordano che la figlia sposterà la propria residenza presso Per_1
l'abitazione del padre in modifica alle condizioni previgenti.
4) In ragione delle esigenze di natura sanitaria di i genitori si impegnano Per_1
ad accompagnare in ugual misura la figlia presso gli ambulatori e le strutture di volta in volta individuate per far fronte alle cure ed interventi necessari per e a Per_1
condividere preventivamente ogni scelta e spesa.
5) In ragione di possibili e futuri impegni di per attività di carattere ludico- Per_1
sportivo i genitori condivideranno il calendario delle attività per poter individuare concordemente l'equa ripartizione del loro intervento per fare fronte alle esigenze della figlia.
6) Le spese straordinarie così come individuate e disciplinate nel protocollo vigente presso il Tribunale di Padova (2017) saranno corrisposte nella misura del 50% da parte dei genitori con richiesta di rimborso da avanzare entro il 05 di ciascun mese
2 3
allegando le pezze giustificative per le spese sostenute sino alla fine del mese precedente.
7) L'Assegno Unico e Universale per i figli a carico (AUU) sarà accreditato a ciascun genitore nella misura del 50%.
8) I signori e dichiarano di aver regolamentato ogni Parte_1 CP_1
reciproca pendenza economica e che, pertanto, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altra.
9) Spese di lite compensate.”
Per il P.M: “Visto, il Pubblico Ministero dichiara di intervenire.”
FATTO E DIRITTO
Premesso che:
- Con ricorso per la modifica delle condizioni del divorzio, depositato in data
09.06.2025, conveniva in giudizio formulando le Parte_1 CP_1
seguenti conclusioni:
“conclusioni
-1. Voglia il Tribunale Ill.mo disporre il collocamento prevalente di Per_1
presso il padre, Parte_1
-2. Voglia disporre l'affidamento della minore ad entrambi i genitori, nella speranza che l'instaurarsi di questo procedimento consenta alla signora CP_1
una maggiore consapevolezza dei suoi obblighi verso la figlia;
-3. Voglia disporre a favore del genitore collocatario il riconoscimento dell'assegno unico in via esclusiva, importo che potrà essere imputato in quota
3 4
parte alle spese straordinarie che la signora è tenuta a corrispondere CP_1
nella misura del 50% con rinvio al protocollo vigente.
-4. Voglia, altresì, diversamente disciplinare l'esercizio di visita della madre, in ragione delle nuove esigenze della minore, circoscrivendolo ai fine settimana alternati (dal pomeriggio di giovedì-venerdì sera alla domenica sera entro le
21.00) con la libertà, comunque, di di recarsi dal genitore ogni volta Per_1
che vorrà far visita alla madre;
-5. Voglia disporre a carico della signora il pagamento, a titolo Persona_1
di mantenimento della figlia di un importo pari a 150 euro Persona_1
(centocinquanta,00) o altro diverso importo in ragione della rappresentazione delle condizioni economico-patrimoniali della signora , da corrispondere CP_1
entro il giorno 10 di ogni mese, importo che verrà annualmente adeguato sulla base degli indici ISTAT, nonché il pagamento del 50% delle spese straordinarie come da protocollo d'intesa operante nella circoscrizione del Tribunale di Padova;
-6. Voglia, altresì, condannare parte resistente al pagamento di un importo sulla cui quantificazione ci si rimette all'autorità giudiziaria ex art. 473-bis comma 39
c.p.c a titolo di risarcimento del danno a favore della minore, quale importo che la possa risarcire del mancato intervento e cura da parte della madre.
-7. Voglia dichiarare vittoria di spese e compensi professionali.
IN VIA ISTRUTTORIA
Si chiede che l'Ill.mo Tribunale adito voglia ammettere le seguenti prove
Ammettere la prova testimoniale sulle seguenti circostanze
1.1. Vero che dal maggio 2023 era collocata in via paritaria tra Persona_1
il padre e la madre?
4 5
1.2. Vero che dal settembre 2024 è collocata in via prevalente Persona_1
presso la residenza paterna?
1.3. Vero che è sempre stata seguita dal padre e dalla famiglia del Per_1
padre per le sue esigenze di salute?
1.4. Vero che la signora non ha provveduto al pagamento delle CP_1
spese straordinarie come da documentazione allegata al presente ricorso?
1.5. Vero che la signora non si occupa della figlia, lasciandola CP_1
spesso sola? 1.6. Vero che la signora non ha mai accompagnato la CP_1
figlia dal ginecologo o dal dentista, nonché presso le strutture sanitarie per i necessari accertamenti medici? Si indicano quali testimoni la signora Testimone_1
nata in [...] il [...] residente in [...], Albignasego (PD),
il signor nato a [...] il [...] e residente in [...]
(PD), vicolo Parini n. 7 e la signora nata in [...] il [...] e Testimone_3
residente sempre in Albignasego (PD), vicolo Parini n. 7.
Ci si rimette alla valutazione dell'autorità giudiziaria procedente in ordine all'ascolto della minore, (ex art 473 bis 4 e 5 c.p.c.).”. Persona_1
- Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 17.10.2025, si costituiva parte resistente, la quale contestando quanto dedotto, eccepito e chiesto da parte ricorrente, formulava le seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale adìto:
1) Confermare il regime di affidamento condiviso dei sigg.rri e della Parte_1
figlia minore , con collocamento paritetico dalla domenica sera al Per_1
giovedì presso il padre e dal giovedì alla domenica presso la madre salvo diverso accordo tra i genitori anche per le vacanze natalizie ed estive.
5 6
2) Stante il collocamento totalmente paritetico della figlia in Persona_1
parziale riforma dell'accordo per la cessazione degli effetti civili del matrimonio sottoscritto tra le parti nel 2021, nulla sul mantenimento ordinario della figlia
(ogni genitore provvederà al mantenimento diretto della stessa nei giorni di sua competenza) e spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Padova,
nella misura del 50%.
3) Rigettare la domanda di risarcimento dei danni in favore della minore formulata ai sensi dell'art. 473-bis c.p.c. comma 39 in quanto totalmente infondata in fatto e in diritto. Spese e competenze di lite rifuse.
In via istruttoria
Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre ed indicare i testimoni.”
- All'udienza di comparizione delle parti del 14.11.2025, svoltasi in trattazione scritta, le parti rassegnavano le conclusioni congiunte riportate in epigrafe ed il
Giudice delegato si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
* * *
Le condizioni concordate dalle parti, in punto di modifica delle condizioni di divorzio, sono prive di profili d'illegittimità e conformi all'interesse della figlia minorenne,
in quanto rispettose delle norme di cui all'art. 337 bis e ss. c.c.; nonché coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata;
pertanto, va preso atto delle stesse.
Attesa la natura del procedimento e l'esito dello stesso, le spese di lite vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
In parziale modifica delle condizioni di divorzio di cui all'accordo ex art. 6 l.162/2014 del
27.12.2021, a seguito di negoziazione assistita, trascritto nei registri di matrimonio del
Comune di Ponte San Nicolò, atto n. 3, parte II, serie C, anno 2022:
6 7
1 Prende atto delle rassegnate conclusioni congiunte;
2 Spese compensate.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 18.11.2025
Il giudice rel.
dott.ssa Luisa Bettio
Il Presidente
dott.ssa Barbara De Munari
7
Tribunale di Padova
PRIMA SEZIONE CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori Magistrati:
dott. ssa Barbara De Munari Presidente dott. ssa Luisa Bettio Giudice rel. dott. ssa Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 2915/2025 R.G promosso con ricorso depositato, in data 09.06.2025, da
, con l'avv. SEGATEL ELISA, come da mandato in atti;
Parte_1
nei confronti di
, con l'avv. MASCIANDRI MILA, come da mandato in atti;
CP_1
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
in punto: Modifica delle condizioni di divorzio.
Le parti, all'udienza del 14.11.2025, svoltasi in trattazione scritta, a mezzo note scritte autorizzate rappresentavano di aver raggiunto un accordo;
pertanto, rassegnavano le seguenti conclusioni congiunte:
“1) Confermarsi l'affidamento condiviso della figlia con Persona_1
collocamento in modalità paritaria nei termini che si riportano:
trascorrerà con la madre una settimana da giovedì tardo pomeriggio sino a Per_1
domenica sera, con rientro entro le 21.00 e la settimana successiva da giovedì tardo 2
pomeriggio sino al lunedì sera, con rientro entro le 21.00. Per la gestione delle vacanze natalizie e pasquali, in ragione dell'età della minore, i genitori concordano nel lasciare alla figlia la libertà di decidere con chi fermarsi soprattutto perché queste vacanze rappresentano per dei momenti di incontro e di condivisione con la Per_1
parentela sia paterna che materna. Resta comunque ferma la necessità di condividere entro il 30 maggio di ogni anno il calendario delle vacanze estive con l'individuazione delle due settimane di vacanza anche non consecutive che trascorrerà con Per_1
ciascun genitore.
2) Stante il collocamento paritetico della figlia ogni genitore Persona_1
provvederà a mantenere direttamente la figlia nei giorni in cui è collocata presso di lui/lei.
3) I genitori concordano che la figlia sposterà la propria residenza presso Per_1
l'abitazione del padre in modifica alle condizioni previgenti.
4) In ragione delle esigenze di natura sanitaria di i genitori si impegnano Per_1
ad accompagnare in ugual misura la figlia presso gli ambulatori e le strutture di volta in volta individuate per far fronte alle cure ed interventi necessari per e a Per_1
condividere preventivamente ogni scelta e spesa.
5) In ragione di possibili e futuri impegni di per attività di carattere ludico- Per_1
sportivo i genitori condivideranno il calendario delle attività per poter individuare concordemente l'equa ripartizione del loro intervento per fare fronte alle esigenze della figlia.
6) Le spese straordinarie così come individuate e disciplinate nel protocollo vigente presso il Tribunale di Padova (2017) saranno corrisposte nella misura del 50% da parte dei genitori con richiesta di rimborso da avanzare entro il 05 di ciascun mese
2 3
allegando le pezze giustificative per le spese sostenute sino alla fine del mese precedente.
7) L'Assegno Unico e Universale per i figli a carico (AUU) sarà accreditato a ciascun genitore nella misura del 50%.
8) I signori e dichiarano di aver regolamentato ogni Parte_1 CP_1
reciproca pendenza economica e che, pertanto, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altra.
9) Spese di lite compensate.”
Per il P.M: “Visto, il Pubblico Ministero dichiara di intervenire.”
FATTO E DIRITTO
Premesso che:
- Con ricorso per la modifica delle condizioni del divorzio, depositato in data
09.06.2025, conveniva in giudizio formulando le Parte_1 CP_1
seguenti conclusioni:
“conclusioni
-1. Voglia il Tribunale Ill.mo disporre il collocamento prevalente di Per_1
presso il padre, Parte_1
-2. Voglia disporre l'affidamento della minore ad entrambi i genitori, nella speranza che l'instaurarsi di questo procedimento consenta alla signora CP_1
una maggiore consapevolezza dei suoi obblighi verso la figlia;
-3. Voglia disporre a favore del genitore collocatario il riconoscimento dell'assegno unico in via esclusiva, importo che potrà essere imputato in quota
3 4
parte alle spese straordinarie che la signora è tenuta a corrispondere CP_1
nella misura del 50% con rinvio al protocollo vigente.
-4. Voglia, altresì, diversamente disciplinare l'esercizio di visita della madre, in ragione delle nuove esigenze della minore, circoscrivendolo ai fine settimana alternati (dal pomeriggio di giovedì-venerdì sera alla domenica sera entro le
21.00) con la libertà, comunque, di di recarsi dal genitore ogni volta Per_1
che vorrà far visita alla madre;
-5. Voglia disporre a carico della signora il pagamento, a titolo Persona_1
di mantenimento della figlia di un importo pari a 150 euro Persona_1
(centocinquanta,00) o altro diverso importo in ragione della rappresentazione delle condizioni economico-patrimoniali della signora , da corrispondere CP_1
entro il giorno 10 di ogni mese, importo che verrà annualmente adeguato sulla base degli indici ISTAT, nonché il pagamento del 50% delle spese straordinarie come da protocollo d'intesa operante nella circoscrizione del Tribunale di Padova;
-6. Voglia, altresì, condannare parte resistente al pagamento di un importo sulla cui quantificazione ci si rimette all'autorità giudiziaria ex art. 473-bis comma 39
c.p.c a titolo di risarcimento del danno a favore della minore, quale importo che la possa risarcire del mancato intervento e cura da parte della madre.
-7. Voglia dichiarare vittoria di spese e compensi professionali.
IN VIA ISTRUTTORIA
Si chiede che l'Ill.mo Tribunale adito voglia ammettere le seguenti prove
Ammettere la prova testimoniale sulle seguenti circostanze
1.1. Vero che dal maggio 2023 era collocata in via paritaria tra Persona_1
il padre e la madre?
4 5
1.2. Vero che dal settembre 2024 è collocata in via prevalente Persona_1
presso la residenza paterna?
1.3. Vero che è sempre stata seguita dal padre e dalla famiglia del Per_1
padre per le sue esigenze di salute?
1.4. Vero che la signora non ha provveduto al pagamento delle CP_1
spese straordinarie come da documentazione allegata al presente ricorso?
1.5. Vero che la signora non si occupa della figlia, lasciandola CP_1
spesso sola? 1.6. Vero che la signora non ha mai accompagnato la CP_1
figlia dal ginecologo o dal dentista, nonché presso le strutture sanitarie per i necessari accertamenti medici? Si indicano quali testimoni la signora Testimone_1
nata in [...] il [...] residente in [...], Albignasego (PD),
il signor nato a [...] il [...] e residente in [...]
(PD), vicolo Parini n. 7 e la signora nata in [...] il [...] e Testimone_3
residente sempre in Albignasego (PD), vicolo Parini n. 7.
Ci si rimette alla valutazione dell'autorità giudiziaria procedente in ordine all'ascolto della minore, (ex art 473 bis 4 e 5 c.p.c.).”. Persona_1
- Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 17.10.2025, si costituiva parte resistente, la quale contestando quanto dedotto, eccepito e chiesto da parte ricorrente, formulava le seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale adìto:
1) Confermare il regime di affidamento condiviso dei sigg.rri e della Parte_1
figlia minore , con collocamento paritetico dalla domenica sera al Per_1
giovedì presso il padre e dal giovedì alla domenica presso la madre salvo diverso accordo tra i genitori anche per le vacanze natalizie ed estive.
5 6
2) Stante il collocamento totalmente paritetico della figlia in Persona_1
parziale riforma dell'accordo per la cessazione degli effetti civili del matrimonio sottoscritto tra le parti nel 2021, nulla sul mantenimento ordinario della figlia
(ogni genitore provvederà al mantenimento diretto della stessa nei giorni di sua competenza) e spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Padova,
nella misura del 50%.
3) Rigettare la domanda di risarcimento dei danni in favore della minore formulata ai sensi dell'art. 473-bis c.p.c. comma 39 in quanto totalmente infondata in fatto e in diritto. Spese e competenze di lite rifuse.
In via istruttoria
Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre ed indicare i testimoni.”
- All'udienza di comparizione delle parti del 14.11.2025, svoltasi in trattazione scritta, le parti rassegnavano le conclusioni congiunte riportate in epigrafe ed il
Giudice delegato si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
* * *
Le condizioni concordate dalle parti, in punto di modifica delle condizioni di divorzio, sono prive di profili d'illegittimità e conformi all'interesse della figlia minorenne,
in quanto rispettose delle norme di cui all'art. 337 bis e ss. c.c.; nonché coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata;
pertanto, va preso atto delle stesse.
Attesa la natura del procedimento e l'esito dello stesso, le spese di lite vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
In parziale modifica delle condizioni di divorzio di cui all'accordo ex art. 6 l.162/2014 del
27.12.2021, a seguito di negoziazione assistita, trascritto nei registri di matrimonio del
Comune di Ponte San Nicolò, atto n. 3, parte II, serie C, anno 2022:
6 7
1 Prende atto delle rassegnate conclusioni congiunte;
2 Spese compensate.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 18.11.2025
Il giudice rel.
dott.ssa Luisa Bettio
Il Presidente
dott.ssa Barbara De Munari
7